Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2022.19

 

cs

Lugano

3 aprile 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 emanata da

 

 

 

chiamati in causa:

CO 1  

 

 

TERZ 2

TERZ 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione di tassazione d’ufficio del 5 settembre 2022 (doc. 1), confermata dalla decisione su opposizione del 6 ottobre 2022 (doc. A3), la Cassa CO 1, in seguito alla revisione della RI 1, società che fornisce prodotti per saloni/parrucchieri in tutta la Svizzera (cfr. doc. 2), per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, ha effettuato delle riprese per gli anni 2019 e 2020, considerando, tra l’altro, quale rimborso in natura e dunque salario determinante, l’importo che la società ha assunto per l’affitto di due appartamenti in Svizzera tedesca, messi a disposizione di due dipendenti residenti in Italia e titolari di un permesso “G” per frontaliere.

                                  Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente oltre Gottardo da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1.

 

                          1.2.  RI 1, rappresentata dallo RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale che l’intero costo per l’affitto dell’appartamento in Svizzera tedesca sia considerato di carattere aziendale ed ammesso in deduzione di altri costi societari e non sia considerato salario (doc. I). In via subordinata domanda che la quota parte di salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1, o di un altro importo che tenga correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non privati.

                                  La ricorrente contesta l’applicazione da parte della Cassa dell’art. 7 lett. f OAVS, dell’art. 13 OAVS e delle marginali 2078 e seguenti delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (in seguito: DSD).

                                  L’insorgente sostiene che nel caso di specie gli appartamenti locati dalla società (dal 16 gennaio 2019 a __________ sostituito dal 1° ottobre 2020 dall’appartamento di __________), composti di 4 locali, rispettivamente 4.5 locali, non sono stati messi a disposizione solo ai due dipendenti, i quali possono utilizzare solo un locale, ma sono condivisi con altre persone.

                                  Le DSD prevedono invece che vi è reddito in natura d’altra specie se al salariato è messo a disposizione più di un locale.

                                  Al caso di specie tale direttiva non può essere applicata.

 

                                  La società censura anche l’attribuzione del 50% della totalità dei costi degli appartamenti ai due dipendenti, che la Cassa ha calcolato facendo valere una giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza tuttavia citarla nella decisione su opposizione impugnata.

 

                                  La ricorrente afferma che gli appartamenti non permettono solo l’alloggio ai due frontalieri tre notti alla settimana. Altri dipendenti (rappresentanti) che vanno a visitare i clienti in quella zona si fermano nell’appartamento così da non dover tornare il giorno stesso (diversamente le spese dell’albergo andrebbero a carico della società), tecnici/stilisti organizzano corsi di formazione nell’appartamento per i clienti della zona (diversamente si dovrebbero affittare sale espositive/formative in alberghi o strutture simili). Vi si tengono riunioni mensili con capo area e riunioni regolari con il direttore di __________. Il direttore vi soggiorna regolarmente, diversamente dovrebbe andare in albergo così come gli arredatori che vanno a visitare i clienti per seguire i cantieri di arredamento (la società fornisce ai propri clienti anche l’arredamento, oltre ai prodotti. La fase di installazione deve essere seguita da dipendenti della società), Gli appartamenti fungono anche da deposito della merce, campionatura e cartellonistica.

 

                                  Non è pertanto corretto addossare l’intero costo ai due dipendenti.

 

                                  La ricorrente evidenzia che in via subordinata già in sede di opposizione era stato chiesto di calcolare il salario in natura secondo la “Circolare Contributi 2.1, al punto 12 – salari in natura”, che prevede un salario in natura di fr. 11.50 a notte. In concreto 3 notti a settimana per 24 mesi per TERZ 2 e per 18 mesi per TERZ 1. L’amministrazione non si è tuttavia espressa in merito.

 

                          1.3.  Con risposta del 17 novembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III), affermando:

 

" (…) Alla luce della direttiva menzionata emerge che laddove al dipendente viene assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in natura d’altra specie quando il salariato dispone di più di un locale.

Ciò non significa tuttavia – e lo ribadiamo anche in questa sede – che se l’assicurato utilizza solo un locale (o una camera) o lo deve condividere con altre persone non si è in presenza di una prestazione in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.

Infatti per l’art. 7 lett. f OAVS, le prestazioni in natura se sono regolari fanno di norma parte del reddito determinante.

Nella misura in cui, come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono riconosciute regolarmente e non sono occasionali, esse vanno pertanto assoggettate ai contributi sociali.

La circostanza che i lavoratori sono domiciliati in Italia è un ulteriore comprova della circostanza che essi hanno beneficiato di un vantaggio in natura soggetto a contribuzione, rilevato che la messa a disposizione di un alloggio ha permesso loro di evitare di doverlo pagare personalmente.

Se il datore di lavoro non fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro spese.

Del resto ciò non è contrario ed anzi è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale, anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura, come già evidenziato da codesto Tribunale (cfr. STCA del 23 ottobre 2014, inc. N. 30.2014.30, pubblicata in: sentenze.ti.ch).

Evidenziamo che tale sentenza era stata citata alla signora __________, in sede di controllo, a sostegno delle riprese che avremmo effettuato.

8.

In conclusione, per quanto attiene alla richiesta – già fatta in sede di opposizione – di subordinatamente calcolare il salario in natura secondo quanto descritto dalla Circolare Contributi 2.01, al punto 12, applicando l’art. 11 cpv. 1 OAVS:

(…).

deve essere respinta.

In effetti, quando il datore di lavoro mette a disposizione del salariato un appartamento il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate dall’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.”

 

                          1.4.  In data 28 novembre 2022 la ricorrente ha preso posizione, contestando approfonditamente la risposta dell’amministrazione (doc. V). La società evidenzia di essere costretta a mettere a disposizione dei due dipendenti un tetto dove dormire, conformemente a quanto prevede l’art. 327 CO. Essa garantisce ad ogni agente, sia operante su territorio ticinese che a quelli che operano in Svizzera interna, le stesse identiche condizioni salariali, ossia il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro. La ricorrente sostiene che secondo la Cassa se il datore di lavoro non fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro carico; ciò significa che gli agenti che operano nella Svizzera interna avrebbero avuto uno stipendio inferiore (al netto del costo dell’alloggio), rispetto ai colleghi che operano in Ticino: Questo comporterebbe agli agenti che operano in Svizzera interna un salario netto sotto la soglia minima del CCL, ponendo il datore di lavoro nell’illegalità. Inoltre si creerebbe una ingiustificata disparità salariale tra agenti che operano in Ticino (con salario più alto) e agenti che operano nella Svizzera tedesca (con salario più contenuto perché devono pagare l’AVS e le imposte su un salario superiore a quello percepito realmente).

 

                                  La ricorrente contesta poi il riferimento alla STCA del 23 ottobre 2014, poiché la Cassa ha omesso di citare anche il riferimento al promemoria 2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dove figurano gli stessi importi che la ricorrente ha indicato nel proprio ricorso, ossia fr. 11.50 a notte.

 

                                  L’insorgente censura il rifiuto della Cassa di accogliere la domanda proposta in via subordinata e la circostanza che l’amministrazione non risponde alla questione di sapere per quale motivo l’intero canone di locazione viene attribuito ai due lavoratori allorché solo un locale su quattro è utilizzato da loro:

 

" (…) Sarebbe stato sufficiente un calcolo di verifica e di buon senso:

 

A)    CALCOLO SECONDO LA QUOTA DI UTILIZZO - per un utilizzo costante mensile

 

Affitto annuo per 4.5 locali (vedi allegato) = 22'720.-

 

Quota parte attribuibile per solo locale + utilizzo cucina e bagni = 22'720 / 3 (abbondante) = 7'573.-

 

B)    CALCOLO SECONDO LA CIRCOLARE Contributi 2.0, punto 12

 

CHF 11.50/giorno per 30 giorni x 12 mesi x 2 collaboratori = 8'280.-

 

Ciò a dimostrazione del fatto che qualora IAS avesse veramente applicato l’art 13 OAVS (le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze) e se avesse veramente tenuto conto delle reali circostanze circa l’utilizzo dell’appartamento da parte dei due lavoratori, il risultato sarebbe stato quasi il medesimo rispetto all’applicazione dell’art. 11 OAV e sarebbe giunta a conclusioni decisamente diverse.” (doc. V)

 

                          1.5.  Con osservazioni del 12 dicembre 2022, trasmesse alla ricorrente con facoltà di presentare un’eventuale presa di posizione scritta entro il 9 gennaio 2023 (doc. VIII), la Cassa ha affermato:

 

" (…).

. i dipendenti TERZ 2 e TERZ 1 (frontalieri con permesso G rientro settimanale) soggiornano nell’appartamento sito a __________ (il cui affitto è pagato dal DL) sistematicamente dal martedì al venerdì di ogni settimana lavorativa in quanto gli stessi svolgono l’attività di rappresentante per la RI 1 nella Svizzera tedesca;

. il fatto che i lavoratori sono domiciliati in Italia è un’ulteriore comprova della circostanza che essi hanno beneficiato di un vantaggio in natura soggetto a contribuzione, rilevato che la messa a disposizione di un alloggio ha permesso loro di evitare di doverlo pagare personalmente.

Se il datore di lavoro non fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro spese.

Visto quanto precede, la Cassa contesta recisamente le affermazioni della società ricorrente inerenti ad una presunta violazione del diritto del lavoro, in quanto la fattispecie in oggetto nulla ha a che vedere con l’art. 327 CO che presuppone che i dipendenti siano in trasferta e non sul luogo di lavoro abituale, come nella fattispecie in esame, dove i dipendenti lavorano stabilmente nella Svizzera tedesca.

Di conseguenza non va garantito ai due dipendenti oggetto del contendere “(…) un tetto dove dormire, qualora le esigenze lavorative gli impediscano il rientro a domicilio”.

Del resto, come appurato telefonicamente con l’ufficio imposte alla fonte (doc. 20), i dipendenti con permesso G rientro settimanale devono essere dichiarati nel Cantone dove soggiornano, in Canton Ticino i signori TERZ 2 e TERZ 1 non sono notificati…

Per quanto attiene – invece – ad una presunta disparità salariale con un agente che opera in Ticino, facciamo rilevare che costui l’affitto se lo deve pagare di tasca propria.

D’altro canto se la società avesse assunto personale della Svizzera tedesca non gli avrebbe certamente pagato l’affitto presso la propria residenza (…).

Infine, la Cassa – per quanto concerne il calcolo del vantaggio in natura – contesta recisamente il calcolo proposto dalla società ricorrente, poiché non è credibile che i due dipendenti, avendo a disposizione un appartamento di 4.5 locali, vivano in una camera comune (letto a castello?) senza utilizzare gli altri locali (le cui porte sono forse state sigillate?) e ribadisce che quando il datore di lavoro mette a disposizione del salariato un appartamento, come nel caso in discussione, il cui valore locativo (CHF 22'720) supera sensibilmente le norme fissate dall’art. 11 OAVS (CHF 8'280), il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS, come già stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale.” (doc. VII)

 

                          1.6.  Dopo aver interpellato le parti per conoscere l’indirizzo di TERZ 2 e di TERZ 1 in Italia (doc. da IX a XII), il 23 gennaio 2023 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa i due dipendenti, assegnando loro un termine scadente il 17 marzo 2023 per, a crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti e determinarsi in merito (doc. XIV).

 

                          1.7.  Il 17 marzo 2023 l’invio trasmesso a TERZ 1 è stato ritornato al Tribunale con l’indicazione “al mittente compiuta giacenza”. Lo stesso giorno il TCA ha ritrasmesso per conoscenza all’interessato la chiamata in causa rendendolo attento che tale invio non avrebbe fatto rinascere i suoi diritti (doc. XV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L’insorgente fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché nella decisione su opposizione la Cassa ha citato una sentenza di questo Tribunale senza indicarne gli estremi e non ha preso posizione sulla domanda subordinata di calcolare la ripresa in base alla Circolare sui contributi, tenendo in considerazione un importo di fr. 11.50 a notte.

 

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

 

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                          2.2.  Nel caso di specie la Cassa ha violato il diritto di essere sentita della ricorrente poiché da una parte non ha indicato gli estremi della sentenza cantonale sulla quale si è appoggiata per respingere l’opposizione (pag. 3, punto 4: “[…] Ne consegue che i vantaggi ottenuti dai dipendenti dalla messa a disposizione del soggiorno gratuito da parte del datore di lavoro devono essere assoggettati al prelievo dei contributi (art. 13 OAVS), come già stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni”) e dall’altra non si è espressa in merito alla domanda presentata in via subordinata di calcolare la ripresa considerando l’art. 11 OAVS.

 

                                  Rilevato tuttavia che la Cassa ha preso posizione su entrambe le questioni con la risposta di causa (doc. III) e che la ricorrente ha prodotto le sue osservazioni in merito, unitamente ad ulteriore documentazione (doc. V), la violazione del diritto di essere sentita è stata sanata in questa sede (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).

 

Infatti, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                  In concreto, questo Tribunale dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

 

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2019 applicabile ai contributi del 2019 [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma, applicabile ai contributi del 2020, prevede che è prelevato un contributo del 4,35 per cento).

 

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

 

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

 

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

 

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

 

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

 

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

 

                          2.4.  Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.

 

                                  Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:

 

                                  -  l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

                                  -  l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

 

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.

 

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, destinata a pubblicazione; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

 

                          2.5.  In concreto la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese per gli anni 2019 e 2020, considerando, tra l’altro, quale rimborso in natura e dunque salario determinante, l’importo che la società ha assunto per l’affitto di un appartamento a __________ (Canton __________) da gennaio 2019 poi sostituito dall’appartamento sito a __________ (Canton __________) da ottobre 2020 a dicembre 2020, messo a disposizione di due dipendenti residenti in Italia e titolari di un permesso “G” per frontaliere.

                                  Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente in Svizzera tedesca da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 (dal mese di giugno) e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1.

 

                                  Ciò anche sulla base della STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014.

                                 

                          2.6.  Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante.

 

                                  A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena    fr. 8.- e alloggio fr. 11.50.

 

                                  Secondo l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

 

                                  Il marg. n. 2078 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= marg. 2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale.

 

                                  Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.

 

                                  In una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua rimunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio conseguito.

 

                                  Con sentenza del 7 settembre 1988, pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti, l’Alta Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione di un’automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa.

                                 

                                  Con sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165, l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l’assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma l’ammontare dell’importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.

                                  L'Alta Corte si è così espressa:

 

" Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu- en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an).

(…).

 

b. Les premiers juges considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.

 

c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515).

Lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).

Le fait que l'employeur consent un loyer de faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature, complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre 1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans Steuerentscheid, 1987, B 101.2 n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer, d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).

 

4. Pour l'estimation de la prestation en nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA 1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).

En l'espèce, la caisse de compensation a retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé, s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de l'appartement incombent à l'employeur. II n'y a en tout cas pas lieu, dans ces circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain montant au titre d'inconvénients de service.

Au demeurant, il faut relever que c'est l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815 francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause."

 

                                  Va ancora segnalata la sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato la ripresa quale reddito in natura dell’assegnazione di un’abitazione gratuita (appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della società ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.

 

                                  Cfr. pure la sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002 dove il Tribunale federale ha confermato l’aumento dell’importo ripreso ad un datore di lavoro per la messa a disposizione dell’alloggio alle proprie dipendenti, nonché le sentenze cantonali: STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 e STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020).

 

                                  Sul tema, cfr. anche: Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 171 ad art. 5, pag. 135.

 

                          2.7.  Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che la società ricorrente ha sottoscritto, il 16 gennaio 2019, un contratto di locazione per un appartamento composto di 4 locali e sito a __________ nel Canton __________. L’affitto netto ammontava a fr. 1'540 al mese, oltre a fr. 100 quale acconto per riscaldamento e acqua calda, fr. 68 quale acconto per il custode e fr. 32 quale acconto per la televisione (doc. 13).

                                  Nel corso del mese di settembre 2020 la società ha concluso un contratto di locazione valido dal 1° ottobre 2020 per un appartamento di 4.5 locali, sito a __________, nel Canton __________, per un affitto mensile di fr. 2'020 al mese ed un acconto spese di fr. 180 mensili (doc. 14).

 

                                  La Cassa ha ripreso gli importi della locazione pagati dalla ricorrente, ritenendoli quali reddito in natura in favore di due dipendenti frontalieri che vi soggiornavano da martedì a venerdì.

 

                                  La ricorrente contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che gli interessati hanno utilizzato solo uno dei locali, ciò che esclude l’applicazione del marg. 2078 DSD e dunque la ripresa. Essa fa inoltre valere che gli appartamenti sono condivisi con altre persone.

 

                                  La società sostiene di essere costretta a mettere a disposizione dei due dipendenti un tetto dove dormire, conformemente a quanto prevede l’art. 327 CO ed a garantire, ad ogni agente, sia a quelli operanti su territorio ticinese che a quelli che operano in Svizzera interna, le stesse identiche condizioni salariali, ossia il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro.

                                  Senza la messa a disposizione dell’appartamento, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro carico, con conseguente riduzione dello stipendio rispetto agli altri colleghi, ciò che avrebbe comportato un salario netto sotto la soglia minima del CCL ed una conseguente disparità di trattamento tra dipendenti.

 

                          2.8.  Le censure della ricorrente vanno respinte.

 

                                  Per quanto concerne il contenuto del marginale 2078 DSD questo Tribunale, nella STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, al consid. 2.6, in relazione con il marginale 2062 DSD sostituito dal marginale 2078 DSD dal 1° gennaio 2019 e di medesimo tenore, ha già rilevato che secondo la direttiva menzionata laddove al dipendente viene assegnata un’abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in natura d’altra specie quando il salariato dispone di più di un locale, ma che ciò non significa che se l’assicurato utilizza solo un locale (o una camera), o lo deve condividere con altre persone, non si è in presenza di una prestazione in natura ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS.

 

                                  Infatti per l’art. 7 lett. f OAVS, le prestazioni in natura, se sono regolari, fanno di norma parte del reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n, 48 seg. ad art. 5).

 

                                  Nella misura in cui, come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono riconosciute regolarmente, e non sono occasionali (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, op. cit.), esse vanno pertanto assoggettate ai contributi sociali. Del resto, come si vedrà in seguito, solo i due dipendenti hanno usufruito degli appartamenti (cfr. di seguito: consid. 2.10).

 

                                  In concreto, i due dipendenti, frontalieri al beneficio di un permesso “G”, attivi quali rappresentanti della società ricorrente per la Svizzera tedesca, dove vi lavorano da martedì a venerdì (cfr. anche doc. B4, contratto di lavoro), hanno avuto a disposizione dapprima l’appartamento sito a __________ (Canton __________), in seguito quello sito a __________ (Canton __________) per le tre notti in cui soggiornavano oltre Gottardo (cfr. anche doc. B4, contratto di lavoro).

 

                                  Essi, se il datore di lavoro non avesse concesso loro gratuitamente l’utilizzo degli appartamenti, avrebbero dovuto locarne uno personalmente, anche perché abitano in Italia e alla luce della distanza tra il loro domicilio (__________, Provincia di __________, rispettivamente __________, provincia di __________) ed il luogo di lavoro (Svizzera tedesca).

 

                                  L’art. 327 CO, invocato dalla ricorrente a giustificazione della messa a disposizione dei locali e il cui cpv. 1 prevede che salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al proprio impiegato gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro, non è d’aiuto alla società.

                                  I dipendenti, quando sono in Svizzera tedesca, non si trovano in trasferta, ma sul luogo abituale di lavoro e di conseguenza non sono assimilabili ai lavoratori che necessitano, da parte del proprio datore di lavoro, di un luogo dove dormire qualora, a causa del lavoro, non possono rientrare al proprio domicilio.

 

                                  Non vi è inoltre alcuna disparità salariale tra i dipendenti che lavorano in Svizzera tedesca rispetto ai dipendenti che lavorano in Ticino, né una violazione delle norme sul salario minimo del CCL. Tutti sono pagati alla stessa maniera.

                                  La circostanza che i primi devono assumersi anche i costi di un appartamento in Svizzera tedesca, accollandosi un onere supplementare, perché lavorano abitualmente lontano dal loro luogo di domicilio, è dovuto al fatto che la società ha assunto due dipendenti che abitano lontano dal luogo di lavoro e che non hanno trasferito il loro domicilio in loco. Ciò tuttavia deriva da una scelta individuale e non è un motivo per non assoggettare tali spese ai contributi sociali.

 

                                  Se entrambi i lavoratori si fossero trasferiti in Svizzera tedesca essi non avrebbero avuto la necessità di avere un appartamento nel luogo di lavoro e l’altro nel luogo di domicilio. Tale scelta non può essere messa a carico della comunità.

 

                                  Del resto ciò è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale, anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura. Il promemoria N2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e dell’alloggio dei dipendenti, elenca le quote applicabili, giornalmente, mensilmente e annualmente, tra l’altro per l’alloggio in camera (cfr. su questo aspetto la STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014). La direttiva precisa che la quota tiene conto di un’eventuale occupazione cumulativa della camera e che se il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un appartamento, si aggiungerà l’importo dell’affitto corrispondente al prezzo del locale invece delle quote, rispettivamente l’importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che la Cassa ha assoggettato al prelievo dei contributi sociali i vantaggi ottenuti dalla messa a disposizione ai propri dipendenti degli appartamenti siti in Svizzera tedesca.

 

Resta da esaminare l’entità della ripresa.

 

                          2.9.  Nel caso di specie l’amministrazione ha effettuato una ripresa complessiva di fr. 43'600 (14'790 + 6'090 + 11'360 + 11'360).

 

                                  L’insorgente, nella misura in cui, come è il caso in concreto, il principio della ripresa fosse confermato, chiede che il salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1 per entrambi gli anni, o di un altro importo che tenga correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non privati.

                                  La società fa in particolare riferimento all’art. 11 OAVS per il quale se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è pari a fr. 11.50 al giorno.

 

                                  A questo proposito la ricorrente ha prodotto una sua dichiarazione secondo la quale questi appartamenti, oltre che per i dipendenti frontalieri con permesso G a rientro settimanale che svolgono il lavoro di rappresentante nella Svizzera tedesca dal martedì al venerdì, sono stati messi a disposizione anche a dipendenti (rappresentanti) che vanno a visitare i clienti in quella zona e si fermano a dormire, a tecnici e/o stilisti, con regolare fattura per i corsi che fanno ai clienti della zona e che si svolgono generalmente di domenica e lunedì, per la riunione mensile con il capo area e/o il direttore con i venditori assunti per la zona (quelli fissi e quelli che vivono lì), agli arredatori che vanno a visitare i clienti per stilare il contratto di vendita e successivamente per seguire i cantieri e come deposito della merce che hanno in dotazione i venditori come campionatura (doc. B3).

                                  I dipendenti frontalieri con permesso G a rientro settimanale utilizzavano una camera con due letti singoli, i dipendenti occasionali e i tecnici utilizzavano le altre camere libere, la stanza con tavolo è utilizzata per le riunioni e un locale quale deposito (doc. B3).

 

                                  Secondo la società, non è pertanto corretto addossare l’intero costo ai due dipendenti.

 

                        2.10.  Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli appartamenti sono stati utilizzati anche per altri scopi, oltre che per il soggiorno di TERZ 2 e di TERZ 1, non trovano conferma nelle tavole processuali.

                                 

                                  Nel contratto di locazione dell’appartamento di __________, sottoscritto il 16 gennaio 2019, e con inizio il medesimo giorno alle ore 12, figura esplicitamente che l’ente locato è abitato da TERZ 2, nato il __________ 1994 e che una eventuale modifica deve essere obbligatoriamente ed immediatamente segnalata all’amministrazione (doc. 13; pag. 4: “[…] die Wohnung wird von Herrn TERZ 2, geb. __________ 1994 bewohnt. Eine allfällige änderung ist zwingend und unverzüglich der Verwaltung zu melden” (doc. 13, pag. 4).

 

                                  Esso infatti era stato inizialmente concluso per una sola persona (cfr. doc. 13, pag. 1: “Anzahl pers. 1”) e a scopo abitativo (cfr. doc. 13, pag. 1: “Benützungsart: Wohnräume”).

 

                                  L’art. 8 del medesimo contratto prevede inoltre che il locatario è obbligato ad utilizzare l’ente locato quale appartamento. È vietata qualsiasi attività commerciale nell’ente locato o in parti di esso (doc. 13, pag. 2 “Zweck der Gebrauchsüberlassung” […] “der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt als Wohnung zu benützen. Untersagt ist jede gewerbliche Tätigkeit im Mietobjekt oder Teilen davon”) e che ogni modifica dell’utilizzo per un altro scopo rispetto a quanto pattuito necessita la previa autorizzazione scritta del locatore (“Jede Änderung der Benützung zu einem anderen als dem vereinbarten Gebrauchszweck bedarf der vorgängig einzuholenden Schriftlichen Zustimmung des Vermieters”). Anche il subaffitto necessita l’autorizzazione del locatore (doc. 13, art. 14: “Die Untervermietung bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Im Übrigen gilt Art. 262 OR”).

 

                                  Agli atti vi è inoltre il pagamento al Comune di __________ di una tassa annuale per il posteggio all’ufficio controllo abitanti per TERZ 2 (doc. 15).

 

                                  L’insorgente, oltre a confermare che anche TERZ 1, da giugno 2019 (cfr. doc. 16), soggiornava nell’appartamento, non ha prodotto pattuizioni scritte particolari con il locatore circa un eventuale diverso utilizzo rispetto a quanto pattuito il 16 gennaio 2019.

 

                                  L’impiego dell’appartamento di __________ per scopi differenti rispetto a quelli contenuti nel contratto di locazione, segnatamente commerciali, quali riunioni, corsi per clienti o deposito di merce oppure il soggiorno di altre persone, e che sono esplicitamente esclusi dal contratto concluso tra la società e il locatore, non sono di conseguenza comprovati. Non è stato prodotto alcun accordo scritto derogante il contratto.

 

                                  L’appartamento era destinato unicamente all’abitazione di TERZ 2 e da giugno 2019 anche di TERZ 1.

 

                                  La situazione non è diversa per quanto concerne l’appartamento sito a __________, di 4 locali e mezzo e locato dalla società dal 1° ottobre 2020 in luogo di quello di __________.

                                  Nel contratto, sottoscritto nel corso del mese di settembre 2020, figura che esso è destinato al massimo a due persone adulte (doc. 14, pag. 1, punto 5.1: “Maximale Anzahl erwachsener Personen: 2”) e che il locatario si impegna ad utilizzare l’ente locato durante l’intera locazione per lo scopo pattuito nel contratto, ossia quale appartamento (doc. 14, pag. 1, punto 5.1 “Gebrauchszweck”: “der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache während der gesamten Mietdauer zum vertraglich vereinbarten Zweck, das heisst als Wohnung zu gebrauchen” (doc. 14). Modifiche nell’utilizzo dell’oggetto necessitano della previa autorizzazione scritta del locatore, in particolare circa l’aumento del numero delle persone adulte previste contrattualmente (doc. 14, pag. 5, punto 9.3: “Änderungen im Gebrauch bedürfen der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Vermieters, insbesondere auch die Erhöhung der vertraglich vereinbarten Anzahl erwachsener Personen”), così come il subaffitto (doc. 14, pag. 8, punto 9.9).

                                  Neppure l’utilizzo dell’ente locato per scopi commerciali è permesso senza autorizzazione scritta (doc. 14, pag. 8, punto 9.11: “Dem Mieter sind ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters sowie der zuständigen Behörde die teilweise oder vollumfängliche gewerbliche Nutzung der Wohnung sowie die Erteilung von Musikunterricht untersagt”).

 

                                  Anche per l’appartamento di __________, l’impiego per scopi differenti rispetto a quelli contenuti nel contratto di locazione, segnatamente commerciali, quali riunioni, corsi per clienti o deposito di merce oppure il soggiorno di altre persone, e che sono esplicitamente esclusi dal contratto concluso tra la società e il locatore, non sono comprovati. Non è stato prodotto alcun accordo scritto derogante il contratto.

 

                                  Ne segue che, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 4.5 con rinvio alla DTF 126 V 353, consid. 5b con riferimenti), occorre concludere che solo TERZ 2 e TERZ 1 utilizzavano regolarmente gli appartamenti siti in Svizzera tedesca.

 

                                  Di conseguenza l’intero reddito in natura va loro computato.

 

                        2.11.  La Cassa ha calcolato la ripresa in base agli affitti pagati dalla ricorrente nel 2019 e nel 2020, secondo quanto figura negli estratti conto (doc. 11 e 12), e meglio:

 

                                  -  nel 2019 fr. 870 nel mese di gennaio 2019 ed in seguito fr. 1'740 al mese fino al 31 dicembre 2019; a partire da giugno 2019, con l’inizio dell’attività lavorativa di TERZ 1, l’importo è stato attribuito per metà a carico dei due dipendenti, per complessivi fr. 14'790 per TERZ 2 e fr. 6'090 per TERZ 1 (cfr. doc. 11);

 

                                  -  nel 2020 è invece stato calcolato un importo di fr. 1'740 al mese da gennaio ad agosto 2020 (1'740 X 8) e di fr. 2'200 da ottobre 2020 a dicembre 2020 per 4 mesi (2'200 X 4), per complessivi fr. 22'720, divisi a metà tra i due dipendenti, pari a fr. 11'360 a testa (doc. 12).

 

                                  La ricorrente chiede che l’importo sia calcolato in fr. 11.50, come previsto dall’art. 11 OAVS.

 

                                  A torto.

                                  Se il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un appartamento, si aggiunge l’importo dell’affitto corrispondente al prezzo del locale, invece delle quote (fr. 11.50), rispettivamente l’importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo (cfr. promemoria N 2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e dell’alloggio dei dipendenti).

                                  Per giurisprudenza (cfr. sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165; citata al consid. 2.6), se il valore locativo supera sensibilmente le norme fissate dall’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso va calcolato conformemente all’art. 13 OAVS, ossia le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

 

                                  In concreto, rilevato che l’ammontare effettivo della locazione è conosciuto (fr. 20'880 nel 2019 e fr. 22'720 nel 2020) e che esso supera sensibilmente l’importo calcolato secondo l’art. 11 OAVS (fr. 8'280 secondo il calcolo della ricorrente: doc. V, pag. 3), la ripresa calcolata dalla Cassa merita tutela.

 

                        2.12.  In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata.

 

                        2.13.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti