Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2021.7

 

cs

Lugano

6 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 aprile 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 4 novembre 2020 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’ingegner RI 1, nato nel 1961, quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS, per il 2019 sulla base di un reddito di fr. 90'000 (doc. 8A).

 

                               1.2.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, chiedendo di essere affiliato quale indipendente (doc. 8).

 

                               1.3.   Dopo aver posto all’ingegner RI 1 alcune domande, la Cassa CO 1 con decisione su opposizione del 15 aprile 2021 ha confermato l’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo AVS (doc. 1). L’amministrazione, sulla base delle “condizioni per interventi di supervisione” della __________ allegate ad un contratto sottoscritto nel 1997, che non risulta essere stato disdetto, ha stabilito che gli elementi in favore di un’attività dipendente superano quelli a favore di un’attività indipendente. La Cassa ha inoltre evidenziato come le attività sono svolte prevalentemente in Stati extra UE con i quali la Svizzera non ha concluso Accordi in ambito di sicurezza sociale, come l’Argentina o la Repubblica Dominicana ed in tal caso i redditi vanno assoggettati nel luogo di domicilio in Svizzera conformemente agli art. 1a cpv. 1 lett. a e 6 LAVS. I redditi conseguiti in Stati extra UE con cui la Svizzera ha concluso degli accordi, come USA e Cile, vanno invece assoggettati sulla base delle singole convenzioni.

 

                               1.4.   L’ingegner RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale la modifica nel senso di essere affiliato quale lavoratore indipendente ed in via subordinata l’annullamento con rinvio degli atti all’amministrazione per l’esame approfondito della sua qualifica e del suo statuto (doc. I).

                                         Il ricorrente rileva di aver conseguito una laurea in ingegneria elettromeccanica OTIA/SIA ed aver svolto numerosi corsi di specializzazione e aggiornamenti in logica automazione e di sicurezza industriale. Fino al 1997 era dipendente della __________, con sede a __________, società che si è poi trasferita in Italia. Successivamente ha iniziato una collaborazione con la __________ in qualità di prestatore di servizi. La __________ __________ a livello mondiale e si occupa della progettazione, fabbricazione, installazione e vendita di impianti nel campo __________ e __________ per clienti in tutto il mondo, in particolare di __________, ecc.

 

                                         Il ricorrente afferma che con la citata società non è in essere un rapporto di lavoro, ma riceve mandati di durata determinata. I mandati gli vengono affidati per la sua importante esperienza nel campo __________ e per la profonda conoscenza reciproca, essendo stato dipendente della società quando aveva sede in Ticino. Il lavoro da lui svolto e le sue competenze specifiche sviluppate ed incrementate in tutti gli anni di esperienza lavorativa sono conosciuti in tutto il mondo nel settore dell’industria __________ e per questo riceve mandati anche direttamente dai clienti finali.

 

                                         Per facilitare ai clienti l’ottenimento di linee di credito, su loro richiesta, il ricorrente si è accordato con questi ultimi per poter fatturare alla __________ le prestazioni fornite al cliente finale. L’insorgente fattura alla società le sue prestazioni che vengono poi pagate con il denaro ricevuto dal cliente finale.

 

                                         L’insorgente viene pagato per i mandati affidatigli e si assume il rischio d’impresa poiché riceve il pagamento dell’onorario e delle spese solo se questi vengono pagati dal cliente finale. Se il cliente non paga, la società non versa alcunché al ricorrente. La società è unicamente un veicolo attraverso il quale transitano i soldi dovuti al ricorrente. La fattura indica l’onorario calcolato sulla base delle ore lavorate e le spese sostenute per l’esecuzione del mandato. Egli non riceve istruzioni per l’esecuzione del lavoro, le modalità e le tempistiche vengono valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e comunicate al cliente a cui, se richiesti, vengono consegnati i rapporti di lavoro. Presso la società non dispone di alcuna postazione di lavoro.

 

                                         L’interessato nella sua abitazione a __________ svolge l’attività di preparazione dei viaggi per i lavori che deve eseguire in tutto il mondo, la preparazione e lo studio della documentazione tecnica relativa all’intervento che dovrà svolgere, l’allestimento dei piani di montaggio e dell’installazione delle macchine, come pure i piani meccanici, elettrici e idraulici. Esamina le normative di sicurezza proprie in ogni paese in cui deve prestare l’attività e si interfaccia telefonicamente con i clienti per organizzare l’attività. Acquista i biglietti aerei, noleggia autovetture, riserva l’alloggio per il periodo di permanenza all’estero. Al rientro dalle trasferte fornisce il supporto tecnico telefonico via email sugli impianti avviati, dirige la manutenzione d’urgenza dei macchinari su richiesta dei clienti. Svolge inoltre le attività amministrative, quali la fatturazione, il controllo dei pagamenti e la compilazione della dichiarazione fiscale.

                                         Secondo il ricorrente al momento dell’affiliazione nel 1998 la Cassa non avrebbe operato un esame approfondito della fattispecie ed egli era in buona fede convinto di avere lo statuto di indipendente. Tant’è che anche la Cassa nel 2004 aveva indicato che era affiliato come indipendente e con decisione del 21 maggio 1999 il Centro delle misure attive della sezione del promovimento economico e del lavoro gli ha concesso un aiuto finanziario relativo agli oneri sociali obbligatori. Per l’autorità fiscale l’insorgente è sempre stato considerato quale indipendente.

 

                                         Durante il periodo di emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 ha chiesto ed ottenuto l’indennità per perdita di guadagno (Corona) per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020 e il 9 luglio 2020 il diritto è stato prorogato fino al 16 settembre 2020. Il 24 settembre 2020 la Cassa ha poi chiesto la restituzione delle indennità pari a fr. 7'630.05 poiché “a seguito di una comunicazione è emerso che lei è affiliato come persona senza datore di lavoro e non come indipendente”. Contro la decisione è stata interposta un’opposizione tutt’ora pendente.

 

                                         L’insorgente evidenzia che il TCA ha già stabilito che nel caso di affiliazione come persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS occorre che le parti abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’art. 109 del regolamento (CE) n. 574/72, altrimenti spetta al datore di lavoro versare i contributi. In concreto tuttavia il datore di lavoro stesso dichiara che l’insorgente non è suo dipendente.

 

                                         D’altra parte non sono state approfondite le percentuali di lavoro svolte in Svizzera e all’estero e nemmeno sono state determinate eventuali convenzioni di sicurezza sociale applicabili.

 

                                         Nel merito, l’insorgente contesta poi gli elementi che l’amministrazione ritiene a favore dell’attività dipendente ed evidenzia che il contratto sottoscritto nel 1997 con la __________ (doc. 24a) non è più in vigore poiché ora collabora con la __________.

 

                                         Secondo l’insorgente la cassa avrebbe dovuto effettuare maggiori e più approfonditi accertamenti e d’altra parte è stato più volte chiesto alla Cassa un incontro per discutere la questione dello statuto ciò che, tuttavia, è sempre stato negato.

                                         L’amministrazione non si sarebbe inoltre confrontata con le osservazioni del ricorrente e già solo per questo motivo la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

 

                               1.5.   Con risposta del 7 giugno 2021 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Va qui rilevato che l’amministrazione evidenzia come la convenzione prevista dall’art. 21 del regolamento (CE) 987/2009 è valida unicamente quando si deve definire la legislazione applicabile secondo il Regolamento n. 883/2004 per attività svolte in Stati UE. In concreto le attività sono esercitate quasi esclusivamente in Stati extra-UE e non convenzionati con la Svizzera e pertanto il caso rientra nell’assicurazione obbligatoria in virtù del domicilio in Svizzera ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS senza che sia necessario sottoscrivere la citata convenzione tra datore di lavoro UE e salariato attivo professionalmente in Svizzera.

 

                               1.6.   Dopo aver visionato gli atti presso questo Tribunale per il tramite del suo rappresentante (doc. VII), l’insorgente ha prodotto una replica cui ha allegato ulteriore documentazione e nella quale insiste nel sostenere di aver sempre creduto in buona fede di essere un indipendente (doc. VIII). Con duplica del 2 agosto 2021 la Cassa evidenzia che la __________, fondata nel __________ è entrata a far parte del gruppo __________ nel __________, multinazionale leader nella realizzazione e produzione di impianti __________. La società fornisce una linea completa di prodotti, attrezzature e macchinari, oltre agli aggiornamenti degli impianti automatizzati e alla formazione. La Cassa reputa che la __________ offre un servizio a 360° al cliente finale come pubblicizzato nel loro sito internet. La stessa società nella dichiarazione alla ricorrente ha affermato che già da diversi anni l’insorgente fornisce servizi su incarico della __________ o direttamente su incarico e che i macchinari forniti e/o in dotazione __________ sono strumenti particolari che richiedono una specifica formazione e specifiche competenze sia per la loro installazione, manutenzione e collaudo. Il ricorrente è senz’altro una delle poche persone qualificate in grado di eseguire i lavori che si impongono e di istruire nel mondo altre persone per poter svolgere tale lavoro. Per l’amministrazione da queste affermazioni discende che l’interessato su chiamata riceve anche incarichi direttamente da __________. Inoltre è solo quest’ultima che incassa l’onorario del cliente finale e gestisce tutta la parte amministrativa per l’incasso. Inoltre, secondo la cassa, l’insorgente offre prestazioni che sono previste nei pacchetti di prestazioni offerte dalla __________ ai suoi clienti finali, la prestazione di consulenza è insita nelle prestazioni che il cliente finale si aspetta di poter ottenere e ricevere dalla società e pubblicizzate nel sito internet. Le prestazioni del ricorrente sono prestazioni offerte ai clienti della società. Di conseguenza va considerato salariato ed assoggettato agli oneri sociali in Svizzera poiché è residente in Svizzera e attivo professionalmente in Stati extra UE e non Convenzionati con la Svizzera.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Il ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di essere sentito poiché la decisione su opposizione impugnata non si confronterebbe con tutte le osservazioni presentate nelle more amministrative. Inoltre avrebbe chiesto più volte alla Cassa un incontro che tuttavia è sempre stato negato.

                                          

                                         Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

 

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto la Cassa nella decisione su opposizione del 15 aprile 2021 ha indicato approfonditamente le ragioni per le quali ha confermato l’affiliazione quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS (doc. 1). Pur non prendendo posizione su ogni singola censura, l’amministrazione ha elencato i motivi secondo cui l’interessato non può essere qualificato quale indipendente.

 

                                         Il ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della richiesta e le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I).

 

                                         L’amministrazione ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa (doc. III), sulla quale gli il ricorrente si è approfonditamente espresso con una replica (doc. VIII).

 

                                         In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Per quanto concerne la mancata convocazione ad un incontro “per discutere della concreta situazione, in particolare dello statuto del Signor RI 1 nelle assicurazioni sociali e per la determinazione dei suoi diritti in tale contesto”, chiesto con l’opposizione (doc. 8), va evidenziato come la Cassa ha posto una serie di domande al ricorrente (doc. 6) grazie alle quali l’interessato ha potuto esprimersi in merito alla fattispecie. Ora, con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…] Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 , ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”).

 

Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   In concreto l’insorgente, dopo che il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è stato disdetto in seguito alla chiusura dell’attività in Svizzera, il 5 gennaio 1998 ha chiesto di essere affiliato quale indipendente come consulente tecnico, avendo iniziato una collaborazione con la __________ con sede a __________ (Italia; doc. 26). Il 21 novembre 1998 il ricorrente ha affermato che “mi sono messo come indipendente a contratto quale supervisore tecnico meccanico elettrico ed elettronico nelle operazioni di montaggio della stessa ditta (…)” (doc. 22).

 

                                         Dopo aver chiesto ulteriore documentazione, alla luce delle “condizioni per interventi di supervisione” sottoscritto dalla __________ il 24 giugno 1997 e rilevato come l’insorgente aveva indicato di essere occupato al 100% presso la società italiana (cfr. doc. 24), la Cassa, il 2 marzo 1998, lo ha affiliato come persona il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi AVS ai sensi dell’art. 6 LAVS con effetto dal 1° luglio 1997 (doc. 23).

 

                                         A questo proposito va rammentato che fino al 31 dicembre 2011 i contributi delle persone il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS erano percepiti applicando per analogia le norme relative agli indipendenti (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 3 ad art. 6, pag. 154; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 211 e seguenti).

 

 

                                         Secondo l’art. 6 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2011:

 

" 1 I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo e arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

 

2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

 

                                         Con il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo tenore dell’art. 6 LAVS:

 

" 1 Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.

 

2 I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.”

 

                                         Come rammenta il Consiglio federale a pag. 502 del Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi) del 3 dicembre 2010 (FF 2011, pag. 497), l’articolo 6 capoverso 1 disciplina l’obbligo di versare i contributi applicabile ai lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo.

 

                                         Sono considerate tali le persone che:

 

                                         – esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per conto di un datore di lavoro con sede all’estero o per datori di lavoro con sede in Svizzera ma esonerati dal pagamento dei contributi (p. es. missioni diplomatiche od organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede, ecc.);

 

                                         – sono domiciliate in Svizzera ma esercitano la loro attività lucrativa in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale;

 

                                         – hanno aderito volontariamente all’assicurazione obbligatoria conformemente all’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS (cfr. anche il marginale 501.1 (1/13) delle direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam), citato da Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 1 ad art. 6, pag. 153).

 

                                         Circa la modifica in vigore dal 1° gennaio 2021 nel Messaggio figura inoltre che (pag. 502 e seguenti):

 

" (…) Oggi gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi versano all’AVS un importo pari al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS. Se il salario determinante è inferiore a 55 700 franchi l’anno, l’aliquota contributiva è ridotta fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare. Questi salariati beneficiano dunque, come le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, di un’aliquota contributiva preferenziale e di una tavola scalare. Contrariamente a questi ultimi non partecipano però ai costi di amministrazione.

Dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e da quando la Svizzera partecipa al sistema di coordinamento dell’UE, la definizione di salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo di versare i contributi ha rivelato qualche lacuna. Secondo il diritto dell’UE, un datore di lavoro con sede in uno Stato membro il cui dipendente è assicurato in Svizzera deve versare i contributi anche nel nostro Paese. La stessa regola si applica alle imprese dei Paesi dell’AELS in virtù dell’Accordo AELS. L’obbligo dei datori di lavoro esteri di pagare i contributi all’AVS svizzera deriva pertanto direttamente dal diritto europeo: grazie alla proposta modifica dell’articolo 12 capoverso 3 LAVS tale obbligo risulterà nel diritto interno. Il diritto dell’UE prevede inoltre (riferendosi, nell’esempio qui considerato, ai lavoratori assicurati in Svizzera) la possibilità che il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato convengano che quest’ultimo adempia gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi in Svizzera (art. 109 del regolamento [CEE] n. 574/726). La Svizzera ha potuto mettere a disposizione dei salariati che hanno concluso un tale accordo la struttura prevista per i lavoratori il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Essi versano dunque i loro contributi in Svizzera come questi ultimi. Nella pratica, tuttavia, questo disciplinamento ha alcuni effetti indesiderati. Nella misura in cui concludono un accordo ai sensi dell’articolo 109 del regolamento [CEE] n. 574/72, i datori di lavoro senza sede in Svizzera si impegnano a pagare al lavoratore, oltre al salario, la totalità dei contributi padronali, inclusi i contributi alle spese di amministrazione, mentre il salariato paga contributi AVS pari solo al 7,8 per cento del salario determinante in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LAVS, beneficiando nel contempo anche della tavola scalare. Se il reddito corrisponde per esempio al livello più basso della tavola scalare, i contributi raggiungono, conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LAVS, solo il 4,2 per cento del salario determinante. In questo caso, la parte versata dal datore di lavoro copre la totalità dei contributi dovuti dal salariato. Il nostro Collegio è del parere che sia necessario eliminare queste conseguenze del diritto svizzero, ingiustificate, e che per quanto concerne l’importo dei contributi, gli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo vadano trattati come i salariati «normali». Le conseguenze di questo aumento dell’aliquota contributiva per i salariati interessati non vanno sopravvalutate, nemmeno nei casi in cui i datori di lavoro (esclusi quelli con sede nell’UE e nell’AELS) non sono tenuti a regolare i conti con gli organi d’esecuzione svizzeri né a pagare la loro parte di contributi. Infatti, nei contratti è sovente stipulato in modo esplicito che il datore di lavoro assume la totalità o una parte dei contributi. A questo proposito, la situazione dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi non è paragonabile a quella dei lavoratori indipendenti che, in sostanza, devono pagare di tasca propria i loro contributi. La presente modifica dell’articolo 6 LAVS non pregiudica dunque il livello dei contributi dei lavoratori indipendenti. L’aliquota contributiva preferenziale non può essere difesa neppure nel caso delle persone che aderiscono volontariamente all’assicurazione obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettere a o b LAVS. Questa categoria di salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di versare i contributi, per i quali l’assicurazione svizzera rappresenta generalmente un’assicurazione complementare, beneficiano infatti della solidarietà della comunità degli assicurati e dello Stato ed è pertanto giusto che anche essi contribuiscano nella stessa misura degli altri assicurati a questa solidarietà. Del resto, dal 1° gennaio 2001 per i salariati assicurati facoltativamente giusta l’articolo 2 LAVS è applicata l’aliquota contributiva intera senza la possibilità di beneficiare della tavola scalare. Il nostro Collegio propone quindi di modificare l’articolo 6 capoverso 1 LAVS in modo che a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente sia applicata l’aliquota contributiva dell’8,4 per cento. Gli assicurati che non dovessero disporre dei mezzi finanziari necessari per il pagamento dei loro contributi avranno sempre la possibilità di chiedere una riduzione o un condono conformemente all’articolo 11 LAVS. Nel 2007, circa 3500 assicurati hanno versato contributi come salariati il cui datore di lavoro non è soggetto a tale obbligo. In media, il loro reddito ammontava a 66 000 franchi circa. Sulla base di questi dati, la modifica proposta dovrebbe fruttare circa 2 milioni di franchi.”

 

                               2.3.   Secondo le direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), al marg. 1042 (stato: 1° luglio 2021 = al marginale 1040 in vigore precedentemente) sono considerati salariati di datori di lavoro non tenuti a pagare i contributi i salariati:

 

                                         – il cui datore di lavoro non ha domicilio né sede né stabilimento d’impresa in Svizzera e non è tenuto al pagamento dei contributi nemmeno in base all’ALC o alla Convenzione AELS (art. 12 cpv. 2 e 3 LAVS);

 

                                         – il cui datore di lavoro è esentato dall’obbligo contributivo conformemente all’art. 12 cpv. 3 LAVS (p. es. rappresentanze estere in Svizzera; v. N. 1027 segg.);

 

                                         – domiciliati in Svizzera, ma che, conformemente a convenzioni internazionali, non sono assicurati e aderiscono all’assicurazione in virtù dell’art. 1a cpv. 4 LAVS.

                                         Il marginale 1044 DRC (in precedenza 1042) prevede che per il calcolo e la fissazione dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i lavoratori indipendenti (cfr. DTF 110 V 71). Tuttavia, si applica il tasso di contribuzione determinante per i contributi paritari e le persone soggette all’obbligo contributivo sono affiliate all’assicurazione contro la disoccupazione nonché a una cassa di compensazione per assegni familiari.

 

                                         Di conseguenza:

 

                                         – è determinante il reddito stabilito dalle autorità fiscali (art. 16 cpv. 1 OAVS);

 

                                         – la totalità delle spese per il conseguimento del reddito può essere dedotta dal salario lordo; l’art. 9 OAVS (spese generali dei salariati) non è applicabile;

 

                                         – i contributi possono essere ridotti conformemente all’art. 11 cpv. 1 LAVS (v. marginale 1045 DRC, in precedenza 1042.1 DRC).

 

                                         Per il marginale 1046 DRC (ex 1044 DRC) l’ammontare del salario degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi viene determinato dalla cassa di compensazione.

                                         Secondo il marginale 1047 (ex 1045) DRC nel fissare i contributi la cassa di compensazione tiene conto dei principi procedurali validi per i lavoratori indipendenti (v. le DIN) e si basa per quanto possibile sulla tassazione fiscale.

                                         Ai sensi del marginale 1048 DRC (ex 1046) di regola i contributi devono essere stabiliti in una decisione sui contributi.

 

                               2.4.   Va ancora rammentato che è assicurata obbligatoriamente alla LAVS la persona che adempie uno dei criteri d'assoggettamento previsti dall'art. 1a cpv. 1 LAVS (segnatamente domicilio o attività lucrativa in Svizzera) senza trovarsi in un caso di esenzione (art. 1a cpv. 2 lett. a e c LAVS), senza aver domandato e ottenuto l'esenzione (art. 1a cpv. 2 lettera b LAVS) e senza che il diritto internazionale designi un altro diritto nazionale o esoneri l'interessato (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Basilea 1997, n. 82 ad art. 1 LAVS, pag. 52). I criteri d'assoggettamento previsti dall'art. 1a LAVS sono alternativi ed è pertanto sufficiente adempierne uno solo (il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) per essere obbligatoriamente assicurato (cfr. anche Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 5 ad art. 1a, pag. 19).

 

                                         Nel diritto internazionale, allo scopo di evitare sia i conflitti di legge positivi che negativi, esiste la regola generale dell'unicità della legislazione applicabile. Gli strumenti di coordinazione designano di regola un diritto nazionale (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 55 ad art. 1 LAVS, pag. 41) e il criterio principale utilizzato per determinare il sistema di sicurezza sociale competente è quello del luogo di lavoro (lex loci laboris; Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 57 ad art. 1 LAVS, pag. 42; cfr. anche Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 27 ad art. 1a, pag. 30).

 

                                         Le convenzioni concluse dalla Svizzera contengono regole sul diritto applicabile, ossia la designazione del sistema di sicurezza sociale competente. Queste norme internazionali sono direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno (cfr. DTF 110 V 72).

 

                               2.5.   In concreto l’insorgente, affiliato quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’AVS dal 1° luglio 1997, nel 2019 e nel 2020 (oggetto del contendere), oltre a lavorare in due Stati extra UE con cui la Svizzera ha concluso delle convenzioni internazionali (nel 2019: USA e Cile; cfr. doc. 3 pag. 4), ha lavorato almeno in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione (nel 2019: Argentina e Repubblica Dominicana, cfr. doc. 3, pag. 4; nel 2020: Argentina: doc. 3, pag. 5; cfr. la lista degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione internazionale: marg. 2069 1/20 e seguenti delle direttive sull’obbligo assicurativo [DOA]).

 

                                         Egli pertanto a giusta ragione, in applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS per il quale sono assicurate obbligatoriamente alla LAVS le persone fisiche che hanno il loro domicilio in Svizzera e 3 cpv. 1 LAVS secondo cui gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa, è stato affiliato nel nostro Paese.

                                         Del resto questo aspetto, così come l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, non è contestato dall’insorgente che invece sostiene di svolgere un’attività indipendente e non un’attività dipendente.

 

                                         Non trova invece applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, l’art. 109 del regolamento (CE) n. 574/72 ed in generale l’ALC e il regolamento (CE) 883/04 poiché l’assicurato nel periodo in esame non ha lavorato in Italia o in un altro Paese dell’UE.

 

                                         Accertato che l’affiliazione in Svizzera all’AVS va confermata, occorre esaminare la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente dal 2019.

 

                               2.6.   In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

 

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF H 322/03 dell'11 marzo 2005; STF H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

 

                               2.7.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, cos.che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STF H 59/00 del 18 settembre 2000).

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

 

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                               2.9.   Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                             2.10.   Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                         In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

 

                                         A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla STF 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

                                         Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (STF 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; STF 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

                                         Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

 

                             2.11.   In concreto, oggetto del contendere, è sapere se, dal 2019 (anno di fissazione dei contributi della decisione su opposizione impugnata [cfr. doc. A]), il ricorrente va affiliato quale persona indipendente oppure se va confermata la qualifica di salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi in Svizzera.

 

                                         A questo proposito dalla documentazione prodotta dall’insorgente nelle more amministrative e meglio dalle risposte fornite il 15 gennaio 2021 (doc. 3) in seguito alle domande poste dall’amministrazione emerge quanto segue.

 

                                         Il ricorrente ha affermato di non essere né proprietario, né socio della __________, di essere stato dipendente della __________ fino al 1997 che aveva sede a __________ e che la società è successivamente stata trasferita in Italia e il rapporto di lavoro si è concluso.

                                         Successivamente ha collaborato e collabora tuttora con la __________ quale prestatore di servizi. Ha aggiunto che vi sono __________ è la __________.

 

                                         Egli svolge le seguenti attività:

 

-       gestione di progetti __________ con presenza sui cantieri per lunghi periodi;

-       manutenzione di macchinari forniti __________;

-       servizi in ambito meccanico, elettrico/elettronico nel campo del montaggio, avviamento e collaudo di impianti industriali __________;

-       training personale sull’utilizzo dei macchinari forniti __________.

 

                                         A questo proposito la società ha dichiarato:

 

" Con la presente vi comunichiamo che la __________ collabora da oltre vent’anni con il Signor RI 1 che vanta una grande esperienza nel settore dell’industria __________ in cui opera la società.

Già da diversi anni il Signor RI 1 fornisce servizi su incarico della __________ o direttamente su incarico dei clienti finali.

Egli non è dipendente della società e agisce per suo nome e per suo conto.

RI 1 è direttamente responsabile per i lavori da lui svolti o eventualmente svolti da terze persone su suo incarico e riferisce del proprio operato al cliente finale.

Da anni ci siamo accordati affinché le fatture per i suoi lavori vengano trasmesse alla sottoscritta società che riceverà a sua volta il pagamento dal cliente finale.

I macchinari forniti e/o in dotazione __________ sono strumenti particolari che richiedono una specifica formazione e specifiche competenze sia per la loro installazione, manutenzione e collaudo.

Il Signor RI 1 è senz’altro una delle poche persone qualificate in grado di eseguire i lavori che si impongono e di istruire nel mondo altre persone per poter svolgere tale lavoro.” (doc. 8/1)

 

                                         L’insorgente ha evidenziato che la fatturazione avviene di principio al termine del lavoro. Per i lavori che richiedono una presenza all’estero per più mesi, l’interessato richiede il versamento di acconti. La retribuzione varia secondo la durata e il luogo della trasferta. Di principio è stabilito un importo orario al quale si aggiungono tutte le spese sostenute per l’esecuzione del lavoro.

 

                                         Le spese fanno parte della remunerazione del ricorrente e la società non ha mai fornito nessun mezzo aziendale al ricorrente come pure non ha mai fornito alcuno strumento di lavoro. L’interessato non ha un divieto di concorrenza.

 

                                         I mandati provengono dalla società o dai clienti finali telefonicamente o per email ed il ricorrente può rifiutare gli incarichi. Non ha nessun obbligo in tal senso. Dal 25 marzo 2020 ha rifiutato tutti i lavori proposti perché, essendo una persona a rischio COVID-19, non voleva mettere in pericolo la propria salute. L’insorgente lavora da solo, non ha dipendenti, non affida e non ha mai affidato lavori a terzi, pur potendolo fare e non essendovi alcun obbligo di eseguire personalmente il lavoro.

                                         Egli non riceve istruzioni per lo svolgimento del lavoro. Le modalità e le tempistiche per effettuare il lavoro vengono valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e comunicate al cliente. I rapporti di lavoro, se richiesti, vengono consegnati al cliente finale. Alla società non vengono consegnati rapporti di lavoro.

 

                                         La società affida i mandati al ricorrente a fronte della sua importante esperienza __________ (35 anni) e a fronte della profonda conoscenza reciproca, essendo stato dipendente della società quando aveva sede in Ticino.

 

                                         Il lavoro svolto dall’insorgente e le sue competenze specifiche sviluppate ed incrementate in tutti gli anni di esperienza lavorativa sono conosciuti nel mondo nel settore dell’industria __________. In tale settore è preferibile avere un solo fornitore di riferimento così da chiedere una sola linea di credito internazionale, facilitando i rapporti con le banche e l’erogazione dei crediti. Per questo motivo l’insorgente si è accordato con la __________, per fatturare a quest’ultima le prestazioni fornite al cliente finale.

                                         I clienti finali contattano direttamente l’insorgente per affidargli dei lavori. A fronte dell’accordo tra le parti interessate, l’insorgente fattura alla società le sue prestazioni che vengono da quest’ultima pagate con il denaro ricevuto dal cliente finale. Gli accordi possono arrivare dai clienti finali o dalla società a dipendenza del lavoro che l’interessato è chiamato a svolgere.

                                         L’insorgente non porta clienti alla società e si presenta come Ing. RI 1. Non indossa una divisa della società e agisce in suo nome e per suo conto. RI 1 non è occupato a favore della __________ e fattura alla ditta su richiesta del cliente finale che in tal modo richiede una sola linea di credito.

 

                                         Il ricorrente nel 2019 ha lavorato per otto mesi in Argentina per eseguire tre interventi per tre clienti, un mese in Repubblica Dominicana per eseguire due interventi per due clienti, un mese negli USA per un intervento per un cliente, un mese in Cile per un intervento per un cliente.

                                         Nel 2020 egli ha lavorato un mese in Argentina per due interventi per due clienti. Il secondo intervento è stato interrotto a causa della pandemia di COVID-19 e non è ancora stata emessa alcuna fattura, ritenuta l’impossibilità di recarsi nuovamente in loco (doc. 3).

 

                                         Egli ha poi affermato che in Svizzera “non svolge nessuna attività se non una minima parte di attività amministrativa generale come la compilazione della dichiarazione fiscale, il controllo dei pagamenti e i contatti con le assicurazioni sociali e di responsabilità civile in relazione alla propria attività lavorativa per un massimo di complessivi 8 giorni all’anno”. Non possiede alcuno studio né magazzino né altra struttura. Egli è direttamente responsabile del suo lavoro nei confronti dei clienti finali ed ha stipulato un’assicurazione responsabilità civile con copertura estesa a 5 milioni.

 

                                         Va ancora evidenziato che nell’ambito della richiesta di iscrizione quale indipendente del 1998, l’interessato aveva dichiarato di svolgere un’attività di consulenza tecnica per un’occupazione al 100% presso la __________ in Italia con un sistema di retribuzione mensile ed incarichi diretti (doc. 24). Egli aveva prodotto le “condizioni per interventi di supervisione” del 24 giugno 1997 (doc. 24a) con oggetto la “supervisione tecnica in ambito meccanico, elettrico/elettronico alle operazioni di montaggio e riparazione di ns. impianti in Italia ed all’estero, secondo richieste puntuali e specifiche che verranno inoltrare alla ns. società con preavviso opportuno dalla data richiesta di intervento”. Il compenso era stato fissato in fr. 33 all’ora per prestazioni feriali festive presso la sede per istruzioni, rapporti, trasferte o montaggio ed a fr. 33, 38, rispettivamente 43 per prestazioni presso i clienti, in Italia, Svizzera, rispettivamente extra Europa, indipendentemente dalle ore prestate. “Il compenso viene calcolato considerando la giornata di un minimo garantito di 8 (otto) ore lavorative”. Le parti si sono inoltre accordate circa i compensi validi a partire dal 1° gennaio 1998 che sono stati in parte modificati.

 

                                         Nelle condizioni figura anche il “pocket money per giorno intero di assenza da casa” e viene indicato che “le spese sostenute durante le missioni presso i ns. clienti verranno riconosciute al costo, dietro presentazione di regolare fattura ed a condizione che le stesse siano inerenti alla missione, escluse le mance, e debitamente documentate. Le spese in valuta saranno convertite in lire al valore del cambio dalla data di ricevimento della nota spese, rilevandola dal quotidiano “il sole 24 ore”. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo della propria automobile, questo verrà rimborsato al costo di Svff. 0,6 al Km. Dalle spese rimborsabili sono escluse quelle sostenute per recarsi dalla propria abitazione alla sede della __________”. Nelle condizioni figura inoltre che entro la fine di ogni mese devono essere presentate, riassunte su apposito modulo e controfirmate dal cliente, l’elenco delle ore di lavoro prestate e la distinta delle spese redatta su altro modulo specifico, in allegato alle pezze giustificative. Il bonifico bancario avviene entro il 15 del mese successivo a quello fatturato. Circa la responsabilità figura che “per la durata della missione rappresenterà la ns. Società nei rapporti di carattere tecnico, inerenti l’oggetto dell’incarico, nei confronti del cliente. Si farà inoltre carico di coordinare le eventuali persone messe a sua disposizione in loco e di garantire sia il loro che il proprio operato verso la ns. Società. Sarà invece responsabilità della __________ garantire nei confronti del cliente il buon esito del lavoro svolto”. Nelle condizioni figura pure che la copertura assicurativa per gli infortuni professionali ed extra professionali, per invalidità temporanea o permanente a seguito di infortunio o per malattia “è a totale Vs. carico. Per contro la ns. Società garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi”.

 

                                         Circa la validità del contratto, viene indicato che esso è valido dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997 e che “il presente accordo sarà rinnovato automaticamente alla scadenza, ad esclusione del punto h). Sarà facoltà di __________ darne disdetta entro un mese dalla scadenza”.

                                         Da rilevare che, malgrado l’insorgente con la replica abbia indicato che il contratto è stato superato da nuovi accordi perfezionati con la __________ nel corso degli ultimi vent’anni “di cui si parlerà in seguito” (doc. VIII, pag. 2. Punto 2), non sono stati prodotti ulteriori contratti.

                                         Nelle more processuali, oltre ad alcuni scambi di email con dei clienti, l’insorgente ha allegato, le fatture del 2019 e del 2020 trasmesse alla __________ (doc. F) e due fatture emesse direttamente nei confronti dei clienti (doc. S, del 25 marzo 2018 per una società peruviana e del 7 febbraio 2017, per una società della Repubblica dominicana).

 

                             2.12.   A proposito dei consulenti in generale va rammentato che in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, al consid. 4 il TF ha dovuto esaminare la qualifica (dipendente oppure indipendente) di un “consigliere tecnico d’impresa.” L’attività dell’assicurato, che aveva lavorato come chimico, consisteva nel fornire una consulenza nell’ambito della costruzione di 2 fabbriche di colori in Algeria e della formazione del personale attivo in entrambe le strutture.

                                         Alla fine di un’accurata analisi del caso di specie, l’Alta Corte ha modificato la sentenza di prima istanza ed ha stabilito che l’interessato andava affiliato quale indipendente.

Per l’Alta Corte il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti conteneva maggiormente elementi in favore di un’attività indipendente. In particolare l’interessato poteva svolgere la sua funzione senza essere inserito nell’organizzazione dell’azienda e senza dover sottostare a particolari direttive degli amministratori della società. Non era neppure ravvisabile una subordinazione a livello organizzativo e la dipendenza economica si esauriva nella circostanza che l’interessato, nel periodo in esame, poteva lavorare unicamente per la medesima società (consid. 4: “[…]

                                         Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des auch für eine selbständige Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma BECSA eingegliedert und einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein (Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma BECSA tätig sein musste. Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes (technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion) und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige Erwerbstätigkeit handelt“).

                                         Nei contratti di consulenza il rischio imprenditoriale consiste proprio in questa unilateralità che viene ancor più esacerbata dalle citate possibilità di scioglimento del contratto (“Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird“). Rientra del resto nella natura dell’attività di consulenza il fatto che il consulente investe poco o nulla (“Anderseits liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate, Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu betrachten“).

 

                                         In una sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, al consid. 3.3, con riferimento alla DTF 110 V 72, consid. 4b e alla sentenza H 102/06 del 26 aprile 2007, consid. 6.4 con rinvii pubblicata in SVR 2007 AHV n. 12, pag. 32, il Tribunale federale ha rammentato che sono considerati lavoratori indipendenti i professionisti che vengono chiamati una o più volte come consulenti per risolvere problemi specifici in un determinato ambito o problemi organizzativi, senza essere chiaramente in un rapporto di lavoro con il cliente (“In diesem Sinne gelten Fachleute, die einmalig oder wiederholt als Berater zur Lösung von bereichsspezifischen oder organisatorischen Problemen hinzugezogen werden, ohne eindeutig in einem Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber zu stehen, regelmässig als selbstständigerwerbende Personen). 

                                         Nel caso giudicato dal Tribunale federale, come emerge dal consid. 4.1, il consulente era stato qualificato dalle autorità cantonali quale dipendente della “A AG” poiché si presentava quale “A AG Consultant” presso i clienti, non emetteva fatture a suo nome ma note d’onorario tramite la società committente, la quale riversava il 70% al consulente. Tra il cliente finale e il consulente non esisteva alcun contratto. Ciò veniva confermato dal fatto che era la società che definiva in dettaglio il mandato di consulenza tramite un contratto dove venivano definiti la durata dell’intervento, il contenuto, il luogo e l’importo versato. L’interessato doveva inoltre trasmettere dei rapporti di lavoro alla società, alla quale doveva sottostare per quanto concerne gli standard di qualità richiesti, ciò che confermava una subordinazione dal punto di vista organizzativo. Il fatto che nei confronti dei clienti si presentava con il suo nome o quello della sua ditta individuale, non era importante secondo i giudici cantonali. Inoltre la quasi totalità degli importi guadagnati lo era grazie al lavoro svolto per tale società.

 

                                         Il Tribunale federale ha evidenziato che l’autorità cantonale non ha rilevato che in realtà l’assicurato non è consulente della società ricorrente, ma fa parte di una struttura composta di tre attori, conformemente a quanto stabilito nella sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 AHV n. 3, pag. 7. La società funge da collegamento tra il consulente e le altre aziende che necessitano temporaneamente dei servizi di un consulente esterno competente per risolvere dei problemi operativi. Ciò avviene nell’ambito di un cosiddetto contratto di cessione, in cui sono disciplinati i dettagli dell’incarico in questione. Il consulente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla società per la quale lavora ma dalla società di mediazione che riceve il compenso e, dedotta la sua quota, la versa al consulente (“Die Vorinstanz übersieht in ihrer rechtlichen Würdigung, dass A.B.________ nicht als Berater der Beschwerdeführerin selber tätig ist, sondern materieller Hintergrund der zu beurteilenden Nachzahlungsstreitigkeit ein Dreiparteienverhältnis ("Dreiecksstruktur") bildet. Dieses ist - vergleichbar mit dem Urteil H 7/03 (des Eidg. Versicherungsgerichts) vom 30. April 2004 (in: SVR 2005 AHV Nr. 3 S. 7) zugrunde gelegenen Fall des sog. "Berater-Pools" (vgl. dazu auch Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 3. Aufl. 2012, Rz. 47 am Ende zu Art. 5 AHVG) - dadurch geprägt, dass die Beschwerdeführerin als Verbindungsstelle fungiert, welche den mit ihr vertraglich verquickten ("Partnership agreement") A.B.________ gleichsam an andere Unternehmen vermittelt, die zur Lösung betrieblicher Probleme vorübergehend der Dienste eines kompetenten externen Beraters bedürfen. Dies geschieht im Rahmen eines sog. Einsatzvertrags, in dem die Einzelheiten des betreffenden Einsatzes ("assignment") geregelt werden. Das geschuldete Entgelt bezieht der Berater (hier A.B.________) nicht direkt von dieser (Einsatz-) Firma, sondern von der vermittelnden Unternehmung (hier der Beschwerdeführerin), welche die Entschädigung vereinnahmt und - nach Abzug ihres Anteils - an den Berater weiterleitet.”).

 

                                         Al consid. 4.3 il Tribunale federale ha rammentato che nella citata sentenza H 7/03 del 30 aprile 2004, è stato riconosciuto (consid. 3.2) che se una società si avvale dei servizi di una persona fisica che è stata inviata da una terza società, la questione del suo statuto AVS si pone in maniera particolare. In una tale costellazione, sia il soggetto che presta il servizio sia il soggetto che ne usufruisce (azienda cliente) possono essere considerati come potenziali datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. Al fine di valutare se e chi, per la retribuzione corrisposta alla persona fisica, va qualificato come datore di lavoro ai sensi dell’AVS, occorre stabilire preliminarmente in quale rapporto contrattuale per le parti coinvolte nel rapporto triangolare si sono verificati i fatti rilevanti per lo statuto contributivo. 

                                         In concreto è determinante il lavoro la cui controprestazione (il compenso) costituisce l'oggetto del contributo. In relazione alla qualifica dell'attività di consulenza, il criterio principale della (mancata) integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa va esaminata nell’ambito del rapporto tra la società committente ed il consulente (“Im vorerwähnten Urteil H 7/03 vom 30. April 2004 wurde erkannt (E. 3.2), dass, falls eine Firma die Dienste einer natürlichen Person in Anspruch nimmt, welche ihr von einem Dritten vermittelt worden ist, sich die Frage nach deren AHV-Statut in besonderer Weise stellt. Denn in einer solchen Konstellation fallen sowohl die die Dienstleistung vermittelnde (Vermittlerin) als auch die sie in Anspruch nehmende Partei (Kundenfirma) als potentielle beitragspflichtige Arbeitgeberinnen in Betracht. Zwecks Beurteilung, ob und wem hierbei bezüglich der an die natürliche Person (Vermittelter) ausgerichteten Entgelte Arbeitgeberqualität im AHV-rechtlichen Sinne zukommt, ist vorgängig zu entscheiden, im Rahmen welcher Vertragsbeziehung (der am Dreiecksverhältnis Beteiligten) die für das AHV-Beitragsstatut massgeblichen Tatsachen entstehen. Nach den hierfür entscheidenden wirtschaftlichen Verhältnissen ist diejenige Dienst- oder Arbeitsleistung ausschlaggebend, deren Gegenleistung (das dem Vermittelten zugeflossene Entgelt) das Beitragsobjekt bildet. Das im Zusammenhang mit der Qualifizierung beratender Tätigkeiten im Vordergrund stehende Kriterium der (fehlenden) inhaltlich-funktionellen arbeits- und betriebsorganisatorischen Einbindung ist auf das Verhältnis zwischen dem auftraggebenden Einsatzbetrieb und dem einzelnen Berater zugeschnitten.”)  

 

                                         Al consid. 4.3.1 il Tribunale federale ha rilevato che nel caso di specie l’origine economica del compenso non va ricercata nel rapporto contrattuale tra la società ricorrente ed il consulente ma nel fatto che quest’ultimo ha fornito i suoi servizi quale consulente delle rispettive aziende a cui è stato inviato dalla società ricorrente con la quale aveva sottoscritto il contratto iniziale (“Im vorliegenden Fall ist der wirtschaftliche Entstehungsgrund der zu erfassenden Entgelte nicht in den vertraglichen Beziehungen zwischen A.B.________ und der Beschwerdeführerin - also in der Rahmenvereinbarung oder im konkreten Einsatzvertrag - zu suchen, sondern darin, dass A.B.________ als Berater bei den jeweiligen Kundenfirmen die im Einzelfall nachgesuchten Dienstleistungen tatsächlich erbracht hat. Es besteht weder eine fachliche noch eine administrative Unterordnung zur Vermittlerin; deren Aufgabe beschränkt sich zur Hauptsache auf die Auftragsakquisition für die bei ihr angeschlossenen Unternehmensberater. Die Beschwerdeführerin fällt damit als beitragspflichtige Arbeitgeberin grundsätzlich ausser Betracht (so auch Urteil 7/03 E. 3.2)“.

 

                                         Il Tribunale federale al consid. 4.3.2 ha poi affermato che al riguardo - in tal senso già la sentenza H 7/03 (consid. 3.3) - non cambiano nulla gli elementi citati dall'amministrazione e dal tribunale di prima istanza dell'accordo tra il consulente e la società ricorrente.

                                         Il fatto che il compenso non venga versato direttamente dalle aziende “clienti” al consulente non determina una subordinazione gerarchica (“Daran ändern - in diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts. Im Umstand, dass die Entschädigungen nicht direkt von den Kundenfirmen an den Berater fliessen, kommt nicht eine hierarchische Unterstellung zum Ausdruck”). 

 

                                         Con la clausola corrispondente, la società ricorrente mira piuttosto a garantire le proprie provvigioni. 

 

                                         La responsabilità contrattualmente prevista del consulente, che deve presentare periodicamente alla società ricorrente i rapporti di lavoro, nonché gli "standard A. AG" che deve osservare, non fungono da strumento di controllo del contenuto del lavoro svolto, ma piuttosto da monitoraggio del volume dell’attività effettuata quale base per la fatturazione. 

                                         Un altro argomento contro il rapporto di lavoro tra la società ricorrente ed il consulente è che la prima si è riservata il diritto di trasferire i soldi solo dopo aver ricevuto il pagamento dall'azienda “cliente”. Il rischio dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente (“Die Beschwerdeführerin bezweckt mit der entsprechenden Klausel vielmehr, ihren Provisionsertrag sicherzustellen. Auch die vertraglich statuierte Rechenschaftspflicht des Beraters, der gegenüber der Vermittlerin periodisch Leistungsrapporte zu erstatten hat, sowie die zu beachtenden "A.________ AG standards" dienen nicht als Instrument der inhaltlichen Überwachung geleisteter Arbeit, sondern der Kontrolle des jeweiligen Tätigkeitsvolumens als Basis für die Rechnungstellung sowie zur Qualitätssicherung. Gegen ein unselbstständiges Erwerbsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und A.B.________ spricht des Weitern, dass sich Erstere vorbehalten hat, die Entgelte erst weiterzuleiten, nachdem die Zahlung der Kundenfirma bei ihr eingegangen ist. Das Inkasso- und Delkredere-Risiko trägt damit, wie in der Beschwerde zutreffend ausgeführt, A.B.________.”). 

 

                                         L'esistenza di un rischio imprenditoriale si fonda sul fatto che i consulenti delle società sovente lavorano per aziende la cui solvibilità è a rischio. In concreto questo rischio viene trasferito al consulente (“Das Vorliegen eines Unternehmerrisikos ist aber nicht wegen des im Rahmen von Auftragsverhältnissen fehlenden Konkursprivilegs und arbeitslosenversicherungsrechtlichen Insolvenzschutzes zu bejahen (vgl. Urteil [des Eidg. Versicherungsgerichts] H 30/99 vom 14. August 2000 E. 5a, in: AHI 2001 S. 58 ff.), sondern - im vorliegenden Fall - aus der Überlegung heraus, dass Unternehmensberater funktionsinhärent oft gerade für Firmen tätig sind, deren Zahlungsfähigkeit gefährdet ist; dieses erhebliche Ausfallrisiko wird hier an den Berater weitergegeben”).

 

                                         Il Tribunale federale ha poi rilevato, quali ulteriori indizi del caso di specie, che il consulente nel contratto viene denominato “indipendent contractor”, “associate partner of A AG”, viene fatto riferimento ad una “cooperation” e deve pagare un contributo mensile (“partner contribution”) alla società ricorrente (“Zudem liegt die für das unselbstständige Erwerbsverhältnis - mit Ausnahme der hier unstreitig nicht zur Diskussion stehenden Arbeit auf Abruf (vgl. BGE 124 III 249) - typische Beschäftigungszusage nicht vor. Als Indiz zu berücksichtigen gilt es schliesslich auch, dass A.B.________ im Rahmenvertrag vom 18. Juni 2015 ausdrücklich als "independent Contractor" und "Associate Partner of A.________ AG" bezeichnet wird und von "cooperation" die Rede ist (vgl. Ziff. 2.1); ferner hat er einen monatlichen Partnerbetrag ("partner contribution") von Fr. 250.- plus Mehrwertsteuer an die Beschwerdeführerin zu leisten (Ziff. 4.3).”).  

 

                                        Il ricorso è stato accolto e la decisione su opposizione impugnata che confermava la dipendenza del consulente con la società ricorrente è stata annullata.

 

                                         Va ancora evidenziato che nella STF H 7/03 del 30 aprile 2004, pubblicata in SVR 2005 n. 3, pag. 7 e citata nella precedente sentenza, il Tribunale federale al consid. 4.3 ha affermato:

 

" (…) Immerhin bleibt darauf hinzuweisen, dass Unternehmensberatung typischerweise selbständigem Erwerb entspricht (Erw. 3.1). Gleichwohl ist es möglich, dass im Einzelfall auf der Ebene des effektiven Beschäftigungsverhältnisses zwischen Berater und Einsatzbetrieb die Merkmale einer unselbständigen Erwerbstätigkeit überwiegen. Bestünde Grund zur Annahme, dass mit der vertraglichen Ausgestaltung der Dreiparteienkonstellation vorab der Zweck verfolgt wird, Lohnnebenkosten aus den Kundenfirmen auszulagern und - über die Drittauszahlung - der AHV-Beitragspflicht zu entziehen, müsste ein Wechsel des Beitragsstatuts erwogen werden (vgl. Rüedi, a.a.O., S. 138 f.). Ein originär als selbständig zu qualifizierendes Auftragsverhältnis kann sich nachträglich in eine unselbständige Beschäftigung wandeln, wenn der Berater nicht (mehr) nur projektbezogen tätig ist, sondern er direkt Führungsverantwortung übernimmt oder sonstwie in die Firmenadministration integriert wird (so die dem unveröffentlichten Urteil I. AG vom 2. Februar 1995, H 139/94, Erw. 4c zugrundeliegende Situation; vgl. auch BGE 110 V 79). Dies trifft insbesondere zu, sobald dem Berater die Eigenschaft eines geschäftsführenden Organs zukommt; dessen Einkünfte sind massgebender Lohn (Art. 7 lit. h AHVV; ZAK 1983 S. 23 Erw. 2). Für die Abgrenzung ausschlaggebend ist im Allgemeinen die Einbindung in die betriebliche Hierarchie im Sinne der Übernahme einer Linienfunktion. Allerdings zieht der interimistische Einsatz als Organ bei von vornherein feststehender kurzer Einsatzdauer nicht notwendigerweise den Wechsel des Beitragsstatuts nach sich (vgl. dazu BGE 121 V 4 f. Erw. 6). Zu denken ist vorab an Fälle, in denen eine externe Fachperson vorübergehend als formelles oder materielles Organ zur Überwindung einer Krisenlage, zur Durchführung einer Restrukturierung oder etwa auch zur Liquidation eines Unternehmens eingesetzt wird. In Phasen eines betrieblichen Umbruchs kann die Besetzung einer (Organ-)Position durch eine unabhängige Person durchaus erwünscht und auch erforderlich sein. Dem ist bei einer allfälligen Überprüfung des Beitragsstatuts Rechnung zu tragen.” 

 

                             2.13.   In concreto, alla luce della citata giurisprudenza, e meglio della DTF 110 V 72 e della STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, questo Tribunale deve concludere che anche nel caso di specie l’attività svolta dall’assicurato deve essere qualificata di indipendente.

 

                                         L’insorgente, che vanta una grande esperienza nel settore dell’industria __________ in cui opera la __________, è una delle poche persone qualificate in grado di eseguire i lavori necessari per l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei macchinari forniti dalla società.

                                        

                                         Il ricorrente, come rilevato da Tribunale federale nella sentenza STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 non è consulente tecnico della __________ e non svolge attività di consulenza per questa società, ma fa parte di una struttura che coinvolge tre attori. La __________ funge da collegamento tra il ricorrente e le aziende extra europee che necessitano dei servizi dell’interessato per risolvere i problemi operativi __________.

 

                                         Il ricorrente non percepisce il compenso dovuto direttamente dalla società per la quale lavora ma dalla __________ che riceve l’importo dal cliente finale che versa al consulente.

 

                                         Nel caso di specie il criterio principale dell’assenza di una integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa sia nella società italiana che per le società per le quali ha lavorato è adempiuta.

 

                                         Egli infatti non è proprietario né socio della __________, né la Cassa sostiene che lo sia delle società extra europee per le quali lavora.

 

                                         Egli inoltre non consegue il reddito grazie al lavoro svolto per la __________, ma in funzione dell’attività esercitata per le società site in America del Sud e del Nord per le quali ha lavorato nel 2019 e nel 2020.

 

                                         Come rileva il Tribunale federale la circostanza che il compenso non viene versato direttamente dalle aziende per le quali ha lavorato al ricorrente, ma viene erogato per il tramite della società italiana, non determina una subordinazione gerarchica con la __________. In concreto questa modalità di finanziamento è stata spiegata dal ricorrente con la circostanza che nel settore in cui lavora per le società è preferibile avere un solo fornitore di riferimento così da chiedere una sola linea di credito internazionale, facilitando i rapporti con le banche e l’erogazione dei crediti.

 

                                         Inoltre, se è vero che nel caso di specie l’interessato riceve degli acconti dalla __________ quando lavora per più mesi, d’altra parte la fatturazione avviene unicamente a lavoro concluso. Il rischio dell'incasso e del credere, pertanto, è a carico del consulente

 

                                         Per cui, come nel caso giudicato dal Tribunale federale, nel preciso caso di specie, alla luce della particolarità della professione svolta, la circostanza che l’insorgente consegue la quasi totalità del reddito con l’attività fornitagli dalla __________ non è decisivo (cfr. STF 9C_589/2019, consid. 4.1, riassunto della decisione del Tribunale cantonale: “[…] Die betriebswirtschaftliche Abhängigkeit werde zudem dadurch untermauert, dass A.B. in den Jahren 2015 und 2016 Einkünfte durch die Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 90672.- und Fr. 205'120.- erzielt habe, wohingegen seine übrigen aktenkundigen Honorare im Rahmen seiner Tätigkeit als Selbständigerwerbender im Kanton Bern vergleichsweise vernachlässiger ausfielen” e consid. 4.3.2, considerazioni del Tribunale federale: “[…] Daran ändern - in diesem Sinne bereits das Urteil H 7/03 (E. 3.3) - auch die von Verwaltung und Vorinstanz angeführten Gestaltungselemente der Rahmen- und Einsatzvereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und A.B.________ nichts”).

 

                                         In concreto, non va poi dimenticato che, a differenza del caso giudicato dal Tribunale federale, il ricorrente agisce in suo nome e per conto proprio e non riceve istruzioni per lo svolgimento del lavoro. Le modalità e le tempistiche per effettuare il lavoro vengono valutate dal ricorrente prima dell’accettazione del lavoro e comunicate al cliente. I rapporti di lavoro, se richiesti, sono consegnati al cliente finale, ma non alla __________.

 

                                         Il ricorrente, inoltre, non è soggetto ad alcun divieto di concorrenza, riceve mandati anche direttamente dai clienti finali (cfr. ad esempio doc. S) e la società italiana non ha mai fornito nessun mezzo aziendale né alcuno strumento di lavoro all’interessato.

                                         In queste condizioni gli elementi in favore di un’attività indipendente superano nettamente quelli a favore di un’attività dipendente.

 

                                         Non è pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dall’assicurato.

 

                                         Ne segue che la decisione su opposizione impugnata con la quale i contributi sono stati fissati quale persona il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi AVS non può essere confermata.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché i contributi siano calcolati, dal 1° gennaio 2019 (anno oggetto del contendere), in base ad un’attività indipendente.

 

                                         Al ricorrente, rappresentato da un legale, vanno assegnate le ripetibili.

 

                             2.14.   L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                         Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

 

                                         Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché calcoli i contributi dovuti dall’ingegner RI 1 dal 1° gennaio 2019 quale indipendente.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti