Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2022.17

 

cs

Lugano

24 gennaio 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 29 settembre 2022 emanate da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1 è affiliata presso la Cassa CO 1 (di seguito: CO 1) quale indipendente dal 1° gennaio 1989. Oltre a svolgere un’attività indipendente nel Canton Ticino, RI 1 è socia, nella misura di 2/5 (cfr. doc. I, pag. 5), della società in nome collettivo “__________” con sede a __________ presso __________ (doc. 2). Per gli anni di contribuzione dal 2010 fino al 2013, in seguito alle perdite subite negli anni precedenti nell’attività svolta nel Canton Ticino, l’interessata ha pagato il contributo minimo (doc. 4-7).

 

                          1.2.  Con decisione del 3 giugno 2020 la Cassa di compensazione ha fissato in fr. 128'526, oltre fr. 13'806.25 di contributi, il reddito da attività indipendente su cui l’assicurata deve pagare i contributi sociali nel 2014 (doc. 9). CO 1 si è fondata sulla comunicazione del 17 giugno 2020 dell’autorità fiscale ticinese, che ha indicato una perdita di fr. 130'000 per l’attività svolta in Ticino, un utile di fr. 618'526 dal Canton __________ ed una perdita derivante dall’anno precedente di fr. 360'000 (doc. 8).

 

                          1.3.  Con decisione del 29 luglio 2020 CO 1 ha fissato in fr 477'494 il reddito da attività indipendente del 2015, cui ha aggiunto fr. 51'292.25 di contributi AVS (doc. 11). L’autorità fiscale ticinese ha infatti segnalato alla Cassa una perdita aziendale in Ticino di fr. 513'272, una ripresa dell’affitto di una villa di fr. 156'322, una ripresa per spese private di fr. 15'509, una ripresa di interessi passivi, non determinante in ambito AVS, di fr. 441'441 ed un utile netto da __________ di fr. 818'935 (doc. 10).

 

                          1.4.  In seguito alle censure sollevate da RI 1, secondo la quale la società in nome collettivo con sede nel Canton __________ consegue unicamente redditi prodotti da immobili (doc. 12 e 13), CO 1, dopo aver ottenuto la conferma dal fisco ticinese che gli immobili appartengono alla sostanza commerciale (doc. V, punto 7), con due distinte decisioni su opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. 14 e 15), ha confermato i redditi soggetti a contribuzione.

 

                          1.5.  RI 1, rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendo la correzione dell’importo soggetto a contribuzione e degli interessi dovuti (doc. I).

 

                          1.6.  Con STCA 30.2020.9 del 22 febbraio 2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi, ha annullato le decisioni su opposizione impugnate ed ha rinviato gli atti alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti.

                                  Il TCA al consid. 2.7. ha in particolare stabilito:

 

" (…) Alla luce di quanto sopra esposto, e meglio della sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton __________ e della successiva decisione della Cassa di compensazione __________ di annullare l’obbligo contributivo quale indipendente per uno dei soci della società in nome collettivo __________ per la sua quota parte dei redditi conseguiti dalla società, le decisioni su opposizione impugnate non possono essere confermate senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, come ritenuti del resto necessari anche dalla medesima Cassa di compensazione (cfr. doc. III e V) e che, come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3), incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4.).

Come rileva correttamente l’amministrazione, infatti, la sola circostanza che per un altro socio un’altra Cassa di compensazione ha in sostanza esentato l’assicurato dall’affiliazione come indipendente per la sua parte dei redditi conseguiti dalla società in nome collettivo, non è ancora sufficiente per giungere alla stessa conclusione anche nel caso di specie.

La Cassa di compensazione __________ ha infatti esaminato la fattispecie relativa ad un periodo precedente a quello in esame e si è fondata su accertamenti che non sono stati prodotti dalla ricorrente. La __________ nella sua decisione di annullamento dell’affiliazione come indipendente del 12 luglio 2010 (doc. A6) fa segnatamente riferimento ad alcune precisazioni (“Ausführungen”) del rappresentante degli allora ricorrenti datate 4 marzo 2010 e che non sono presenti agli atti (cfr. doc. A6).

Occorrerà pertanto, in primo luogo, richiamare dalla Cassa di compensazione __________ la documentazione alla base del citato provvedimento ed accertare se l’esenzione dall’affiliazione come indipendente per i redditi conseguiti dalla società in nome collettivo è tuttora in vigore oppure se nel frattempo gli eredi del defunto socio della società in nome collettivo sono stati affiliati anche loro come indipendenti e, in caso di risposta affermativa, per quale motivo.

In secondo luogo, rilevato che l’amministrazione evidenzia (doc. V, punto 7), senza tuttavia produrre alcuna documentazione in merito, che il fisco ticinese avrebbe confermato che il reddito conseguito nel Canton __________ nel 2014 e nel 2015 proveniva da immobili appartenenti alla sostanza commerciale, andrà accertato, presso le competenti autorità fiscali, la natura di tale reddito, la sua qualifica e le eventuali differenze rispetto agli anni precedenti e segnatamente agli anni 2002-2010. 

Non va infatti dimenticato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari presso la Cassa di compensazione __________ ed il fisco, l’amministrazione dovrà assegnare un termine alla ricorrente, cui va rammentato il suo obbligo di collaborare, per prendere posizione in merito e permetterle di comprovare che lo scopo della società manifestamente e da numerosi anni non corrisponde più alla realtà attuale (cfr. DTF 121 V 80).

Infine, in applicazione della giurisprudenza relativa alla delimitazione tra redditi da attività lucrativa, soggetti a contribuzione, e redditi derivanti dalla semplice amministrazione della sostanza, non soggetti a contribuzione (cfr. anche DTF 134 V 250), la Cassa dovrà ancora esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, negli anni oggetto del contendere, ha o meno un carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili.

Dopodiché la Cassa di compensazione convenuta emanerà due nuove decisioni formali per gli anni 2014 e 2015. Se confermerà l’affiliazione come indipendente dovrà stabilire, oltre al reddito da attività indipendente, anche l’eventuale ammontare dell’interesse del capitale investito da dedurre dal reddito aziendale (cfr. art. 23 OAVS).”

 

                          1.7.  Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, la Cassa CO 1, con due decisioni formali del 9 settembre 2021 (per gli anni 2014 e 2015; doc. A4 e A4.1) ed una decisione formale del 10 settembre 2021 (per il 2016; doc. A6), confermate da 3 distinte decisioni su opposizione del 29 settembre 2022, ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2014 (su fr. 142'332.25), 2015 (su fr. 528'786.25) e 2016 (su fr. 537'667.95; cfr. doc. 54, 55 e 56).

                                  Nella decisione su opposizione relativa al 2014, simile alle altre, la Cassa ha affermato:

 

" (…) A questo proposito è stato dunque necessario determinare se la società in nome collettivo __________ è una società in nome collettivo commerciale o non commerciale e, di conseguenza, se gli immobili e i redditi locativi generati dagli stessi si qualificano come beni aziendali (nel caso di una società in nome collettivo commerciale) o come beni privati (nel caso di una società in nome collettivo non commerciale).

 

2.2.

Per la qualifica della società in nome collettivo __________ e/o degli immobili in essa contenuti, si può fare riferimento alla decisione del TF del 2 novembre 2012 (2C_419/2012 e 20_420/2012) dove il TF ha dovuto necessariamente chiarire la natura commerciale (o meno) della società in nome collettivo __________, giungendo alla conclusione che la stessa era una società gestita come un’impresa e che i redditi della stessa erano quindi redditi da operazioni commerciali.

Gli immobili da essa detenuti costituivano dunque tutti dei beni d’impresa, motivo per cui anche i redditi da locazione dovevano essere dichiarati dai soci della società alla Cassa come reddito da lavoro autonomo e soggetti contributi AVS/AI/IPG.

Non solo, l’Ufficio cantonale delle imposte del Canton __________, vista la sentenza del TF del 2 novembre 2012 (2C_419 e 2C_420/2012), in data 31 maggio 2022 ha anch’esso concluso che la società in parola doveva essere qualificata come una società commerciale.

A questo proposito si rileva che la società in nome collettivo __________ in passato aveva esercitato attività commerciali. Peraltro, gli immobili della società in nome collettivo __________ sono sempre stati dichiarati indicandone il valore contabile, al netto egli ammortamenti. In effetti, è stato accertato che per diversi anni sono stati effettuati ammortamenti sostanziali sugli immobili appartenenti alla società in nome collettivo __________.

Ora, questa è un’ulteriore conferma del fatto che la società in nome collettivo __________ è una società commerciale e quindi possiede beni immobili come attività commerciale non essendo possibile effettuare ammortamenti su immobili di una società non commerciale o su immobili di proprietà privata. Va inoltre sottolineato che i consistenti ammortamenti sono stati effettuati sull’arco di diversi anni (1958-1985). Questa procedura rappresenta una ripetuta e chiara espressione della volontà dei soci della società in nome collettivo __________ di trattare gli immobili come beni aziendali.

Inoltre, va notato che anche l’accertata compensazione delle perdite nei periodi d’imposta 2013 e 2014 è applicabile solo alle perdite aziendali, configura un’ulteriore chiara indicazione del fatto che gli immobili della società in nome collettivo __________ devono essere assegnati al patrimonio aziendale. In caso contrario, tale compensazione delle perdite non sarebbe stata possibile.

A questo proposito, come affermato dal TF con sentenza del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012) non vi è alcun trasferimento di beni d’impresa al patrimonio privato a causa del trascorrere del tempo. La giurisprudenza più recente del TF afferma inoltre che il recesso privato richiede la formazione cumulativa di una volontà (elemento soggettivo) e l’espressione di una volontà (elemento oggettivo) (E. 2.2.3, 2C_390/2020). Si veda anche a questo proposito la sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 2021 (9C_809/2019, consid. 3.3.1.2).

Con la loro condotta, i soci della società in nome collettivo __________, tra i quali la signora RI 1, hanno manifestato per atti concludenti la loro intenzione di mantenere i beni della società nella sostanza commerciale e non è mai stato richiesto né tantomeno comprovato un eventuale passaggio da sostanza commerciale e sostanza privata.

(…).

A questo proposito, va ricordato che la decisione del 18 ottobre 2009 del Tribunale cantonale del Canton __________ (inc. __________) a cui l’opponente fa riferimento, non si era pronunciata nel merito della questione a sapere quale qualifica, commerciale o meno, doveva essere attribuita alla società in nome collettivo __________, ma si era limitata a rinviare gli atti all’amministrazione affinché fossero espletati ulteriori accertamenti in merito.

La decisione in parola non è dunque in nessun modo vincolante per la Cassa in merito alla natura della società in nome collettivo __________ né può fondare un qualsivoglia diritto in favore della signora RI 1.

Ne va diversamente della qualifica quale società commerciale fatta dal TF con sentenza del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012). Benché la decisione in parola scaturisce da un procedimento di diritto tributario di un socio della società __________, essa è applicabile, quantomeno per analogia, alla signora __________, in quanto entrambi i soggetti sono soci della stessa società in nome collettivo.

(…).

Nella fattispecie, anche vista la presa di posizione di data 15 marzo 2021 dell’Ufficio circondariale di Tassazione di __________, non vi sono indicazioni né che la signora RI 1 abbia dichiarato in modo errato i redditi percepiti come indipendente nel 2014 né che l’Amministrazione fiscale del Canton Ticino li abbia qualificati in modo errato vista altresì la mancata esplicita richiesta di trasferimento di beni d’impresa al patrimonio privato.

Ne consegue che nella fattispecie il reddito da lavoro rilevante per l’anno 2014 determinato sulla base della valutazione legalmente valida per l’imposta federale diretta (cfr. art. 9 cpv. 3 LAVS e art. 23 cpv. 1 OAVS) è pertanto vincolante per la Cassa.

(…).

Infine, la signora RI 1 ha sostenuto che la __________ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della società in nome collettivo __________ e che lei avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo.

A questo proposito si ricorda che i soci di una società in nome collettivo sono considerati lavoratori autonomi a prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società. Si presume che le società in nome collettivo perseguano obiettivi economici e svolgano un’attività commerciale. I soci devono versare i contributi con gli utili realizzati dalla società in nome collettivo (Guida ai contributi per i lavoratori autonomi Rz. 1024-1026). Secondo la BGE 121 V 80 E. 2b, la presunzione che la società in nome collettivo gestisca un’attività commerciale può essere confutata in singoli casi dimostrando che la società ha eccezionalmente uno scopo non commerciale (ad. 553 CO).

Nel caso di specie la signora RI 1 non ha mai sostenuto né tantomeno provato che la società in nome collettivo __________ non abbia uno scopo commerciale, ma si è limitata a rivendicare di poter beneficiare dello stesso trattamento ottenuto dagli altri soci a seguito della decisione del 12 luglio 2010 della Cassa __________ che aveva esonerato i ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della società in nome collettivo, retroattivamente dal 1. gennaio 2001, decisione che però risulta essere errata e comunque superata dalla decisione del TF del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012).

Di conseguenza la signora RI 1 non può trarre o continuare a trarre beneficio né tantomeno pretendere fondare dei diritti su una decisione che, in primo luogo non è una decisione giudiziaria ma unicamente amministrativa e, in secondo luogo, è sostanzialmente errata.” (doc. A8)

 

                          1.8.  RI 1, sempre rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).

                                  La ricorrente, secondo cui la Cassa non avrebbe affrontato il tema della gestione attiva o passiva della società in nome collettivo “__________”, malgrado l’indicazione in tal senso contenuta nella STCA del 22 febbraio 2021, sostiene a questo proposito che i soci non svolgono alcuna attività ma si limitano da sempre ad incassare i redditi degli immobili.

                                  La ditta __________ di __________ si è sempre occupata per conto dei soci della gestione immobiliare (gestione amministrativa, tecnica e contabile, nonché il versamento degli utili ai proprietari), peraltro unica attività svolta dalla società come confermato dalla presidente del CdA della __________ di __________, mentre i soci, che con il passare degli anni, in seguito alle eredità, continuano ad aumentare, hanno unicamente un ruolo passivo.

                                  La forma giuridica scelta, che impone di prendere decisioni per consenso unanime e l’assenza di qualsiasi regolamentazione organizzativa, sono segni di un’attività che non ha carattere commerciale.

 

                                  L’insorgente ritiene inoltre che la classificazione a livello fiscale del reddito (“da attività indipendente”) e del capitale investito ha valenza solo quantitativa e non è vincolante per la qualifica dell’attività svolta.

                                  La legislazione fiscale non contempla l’obbligo di difendere i propri interessi assicurativi già in sede fiscale e nemmeno dà al contribuente la possibilità formale di farlo. Da parte sua il contribuente è costretto a dichiarare i redditi della società in nome collettivo come redditi da attività indipendente. Non è prevista nei moduli fiscali una distinzione tra società in nome collettivo commerciali e società in nome collettivo non commerciali.

 

                                  L’insorgente rileva in seguito che oltre agli attuali 5 immobili la società in nome collettivo in passato ha posseduto un terreno edificabile a __________ che è stato venduto nel 2004 e che ha portato l’autorità fiscale a dover decidere se la società apparteneva al patrimonio privato dei suoi soci o se svolgeva attività commerciali; ciò al fine di risolvere il quesito di natura fiscale a sapere se l’utile della vendita potesse essere tassato malgrado il contenuto dell’art. 16 cpv. 3 LIFD. In quel caso il Tribunale federale (STF 2_C419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012) ha confermato la decisione dell’autorità fiscale e della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello della natura commerciale della società. Secondo la ricorrente le sentenze “furono errate, non per colpa dei tribunali, ma dei soci e/o dei loro legali”. Il valore della sentenza del Tribunale federale è relativo, poiché il ricorso è stato respinto non per una questione di merito, ma attraverso regole giurisprudenziali secondo cui il contribuente deve provare il passaggio di un bene già definito commerciale nella sostanza privata a fronte della presunzione che le società in nome collettivo svolgono normalmente attività di carattere commerciale e secondo cui l’onere della prova spetta al contribuente. In quel caso la prova non era stata fornita, rispettivamente determinate prove non erano state prodotte. Per l’assicurata nulla viene invece detto circa l’applicabilità di tale sentenza in ambito di assicurazioni sociali.

 

                                  L’insorgente evidenzia poi che la Cassa avrebbe dovuto stabilire se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, ha o meno carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili. Se la Cassa avesse svolto anche questo compito avrebbe dovuto rinunciare all’assoggettamento del reddito proveniente dalla società in nome collettivo agli oneri sociali, viste le reali attività della società stessa. A tale conclusione erano già giunte in precedenza le Casse __________ e __________:

 

" (…) Quella __________ con la decisione del 28.10.2009 relativa alla Comunione Ereditaria __________, che vale evidentemente anche per i soci __________, come i __________ residenti all’estero e quindi tassati a __________.

È tuttavia soprattutto interessante constatare che, malgrado la sentenza del TF del 2.11.2012, che riguardava la contribuente __________ signora __________, vedova ed erede di __________, i suoi redditi da locazione dell’anno 2004 e seguenti provenienti dalla SNC non sono stati assoggettati all’AVS.

Sulla base della sentenza 13.3.2012 della Camera di diritto tributario, oggetto di conferma nella citata sentenza del TF del 2.11.2012, l’__________ ha ipotizzato la sottomissione all’AVS della signora __________, ma ha poi rinunciato all’assoggettamento tenendo conto della decisione del __________ di __________ in re CE __________. In data 14.9.2012 la Cassa __________ ha deciso infatti di non poter considerare il reddito ordinario proveniente dalla SNC quale reddito immobiliare professionale, bensì quale reddito della sostanza privata e quindi non l’ha assoggettato a prelievo assicurativo (Allegato 13: verbale del 14.9.2012 della Cassa __________).

 

                                  L’insorgente esamina poi le indicazioni date dal TCA nella sentenza del 22 febbraio 2021 e giunge alla conclusione che la verifica della documentazione presso la Cassa di compensazione __________ di __________ ha confermato che gli altri soci non sono assoggettati agli oneri sociali. Per contro l’autorità fiscale ticinese secondo la ricorrente si è espressa con una breve nota in modo impreciso e non corretto, senza mai esaminare in profondità la natura dell’attività svolta per i beni della società e citerebbe una non precisata e dubbia “specifica giurisprudenza” sostenendo che non è concessa a priori la distinzione tra sostanza privata e aziendale in ambito di società in nome collettivo, ciò che non sarebbe corretto.

                                  La ricorrente sostiene poi che l’autorità fiscale ticinese è stata sbrigativa nell’affermare che la notifica di tassazione mostra la qualifica “aziendale” e che la contribuente ha dichiarato i redditi in questione come “reddito da lavoro autonomo”. La qualifica “aziendale” per la società in nome collettivo non è mai stata esplicitata alla ricorrente e le dichiarazioni fiscali permettono di collocare i redditi delle società in nome collettivo solo nella rubrica “reddito da attività indipendente” e non è prevista una posizione per società in nome collettivo per la qualifica “non gestita commercialmente”.

                                  L’insorgente evidenzia di essere proprietaria, a titolo individuale, del __________ di __________ i cui redditi ma anche le perdite sono sempre confluiti nelle tassazioni personali. L’autorità fiscale ha creato confusione non indicando che solo le perdite del __________ venivano riportate di anno in anno, non quelle riferibili alla società in nome collettivo.

                                  Per cui la Cassa sostiene erroneamente che la ricorrente ha riportato le perdite della società in nome collettivo del 2013 e del 2014.

 

                                  L’assicurata contesta anche la presa di posizione del 31 maggio 2022 dell’autorità fiscale del Canton __________. Per la ricorrente, sembrerebbe che il fisco __________ non si è mai posto il quesito della qualifica dei redditi della società in nome collettivo, visto che erano in ogni caso tassabili.

                                  Solo alla luce della sentenza del Tribunale federale del 2 novembre 2012 il fisco __________ sembra aver preso atto del tema ed ha reagito con commenti che, secondo l’insorgente, appaiono di compiacenza, pretendendo che gli accertamenti alla base della decisione del 28 ottobre 2009 del Sozialversicherungsgericht del Canton __________ sarebbero stati incompleti.

 

                                  Secondo la ricorrente, la Cassa non ha verificato, o solo in modo superficiale, se lo scopo della società in nome collettivo corrisponde ancora alla realtà.

                                  Ora, in concreto, il parco immobiliare della società è stato costante nel tempo, non c’è mai stato nessun investimento in partecipazioni di società immobiliari e non è mai stata svolta l’amministrazione di alberghi e ristoranti. Per la ricorrente, la Cassa non ha risposto alla domanda se l’amministrazione degli immobili ha o meno avuto carattere economico. L’avesse fatto, si sarebbe accorta che l’attività svolta dalla società in nome collettivo è solo una normale gestione immobiliare.

 

                                  L’insorgente fa valere una violazione della parità di trattamento tra i soci, poiché nessuno dei soci della società in nome collettivo ad oggi è mai stato assoggettato al prelievo degli oneri sociali per i redditi ordinari della società in nome collettivo e solo CO 1 ha proceduto in tal senso. Del resto una socia in passato era stata liquidata in modo da poter uscire dalla società in nome collettivo e in tale occasione le plusvalenze non erano state assoggettate agli oneri sociali, sancendo di fatto la realizzazione di un guadagno attribuibile fiscalmente alla sostanza privata. La ricorrente si chiede per quale motivo la qualifica di “patrimonio privato” definita nel 2009 ed accettata da tutte le parti coinvolte, debba venire rivista con la qualifica dei beni quale “patrimonio commerciale”.

 

                                  La ricorrente contesta che la tenuta della contabilità possa considerarsi un segnale di attività commerciale, ma è uno strumento indispensabile di gestione delle informazioni, per ragioni di trasparenza e di ordine, che non prevede da ormai 4 decenni, secondo prassi interna consolidata, ammortamenti e compensazioni di perdite con utili.

 

                                  Secondo l’insorgente, la Cassa sostiene erroneamente che avrebbe dichiarato gli immobili ai valori contabili confermando di fatto che lei stessa li considera quali valori aziendali. Ai fini della dichiarazione delle imposte dirette i valori contabili sono sempre dapprima convertiti nei valori di stima fiscali, capitalizzando ad un tasso stabilito dall’autorità fiscale __________ i redditi da locazione e in un secondo tempo integrati nel capitale sociale dichiarato come sostanza imponibile. Le decisioni di tassazione hanno sempre avvallato tale approccio, ossia che il capitale sociale imponibile comprendeva i valori fiscali degli immobili e non semplicemente il valore contabile.

 

                          1.9.  Con risposta del 25 novembre 2022 CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

 

considerato                 in diritto

                                 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L’insorgente fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentita, sostenendo che la Cassa non avrebbe affrontato il tema della gestione attiva o passiva, malgrado l’indicazione nella STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio 2021 al consid. 2.7, pag. 12 (“[…] la Cassa dovrà esaminare se l’amministrazione degli immobili, nel caso di specie, negli anni oggetto del contendere, ha o meno avuto carattere economico, e meglio se l’attività esercitata eccede quella di semplice amministratore di immobili”).

 

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

Nel caso di specie l’amministrazione si è chinata sulla questione di sapere se la ricorrente ha avuto un ruolo passivo od attivo.

 

Al consid. 2.5 delle decisioni impugnate l’amministrazione ha infatti affrontato l’argomento, affermando:

 

" Infine, la signora RI 1 ha sostenuto che la __________ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della società in nome collettivo __________ e che lei avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo.

A questo proposito si ricorda che i soci di una società in nome collettivo sono considerati lavoratori autonomi a prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società. Si presume che le società in nome collettivo perseguano obiettivi economici e svolgano un’attività commerciale. I soci devono versare i contributi con gli utili realizzati dalla società in nome collettivo (Guida ai contributi per i lavoratori autonomi Rz. 1024-1026). Secondo la BGE 121 V 80 E. 2b, la presunzione che la società in nome collettivo gestisca un’attività commerciale può essere confutata in singoli casi dimostrando che la società ha eccezionalmente uno scopo non commerciale (ad. 553 CO).

Nel caso di specie la signora RI 1 non ha mai sostenuto né tantomeno provato che la società in nome collettivo __________ non abbia uno scopo commerciale, ma si è limitata a rivendicare di poter beneficiare dello stesso trattamento ottenuto dagli altri soci a seguito della decisione del 12 luglio 2010 della Cassa di compensazione __________ che aveva esonerato i ricorrenti dal pagamento dei contributi sociali sui redditi della società in nome collettivo, retroattivamente dal 1. gennaio 2001, decisione che però risulta essere errata e comunque superata dalla decisione del TF del 2 novembre 2012 (2C_419/201 e 2C_420/2012).

Di conseguenza la signora RI 1 non può trarre o continuare a trarre beneficio né tantomeno pretendere fondare dei diritti su una decisione che, in primo luogo non è una decisione giudiziaria ma unicamente amministrativa e, in secondo luogo, è sostanzialmente errata.” (doc. A8)

 

                                  Nel caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente, la quale ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).

 

Va pure rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                  Il TCA può entrare nel merito del ricorso.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

 

                          2.3.  I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                  Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                  Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                  Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                  Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                          2.4.  Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                  Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                          2.5.  Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

 

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

 

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).  

 

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                 

                                  In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

 

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”  

 

Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

 

Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

 

                          2.6.  Per l’art. 20 cpv. 3 OAVS, i membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.

 

                                         Il marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano costituite per gestire, in forma commerciale, un’azienda avente scopo lucrativo. Spetta ai soci provare il contrario.

 

                                  Secondo il marginale 1025 DIN i membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti un’attività indipendente qualunque sia l’ampiezza della collaborazione personale nella società.

 

                                  Ai sensi del marginale 1026 DIN i membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l’usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative all’andamento degli affari della società.

 

                                  In DTF 121 V 80 il Tribunale federale, circa la portata dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza).

 

                                  Con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’alta Corte ha affermato, circa l’obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

 

                          2.7.  Nel caso di specie, CO 1 in seguito alla STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio 2021, ha confermato l’assoggettamento di RI 1 al pagamento dei contributi sociali sul reddito derivante dalla società in nome collettivo “__________”, il cui scopo consiste __________, per gli anni 2014 e 2015 ed ha fissato i contributi sociali anche per il 2016. Sulla base degli accertamenti effettuati, l’amministrazione ha ritenuto il carattere commerciale dell’attività della società in nome collettivo.

 

                                  Da parte sua la ricorrente sostiene che la società in nome collettivo non esercita alcuna attività commerciale e che i redditi conseguiti vanno attribuiti al patrimonio privato e dunque esclusi dal prelievo dei contributi.

 

                          2.8.  Questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte dalla Cassa di compensazione nelle decisioni su opposizione impugnate.

 

                                  Nell’ambito degli accertamenti effettuati in seguito alla STCA di rinvio la Cassa ha segnatamente interpellato l’autorità fiscale del Canton __________, la quale in un approfondito e motivato parere di 6 pagine del 31 maggio 2022 (doc. 41) ha confermato il carattere commerciale dei redditi e dei patrimoni della società in nome collettivo “__________”, anche sulla base di una sentenza del Tribunale federale 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche le sentenze 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012 del 2 novembre 2012), concernente la medesima società e non conosciuta in precedenza né dalla Cassa di compensazione, né da questo Tribunale.

 

                                  Nel caso giudicato dal Tribunale federale il reddito straordinario percepito dalla società in nome collettivo “__________” in seguito alla vendita di un immobile sito a __________, nel 2004, è stato assoggettato all’imposta federale diretta. Per il fisco ticinese il guadagno non andava qualificato quale utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD), ma quale provento derivante da un’attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD).

 

                                  Gli eredi (la vedova per ½ e i 3 figli per 1/6) di un socio (per 1/5) della società in nome collettivo “__________” avevano contestato fino al Tribunale federale il carattere commerciale della società attribuito dal fisco ticinese e confermato dalla sentenza del 13 marzo 2012 della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.

 

                                  Nella STF 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche per gli altri soci le sentenze 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012) l’Alta Corte al consid. 4.1 ha rammentato che l’imposta sul reddito ha tra l’altro quale oggetto tutti i proventi periodici e unici provenienti da un’attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD); tra essi figurano quelli percepiti dai soci di una società in nome collettivo (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006 consid. 2.1; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. parte, Therwil/Basilea 2001, ad art. 18 LIFD n. 19). Come nel caso delle comunioni ereditarie, il reddito di società in nome collettivo è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci, ciascuno per la loro parte (art. 10 cpv. 1 LIFD). Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD).

 

                                  Come emerge dal consid. 2.2 della sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del 13 marzo 2012 (cfr. incarto 80.2010.31 pubblicato in sentenze.ti.ch e che concerne la sentenza 2C_415/2012), cui rinvia il Tribunale federale al consid. 4.3, una società in nome collettivo può avere solo sostanza commerciale: nel caso delle società di persone obbligate alla tenuta della contabilità non vi è distinzione fra sostanza privata e commerciale; possiedono solo un patrimonio sociale, che è sostanza commerciale (ASA 62, pag. 409, consid. 3d).

                                  I beni impiegati a scopo commerciale non passano alla sostanza privata per effetto del semplice trascorrere del tempo (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2).

                                  Se un bene che contiene delle riserve occulte viene trasferito in un ambito in cui non è più possibile assoggettare queste ultime all’imposta sul reddito, si verifica una realizzazione delle riserve occulte, che ne comporta l’assoggettamento all’imposta. È il caso del prelevamento privato che avviene al momento della cessazione dell’attività commerciale, ma anche per esempio quello del trasferimento di un immobile commerciale di un’impresa nella sostanza privata del titolare o del socio. L’imposizione presuppone che l’autorità fiscale venga a conoscenza del prelevamento privato o del trasferimento nella sostanza privata, cioè che le venga manifestata la volontà univoca di togliere il bene in questione dalla sostanza commerciale. L’imposizione di un utile in capitale presuppone infatti che sia inequivocabilmente chiaro che si è verificato uno dei presupposti della realizzazione (sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con riferimenti).

 

                                  Finché non viene assoggettato all’imposta sul reddito l’utile in capitale, l’immobile rimane nella sostanza commerciale. Ciò si verifica anche se un contribuente cessa la sua attività lucrativa indipendente e lo comunica alle autorità fiscali, dichiarando peraltro esplicitamente di avere l’intenzione di vendere gli attivi dell’impresa nel quadro della liquidazione della stessa o di voler temporaneamente affittare l’azienda, per esempio fino alla progettata vendita della ditta ad un terzo o al suo trasferimento ad un erede (cfr. sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con riferimenti).

 

                                  I giudici federali al consid. 4.3, sempre riferendosi alla sentenza cantonale, hanno inoltre rammentato che nella misura in cui sono obbligate a tenere una contabilità, le società in nome collettivo possono avere solo sostanza commerciale (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1) e che una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3).  Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta in realtà al contribuente (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2). 

 

                                  Il Tribunale federale ha poi confermato che la società in nome collettivo “__________” ha un carattere commerciale, affermando, al consid. 5.1.1, che in base a una giurisprudenza applicata anche in ambito fiscale, vale una specifica presunzione, secondo cui una società in nome collettivo dev'essere considerata un'impresa volta ad ottenere un guadagno: con relativo obbligo di iscriversi a registro di commercio e quindi pure con obbligo - determinante per la classificazione dei suoi beni nella sostanza commerciale - di condurre una contabilità (sentenza 2A.570/2002 del 3 giugno 2003 consid. 2.4.4 con rinvio alla DTF 121 V 80).

 

                                  I giudici federali hanno rammentato, al consid. 5.1.2, che “determinante per la classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale (precedente consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1), tale presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata in concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80 consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci viene certo messo in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3).

 

                                  Inoltre l’Alta Corte ha evidenziato che la stessa contabilità della società in nome collettivo “__________” che la società era obbligata a tenere – “ha attribuito agli immobili un valore contabile e ha addirittura qualificato quale "provento straordinario" l'utile conseguito con la vendita dell'immobile in discussione. Sempre secondo giurisprudenza, nello stabilire l'appartenenza di un determinato bene alla sostanza commerciale, anche il trattamento contabile è infatti un aspetto cui viene attribuito un particolare rilievo probatorio (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006 consid. 2.2 con ulteriori rinvii).”

 

                                  Infine, i giudici federali hanno affermato che “non può però essere condivisa nemmeno l'affermazione - formulata in subordine, nella denegata ipotesi dovesse essere dato per accertato che la società in nome collettivo aveva in passato svolto un'attività commerciale - per cui un passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata era comunque già avvenuto e spettava al fisco dimostrare il contrario.  In base a quanto rilevato (precedente consid. 4.3), l'onere della prova relativo ad un simile passaggio non grava in effetti il fisco - al quale non può per altro essere chiesto di dimostrare un fatto negativo - bensì alla contribuente stessa (sentenza 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).”

 

                                  Tali considerazioni, in un’altra fattispecie, sono state nuovamente ribadite dal Tribunale federale nella sentenza 2C_1037/2016 del 24 agosto 2017, ai consid. 4.3 e seguenti, dove al consid. 5.3 i giudici federali hanno affermato che, stabilita l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova del suo passaggio alla sostanza privata non compete all'autorità fiscale bensì al contribuente (con rinvio alle sentenze 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.3 e 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2). 

 

                          2.9.  Alla luce della sentenza 2C_419/2012 del 2 novembre 2012 (e 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012 di medesima data), che concerne proprio la società in nome collettivo “__________”, dove viene confermato che la medesima ha un carattere commerciale, questo Tribunale non ha alcun motivo per giungere ad un’altra conclusione.

 

                                  Tanto più che nella motivata presa di posizione del 31 maggio 2022, l’autorità fiscale cantonale del Canton __________, oltre ad indicare che avrebbe immediatamente comunicato il reddito da attività indipendente alla Cassa __________ per i soci a lei affiliati ai fini dell’assoggettamento ai contributi sociali per gli anni non ancora prescritti (cfr. a tal proposito la STF 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4 dove il Tribunale federale ha stabilito che la circostanza che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti [{…} Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 {…}”]), apporta ulteriori elementi e numerosa documentazione a supporto della qualifica di attività commerciale della società in nome collettivo.

                                  La società, inizialmente proprietaria di 7 immobili (4 a __________, 1 a __________, 1 a __________ e 1 a __________), dopo la vendita degli immobili di __________ nel 1988 e di __________ nel 2004 (quest’ultima oggetto delle sentenze del 2 novembre 2012 del Tribunale federale), detiene tuttora 5 immobili.

                                  Secondo la tabella degli ammortamenti (doc. 41/4) la società in nome collettivo ha proceduto dal 1958 al 1985 ad ammortamenti per complessivi fr. 2'855'464. Ciò è possibile unicamente per gli immobili di carattere commerciale. L’assenza di ulteriori ammortamenti dal 1986 è dovuta alla circostanza che con il 31 dicembre 1985 è stato raggiunto il limite massimo, rendendo impossibile procedere con ulteriori deduzioni (pag. 3 punto 1 presa di posizione del fisco del Canton __________). Ciò dimostra la volontà dei soci della società in nome collettivo di qualificare gli immobili quali beni commerciali. Di rilievo, come afferma il fisco __________, è che l’immobile di __________ non è stato, a differenza degli altri, oggetto di ammortamenti, ma è stato comunque qualificato di bene commerciale (pag. 4 punto 3 presa di posizione del fisco del Canton __________).

 

                                  Poiché la società in nome collettivo secondo la sentenza 2C_419/2012 del 2 novembre 2012 ha carattere commerciale, tutti gli immobili di sua proprietà ed i relativi redditi lo sono (pag. 3 punto 2 presa di posizione del fisco del Canton __________).

                                  Rilevato che anche la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021, consid. 2.2.3) ribadisce che il passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”) e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), assente nel caso concreto, mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, la mancata prova da parte dell’insorgente, anche in questa procedura, del passaggio dei beni commerciali alla sostanza privata conferma il carattere commerciale della società. Ella non può pertanto rimproverare alcun errore agli altri soci ed ai loro rappresentanti in relazione con la sentenza federale.

 

                                  Del resto l’esperto fiscale del Canton __________ che si occupava all’epoca della ricorrente, in scritti del 19 agosto 2013 (doc. 41/11.1-2) e del 16 dicembre 2013 (doc. 12.1-4), quest’ultimo trasmesso in copia alla ricorrente ed all’attuale rappresentante, pur affermando di non condividere la sentenza federale, ha preso atto del carattere commerciale della società e delle conseguenze a livello fiscale (doc. 41/12.3-4,: “[…] Es liegt mir aber sehr daran, dass nun endlich korrekte Veranlagungen der __________ überhaupt steuerlich zu würdigen sei. Bekanntlich hatte das Sozialversicherungsgericht bezüglich von Mitbeteiligen entschieden, es handle sich um Privatvermögen. Bezüglich der steuerlichen Beurteilung steht nun aber der Bundesgerichstentscheid bei anderen Beteiligen dem entgegen, denn dort wurde das Vermögen als Geschäftsvermögen eingestuft. Allerdings bin ich der Auffassung, dass es sich um ein Fehlurteil handelt. Ich verweise auf mein Schreiben vom 19. August 2013 mit eingehender Begründung. Da es sich um ein letzinstanzliches Urteil handelt, ist für die Zukunft davon auszugehen, dass das Vermögen der __________, Geschäftsvermögen ist”; cfr. anche doc. 41/5.4).

 

                                  L’interessata non può pertanto essere seguita laddove sostiene che “la qualifica “aziendale” per la SNC non è mai stata esplicitata in precedenza alla signora […]”.

 

                        2.10.  La qualifica della natura commerciale della società in nome collettivo, oltre che dal Tribunale federale e dal fisco del Canton __________, è stata confermata anche dal fisco ticinese, in particolare con lo scritto del 15 marzo 2021 (doc. 22).

 

                                  A questo proposito va rilevato che con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.

 

                                  Al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha segnatamente affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“Für die vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).

 

                                  La regola tra origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).

 

                                  In concreto, alla luce delle sentenze 2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012 del 2 novembre 2012, che hanno stabilito il carattere commerciale della partecipazione nella società in nome collettivo “__________” e dell’assenza di qualsiasi prova, anche in epoca successiva, del passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata della ricorrente dei beni della società in nome collettivo, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla comunicazione fiscale (cfr. anche art. 20 cpv. 3 OAVS; DTF 134 V 250 e DTF 147 V 114).

 

                                  Le asserite imprecisioni sollevate dalla ricorrente in merito alla presa di posizione del fisco ticinese, non sono atte a modificare la qualifica della natura commerciale della società.

 

                                  Il fatto che in realtà le uniche perdite dichiarate al fisco sarebbero quelle dell’attività indipendente legata al __________ e non alla società in nome collettivo o la circostanza che la ricorrente è tenuta ad indicare il reddito della SNC quale reddito da attività indipendente poiché lo impone la dichiarazione fiscale, in considerazione delle più volte citate sentenze federali inerenti la società in nome collettivo “__________” e della motivata ed approfondita presa di posizione del 31 maggio 2022 del fisco del Canton __________, non permettono di sovvertire le conclusioni dell’amministrazione in relazione alla qualifica commerciale della società.

 

                                  Neppure il fatto che la Cassa avrebbe erroneamente sostenuto che la ricorrente ha dichiarato gli immobili ai valori contabili confermando di considerarli quali valori aziendali incide sull’esito della procedura. Gli elementi indicati in precedenza in favore dell’attività commerciale della società sono infatti sufficienti per determinare la qualifica del patrimonio e dei redditi conseguiti.

 

                                  Né può essergli d’aiuto la critica in merito alla tenuta della contabilità da parte della società in nome collettivo. Questo elemento è infatti solo uno dei tanti che fanno propendere per la qualifica commerciale della società.

 

                                  La circostanza che la __________ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della società in nome collettivo “__________” e che la ricorrente avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo non modifica l’esito della procedura.

 

                                  La ricorrente, anche alla luce della sentenza federale, che ha stabilito il carattere commerciale della società, non è infatti riuscita a provare che l’iscrizione dello scopo della società a registro di commercio non corrisponde più alle condizioni reali (DTF 121 V 80; cfr. anche sentenza 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012, consid. 5.1.2: […] determinante per la classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale (precedente consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1), tale presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata in concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80 consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci viene certo messo in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3).”).

 

                                  Come ha già avuto modo di dire la Cassa di compensazione, i soci di una società in nome collettivo sono considerati lavoratori indipendenti a prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società e i soci devono versare i contributi con gli utili realizzati dalla società in nome collettivo (marg. 1024-1026 DIN).

 

                                  Alla luce di tutto quanto sopra esposto va confermata la natura commerciale della società in nome collettivo “__________”.

 

                        2.11.  La ricorrente sostiene tuttavia che nessuno degli altri soci versa contributi sui redditi conseguiti dalla società e che una socia in passato sarebbe stata liquidata in modo da poter uscire dalla società in nome collettivo senza che le plusvalenze siano state assoggettate agli oneri sociali.

 

                                  Ella fa valere una disparità di trattamento e si riferisce alla sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di __________ cui ha fatto seguito la decisione del 12 luglio 2010 della Cassa __________ del Canton __________ e la decisione della Cassa __________ (sulla base di un verbale del 14 settembre 2012) che avrebbero esonerato gli altri soci dal pagamento dei contributi.

 

                                  La censura va respinta.

 

                                  La sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di __________ non stabilisce se i soci vanno affiliati quali indipendenti o meno, ma rinvia gli atti alla Cassa __________ per ulteriori accertamenti.

 

                                  Tale sentenza, del resto, così come la decisione del 12 luglio 2010 di quest’ultima Cassa e il verbale del 14 settembre 2012 della Cassa cantonale di compensazione, sono in ogni caso antecedenti alle sentenze 2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012 del 2 novembre 2012 del Tribunale federale che hanno stabilito il carattere commerciale del patrimonio della società, accettato dall’allora consulente fiscale della ricorrente (cfr. il già citato doc. 41/12.3-4).

                                  Inoltre, di regola, il principio della legalità dell’attività amministrativa prevale sul principio della parità di trattamento (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Di conseguenza, la persona assicurata non può pretendersi vittima di una disparità di trattamento davanti alla legge quando questa è correttamente applicata al suo caso, mentre sarebbe stata applicata in maniera sbagliata, o addirittura non applicata del tutto, in altri casi (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Ciò presuppone tuttavia da parte dell’autorità la cui decisione è stata impugnata, la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni legali in questione. Il cittadino può pretendere la parità di trattamento nell’illegalità solo se si può prevedere che l’amministrazione persevererà nell’inosservanza della legge (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Occorre inoltre che l’autorità non abbia rispettato la legge secondo una prassi costante e non solo in uno o in qualche caso isolato e che nessun interesse pubblico o privato preponderante imponga di dare la preferenza al rispetto della legalità (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2 con rinvii alla DTF 139 II 49, consid. 7 ed i riferimenti; STF 8C_605/2013 del 17 giugno 2014, consid. 3.3; DTF 136 I 65, consid. 5.6). Tuttavia, l’esistenza in altri Cantoni di una prassi contraria alla legge non permette di invocare il principio dell’uguaglianza nell’illegalità (DTF 134 V 34, consid. 9).

 

                                  In concreto, i presupposti per non applicare la legge in maniera conforme non sono dati. La cassa di compensazione, che ha sempre rispettato la legge, ha infatti chiaramente espresso la sua volontà di assoggettare la ricorrente al prelievo dei contributi sociali conformemente alla qualifica del carattere commerciale della società in nome collettivo. Inoltre nel caso di specie vi è chiaramente un interesse pubblico al rispetto della legalità.

 

                                  Del resto, come già rilevato, il 31 maggio 2022 l’autorità fiscale del Canton __________, ha espressamente indicato che avrebbe segnalato il carattere commerciale della società in nome collettivo alla Cassa __________ di __________ al fine di assoggettare al pagamento dei contributi sociali per gli anni non ancora prescritti i soci della società a lei affiliati (doc. 41).

 

                        2.12.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto va confermato il carattere commerciale della società in nome collettivo “__________” e di conseguenza l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali dei redditi generati dagli immobili della società.

 

                                  In queste condizioni le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.

 

                        2.13.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                                  Alla Cassa di compensazione, malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno assegnate ripetibili.

 

                                  Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico (STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149 consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche art. 30 cpv. 3 Lptca).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti