______________________________Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2022.16

 

cs

Lugano

30 gennaio 2023      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2022 di

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 settembre 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione formale del 31 ottobre 2017 la Cassa CO 1 ha calcolato i contributi sociali dovuti nel 2012 dall’avv. dr. RI 1, sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 132'907, da cui ha dedotto l’1% del capitale investito di fr. 129'206 (arrotondato a fr. 130'000), pari fr. 1'300 (doc. 14). Dopo aver riportato il totale intermedio, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, al lordo (fr. 145'744.20), l’amministrazione ha fissato in fr. 14'633.60 l’importo dei contributi sociali dovuti. Con decisione di medesima data la Cassa ha calcolato in fr. 1'746.65 gli interessi di mora per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2017 (doc. 14).

 

                          1.2.  In seguito alle censure sollevate dall’assicurata, l’amministrazione, dopo aver accertato, presso l’autorità fiscale, la crescita in giudicato della tassazione su reclamo 2012 emessa il 4 marzo 2020, con un’unica decisione su opposizione dell’8 settembre 2022 ha confermato gli elementi di calcolo dei contributi e degli interessi di mora (doc. 2).

 

                          1.3.  L’avv. dr. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

                                 

                                  L’assicurata chiede in via principale che il capitale proprio investito nell’azienda sia determinato complessivamente in fr. 369'207, in via subordinata che sia fissato in fr. 368'434.63 ed in via ancora più subordinata che sia confermato in fr. 129'206 ma che il reddito da attività lucrativa indipendente sia pari a fr. 0. Gli interessi di mora devono essere ricalcolati in funzione del capitale proprio investito nell’azienda stabilito dal Tribunale, rispettivamente in funzione del reddito da attività lucrativa indipendente pari a fr. 0.

 

                                  L’assicurata, domanda in sostanza che, come nel 2009 e nel 2010, il capitale proprio investito nell’azienda sia determinato, oltre che dal capitale effettivo, anche dal goodwill di fr. 240'000.

 

                                  La ricorrente rammenta a questo proposito di aver acquistato, con effetto dal 1° gennaio 2009, al prezzo di fr. 353'150, di cui fr. 240'000 di goodwill, la quota del 20% nel capitale sociale della società in nome collettivo __________.

                                  Dopo la sua entrata nella società, e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, la citata società in nome collettivo è stata scissa e trasformata nella __________ e nella società semplice __________.

 

                                  L’importo di fr. 240'000 (goodwill) è stato parte di un ammortamento nel 2009 (fr. 120'000) e nel 2010 (fr. 120'000), che secondo l’insorgente ha tuttavia un’incidenza solo in ambito fiscale e non anche in ambito di assicurazioni sociali.

                                  In concreto per l’assicurata fa infatti stato il ruling fiscale del __________ che regola l’entrata dei nuovi soci nello studio legale.

                                  Per agevolare l’ingresso nello studio legale di nuove leve ed evitare l’indebitamento dei nuovi soci nei confronti dei soci cedenti, il prezzo di entrata veniva pagato dal socio entrante mediante attribuzione della spettanza di utili ai soci cedenti, nella misura in cui lo studio generava effettivamente utili.

                                  Poiché il socio cedente acquista nei confronti del socio entrante soltanto una pretesa condizionata, secondo il citato ruling fiscale il socio cedente consegue un reddito imponibile soltanto al momento dell’incasso di utile riattribuito dal socio entrante e al socio entrante è contestualmente riconosciuto un costo di ammortamento nel momento della riattribuzione della sua parte di utile. Questa riattribuzione di utili dal socio entrante al socio cedente perdura fintanto che non è pagato il prezzo di ingresso.

 

                                  In seguito ad una verifica fiscale delle tassazioni per i periodi fiscali dal 2008 al 2011 riguardante l’uscita dalla compagine societaria dell’avv. __________, la susseguente scissione in due studi legali e notarili e la successiva scissione e trasformazione della società in nome collettivo __________ nella __________ e nella società semplice __________, le azioni di __________ sono state qualificate facenti parte della sostanza aziendale dei soci e dunque anche della ricorrente, in quanto frutto della scissione della società semplice __________ in __________ da un lato e __________ dall’altro. 

                                  Considerato che la ricorrente è entrata a far parte della __________ prima della scissione e trasformazione dello studio legale in una società anonima, e che contestualmente e con effetto dalla data di costituzione di __________ l’accordo fiscale del __________ decadeva integralmente, con verbale di audizione del __________ è stato stabilito che “a titolo eccezionale le era stata concessa l’applicazione del vecchio ruling fiscale valevole per la __________ limitatamente all’ammortamento su due anni del goodwill acquistato e meglio di CHF 120'000 nel 2009 e di CHF 120'000 nel 2010”.

                                  Invece ai fini dell’imposta sulla sostanza il valore nominale delle azioni di __________ è stato fissato in fr. __________ per il 2009 e in fr. __________ per il 2010 per ogni azione del valore nominale.

                                  Dal 1° gennaio 2011 il valore delle azioni __________ facenti parte della sostanza aziendale corrisponde al valore nominale. Ne è risultato un reddito da attività lucrativa indipendente negativo di fr. – 114'282 (quota utile __________ di fr. 5'718 – ammortamento di fr. 120'000) per il 2009 rispettivamente di fr. – 99'123 (quota utile __________ di fr. 4'487 + 50% quota dividendo 2009 da __________ di fr. 32'780.40 – ammortamento di fr. 120'000).

                                  La ricorrente evidenzia che nel calcolo dei contributi 2009 (decisione del 25 novembre 2014) e 2010 (decisione del 19 novembre 2015) la Cassa tuttavia non ha tenuto conto degli ammortamenti di fr. 120'000 all’anno, ma del capitale investito di fr. 359'000 (ossia il prezzo d’acquisto pagato di fr. 353'150 + la quota di capitale proprio di __________ di fr. 5’718) nel 2009 e di fr. 365'000 nel 2010.

                                  Il 31 ottobre 2017 la Cassa ha emanato la decisione formale relativa ai contributi del 2012 prendendo in considerazione il reddito da attività indipendente di fr. 132'907 composto dal dividendo della __________ di fr. 118'262 e della quota dell’utile di __________ di fr. 16'056.

                                  Oltre ai contributi sociali pagati, è stato dedotto l’interesse dell’1% calcolato sul capitale investito di fr. 130'000 composto dal valore nominale della partecipazione acquistata nel capitale sociale di __________ pari a fr. 113'150 e la quota nel capitale di __________ di fr. 16'056 al 31 dicembre 2012, ossia in base alla tassazione fiscale 2012 non ancora cresciuta in giudicato. Lo stesso giorno è stata emessa la decisione sugli interessi di mora.

 

                                  Con decisione dell’8 settembre 2022 la Cassa ha confermato le predette decisioni.

 

                                  La ricorrente evidenzia che il fisco ha comunicato alla Cassa i seguenti importi:

 

 

prezzo d’acquisto

capitale nominale

quota capitale proprio notarile

capitale investito nell’azienda

dividendo

quota utile notarile

contributi AVS

pagata

Totale reddito attività indipen-

dente

al 31.12.2009

353'151.00

 

  5’718.00

358'869.00

 

  5'718.00

 

         5'718.00

al 31.12.2010

353'151.00

 

  4'487.00

357'638.00

32'780.00

  4'487.00

 

       32'267.00

al 31.12.2011

 

113'150.00

27'907.00

141’057.00

31'483.00

27'907.00

-1'121.00

       58'269.00

al 31.12.2012

 

113'150.00

16'056.00

126'206.00

118'252.59

16'056.00

-1'400.75

     132'907.84

al 31.12.2013

 

113'150.00

15'892.00

129'042.00

67'402.00

15'892.00

-18'725.45

       64'568.55

 

                                  Dal 2011, quale capitale investito, è sempre stata comunicata la quota di capitale proprio di __________ e il prezzo di acquisto pagato al netto dell’ammortamento sul goodwill, senza mai indicare alla Cassa tale ammortamento in deduzione dal reddito da attività lucrativa indipendente.

 

                                  Secondo la ricorrente la concessione dell’ammortamento del goodwill di complessivamente fr. 240'000 sui due anni nel 2009 e 2010 aveva rilevanza unicamente ai fini fiscali e serviva per evitare un trattamento iniquo rispetto agli altri soci avendo la ricorrente, a differenza degli altri soci entrati prima di lei, pagato l’intero prezzo al momento dell’entrata utilizzando redditi da attività lucrativa dipendente imposti precedentemente e non tramite il meccanismo di attribuzione della quota di dividendi di propria competenza ai soci cedenti per la tassazione in loro capo. Trattandosi di una deduzione concessa in via eccezionale e unicamente ai fini fiscali secondo la ricorrente ci troviamo in una costellazione che non permette di considerare le indicazioni dell’autorità fiscale come vincolanti.

                                  Per l’insorgente la circostanza che l’ammortamento sia stato concesso solo ai fini fiscali e sia irrilevante ai fini delle assicurazioni sociali si evince dai seguenti fatti:

 

-        alla riduzione del capitale investito tra il 31.12.2010 e il 31.12.2011 di fr. 240'000, passando dall’indicazione del prezzo di acquisto al valore nominale della partecipazione di __________, non corrisponde alcuna comprovata diminuzione effettiva di valore, come si evince anche dal fatto che in data 02.12.2015 la ricorrente ha comprato dal socio uscente __________ un ulteriore __________ del capitale di __________ al prezzo di fr. __________. Il capitale proprio investito nell’azienda comunicato __________ delle contribuzioni risulta troppo basso ed arbitrario.

 

-        Tale ammortamento non è mai stato considerato in deduzione nell’ambito della determinazione del reddito da attività lucrativa dipendente (sic) determinato __________, perché si trattava di una questione puramente fiscale.

 

-        Tale ammortamento non ha soltanto permesso di annullare completamente il reddito da attività indipendente imponibile degli anni 2009 e 2010, bensì nella misura in cui tali ammortamenti superavano i redditi da attività lucrativa indipendente anche di ridurre il reddito da attività lucrativa dipendente (già assoggettato agli oneri sociali), rispettivamente altri redditi imponibili della ricorrente non soggetti a contributi sociali.

 

-        Tale ammortamento non ha alcun impatto sul fatto che la ricorrente abbia pagato complessivamente fr. 353'151 per acquistare la sua quota nell’azienda __________ composta da __________ e di __________ e che tale capitale investito della ricorrente al fine di poter partecipare agli utili di __________ e di __________ debba essere remunerato ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS.

                                  

                                  Secondo la ricorrente l’ammortamento ha una rilevanza solo fiscale e nessun impatto sulla determinazione del reddito da attività indipendente, rispettivamente del capitale proprio investito nell’azienda e dunque della determinazione dell’ammontare dei contributi AVS come indipendente ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS. Il capitale investito deve essere calcolato in base ai mezzi effettivamente investiti pari a fr. 353'151 per la partecipazione del 20% nel capitale sociale della società in nome collettivo __________, che oltre al capitale nominale di fr. 113'150 includeva anche un goodwill di fr. 240'000.

                                  Per la ricorrente se il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che come capitale investito nell’azienda fa stato il prezzo pagato al netto dell’ammortamento del goodwill, tale ammortamento per motivi di sistematica contabile dev’essere considerato anche ai fini della determinazione del reddito da attività indipendente assoggettato agli oneri sociali anche nel caso in cui gli ammortamenti sul goodwill non sono mai stati comunicati dal fisco alla Cassa nell’ambito delle comunicazioni fiscali rispettivamente nell’ambito degli accertamenti esperiti successivamente dalla Cassa presso il fisco.

 

                          1.4.  Con risposta dell’11 novembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                          1.5.  La ricorrente ha replicato in data 28 novembre 2022 (doc. V). L’assicurata rileva di aver ritirato le opposizioni contro le decisioni relative ai contributi 2011 e 2013 in seguito alla minaccia di una “reformatio in peius” dell’amministrazione ed afferma che il fisco continua a comunicare alla Cassa l’importo del capitale proprio senza l’ammortamento di fr. 240'000 e si rifiuta di fornire informazioni in merito al ruling fiscale concluso nel __________ poiché non di competenza della Cassa AVS. Poiché la tassazione 2012 è stata emessa correttamente secondo il ruling fiscale e non essendo la ricorrente stata coinvolta nella corrispondenza tra amministrazione e fisco, l’unico modo per ottenere una verifica della determinazione del capitale aziendale investito è il presente ricorso. L’insorgente sostiene di avere comunque anche in tali procedure contestato l’ammontare del capitale proprio ed afferma che dalla dichiarazione di tassazione 2014 in poi ha chiesto al fisco di voler comunicare alla Cassa l’importo 353'151 quale capitale proprio.

 

                          1.6.  L’amministrazione ha duplicato con scritto del 7 dicembre 2022, ribadendo la sua richiesta di respingere il ricorso (doc. VII).

 

                          1.7.  Il 9 gennaio 2023 l’insorgente ha preso ulteriormente posizione, sostenendo di aver difeso i suoi diritti laddove possibile (doc. IX). Secondo la ricorrente siamo in presenza di una costellazione particolare (ruling fiscale valevole unicamente ai fini fiscali, rispettivamente mancata comunicazione dell’ammortamento del goodwill nel caso in cui il ruling fiscale avesse anche valenza ai fini dei contributi sociali) che non consente di fare affidamento alla comunicazione fiscale rispettivamente di considerare le comunicazioni fiscali vincolanti per la Cassa CO 1.

 

                          1.8.  Il 10 gennaio 2023 il Tribunale ha assegnato alla Cassa un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito (doc. X).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere, come rileva la ricorrente, è unicamente la determinazione del capitale proprio investito nell’azienda ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAVS e la questione di sapere se e in che misura l’ammortamento del goodwill (di complessivi fr. 240'000) ammesso ai fini fiscali debba essere considerato nella determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente soggetto al prelievo dei contributi sociali (doc I, pag. 6, punto 6).

 

                          2.2.  Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                          2.3.  I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                  Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                  Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                  Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                  Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                          2.4.  Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                  Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                          2.5.  Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

 

                                  a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

                                  b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

                                  c. le perdite commerciali subite e allibrate;

                                  d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

                                  e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

                                  f.   l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

 

                                  Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente dall’attività lucrativa indipendente.

 

                                  Ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

 

                                  Per l’art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’art. 8 LAVS, all’art. 3 cpv. 1 LAI e all’art. 27 cpv. 2 LIPG. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.

 

                                  Per quanto concerne il capitale proprio, va qui aggiunto che secondo il marginale 1119 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN) il capitale proprio investito nell’azienda corrisponde alla differenza tra la sostanza commerciale e il debito commerciale.

 

                                  Il valore d’avviamento acquisito mediante l’acquisto fa parte della sostanza commerciale (marg. 1130 DIN).

                                  Questa marginale rinvia alla DTF 100 V 48, per la quale il valore d'avviamento pagato dal compratore di un'azienda costituisce capitale proprio investito nell'azienda (adattamento della giurisprudenza; consid. 2).

                                  L’Alta Corte ha affermato:

 

" C.- Agissant pour le compte de François L., Gustave L. interjette recours de droit administratif. Il reprend ses conclusions de première instance et fait valoir que les autorités qui seraient chargées de la taxation de l'IDN dû sur la fortune par les personnes physiques, si cet impôt existait encore, ont changé d'opinion quant à la nature du "goodwill" acquis par l'acheteur d'une entreprise et qu'elles seraient disposées désormais à compter cette valeur comme un élément de la fortune imposable.

La commission de recours et la caisse intimée s'en rapportent à justice.

Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales relève que l'Administration fédérale des contributions a déclaré le 10 juin 1974, après avoir consulté la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, dont les avis furent presque unanimes, que le "goodwill" acquis à titre onéreux devrait entrer dans la fortune commerciale. Aussi l'office propose-t-il d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à la caisse de compensation pour nouveau calcul des cotisations de 1973, qui tienne compte d'une fortune commerciale englobant le "goodwill" de 488 500 francs.

(…).

 

2. Pour étayer sa décision niant au "goodwill" acquis à titre onéreux la qualité de capital propre investi dans l'entreprise, au sens des normes de l'assurance-vieillesse et survivants, la Cour de céans s'est fondée essentiellement, dans l'arrêt publié au RO 99 V Bl, sur le fait que la jurisprudence relative à l'impôt pour la défense nationale, applicable à la cotisation AVS/AI/APG en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS, ne considérait pas le "goodwill" comme un élément de la fortune. Le Tribunal fédéral des assurances a même déclaré qu'un réexamen du problème n'était pas exclu, "si les efforts entrepris pour harmoniser les droits fiscaux cantonaux devaient aboutir" et "si l'on en venait à compter généralement le "goodwill" dans la fortune imposable". Or c'est précisément ce qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux. Certes s'agit-il en l'occurrence d'une nouvelle opinion de l'Administration fédérale des contributions, partagée par la grande majorité des fiscs cantonaux. Mais, l'impôt complémentaire sur la fortune ayant été supprimé, sans que l'art. 18 al. 2 RAVS ait été modifié pour autant (afin de garantir une uniformité dans la communication, par les différentes autorités fiscales cantonales, du capital propre engagé dans l'entreprise), un tel avis doit être désormais décisif pour l'AVS, en lieu et place d'une législation abrogée et de la jurisprudence qui l'aurait interprétée. Que la nouvelle solution puisse présenter certains inconvénients, cela est possible. Mais il en allait de même sous l'empire de la pratique fiscale antérieure, ce qui n'a pas empêché la Cour de céans de s'en tenir à la norme claire de l'art. 18 al. 2 RAVS, qui prescrit l'évaluation du capital propre engagé dans l'exploitation suivant les dispositions de la législation fédérale sur l'IDN. Il ne saurait en aller autrement aujourd'hui.

Cette adaptation de la jurisprudence a été approuvée par la Cour plénière.”

 

                                  Per il calcolo dei contributi è determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione (marg. 1138 DIN).

 

                                  Per il marg. 4008 DIN il capitale proprio investito nell’azienda va determinato in base alla tassazione dell’imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). La valutazione determinante per le autorità fiscali lo è anche per l’AVS.

 

                          2.6.  Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

 

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).  

 

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                  In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

 

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”  

 

Cfr. anche DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

 

                          2.7.  Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2012 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 132'907 e di un capitale investito nell’azienda di fr. 129'206 (arrotondato a fr. 130'000), fondandosi sui dati evinti dalla tassazione fiscale 2012 emessa su reclamo il 4 marzo 2020 e cresciuta incontestata in giudicato (doc. 5 e 6; cfr. anche doc. VII/A), come da comunicazione del 29 aprile 2020 dell’ufficio circondariale di tassazione (doc. 6).

 

                                  L’insorgente contesta l’ammontare del capitale investito nell’azienda, ritenuto in particolare che occorrerebbe aggiungere il goodwill di fr. 240'000 o, in caso contrario, occorrerebbe dedurre il goodwill di fr. 240'000 dal reddito aziendale.

                                  La censura va respinta.

 

                                  Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS, marg. 4008 DIN) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

 

                                  In concreto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dai dati, vincolanti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), comunicati dal fisco (DTF 147 V 114).

 

                                  Il goodwill di fr. 240’000, come ammesso dalla medesima ricorrente, è infatti già stato ammortizzato fiscalmente negli anni precedenti, nella misura di fr. 120'000 nel 2009 e di fr. 120'000 nel 2010 (cfr. doc. I).

 

                                  L’ammortamento è stato preso in considerazione tramite riduzione del reddito della società in nome collettivo sia nella tassazione cantonale su reclamo del 2009 emessa il 22 gennaio 2020 (doc. F: cfr. “reddito da soc. coll., in acc. o semplici coniuge”: – 114'282; cfr. ricorso pag. 3 punto 4), sia nella tassazione cantonale su reclamo del 2010, di medesima data (doc. G: cfr. “reddito da soc. coll., in acc. o semplici coniuge”: - 99'213; cfr. ricorso pag. 3 punto 4).

 

                                  Esso poteva essere fatto valere (ciò che non significa ancora che va preso in considerazione, ma che la censura andrebbe semmai esaminata) negli anni di contribuzione 2009 (dove comunque l’interessata deve pagare solo il contributo minimo [doc. I]) e 2010. L’eventuale assenza di contestazioni dei contributi dovuti in quel biennio, non può essere un motivo per procedere con la presa in conto dell’ammortamento complessivo di fr. 240'000 nel 2012.

 

                                  È vero che le decisioni relative ai contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 apparentemente non tengono conto dell’ammortamento (cfr. doc. I e J). Tuttavia la decisione definitiva del 2009 è stata emanata il 25 novembre 2014 (doc. I), mentre quella del 2010 il 19 novembre 2015 (doc. J), ossia prima dell’emissione delle tassazioni su reclamo del 22 gennaio 2020 degli anni 2009 e 2010 (quest’ultima apparentemente impugnata alla Corte di diritto tributario del Tribunale d’appello [cfr. doc. 5]), dove solo in seguito alle censure sollevate dalla ricorrente sono stati presi in considerazione gli ammortamenti di fr. 120'000 (cfr. doc. F e G: “dati accertati” e “dati accertati su reclamo” punto 2.3 relativo al reddito della società in nome collettivo “coniuge” che passa da 5'718 a – 114'282 nel 2009 e da 0 a – 99'123 nel 2010).

 

                                  Per cui la Cassa di compensazione, quando ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi del 2009 e del 2010 sulla base dei dati allora a disposizione, non poteva tenere in considerazione l’ammortamento di fr. 120'000.

 

                                  Accertato che il fisco, nel 2009 e nel 2010, ha proceduto con l’ammortamento del goodwill, dal 2011 l’importo di fr. 240'000 non può più far parte del capitale proprio investito nella società.

                                  Del resto la stessa ricorrente nelle successive dichiarazioni fiscali ha indicato in fr. 113'150 il valore della sostanza netta investita nella società __________ (cfr. dichiarazione 2014, doc. W, pag. 5 [punto 28.1], pag. 7 [cfr. anche pag. 24]; cfr. ricorso, doc. I, pag. 7, tabella punto 8).

 

                                  La ricorrente non può da una parte, in sede fiscale, beneficiare di una riduzione dell’importo imposto quale sostanza netta investita in società di persone dal 2011, quando è passata dall’indicazione del prezzo di acquisto al valore nominale della partecipazione di __________, e dall’altro, in sede di calcolo dei contributi sociali, continuare a far valere il capitale proprio comprendente il goodwill di fr. 240'000, ormai ammortizzato in sede fiscale.

 

                                  A giusta ragione il fisco ha pertanto comunicato alla Cassa, quale capitale investito nell’azienda nel 2012, il capitale nominale della __________ (fr. 113'150) e la quota del capitale proprio notarile (fr. 16’056), per complessivi fr. 129’206.

 

                                  Del resto anche dalla DTF 100 V 48, citata dalla ricorrente e dal marginale 1130 DIN, emerge che il goodwill, e meglio il valore d'avviamento pagato dal compratore di un'azienda, costituisce capitale proprio investito nell'azienda, ma solo nella misura in cui esso viene preso in considerazione nella sostanza imponibile (“Le Tribunal fédéral des assurances a même déclaré qu'un réexamen du problème n'était pas exclu, "si les efforts entrepris pour harmoniser les droits fiscaux cantonaux devaient aboutir" et "si l'on en venait à compter généralement le "goodwill" dans la fortune imposable". Or c'est précisément ce qui vient de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux.”, sottolineatura del redattore).

 

                                  Ciò a conferma che vincolante è la tassazione fiscale.

 

                                  Ancora recentemente, nella già citata DTF 147 V 114, al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“Für die vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

 

                                  La regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

 

                                  Nel caso di specie la valutazione del capitale proprio della ricorrente ha ripercussioni anche in sede fiscale (cfr. punto 29.1 [ora: 28.1] della tassazione “sostanza netta investita in società di persone”). Essa è pertanto oggetto di attenta valutazione anche da parte delle autorità di tassazione.

 

                                  Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalle indicazioni del fisco.

 

Va a questo proposito rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

 

                                  In queste condizioni la ricorrente non può essere seguita laddove afferma che l’ammortamento ed il ruling fiscale ha conseguenze unicamente in ambito fiscale e non nell’ambito delle assicurazioni sociali.

 

                          2.8.  La ricorrente chiede il ricalcolo degli interessi di mora nella misura in cui l’ammontare del capitale proprio investito nell’azienda o del reddito da attività indipendente è modificato da questo Tribunale.

                                  Accertato che l’amministrazione ha utilizzato i dati corretti, l’importo degli interessi di mora va confermato.

 

Del resto, va rammentato che per costante giurisprudenza l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.

 

                          2.9.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti