Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Con decisione del 25 marzo 2021 (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione ha fissato in Fr. 15'765,25 i contributi paritetici dovuti da RI 1 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, invitando la datrice di lavoro a versarli entro il 24 aprile 2021.
B. Il 7 giugno 2021 (doc. 2) l'amministrazione ha autorizzato la società alla dilazione di pagamento di Fr. 15'481,35 in 12 rate, di cui 11 di Fr. 1'300.- e l'ultima di Fr. 1'181,35, da versarsi entro il 2 agosto 2021 la prima e il 4 luglio 2022 la dodicesima.
C. Il 20 dicembre 2021 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 491.- gli interessi di mora del 5% dovuti dall'assicurata sull'importo della fattura di Fr. 15'481,35 relativa al periodo di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 2020 con decorrenza dal 26 marzo 2021, giorno successivo alla data della fattura, al 17 dicembre 2021, giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'ultima rata.
D. Il 30 dicembre 2021 (doc. A3) l'assicurata ha formulato reclamo (recte: opposizione) contro l'applicazione del tasso di interesse del 5% e con decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione l'ha respinta e ha confermato la correttezza degli interessi di mora fissati in Fr. 491.-.
L'amministrazione ha esposto le norme legali applicabili sugli interessi di mora (art. 14 LAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, art. 42 OAVS) e le direttive emesse in merito alla pandemia di COVID-19 (NN. 4043.1-4043.5 DRC), rilevando che la fattura di chiusura del 25 marzo 2021 di Fr. 15'481,35 è stata onorata dall'assicurata con più versamenti in forza della decisione di dilazione di pagamento emessa giusta l'art. 34b OAVS. Non avendo quindi ottemperato al pagamento dell'intero importo stante la rateizzazione concessa, la Cassa ha evidenziato che erano perciò dovuti degli interessi di mora (N. 4064 DRC) al 5% che, secondo l'art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS, decorrono dal giorno seguente la fatturazione (26 marzo 2021) fino a quando le è pervenuto l'ultimo pagamento (17 dicembre 2021).
E. Il 21 febbraio 2022 (doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione e di ordinare alla Cassa di compensazione di emetterne una nuova che ricalcoli gli interessi di ritardo considerando all'1% massimo il tasso di mora come i tassi di mercato attuali.
La ricorrente, che ha indicato di avere sempre onorato i pagamenti presso la Cassa, ha riconosciuto di dovere degli interessi di mora, ma ha contestato il tasso del 5%, quando "È risaputo in tutto il mondo, tramite la BCE e FED che gli interessi bancari sono vicino allo zero se non sotto zero, i tassi bancari applicati da tutte le banche Svizzere sono tra lo 0.80 e 1%. Non si comprende per quale motivo la cassa CO 1 AVS, non abbia proceduto ad aggiornare minimamente il tasso fin'ora applicato del 5%. Il tasso del 5% equivale a 4 volte in più del tasso corrente bancario, pari al 400% in più." (pag. 1).
L'assicurata ha concluso che il suo ricorso è rivolto "alle autorità istituzionali affinché chi di dovere prenda i dovuti provvedimenti affinché i tassi di interesse vengano adeguati alle condizioni di mercato e che non restino fissi da decenni come 20 anni orsono, quando i tassi effettivamente erano al 5%." (pag. 2).
F. Il 9 marzo 2022 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha risposto che la decisione impugnata doveva essere confermata e il ricorso respinto.
L'amministrazione ha esposto la giurisprudenza federale e cantonale a conferma della validità del tasso di interesse del 5%, che nulla ha a che vedere con i tassi di interesse dei mercati finanziari ed è altresì utilizzato in diritto civile (art. 104 cpv. 1 CO).
La Cassa ha poi ricordato che nel periodo di pandemia di COVID-19 sono state adottate delle misure sul pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali, fra cui la sospensione degli interessi di mora dal 21 marzo al 30 giugno 2020 (art. 41bis cpv. 1ter OAVS), la dilazione di pagamento (art. 34b OAVS) e delle specifiche Direttive sul Coronavirus.
Pertanto, tutte le Casse di compensazione sono tenute per legge, e per Direttive dell'UFAS, ad applicare il tasso del 5% e quindi anche alla ricorrente, che ha potuto usufruire della possibilità di pagare il conteggio di chiusura dell'anno 2020 in maniera dilazionata, sono stati correttamente fatturati gli interessi di mora giusta i combinati artt. 41bis cpv. 1 lett. a e 42 cpv. 2 OAVS, dal 26 marzo 2021 al 17 dicembre 2021.
G. La ricorrente ha ribadito il 16 marzo 2022 (doc. V) che il tasso di interesse applicato dalla Cassa di compensazione non è un semplice tasso tecnico, ma un tasso di interesse reale e come tale è sproporzionato visti i tassi reali di mercato. A suo avviso, quindi, tale tasso dovrebbe essere adeguato regolarmente dalle istituzioni in base all'evoluzione dei tassi di mercato, perché così come è può causare grossi e seri problemi a delle grandi aziende che devono magari fare fronte ad interessi di mora più elevati.
H. L'amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello d'istruttoria o nella valutazione delle prove, sicché il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.
nel merito
2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 cpv. 2.
Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (art. 12 cpv. 2 LAVS).
L'art. 13 LAVS dispone che il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.
L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Giusta l'art. 14 cpv. 3 LAVS, di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA.
3. Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i Fr. 200'000.-, ogni trimestre, devono pagare i contributi alla cassa di compensazione.
Per l'art. 34 cpv. 1 lett. c OAVS, i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN), una volta all'anno.
L'art. 34 cpv. 3 OAVS dispone che i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
L'art. 35 cpv. 1 OAVS prevede che nell'anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.
I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).
Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, l'art. 35 cpv. 4 OAVS disciplina che i datori di lavoro non versano alcun contributo d'acconto.
Per l'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAVS, i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 cpv. 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 36 cpv. 4 OAVS, la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, devono in particolare pagare gli interessi di mora:
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
4. Nel caso di specie, l'assicurata ha ottenuto una dilazione di pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 34b OAVS secondo un piano rateale stabilito dall'amministrazione (doc. 2), ma poi ha fatto fronte al suo impegno con anticipo rispetto all'ultima scadenza prevista del 4 luglio 2022. Infatti, il debito contributivo di Fr. 15'481,35 è stato saldato il 17 dicembre 2021.
Tuttavia, con l'ottenimento della dilazione di pagamento, il termine iniziale di pagamento fissato il 24 aprile 2021 con la decisione del 25 marzo 2021 non è stato senza dubbio rispettato.
Da qui la correttezza dell'emanazione della decisione del 20 dicembre 2021 (doc. A2) con cui la Cassa di compensazione ha calcolato degli interessi di mora sull'importo di Fr. 15'481,35 per i contributi paritetici dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 dovuti dall'assicurata secondo la fattura di chiusura per i contributi paritetici per l'anno 2020, emessa il 25 marzo 2021 (doc. 3).
L'amministrazione ha stabilito gli interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS e li ha calcolati sul periodo dal 26 marzo 2021 [giorno seguente la fatturazione dei contributi] al 17 dicembre 2021 [giorno in cui le è pervenuto l'ultimo pagamento dei contributi per l'anno 2020]).
La Cassa di compensazione ha però fatto confusione con l'art. 41bis OAVS, poiché ha più volte citato la lettera a quale base legale per addebitare alla ricorrente degli interessi di mora, ma poi li ha calcolati secondo quanto previsto dalla lettera c.
In effetti, l'art. 41bis cpv. 1 OAVS dispone che devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.
L'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS concerne i contributi salariali da compensare, che corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati (N. 4026 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG [DRC], valide dal 1° gennaio 2021, stato al 1° gennaio 2021).
Secondo questa norma, si devono riscuotere interessi di mora se i contributi da compensare non vengono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione (N. 4027 DRC e N. 4041 DRC).
In virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAVS, gli interessi decorrono dalla fatturazione da parte della Cassa di compensazione fino al pagamento completo dei contributi (N. 4028 DRC e N. 4043 DRC).
Il termine per la riscossione dei contributi inizia a decorrere il primo giorno dopo la fatturazione (art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS); il giorno della fatturazione non viene dunque preso in considerazione (N. 4008 DRC). Questo termine cessa di decorrere il 30° giorno dopo la fatturazione (N. 4009 DRC), ad esempio il 14 agosto se la fatturazione è stata eseguita il 15 luglio.
Inoltre, se l'ultimo giorno del termine per il versamento dei contributi scoperti è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, con STFA H 20/04 del 19 agosto 2004 (Pratique VSI 2004 pag. 257) la nostra Massima Istanza ha stabilito che il termine viene prorogato al primo giorno feriale seguente (N. 4042 DRC).
Il N. 4013 DRC prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati (art. 42 cpv. 1 OAVS). Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento.
È determinante la data in cui viene emanata la fattura e non quella in cui essa viene recapitata al destinatario (N. 4014 DRC).
5. Nella fattispecie, il computo del numero di giorni di ritardo figurante nella decisione del 20 dicembre 2021, che conformemente all'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS va dal 26 marzo 2021 al 17 dicembre 2021, è dunque corretto e non è peraltro contestato.
Contestato dall'insorgente è il tasso del 5% applicato in virtù dell'art. 42 cpv. 2 OAVS, che deve invece essere confermato.
Il Tribunale federale ha infatti più volte stabilito che esso è conforme alla legge e non vi si può derogare (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 9), poiché si tratta di un interesse tecnico (DTF 139 V 297 consid. 3.3.2.2) che non è da mettere in relazione con i tassi di interesse dei mercati finanziari (STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016, pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 9) ed è altresì utilizzato in diritto civile in virtù dell'art. 104 cpv. 1 CO.
In particolare, come evidenziato nella citata DTF 139 V 297, l'Alta Corte ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2
(…) Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen).
3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)".
Questi concetti sono stati ribaditi nella summenzionata STF 9C_531/2015 del 22 marzo 2016:
" 4.
(…) Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5 % et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d'intérêts à 5 % l'an.".
Nella recente STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% per mora dell'assicurato previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza economica o politica di tale tasso è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3).
Essa ha ricordato la giurisprudenza sviluppata dalle DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid. 3.3.2.2, secondo cui l'interesse di mora ha per funzione di compensare la perdita di interessi del creditore e il guadagno di interessi del debitore in forma forfetaria, indipendentemente dall'effettivo beneficio e danno. L'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, e quindi non è decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (cfr. consid. 4.1.1).
Nel caso esaminato recentemente, il ricorrente ha concluso dai tassi di interesse di mercato attualmente molto bassi che gli interessi di mora hanno carattere penale, ma per il Tribunale federale in questa affermazione non v'era alcuna motivata giustificazione per modificare la consolidata giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 4.1.2).
Il TF ha poi ricordato che nella DTF 139 V 297, al considerando 3, ha deciso che il tasso di interesse di mora del 5% non era illegale o addirittura arbitrario in considerazione del livello di tasso di interesse dell'1-2% che prevaleva da anni (cfr. consid. 4.2.2).
L'Alta Corte ha rilevato che la prima istanza non ha soltanto rinviato a questa giurisprudenza, ma anche al tasso di interesse in caso di restituzione di contributi sociali versati in eccesso, che è anch'esso del 5%, e al credito al consumo il cui tasso di interesse è del 12%. A ciò ha aggiunto che anche nel caso di versamento tardivo di prestazioni (art. 7 cpv. 1 OPGA) il tasso di interesse è del 5%. Per il Tribunale federale, quindi, in queste circostanze il tasso di interesse in questione del 5% per mora, anche dato il livello attualmente molto basso dei tassi di interesse, non può essere descritto come arbitrario. La sua opportunità, vale a dire la sua adeguatezza economica o politica, è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3: "Bei diesen Gegebenheiten kann der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch beim gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und ist nicht durch das Bundesgericht zu prüfen.").
Pertanto, gli interessi di mora richiesti dalla Cassa di compensazione erano, in linea di principio, legittimi (cfr. consid. 4.3).
Sulla scorta di quanto precede, il tasso del 5% deve pertanto essere indubbiamente posto alla base del calcolo degli interessi di mora dovuti dall'insorgente (fra le ultime: STCA 30.2019.32-33 del 25 maggio 2020; STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA 30.2019.16 e STCA 30.2019.14, entrambe del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 22 maggio 2019).
6. Da quanto esposto discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata sia per il periodo di decorrenza degli interessi di mora (dal 26 marzo al 17 dicembre 2021) sia per l'importo degli stessi (calcolati al tasso annuo del 5% sui contributi di Fr. 15'481,35 secondo il decorso dei pagamenti effettuati).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
7. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti