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Raccomandata |
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Incarto
n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso dell’8 (recte: 10) luglio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
A. Con 3 distinte decisioni formali del 20 novembre 2020, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1, nata nel 1971, quale indipendente, per gli anni 2015, 2016 e 2017 sulla base di un reddito da attività lucrativa di fr. 20'000 (per il 2015), rispettivamente di fr. 10'000 (per il 2016 e il 2017), a cui ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS. Contestualmente l’amministrazione ha fissato gli interessi di mora (doc. 12).
B. Il 26 novembre 2020 RI 1 ha inoltrato opposizione contro le predette decisioni, indicando quale indirizzo “__________” (doc. 11), uguale a quello figurante sulle decisioni impugnate.
C. Con un’unica decisione su opposizione del 22 maggio 2023, la Cassa CO 1 ha confermato le decisioni formali (doc. 6). Il provvedimento, trasmesso il medesimo giorno (cfr. doc. 4) in “__________”, è stato ritornato dalla Posta all’amministrazione a causa di un recapito infruttuoso (doc. 5).
D. Con scritto del 6 giugno 2023, trasmesso per Posta “A” (doc. 2) all’indirizzo utilizzato dal fisco, ossia “__________”, la Cassa ha nuovamente notificato la decisione su opposizione all’assicurata, con la seguente indicazione:
" (…) In data 22 maggio 2023 la Cassa CO 1 le ha notificato una decisione su opposizione che, spedita per plico raccomandato non ritirato, è stata ritornata al mittente (cfr. copia doc. allegata).
Rileviamo che l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette giorni (art. 38 cpv. 2bis LPGA; STCA del 15 febbraio 2007 inc. no. 39.2006.8). Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA in relazione all’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di 30 giorni per inoltrare reclamo inizia a decorrere il giorno seguente la notifica, fermo restando che durante le ferie giudiziarie stabilite all’art. 38 cpv. 4 LPGA i termini non decorrono.
In allegato le rimandiamo una copia della decisione del 22 maggio 2023.” (doc. 2)
E. Con ricorso in lingua tedesca datato 8 luglio 2023 (doc. I e I/bis) e depositato alla Posta il 10 luglio 2023 (cfr. busta d’intimazione), tradotto in italiano (doc. IV) su ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. III), RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, sostenendo di non aver mai svolto un’attività indipendente nel periodo in esame. Quale indirizzo ha indicato: “__________”; “__________ __________”.
F. Con risposta del 18 agosto 2023 la Cassa ha rilevato che il ricorso è tardivo e che in ogni caso, nel merito, è da respingere (doc. VI).
G. La ricorrente si è nuovamente espressa con scritto datato 9 agosto 2023 e pervenuto al TCA il 5 settembre 2023 (doc. VIII). Chiamata ad eventualmente esprimersi in merito, la Cassa è rimasta silente (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
1. La vertenza, in tema tempestività di un gravame e del rispetto dei termini per esercitare i diritti, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento alle STCA 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (si vedano anche i precedenti citati in questi giudizi). La questione giuridica generale ed i temi di diritto posti con il ricorso sono già stati ampiamente analizzati sia dalla giurisprudenza federale sia da quella cantonale, per una indicazione più specifica si faccia riferimento alla giurisprudenza citata nelle considerazioni che seguono che non occorre qui anticipare. Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente.
nel merito
2. Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.
Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
3. Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e chiederle di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano la notifica fittizia; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti, DTF 115 Ia 12 consid.4).
Se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
In proposito cfr. anche STCA 38.2011.51 del 29 agosto 2011; STCA 35.2008.87 del 20 novembre 2008.
4. Nell’evenienza concreta la ricorrente doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, l’emanazione di una decisione su opposizione da parte della Cassa di compensazione, avendo la stessa, il 26 novembre 2020, inoltrato opposizione contro le decisioni formali del 20 novembre 2020 di fissazione dei contributi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 11).
L’amministrazione, l’11 dicembre 2020, ha del resto trasmesso all’insorgente uno scritto in cui le comunicava, segnatamente, di avere ricevuto la sua opposizione (cfr. doc. 10).
La censura dell’assicurata secondo cui ella non ha mai avuto a che fare con la Cassa di compensazione ma unicamente con il fisco, e che dunque non avrebbe dovuto segnalare alcuna modifica di indirizzo, non trova pertanto conferma negli atti.
Né può esserle d’aiuto la circostanza, peraltro non sollevata, che la Cassa ha trasmesso la fattura di chiusura dei contributi personali 2019 del 21 settembre 2021 del suo compagno, __________, al nuovo indirizzo di __________ (doc. A11), poiché si tratta di un’altra persona e porta un cognome diverso.
Spettava alla ricorrente notificare tempestivamente il cambiamento del suo indirizzo alla Cassa di compensazione (cfr. consid. 2 e 3).
Dalla documentazione agli atti non risulta, invece, che la ricorrente abbia avvisato l’amministrazione.
In concreto, l’invio del 22 maggio 2023, è stato oggetto di un recapito infruttuoso il 23 maggio 2023 ed è stato ritornato alla Cassa il medesimo giorno poiché la ricorrente ha cambiato indirizzo (cfr. doc. II/2).
In queste condizioni, rammentato che il termine di giacenza di sette giorni che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata ma non ritirata, non può essere prolungato, occorre concludere che la decisione su opposizione, nell’ipotesi più favorevole alla ricorrente, è stata notificata il 30 maggio 2023 (art. 38 cpv. 2bis LPGA).
5. La circostanza che il 6 giugno 2023 la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 sia stata nuovamente spedita all’insorgente dalla Cassa mediante Posta “A” all’indirizzo di __________, dove sono notificate le tassazioni, e poi deviata dalla Posta ad un ulteriore recapito, in “__________”, si rivela, per i seguenti motivi, nella presente fattispecie, ininfluente, benché il secondo invio sia avvenuto prima della scadenza del termine originario per interporre ricorso (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
In concreto, l’amministrazione, in seguito al ritorno della raccomandata, ha verificato tramite i dati fiscali, il recapito al quale vengono notificate le tassazioni alla ricorrente. Accertato che l’indirizzo era “__________” (ndr: dal 9 luglio 2021; cfr. doc. 3), la Cassa ha nuovamente notificato la decisione su opposizione all’assicurata a quest’ultimo indirizzo, allegando una lettera datata 6 giugno 2023, in cui figurava:
" (…) In data 22 maggio 2023 la Cassa CO 1 le ha notificato una decisione su opposizione che, spedita per plico raccomandato non ritirato, è stata ritornata al mittente (cfr. copia doc. allegata).
Rileviamo che l’invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette giorni (art. 38 cpv. 2bis LPGA; STCA del 15 febbraio 2007 inc. no. 39.2006.8). Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA in relazione all’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di 30 giorni per inoltrare reclamo inizia a decorrere il giorno seguente la notifica, fermo restando che durante le ferie giudiziarie stabilite all’art. 38 cpv. 4 LPGA i termini non decorrono.
In allegato le rimandiamo una copia della decisione del 22 maggio 2023.” (doc. 2)
Tale scritto è stato deviato dalla posta in “__________”.
Il provvedimento rispeditole il 6 giugno 2023 per conoscenza e che era datato 22 maggio 2023, quale mezzo di diritto indicava la facoltà di ricorso al TCA entro 30 giorni dalla notifica.
All’insorgente, dopo la lettura della comunicazione del 6 giugno 2023, avrebbe dovuto quanto meno sorgere il dubbio in merito all’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni (se dalla notifica del primo invio o del secondo) e, di conseguenza, alla relativa scadenza (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
La medesima avrebbe, così, dovuto se non altro, contattare la Cassa per chiedere ragguagli in merito. Dalle carte processuali non risulta, tuttavia, che abbia interpellato la parte resistente prima del ricorso del 10 luglio 2023 (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dell’insorgente non può essere tutelata (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019).
Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023, notificata alla ricorrente, nell’ipotesi a lei più favorevole, il 30 maggio 2023, ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2023 e, considerato che il 29 giugno 2023 in Ticino era un giorno festivo (San Pietro e Paolo), è scaduto il 30 giugno 2023.
L’insorgente avrebbe dovuto inoltrare ricorso entro questa data.
Consegnata alla Posta, per contro, il 10 luglio 2023 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), l’impugnativa si rivela tardiva.
6. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
7. Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso. L’insorgente non ha infatti mai notificato alla Cassa il nuovo indirizzo e non fornisce spiegazioni convincenti a questo proposito. Ella si limita a sostenere che l’indirizzo “di residenza a __________ non è più attivo dal 2020, ma è solo un indirizzo legale di registrazione/residenza. Il motivo può essere spiegato più dettagliatamente in un documento giudiziario, ma non è importante. In ogni caso, la spedizione postale a questo indirizzo non è possibile. Cerco sempre di sottolinearlo chiaramente in tutte le mie lettere. Poiché non ho più una residenza permanente, faccio recapitare la posta a un “ufficio postale” dove posso ritirarla. Purtroppo, spesso i moduli sono indirizzati automaticamente, soprattutto dagli uffici governativi, e quindi vengono consegnati in modo errato. Anche la lettera che mi avete inviato, a cui rispondo qui, è stata deviata da __________ a __________ a da lì ad __________, il che richiede un po' di tempo”. (doc. IV/bis).
Per il resto l’insorgente si limita ad affermare di aver sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, senza tuttavia allegare alcuna documentazione medica e senza spiegare per quale motivo questa circostanza le avrebbe impedito di impugnare tempestivamente la decisione su opposizione.
Infine, non è un motivo giustificativo la poca dimestichezza con la lingua italiana. Da una parte la decisione su opposizione è stata emessa in italiano poiché si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino e d’altra parte l’interessata ha inoltrato il proprio ricorso in tedesco, sua lingua madre, indicando i motivi per i quali, secondo lei, non doveva essere affiliata quale indipendente, dimostrando così di comprenderne il contenuto. Inoltre ella è stata in grado di tradurre l’impugnativa in italiano nei termini concessi da questo Tribunale.
8. Il ricorso inoltrato il 10 luglio 2023 contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023 è dunque irricevibile, in quanto tardivo.
9. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti