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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 giugno 2023 emanata da |
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chiamata in causa: |
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto in fatto
1.1. Il 12 dicembre 2022 RI 1, nato nel 1978, ha scritto alla Cassa CO 1 affermando che nel 2018, in conseguenza di un cambiamento amministrativo valido per tutti i collaboratori della __________ da membri della società semplice ad impiegati, la Cassa ha proceduto, senza il suo consenso e senza indicare i rimedi giuridici, a stralciarlo dalla categoria degli indipendenti ed ha chiesto di essere nuovamente affiliato in tale qualità dal mese gennaio 2023 (doc. 15).
1.2. Il 27 gennaio 2023 l’assicurato ha compilato il formulario per l’iscrizione quale indipendente, indicando di aver lavorato dal 2018 al 2020 presso la __________, di aver collaborato con la __________ e di esercitare un’attività indipendente (doc. 12).
1.3. Il 2 febbraio 2023 la Cassa CO 1 ha affiliato RI 1 quale indipendente con effetto dal 1° gennaio 2019 per le seguenti attività: online shop, siti internet, scrittura libri, produzione video.
1.4. Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti, con decisione del 2 marzo 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 6 giugno 2023, la Cassa CO 1 ha invece respinto l’affiliazione come indipendente per la collaborazione con la TERZ 1, ritenendo tale attività di carattere dipendente.
1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando di potersi iscrivere quale indipendente anche per la sua attività di collaborazione con la TERZ 1 e le altre __________ con cui collabora e collaborerà (doc. I).
Il ricorrente afferma di aver cominciato un’attività in qualità di indipendente con la TERZ 1 a partire dal 2010. Negli anni ha poi lavorato anche per la __________, di __________ e di __________.
Tali scuole sono riconosciute ma non parificate dalla Confederazione svizzera. Non vi è riconoscimento automatico da parte delle scuole pubbliche del percorso formativo svolto dagli allievi che frequentano le __________. Ciò è dovuto al programma degli studi ed al differente approccio pedagogico e didattico. Le __________ prevedono una suddivisione in __________, __________.
Ogni __________ è un’associazione indipendente senza scopo di lucro. I soci sono i genitori degli allievi che frequentano la scuola, i docenti e altri sostenitori e simpatizzanti. Il collegio dei docenti figura negli statuti quale organo dell’associazione. L’assemblea sociale è l’organo supremo dell’associazione e il patrimonio sociale dell’associazione è composto dalle rette dei genitori.
Onde coprire il deficit dell’associazione e viste le responsabilità e facoltà decisionali del collegio dei docenti, in passato è stato deciso dal collegio l’obbligo di attività ausiliarie non retribuite (corsi estivi per esempio) per tutti i docenti, oppure una detrazione dall’onorario. Esiste quindi un rischio d’incasso da parte dei docenti.
Secondo il ricorrente, la fatturazione viene fatta al cliente finale poiché la sua nota d’onorario è stata trasmessa all’associazione, i cui soci sono anche i genitori degli allievi.
La TERZ 1 è una scuola piccola con classi doppie e 5-10 allievi per classe. Queste piccole scuole non hanno i mezzi e le infrastrutture per garantire un corretto svolgimento __________ come previsto per le __________. Le scienze, nelle __________, vengono portate in maniera sperimentale. Ogni giorno si fanno uno o più esperimenti. L’acquisto delle apparecchiature per fare gli esperimenti è oneroso e la TERZ 1 non ha i mezzi necessari. Inoltre c’è una costante penuria di docenti formati per l’insegnamento delle scienze in queste scuole. Vi sono liberi professionisti, muniti di tutti i materiali necessari per lo svolgimento __________ che si spostano in Svizzera ed in Italia ed in altri Paesi per effettuare __________ nelle piccole __________. I materiali, che l’insorgente afferma di essersi procurato nel corso degli anni, hanno un notevole valore e rappresentano un investimento necessario per permettere di lavorare quale docente esperto nelle scienze nelle __________. Questo lavoro “itinerante” è la prima parte delle attività effettuate dal ricorrente in favore delle __________.
La seconda parte concerne la consulenza, formazione e strutturazione pedagogica e didattica per l’insegnamento delle scienze nelle __________ rivolto ai docenti. In questo contesto viene chiamato da varie scuole a fare consulenza e formazione a docenti onde prepararli per l’insegnamento delle scienze in generale e di __________ secondo le necessità della scuola e dei docenti.
In questo contesto la TERZ 1 lo ha chiamato per collaborare con alcuni docenti di classe e accompagnarli per migliorare l’insegnamento della matematica. Anche per questa attività ha utilizzato materiale acquistato personalmente.
Nelle classi delle scuole medie non si usa la calcolatrice digitale ma quella meccanica in uso fino agli anni ‘70 e non è semplice procurarsi tale materiale. Inoltre necessitano di molte ore di lavoro per essere messe in funzione, ciò che grazie alla sua formazione di ingegnere riesce a fare. Si tratta di numerose ore di lavoro svolte a casa per ogni calcolatrice.
L’interessato afferma che le attività di produzione video, scrittura libri e ricerca e sviluppo sono un tutt’uno con la sua attività di corsi, formazione, accompagnamento ai docenti e ristrutturazione pedagogica e didattica. Attraverso i video, i libri ed il sito internet le __________ vengono a sapere del lavoro svolto e danno mandato al ricorrente per collaborare con loro. I video e i libri sono la conseguenza dell’attività di ricerca pedagogica e scientifica. Un libro tratta temi scientifici e gli altri due sono relativi all’insegnamento delle scienze nelle __________.
Secondo il ricorrente la natura indipendente dell’attività nei rapporti di collaborazione con la TERZ 1 è stata ritenuta corretta dalla Cassa dal 2010 fino al 2014 e fino al 2017 con la __________.
Egli evidenzia che la natura indipendente del lavoro dei docenti nelle __________ a livello nazionale è stata ribadita almeno due volte in sentenze del Tribunale federale (sentenza del 12 giugno 1959 e sentenza del 26 settembre 1984).
L’insorgente sostiene infine che lo scritto della ____________________ citato dalla Cassa secondo cui i docenti dal 2018 vanno considerati quali dipendenti della scuola concerne unicamente tale istituto e non si applica all’attività svolta in favore della TERZ 1.
1.6. Con risposta del 24 luglio 2023 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.7. Il 4 agosto 2023 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha preso posizione in merito alle affermazioni della Cassa nella risposta (doc. VII). Egli, oltre a ribadire il contenuto delle sentenze del 12 giugno 1959 e del 26 settembre 1984 del Tribunale federale, cita un verbale da lui sottoscritto in ambito fiscale con la Divisione delle contribuzioni il 4 ottobre 1999, dove vengono riconosciuti i rimborsi spese dati ai docenti della __________. Nel verbale figura che i rimborsi spese rappresentano un risarcimento per le spese effettive sostenute dal docente in quanto l’attrezzatura della scuola non consente una normale preparazione delle lezioni, anche a livello di materiale didattico e di logistica.
Egli ribadisce che l’attività presso la TERZ 1 non può essere presa singolarmente, ma deve essere valutata insieme alle attività per le quali il carattere indipendente è stato riconosciuto. L’insorgente sostiene, in relazione al marginale 4010 DSD, che la sua attività non è regolare. L’ultimo anno scolastico ha dato 3 __________ (per un totale di circa 3 mesi), in quello precedente 2 e attualmente la collaborazione con la TERZ 1 è terminata. La Cassa non ha inoltre tenuto conto degli investimenti effettuati per essere equipaggiato adeguatamente e fare __________, che dal 2008 al 2023 ammontano a oltre fr. 9'000 (doc. B5, lista indicativa). A ciò vanno aggiunti gli investimenti per la scrittura e pubblicazione dei libri, come pure per i materiali necessari per fare i video. Inoltre molti acquisti di apparecchi poco costosi hanno poi implicato ore di lavoro per rimetterli in funzione. L’onere di questo lavoro non è stato compensato da alcuna retribuzione.
In merito alla circostanza che non cercherebbe i partecipanti ai corsi, l’insorgente rileva che presso le __________ è d’uso una pratica gratuita e volontaria da parte dei docenti di partecipare alle giornate delle porte aperte nei fine settimana, in cui i docenti, malgrado non percepiscano alcuna remunerazione per le ore che passano a scuola, sono a disposizione di ospiti che vengono a conoscere la scuola e la sua pedagogia. Vengono fatte pubblicazioni regolari con articoli scritti da insegnanti che spiegano e promuovono l’approccio __________. Anche queste pubblicazioni, che di fatto aiutano a procurare nuovi interessati alla scuola, sono su base volontaria. L’insorgente ha allegato il doc. 7 relativo alla copertina ed a 3 articoli da lui scritti su una rivista creata proprio allo scopo di far conoscere la __________ al pubblico e procurare nuovi allievi. Vi sono inoltre numerose conferenze ed attività culturali gratuite aperte a tutti in cui i docenti presentano i principi della __________. Vi è un contributo sostanziale da parte dei docenti alla ricerca delle famiglie interessate. Per cui si applica il marginale 2021 DSD secondo cui non sussiste alcuna presunzione riguardo al carattere dipendente o indipendente di un’attività.
Il ricorrente afferma che la legge non vieta un’attività indipendente svolta da un libero professionista con ditta individuale. La __________ ha avuto conoscenza del suo lavoro grazie ai libri che ha scritto, alla divulgazione della pedagogia __________ che ha fatto tramite video sui canali multimediatici, al lavoro di ricerca pedagogica, traduzione, ecc. che ha eseguito negli anni, tutte attività per le quali la Cassa ha riconosciuto lo statuto di indipendente.
L’insorgente ribadisce che le __________ sono associazioni i cui soci sono i genitori, i docenti ed eventuali simpatizzanti della pedagogia. I soci (compreso il collegio dei docenti) stabiliscono gli statuti dell’associazione e le relative linee guida. Queste sono completamente e unicamente basate sugli scritti di __________. Le lezioni possono e vengono impartite anche fuori dalla struttura, proprio per la natura “esperienziale” di questa pedagogia. Sono frequenti uscite anche di più giorni con scopi pedagogici. La scelta su come creare un ambito esperienziale adeguato ai fini di questa pedagogia è completamente nella libera scelta dei docenti. La scelta su come procedere nella strutturazione pedagogica delle lezioni è solo del ricorrente. Per questo suo ruolo è stato ingaggiato per accompagnare i docenti di classe nella corretta strutturazione delle lezioni di matematica. Inoltre, come riconosciuto dalla Divisione delle contribuzioni 20 anni fa, l’attrezzatura della scuola non consente una normale preparazione delle lezioni, anche a livello di materiale didattico e di logistica, per cui il grosso del lavoro di preparazione avviene nei suoi spazi e __________ si svolgono con molti materiali di sua proprietà.
1.8. Con osservazioni dell’11 agosto 2023 l’amministrazione ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. IX).
1.9. Con decreto del 23 agosto 2023 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la TERZ 1, assegnandole un termine scadente il 19 ottobre 2023 per, alla crescita in giudicato del decreto, pronunciarsi in merito (doc. XI).
1.10. Con scritto datato 4 ottobre 2023 e pervenuto al TCA il 16 ottobre 2023, l’associazione __________ TERZ 1 ha proposto l’accoglimento del ricorso e l’affiliazione di RI 1 quale indipendente quando lavora in favore della scuola (doc. XII). La scuola ha affermato di aver contattato, negli ultimi due anni, l’insorgente quale esperto specializzato nell’insegnamento delle scienze nelle __________ per fare __________ (nella scuola si effettuano corsi della durata di 3-4 settimane), poiché egli è munito di materiali propri necessari a fare __________ di cui la scuola è carente. In tale contesto il ricorrente aveva anche il compito di aiutare a strutturare nel modo più consono alla __________ la didattica di __________ come pure di accompagnare pedagogicamente e didatticamente i docenti di classe nell’insegnamento della matematica nelle classi medie in qualità di formatore.
È inoltre corretto quanto affermato dal ricorrente relativamente alla struttura della TERZ 1, quale associazione in cui l’assemblea sociale è composta da genitori, docenti e da eventuali simpatizzanti che, liberamente, scelgono se associarsi ad essa. I genitori, soci dell’associazione, le danno un mandato educativo per i loro figli e sono quindi al contempo clienti finali e soci dell’associazione. I docenti (coloro che sono iscritti all’associazione), quali soci dell’associazione e membri dell’organo statutario “Collegio”, oltre alle responsabilità pedagogiche, hanno responsabilità anche nelle questioni economiche e finanziarie dell’associazione.
I docenti svolgono liberamente e volontariamente attività non remunerate di pubblicità per la __________ e per la scuola (ad esempio conferenze e pubblicazioni).
In considerazione di quanto sopra, dell’art. 27 della Costituzione federale sulla libertà economica e dell’art. 1 CO in merito ai contratti, la scuola ritiene conforme alla legge il rapporto di collaborazione concordato con il ricorrente nel quale egli opera come indipendente.
1.11. Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa ed al ricorrente il 16 ottobre 2023 per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 6 giugno 2023 è la reiezione dell’affiliazione come indipendente dell’assicurato per la sua attività in favore della TERZ 1 dal 1° agosto 2021 (cfr. doc. 4, pag. 2, decisione del 2 marzo 2023 notificata unicamente alla TERZ 1: “[…] vogliate notificare le remunerazioni versate al signor RI 1 dal 01.08.2021 alla nostra Cassa di compensazione AVS”; cfr. doc. V, risposta punto II: “[…] D’altra parte, con raccomandata datata 2 marzo 2023, la Cassa ha invece respinto l’affiliazione quale indipendente per la collaborazione a favore della TERZ 1” […]” e pag. 3: “[…] La Cassa, preso atto dell’opposizione, in data 6 giugno 2023 ha emesso la decisione su opposizione, ribadendo lo statuto di salariato quando collabora con la TERZ 1” e “Oggetto del presente ricorso è unicamente la definizione dello statuto contributivo del sig. RI 1 nei confronti della TERZ 1, oggetto della raccomandata del 2 marzo 2023 della Cassa”).
Non è invece in discussione l’affiliazione come indipendente, dal 1° gennaio 2019, confermata dalla Cassa, per le attività di produzione video, online shop, creazione di siti internet, scrittura di libri, lezioni private a singoli studenti e per l’attività di ricerca e sviluppo (cfr. decisione su opposizione, doc. 2, pag. 3 punto 6).
Ne discende che nella misura in cui il ricorrente chiede di poter avere la facoltà di iscriversi quale indipendente anche per la collaborazione con altre __________ con cui collabora e collaborerà, la sua richiesta esula dalla presente causa e si rileva irricevibile.
nel merito
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. Nel caso di specie l’insorgente il 12 dicembre 2022 ha scritto alla Cassa CO 1 affermando che nel 2018, in conseguenza di un cambiamento amministrativo di tutti i collaboratori della __________ da membri della società semplice ad impiegati, l’amministrazione ha proceduto, senza il suo consenso e senza indicare i rimedi giuridici, a stralciarlo dalla categoria degli indipendenti. Egli ha asserito di non aver mai smesso di esercitare un’attività indipendente e di aver terminato il rapporto con la __________ nel corso del mese di giugno 2018. Inoltre è stato impiegato a tempo parziale presso la __________, il cui rapporto di lavoro è terminato a novembre 2022. Nel 2021 e nel 2022 ha ampliato le sue attività da indipendente che includono lezioni private, corsi di formazione per docenti, piccole collaborazioni per siti internet, produzione di documentari, un online shop e la scrittura e vendita di libri. L’insorgente ha chiesto di essere affiliato quale indipendente dal gennaio 2023 (doc. 15).
Il 27 gennaio 2023 l’assicurato ha compilato il formulario per l’iscrizione quale indipendente, indicando di aver lavorato dal 2018 al 2020 presso la __________, di aver collaborato con la __________ e di esercitare un’attività indipendente (doc. 12). Egli ha precisato di agire nei confronti del cliente finale a suo nome e per suo conto, di fatturare direttamente al cliente finale, di non avere un locale di lavoro equipaggiato, di aver dovuto acquistare mezzi o strumenti propri, di non avere diritto di ricevere un rimborso spese da parte del committente, di non avere stipulato una polizza RC professionale e/o contro la perdita di guadagno, di non essere iscritto al registro di commercio, di non far parte di un’associazione professionale, di non occupare dipendenti. Egli ha stimato in fr. 25'000 all’anno il reddito presumibile. Alla richiesta ha allegato gli estratti bancari con gli accrediti degli importi pagati dai suoi clienti e con gli addebiti per la merce acquistata.
Il 2 febbraio 2023 la Cassa ha iscritto il ricorrente quale indipendente con effetto dal 1° gennaio 2019 per le seguenti attività: online shop, siti internet, scrittura libri, produzione video.
Il 9 febbraio 2023 la Cassa ha scritto alla TERZ 1, rilevando che l’interessato ha prodotto una fattura emessa il 1° novembre 2021 dall’__________ e che in base alle marginali 4010 e 4011 delle direttive sul reddito determinante (DSD) le retribuzioni versate all’insorgente fanno parte del salario determinante. La Cassa ha domandato alla scuola di indicare le remunerazioni versate a RI 1 nel 2021 (doc. 10).
Il 16 febbraio 2023 la TERZ 1 ha risposto, affermando che l’interessato collabora nella forma di consulente ed esperto specializzato e talvolta come docente formatore occasionale. In particolare l’insorgente “ha fatto __________. Nella nostra scuola, si effettuano corsi della durata di 3-4 settimane i quali hanno natura occasionale”. Egli “aiuta i docenti di classe nelle lezioni di matematica. Nella sua collaborazione con la nostra scuola, è munito di materiali propri di un certo valore che servono per le lezioni che svolge (nella nostra scuola l’insegnamento si basa sull’esperienza e sulla sperimentazione con l’uso di molti materiali), e che risultano come investimenti fatti” dal ricorrente “per svolgere la sua attività (materiali che la scuola non possiede). In questo senso, sappiamo che” il ricorrente “lavora in maniera analoga in diverse __________ in Svizzera ed Italia”. Secondo la __________ nel caso di specie si applicano le ultime due righe del marginale 4010 DSD: di regola non rientrano nel salario determinante retribuzioni per corsi che sono tenuti solo occasionalmente.
In allegato è stata prodotta la nota d’onorario del 1° novembre 2021 per un totale di fr. 2'776 (16 lezioni a fr. 50 a lezione [fr. 800] e l’onorario per __________ chimica di fr. 2'000, incluse le spese di viaggio di fr. 1'260 e dedotti 4 pasti a fr. 6 a pasto [doc. 6a]) e l’accordo di mandato tra il ricorrente e __________ __________ (doc. 6b). Quest’ultimo prevede quale mansione “docente __________ chimica” e “aiuto e formazione per le lezioni di matematica in VII e VIII classe”. Il mandante è il “__________” e l’accordo prevede: 1 __________ chimica in VII classe, __________ chimica in VIII classe, 2 ore settimanali di matematica in VII classe e 2 ore settimanali di matematica in VIII classe.
Tra le condizioni figura che non vi è obbligo di partecipazione alle riunioni di collegio, le eventuali assenze per malattia non sono retribuite, il rimborso spese di trasferta è incluso nell’onorario, il noleggio dei materiali per fare lezione è incluso nell’onorario (attrezzature varie di chimica, attrezzature di matematica, quali calcolatrici meccaniche ed altri materiali necessari ai progetti pedagogici), il contratto non esclude la possibilità per l’interessato di collaborare con altri istituti scolastici, la retribuzione viene versata dietro presentazione di fattura su un conto postale o bancario. È stato inoltre fissato un compenso di fr. 1'500 per __________ di 3 settimane, di fr. 2'000 per __________ di 4 settimane e di fr. 50 all’ora per la matematica.
Agli atti è stata prodotta un’ulteriore nota d’onorario emessa nei confronti della TERZ 1, del 30 agosto 2021, di complessivi fr. 800, di cui fr. 600 “per convegno sulla tecnologia coi docenti” e fr. 200 “per sistemazione laboratorio di scienze” (cfr. plico doc. 12).
Il 2 marzo 2023 la Cassa ha respinto l’affiliazione come indipendente per il lavoro svolto in favore della TERZ 1 (doc. 4). La Cassa ha evidenziato che in base all’accordo le lezioni/corsi non sono tenuti occasionalmente, ma si tratta di una collaborazione regolare. Inoltre l’interessato non paga un affitto per l’utilizzo degli spazi dove sono svolte le lezioni, non ha fatto investimenti importanti, non ha un rischio d’incasso in quanto non fattura direttamente al cliente finale (allievo), sussiste un marcato grado di subordinazione e dipendenza economica.
Nella decisione su opposizione la Cassa ha aggiunto che la “__________ con scritto del 1. marzo 2019 inoltrato alla nostra Cassa AVS, conferma che a partire dal 1. gennaio 2018 tutti i docenti sono da considerare quali dipendenti dell’__________ __________, infatti lei risulta nella distinta salari di quest’ultima a partire dal 1. Gennaio 2018” (doc. A) ed ha prodotto la lettera del 1° marzo 2019 della società semplice dei docenti della __________ dove figura che “come comunicatovi dall’__________ __________, da 1 gennaio 2018 i docenti della __________ sono dipendenti della succitata __________ e vi vengono annunciati direttamente” (allegato doc. 2).
L’amministrazione ha pure prodotto lo Statuto __________ della __________ di __________ (doc. 1).
2.8. Ai sensi dell’art. 7 lett. l OAVS, il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo, nella misura in cui queste non rappresentano dei rimborsi spese.
Secondo il marginale 4010 delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD), le retribuzioni di persone che insegnano o tengono regolarmente corsi in scuole, centri di formazione o durante congressi rientrano nel salario determinante. Valgono i seguenti criteri: gli insegnanti non devono partecipare agli investimenti dell’evento, assumere il rischio d’incasso né cercare loro stessi i partecipanti (cfr. Pratique VSI 2001 pag. 178 [H 214/99: incarico d'insegnamento presso una scuola superiore professionale di giornalismo] e 1995 pag. 144 [H 190/94: incarico d'insegnamento presso una scuola]; cfr. inoltre sentenze H 259/01 del 22 luglio 2002 consid. 3; H 152/96 del 12 maggio 1997 [istruttore di volo] e H 295/93 del 28 febbraio 1994 [maestro di tennis]).
Di regola, non rientrano nel salario determinante retribuzioni per corsi che sono tenuti solo occasionalmente.
Per il marginale 4011 DSD di regola i liberi docenti ricevono le tasse d’iscrizione ai loro corsi. La retribuzione dei cosiddetti lettori è analoga. Queste retribuzioni costituiscono il salario determinante. I contributi devono essere pagati dagli istituti d’istruzione, quali datori di lavoro di queste persone.
2.9. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, pubblicata in SVR 2010, AHV N. 11, il Tribunale federale ha così riassunto la propria giurisprudenza:
" (…)
5.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto a più riprese occasione di pronunciarsi sullo statuto contributivo di docenti attivi presso (altre) scuole Y.________.
5.1 Così in STFA 1959 pag. 127 segg. la Corte federale è stata chiamata una prima volta a statuire sullo statuto degli insegnanti di una scuola Y.________ di Z.________. Analogamente al caso oggetto della presente disamina, l'associazione - creata per permettere la fondazione e lo sviluppo di una scuola Y.________ in detto cantone - aveva il compito di sostenere spiritualmente e materialmente la scuola, senza però potere interferire in ambito pedagogico. L'organizzazione e la direzione della scuola erano di principio conferiti al collegio dei docenti, i quali erano stati così ritenuti autonomi poiché decidevano autonomamente sull'ammissione di allievi, l'acquisizione degli insegnanti e l'organizzazione delle lezioni. L'associazione, oltre a mettere a disposizione l'edificio scolastico, curava soltanto l'aspetto finanziario dell'amministrazione scolastica, ossia la sua gestione, riscuotendo le rette per conto della scuola. In tali condizioni, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva qualificato di natura indipendente l'attività lavorativa svolta dai docenti.
5.2 La natura indipendente è ugualmente stata riconosciuta in due sentenze successive riguardanti l'associazione di T.________ (sentenza H 181/81 del 2 marzo 1983) e di E.________ (sentenza H 112/84 del 26 settembre 1984) poiché, esaminati i rispettivi statuti, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva concluso che la struttura delle due scuole non differiva sostanzialmente da quella esaminata nel 1959 del Canton Z.________.
5.2.1 Nel primo caso, la Corte federale aveva rilevato che tra l'associazione interessata e il corpo docenti mancava un accordo salariale (a differenza di quanto esaminato nella sentenza pubblicata in RCC 1980 pag. 547 [H 93/79], in cui però la questione di fondo relativa allo statuto dipendente/indipendente dei docenti della scuola Y.________ di B.________ non era stata oggetto di decisione). I docenti trasmettevano le loro richieste a una persona di fiducia, anche se poi la somma complessiva per la retribuzione degli insegnanti dipendeva dalla situazione finanziaria dell'associazione. In questo modo i docenti non potevano mai sapere in anticipo quale importo sarebbe stato messo loro a disposizione. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ravvisato in questa situazione di reddito soggetto a variazioni un rischio economico dei docenti. Per il resto, come nel caso z.________, ha accertato che l'associazione, oltre a gestire le finanze, metteva a disposizione l'edificio scolastico e l'infrastruttura (sentenza citata H 181/81 consid. 3b).
5.2.2 Nel secondo caso, respingendo un ricorso dell'UFAS, il Tribunale federale delle assicurazioni si è opposto a una modifica della sua prassi, osservando, come nel caso t.________, che i docenti erano indipendenti dal profilo dell'organizzazione del lavoro dall'associazione e si assumevano inoltre un rischio economico poiché non sapevano mai in partenza quello che sarebbe stato l'importo complessivo messo a loro disposizione dall'associazione. Infine la Corte ha rilevato che i mezzi finanziari della scuola erano sì amministrati dall'associazione, ma solo a titolo fiduciario (sentenza citata H 112/84).
5.3 Da ultimo, in ordine di tempo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di pronunciarsi, sempre su ricorso dell'UFAS, sullo statuto di una docente di lingue straniere assunta a titolo indipentente presso la scuola Y.________ di A.________ (VSI 2003 pag. 366 [H 276/02]). Come nel primo caso esaminato (sopra, consid. 5.1), anche gli statuti dell'associazione della scuola di A.________ conferivano al collegio dei docenti la direzione e l'organizzazione della scuola, ciò che a suo tempo aveva indotto il Tribunale federale delle assicurazioni a ravvisare un indizio di indipendenza organizzativa e aziendale. Tuttavia, questa autonomia è stata relativizzata nel caso di specie in considerazione dell'ampio potere decisionale statutariamente riservato all'associazione che incideva talmente sulla gestione della scuola da limitare a una sola compartecipazione il ruolo del collegio dei docenti nella direzione di quest'ultima. Per il resto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato che il fatto che gli insegnanti fossero liberi nell'organizzare l'insegnamento rientrava nella natura stessa della professione e che comunque essi dovevano conformarsi all'organizzazione scolastica e al programma di insegnamento e integrarsi così nell'attività. In aggiunta a questi elementi che deponevano per un'attività lucrativa dipendente, la Corte ha anche ricordato che gli insegnanti dovevano assolvere personalmente, senza possibilità di delega, i compiti assegnati e che dipendevano dall'infrastruttura sul luogo di lavoro. A favore della tesi contraria aveva per contro menzionato il fatto che, secondo gli statuti, era il collegio dei docenti a decidere circa l'assunzione e l'esclusione dei docenti (sentenza citata H 276/02 consid. 7).
Dopo avere accertato che i docenti della scuola esaminata non si assumevano un rischio imprenditoriale - perché non dovevano operare investimenti di rilievo e perché l'associazione metteva a loro disposizione l'infrastruttura necessaria (in particolare i locali) -, non dovevano occuparsi del reclutamento degli allievi né dovevano farsi carico del rischio di incasso degli onorari - poiché ricevevano dall'associazione un importo che, malgrado la designazione statutaria di donazione, era qualificabile come retribuzione del lavoro che veniva poi ripartita tra di loro -, il Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso in quella circostanza che gli elementi per una qualifica dipendente dell'attività di insegnante di lingue straniere alla scuola Y.________ di A.________ predominavano sugli elementi di natura contraria. Il Tribunale ha tratto questa conclusione dopo avere tenuto conto dell'insieme delle circostanze, e in particolare della dipendenza sotto il profilo della gestione e dell'organizzazione lavorativa, il qual criterio - rispetto al rischio imprenditoriale - riveste un'importanza particolare in attività che normalmente, per loro natura, non sono connesse all'attuazione di importanti investimenti (sentenza citata H 276/02 consid. 7 e 8).
Infine, sebbene questa conclusione potesse sembrare evidente alla luce della similitudine degli statuti fino ad allora esaminati, il Tribunale federale delle assicurazioni, ritenendo comunque decisive le circostanze concrete di ogni singolo caso, ha lasciato aperta - contrariamente all'avviso dell'UFAS che chiedeva un chiarimento generale della situazione giuridica - la questione di sapere se si dovesse ugualmente concludere per una attività lucrativa dipendente con riferimento agli insegnanti occupati presso altre scuole Y.________. Per questi motivi non ha ritenuto opportuno procedere a un cambiamento della sua prassi (sentenza citata H 276/92 consid. 9).”
Nell’esame del caso concreto, il Tribunale federale ha poi affermato:
" (…)
6.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accertato, in maniera non arbitraria e quindi vincolante (cfr. sopra, consid. 2), che, pur dovendo gli insegnanti conformarsi all'organizzazione scolastica e al programma d'insegnamento (da svolgere personalmente senza possibilità di delega), la gestione e l'organizzazione della scuola Y.________ di O.________ spettano al collegio dei docenti, mentre l'associazione non dà loro nessun tipo di istruzioni, non è coinvolta nella sua gestione né tanto meno nell'ammissione/dimissione dei membri del corpo insegnante. I primi giudici hanno quindi constatato, a differenza di quanto rilevato in VSI 2003 pag. 366, che gli statuti non conferiscono all'associazione una competenza decisionale e che quest'ultima non esercita alcuna influenza sulla gestione della scuola. Essi hanno poi ravvisato l'esistenza di un importante rischio imprenditoriale a carico dei docenti, riconducibile al fatto che questi ultimi si occupano personalmente del reclutamento degli allievi (art. 2 degli statuti dell'associazione), pagano l'importante pigione annua (fr. 180'000.- più le spese accessorie per riscaldamento, illuminazione, elettricità e acqua) per l'infrastruttura messa a disposizione dall'associazione e sopportano il rischio d'incasso degli onorari. A quest'ultimo riguardo hanno ricordato che il contratto di società semplice (art. 530 segg. CO), nel quale si è costituito il collegio dei docenti, prevede che ogni anno l'assemblea dei soci definisce un parametro orientativo che serve a definire l'importo complessivo di tutti gli onorari e che, mentre l'utile è ripartito secondo il fabbisogno definito da ogni socio - tenuto conto del fabbisogno degli altri come pure delle possibilità finanziarie della scuola (art. 4 del contratto di società semplice) -, un eventuale disavanzo d'esercizio viene ripartito e sopportato in modo proporzionale dai singoli docenti (cfr. ad es. art. 3 lett. c del regolamento per i soci della società semplice della scuola Y.________ di O.________). A dimostrazione dell'esistenza di questo rischio economico, la Corte cantonale ha pure accennato allo scritto 21 settembre 1995 con il quale la scuola, rivolgendosi ai genitori degli allievi e ai docenti stessi, aveva comunicato (in epoca non sospetta) che gli onorari di questi ultimi avrebbero dovuto essere ridotti del 17.5% nell'anno scolastico 1995/1996.
Per il resto, pur ricordando che l'art. 2 dello statuto dell'associazione prevede, tra gli scopi di quest'ultima, anche quello di sostenere materialmente lo sviluppo della scuola Y.________, i giudici di prime cure hanno rilevato che in forza del mandato fiduciario concluso tra l'associazione e la società semplice del collegio dei docenti, l'opponente incassa le rette delle famiglie per conto della società semplice e non per conto proprio, come dimostra del resto l'art. 7 dello statuto dell'associazione che non contempla alcun versamento (obbligato) delle famiglie in favore dell'associazione. Di conseguenza, dopo avere evidenziato che i costi di gestione della scuola, gli onorari ai docenti e gli incassi dei contributi finanziari dei genitori non sono contabilizzati nel bilancio dell'associazione ma in quello della società semplice, l'autorità giudiziaria cantonale ha constatato che il contributo finanziario delle famiglie non fa parte del patrimonio dell'associazione, che quest'ultima non conosce l'esatta distribuzione degli utili all'interno della società semplice né tanto meno decide i criteri relativi ai contributi scolastici delle famiglie. Quanto al fatto, infine, che l'associazione avrebbe sottoscritto una polizza di responsabilità civile (RC) a copertura dei danni causati al proprietario dell'immobile (nel caso di specie: l'associazione medesima) o a terzi dall'esercizio dell'attività scolastica, il Tribunale cantonale ha accertato che comunque il premio annuo viene pagato dal collegio dei docenti.
7.
In tali circostanze, la valutazione dei primi giudici, che nel caso di specie hanno riconosciuto ai docenti sia la necessaria libertà gestionale e organizzativa nello svolgimento del loro lavoro sia l'assunzione di un (forte) rischio imprenditoriale e che di conseguenza hanno reputato predominanti gli elementi per una qualifica indipendente dell'attività da loro svolta presso la scuola Y.________ di O.________, può essere condivisa e non risulta né da una violazione del diritto federale né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
7.1 Come rettamente osservato dal Tribunale cantonale, pur avendo apportato alcune precisazioni alla precedente prassi, il Tribunale federale delle assicurazioni ha espressamente rifiutato nella sentenza citata H 276/02 di modificare la propria giurisprudenza in materia. Benché fosse stata sollecitata dall'UFAS a cambiare il proprio giudizio sullo statuto contributivo di tutti gli insegnanti delle scuole Y.________, la Corte federale ha ribadito voler dare la precedenza a una valutazione concreta delle singole circostanze del caso di specie.
7.2 Ora, confrontando la situazione dei docenti della scuola di O.________ con quella esaminata nelle sentenze poc'anzi esposte (v. sopra, consid. 5), la Corte cantonale ha innanzitutto giustamente osservato come in nessuno dei casi precedentemente trattati dal Tribunale federale delle assicurazioni gli insegnanti si fossero assunti un rischio economico così importante come quello che si assumono i docenti di O.________. All'assunzione degli importanti costi di locazione si aggiunge in particolare il rischio - apparentemente già concretatosi in passato nell'anno scolastico 1995/1996 - di sopportare e ripartirsi un eventuale disavanzo d'esercizio. Questi aspetti, oltre al fatto che il contributo finanziario delle famiglie non fa parte del patrimonio dell'associazione e che i costi di gestione della scuola non sono contabilizzati nel bilancio dell'associazione, bensì in quello della società semplice, relativizzano di conseguenza la portata dello scopo dell'Associazione che è anche quello di sostenere materialmente lo sviluppo della scuola Y.________ (art. 2 dello statuto). A ciò si aggiunge che la Cassa ricorrente non è (stata) in grado, nonostante ne avesse avuto la possibilità e addirittura l'obbligo (art. 43 LPGA), di capovolgere questa valutazione. Al contrario, anche nel ricorso, l'amministrazione si limita a richiamare in via generica lo scopo dell'associazione senza minimamente spiegare in quale misura l'obbligo di sostegno materiale si sarebbe concretato, alla luce della voluminosa documentazione agli atti, nella realtà dei fatti.
7.3 I giudici di prime cure hanno quindi pure pertinentemente ricordato che, a differenza di quanto ad esempio rilevato nella sentenza citata H 276/02, l'Associazione X.________ non ha competenza decisionale né esercita alcuna influenza sulla gestione della scuola. Questa circostanza, di rilievo per apprezzare il grado di autonomia organizzativa del lavoro, non è stata debitamente contraddetta dalla Cassa, la quale non spiega con validi motivi in quale misura l'accertamento della Corte cantonale sarebbe manifestamente inesatto o contrario al diritto. In ogni caso, non basta a fare ritenere (manifestamente) errato questo accertamento il solo fatto - per altro riconosciuto dall'autorità giudiziaria cantonale - che i docenti debbano ugualmente conformarsi a un'organizzazione e sottostare a una determinata struttura, non fosse altro perché l'organizzazione e la struttura cui si riferiscono il contratto di società semplice - in cui sono riuniti i docenti - e il regolamento di dettaglio non sembrano essere quelle dell'associazione, quanto piuttosto del collegio dei docenti medesimi.
7.4 La valutazione della precedente istanza si inserisce infine nella scia di quanto stabilito dalle Direttive dell'UFAS sui contributi di lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], atteso che per la cifra 1022 deve essere considerato come esercitante un'attività indipendente ogni socio di una società semplice che partecipa personalmente a detta società, si assume di conseguenza un rischio economico e detiene il potere di disposizione (cfr. pure RCC 1984 pag. 233 [H 235/82]).”
2.10. In concreto, alla luce delle tavole processuali e della giurisprudenza federale, per i motivi che seguono, questo Tribunale deve confermare la qualifica di dipendente dell’assicurato nell’ambito della collaborazione con la TERZ 1 dal 2021 per l’attività di docente esperto nelle scienze e per l’attività di consulenza e formazione ai docenti per l’insegnamento della matematica.
Ribadito che ogni singolo rapporto lavorativo con la __________ deve essere esaminato singolarmente e concretamente e che non si possono trarre principi validi per tutti i docenti attivi presso tale istituto (cfr. anche STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 7.1), la circostanza che l’interessato era stato considerato indipendente, ma solo fino a fine 2017 (cfr. anche allegato doc. 2), per la sua attività di docente presso la __________ (cfr. anche il verbale del 4 ottobre 1999 della Divisione delle contribuzioni [doc. B3]), non conduce automaticamente alla medesima qualifica anche per l’attività svolta presso la TERZ 1. Né, visto il tempo trascorso, può essere d’aiuto al ricorrente la circostanza che dal 2010 al 2014 sarebbe stato considerato indipendente per l’attività svolta in favore della TERZ 1. L’interessato non apporta del resto alcuna prova relativa a quel periodo.
Dalla lettura dell’“accordo di mandato RI 1”, sottoscritto il 20 agosto 2021 tra il ricorrente e __________ __________ di __________, si evince che il caso di specie differisce da quelli giudicati dal Tribunale federale e citati nella STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010.
A differenza di quanto giudicato nelle STF H 181/81 del 2 marzo 1983 (cfr. consid. 5.2.1 della STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010) e STF H 112/84 del 26 settembre 1984 (cfr. consid. 5.2.2 della STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010) e della STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, tra __________ ed il ricorrente è stato pattuito un accordo salariale preciso, in cui oltre all’importo che avrebbe conseguito, è stato stabilito un periodo di disdetta di 7 giorni in caso di obbligo vaccinale o di tampone sistematico da parte della Confederazione. L’accordo è stato firmato, oltre che dal ricorrente, dal responsabile scolastico, il quale, ai sensi dell’art. 12 dello statuto __________ __________, è un dipendente __________ ed al quale spetta la gestione ordinaria della scuola (doc. 1).
Le parti hanno concordato, in favore del ricorrente, un onorario di fr. 1500 per __________ di 3 settimane, di fr. 2'000 per __________ di 4 settimane e di fr. 50 all’ora per la matematica. Il 1° novembre 2021 è poi stata emessa la nota d’onorario per il lavoro svolto nel mese di ottobre, corrispondente a quanto pattuito, ossia a fr. 2'000 per __________ di chimica in VII classe (4 settimane) e di fr. 800 per 16 lezioni di matematica in VII e VIII classe a fr. 50 all’ora.
La retribuzione del ricorrente non è dipesa dalla situazione finanziaria __________ ma da un ben preciso accordo, definito preventivamente. Essendogli stato garantito un salario, tranne in caso di malattia, l’insorgente, differentemente dalle fattispeci di cui alle STF H 181/81 del 2 marzo 1983 e STF H 112/84 del 26 settembre 1984 poteva sapere in anticipo quale importo avrebbe percepito e conseguentemente non è incorso in alcun rischio economico. Non emerge dagli atti che il suo onorario sarebbe dipeso dall’ammontare delle singole rette pagate dagli allievi, né, che nel preciso caso di specie, esso avrebbe potuto essere diminuito in funzione dell’andamento della situazione finanziaria della scuola.
Del resto anche se il ricorrente sostiene di aver partecipato alla stesura di scritti o a riunioni allo scopo di reclutare allievi per l’istituto __________, per lui stesso il numero di studenti non ha avuto alcun influsso sull’ammontare del suo reddito, essendo stato pattuito in anticipo e senza alcuna riserva.
La nota d’onorario è stata emessa nei confronti della TERZ 1, la quale, in caso di mancato pagamento dell’importo pattuito, sarebbe stata tenuta a pagare l’onorario indipendentemente dal pagamento dei contributi da parte degli allievi o dei loro genitori.
In concreto __________ esercita inoltre un’influenza sulla gestione della scuola nella misura in cui ha provveduto ad assumere il ricorrente.
Quest’ultimo, del resto, a differenza della fattispecie di cui alla STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, non ha dovuto effettuare investimenti importanti nella scuola (quali ad esempio il pagamento della pigione dello stabile scolastico, comprese le spese accessorie per riscaldamento, elettricità, acqua oppure il pagamento di un’assicurazione responsabilità civile dei danni causati al proprietario dell’immobile dell’istituto), se non per l’acquisto di materiali scolastici per le sue lezioni. I costi sopportati, seppur percentualmente elevati rispetto al reddito conseguito per l’attività svolta per la TERZ 1 nel periodo litigioso (2021-2023), non sono così alti da esuberare quanto investirebbe un lavoratore dipendente nelle stesse condizioni su un arco di tempo così lungo (cfr. doc. B5: fr. 9'206.66 dal 2008 al 2023; fr. 1’587.01 dal 2021 al 2023).
Il fatto che l’insorgente fosse libero nell’organizzare l’insegnamento, rientra nella natura stessa della professione. L’interessato deve conformarsi all’organizzazione scolastica e al programma di insegnamento e integrarsi nell’attività (STF H 276/02, consid. 7). Lo stesso insorgente rileva ad esempio che per la matematica vengono utilizzate delle calcolatrici meccaniche in uso fino alla fine degli anni ’70. Egli non può liberamente decidere quale calcolatrice far utilizzare ai propri allievi. L’insorgente inoltre doveva assolvere personalmente, senza possibilità di delega i compiti a lui assegnati, essendo stato assunto proprio per le sue conoscenze specifiche e rare (cfr. doc. XII: “esperto specializzato”). Il ricorrente rileva del resto che la mancanza di personale formato nelle materie da lui insegnate in lingua italiana ha comportato che le sue prestazioni fossero state molto richieste (cfr. opposizione doc. 3).
L’assicurato tuttavia fa valere che la sua attività va considerata nel suo insieme ed essendo stato qualificato come indipendente per la ricerca e la formazione e per la scrittura dei libri o la realizzazione dei video che sono poi alla base della sua attività per le __________ e che gli permettono di farsi conoscere, anche quando esercita la professione di docente per la medesima scuola deve essere ritenuto quale indipendente. Secondo la giurisprudenza tuttavia, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). In concreto la Cassa ha pertanto agito correttamente accertando per ogni attività esercitata dall’interessato se ha un carattere dipendente oppure indipendente.
L’indicazione contenuta nel contratto secondo la quale l’accordo sottoscritto il 20 agosto 2021 è un “mandato” non è determinante poiché è in funzione della LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
La __________ sostiene inoltre che si è trattato di un’attività occasionale ai sensi del marginale 4010 DSD e di conseguenza l’attività del ricorrente va qualificata di indipendente.
La censura va respinta. Considerato che la formazione nelle materie principali nelle __________ è suddivisa in __________ e che ogni __________ ha una durata di 3-4 settimane durante le quali gli allievi sono immersi in una materia principale che viene sviscerata nei minimi dettagli, la circostanza che l’attività dell’insorgente non supera le 4 settimane è intrinseco nel sistema di formazione della scuola e non permette di ritenere occasionale l’attività dell’interessato.
Infine, la qualifica di dipendente stabilita dalla Cassa non è contraria né alla libertà economica di cui all’art. 27 della Costituzione federale né all’art. 1 CO. La circostanza di qualificare un’attività di dipendente oppure di indipendente non impedisce in nessun modo al ricorrente di svolgere la propria attività.
In conclusione, accertato che gli elementi in favore di un’attività dipendente sono nettamente preponderanti rispetto agli elementi in favore di un’attività indipendente, la qualifica effettuata dell’amministrazione merita tutela.
2.11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.12. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti