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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 novembre 2022 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione definitiva del 5 aprile 2022 (doc. 13) di fissazione dei contributi per persone senza attività lucrativa per l'anno 2018, la Cassa CO 1 ha stabilito i contributi dovuti da RI 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 in Fr. 11'349,65, considerando un reddito sotto forma di rendita di Fr. 2'325'000.- (Fr. 116'250 x 20) e una sostanza netta al 31 ottobre 2018 di Fr. 1'789'479,50, per una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50.
Questa decisione sostituiva la precedente dell'8 aprile 2019.
Al netto dei contributi già versati (Fr. 406,55) e degli interessi di mora (Fr. 1'086,70), l'importo da far pervenire alla Cassa entro il 5 maggio 2022 ammontava a Fr. 12'029,80.
1.2. All'opposizione dell'assicurata del 3 maggio 2022 (doc. 12), che ha sostenuto che nel 2018 il marito, all'estero, ha guadagnato soltanto Fr. 30'000.- mentre lei non ha percepito alcun reddito, ha fatto seguito il 17 maggio 2022 (doc. 9), a richiesta della Cassa (doc. 10), la conferma dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ che il reddito d'altra fonte di Fr. 232'500, stabilito d'ufficio così come la sostanza di Fr. 3'000'000.-, si riferiva all'attività all'estero del marito, e i restanti Fr. 578'959.- rappresentavano la sostanza immobiliare in Svizzera.
1.3. Una prima decisione su opposizione, del 22 giugno 2022 (doc. 6), non è pervenuta all'opponente domiciliata all'estero ed è ritornata alla Cassa (doc. 5) che, il 20 settembre 2022 (doc. 4), le ha notificato, all'indirizzo presso dei parenti nel Cantone, la medesima fattura di chiusura per l'anno 2018, ma maggiorata di Fr. 20.- per le spese di diffida (Fr. 12'049,80).
L'opposizione del 4 ottobre 2022 (doc. 3) dell'assicurata è stata respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione del 10 novembre 2022 (doc. A1), che le è stata notificata all'estero (doc. 1). Secondo giurisprudenza, la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta un reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione; inoltre, la sostanza e il reddito conseguito dai coniugi sotto forma di rendita devono essere addizionati. Considerato che la tassazione fiscale è vincolante ed è cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha confermato la decisione di fissazione dei contributi per l'anno 2018.
1.4. Con ricorso del 3 dicembre 2022 (doc. I) RI 1 ha evidenziato di avere presentato la dichiarazione d'imposta 2018 con importi diversi da quelli ritenuti dall'Ufficio di tassazione, esponendo un reddito imponibile nel nostro Cantone di Fr. 12'600.- (doc. A2). Nel 2018 il marito è andato all'estero per fare un'esperienza di vita e ha guadagnato meno di Fr. 30'000.-, quindi non il reddito di Fr. 228'896.- considerato dall'autorità fiscale (doc. A3), reddito che è servito per il vitto e l'alloggio, le spese quotidiane, ecc. A suo dire, l'Ufficio di tassazione ha approfittato della loro assenza per inserire nella dichiarazione delle cifre inesatte e inventato ma, essendo in viaggio, non hanno potuto fare reclamo.
Inoltre, non hanno esposto i Fr. 30'000.- incassati all'estero perché credevano di dovere dichiarare solo gli importi percepiti in Svizzera visto che il marito non era più domiciliato qui.
La ricorrente ha infine osservato come sia inaccettabile dovere versare contributi di oltre il 50% del reddito conseguito nel 2018, calcolati sui nove mesi trascorsi in Svizzera senza lavorare.
1.5. Nella risposta del 30 dicembre 2022 (doc. III) la Cassa CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che l'opponente è stata affiliata nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che, in quanto, tale era tenuta a pagare i contributi sulla sostanza e sui redditi conseguiti in forma di pensioni (art. 10 LAVS) secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 OAVS.
Considerato che ha stabilito i contributi della ricorrente in base ai dati forniti dall'autorità fiscale, che sono vincolanti (art. 23 cpv. 4 OAVS), la Cassa ha interpellato il competente Ufficio di tassazione sulla correttezza di questi dati, il quale ha confermato che la sostanza estera è stata valutata d'ufficio così come il reddito d'altra fonte riferito all'attività svolta all'estero dal marito.
La Cassa ha perciò confermato la decisione su opposizione.
1.6. Il 10 gennaio 2023 (doc. V) la ricorrente ha prodotto due conferme dello stipendio percepito dal marito nel 2018 (docc. V1 e V/2), pari a Fr. 27'500.-.
1.7. La Cassa di compensazione ha ribadito il 16 gennaio 2023 (doc. VII) che i contributi sono stati calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre 2018. Ricordato l'art. 29 cpv. 4 e cpv. 5 OAVS sul reddito conseguito sotto forma di rendita e che la tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà, l'amministrazione ha ribadito di avere accertato presso l'autorità fiscale la presenza di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.- valutato d'ufficio, poiché "I contribuenti non sono mai stati collaborativi in sede di accertamento fiscale.". Poiché il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dall'autorità fiscale è equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita, il calcolo dei contributi quale persona senza attività lucrativa è corretto.
1.8. La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 422 franchi (nel 2018: Fr. 392.-); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 422 franchi (nel 2018: Fr. 392.-), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
2.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 422 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel 2018: 392 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi in funzione della sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore nel 2018).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" della persona assicurata (art. 10 cpv. 1 LAVS). Le persone senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).
2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).
2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186).
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176).
La giurisprudenza del Tribunale federale considera come reddito conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa, conseguiti all'estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230).
L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2089 in fine, mentre il N. 2090 DIN elenca le prestazioni che non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite.
Per lo stesso motivo per sostanza ai sensi dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10).
Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (STF 9C_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b; DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un'attività lucrativa è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C_522/2010 del 29 settembre 2010, consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28 cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo oggetto.
Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS).
Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario (cfr. consid. 8.1). I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 9)).
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3).
Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr. invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF 141 V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30 del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012).
Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N. 2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS.").
2.6. Nel caso di specie, la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sulla base dei dati evinti dalla tassazione dei coniugi IC 2018 del 27 maggio 2021 (doc. A2), cresciuta incontestata in giudicato.
L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di Fr. 3'578'959.- per entrambi i coniugi e di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.- conseguito dal marito all'estero (doc. 10).
Sulla scorta di questi dati, la Cassa ha preso in considerazione un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 116'250.- (Fr. 232'500 : 2 x 20) e una sostanza di Fr. 1'789'479,50 (Fr. 3'578'959 : 2), per giungere a una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50 e ha quindi fissato in Fr. 11'349,65 il contributo AVS/AI/IPG complessivo dovuto per il 2018 dall'assicurata come persona senza attività lucrativa (doc. 13).
Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1 LAVS) e corretta. Essendo la ricorrente senza attività lavorativa e non avendo il marito pagato, in Svizzera (gli eventuali contributi pagati all'estero dal marito non sono assimilati ai contributi versati in Svizzera e quindi l'assicurata non può beneficiare dell'esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, che è oggettivamente giustificato dalla circostanza che il proprio coniuge non contribuisce al sistema assicurativo svizzero con l'eventuale pagamento dei contributi al sistema previdenziale estero, cfr. STCA 30.2021.4 del 18 maggio 2021), almeno più del doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), l'interessata deve versare i contributi quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (art. 28 OAVS), indipendentemente dalla circostanza che nel 2018 vivevano separati (il marito era all'estero). I redditi conseguiti sotto forma di rendita, moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).
2.7. Per quanto concerne il calcolo effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 17 maggio 2022 (doc. 9), presso l'Ufficio di tassazione competente, che il reddito d'altra fonte ritenuto di Fr. 232'500.- "si riferisce all'attività all'estero del marito, esso è stato stabilito d'ufficio (cod. 168)" e che "La sostanza estera è stata anch'essa valutata d'ufficio in CHF 3'000'000.- (proprietà marito), i restanti CHF 578'959.- rappresentano la sostanza immobiliare in Svizzera alla situazione 10.10.2018" (doc. 9).
L'autorità fiscale ha inoltre precisato che "I contribuenti non sono mai stati collaborativi in sede di accertamento fiscale." (doc. 9).
Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di rendite va intesa in senso lato e che include i redditi da attività lucrativa conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1), e che quindi la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta un reddito proveniente da rendite, ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2018 quale persona senza attività lucrativa.
Va pure ritenuto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale che, di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000).
2.8. I due certificati di salario del 17 febbraio 2019 (docc. V/1 e V/2) per l'anno 2018 concernenti il marito prodotti dalla ricorrente pendente causa non portano a una diversa soluzione.
Il TCA rileva, al riguardo, che queste attestazioni in inglese, non firmate, rilasciate da una società __________, recano la stessa data e hanno identico contenuto, eccetto l'importo dello stipendio versato da gennaio a dicembre 2018 a __________, che in una dichiarazione ammonta a __________ $ 208'000.- e in un'altra a __________ $ 217'750.-; accanto figura su entrambi i certificati la cifra scritta a mano in matita di Fr. 27'500.-.
Come visto, però, quale reddito d'altra fonte, tassato d'ufficio non avendo ottenuto la necessaria collaborazione da parte dei contribuenti, l'autorità fiscale ha ritenuto un reddito da attività lucrativa all'estero del marito pari a Fr. 232'500.-.
Sia che le predette attestazioni di salario siano state trasmesse a suo tempo all'autorità fiscale ticinese e che quindi siano già comprese nel summenzionato reddito, sia che le stesse non siano invece state considerate ai fini della tassazione dei coniugi o non siano state ricevute, ad ogni modo il Tribunale si attiene al risultato dell'accertamento che la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, ha effettuato il 10 maggio 2022 presso il competente Ufficio di tassazione. In quell'occasione, infatti, l'autorità fiscale ha ben spiegato la natura dei redditi - e della sostanza - dei coniugi e da questi dati non v'è motivo di scostarsi.
2.9. Da quanto precede discende che la Cassa di compensazione, a giusta ragione, ha preso in considerazione, nel calcolo per determinare i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2018 come persona senza attività lucrativa, sia il reddito conseguito all'estero dal marito, sia la sostanza da esso detenuta all'estero, valori stabiliti entrambi d'ufficio dall'autorità fiscale per assenza di collaborazione da parte dei contribuenti.
Ne segue che il calcolo della Cassa che ha preso in considerazione metà della sostanza netta dei coniugi, pari a Fr. 1'789'479,50, cui ha aggiunto metà del reddito conseguito all'estero dal marito, pari a Fr. 116'250.-, moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50, è corretto e va tutelato (art. 28 cpv. 2-4 OAVS).
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione su opposizione impugnata integralmente confermata.
L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti