Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2022.10

 

TB

Lugano

22 agosto 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 maggio 2022 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 2 giugno 2017 (doc. 1-4/12) RI 1, nato il __________ 1952, ha chiesto di beneficiare della rendita di vecchiaia, che la Cassa CO 1, raccolta la documentazione mancante ed esperiti gli appositi calcoli (doc. 6), gli ha concesso con decisione del 12 luglio 2017 (doc. 7) in ragione di Fr. 2'350.-, considerando 44 anni di contribuzione e un reddito annuo medio determinante di Fr. 94'470.- (doc. 8).

 

                          1.2.  Il 9 novembre 2021 (doc. 15-1/16) __________, 1971, che ha divorziato dall'assicurato il ____________________ 2018 (doc. 15-4/16), ha richiesto alla Cassa di compensazione "la ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)". Ciò ha comportato un ricalcolo del diritto alla rendita dell'assicurato (docc. 16-18) considerando lo splitting dei redditi (docc. 20 e 21).

 

                          1.3.  Con decisione del 3 marzo 2022 (doc. B) la Cassa CO 1, dopo la crescita in giudicato del divorzio del ____________________ 2018, ha fissato il nuovo diritto alla rendita di vecchiaia di RI 1 dal 1° agosto 2018 (Fr. 2'087.- al mese), dal 1° gennaio 2019 (Fr. 2'105.-) e dal 1° gennaio 2021 (Fr. 2'122.-) sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022.

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato, allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc. D).

L'amministrazione ha fatto valere che, poiché la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo.

Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente, la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017.

Inoltre la Cassa ha osservato che la richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato della decisione di restituzione.

Da ultimo, l'amministrazione ha respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle altre.

Pertanto, le informazioni che l'assicurato ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate automaticamente con il Servizio rendite e indennità.

 

                          1.5.  Il 23 maggio 2022 (doc. I) RI 1 si è aggravato al Tribunale chiedendo di annullare la richiesta di restituzione, sia facendo difetto il presupposto della riconsiderazione, sia risultando detta pretesa perenta ed ancora per la violazione del suo diritto di essere sentito.

Il ricorrente, citando i presupposti legali e giurisprudenziali della restituzione, ha innanzitutto contestato che la decisione emanata il 12 luglio 2017 dalla Cassa, che ha stabilito il suo diritto alla rendita di vecchiaia, sarebbe errata. Infatti, in base ai redditi a disposizione a quel momento, il calcolo era corretto. È solo a seguito del divorzio - fatto nuovo - che si è reso necessario lo splitting e le basi di calcolo si sono modificate, con conseguente emanazione di una nuova decisione. Non si è quindi in presenza di una riconsiderazione, ma di una revisione processuale. Tuttavia, nel caso concreto non vi sono fatti nuovi. L'Agenzia AVS del suo comune di domicilio ha infatti confermato di essere stata debitamente informata del suo divorzio e che è solo per un malinteso che questa informazione non è giunta alla Cassa (doc. D). Quest'ultima ha riconosciuto che l'errore è stato commesso dall'Agenzia comunale AVS nel 2018, perciò quando nel 2017 è stata emessa la decisione con cui gli è stata concessa la rendita, il calcolo era corretto e ciò, a maggior ragione, visto che era ancora sposato. Una riconsiderazione non è dunque data.

L'insorgente ha evidenziato che, siccome per stessa conferma dell'amministrazione, l'Agenzia comunale AVS è un suo organo (art. 115 OAVS) e poiché, sempre per ammissione della Cassa, quest'ultima era a conoscenza del suo divorzio già nel 2018, è a torto che l'amministrazione ha sostenuto che è solo con la richiesta di splitting della ex moglie che è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile. L'errore commesso dall'Agenzia comunale AVS comporta che la Cassa, tramite il suo organo, già nel 2018 era, o doveva essere, a conoscenza della mutazione.

Non essendoci dunque alcun fatto nuovo, non sono dati i presupposti per una revisione processuale della decisione di attribuzione della rendita di vecchiaia e nemmeno per la restituzione di prestazioni.

Per il ricorrente, inoltre, la richiesta sarebbe perenta poiché la Cassa di compensazione, tramite la sua Agenzia comunale AVS, è venuta a conoscenza del cambiamento del suo stato civile poco dopo il suo divorzio. Inoltre, per rilasciare l'attestato fiscale, la Cassa aggiorna regolarmente lo stato civile e l'indirizzo degli assicurati. Di conseguenza, il termine entro il quale l’amministrazione doveva agire è iniziato a decorrere dall'agosto 2018. Avendo la Cassa rivendicato la restituzione delle prestazioni con la decisione del 3 marzo 2022, la pretesa è perenta.

Per il ricorrente non sarebbe applicabile la giurisprudenza relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in caso di errore commesso dall'amministrazione, visto che la decisione di fissazione della rendita era corretta e l'Agenzia comunale AVS ha confermato di essere stata a conoscenza del divorzio, e quindi della necessità di ricalcolare la rendita dopo lo splitting, già da agosto 2018.

Infine, l'assicurato ha rimproverato all'amministrazione una violazione del suo diritto di essere sentito, non avendogli concesso la proroga richiesta per completare l'opposizione richiamando l'incarto per gli assegni familiari, in cui magari risultava una comunicazione da un Servizio all'altro che comproverebbe che la Cassa era al corrente del divorzio.

Peraltro, nell'incarto che egli ha ricevuto non sono presenti tutti i dati relativi all'ex moglie e quindi non gli è dato a sapere se la Cassa fosse venuta a conoscenza in precedenza del divorzio.

 

                          1.6.  Nella risposta di causa del 21 giugno 2022 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.

In primo luogo, l'amministrazione ha affermato che non si può dedurre che, poiché l'Agenzia comunale AVS è venuta a conoscenza del divorzio del ricorrente, allora anch'essa avrebbe ricevuto questa informazione. La gestione delle Agenzie comunali AVS è affidata ai singoli comuni; Cassa e Agenzia comunale AVS sono due entità ben separate. Infatti, è solo con la richiesta di splitting del 10 novembre 2021 formulata dall'ex moglie del ricorrente che la Cassa è venuta a conoscenza del divorzio dell'interessato. Peraltro, quest'ultimo ha violato il suo obbligo di informazione figurante a pagina 2 della decisione di attribuzione della rendita, non avendole mai notificato la modifica del suo stato civile. All'assicurato, e non all'Agenzia comunale AVS, va dunque addebitata la mancata comunicazione della modifica delle sue condizioni personali.

L'amministrazione non è inoltre concorde con l'insorgente sulla lamentela di avergli negato il diritto di svolgere degli approfondimenti contattando il Servizio assegni familiari. Semplicemente, la Cassa non gli ha concesso un ulteriore termine per completare l'opposizione. Nel frattempo, però, l'assicurato ha potuto prendere visione di questo incarto, ma non ha né addotto né prodotto nulla al riguardo.

Infine, la Cassa resistente ha precisato che non è di sua competenza il richiamo dell'incarto della ex moglie.

 

                          1.7.  Il 1° luglio 2022 (doc. V) il ricorrente ha contestato quanto affermato dall'amministrazione, osservando che il riferimento fatto alla STCA 30.2021.2 non sarebbe appropriato, trattandosi di una fattispecie differente dalla sua, visto che egli ha subito comunicato all'Agenzia comunale AVS, organo della Cassa, il suo divorzio, ma quest'ultima non ha eseguito i nuovi calcoli.

Con la comunicazione all'Agenzia comunale AVS del suo divorzio è peraltro iniziato a decorrere il termine per chiedere la restituzione delle rendite AVS pagate indebitamente, richiesta che si rivela essere tardiva ed ingiustificata.

L'assicurato ha sostenuto di avere agito in buona fede, poiché credeva che con la comunicazione fatta all'Agenzia comunale e ad ogni altra autorità tramite il suo avvocato e la Pretura, che ha pronunciato il suo divorzio, il tutto fosse definitivamente regolato. Il ricorrente ha precisato di non avere fatto la comunicazione al Comune, ma all'Ufficio controllo abitanti e per esso all'Agenzia AVS che, essendo un organo della Cassa di compensazione, è come se l'informazione fornita valesse anche per quest'ultima.

Quanto all'obbligo di comunicare ogni cambiamento, l'assicurato ha osservato di averlo fatto tramite un organo ufficiale della Cassa di compensazione, perciò il termine di decorrenza per la restituzione fa stato da quel momento e non da quando la Cassa ne è venuta a conoscenza.

Il ricorrente ha ribadito la necessità di consultare gli atti per poter difendere i suoi diritti. Negandogli la proroga, egli non ha potuto valutare se in passato la Cassa era a conoscenza del divorzio.

Benché abbia nel frattempo consultato parte del suo incarto per gli assegni familiari, fondamentali sono gli atti che concernono la ex moglie, visto che è stata una sua segnalazione a far avviare la procedura di restituzione.

In conclusione, l'assicurato ha ribadito le sue pretese ricorsuali e ha chiesto di richiamare l'incarto relativo alla sua ex moglie.

 

                           1.8  L'8 luglio 2022 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha rilevato che le considerazioni del ricorrente non hanno apportato nulla di significativo rispetto alle precedenti argomentazioni, perciò non ha formulato ulteriori osservazioni.

 

L'insorgente non si è più espresso al riguardo (doc. VIII).

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa CO 1 nei confronti del ricorrente per le prestazioni apparentemente versate in maniera erronea dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022, che con la decisione del 3 marzo 2022, confermate dalla decisione su opposizione contestata, la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 11'427.-.

L'importo, come tale, del nuovo diritto alle prestazioni stabilito dal 1° agosto 2018 non è stato invece contestato dall'insorgente.

 

                          2.2.  L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

 

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

 

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

 

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

 

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

 

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

 

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

 

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2; STF 9C_439/ 2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1).

 

                          2.3.  In concreto, il 10 novembre 2021 (doc. 15) l'amministrazione, con la "Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)" presentata dall'ex moglie dell'assicurato, è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia il divorzio del ricorrente, pronunciato dal Pretore il ____________________ 2018, la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il ____________________ 2018 (doc. 15).

 

La Cassa ha pertanto dovuto ricalcolare la rendita AVS sulla base dello splitting dei redditi anche del secondo matrimonio per il periodo dal 2001 (anno seguente il matrimonio) al 2016 (anno precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente all'art. 29quinquies cpv. 3 lett. c e cpv. 4 lett. a LAVS.

Con la decisione del 3 marzo 2022 ha stabilito un diritto inferiore alla rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022 e ha quindi chiesto all'assicurato la restituzione di Fr. 11'247.- per prestazioni versate in eccesso in quel periodo, corrispondenti alla differenza tra le prestazioni a cui ha diritto l'insorgente, pari a Fr. 90'663.- ([Fr. 2'087 x 5] + [Fr. 2'105 x 24] + [Fr. 2'122 x 14]) e le prestazioni effettivamente versategli, pari a Fr. 102'090.- ([Fr. 2'350 x 5] + [Fr. 2'370 x 24] + [Fr. 2'390 x 14]).

 

Nella decisione impugnata l'amministrazione ha sostenuto sia che la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata, non avendo effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, sia che la correzione riveste una notevole importanza. Essa ha quindi implicitamente riesaminato la decisione di attribuzione della rendita di vecchiaia.

La decisione del 12 luglio 2017 è per contro corretta. Infatti, a quell'epoca l'insorgente era ancora sposato e il suo diritto alla rendita di vecchiaia è stato dunque calcolato senza lo splitting dei redditi. Come a buon diritto sostenuto dall'assicurato, detta decisione non è pertanto manifestamente errata e non può di conseguenza essere sottoposta a una riconsiderazione.

 

La Cassa ha così proceduto alla revisione delle decisioni informali successive alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (DTF 129 V 110; STF 8C_366/2019 dell'8 luglio 2019) - la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è possibile, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, indipendentemente dalla questione di sapere se sono state corrisposte mediante decisione formale o informale (SVR 2011 IV Nr. 24) - e con le quali ha continuato a versare all'assicurato la rendita.

Gli importi di Fr. 28'200.- nel 2018 (doc. 11), di Fr. 28'440.- nel 2019 (doc. 12), di Fr. 28'440.- anche nel 2020 (doc. 13) e di Fr. 28'680.- nel 2021 (doc. 19), sono stati in effetti calcolati senza tenere conto del fatto nuovo emerso, ossia dello scioglimento del secondo matrimonio, non essendo, allora, la Cassa CO 1, a conoscenza della modifica dello stato civile del ricorrente.

 

Non va del resto dimenticato che, di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell'assicurato. Occorre, infatti, ristabilire l'ordine legale (STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

 

Ne segue che, di principio, constatato quindi il riconoscimento di prestazioni non dovute a seguito di un fatto nuovo, a giusta ragione l'amministrazione ha chiesto, a norma dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la restituzione dell'importo indebitamente percepito dopo avere proceduto alla revisione delle predette decisioni informali.

 

                          2.4.  Litigioso, fra le parti, è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del ricorrente, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA sarebbe ampiamente decorso quando il 3 marzo 2022 è stato emesso l'ordine di restituzione, avendo la Cassa di compensazione avuto conoscenza già il 2 agosto 2018 del cambiamento del suo stato civile per il tramite della sua Agenzia comunale AVS.

 

Occorre quindi esaminare se questa decisione sia tempestiva.

Come visto, per l'art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Dal 1° gennaio 2021, questo diritto si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

 

Nella sentenza pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore, dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione (cfr. consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta (cfr. consid. 4.2).

 

Nella DTF 146 V 217, pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 53, l'Alta Corte ha trattato il tema della ripartizione dei compiti tra Ufficio AI e la Cassa di compensazione (cfr. consid. 3.2) e ha affermato che nel caso in cui sia necessaria la collaborazione tra Ufficio AI e Cassa di compensazione a proposito della fissazione, della soppressione e della restituzione della rendita d'invalidità, per l'inizio della decorrenza del termine basta che uno degli organi di esecuzione competenti abbia conoscenza del diritto alla restituzione (cfr. consid. 3.3). Qualora un preavviso non sia stato emanato dall'Ufficio assicurazione invalidità, ma dalla Cassa non competente in materia, ciò non comporta la salvaguardia del termine di perenzione per la restituzione (cfr. consid. 3.4).

 

Come rammentato dal Tribunale federale con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al considerando 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; DTF 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva ragionevolmente attendersi da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti supplementari.

 

Il termine annuo di perenzione comincia dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; sentenza 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558).

 

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando, in un momento successivo, subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

 

                          2.5.  Occorre dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di restituzione di prestazioni indebitamente percepite quando ha emesso la decisione nel marzo 2022.

 

In concreto la Cassa è venuta a conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 10 novembre 2021 (doc. 15), quando la ex moglie dell'assicurato ha compilato il formulario per la "Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)", a cui ha allegato la sentenza di divorzio emessa il __________ 2018 dal Pretore __________, che è cresciuta incontestata in giudicato il __________ 2018.

Il 3 marzo 2022 la Cassa di compensazione ha quindi emanato la decisione formale, con cui ha stabilito sia il nuovo diritto alla rendita dal 1° agosto 2018 sia l'importo da restituire.

 

Detta decisione è pertanto manifestamente tempestiva, senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine relativo (un anno secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o 3 anni giusta l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

                          2.6.  L'insorgente ha tuttavia sostenuto di essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare alla Cassa il suo divorzio, visto che egli ne ha dato subito debitamente comunicazione all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che, a sua volta, ha informato l'Agenzia comunale AVS. Quest'ultima ha riconosciuto di esserne è venuta a conoscenza il 2 agosto 2018 (doc. D2).

 

In merito alla buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

 

L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore, è assimilata ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. La condizione c) deve perciò essere riformulata: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione. (DTF 131 V 472 consid. 5; STF 8C_320/ 2010 del 14 dicembre 2010; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009, consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

 

Se l'amministrazione si assume per sbaglio e per un certo periodo delle prestazioni senza esservi tenuta, ciò fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste prestazioni continueranno ad essergli assegnate anche in futuro. Di conseguenza, la Cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore, fondandosi sul comportamento della Cassa ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (STFA K 44/03 del 19 novembre 2004 = SVR 2006 KV Nr. 6 consid. 5.2; STFA K 25/02 del 23 settembre 2002 = RAMI 2002 pag. 473 consid. 5.2.1 e 5.2.2). In tale evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e la modifica della prassi della Cassa avverrà solo pro futuro (ex nunc) e non con effetto retroattivo (STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.4.1; STFA K 141/01 del 18 giugno 2003 = SVR 2003 KV Nr. 27 pag. 103, consid. 6.2).

 

                          2.7.  In concreto, gli estremi per riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati, ritenuto come la Cassa non ha fornito un'informazione errata né ha omesso di fornire un'informazione al ricorrente.

 

La circostanza che, dopo l'emissione della decisione formale del 3 marzo 2022, ossia il 12 aprile 2022, l'Agenzia comunale AVS ha confermato all'allora patrocinatore dell'assicurato che "la mutazione generata dall'Ufficio controllo abitanti l'abbiamo ricevuta il 2.8.2018…. l'avviso di mutazione del divorzio da parte dell'Agenzia AVS all'indirizzo della Cassa CO 1 non è stato eseguito. Ho chiesto lumi anche all'allora dipendente dell'Agenzia AVS… la quale non si ricorda… ma ha riferito che le è sicuramente sfuggita la mutazione da comunicare alla CCO 1 di __________… In conclusione l'Agenzia AVS non ha comunicato alla CCO 1 di __________ il divorzio" (doc. D2), non è d'aiuto all'assicurato.

Infatti, questa ammissione di colpa è successiva all'emissione della decisione formale e di conseguenza non può avere indotto l'insorgente in errore. Essa non può pertanto assurgere a comunicazione errata dell'amministrazione.

 

Non va dimenticato che l'obbligo di notificare ogni cambiamento dello stato civile, compreso il divorzio, figura a pagina 2 della decisione del 12 luglio 2017 (doc. 7) di attribuzione della rendita AVS, dove sono descritti alcuni casi in cui v'è l'obbligo di informare. Ciò vale particolarmente:

 

" -   nelle modifiche dello stato civile (decesso, matrimonio, divorzio) o

    del rapporto di affiliazione, anche quando è già stata effettuata una notifica ad altri uffici amministrativi".

 

Considerato, quindi, che solo un anno prima del divorzio l'assicurato aveva ricevuto questa decisione di attribuzione della rendita di vecchiaia, non poteva sfuggirgli questo suo obbligo di informare la Cassa di compensazione, e non solo l'Ufficio controllo abitanti, della mutazione del suo stato civile.

Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere un qualsiasi impedimento che ha impossibilitato il ricorrente di comunicare tempestivamente alla Cassa di compensazione lo scioglimento del suo secondo matrimonio.

 

D'altronde, la summenzionata decisione specifica chiaramente che anche laddove l'assicurato abbia già comunicato la mutazione delle proprie condizioni personali ed economiche "ad altri uffici amministrativi", come può essere l'Ufficio controllo abitanti a cui l'assicurato ha segnalato il suo divorzio, l'interessato non si deve ritenere liberato dall'avere assolto il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa. Egli è infatti tenuto a comunicare anche a quest'ultima ogni modifica.

 

Alla luce di quanto esposto, all'interessato non può essere riconosciuta alcuna buona fede.

 

Va qui comunque evidenziato che la sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA e che andrà esaminata, insieme all'onere troppo grave, nell'ambito dell'eventuale richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) che l'assicurato potrà presentare non appena la decisione di restituzione, oggetto del presente giudizio, sarà cresciuta in giudicato (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).

 

                          2.8.  Il ricorrente ha inoltre evidenziato che avendo l'Ufficio controllo abitanti informato immediatamente l'Agenzia comunale AVS del suo divorzio, ed essendo quest'ultima un organo della Cassa CO 1 ai sensi dell'art. 115 OAVS, non si può sostenere che è solo con la richiesta di splitting della ex moglie che la Cassa è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile. Pertanto, la Cassa di compensazione, "tramite il suo organo delocalizzato" (doc. I punto 2.5 pag. 4), già nel 2018 sapeva di questa mutazione.

Di conseguenza, non vi sarebbe un fatto nuovo e nemmeno i presupposti per una revisione processuale della decisione di rendita, perciò neppure è data una restituzione.

 

La Cassa ha negato che, essendo l'Agenzia comunale AVS venuta a conoscenza del divorzio del ricorrente, allora anch'essa ne era a conoscenza. A suo dire, la gestione delle Agenzie comunali AVS è affidata ai singoli Comuni sotto la loro sorveglianza e responsabilità (art. 115 cpv. 1 OAVS e Decreto legislativo cantonale di applicazione della LAVS).

Per l'amministrazione, la Cassa e l'Agenzia comunale AVS sono quindi due entità ben separate e le informazioni non passano dall'una all'altra automaticamente. Infatti, è solo il 10 novembre 2021 che, con la richiesta di splitting della ex moglie del ricorrente, la Cassa di compensazione, __________, è venuta a conoscenza del divorzio.

 

                          2.9.  Nella DTF 140 V 521, l'Alta Corte si è pronunciata sulla violazione dell'obbligo di annunciare il nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile, sulla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse e sull'inizio del termine di perenzione di un anno in caso di conoscenza di fatti nel quadro della vita privata.

In quella fattispecie, dopo la morte della prima moglie, avvenuta nel 2000, la Cassa di compensazione del Canton Berna ha concesso all'assicurato, nato nel 1964, una rendita vedovile. In occasione di un confronto tra i dati sullo stato civile del registro centrale delle rendite dell'AVS/AI e quelli del registro informatizzato dello stato civile, la Cassa di compensazione ha appreso nel settembre 2011 che la persona assicurata si era già risposata il 2 aprile 2004. Il 27 settembre 2011 la Cassa ha così disposto il rifiuto retroattivo della rendita vedovile a partire dal maggio 2004 e contestualmente ha chiesto all'assicurato la restituzione di tutte le rendite illegittimamente percepite per un totale di Fr. 103'434.-, poi ridotto a Fr. 70'890.-.

Il Tribunale federale, con sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato la questione al giudice di primo grado affinché svolgesse ulteriori accertamenti e poi emanasse un nuova decisione sulla restituzione della rendita di vedovanza illegittimamente ricevuta.

Il Tribunale federale ha tenuto un'udienza pubblica e ha accolto parzialmente il ricorso dell'assicurato contro la restituzione.

Nel caso esaminato, al considerando 2.2 l'Alta Corte ha ricordato che nel Canton Berna i Comuni hanno istituito Agenzie della Cassa cantonale di compensazione e che i compiti e i poteri delle Agenzie sono regolati con ordinanza del Consiglio di Stato. Sulla base di ciò, quali compiti supplementari ai sensi dell'art. 116 cpv. 1 in fine dell'AVS, il Consiglio di Stato del Canton Berna ha delegato alle Agenzie comunali la ricezione delle iscrizioni e delle domande di prestazioni, l'inoltro dei documenti verificati e la comunicazione continua di tutte le modifiche significative. Inoltre, le Agenzie sono coinvolte, tra l'altro, nei conteggi dei contributi salariali (lett. a), nella verifica dei diritti alle prestazioni (lett. d) e dei datori di lavoro che non sono soggetti al controllo del datore di lavoro (lett. e).

Il Tribunale federale ha ricordato che nel suo precedente giudizio 9C_276/2012, al considerando 3 ha stabilito che il diritto del ricorrente alla rendita di vedovanza precedentemente erogata è decaduto con il risposarsi il 2 aprile 2004 (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS) e che le conseguenti prestazioni illegittimamente percepite - indipendentemente dalla violazione dell'obbligo di informare - devono essere di principio rimborsate (art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA; DTF 122 V 134). Come prima, restava ancora da verificare se, quando ha emesso la decisione di restituzione del 27 settembre 2011, la domanda di rimborso della Cassa fosse (parzialmente) prescritta a causa del termine relativo di prescrizione di un anno giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA.

Inoltre, il Tribunale federale ha riconosciuto, nella precedente sentenza relativa al ricorrente (9C_276/2012, consid. 5.1), che la fissazione e il pagamento delle rendite AVS (e quindi anche il recupero delle rendite percepite illegittimamente) secondo l'art. 63 cpv. 1 lett. b e c LAVS sono di esclusiva competenza delle Casse di compensazione. Ovviamente, quindi, né l'Ufficio dello stato civile, né l'Ufficio controllo abitanti e degli stranieri, né l'Ufficio AI del Canton Berna (che si occupava di uno dei figli del ricorrente) possono essere considerati autorità incaricate (anche) dell'attuazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.1. La conoscenza di un organo amministrativo non competente in materia non può far scattare il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 3).

Dagli accertamenti effettuati è emerso che due collaboratori dell'Agenzia comunale AVS erano al corrente, come persone private, che l'assicurato si era risposato (cfr. consid. 5).

La collaboratrice che per decenni è stata responsabile dell'Agenzia comunale aveva aiutato l'assicurato innumerevoli volte con le sue pratiche amministrative (quando è morta la prima moglie, quando ha assunto una collaboratrice domestica straniera per i bambini, per le pratiche con l'Ufficio stranieri, per i contributi sociali che egli pagava in qualità di datore di lavoro di questa persona poi divenuta sua moglie, ecc.) (cfr. consid. 5.1).

L'Alta Corte ha osservato che non era possibile dedurre dagli atti quando e in quali circostanze la dipendente dell'Agenzia comunale AVS ha saputo del matrimonio del 2 aprile 2004 tra il ricorrente e la sua ex dipendente. Risulta unicamente che essa ha corretto a mano il vecchio indirizzo del ricorrente sul modulo di dichiarazione salariale per il 2004 e ha inserito quello corretto (cfr. anche la notifica di modifica, che è stata inviata il 12 gennaio 2005 all'Ufficio contributi della Cassa cantonale di compensazione).

Nel dossier della rendita l'indirizzo è stato corretto molto dopo. Nella prima metà del 2010, al dipendente dell'Agenzia comunale AVS è stata presentata una "conferma delle prestazioni" del "gennaio 2010", in cui la Cassa di compensazione del Canton Berna, Servizio prestazioni, ha attestato al beneficiario della rendita vedovile che nel 2009 gli sono stati versati Fr. 35'880.- per le rendite AVS. L'unica cosa chiara è che l'impiegata dell'Agenzia comunale AVS ha preso visione del fascicolo relativo alla rendita ancora in corso di erogazione, in quanto ha corretto lei stessa l'indirizzo di casa del ricorrente direttamente sulla conferma e ha compilato (contemporaneamente o successivamente) il 2 luglio 2010 un modulo "Avviso di modifica per le rendite AVS/AI" (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha osservato che non era sorprendente che in un piccolo comune di meno di 1000 abitanti gli impiegati dell'Agenzia comunale AVS prima o poi siano venuti a conoscenza del secondo matrimonio dell'assicurato senza che quest'ultimo abbia avvisato gli organi dell'AVS del cambiamento del suo stato civile. Non è dato a sapere, senza testimoni, se tutti gli impiegati del Comune fossero sin dall'inizio a conoscenza del suo secondo matrimonio. Non è nemmeno possibile accertare le ragioni per le quali i responsabili dell'Agenzia comunale AVS, nonostante il riferimento alla rendita di vedovo e che, solo in un secondo momento, hanno ammesso di essere stati a conoscenza del nuovo matrimonio a titolo privato, non hanno informato in alcun modo la Cassa cantonale di compensazione (cfr. consid. 5.3).

Per il Tribunale federale non va seguita la tesi dell'UFAS, secondo cui la conoscenza dei dipendenti dell'Agenzia comunale AVS non possa comunque essere imputata alla Cassa di compensazione del Canton Berna. L'obiezione dell'autorità federale, secondo cui "in relazione alla fissazione e al pagamento delle rendite ordinarie" le Agenzie comunali non hanno alcun compito, non è pertinente. La presente controversia verte sull'omessa comunicazione di un cambiamento di stato civile. Come spiegato al considerando 2.2, il governo cantonale del Canton Berna ha affidato alle Agenzie comunali AVS, tra l'altro, la notifica continua di tutti i cambiamenti significativi alla Cassa di compensazione cantonale. Il sito web della Cassa di compensazione (www.akbern.ch) descrive la "notifica della situazione personale (...) degli assicurati e delle persone tenute al pagamento dei contributi" come uno dei compiti principali delle sue Agenzie AVS. Sarebbe quindi incomprensibile se la conoscenza di una modifica dello stato civile rilevante ai fini della prestazione, disponibile presso un'Agenzia, ma non trasmessa alla sede centrale, non potesse essere attribuita alla Cassa di compensazione cantonale fin dall'inizio. Le Agenzie comunali AVS costituiscono una parte organizzativa della Cassa di compensazione del Cantone di Berna e quindi dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase della LPGA; pertanto, in linea di principio si applica la seguente formula: "Ciò che sa l'Agenzia, lo sa anche la Cassa di compensazione dal punto di vista giuridico" (cfr. consid. 6).

Nel caso in esame, tuttavia, si è posta la questione di come valutare il fatto che l'impiegata dell'Agenzia comunale AVS non fosse venuta a conoscenza del nuovo matrimonio nell'ambito della sua attività professionale, bensì privatamente. Il TF si è chiesto se la formula citata dovesse essere estesa, nel senso che alla Cassa di compensazione devono essere attribuite anche le conoscenze che i suoi dipendenti o quelli delle sue Agenzie hanno acquisito privatamente, cioè al di fuori della loro attività per l'istituto di assicurazione? (cfr. consid. 7).

Ai considerandi 7.1-8, il Tribunale federale ha stabilito che il principio secondo cui deve essere imputata alla Cassa di compensazione del Canton Berna la conoscenza di un cambiamento di stato civile, che ha un'influenza sulle condizioni determinanti per l'erogazione della prestazione, noto ad un'Agenzia comunale delle assicurazioni sociali, ma la cui informazione non è stata trasmessa alla sede centrale (cfr. consid. 6), non si applica quando un collaboratore di un'Agenzia non viene a conoscenza del nuovo matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile nell'ambito della sua attività professionale, ma nel quadro di quella privata. Né l'art. 31 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 7.1) né il dovere generale di fedeltà derivante dal contratto di lavoro (cfr. consid. 7.2) comportano l'obbligo per i collaboratori di un assicuratore sociale di utilizzare nell'attività ufficiale quanto appreso a titolo privato. Le conoscenze acquisite in ambito privato non erano dunque in grado fin dall'inizio di far scattare il termine di prescrizione di un anno ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA. Poiché il ricorrente stesso non ha rispettato l'obbligo di notifica (cfr. consid. 4), gli organi dell'AVS sono venuti a conoscenza solo attraverso i canali ufficiali, nel settembre 2011 (quando sono stati verificati i dati di stato civile), del nuovo matrimonio del beneficiario della rendita per vedovi. La richiesta di rimborso ordinata il 27 settembre 2011 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione relativo di un anno, motivo per cui il ricorrente deve restituire un totale di Fr. 70'890.- quale rendita percepita illegalmente (cfr. consid. 8).

 

                        2.10.  A norma dell'art. 65 cpv. 2 LAVS, di regola, le Casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

 

Secondo l'art. 115 cpv. 2 OAVS, i Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA nonché dell'art. 70 cpv. 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.

 

L'art. 116 cpv. 1 OAVS dispone che alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:

a.   dare informazioni;

b.   ricevere e trasmettere la corrispondenza;

c.   distribuire i moduli e i testi legali;

d.   collaborare al regolamento dei conti;

e.   collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie;

f.    collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;

g.   collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi.

Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.

 

Il Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 (RL 851.100), entrato in vigore il 30 marzo 1948, prevede l'istituzione della Cassa cantonale di compensazione all'art. 1 e all'art. 2 enumera la sua organizzazione e i suoi compiti.

L'art. 3 concerne le Agenzie comunali AVS e dispone:

 

" In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale della cassa. La gestione dell'agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità. La nomina può essere condizionata all'esito di un esame di idoneità davanti ad una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato.

Se l'agenzia comunale non funziona regolarmente, la direzione della cassa ne informa il municipio invitandolo a rimediare alle insufficienze constatate. Se il municipio non prende le necessarie misure, la direzione della cassa deferisce il caso al dipartimento competente, il quale potrà affidare la gestione dell'agenzia ad altre persone a spese del comune.".

I compiti dell'agenzia comunale sono elencati all'art. 6.

Secondo questo disposto, le agenzie:

a)  provvedono a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a pagare le quote ed agli assicurati nel territorio del comune;

b)  ricevono i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone ed assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della cassa;

c)  si assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati nel comune affiliati alla cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i ritardatari ed informano la direzione della cassa. A questo scopo esse tengono un elenco di tutte le persone astrette a pagare le quote e di tutti gli assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un'altra cassa;

d)  tengono la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della direzione della cassa e ogni mese, all'atto della presentazione delle distinte, versano alla cassa gli importi percepiti;

e)  forniscono agli interessati le necessarie informazioni;

f)   collaborano alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite transitorie;

g)  collaborano alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa;

h)  collaborano all'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare le quote.

 

                        2.11.  A livello ticinese, quindi, non risulta esservi una norma, come nel Canton Berna, che preveda per le Agenzie comunali AVS il compito di notificare alla Cassa cantonale di compensazione ogni modifica significativa concernente la situazione personale degli assicurati o comunque una disposizione simile secondo cui le Agenzie comunali AVS hanno l'obbligo di comunicare alla Cassa cantonale di compensazione delle modifiche intervenute dopo la richiesta delle prestazioni.

In questo senso, per il TCA le Agenzie comunali AVS non vanno ritenute come una parte organizzativa della Cassa di compensazione del Cantone Ticino dislocate sul territorio e quindi dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase della LPGA.

 

L'art. 116 cpv. 1 in fine OAVS ha previsto che alle Agenzie comunali possono essere affidati altri compiti oltre a quelli elencati in quella sede ed è ciò che ha legiferato, a livello cantonale, il Gran Consiglio ticinese con il Decreto del 1948.

Tuttavia, i compiti indicati all'art. 6 del predetto Decreto legislativo risultano essere, almeno parzialmente, dei compiti obsoleti, non più attuali, che non rispecchiano la reale situazione e quindi le attività che le Agenzie comunali AVS svolgono effettivamente. La maggior parte di questi compiti sono rimasti solo teorici, mentre nella pratica i dipendenti delle Agenzie comunali AVS si occupano di altre mansioni. Un aggiornamento di questi compiti sarebbe perciò auspicabile, cosicché l'attività concretamente svolta dalle Agenzie comunali AVS ticinesi sia debitamente supportata da una norma legale.

 

Nella fattispecie, benché la Cassa di compensazione abbia riconosciuto, nella decisione impugnata, che "l'errore dell'agenzia comunale AVS di __________ (organo della Cassa; cfr. art. 115 OAVS) è stato commesso nel 2018 quando non ha portato a conoscenza della Cassa il fatto che l'assicurato avesse divorziato" (doc. A punto 4.1), a differenza che nel Canton Berna, non v'è qui alcuna base legale che qualifichi le Agenzie comunale AVS in Ticino come "organo della Cassa cantonale di compensazione". Neppure v'è un'attribuzione, fra le varie mansioni, che dette Agenzie debbano comunicare alla Cassa cantonale di compensazione le modifiche personali degli assicurati.

Così stando le cose, non si può pertanto concludere che vi sia stato un errore da parte dell'Agenzia comunale AVS nel non avere informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto divorzio dell'assicurato.

 

Da quanto precede discende che l'omissione, da parte dell'Agenzia comunale AVS, di notificare alla Cassa CO 1 la comunicazione avuta dal controllo abitanti del Comune (e non direttamente dall’assicurato) dell’avvenuto divorzio del ricorrente appena ne è venuta a conoscenza il 2 agosto 2018, non neutralizza la violazione dell'obbligo di informare commessa dall'assicurato.

L'insorgente ha infatti comunicato direttamente soltanto all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che ha divorziato il __________ 2018. Egli si è però rivolto a un'autorità incompetente, visto che la fissazione delle rendite è di esclusiva competenza delle Casse di compensazione (art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS).

Di conseguenza, l'autorità amministrativa a cui l'assicurato ha segnalato la modifica delle condizioni personali non può essere considerata quale autorità incaricata anche dell'attuazione della LAVS. La conoscenza di un organo amministrativo non competente in materia non può far scattare il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (DTF 140 V 521 consid. 3; STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7).

Considerato che il ricorrente non ha rispettato l'obbligo di notifica e che l'omissione dell'Agenzia comunale AVS è ininfluente, si deve concludere che la Cassa di compensazione è venuta a conoscenza del divorzio dell'assicurato soltanto attraverso i canali ufficiali, nel novembre 2021, con la "Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)" formulata dalla sua ex moglie.

Ne consegue che la decisione di restituzione del 3 marzo 2022 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione relativo - sia esso di un anno o di tre anni (art. 25 cpv. 2 LPGA nella vecchia e nella nuova versione) -, motivo per cui il ricorrente deve restituire l'importo di Fr. 11'427.-, non contestato come tale, quale rendita di vecchiaia percepita illegalmente.

 

                        2.12.  Alla luce delle considerazioni esposte, non deve pertanto essere qui esaminato se l'amministrazione ha violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per non avere prolungato il termine per inoltrare opposizione contro la predetta decisione e quindi per non avere potuto richiamare e consultare l'incarto relativo agli assegni di famiglia. Trattandosi, anche in questo caso, come per l'Ufficio controllo abitanti, di un'autorità incompetente a fissare le rendite di vecchiaia, una eventuale conoscenza da parte della Cassa CO 1 - Servizio assegni familiari del secondo divorzio dell'interessato non avrebbe comunque giovato a quest'ultimo.

 

Quanto al postulato richiamo dell'incarto AVS relativo all'ex moglie del ricorrente, va qui osservato che la summenzionata richiesta di splitting formulata dall'ex coniuge, trattandosi di un documento importante atto a modificare la situazione del beneficiario della rendita, è stata inserita nell'incarto concernente l'assicurato. Infatti, questa richiesta ha fatto scattare la procedura di ricalcolo del diritto alla rendita di vecchiaia del ricorrente e, contemporaneamente, pure quella di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute.

Se nell'incarto dell'ex moglie vi fossero state altre informazioni utili al riguardo, sarebbe stato nell'interesse della Cassa stessa farle emergere in precedenza e quindi ricalcolare, prima del 3 marzo 2022, il diritto dell'assicurato alla rendita, essendo inferiore all'importo che a quel momento gli era riconosciuto e versato. Non si fa dunque luogo al richiamo dell'incarto richiesto.

                        2.13.  In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata integralmente confermata.

 

Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

 

Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti