Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2022.18

 

TB

Lugano

19 dicembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 ottobre 2022 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 17 giugno 2019 (doc. 48) RI 1, 1978, ha informato la Cassa CO 1 di volere iniziare dal 1° luglio 2019 un'attività lucrativa come indipendente e quindi di affiliarlo come tale. A tal fine ha compilato l'apposito Questionario per l'affiliazione degli indipendenti (doc. 47).

 

                          1.2.  Effettuati degli accertamenti, il 18 settembre 2020 (doc. 37) la Cassa ha confermato all'assicurato di averlo affiliato dal 1° luglio 2019 nella categoria degli indipendenti e con decisione del 22 settembre 2020 (doc. 35) ha fissato i contributi personali dovuti dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 su un reddito di Fr. 20'000.-.

 

                          1.3.  Sulla scorta della comunicazione da parte dell'autorità fiscale dei dati relativi all'anno 2019, il 23 giugno 2022 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha emesso la decisione definitiva di fissazione dei contributi dovuti dall'assicurato per l'anno 2019 calcolati su un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 35'000.- per il periodo di affiliazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

 

                          1.4.  L'indomani, il 24 giugno 2022 (doc. 10), la Cassa ha stralciato l'assicurato dalla categoria degli indipendenti al 31 dicembre 2019 per cessazione d'attività, dato che egli ha comunicato che dal 2020 era inabile al lavoro a causa di un infortunio (docc. 18, 20, 22 e 24). Il successivo 24 giugno 2022 (doc. 9) la Cassa ha incaricato l'Agenzia comunale AVS di definire la posizione contributiva dell'assicurato dal 1° gennaio 2020.

 

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 3 ottobre 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione formulata, a titolo preventivo, dall'assicurato il 30 agosto 2022 (doc. 4) contro la chiusura del suo conto come indipendente e contro il conteggio dei contributi, con cui ha chiesto di annullare tutte le decisioni emanate dalla Cassa in quei giorni non essendo egli in grado, a causa del suo stato di salute, di valutarne la correttezza e le conseguenze.

L'amministrazione ha esposto la nozione di reddito da attività lucrativa indipendente (art. 17 OAVS), il tenore dell'art. 22 OAVS, secondo cui i contributi sono dovuti per ciascun anno di contribuzione e dell'art. 23 OAVS, che prevede che le Casse di compensazione sono vincolate al reddito determinante per il calcolo dei contributi stabilito dalle autorità fiscali in base alla tassazione dell'imposta federale diretta.

Per determinare i contributi per l'anno 2019, la Cassa si è quindi basata sulla notifica di tassazione per l'anno 2019, che ha accertato un reddito da attività di Fr. 35'000.-, che l'assicurato non ha contestato e che per essa è vincolante.

Quanto allo stralcio dell’affiliazione quale indipendente al 31 dicembre 2019, l'amministrazione ha spiegato di averlo effettuato poiché l'assicurato, essendo inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio, non esercitava più durevolmente la sua attività lucrativa a tempo pieno e quindi non v'erano più i presupposti per mantenere attiva l'affiliazione come indipendente (art. 28bis OAVS, N. 2035 e N. 2039 DIN). Visto ciò è stata incaricata l’Agenzia comunale AVS per accertare la sua situazione al fine di affiliarlo nella categoria delle persone senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2020 onde evitare lacune contributive.

La Cassa ha perciò confermato la decisione per l'anno 2019.

 

                          1.6.  Con ricorso del 31 ottobre 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare le decisioni emesse dalla Cassa di compensazione, di rivedere e correggere tutti i calcoli, di riaprire il conto come indipendente fino a quando il percorso medico-assicurativo non sarà terminato, di fare chiarezza sul perché la Cassa sia giunta a tale chiusura e su chi ne ha dato l'ordine e infine di sospendere la procedura fino alla conclusione degli iter medico-assicurativi.

Il ricorrente rileva che vi sono state delle difficoltà ad essere stato iscritto come indipendente (docc. A5 e A6) e che il 7 gennaio 2020 è stato vittima di un infortunio sul lavoro, che gli ha causato danni permanenti tuttora in fase di accertamento. A seguito di ciò, egli ha provato più volte a contattare la Cassa per sapere come comportarsi per non avere lacune contributive (docc. A3, A7), ma di avere ottenuto riscontro soltanto il 9 giugno 2021 (doc. A8), quando la Cassa gli ha comunicato che per l'anno 2021 il suo reddito veniva ritenuto pari a franchi zero.

La decisione del 23 giugno 2022 (doc. A10) ha poi stabilito i contributi per l'anno 2019 sulla base di un reddito semestrale di Fr. 35'000.-, ma questo importo è riferito all'intero anno fiscale. Inoltre, per l'anno 2019 il tasso contributivo AVS era del 5,320%, mentre nel nuovo conteggio è indicato il tasso del 6,309%.

Il ricorrente si è lamentato che la sua richiesta di sospendere la procedura a causa dei suoi problemi di salute non è stata presa in considerazione dalla Cassa, visto che il 3 ottobre 2022 essa ha emanato la decisione su opposizione. A suo avviso, però, tale sospensione, in attesa della decisione medico-assicurativa, è determinante per la questione contributiva.

A seguito dell'infortunio subito, l'assicurato ha precisato di avere sospeso, e non cessato, la sua attività. Prova ne è che a livello fiscale è stato accertato un reddito annuo per l'anno 2020 di Fr. 60'225, così come per il 2021, perciò non è vero che non c'erano i presupposti per mantenere l'affiliazione come indipendente e quindi la giustificazione di evitare lacune contributive è incoerente visti i contributi versati. La motivazione alla base della chiusura del conto indipendente sembrerebbe perciò di tutt'altra natura da quella indicata dall'amministrazione, con conseguente violazione dell'art. 14 CEDU.

Il ricorrente ha infine osservato che la tavola scalare prevista dall'art. 21 OAVS applica un tasso contributivo del 5,25% per i redditi fino a Fr. 35'800.-, perciò il tasso del 6,309% utilizzato dalla Cassa non è corretto. Peraltro, la notifica di tassazione 2019 ha accertato un reddito annuo di Fr. 35'000.-, motivo per cui per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 i contributi vanno calcolati su Fr. 17'500.-.

 

                          1.7.  Nella risposta del 23 novembre 2022 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

L'amministrazione ha evidenziato di avere calcolato i contributi dovuti dall'assicurato per il 2° semestre del 2019 basandosi sull'utile netto annuo che egli stesso, nel questionario di affiliazione degli indipendenti, ha stimato di guadagnare nel 2019. Pertanto, il 22 settembre 2020 (doc. A11) ha emesso la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 calcolandoli sulla metà del reddito presumibile dichiarato dall'assicurato e quindi su Fr. 20'000.-.

Poi, con la decisione del 23 giugno 2022 la Cassa ha fissato i contributi definitivi dovuti per il 2019 sulla base del reddito da attività indipendente stabilito dall'autorità fiscale in Fr. 35'000.-.

 

Per l'anno 2020, saputo che l'assicurato si era infortunato e che era totalmente inabile al lavoro, l'amministrazione ha avviato le verifiche per una possibile affiliazione come persona senza attività lucrativa, tanto che nelle tassazioni fiscali dell'interessato non risulta per l'anno 2020, e neppure per il 2021, un utile da attività indipendente, né esposto né tassato. Infatti, l'importo di Fr. 60'225.- citato dal ricorrente si riferisce ai redditi percepiti sotto forma di rendita riconducibili alle indennità ricevute a seguito dell'infortunio, che non sono soggette a contribuzione.

 

Ritenuto che l'autorità fiscale ha stabilito in Fr. 35'000.- l'utile conseguito dal ricorrente da attività indipendente durante l'anno 2019, in virtù dell'art. 23 cpvv. 1 e 4 OAVS la Cassa si è basata su tale ammontare per determinare i contributi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. Il tasso contributivo da applicare varia in funzione del reddito determinante AVS secondo le tabelle edite dall'UFAS, perciò sul reddito di Fr. 20'000.- provvisoriamente stabilito nel 2020 era del 5,320%, mentre nella decisione definitiva del 2022, che si riferiva a un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 35'000.-, l'aliquota era del 6,309%.

 

                          1.8.  Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione del 23 giugno 2022 con cui la Cassa di compensazione ha fissato definitivamente in Fr. 2'690,70 i contributi personali dovuti dal ricorrente per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 calcolandoli su un reddito da attività lucrativa indipendente di   Fr. 35'000.-.

 

Le altre questioni e richieste evocate nel ricorso (come ad esempio la sospensione della procedura fino alla conclusione dell'iter medico-assicurativo relativo all'infortunio avuto il 7 gennaio 2020) non vanno esaminate, siccome non oggetto della decisione resa su opposizione sottoposta all'esame del TCA.

Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).

 

                          2.2.  Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

 

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

 

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

 

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

 

                          2.3.  I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Giusta l'art. 22 cpv. 5 OAVS, il reddito non è convertito in reddito annuo.

 

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

 

Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.

Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

 

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

 

Va ancora rammentato che, a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD.

 

                          2.4.  Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

 

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

 

                          2.5.  Il ricorrente si è lamentato che l'importo del reddito da attività indipendente sul quale la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti per il 2019 è errato, dovendo ritenere la metà (Fr. 17'500) del reddito accertato dall'autorità fiscale (Fr. 35'000), visto che il periodo di assoggettamento contributivo come indipendente va dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

 

La tesi dell'assicurato non può essere seguita.

Infatti, l'art. 22 cpv. 2 OAVS prevede che i contributi sono calcolati sul reddito dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e per l'anno 2019 l'autorità fiscale ha stabilito che l'assicurato ha conseguito un utile netto di Fr. 35'000.-. Egli ha riconosciuto di essere stato tassato su questo importo perciò, visto che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolati per le casse (art. 23 cpv. 4 OAVS), è a buon diritto che la Cassa CO 1 si è fondata sul reddito di Fr. 35'000.- per determinare i contributi dovuti nel 2019.

La circostanza che il periodo di contribuzione è di sei mesi, e non di un anno, nulla muta nel risultato.

Va infatti evidenziato che l'autorità fiscale ha accertato in Fr. 35'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente conseguito dall'assicurato durante l'intero anno 2019, ossia da gennaio a dicembre, periodo che corrisponde all'anno fiscale di assoggettamento.

Tuttavia, poiché l'interessato ha iniziato la sua attività lavorativa come indipendente il 1° luglio 2019, tanto che, come tale, da quel giorno è stato affiliato nella categoria degli indipendenti (doc. 37), significa che egli ha conseguito il reddito netto di Fr. 35'000.-, per il quale è stato tassato fiscalmente, unicamente nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

Considerato poi che per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione (art. 22 cpv. 2 OAVS), e che il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS), il reddito determinante di Fr. 35'000.- ritenuto dalla Cassa CO 1 per fissare i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente, seppure soltanto per i predetti sei mesi, è senza dubbio corretto.

 

                          2.6.  Il ricorrente ha inoltre contestato l'aliquota contributiva del 6,309% che la Cassa ha applicato il 23 giugno 2022 al reddito netto di Fr. 35'000.-, lamentando che nella prima decisione del 22 settembre 2020 (doc. A11) essa aveva invece calcolato i contributi dovuti sul reddito di Fr. 20'000.- considerando un tasso di contribuzione del 5,320%.

 

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore nel 2019, anno di contribuzione in oggetto, dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 56 900 franchi, ma è almeno di 9500 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

 

All'art. 21 OAVS, correttamente citato dal ricorrente, il Consiglio federale ha allestito la tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che varia in funzione del reddito dell'attività lucrativa conseguito dagli assicurati.

Per un reddito annuo dell'attività lucrativa di almeno Fr. 17'300.-, ma inferiore a Fr. 20'900.-, il tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa era, nel 2019, del 4,3.

Per un reddito di almeno Fr. 32'900.-, ma inferiore a Fr. 35'300.-, il tasso di contribuzione era del 5,1.

 

Non è dunque possibile, per dei redditi differenti appartenenti a due fasce diverse di reddito, che l'aliquota contributiva sia la medesima.

 

Ne discende che è perciò corretto che quando la Cassa di compensazione ha fissato provvisoriamente i contributi dovuti dall'assicurato nel 2019 calcolandoli sulla metà del reddito annuo presumibile che egli avrebbe conseguito nel 2019, dato che il periodo contributivo equivaleva al secondo semestre dell'anno, essa si sia basata sul tasso contributivo del 4,3% riferito al reddito di Fr. 20'000.-. Quando poi, nel 2022, è venuta a sapere che l'autorità fiscale ha stabilito in Fr. 35'000.- l'utile netto da attività lucrativa indipendente per l'anno 2019, è a buon diritto che con la decisione del 23 giugno 2022 la Cassa ha stabilito in via definita i contributi utilizzando il tasso del 5,1%.

 

Il TCA rileva che questi tassi si riferiscono, però, al solo contributo dovuto in ambito AVS, mentre i contributi che gli indipendenti sono tenuti a versare sull'utile netto conseguito concernono anche, come figura sulla decisione del 23 giugno 2022, l'assicurazione invalidità e l'indennità per perdita di guadagno.

Si ha così che l'art. 1bis cpv. 1 OAI stabilisce il tasso del contributo in percentuale del reddito da attività lucrativa nello 0,772 per il reddito di Fr. 20'000.- rispettivamente nello 0,915 per il reddito di Fr. 35'000.-.

A sua volta, l'art. 36 cpv. 1 OIPG fissa queste aliquote nello 0,248% rispettivamente nello 0,294%, sempre per l'anno 2019.

 

La somma di queste aliquote dà un tasso di contribuzione complessivo per i contributi personali AVS/AI/IPG del 5,320% sul reddito di Fr. 20'000.-, su cui nel 2020 l'amministrazione ha stabilito provvisoriamente i contributi a carico dell'assicurato e del 6,309% sul reddito di Fr. 35'000.-, su cui nel 2022 ha fissato in via definitiva detti contributi.

 

Di conseguenza, i contributi di Fr. 2'690,70 calcolati il 23 giugno 2022 dalla Cassa di compensazione sul reddito da indipendente di Fr. 35'000.- tenendo conto di una percentuale del 6,309% per i contributi AVS/AI/IPG, dell'1,1% per i contributi CAF, dello 0,153% per i contributi AFI e del 2% per le spese amministrative, vanno integralmente confermati.

 

                          2.7.  Infine, va pure respinta la contestazione relativa alla chiusura del conto indipendente del ricorrente.

 

Il 7 gennaio 2020 l'assicurato è stato vittima di un infortunio professionale che l'ha reso inabile al lavoro al 100% per un lungo periodo, tanto che al momento dell'introduzione del ricorso non aveva ancora ripreso a svolgere la sua attività lucrativa. Egli ha affermato che la sua tassazione fiscale, cresciuta in giudicato, indica che è stato tassato nel 2020 e nel 2021 per un reddito di Fr. 60'225.-, a comprova che la Cassa ha erroneamente ritenuto che non vi fosse motivo per non mantenere l'affiliazione quale indipendente. Infatti, la sua attività è sospesa, e non cessata, perciò l'interessato ha chiesto di riaprire il conto indipendente fino a quando non sarà chiarita la sua situazione dal profilo medico-assicurativo.

 

La Cassa di compensazione ha osservato che l'importo di Fr. 60'225.- per cui è stato tassato fiscalmente negli anni 2020 e 2021 non si riferisce all'utile da attività indipendente del ricorrente, ma alle indennità che ha ricevuto a seguito dell'infortunio. Infatti, nella sua notifica di tassazione non figura nessuna voce a titolo di reddito da attività indipendente.

 

Il ricorrente non ha smentito questo assunto e non ha comprovato il contrario, perciò non v'è motivo di dubitare di quanto affermato dalla Cassa di compensazione.

D'altronde, è lo stesso assicurato che nel corso del 2021 (docc. 20, 21, 22 e 24) ha più volte comunicato all'amministrazione di essere in malattia e di percepire da gennaio 2020 un'indennità giornaliera di Fr. 165.-.

Ciò significa che egli non ha conseguito alcun reddito da attività indipendente e che dunque non può essere stato tassato su un utile conseguito in quanto tale, ma sulle indennità giornaliere ricevute dall'assicuratore infortuni. La cifra di Fr. 60'225.- su cui il ricorrente ha indicato di essere stato tassato corrisponde, infatti, alle indennità giornaliere annue percepite durante il 2020 e il 2021 (Fr. 165 x 365 giorni).

 

Così stando le cose, un'affiliazione come indipendente non aveva ragione di sussistere per gli anni 2020 e 2021, non essendo l'assicurato più attivo come lavoratore indipendente.

Lo stralcio da questa categoria per il 31 dicembre 2019 deve dunque essere tutelato, indipendentemente dall'esito delle procedure medico-assicurative che sarebbero ancora in atto, siccome ininfluenti dal profilo dell'assoggettamento AVS/AI/IPG.

 

                          2.8.  Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata integralmente confermata.

 

L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti