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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 febbraio 2021 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1953, al beneficio di una rendita di vecchiaia dal 2018, l'11 dicembre 2018 (doc. 19) ha chiesto alla Cassa CO 1 di affiliarlo come indipendente, avendo avviato il 1° ottobre 2018 un'attività di consulenza tributaria e legale. Il 7 febbraio 2019 (doc. 17) l'amministrazione ha emesso la decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali per l'attività svolta a titolo accessorio (doc. 18) che, a richiesta dell'assicurato medesimo (doc. 16), ha adeguato il 13 novembre 2019 (doc. 15) sulla base di un reddito di Fr. 170'000.
1.2. Il 4 novembre 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha stabilito definitivamente i contributi dovuti dall'assicurato per l'anno 2019 in Fr. 19'862,90 sulla base di un reddito da attività indipendente di Fr. 181'652.-, a cui ha dedotto la franchigia di Fr. 16'800.- e ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG riportati al lordo per determinare il reddito soggetto a contribuzione.
1.3. Vista l'opposizione del 10 novembre 2020 (doc. A2) portante sul principio stesso di dovere pagare dei contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, benché tali contributi non permettano comunque all'assicurato di beneficiare di una rendita AVS come previsto dall'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. avendo egli già compiuto 65 anni, il 16 febbraio 2021 (doc. A3) l'amministrazione ha emesso la decisione su opposizione.
La Cassa CO 1, ricordato che il contributo per l'anno 2019 deve essere calcolato sul reddito conseguito quell'anno (art. 23 cpv. 1 OAVS) e che le tassazioni fiscali sono vincolanti per determinarlo (art. 23 cpv. 4 OAVS), basandosi sull'accertamento del reddito aziendale (doc. 5) effettuato presso l'Ufficio di tassazione di __________ (doc. 4) ha ritenuto un reddito aziendale netto di Fr. 163'549.-, che ha riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG dopo deduzione della franchigia di Fr. 16'800.- e quindi ha stabilito in Fr. 17'864,10 i contributi per il 2019, accogliendo parzialmente l'opposizione.
1.4. Con ricorso dell'8 marzo 2021 (doc. I) RI 1 ha postulato al Tribunale che la somma di Fr. 17'864,10 gli sia restituita, non essendo tenuto a versare dei contributi.
Il ricorrente, che ha integralmente riproposto la sua opposizione, ha osservato che l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. non fa distinzione fra assicurati che hanno compiuto 65 anni e quelli che non hanno ancora raggiunto, per gli uomini, l'età della pensione, prevedendo quindi per tutti che le rendite coprano adeguatamente il fabbisogno e che vi siano delle rendite minime e delle rendite massime. Secondo l'assicurato, il testo della Costituzione presupporrebbe sempre la presenza di una rendita, mentre l'art. 3 cpv. 1 LAVS prevedrebbe la possibilità che non si abbia diritto a una rendita, perciò queste due norme sarebbero in contrasto tra di loro e, in tal caso, la norma della Costituzione federale ha la priorità sulla legge federale. Di conseguenza, se non si ha diritto a una rendita, nessun contributo può essere dovuto.
Considerato che il ricorrente non ha diritto a una rendita, egli ha perciò pagato un contributo che non era dovuto e quindi l'importo di Fr. 17'864,10 gli deve essere restituito.
Gli assicurati che non hanno ancora compiuto 65 anni sono tenuti al pagamento dei contributi e hanno diritto a una rendita. Per contro, gli assicurati che hanno già compiuto 65 anni sono, in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, tenuti al pagamento dei contributi, ma non sono beneficiari di una rendita.
Inoltre, l'art. 3 cpv. 1 LAVS non è conforme all'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., perché tratta le persone che hanno già compiuto 65 anni in modo diverso davanti alla legge rispetto alle persone che hanno già compiuto 65 anni. Di fronte a una contraddizione tra una norma costituzionale e una norma legale, prevale l'articolo costituzionale.
L'art. 3 cpv. 1 LAVS è altresì in contraddizione con l'art. 8 cpv. 2 Cost. fed., perché discrimina a causa dell'età le persone che hanno già compiuto 65 anni. Anche in tal caso, la norma costituzionale ha la priorità sulla legge federale.
Non beneficiando il ricorrente di una rendita come gli assicurati che non hanno ancora compiuto 65 anni, egli ha perciò pagato dei contributi che, in base all'art. 8 cpv. 1 LAVS, non erano dovuti e ne ha dunque preteso la restituzione.
Essendo discriminato per la sua età, egli non riceve una rendita come gli assicurati che non hanno compiuto 65 anni e quindi ha versato dei contributi che, giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS, non erano dovuti e ne ha perciò reclamato la restituzione.
Infine, l'insorgente ha chiesto il riconoscimento di Fr. 2'400.- di ripetibili per la sede amministrativa e di Fr.1'600.- per la sede ricorsuale.
1.5. Nella risposta del 13 aprile 2021 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha ricordato l'obbligo per l'assicurato di pagare i contributi giusta l'art. 3 cpv. 1 LAVS, essendo egli assicurato all'AVS in virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS, e meglio avendo esercitato nel 2019 un'attività lucrativa e avendo conseguito un reddito ai sensi degli artt. 9 LAVS e 17 OAVS.
Di conseguenza, non è determinante il fatto che il ricorrente nel 2019 fosse in età pensionabile senza tuttavia potere fare valere un diritto alla rendita di vecchiaia. Nessuna violazione degli artt. 8 cpvv. 1 e 2 e 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. è dunque data e non v'è alcuna contrapposizione con l'art. 3 cpv. 1 LAVS.
La Cassa di compensazione ha rilevato che la soluzione di assoggettare gli assicurati all'obbligo contributivo finché esercitano un'attività lucrativa prescindendo da qualsiasi diritto potenziale a prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è stata voluta dal legislatore federale quale misura di risanamento di natura finanziaria ed è insita nel sistema di solidarietà delle assicurazioni sociali. Pertanto, il Tribunale federale (DTF 107 V 195 consid. 2c) ha constatato la disparità di trattamento che è stata creata coscientemente dal legislatore federale, senza però potere istituire un'ineguaglianza nell'ineguaglianza, dispensando dall'obbligo di contribuire alcune persone ancora attive che hanno compiuto l'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia.
Ne discende che, indipendentemente da qualsiasi diritto potenziale a prestazioni dalla LAVS, l'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS è quindi l'assicurato di cui all'art. 1 cpv. 1 LAVS. Di conseguenza, un assicurato attivo professionalmente è tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età del pensionamento anche se questi non sono costitutivi di rendita e ciò pure se la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e contribuisce senza potere fare valere un diritto a una rendita.
L'insorgente è perciò tenuto al pagamento dei contributi fissati in Fr. 17'864,10 per l'attività svolta nel 2019.
Da ultimo, sulla richiesta di indennità per ripetibili di Fr. 1'600.- per la sede ricorsuale, la Cassa di compensazione ha rilevato che l'assicurato ha una formazione di giurista e si è aggravato personalmente; inoltre, la causa non è di particolare complessità.
1.6. Il 19 aprile 2021 (doc. V) l'insorgente ha precisato di non avere avuto, come erroneamente indicato dalla Cassa, dei colloqui e degli scambi di email con i responsabili dell'amministrazione, poiché la giurista della Cassa non ha preso posizione sulla questione di merito che le ha sottoposto (docc. 10a-13).
Inoltre, egli ha osservato che l'art. 3 cpv. 1 LAVS è entrato in vigore il 1° gennaio 1997, mentre l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed., come pure l'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed., sono stati accettati dal legislatore federale il 18 dicembre 1998 e in votazione popolare il 18 aprile 1999. L'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. presuppone, nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, sempre la presenza di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, come rendita minima o massima. Il ricorrente ha precisato di ricevere una rendita annua di Fr. 4'296.- e la moglie di Fr. 4'428.-, perciò i coniugi non ricevono una rendita massima. Quindi l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. presuppone sempre la presenza di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno.
L'assicurato ha sostenuto che la volontà del legislatore del 7 ottobre 1994 di risanare finanziariamente l'AVS, concretizzatasi il 1° gennaio 1997 con l'entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, è stata modificata con l'accettazione, il 18 dicembre 1998, dell'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed., approvato dal Popolo nel 1999.
Pertanto, la volontà posteriore del legislatore federale del 18 dicembre 1998 ha priorità sulla volontà del 7 ottobre 1994 e quindi l'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. ha priorità sull'art. 3 cpv. 1 LAVS.
Inoltre, con l'introduzione dell'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed., il legislatore federale ha voluto che tutti fossero uguali davanti alla legge e quindi che nessuno fosse discriminato per la sua età. Di conseguenza, il legislatore federale ha modificato la sua volontà del 1994 e il Popolo svizzero l'ha accettata nel 1999. La volontà posteriore del legislatore federale del 1998 prevale su quella del 7 ottobre 1994 codificata nell'art. 3 cpv. 1 LAVS.
Da ultimo, secondo l'insorgente, quando la contropartita del versamento di contributi non è la presenza di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, allora questi contributi non hanno lo statuto di contributi in ambito LAVS, ma vanno considerati come delle imposte ai sensi dell'art. 127 Cost. fed. Poiché in contropartita dei Fr. 17'864,10 egli non riceve alcuna rendita, questi contributi vanno considerati come delle imposte, che però solo la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno il diritto di riscuotere (art. 128 Cost. fed.) e non la Cassa CO 1, che ha ricevuto un pagamento che non aveva il diritto di riscuotere e che deve perciò restituirgli.
1.7. Il 27 aprile 2021 (doc. VII) la Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di causa, ribadendo che i contributi di Fr. 17'864,10 sono dovuti.
1.8. L'assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è lamentato che la Cassa di compensazione, nella decisione impugnata, non ha preso posizione sulle censure che egli ha sollevato nell'opposizione, perciò è priva di motivazione. A suo dire, l'amministrazione non ha esplicitato i motivi per cui non intende restituirgli i contributi del 2019 di Fr. 17'864,10.
2.2. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.3. Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha emanato la decisione su opposizione fondandosi sugli artt. 9 LAVS e 17 OAVS per definire il reddito da attività indipendente.
Inoltre, sulla scorta degli artt. 22 e 23 OAVS essa ha determinato i contributi dovuti per l'anno 2019.
Il TCA rileva che, in effetti, la Cassa di compensazione non si è pronunciata sulle considerazioni esposte dall'assicurato nella sua opposizione del 4 novembre 2020 portanti sulla conformità dell'art. 3 cpv. 1 LAVS alla Costituzione federale, e meglio agli artt. 8 cpvv. 1 e 2 e 112 cpv. 2 lett. b e c. Essa ha infatti confermato il principio di versare dei contributi personali sul reddito conseguito che ha accertato presso l'autorità fiscale competente, ma senza addentrarsi nel dettaglio delle singole censure esposte dall'interessato.
In tali circostanze, va riconosciuto, d'un lato, che la spiegazione fornita dall'amministrazione era sufficiente per chiarire l'obbligo dell'assicurato al pagamento dei contributi come persona attiva a titolo indipendente e quindi, pur essenziale, la motivazione del provvedimento era comprensibile all'assicurato.
D'altro lato, malgrado l'amministrazione non si sia pronunciata sulla tesi dell'opponente, il ricorrente ha comunque potuto opporsi al provvedimento in maniera adeguata. La decisione su opposizione apporta comunque una motivazione giuridica a sostegno della tesi della Cassa e pertanto esplica la sua validità.
Va ritenuto che l'insorgente ha potuto esporre la sua posizione in sede di opposizione e successivamente con il ricorso, laddove ha potuto produrre le prove necessarie per far valere i suoi diritti (STF 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).
Inoltre, sebbene la decisione su opposizione non abbia esaminato tutte le censure sollevate, le ragioni alla base della soluzione adottata dall'amministrazione erano chiare.
Tutto ben considerato, il ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione formale, inoltrare opposizione e, successivamente, impugnare la decisione su opposizione ad un'istanza che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata sanata in questa sede (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2011.11).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è la verifica dell'assoggettamento del ricorrente al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG nel 2019 poiché, benché beneficiario di una rendita di vecchiaia dal 2018, ha conseguito un reddito da attività indipendente di Fr. 163'549.-.
2.5. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'art. 8 LAVS, all'art. 3 cpv. 1 LAI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione e può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato (art. 14 cpv. 6 LAVS).
2.6. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
2.7. Va ancora rammentato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.
2.8. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
2.9. Il ricorrente si è lamentato che gli siano stati richiesti dei contributi in realtà non dovuti poiché, a suo dire, avendo egli già raggiunto l'età del pensionamento nel 2018, i redditi che ha conseguito nel 2019 come indipendente non gli danno diritto a una rendita di vecchiaia. Di conseguenza questa soluzione, derivante dall'art. 3 cpv. 1 LAVS, lederebbe sia il principio dell'uguaglianza di trattamento prevista dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed., sia lo discriminerebbe a causa dell'età in violazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Inoltre, verrebbe meno il principio previsto dall'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed. di avere sempre diritto a una rendita di vecchiaia, minima o massima, che copra in modo adeguato il suo fabbisogno.
Per questi motivi, l'insorgente ha chiesto la restituzione dei contributi di Fr. 17'864,10 versati per l'anno 2019.
La Cassa di compensazione ha osservato che il principio di assoggettare gli assicurati all'obbligo di pagare i contributi se esercitano un'attività lucrativa è indipendente dal diritto di potere poi beneficiare di prestazioni dall'assicurazione vecchiaia e superstiti, essendovi alla base di tale soluzione il principio di solidarietà delle assicurazioni sociali. Di conseguenza, il ricorrente, attivo professionalmente anche dopo l'età del pensionamento, è tenuto a pagare i contributi sociali anche se questi contributi non sono costitutivi di una rendita.
2.10. Il TCA si è già espresso sulla questione con STCA 30.2016.29 del 10 agosto 2016. In quel caso, la Cassa di compensazione ha negato il diritto a una rendita per superstiti a un'assicurata nata nel 1958, titolare di un permesso B, poiché non era stato assolto l'obbligo contributivo minimo ai sensi degli artt. 29 cpv. 1 LAVS e 29bis cpv. 1 LAVS. La Cassa ha rifiutato di versare la rendita vedovile, poiché al defunto marito non poteva essere computato alcun periodo di contribuzione, non potendo prendere in considerazione nel calcolo di una rendita i contributi versati dopo il compimento dei 65 anni.
La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a una rendita per vedova perché il marito aveva pagato, dopo il pensionamento, i contributi. V'era una lacuna normativa, poiché il legislatore non ha previsto alcunché per il caso in cui un assicurato inizia a contribuire all'AVS dopo aver compiuto i 65 anni e dunque i suoi contributi non permettono di far nascere il diritto ad una rendita.
Al considerando 2.4 lo scrivente Tribunale ha esaminato se al defunto marito potevano essere computati periodi contributivi facenti nascere il diritto a una rendita:
" La risposta è negativa. Infatti il defunto marito ha pagato i contributi sociali dal 2003 al 2011, quando l'assicurato, nato nel 1924, aveva già ampiamente superato i 65 anni, compiuti nel 1989 (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS; cfr. anche art. 52c OAVS). Ora, per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Secondo il marg. 5020 delle direttive sulle rendite (DR) si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63 o 64 anni), la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. Sono inoltre computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato. Non sono più presi in considerazione i periodi di contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata (marg. 5022 delle direttive sulle rendite; cfr. Kieser, SBVR, 3a edizione, 2016, n. 576 pag. 1356; cfr. anche sentenza H 39/03 del 23 dicembre 2003, consid 3, pubblicata in SVR 2004 AVS Nr. 16).
L'assicurata fa valere una lacuna normativa, nel senso che non sarebbero stati regolati i casi in cui la persona assicurata inizia a contribuire alla LAVS dopo il pensionamento.
A torto. La legge è chiara e non si è confrontati con una lacuna legislativa. Al legislatore, come si vedrà qui di seguito, tale problematica non è sfuggita.
In una sentenza pubblicata in DTF 107 V 195, l'Alta Corte ha dovuto decidere il caso di un assicurato in età pensionabile che è stato chiamato a pagare i contributi sociali in ragione dell'attività lavorativa svolta, senza tuttavia poter far valere un diritto ad una rendita. L'allora TFA ha stabilito che la legge non presenta nessuna lacuna (consid. 2c: “en l'espèce, on ne saurait admettre que la loi présente une lacune […]”), poiché la risposta alla domanda alla quale l'Alta Corte deve rispondere si trova nell'art. 1 cpv. 1 LAVS il quale, all'epoca, prevedeva che sono assicurate alla LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a) e le persone fisiche che esercitano in Svizzera un'attività lucrativa (lett. b: “[…] est astreint au paiement de cotisation AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le fait qu'il ne pût prétendre de prestations, en l'état de la législation lorsque fut prise la décision en cause. Saisie du problème, la Cour plénière a en effet décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir RCC 1980 p. 465), parce que la solution ressortant de la lettre da la loi a été voulue, en toute connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel elle avait été fortement combattue, mais sans succès.”). Infatti, un obiettivo del legislatore federale era quello di mettere in atto misure di risanamento di natura finanziaria. Per il TFA l'assicurato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS è conseguentemente l'assicurato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, prescindendo da qualsiasi diritto potenziale a prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La disparità di trattamento, creata coscientemente dal legislatore, non può che essere costatata dall'Alta Corte che non può istituire un'ineguaglianza nell'ineguaglianza, dispensando alcune persone ancora attive che hanno superato l'età che conferisce il diritto alla rendita dall'obbligo di contribuire.
Questo concetto è stato nuovamente ripreso in sentenze successive.
In una sentenza pubblicata in RCC 1985 pag. 539 e seguenti l'Alta Corte ha confermato l'assoggettamento al pagamento dei contributi sociali ad una cittadina germanica che ha cominciato a versare i contributi a 68 anni, che prima non era mai stata assicurata alla LAVS e che si lamentava della circostanza che non avrebbe mai potuto percepire una rendita AVS (cfr. in particolare il consid. 3a).
In una pronunzia H 249/96 del 26 giugno 1998 nel caso di un assicurato straniero che aveva già compiuto i 65 anni ed al quale era stato richiesto di pagare contributi sociali quale indipendente, l'allora TFA ha rammentato, al consid. 5, che “non è nemmeno di rilievo il fatto che, essendo l'interessato già in età AVS, i contributi pretesi non siano più costitutivi di rendita (cfr. RCC 1985 pag. 541 consid. 3a, 1984 pag. 173 consid. 3b e 1980 pag. 465)”.
In una sentenza 30.2000.174 del 31 dicembre 2001 il TCA ha rilevato che l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che l'obbligo di contribuire dopo il raggiungimento dell'età che dà diritto ad una rendita è conforme alla legge indipendentemente dal fatto che i contributi non siano più costitutivi di una rendita (sentenza del 26 giugno 1998, H 249/96; DTF 107 V 195; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, pag. 103 n. 12 ad art. 3) e che in una sentenza del 7 dicembre 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 175 (in particolare pag. 178; successivamente pubblicata anche in DTF 126 V 417), l'Alta Corte ha stabilito che i redditi conseguiti posteriormente al 31 dicembre dell'anno che precede l'insorgere dell'evento assicurato (in concreto pensionamento del marito) non sono ripartiti ed attribuiti a metà tra i coniugi e nemmeno compresi negli anni di contribuzione dell'assicurato.
Questa sentenza è stata confermata dal TFA con pronunzia H 29/02 del 1° luglio 2003, dove ha affermato:
"(…)
3.1 Contestato è inoltre il fatto che per il calcolo della rendita di vecchiaia a cui ha diritto la ricorrente non siano stati ripartiti i redditi conseguiti dal marito tramite l'attività indipendente svolta dalla data del raggiungimento dell'età del pensionamento fino al decesso e, meglio, dal 1981 al 1998.
3.2 Dal giudizio cantonale impugnato emerge che la rendita di vecchiaia è stata fissata tenendo conto della ripartizione dei redditi dei coniugi, il cosiddetto splitting, solo fino all'anno in cui il marito ha raggiunto l'età del pensionamento, e non fino al 1998, anno in cui egli è deceduto, cessando di svolgere attività lucrativa. Essendo la rendita di vecchiaia inferiore alla rendita per vedove percepita in precedenza e già calcolata in base alle norme della decima revisione dell'AVS, all'assicurata è stata quindi assegnata una rendita di importo pari a quest'ultima prestazione ai sensi dell'art. 24b LAVS succitato.
3.3 In proposito va rilevato che, trattandosi di norma contenuta in una legge federale, né il Tribunale federale delle assicurazioni né le altre autorità amministrative e giudiziarie possono esaminarne la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b).
3.4 In concreto il tenore ed il senso dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS citato al consid. 2.3 sono chiari. La disposizione non permette la suddivisione dei redditi tra i coniugi a partire dalla realizzazione dell'evento assicurato vecchiaia o invalidità (cfr. sentenza del 10 gennaio 2003 in re D. non ancora pubblicata in DTF 129 V nel caso di una rendita di invalidità, I 295/02, DTF 127 V 366 consid. 5 e volontà legislativa deducibile dai bollettini ufficiali ivi citati).
Alla luce di questi fatti una diversa interpretazione della norma è quindi esclusa (si veda sentenza del 15 aprile 2002 in re A. consid. 3b/aa, C 4/02).
Infine non vi è in questo ambito neppure alcuna lacuna legale che il giudice potrebbe colmare (art. 1 cpv. 2 CC), ritenuto che il legislatore ha espressamente dichiarato, tramite la norma in questione, di voler omettere di suddividere i redditi a partire da un determinato momento (DTF 125 V 248 consid. 3).”.
In una sentenza H 268/03 del 20 luglio 2004, ad un assicurato dell'ex Jugoslavia che chiedeva la restituzione dei contributi versati poiché non poteva far valere un diritto ad una rendita di vecchiaia avendo contribuito solo 4 mesi, l'allora TFA, con riferimento alla citata DTF 107 V 195, ha tra l'altro rammentato che è insito in un sistema di sicurezza sociale fondato sulla solidarietà che non vi sia un diritto ad una corrispondenza completa tra le prestazioni erogate e i contributi versati.
Va anche segnalata la sentenza H 84/05 del 26 luglio 2006 relativa ad un caso di un'assicurata svizzera affiliata all'assicurazione facoltativa quando si trovava all'estero, rientrata in Svizzera con il marito britannico ed alla quale il TF ha negato il diritto ad una rendita vedovile poiché il coniuge era stato assoggettato alla LAVS meno di 11 mesi prima di morire (cfr. art. 50 OAVS).
Ne segue che la circostanza che un assicurato attivo professionalmente sia tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età del pensionamento anche se questi non sono costitutivi di rendita è voluto dal legislatore ed è insito nel sistema di solidarietà delle assicurazioni sociali. Ciò vale anche laddove la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e contribuisce senza poter far valere un diritto ad una rendita (cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c e RCC 1985 pag. 539 e seguenti). Questa circostanza esclude la presenza di una lacuna di legge che il Giudice dovrebbe colmare (cfr. DTF 107 V 195, consid. 2c).
Del resto se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse riconoscere nel caso in esame una rendita di vedovanza alla ricorrente malgrado i contributi siano stati pagati dal defunto marito solo dopo i 65 anni, si creerebbero ulteriori disparità di trattamento, nella misura in cui occorrerebbe conseguentemente, anche per le vedove i cui mariti hanno pagato contributi sia prima che dopo l'età del pensionamento ma che non percepiscono una rendita intera, prendere in considerazione i contributi pagati successivamente per colmare eventuali lacune. Il medesimo ragionamento andrebbe fatto per quegli assicurati che hanno diritto ad una rendita di vecchiaia parziale e continuano a lavorare dopo l'età del pensionamento, pagando contributi che non sono costitutivi di rendita.
Ciò è stato espressamente escluso dal legislatore. Tant'è che questa discussione è attualmente in corso (cfr. il Messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, FF 2015 I pag. 56: computo dei contributi e soppressione della franchigia nell'AVS: “Secondo il diritto vigente, i pensionati AVS che esercitano un'attività lucrativa continuano a versare contributi anche dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Tuttavia, i contributi versati oltre questo limite d'età non vengono più considerati nel calcolo della rendita; di conseguenza, la continuazione dell'attività lucrativa non comporta attualmente aumenti di rendita. I beneficiari di rendita AVS attivi professionalmente possono però dedurre, secondo il regime vigente, una franchigia di 1400 franchi mensili o 16 800 franchi annui, sulla quale non devono versare contributi AVS. Questi due principi saranno entrambi modificati: in futuro i contributi versati sul reddito dell'attività lucrativa dopo l'età di riferimento saranno considerati nel calcolo della rendita […]”).
Tuttavia il Tribunale non può anticipare l'entrata in vigore di norme che del resto sono ancora allo stadio di discussione parlamentare (cfr. DTF 133 V 201, consid. 4.4).
Alla luce di quanto sopra esposto, accertato che al defunto marito non può essere riconosciuto alcun periodo contributivo, è a giusta ragione che l'amministrazione ha negato alla ricorrente una rendita per superstiti." (le evidenziature sono della redattrice).
2.11. Al di là del fatto che il summenzionato progetto della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 è stato respinto in occasione della votazione popolare del 24 settembre 2017 dal 52,7% dei votanti (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/ riforme-e-revisioni/altersvorsorge2020.html), la scrivente Corte ricorda che la conformità alla legge dell'obbligo assicurativo per ogni persona assicurata in Svizzera è già stata stabilita dalla nostra Massima Istanza con la citata DTF 107 V 195.
Al considerando 2c, infatti, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso nel 1981 che il ricorrente, nato nel 1900, aveva certamente la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a e b vLAVS (attuale art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS), perciò doveva esaminare se il fatto di non potere pretendere delle prestazioni quando è stata emanata la decisione impugnata poteva giustificare di esonerarlo dall'obbligo di contribuire oltre l'età che gli dava il diritto a una rendita di vecchiaia prevista all'art. 3 cpv. 1 vLAVS.
Come già ricordato nel precedente giudizio di questa Corte del 10 agosto 2016 (STCA 30.2016.29 consid. 2.4), la circostanza che un assicurato attivo professionalmente sia tenuto a pagare i contributi sociali dopo l'età del pensionamento anche se questi importi non sono costitutivi di rendita è stata voluta dal legislatore federale ed è intrinseca del sistema di solidarietà delle assicurazioni sociali. Ciò vale anche laddove la persona assicurata giunge in Svizzera dopo l'età del pensionamento e contribuisce senza potere far valere un diritto ad una rendita.
Nella successiva sentenza del 31 maggio 1985 nella causa G. S., pubblicata in RCC 1985 pag. 539, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato che se un assicurato esercita un'attività lucrativa dopo l'età di 62 o 65 anni, il suo obbligo di pagare dei contributi derivante dall'art. 1 cpv. 1 vLAVS e dall'art. 3 cpv. 1 vLAVS è conforme alla legge, anche se egli non ha diritto a una rendita.
In quel caso l'assicurata, cittadina tedesca domiciliata in Germania e membra di una società in accomandita che aveva la propria sede in Svizzera, è stata considerata assicurata e perciò doveva pagare dei contributi sul reddito del lavoro ricavato dall'impresa (cfr. consid. 2d). La ricorrente riteneva invece che aveva raggiunto, già all'inizio dell'assoggettamento litigioso nel 1979, l'età di 68 anni e che quindi aveva superato il limite di età; prima del 1979, non era mai stata assicurata all'AVS e non avrebbe mai potuto esserlo. Secondo l'art. 3 cpv. 1 vLAVS, solo le persone assicurate possono essere tenute a pagare dei contributi. Con l'estensione di quest'obbligo di contribuire ai pensionati (9a revisione dell'AVS), d'avviso dell'interessata la modifica di legge non poteva avere per effetto di considerare assicurate delle persone non assicurate. Inoltre, i contributi che non davano luogo alle rendite costituivano un onere puramente fiscale, poiché la ricorrente non aveva mai avuto diritto a una rendita AVS. Confermando l'obbligo di contribuzione, d'avviso dell'insorgente una tale interpretazione portava a un risultato manifestamente insostenibile (cfr. consid. 3a).
L'Alta Corte ha ribadito che l'assicurata adempiva le condizioni dell'art. 1 cpv. 1 lett. b vLAVS e dunque doveva essere considerata come obbligatoriamente affiliata all'AVS (cfr. consid. 2d). Ritenuto che le persone assicurate ai sensi di questo capoverso 1 sono le medesime di quelle che sono assicurate secondo l'art. 3 cpv. 1 LAVS, la ricorrente era di principio sottoposta all'obbligo di contribuire fintanto che esercitava la sua attività lucrativa in Svizzera e nella misura in cui i suoi redditi superavano la franchigia prevista per i pensionati AVS (art. 6quater OAVS). Il Tribunale federale ha poi espressamente affermato che "Certes, l'extension aux assurés âgés de l'obligation de payer des cotisations pour une activité lucrative exercée après l'âge de 62 ans ou de 65 ans a été controversée lors des débats parlementaires sur la neuvième révision; cependant, le législateur n'a pas adopté cette solution sans de bonnes raisons. Son but était certainement d'améliorer les finances de l'AVS/AI/APG (arrêt W. M. et O. F. SA, consid. 2c, avec références). Selon les règles adoptées alors, l'obligation de payer des cotisations existe pour le assurés qui exercent une activité lucrative après l'âge de 62 ans ou de 65 ans, et cela sans tenir compte du fait que les cotisations payées après cette limite d'âge ne sont plus formatrices de rentes (RCC 1984, p. 174, consid. 3b, et 1982, p. 350, avec références). Cette réglementation, qui repose directement sur la loi (art. 3, 1er al., 4, 1er al., et 4, 2e al., lettre b, LAVS), doit être observée par le juge. Celui-ci ne peut, en effet, vérifier si des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale sont conformes à la Constitution (art. 113, 3e al., et 114bis, 3e al., Cst). Il n'y a pas de place pour plus d'une interprétation de la loi aussi conforme que possible à la Constitution, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (ATF 107 V 215 = RCC 1982, p. 218; ATF 105 V 48); tel n'est pas le cas en l'espèce. L'objection de la recourante, selon laquelle l'assujettissement à l'obligation de cotiser, s'agissant de personnes âgées qui ne peuvent recevoir une rente, serait le résultat insoutenable de l'interprétation de la loi, n'est donc pas pertinente. (…) En outre, les arguments produits dans le recours de droit administratif, et fondés sur l'aspect fiscal de la question, ne peuvent, eux non plus, mener à une autre conclusion, parce qu'une obligation de cotiser fondée sur le droit suisse des assurances sociales peut exister éventuellement aussi - comme déjà dit - si le droit à une rente future fait défaut. Par conséquent, l'âge de la recourante, ainsi que l'absence d'un droit à une rente suisse, ne s'opposent pas à l'existence de ladite obligation." (cfr. consid. 3a).
Il TFA ha perciò concluso che le decisioni di fissazione dei contributi, in cui sono stati fissati degli importi che non sono stati contestati, erano di conseguenza fondate (cfr. consid. 3b).
2.12. L'Alta Corte ha quindi stabilito chiaramente che l'obbligo di pagare i contributi per un assicurato che esercita un'attività lucrativa dopo l'età della pensione, e ciò anche se non ha diritto a una rendita, è conforme alla legge, perciò le censure sollevate dall'assicurato nel suo ricorso dell'8 marzo 2021 devono essere pacificamente respinte su questo argomento.
Sulla scorta delle dianzi esposte argomentazioni della RCC 1985 pag. 539, va perciò pure respinta l'affermazione secondo cui "Quando in contrapartito delle tali contribuzioni non è la presenza di una rendita che deve coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, tali contribuzioni non contano come delle contribuzioni nell'ambito dell'assicurazione vecchiaia e superstiti ma sono da considerare come delle imposte. L'articolo 127 della Costituzione federale incorpora questa normativa." (doc. V punto 4.3).
Infatti, come ha rilevato l'Alta Corte al consid. 3a, l'aspetto fiscale nulla ha a che vedere con l'obbligo di pagare i contributi, perciò l'asserzione che "CO 1 non ha il potere di riscuotere delle imposte dirette. Secondo l'articolo 128 della Costituzione federale soltanto la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno il potere di riscuotere delle imposte dirette. CO 1 ha quindi ricevuto un pagamento di cui non ha il potere di riscuotere. Il pagamento dell'ammontare di 17.864,10 franchi è stato, in altre parole, non dovuto. CO 1 ha per questo motivo il dovere di restituire l'ammontare di 17.864,10 franchi." (doc. V punto 4.5), non modifica la conclusione secondo cui il ricorrente è tenuto a pagare i contributi sul reddito da attività lucrativa conseguito nel 2019 benché già al beneficio di una rendita di vecchiaia.
2.13. Il TCA evidenzia, inoltre, che il ricorrente erra quando sostiene che l'art. 3 cpv. 1 LAVS, adottato il 7 ottobre 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1997, sarebbe contrario all'art. 112 cpv. 2 lett. b. e c Cost. fed. adottato il 18 aprile 1999, in essere dal 1° gennaio 2000, che prevede che ogni lavoratore ha diritto a una rendita di vecchiaia, minima o massima, che copra in modo adeguato il fabbisogno vitale. A suo dire, la norma costituzionale, siccome posteriore, prevale sulla norma federale e quindi è data una rendita di vecchiaia che deve coprire il suo fabbisogno.
Va qui in effetti evidenziato che l'attuale art. 3 cpv. 1 LAVS è stato sì modificato nel 1994/1997, ma unicamente nel riferimento all'età di pensionamento delle donne, portata a 64 anni con la 10a revisione dell'AVS. Prova ne è che nella citata DTF 107 V 195 il TFA ha esposto al considerando 2a il tenore dell'art. 3 cpv. 1 LAVS in essere dal 1° gennaio 1979: "les assurés sont tenus de payer des cotisations aussi longtemps qu'ils exercent une activité lucrative". Questo testo è quindi identico all'attuale, nella sua prima frase, in auge dal 1997.
Il Tribunale rileva pure che il contenuto dell'art. 112 cpv. 2 lett. b e c Cost. fed., in essere dal 1° gennaio 2000 con l'adozione della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, corrisponde al tenore del precedente art. 34quater vCost. fed., accettato nella votazione popolare del 3 dicembre 1972 (DF del 20 marzo 1973 – RU 1973 429; FF 1971 II 1205, 1973 I 69) e inserito nella Costituzione federale del 29 maggio 1874, in vigore fino al 31 dicembre 1999, che prevedeva che:
" 2 La Confederazione istituisce, in via legislativa, un'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, obbligatoria per tutta la popolazione. Questa assicurazione eroga prestazioni in denaro ed in natura. Le rendite devono compensare adeguatamente il fabbisogno vitale. La rendita massima non deve superare il doppio della rendita minima. Le rendite devono essere adattate almeno all'evoluzione dei prezzi. I Cantoni cooperano all'attuazione dell'assicurazione; possono essere chiamate a cooperare associazioni professionali e altre organizzazioni private o pubbliche.".
Da quanto precede discende che già nella DTF 107 V 195, al considerando 2c - e nella sentenza pubblicata in RCC 1985 pag. 539 -, l'Alta Corte ha avuto modo di esaminare la questione sollevata dal ricorrente, concludendo che non v'è una lacuna di legge che il giudice potrebbe colmare, ma che il legislatore federale ha scientemente adottato una disparità di trattamento fra gli assicurati che contribuiscono prima del raggiungimento dell'età della pensione e quelli che versano contributi dopo questa data essendovi tutti tenuti in virtù del fatto che esercitano un'attività lucrativa, senza però che tale obbligo contributivo dia poi però agli assicurati il diritto a una prestazione dalla LAVS.
Di conseguenza, non è data nemmeno una disparità di trattamento fra assicurati a causa dell'età e quindi una violazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. fed. così come invocata dal ricorrente.
2.14. Sulla scorta delle considerazioni esposte l'insorgente, che durante l'anno 2019 ha esercitato un'attività lucrativa di tipo indipendente, in qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS deve essere considerato come obbligatoriamente affiliato all'AVS e quindi, in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, benché abbia già raggiunto l'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia, è tenuto al pagamento di contributi AVS/AI/IPG nella misura in cui i suoi redditi superano l'importo non imputabile previsto per i beneficiari AVS (art. 6quater OAVS).
D'altronde, come ricordato nella STFA 84/05 del 26 luglio 2006,
" 3.2.1 Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2 LAVS) exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). La qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). La personne qui n'est pas assurée pour les risques vieillesse et survivants de l'AVS ne paye pas de cotisations, ni ne peut en payer et acquérir de ce fait des éléments formateurs de prestations de cette assurance.".
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.
Non si fa dunque luogo al versamento di ripetibili, perciò la pretesa dell'assicurato di Fr. 1'600.- per la sede ricorsuale deve essere respinta. La richiesta di Fr. 2'400.- per la procedura amministrativa va invece dichiarata irricevibile, visto che egli l'ha fatta valere per la prima volta davanti al TCA, autorità tuttavia non competente a giudicare su tale questione in assenza di una decisione emessa al riguardo dalla Cassa di compensazione.
2.15. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Nel caso di specie, al ricorrente vanno pertanto accollate le spese, che vanno calcolate secondo l'art. 29 cpv. 4 Lptca.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, fissate in Fr. 500.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti