Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2022.12-13

 

cs

Lugano

5 settembre 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2022 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

2. rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 22 maggio 2022 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  __________, nata nel 1935 e deceduta il __________ 2020, è stata affiliata dalla Cassa CO 1, a partire dal 1° settembre 2015, quale datrice di lavoro per il personale domestico. Dal mese di aprile 2016 l’interessata aveva alle sue dipendenze, quale aiuto domestico e badante, __________ (doc. 1, doc. 7/7 e doc. 11).

 

                          1.2.  Il 14 gennaio 2019 la Cassa __________ ha stabilito che __________ avrebbe avuto diritto ad un assegno di fr. 250 per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 200 per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018 (doc. 11).

 

                          1.3.  Il 19 dicembre 2019 __________ ha sottoscritto la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019, indicando di aver versato a __________ salari pari a fr. 26'781.-- ed assegni familiari anticipati pari a fr. 3'600.-- (doc. 2).

 

                          1.4.  Il 9 gennaio 2020 la Cassa CO 1 ha emanato la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019 per un importo complessivo a favore dell’amministrazione, tenuto conto degli assegni familiari anticipati, di fr. 1'114.25 (doc. 3).

 

                          1.5.  Il 18 agosto 2020 l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, per un importo a favore della Cassa di fr. 431.75.

 

                          1.6.  In data 14 giugno 2021 l’amministrazione si è rivolta alla defunta __________, chiedendole il pagamento dell’importo di fr. 3'600.--, poiché __________ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari (doc. 4). Il 22 febbraio 2022 la fattura di rettifica è stata inoltrata a RI 2 ed a RI 1, in qualità di eredi (doc. 5 e 6).

 

                          1.7.  In seguito alle contestazioni sollevate dagli eredi, con due distinte decisioni di fissazione dei contributi del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate da due decisioni su opposizione del 20 maggio 2022, la Cassa CO 1 ha ribadito l’obbligo per gli interessati di pagare l’importo di fr. 3'600.--, ritenuto che __________ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari.

 

                          1.8.  RI 1 e RI 2, quest’ultima rappresentata dalla curatrice RA 1, sono insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione, con un unico ricorso tramite il quale ne domandano l’annullamento.

                                  I ricorrenti affermano che la curatrice, viste le ristrettezze economiche in cui si trovava la defunta __________, ha contattato telefonicamente l’__________ per chiedere maggiori delucidazioni circa il pagamento anticipato degli assegni familiari. L’interlocutore le avrebbe proposto di dedurre gli assegni dovuti dai conteggi trimestrali dei contributi sociali.

                                  La curatrice, che si occupava della contabilità della defunta __________, sostiene di non essere è mai stata informata che gli assegni non erano più dovuti nel 2019 e non poteva esserne al corrente poiché essi sono stati dedotti trimestralmente dai conteggi dei contributi sociali per i primi tre trimestri del 2019, consecutivi alla decisione di sospensione dei versamenti.

                                  La polizza di versamento prestampata, unita ai conteggi dei contributi, presentava un saldo a favore dell’__________ dopo deduzione degli assegni familiari e veniva utilizzata per effettuare il pagamento del saldo calcolato dalla stessa Cassa.

                                  Secondo i ricorrenti il pagamento degli assegni familiari da parte della curatrice non è mai stato anticipato, ma pagato dopo ricezione dei conteggi trimestrali e senza essere al corrente della cessazione del diritto.

                                  Per gli insorgenti l’errore iniziale è da attribuire __________ che non sembra aver avvisato la Cassa CO 1 che ha continuato a dedurre gli assegni familiari dai suoi conteggi, che non ha informato la curatrice della cessazione del diritto e che non dovrebbe di conseguenza chiedere agli eredi la riscossione degli importi versati a __________.

 

                                  I ricorrenti evidenziano inoltre che la notifica della chiusura dei contributi per l’anno 2019 è avvenuta 7 mesi e mezzo dopo la fine del 2019, che la fattura di rettifica è stata emessa il 14 giugno 2021, ossia un anno e mezzo dopo la chiusura dei conti e un anno dopo il decesso di __________. Secondo gli insorgenti tutta la pratica è stata gestita in modo inadeguato e basata su errori interni all’__________.

 

                                  La modalità di pagamento degli assegni familiari adottata dall’__________ (deduzione dai contributi sociali dovuti trimestralmente degli assegni anticipati) sarebbe inusuale e non verrebbe praticata nella prassi corrente che invece prevede l’anticipo degli assegni familiari da parte del datore di lavoro.

                                  I bonifici alla badante comprovano che gli assegni familiari non sono stati indebitamente anticipati, ma pagati solo dopo ricezione degli accrediti che, per la curatrice, presumevano la legalità della deduzione degli stessi dai conteggi trimestrali. Se il pagamento e/o l’eventuale anticipo degli assegni familiari non può essere attribuito alla Cassa CO 1, ma esclusivamente __________ __________, gli eredi non capiscono per quale motivo la pratica non sia stata sin dall’inizio trasmessa alla Cassa per gli assegni familiari. La curatrice doveva essere avvisata tempestivamente, ossia al momento della cessazione del diritto di percepire gli assegni familiari.

 

                                  In conclusione secondo gli insorgenti, le decisioni su opposizione impugnate vanno annullate perché è mancata l’informazione al datore di lavoro, attraverso la curatrice, della cessazione del diritto alla prestazione, dopo la cessazione del diritto la stessa è stata ancora accreditata per tre trimestri consecutivi sui conteggi degli oneri sociali, la cessazione del diritto non è apparentemente stata notificata dalla Cassa per gli assegni familiari all’ufficio competente per i conteggi trimestrali dei contributi paritetici, è mancata l’informazione fra i diversi uffici dell’__________ sia in merito all’avvenuta istituzione della curatela nei confronti della datrice di lavoro, sia per l’annuncio del decesso della stessa, informazioni inoltrate tempestivamente all’__________ dalla curatrice.

 

                          1.9.  Con risposta dell’8 luglio 2022 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle decisioni su opposizione impugnate e ribadendo che nessuna autorità ha confermato alla datrice di lavoro, fu __________, che la sua dipendente avrebbe avuto diritto agli assegni familiari per l’anno 2019 (doc. III). La deduzione degli assegni familiari dall’importo dovuto a titolo di contributi paritetici (sia per gli acconti trimestrali che per il conguaglio) viene fissata in base alle dichiarazioni del datore di lavoro e tale compensazione non può assurgere a decisione di riconoscimento deli assegni familiari, poiché non è di competenza della Cassa di compensazione __________. L’amministrazione evidenzia che l’importo riconosciuto alla dipendente __________ dalla sua datrice di lavoro non può essere equiparato ad una prestazione e se del caso, se l’ex dipendente non restituisce l’importo ai ricorrenti, tale somma dovrà essere contabilizzata come salario aggiuntivo riconosciutole dalla datrice di lavoro, comportando un’ulteriore modifica del calcolo dei contributi paritetici.

 

                        1.10.  Il 18 luglio 2022 gli insorgenti hanno ribadito che la procedura di pagamento degli assegni familiari a __________ che prevedeva il versamento degli stessi alla beneficiaria solo dopo la deduzione del corrispettivo importo dalla fattura dei contributi AVS dovuti sul suo stipendio di badante è stata telefonicamente direttamente concordata con un funzionario dell’__________ per tenere contro della particolare situazione finanziaria della datrice di lavoro che non avrebbe avuto la possibilità di anticipare l’assegno mensile. Essi chiedono che la Cassa confermi in questa sede l’agire dei propri funzionari ai quali la curatrice si è rivolta per avere le necessarie direttive circa il modo di procedere nella pratica degli assegni familiari. I versamenti degli assegni familiari a __________ non sono avvenuti a scadenze mensili con lo stipendio ma solo dopo deduzione dei rispettivi importi dalle fatture dei contributi ed il versamento è cessato non appena le fatture non contemplavano più tale deduzione. La Cassa non ha portato alcuna prova circa il fatto che la datrice di lavoro sia stata informata della cessazione del diritto agli assegni che però hanno continuato ad essere dedotti dai conteggi trimestrali e versati alla beneficiaria anche dopo la decisione negativa da parte dell’Ufficio degli assegni familiari.

 

                        1.11.  L’11 agosto 2022 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII). L’amministrazione rileva che la sua prassi riferita alla fatturazione dei contributi d’acconto è rodata da tempo e le fatture d’acconto inoltrate ai datori di lavoro – il cui importo dipende dai valori da essi indicati (art. 35 cpv. 1 e 2 OAVS) – non può certo assurgere ad una decisione di concessione degli assegni familiari per i dipendenti, già solo perché la Cassa non è l’autorità competente per procedervi. In concreto la datrice di lavoro ha corrisposto a __________ l’importo di fr. 3'600.-- che a suo dire corrisponderebbe agli assegni familiari che le spettavano per l’anno 2019. La Cassa __________ non ha mai riconosciuto alla dipendente tale diritto per il 2019. L’amministrazione sostiene che quand’anche la datrice di lavoro non avesse ricevuto la decisione del 14 gennaio 2019 relativa al diritto agli assegni familiari della dipendente per gli anni 2017 e 2018 (e allora non si comprenderebbe per quale motivo ha anticipato assegni familiari), ciò varrebbe a maggior ragione per il 2019, ritenuto come per quell’anno non è mai stata emanata alcuna decisione. Per cui l’anticipo degli assegni familiari è avvenuto a proprio rischio della datrice di lavoro.

 

                        1.12.  Il 20 agosto 2022 i ricorrenti hanno ribadito che la prassi adottata è stata concordata telefonicamente con il funzionario della Cassa che comprende __________, di cui tuttavia non si conoscono gli estremi e dunque non è possibile presentare prove dell’avvenuto colloquio (doc. IX). Secondo gli insorgenti è evidente che il funzionario dell’__________ al quale la curatrice si è rivolta in buona fede sottoponendogli il fatto che la datrice di lavoro non era in grado di anticipare gli assegni familiari sia andato, anche se in buona fede, oltre le proprie competenze proponendole una procedura diversa. Essi ribadiscono la richiesta secondo cui la Cassa deve confermare l’agire dei propri funzionari. Il fatto che gli assegni familiari siano stati accreditati sui conteggi trimestrali è stato interpretato come la conferma che gli stessi fossero regolari e dovuti fintanto che non fosse giunta la revoca del diritto. La curatrice non è mai stata avvisata della cessazione del diritto. La Cassa CO 1 afferma di non essere quella competente, tuttavia è lei che allestisce i conteggi e dovrebbe essere immediatamente informata della revoca del diritto degli assegni familiari al momento in cui l’ufficio competente prende tale decisione. Del resto, ad un certo punto gli anticipi non sono più apparsi nei conteggi e la datrice di lavoro non li ha più versati alla beneficiaria. Se la Cassa non viene informata della cessazione del diritto degli assegni, gli insorgenti si chiedono come poteva saperlo la curatrice che ha agito in buona fede e senza nemmeno immaginare che il pagamento degli stessi potesse essere un rischio. Il fatto che non sia stata emanata una decisione di diritto degli assegni familiari dovrebbe confermare che la curatrice non poteva essere al corrente della revoca della precedente decisione.

                                  Inoltre il reclamo degli importi versati erroneamente dalla datrice di lavoro è stato inoltrato agli eredi il 22 febbraio 2022, ossia oltre due anni dopo il decesso di __________ che era stato annunciato tempestivamente e oltre tre anni dopo la cessazione del diritto agli assegni. Se gli eredi fossero stati avvisati per tempo dell’ulteriore debito di fr. 3'600.--, avrebbero anche potuto decidere di rinunciare all’eredità di fu __________ nel qual caso la presente procedura sarebbe già conclusa con un nulla di fatto o non sarebbe neppure iniziata.

 

                        1.13.  Lo scritto del 20 agosto 2022 è stato trasmesso alla Cassa, per conoscenza, in data 22 agosto 2022 (doc. X).

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la riconsiderazione (cfr. doc. 8 e doc. 9, pag. 2) della decisione (informale) della Cassa del 18 agosto 2020 (doc. 7/2e; recte: 9 gennaio 2020, doc. 3, cfr. consid. 2.5) tramite la quale l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019, deducendo dall’importo complessivo dovuto di fr. 4'966.30, anche l’ammontare di fr. 3'600.-- pari agli assegni familiari (non dovuti) versati dalla datrice di lavoro, fu __________, alla propria dipendente.

                          2.2.  Preliminarmente va rammentato che secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucra­tiva dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contri­buto.

                                  Di regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS). I datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno (art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS).

 

                                  In casi motivati, per le persone tenute a pagare i contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, superstiti e l’invalidità e l’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).

 

                                  Secondo l’art. 34 cpv. 3 OAVS i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

 

                                  Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione (art. 34a cpv. 1 OAVS). Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS).

 

                                  I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art. 36 cpv. 1 OAVS). I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS). Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

 

                                  La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

                                  Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi al datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS). La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS).

 

                                  Va ancora rammentato che per l’art. 15 cpv. 2 LAFam gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.

 

                                  Secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso il quale è affiliato il datore di lavoro. La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato (art. 6 cpv. 3) e il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario (art. 6 cpv. 4).

                               

                          2.3.  In concreto, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che il 14 gennaio 2019 la Cassa __________ ha stabilito che __________ avrebbe avuto diritto ad un assegno di fr. 250 per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 200 per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018 (doc. 11). La decisione è stata trasmessa alla datrice di lavoro. La curatrice afferma tuttavia di non averla ricevuta (doc. I).

 

                                  Dalle tavole processuali si evince poi che la Cassa CO 1 ha emesso nel 2019 4 distinte fatture d’acconto trimestrali per i contributi paritetici in seguito alle quali nel calcolo dei contributi ha dedotto l’importo di fr. 1'200 a titolo di “AF anticipati per salariati” (doc. 3a, 3b, 3c e 3d).

 

                                  Il 19 dicembre 2019 la defunta __________ ha sottoscritto la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019, indicando di aver versato a __________ salari pari a fr. 26'781 ed assegni familiari anticipati pari a fr. 3'600.-- (doc. 2).

 

                                  Il 9 gennaio 2020 la Cassa CO 1 ha emanato la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019 per un importo complessivo a favore dell’amministrazione, tenuto conto dell’importo di fr. 3'600.-- degli assegni familiari anticipati, di fr. 1'114.25 (doc. 3).

 

                                  Il 18 agosto 2020 l’amministrazione ha emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, per un importo a favore della Cassa di fr. 431.75 (doc. 7/2e).

 

                                  In data 14 giugno 2021 l’amministrazione si è rivolta alla defunta __________, rettificando la fattura dei contributi paritetici del 9 gennaio 2020 relativa al 2019 e chiedendo il pagamento dell’importo di fr. 3'600, poiché __________ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari (doc. 4).

 

                                  Il 22 febbraio 2022 la fattura di rettifica è stata inoltrata a RI 2 ed a RI 1, in qualità di eredi (doc. 5 e 6).

 

                                  Con due distinte decisioni di fissazione dei contributi del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate da due decisioni su opposizione del 20 maggio 2022 (doc. 12 e 13), la Cassa CO 1 ha ribadito l’obbligo per gli eredi di versare l’importo di fr. 3'600.--, ritenuto che __________ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari.

 

                          2.4.  L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

 

                                  Soggiacciono alla riconsiderazione anche le decisioni informali emesse ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA secondo cui le prestazioni, e crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 52 ad art. 53).

                                 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

 

A differenza della revisione, la riconsiderazione non soggiace ad alcun termine particolare (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 80 ad art. 53; con riferimento anche alla DTF 140 V 514, consid. 3, secondo cui l’amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione [nel caso giudicato si trattava di una prestazione]).

 

Cfr. anche SVR 2009, AHV n. 1, sentenza del Tribunale amministrativo federale, C-3839/2008 del 17 settembre 2008, consid. 3.4.2 (“Da die Rechtzeitigkeit der Gesuchseinreichung aus den genannten Gründen zu bejahen ist, brauchen die rechtlichen Konsequenzen dessen, dass die Vorinstanz einerseits auf das Gesuch 1995 - 2002 wegen Nichteinhaltens der für die Revision geltenden Frist von 90 Tagen nicht eintrat, anderseits ihre Eintretenspflicht mit dem Hinweis darauf verneinte, es handle sich um ein Wiedererwägungsgesuch, das keinen Anspruch auf Behandlung begründe (und sie damit übersah, dass Wiedererwägungsgesuche keinen Fristen für deren Einreichung unterliegen (Ueli Kieser, a.a.O. Kommentar zu Art. 53 ATSG N 26)), nicht weiter erörtert zu werden.”).

 

                          2.5.  In concreto, con le decisioni formali del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate dalle decisioni su opposizione del 20 maggio 2022 (doc. 12 e 13), la Cassa CO 1, pur facendo riferimento al provvedimento del 18 agosto 2020 (doc. 7/2e), ha in realtà riconsiderato la decisione, informale (cfr. U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 52 ad art. 53), del 9 gennaio 2020 (doc. 3) con la quale, sulla base della dichiarazione dei salari e degli assegni famigliari per l’anno 2019 sottoscritta il 19 dicembre 2019 (doc. 2), aveva fissato i contributi paritetici del 2019 ed aveva dedotto dall’importo dovuto, l’ammontare di fr. 3'600.--, pari agli assegni familiari che la datrice di lavoro aveva anticipato alla propria dipendente (cfr. infatti pag. 2 delle decisioni formali: “ […] Gli stessi sono stati tuttavia dedotti in favore della signora __________ dalla somma che ella doveva corrispondere alla Cassa (cfr. provvedimento del 18 agosto 2020) a titolo di contributi paritetici per l’anno 2019 […]”, sottolineatura del redattore).

 

                                  L’agire della Cassa è corretto.

 

                                  Infatti, con decisione della Cassa __________ del 14 gennaio 2019 la dipendente __________ è stata posta al beneficio degli assegni familiari solo fino al 31 dicembre 2018 (per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e per il figlio __________ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018; doc. 11).

 

                                  Ne segue che la decisione (informale) del 9 gennaio 2020, che prende in considerazione nel calcolo dei contributi ancora da versare per il 2019, anche gli assegni familiari anticipati dalla datrice di lavoro alla propria dipendente malgrado essi non siano dovuti, è manifestamente errata e la sua modifica, alla luce dell’importo ancora da pagare (fr. 3'600.--), riveste una notevole importanza.

 

Considerato che di principio la riconsiderazione di una decisione non soggiace ad alcun termine particolare (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 80 ad art. 53) e che la decisione del 9 gennaio 2020 è comunque stata riesaminata entro il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS secondo il quale i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati, le decisioni di riconsiderazione del 7 aprile 2022 sono tempestive.

 

Ciò indipendentemente dalla circostanza che in un primo momento, il 14 giugno 2021, la richiesta di pagamento era stata erroneamente inoltrata direttamente alla defunta __________, malgrado la corretta notifica della sua scomparsa alla Cassa di compensazione da parte della curatrice (doc. A13).

Né può essere d’aiuto agli insorgenti il fatto secondo cui se la Cassa avesse agito più celermente, essi avrebbero potuto rinunciare alla successione ed evitare di pagare l’importo rimasto insoluto. Spetta semmai agli eredi stessi farsi parte attiva informandosi circa eventuali debiti del de cujus alfine di, nei tempi previsti dalla legge, rinunciare all’eredità (cfr. art. 567 CC), rispettivamente chiedere il beneficio d’inventario (cfr. art. 580 e seguenti CC) o la liquidazione d’ufficio (cfr. art. 593 e seguenti CC).

 

                          2.6.  Gli insorgenti insistono nel ritenere che sarebbe spettato alla Cassa informare la curatrice circa la cessazione del diritto agli assegni familiari della dipendente e sostengono di non aver mai ricevuto la decisione, indirizzata alla defunta __________, nella sua qualità di datrice di lavoro, dove viene indicato che i figli di __________ avevano diritto agli assegni fino al 30 settembre 2018, rispettivamente al 31 dicembre 2018. Essi evidenziano inoltre che la modalità di pagamento trimestrale dei contributi paritetici, con deduzione ogni trimestre dell’importo di fr. 1'200 a titolo di assegni di famiglia, implica che la Cassa era cosciente che la datrice di lavoro pagava assegni in realtà non dovuti e fanno valere la loro buona fede.

 

                                  Questo Tribunale rileva, conformemente a quanto evidenzia l’amministrazione, che la Cassa non doveva informare la datrice di lavoro della cessazione del diritto agli assegni familiari della sua dipendente per l’anno 2019, poiché con la decisione del 14 gennaio 2019 la Cassa di compensazione degli assegni familiari aveva già stabilito che __________ avrebbe avuto diritto alle prestazioni per il figlio __________ solo a settembre 2018 e per il figlio __________ solo fino a dicembre 2018 (doc. 11), mentre per il 2019 non le era stato riconosciuto alcun diritto agli assegni familiari.

 

                                  Inoltre, se la datrice di lavoro, come sostenuto dagli insorgenti, non ha ricevuto la decisione del 14 gennaio 2019 relativa agli anni 2017-2018, a maggior ragione ella non può aver ricevuto una decisione per l’anno 2019, poiché mai emessa. Di conseguenza il versamento degli assegni familiari per il 2019 è avvenuto a rischio della datrice di lavoro senza essere in possesso di alcun provvedimento che confermasse il diritto alle prestazioni della propria dipendente.

 

                                  Quanto alla circostanza che ogni trimestre la Cassa di compensazione __________ deduceva dall’importo dei contributi paritetici dovuti, l’ammontare di fr. 1'200.-- a titolo di assegni familiari, va rilevato come è prassi dell’amministrazione fatturare i contributi d’acconto sulla base dei valori indicati dagli stessi datori di lavoro.

                                  Infatti per l’art. 35 cpv. 1 OAVS nell’anno corrente i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla Cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile. Per il cpv. 2 i datori di lavoro devono comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

                                  Per cui la circostanza che un funzionario della Cassa avrebbe concordato tale metodo di pagamento dei contributi con la datrice di lavoro poiché ella non sarebbe stata in grado di anticipare gli assegni familiari è prassi corrente.

 

                                  Non vi è pertanto alcuna violazione del principio della buona fede (sulle condizioni per far valere la buona fede, cfr. STCA 30.2022.5 dell’11 aprile 2022, consid. 2.4)

 

                                  Del resto gli stessi assicurati rilevano di non avere alcuna prova in merito al colloquio telefonico avvenuto con un funzionario della Cassa circa la modalità di versamento anticipato degli assegni familiari.

 

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

 

In concreto, spettava agli insorgenti portare le prove ritenute rilevanti a sostegno della loro tesi.

 

                                  Rettamente la Cassa di compensazione __________ evidenzia infine come tale modalità di fatturazione, eseguita in base a quanto comunicato dalla medesima datrice di lavoro, non assurge a decisione di concessione degli assegni familiari. Anche perché spetta alla Cassa di compensazione degli assegni familiari decidere in merito al diritto ad eventuali prestazioni e non alla Cassa di compensazione __________.

                                  Alla luce di tutto quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 15 giugno 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 [al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107]).

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti