Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2021.5-6

 

cs

Lugano

7 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 marzo 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, cittadino italiano, attualmente detentore di un permesso C, è stato al beneficio di un permesso “B” UE/AELS con effetto dal 18 luglio 2013. Egli è alle dipendenze della __________, ora in liquidazione, per la quale è stato socio e presidente della gerenza e gerente dal __________.

 

                               1.2.   In seguito alla notifica da parte del fisco di un reddito da attività indipendente di fr. 108'740 conseguito da RI 1 nel 2015, la Cassa CO 1 lo ha affiliato quale indipendente ed ha fissato i contributi sociali da lui dovuti quell’anno e gli interessi di mora con due distinte decisioni del 21 dicembre 2020 (doc. 12), confermate dalla decisione su opposizione del 3 marzo 2021 (doc. 3).

 

                               1.3.   RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).

                                         L’insorgente rammenta che prima di entrare in Svizzera, egli deteneva, in Italia, la società di persone __________ e la società __________ In base alla documentazione della __________ per l’anno 2015, l’interessato rileva di aver ricevuto, quell’anno, dalla __________, gli utili societari pregressi (relativi agli anni antecedenti il 2012), per un totale di Euro 100'000, per i quali ha già pagato le imposte dovute in Italia.

                                         Il ricorrente afferma che secondo la legge italiana la __________ è una società di persone tenuta ad una contabilità semplificata. Le società di persone vengono tassate per trasparenza, cioè nessuna imposta sul reddito è dovuta dalla società, ma il reddito viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote possedute indipendentemente dalla percezione effettiva. Pertanto, in sede di distribuzione, il “dividendo” non è più imponibile essendo già stato tassato precedentemente. In sostanza l’importo percepito dalla __________ gli è stato imputato negli anni di competenza e dunque è già stato tassato secondo la legge tributaria italiana.

                                         L’insorgente rileva che la decisione di tassazione fiscale svizzera del 2015, emessa il 1° novembre 2017, ha stabilito un reddito estero da società collettive, in accomandita o semplici per un importo di fr. 108'740. Tale reddito estero, ai fini fiscali, è stato considerato unicamente per l’aliquota. Nel riparto fiscale è però stato riqualificato come reddito da attività indipendente del contribuente.

                                         Per l’assicurato non si tratta di redditi da ascrivere al 2015 poiché sono “dividendi” imputati e tassati quando era ancora contribuente in Italia. Si tratta di utili conseguiti prima della sua entrata in Svizzera, ossia prima del 2012, e i dividendi, non solo quelli esteri, ma pure quelli erogati da società svizzere, non sono soggetti a contribuzione ai sensi della LAVS. Nel 2015 è stato registrato unicamente il versamento dei “dividendi” realizzati e tassati negli anni precedenti in Italia.

                                         A comprova di quanto affermato, il ricorrente ha prodotto i documenti contabili del 2012 e del 2013 della __________ da cui si evincono utili d’esercizio di euro 6'046, rispettivamente di euro 11'947, che non permettono di versare un “dividendo” di euro 100'000 in un anno solo.

                                         Per il ricorrente la tassazione IC/IFD del 2015 riporta un’informazione errata. Non si tratta di reddito da attività indipendente 2015, come indicato nel calcolo dell’imponibile, ma di un versamento di utili pregressi (dividendi) precedentemente tassati in Italia.

                                         A livello contributivo, tale classificazione non ha causato un impatto fiscale importante, poiché l’importo è stato considerato solo ai fini dell’aliquota. Egli evidenzia inoltre di aver già pagato i contributi sociali quale dipendente e di aver così ottemperato ai suoi obblighi.

                                         Per il ricorrente si tratterebbe di un’ingiustificata doppia imposizione.

 

                               1.4.   Con risposta del 20 aprile 2021 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.5.   In data 3 maggio 2021 il ricorrente ha indicato di non avere ulteriori mezzi di prova e di aver dimostrato che non si tratta di redditi da ascrivere al 2015 e, soprattutto, non si tratta di redditi da assoggettare all’AVS (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza il 4 maggio 2021 (doc. VI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

 

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

 

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Va ancora rammentato che per l’art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.

 

Secondo l’art. 18 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente (cpv. 1). Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti di impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione (cpv. 2 prima frase).

 

Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS i membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.

 

                               2.2.   In concreto l’insorgente oltre all’attività lucrativa dipendente in Svizzera, ha conseguito un reddito, che la Cassa ha qualificato di attività indipendente, anche da una società con sede in Italia.         

                                         A questo proposito va rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC).

 

                                         Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

 

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

 

                                         In concreto, nella misura in cui oggetto del contendere sono contributi dovuti nel 2015 si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione.

 

Il regolamento si applica pure ratione personae. L'interessato è cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente nel 2015 ha percepito redditi sia in Svizzera sia in Italia (DTF 144 V 210).

 

La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

 

                                         L'art. 11 cifra 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 cifra 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 cifra 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.1).

 

                                         In concreto l’assicurato, domiciliato in Svizzera, nel 2015 vi ha svolto un’attività lucrativa dipendente ed ha conseguito anche, secondo la Cassa, un reddito da attività indipendente. Egli, va pertanto di principio affiliato in Svizzera per la totalità dei suoi redditi (cfr. art. 13 cifra 3 del regolamento (CE) n. 883/04 secondo cui la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lucrativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1).

 

                               2.3.   Il ricorrente contesta di dover pagare contributi sul reddito conseguito dalla __________ poiché si tratta di “dividendi”, non assoggettabili alla LAVS, neppure se fossero di fonte svizzera, conseguiti prima del suo arrivo in Svizzera, pur essendo stati versati nel 2015. L’indicazione figurante nella tassazione IC/IFD secondo cui si tratta di redditi da attività lucrativa indipendente sarebbe errata e non è stata contestata in sede fiscale poiché il reddito è utilizzato unicamente per il calcolo dell’aliquota ed una sua diversa denominazione non avrebbe modificato il suo obbligo contributivo a livello fiscale. Infine, l’interessato sostiene di aver già pagato le imposte in Italia su tale reddito e di aver già contribuito quale dipendente al pagamento degli oneri sociali, per cui vi sarebbe una doppia ed errata imposizione.

 

                                         Da parte sua la Cassa, anche alla luce della precisazione del fisco ticinese che ha indicato che l’importo di fr. 108’740 è un reddito aziendale soggetto ad AVS, che la tassazione è cresciuta in giudicato e che “l’utile societario è stato tassato secondo l’articolo 18 LIFD (per stabilimento d’impresa in Italia)” (doc. 6), ritiene corretta la qualifica di reddito da attività indipendente.

 

                               2.4.   Preliminarmente va evidenziato che la circostanza di aver già pagato contributi come dipendente non è un motivo per non essere assoggettato anche come indipendente. Le persone assicurate devono infatti versare i loro contributi su tutti i redditi conseguiti sia come dipendente che come indipendente (art. 12 cpv. 2 LPGA, art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 17 OAVS).

                                        

                                         Inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcuna attestazione circa un eventuale versamento di contributi in Italia sul reddito assoggettato in Svizzera. Per cui una doppia imposizione è comunque esclusa.

 

                                         In secondo luogo va rammentato che neppure la circostanza che sull’importo di euro 100'000 siano già state pagate imposte in Italia, è un motivo per evitare l’assoggettamento alla LAVS in Svizzera, trattandosi di due ambiti ben distinti. Da una parte si tratta di stabilire in quale Paese vanno pagate le imposte al fisco, dall’altra in quale Paese vanno pagati i contributi sociali al sistema previdenziale.

 

                               2.5.   Per quanto concerne più precisamente la qualifica del reddito conseguito in Italia, va invece rammentato che il Tribunale federale, in relazione con le società a garanzia limitata con sede in Germania (GmbH), ha già avuto modo di stabilire in numerose sentenze, in applicazione dell’art. 20 cpv. 3 OAVS (per il tenore, cfr. consid. 2.1 in fine), che laddove la qualifica del reddito percepito dalle citate società va effettuata in base al diritto svizzero, e ciò è il caso, di massima, quando la persona assicurata è domiciliata in Svizzera e vi svolge un’attività lucrativa, l’assicurato deve pagare i contributi su questi proventi nella sua qualità di indipendente in applicazione del citato disposto a condizione che i redditi provengano da una società senza personalità giuridica che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011, consid. 4.3).

 

                                         In DTF 136 V 258 il Tribunale federale ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di una società in accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co. KG”) con sede in Germania è tenuto a versare contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente dal fatto che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla gestione di quest’ultima (cfr. anche DTF 141 V 234; STF 9C_504/2010 del 1° settembre 2010, STF 9C_342/2011 dell’8 luglio 2011 e STF 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011).

 

                                         Sul tema cfr. anche U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 18 e seguenti ad art. 9, pag. 172 e seguenti.

 

                               2.6.   In concreto l’insorgente evidenzia che la __________ è una società di persone, che il reddito viene conseguentemente imputato direttamente ai soci e che si tratta di un utile della società conseguito negli anni precedenti al 2012.

 

                                         Dalla documentazione bancaria prodotta emerge che i cinque importi di euro 20'000 versati al ricorrente nel 2015 per complessivi euro 100'000, pari a fr. 108'740, sono stati qualificati come “Distribuzione Utili Pregressi”, rispettivamente come “Utili Indivisi Pregressi” (cfr. plico doc. A3). Inoltre dal conto economico della __________, emerge che l’attività della società consisteva nella compravendita di beni immobili (cfr. doc. A5).

 

                                         Come rammenta il Tribunale federale nella citata DTF 136 V 258 al consid. 4.7 solo nel caso in cui la persona assicurata è dipendente di una società con personalità giuridica, di cui è pure in parte detentrice, occorre stabilire in quale misura il dividendo versato va qualificato di salario o di reddito in capitale non soggetto a contribuzione (DTF 134 V 297). Se invece la persona assicurata è membro di una società di persone con scopo lucrativo, essa, di principio, va qualificata di indipendente e l’utile conseguito assoggettato ai contributi sociali.

 

                                         In concreto, trattandosi di un reddito di una società di persone a scopo lucrativo, lo stesso va qualificato quale reddito da attività indipendente ai sensi degli art. 9 cpv. 1 LAVS e 20 cpv. 3 OAVS ed assoggettato al prelievo dei contributi sociali.

 

                               2.7.   Resta da esaminare se, come sostenuto dal ricorrente, i redditi sono stati conseguiti prima del 2012 e se di conseguenza essi non devono essere assoggettati nel 2015.

 

                               2.8.   Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

 

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

 

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).  

 

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                        

                                         In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

 

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”  

 

                               2.9.   Va ancora rammentato che per quanto concerne i redditi da attività indipendente (per l’attività dipendente: cfr. DTF 146 V 104 e 146 V 313), in DTF 122 V 291 il Tribunale federale ha stabilito che gli atti fiscali sono vincolanti anche al fine di stabilire il momento della realizzazione del reddito soggetto a contribuzione.

 

                                         A questo proposito dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l’art. 30ter cpv. 4 LAVS, che stabilisce come i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone senza attività lucrativa, sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi.

                                        

                                         Nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2012 (FF 2010, pag. 497 e seguenti), figura che con il “nuovo capoverso 4 si disciplina l’iscrizione nel CI dei redditi dei lavoratori indipendenti, delle persone il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e di quelle che non esercitano alcuna attività lucrativa. Nella fattispecie il principio della realizzazione viene applicato senza restrizioni. Un’altra soluzione non è neppure attuabile dato che l’AVS si basa sulle imposizioni fiscali” (FF 2010, pag. 512).

 

                             2.10.   In concreto, con la tassazione 2015 del 1° novembre 2017, l’autorità fiscale ha fissato in fr. 108'740 il reddito da società in nome collettivo, in accomandita o semplici, conseguito quell’anno (doc. A4).

                                         Se è vero che l’importo di fr. 108'740 è stato preso in considerazione “solo” per determinare l’aliquota d’imposta, non va comunque sottaciuto che l’insorgente, proprio a causa dell’aliquota superiore, deve pagare maggiori imposte anche in Svizzera. Infatti, il reddito imponibile ammonta a fr. 18'200 (in pratica pari al reddito di titoli e capitali, giacché il reddito da attività dipendente di fr. 64'715 era soggetto all’imposta alla fonte [doc. A6]), mentre il reddito determinante per l’aliquota è pari a fr. 191'400 (cfr. doc. A4).

 

Per cui, se l’importo non fosse stato conseguito nel 2015, ma negli anni precedenti, egli avrebbe dovuto contestarne la presa in considerazione in sede fiscale. Non avendolo fatto, deve ora sopportarne le conseguenze (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).  

 

Va a questo proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

 

Accertato che l’insorgente a livello fiscale non ha contestato di aver conseguito un reddito dalla __________ nel 2015, non vi è motivo per scostarsi dalla tassazione 2015.

 

La decisione su opposizione della Cassa di compensazione merita pertanto conferma.

 

                             2.11.   Stabilito che l’insorgente deve versare i contributi quale indipendente nel 2015, a giusta ragione la Cassa ha fissato i relativi interessi di mora.

 

                                         A questo proposito l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

 

                                         Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS devono pagare gli interessi di mora le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

 

                                         Secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2).

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

 

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

 

                             2.12.   Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora fondandosi sull'art. 41bis OAVS (cfr. doc. 12) e calcolandoli sulla base di complessivi 1691 giorni computabili di ritardo (dal 1° gennaio 2016 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 20 marzo 2020 [cfr. art. 41bis cpv. 1ter OAVS secondo cui per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora] e dal 1° luglio 2020 al 21 dicembre 2020 [giorno della fatturazione]).

 

                                         Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

 

Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).

 

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

 

                             2.13.   Ne segue che a giusta ragione la Cassa, nel caso di specie, ha chiesto all’insorgente anche gli interessi di mora, calcolati secondo quanto previsto dall’OAVS.

 

                             2.14.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

 

                             2.15.   Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

 

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è stato inoltrato il 31 marzo 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.

 

Al ricorrente vanno pertanto accollate le spese, calcolate secondo l’art. 29 cpv. 4 Lptca.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia, fissata in CHF 900.-, e le spese, determinate in CHF 100.-, sono poste a carico dell’insorgente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti