Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2022.8

 

cs

Lugano

16 agosto 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 marzo 2022 emanata da

 

 

 

 

chiamato in causa:

 

 

CO 1  

 

 

 

TERZ 1

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su tassazione d’ufficio del 17 novembre 2020 (doc. 2), confermata dalla decisione su opposizione del 7 marzo 2022 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi paritetici dovuti dalla RI 1 per gli anni 2015, 2016 e 2017 sugli importi percepiti da TERZ 1, nato nel 1962, socio e direttore con diritto di firma individuale della società ricorrente, per un ammontare complessivo dovuto pari a CHF 6'997.60.

 

                          1.2.  RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA conto la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I).

                                  La ricorrente sostiene che le riprese sono il frutto di un accertamento sbrigativo e semplicistico della Cassa e non tengono conto del fatto che TERZ 1 non ha conseguito alcun salario, non è mai stato dipendente dalla società e che i prelievi da lui effettuati dal conto della RI 1 costituiscono dei semplici rimborsi per spese personali, per benzina e per pasti.

                                  L’insorgente afferma di non essere stata in grado di presentare la documentazione usualmente richiesta poiché le persone che si occupavano della contabilità sono state oggetto, come lo stesso TERZ 1, di un procedimento penale e la documentazione non è più reperibile.

                                  La società sostiene inoltre che la decisione su opposizione impugnata non si è espressa in merito alla richiesta di sospendere la procedura amministrativa in attesa dell’esito del procedimento penale e non mette quindi in condizione l’insorgente di tutelare la propria posizione in modo definitivo in quanto non vi sono ancora gli estremi per chiarire nel dettaglio la reale situazione esistente.

                                  La ricorrente evidenzia inoltre che il decreto di accusa del 31 dicembre 2020 che condanna TERZ 1 ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni per avere, tra l’altro, omesso di annunciare alla Cassa di compensazione i prelievi da lui effettuati sul conto corrente postale intestato a RI 1 a copertura delle proprie spese vive (pasti, veicolo, ecc.), è stato oggetto di opposizione, non ancora evasa, inoltrata l’8 gennaio 2021.

                                  La Cassa non avrebbe pertanto potuto esprimersi prima della fine del procedimento penale.

                                  L’insorgente afferma infine che “l’attività presso la RI 1 era per lui un diversivo e gli dava la possibilità di evadere dalle proprie problematiche di salute che l’avevano portato ad ottenere una rendita d’invalidità”.

 

                          1.3.  Con risposta del 16 maggio 2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                          1.4.  Il 24 maggio 2022 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, assegnandogli un termine scadente il 14 luglio 2022 per, a crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti e determinarsi in merito (doc. V).

 

                          1.5.  Il 14 luglio 2022 l’avv. RA 1 ha visionato gli atti e con scritto di medesima data ha affermato che TERZ 1 non ha osservazioni da formulare e non postula l’acquisizione di eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L’insorgente si lamenta, implicitamente, di una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la Cassa “non si è minimamente chinata sull’ulteriore richiesta contenuta nell’atto di opposizione ovvero quella di sospendere la procedura amministrativa sintanto che non sarebbe terminata la procedura penale, procedura nel corso della quale il signor TERZ 1 avrà la facoltà di chiarire la propria posizione” (doc. I).

 

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

La censura della ricorrente va respinta.

 

Infatti, da un’attenta lettura dell’opposizione del 30 novembre 2020, completata il 21 dicembre 2020 in seguito all’ingiunzione della Cassa del 15 dicembre 2020 (doc. 3), non emerge che l’insorgente abbia esplicitamente chiesto di sospendere la procedura in attesa dell’esito del procedimento penale.

 

Nello scritto del 30 novembre 2020 TERZ 1 ([“vi scrivo a nome e per conto del signor TERZ 1”]) si limita a ribadire, “conformemente a quanto già [sic] indicato al Procuratore pubblico competente (…) di non aver mai ricevuto dei salari e contesta quindi la tassazione d’ufficio da voi inviata” ed afferma che il “presente scritto, in attesa di definire il tutto con le competenti autorità penali, vale quale formale opposizione a norma di legge”.

 

Nel complemento del 21 dicembre 2020 oltre alla contestazione della qualifica di salario degli importi percepiti, figura solo che “la documentazione riguardante la società è stata versata agli atti e si trova quindi presso il Ministero Pubblico a __________, documentazione che potrà essere consultata al momento opportuno secondo procedura” e che “Mi sembra comunque chiaro che, sintanto che non sarà stata evasa la procedura penale ed il signor TERZ 1 avrà chiarito la sua posizione, non sarà possibile prendere posizione in modo preciso e documentato in relazione alla vostra richiesta”.

Un’esplicita domanda di sospensione della procedura non è stata formulata.

 

In queste condizioni non vi sono motivi per ritenere una violazione del diritto di essere sentita.

 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

 

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2019 applicabile al caso di specie [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma prevede che è prelevato un contributo del 4,35%).

 

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

 

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

 

Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione ai sensi dell’art. 5 LAVS. Per l’art. 12 cpv. 2 LAVS sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.

 

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

 

Per l’art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

 

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

 

                          2.3.  Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD, sia nella versione rivista valida dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 che nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019), edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv.2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l’attività professionale del salariato.

 

                                  Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:

 

                                  -  l’indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;

                                  -  l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

 

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

 

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

 

                          2.4.  In concreto dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha effettuato delle riprese salariali alla società ricorrente per il periodo dal 2013 al 2017 relative ad importi percepiti da TERZ 1 e sui quali non erano stati prelevati i contributi sociali (doc. III, pag. 5).

 

                                  La Cassa ha ripreso CHF 3'500 nel 2013 (pari a CHF 528.30 di contributi e CHF 174.40 di interessi di mora), CHF 8'400 nel 2014 (pari a CHF 1'267.95 di contributi e CHF 355.25 di interessi di mora), CHF 8'400 nel 2015 (pari a CHF 1'267.95 di contributi e CHF 291.85 di interessi di mora), CHF 21'253 nel 2016 (pari a CHF 3'197.30 di contributi e CHF 575.95 di interessi di mora), CHF 11'059 nel 2017 (pari a CHF 1'664.55 di contributi e CHF 0.00 di interessi di mora).

 

                                  Circa la composizione degli importi, l’amministrazione ha rilevato che dal verbale di interrogatorio del 27 febbraio 2020 innanzi al Ministero Pubblico è emerso che TERZ 1 ha effettuato prelievi mensili da conti della società pari a CHF 500 per spese dell’auto e a CHF 200 per spese personali (pag. 9 e 10 del verbale, doc. 10) e che il 26 marzo 2020 è stato prodotto il bilancio e il conto economico della società per gli anni dal 2014 al 2017 da cui emerge che per l’anno 2016 i costi contabilizzati per auto e trasporto ammontano a CHF 12'853 e nel 2017 a CHF 7'559.

 

                                  Da cui una ripresa, per gli anni litigiosi di CHF 8'400 (700 X 12 mesi) nel 2015, CHF 21'253 (700 X 12 + 12'853) nel 2016 e CHF 11'059 (700 X 5 mesi + 7'559) nel 2017.

 

                                  Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che la Cassa ha emesso le seguenti decisioni:

-    decisione di risarcimento danni ai sensi degli art. 16 e 52 LAVS del 17 novembre 2020 per gli anni 2013 e 2014 per l’importo di CHF 2'325.90 nei confronti della RI 1, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 11);

-    decisione di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS del 9 luglio 2021 per gli anni 2013, 2014 e 2019 per l’importo di CHF 4'865.10 nei confronti di TERZ 1, confermata dalla decisione su opposizione del 27 agosto 2021, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 13 e 14);

-    decisione di tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 38 OAVS del 17 novembre 2020 per gli anni 2015, 2016 e 2017 nei confronti di RI 1, per l’importo di CHF 6'997.60, confermata dalla decisione su opposizione del 7 marzo 2022, qui impugnata.

 

                                  Per effettuare le riprese la Cassa si è fondata sulla documentazione contabile e penale a sua disposizione (doc. 5 – 7/1-2).

                                  L’amministrazione è stata interpellata il 20 ottobre 2020 dal Ministero Pubblico, nell’ambito del procedimento penale di cui all’INC.__________, sfociato nel decreto d’accusa del 31 dicembre 2020 (DA __________) con cui TERZ 1 è stato messo in stato di accusa per truffa, per ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale e per ripetuta infrazione alla LF sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per aver omesso di annunciare alla Cassa i prelievi da lui effettuati dal conto corrente intestato alla RI 1, mediamente di CHF 700.- mensili, a titolo di copertura di sue spese vive come pasti e costi legati all’utilizzo del veicolo aziendale a lui in uso, sottraendosi in questo modo al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG dal 2013 al 2017 per complessivi CHF 7'926.05.

 

                                  Contro il decreto d’accusa, l’8 gennaio 2021 è stata inoltrata opposizione (doc. C).

 

                          2.5.  In concreto, la ricorrente chiede che la procedura amministrativa sia sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale ritenuto come non vi siano ancora gli estremi per chiarire nel dettaglio la reale situazione esistente e non sarebbe possibile per la Cassa esprimersi compiutamente con una decisione di tassazione.

 

                                  Secondo giurisprudenza, di regola, qualora non vi sia ancora un giudizio penale, l’amministrazione e, se del caso, il Tribunale delle assicurazioni devono procedere in via preliminare ad una propria valutazione se la richiesta di restituzione, rispettivamente l’assoggettamento al pagamento dei contributi si fonda su un atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF 138 V 74 consid. 6.1. con riferimenti, in particolare DTF 113 V 256, consid. 4a, dove l’Alta Corte ha in sostanza affermato che in assenza di un giudizio in ambito penale spetta alla cassa ed in seguito al giudice delle assicurazioni sociali esaminare preliminarmente se vi è una violazione delle norme di diritto penale; cfr. anche sentenza 32.2013.185 del 4 dicembre 2014 confermata dalla sentenza 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015; cfr. anche la STF 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.3, dove l’Alta Corte, accertata l’assenza di una sentenza penale, aveva rinviato gli atti al tribunale delle assicurazioni per determinarsi, dopo acquisizione di atti penali, se procedere ad una valutazione preliminare o sospendere la procedura).

 

                                  Con sentenza 8C_242/2015 del 19 gennaio 2016, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove era in discussione la “decurtazione del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore della persona assicurata decisa dall’assicuratore a norma dell’art. 49 cpv. 2 OAINF” (cfr. consid. 2), in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto la sospensione della procedura in attesa dell’esito del procedimento penale, il Tribunale federale ha affermato, al consid. 4.3 che “il giudice delle assicurazioni sociali non è generalmente legato da una sentenza penale, pertanto una sospensione si giustifica solo in casi del tutto eccezionali”.

 

                                  Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

 

                          2.6.  In concreto, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, non vi è alcun motivo per sospendere la procedura giudiziaria pendente innanzi a questo Tribunale in attesa dell’esito del procedimento penale.

                                 

                                  Il TCA può infatti decidere in maniera autonoma se nel caso di specie gli importi percepiti da TERZ 1 dal 2015 al 2017 e prelevati dal conto postale della società ricorrente vanno qualificati di salario determinante, come stabilito dalla Cassa, oppure se si tratta di spese non soggette al prelievo dei contributi sociali come sostenuto con il ricorso. La qualifica della natura di tali importi (salario determinante o spese deducibili dal salario) si fonda infatti esclusivamente sulle norme del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

 

                                  Come si vedrà qui di seguito agli atti è del resto stata prodotta tutta la documentazione disponibile e necessaria per permettere a questo Tribunale di decidere nel merito della vertenza.

 

                                  L’esito del procedimento penale nei confronti di TERZ 1 è irrilevante ai fini della procedura amministrativa.

 

                          2.7.  Nel caso di specie l’insorgente contesta le riprese effettuate sostenendo che sono il frutto di un accertamento assolutamente sbrigativo e semplicistico della Cassa che non tiene conto delle spese personali di TERZ 1. Secondo la ricorrente quest’ultimo non riceveva alcun salario e non è mai stato dipendente della società.

 

                                  A torto.

 

                                  Nel verbale del 1° giugno 2017 dell’Ufficio __________, TERZ 1 ha confermato di essere socio e direttore con firma individuale della RI 1 dal __________ e di occuparsi “della parte amministrativa, controllo contabile, dell’elaborazione delle fatture, del contatto con i clienti, stipulazione dei contratti, come pure del controllo presso il magazzino di __________” (doc. 6).

                                  Chiamato a quantificare in media mensile le ore impiegate per svolgere le mansioni di cui sopra presso la società ricorrente, TERZ 1 ha affermato di essere “presente approssimativamente una quarantina di ore al mese presso RI 1, __________” (doc. 6).

                                  Alla questione di sapere se per la sua funzione di socio e direttore con firma individuale e per le eventuali mansioni finora svolte, ha percepito compensi/emolumenti, retribuzioni o altro, l’interessato ha rilevato che “non ho mai percepito nulla, ma posso fare dei prelevamenti dal conto postale della RI 1, __________”.

                                  Alla domanda: “A quanto ammontano circa in franchi i prelevamenti mensili che lei ha finora fatto dal conto postale della RI 1, __________?”, il direttore ha risposto: “Finora non ha mai percepito una retribuzione fissa, ma mensilmente ho finora avuto la possibilità di prelevare direttamente dal conto postale della RI 1, __________, la somma mensile di Fr. 500.- per spese dell’auto intestata alla RI 1, __________ che utilizzo, e Fr. 200.- per le mie spese personali”.

                                  Egli ha pure confermato di essersi occupato personalmente dell’assunzione, dal 10 febbraio 2017, di un collaboratore della società, di aver stipulato il relativo contratto di lavoro e di aver compilato il formulario individuale di domanda per frontaliere G datato 7 febbraio 2017. TERZ 1 “personalmente” controlla “le ore di lavoro svolte” da parte del dipendente della società e le consegna al contabile che si occupa dell’elaborazione dei conteggi salariali mensili.

 

                                  Dalle risposte fornite emerge pure che l’altra socia della ricorrente non ha invece mai svolto alcuna attività lavorativa all’interno della società (risposte, 23, 24 e 25; doc. 6).

 

                                  Nell’interrogatorio del 27 febbraio 2020 innanzi all’allora Segretario giudiziario __________, agente su delega del Procuratore Pubblico __________, TERZ 1 ha confermato il contenuto del verbale dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro nei passaggi riportati nella STCA 32.2018.28 del 28 gennaio 2019 che lo concerne (doc. 10) ed ha affermato che “attualmente prendo CHF 350.- per coprire le spese vive mentre in precedenza era qualcosa in più, non ricordo con precisione, anche perché variava ogni mese, ma era all’incirca CHF 500.-. Con spese vive intendo la benzina per muovermi, i pasti e la possibilità di usare l’auto aziendale.” Egli ha inoltre affermato che “Io, quando posso, le gestisco la ditta. Faccio delle telefonate, passo in ditta e controllo l’operaio come peraltro ho già detto all’Ufficio invalidità”, che “solo io ho la firma sui conti della società presso __________” e che “stiamo attualmente cercando un direttore in quanto io desidero uscire” (doc. 10, pag. 8, righe da 20 a 29).

 

                                  Alla luce di quanto sopra esposto, come peraltro già stabilito nella STCA 32.2018.28 del 28 gennaio 2019, cresciuta incontestata in giudicato, il cui passaggio rilevante è stato ripreso dalla Cassa in sede di risposta (doc. III), non vi è alcun dubbio che TERZ 1, socio e direttore della società ne era a tutti gli effetti un suo dipendente. Questo Tribunale ribadisce che sottoscrivere contratti di lavoro, richiedere permessi di lavoro alle competenti autorità, occuparsi della sorveglianza del lavoratore, tenere nota delle ore da quest’ultimo lavorate, controllare la contabilità e le fatture emesse dalla Sagl, ricevere le telefonate dai clienti e tenere i contatti con essi, non può di certo essere considerata come un’attività di volontariato esente dall’essere ricompensata monetariamente. TERZ 1 era a tutti gli effetti il deus ex machina della ricorrente ed i suoi compiti non potevano non essere remunerati. Nell’evenienza concreta, però, tutto ciò non avveniva apparentemente sotto forma di uno stipendio fisso, ma mediante la possibilità che egli aveva – e metteva molto spesso in pratica - di prelevare per sé direttamente dai conti a cui aveva accesso.

 

                          2.8.  Accertato che TERZ 1 nel periodo in esame ha lavorato per la RI 1 e ne era suo dipendente, va ancora esaminato se l’ammontare del salario da lui conseguito, e dunque della ripresa, è stato correttamente calcolato dall’amministrazione.

 

                                  TERZ 1 ha ammesso di aver effettuato prelievi mensili dai conti della società per coprire le sue spese vive, e meglio CHF 200 per spese personali e CHF 500 per spese dell’auto intestata alla società ricorrente (cfr. verbale del 1° giugno 2017 dell’Ufficio __________: “[…] ma mensilmente ho finora avuto la possibilità di prelevare direttamente dal conto postale della RI 1, __________ la somma mensile di Fr. 500.- per spese dell’auto intestata alla RI 1, __________ che utilizzo, e Fr. 200.- per le mie spese personali […]”). Egli ha pure evidenziato che con spese vive, intende la benzina per muoversi, i pasti e la possibilità di usare l’auto aziendale.

 

                                  Da cui l’importo di CHF 700 al mese calcolato dalla Cassa.

 

                                  A questo ammontare l’amministrazione ha aggiunto i costi contabilizzati dalla società per auto e trasporto che nel 2016 ammontavano a CHF 12'853.53 e nel 2017 a CHF 7'559.45 (cfr. doc. 11).

 

                                  La ripresa è corretta.

 

                                  Infatti, come rammenta il marginale 3002 DSD, le spese generali sono generate in aggiunta alle spese di mantenimento che occorrerebbe sostenere in modo uguale o analogo anche senza attività lucrativa. Le spese sostenute dal salariato per la vita privata non sono dovute allo svolgimento della professione e non hanno quindi carattere di spesa generale.

 

                                  Inoltre, per il marginale 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali: (…) l’indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

 

                                  Infine, secondo il marginale 3010 DSD le spese generali vanno considerate per principio nel loro importo effettivo. Il datore di lavoro e/o i salariati devono comprovarle.

 

In concreto, le spese personali, sostenute per la vita privata di TERZ 1 (come i CHF 200 per spese personali, le spese dei pasti o i CHF 500 per l’utilizzo dell’auto per scopi privati), vanno riprese già solo per il motivo che esse fanno parte senza alcun dubbio del reddito determinante (marg. 3002, 3006 e 3010 DSD).

 

Come emerge dagli accertamenti della Cassa inoltre il dettaglio delle schede contabili e i relativi giustificativi non sono a disposizione neppure per quanto concerne i costi auto e di trasporto presenti nella contabilità della ricorrente nel 2016 (CHF 12'853) e nel 2017 (CHF 7'559) e fino al 9 febbraio 2017 la ricorrente non ha avuto dipendenti, oltre a TERZ 1.

 

L’insorgente non ha prodotto alcuna prova per rendere perlomeno verosimile che le spese siano state effettivamente sostenute. Egli non ha fornito indicazioni precise, non ha prodotto un conteggio esaurientemente dettagliato e non ha allegato le relative pezze giustificative. La circostanza che la documentazione rilevante non sarebbe più reperibile non è un motivo per esimerlo dall’apportare le prove necessarie.

 

Del resto l’attività da lui svolta in favore della società ricorrente e che consiste nel sottoscrivere contratti di lavoro, richiedere permessi di lavoro alle competenti autorità, occuparsi della sorveglianza del lavoratore, tenere nota delle ore da quest’ultimo lavorate, controllare la contabilità e le fatture emessa dalla Sagl, ricevere le telefonate dai clienti e tenere i contatti con essi, non necessita delle spese fatte valere dall’interessato.

 

                                  Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dall’ammontare della ripresa effettuata dalla Cassa.

                                  La qualifica di salario determinante degli importi fissati nella tassazione d’ufficio, confermata dalla decisione su opposizione impugnata, merita di conseguenza piena conferma.

 

                                  In queste condizioni il ricorso va respinto.

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 7 aprile 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 [al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107]).

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                        2.10.  In data 14 luglio 2022, l’avv. RA 1, rappresentante della società ricorrente, ha visionato l’incarto presso il TCA (doc. V). Lo stesso giorno il medesimo avv. RA 1 ha indicato di aver proceduto all’esame degli atti e di rappresentare anche TERZ 1, chiamato in causa (doc. VI).

 

                                  Ritenuto che l’allegata procura, del 10 gennaio 2018, è tuttavia stata sottoscritta da TERZ 1 unicamente per la pratica “contenzioso concernente la decisione di sospensione provvisionale della rendita AI” (doc. VI/1) e non per la causa in esame, una copia della presente sentenza sarà notificata direttamente anche a TERZ 1, che già aveva ricevuto personalmente il decreto di chiamata in causa (cfr. anche, a proposito della validità di una procura per una causa diversa da quella per la quale era stata sottoscritta originariamente: STF 9C_183/2022 del 1° giugno 2022).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti