Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2023.4

 

cs

Lugano

15 maggio 2023   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 gennaio 2023 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata il __________ 1957, ha lavorato da ultimo presso l’__________ __________ di __________ fino al 31 maggio 2022.

 

                          1.2.  Il 12 gennaio 2022 RI 1 ha trasmesso alla CO 1 (in seguito: CO 1) una richiesta di rendita di vecchiaia, indicando la data di cessazione dell’attività lavorativa (doc. 2).

 

                          1.3.  Con scritto del 27 gennaio 2022 la Cassa si è rivolta alla propria assicurata affermando di aver ricevuto la domanda ed aggiungendo che il “diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022. Riceverà una decisione nel corso del mese precedente l’apertura del suo diritto alla rendita, cioè in maggio 2022” (doc. 3).

 

                          1.4.  Il 31 marzo 2022 la Cassa ha ritornato il formulario della domanda di rendita di vecchiaia ad RI 1 con la richiesta di “completare il punto 8.2”, dove figura il quesito relativo all’intenzione di rinviare o meno il versamento della prestazione (doc. 5).

 

                          1.5.  Il 14 aprile 2022 alla Cassa è pervenuto il modulo debitamente compilato con l’indicazione che l’interessata intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia (doc. 6, punto 8.2).

 

                          1.6.  In data 4 maggio 2022 CO 1 ha scritto all’assicurata affermando:

 

" (…) Abbiamo ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia il 14 aprile 2022 e la ringraziamo. Ha deciso di differire la sua rendita.

Può prorogare di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita (articolo 39 della legge sull’AVS).

Non appena desidera ottenere il versamento della sua rendita AVS, voglia informarci con l’aiuto del formulario “Revoca della proroga di pagamento”. Questo formulario deve esserci inviato almeno 4 settimane prima del versamento richiesto. Se la data del versamento non è espressamente indicata, la suddetta rendita serà [recte: sarà] pagata a partire dal mese che segue la ricezione del formulario. La preghiamo di allegare alla richiesta di revoca i documenti ivi menzionati.

La informiamo che a partire dal 1mo giugno 2021, la rendita AVS si ammonta, senza supplemento per il rinvio, a CHF 2'161.00.” (doc. 7, grassetto in originale)

 

                          1.7.  Il 5 luglio 2022 RI 1 ha scritto alla Cassa un’e-mail del seguente tenore:

 

" (…) come discusso telefonicamente le invio il certificato di revoca del rinvio della rendita di vecchiaia AVS e mi scuso per il ritardo ma pensavo si trattasse del documento che vi avevo già inoltrato. Ho terminato il rapporto di lavoro al 31.05.2022 e il mio diritto alla rendita AVS parte dal 1mo giugno 2022 dato che ho prolungato di un anno il rapporto di lavoro (…) “(doc. 9)

 

                          1.8.  Con decisione del 17 agosto 2022 (doc. 11), confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2023 (doc. 13), la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 la rendita AVS a partire dal 1° agosto 2022. L’amministrazione ha affermato:

" (…) Nella << Richiesta di una rendita di vecchiaia >>, il punto 8.2 << Intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia >> non era completato.

Il fatto che al punto 9.1 << I suoi datori di lavoro >> la Signora abbia notato che ha lavorato presso l’__________ __________ di __________ fino al 31.05.2022, non vuole dire che ha deciso di prorogare la prestazione.

In data del 31 marzo 2022, abbiamo ritornato la richiesta all’assicurata, chiedendole di completare il punto 8.2.

Il 4 maggio 2022, la Signora RI 1 ha ricevuto una corrispondenza nella quale l’abbiamo informata dell’importo della rendita AVS, senza supplemento, e che non appena desiderava ottenere il versamento della sua rendita AVS, doveva informarci per mezzo del formulario <<Revoca della proroga di pagamento>>.

Era ben stipulato, nella nostra corrispondenza, che questo formulario doveva esserci inviato almeno 4 settimane prima del versamento richiesto.

Al momento in cui l’assicurata ha ricevuto la nostra lettera che spiegava tutto in italiano e ha constatato che, a quanto pare, il modulo in annesso era di lingua tedesca, poteva prendere direttamente contatto con la nostra cassa.

Il 17 agosto 2022, la Signora RI 1 ci ha ritornato il modulo << Revoca del rinvio della rendita di vecchiaia >> precisando il versamento dalla sua prestazione dal 1mo giugno 2022.” (doc. 13)

 

                          1.9.  RI 1, rappresentata dall’avv. __________, dello studio legale avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento della rendita AVS per i mesi di giugno e luglio 2022 per un totale di fr. 4'546 (doc. I). Ella chiede inoltre la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 3'000 di ripetibili.

 

                                  L’insorgente rileva di aver lavorato gli ultimi 20 anni presso l’__________ __________ di __________ e, raggiunta l’età del pensionamento, di aver deciso di lavorare un ulteriore anno e posticipare il versamento della rendita di vecchiaia al 1° giugno 2022.

                                  Dopo aver riassunto la fattispecie, la ricorrente rammenta che nel mese di maggio 2022 ha ricevuto un formulario per la revoca del rinvio della rendita in lingua tedesca, che lei non conosce, e di essere stata convinta che si trattasse del medesimo formulario già compilato in gennaio 2022 e completato nel corso del mese di aprile 2022. Dopo alcune settimane ha contattato la Cassa per ottenere il formulario in italiano ed il 5 luglio 2022 lo ha trasmesso all’amministrazione.

 

                                  L’insorgente chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata poiché le motivazioni su cui poggia costituirebbero un formalismo eccessivo visto che la Cassa applica rigorosamente l’art. 55quater cpv. 3 OAVS che stabilisce il pagamento della rendita il mese seguente la revoca del rinvio, effettuata tramite modulo ufficiale, ad esclusione di ogni pagamento retroattivo delle rendite.

                                  L’assicurata rammenta che il primo pilastro occupa una posizione essenziale nel sistema di sicurezza sociale poiché garantisce il minimo esistenziale a tutte le persone che non sono più attive professionalmente. La rendita di vecchiaia garantisce l’indipendenza finanziaria ed il suo pagamento è obbligatorio se i criteri definiti dalla legislazione in vigore sono adempiuti.

                                  In concreto le viene rimproverato di non aver trasmesso tempestivamente il formulario di revoca per ottenere il versamento della prestazione già dal 1° giugno 2022. Tuttavia ella era convinta che il formulario ricevuto in maggio in lingua tedesca era uguale a quello già compilato in precedenza, essendo simili all’apparenza e nel contenuto, e dunque non ha immediatamente reagito.

                                  Del resto già in precedenza aveva indicato di voler posticipare la rendita al 1° giugno 2022 e la Cassa il 27 gennaio 2022 aveva confermato che il diritto avrebbe avuto inizio quel giorno. In buona fede aveva così ritenuto che l’invio del formulario non fosse necessario e trovandosi in un periodo stressante della sua vita professionale si è concentrata sulle sue incombenze professionali nella convinzione di aver già adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi.

                                  Secondo l’insorgente la lettera del 4 maggio 2022 della Cassa non è così chiara ed avendo già indicato di voler rinviare la rendita, riteneva non più necessario effettuare ulteriori comunicazioni. Inoltre nello scritto figura che il modulo avrebbe dovuto essere compilato e spedito almeno 4 settimane prima del versamento richiesto. Ora, anche se l’interessata avesse reagito immediatamente, telefonando o scrivendo per chiedere l’invio del formulario in italiano, il termine di 4 settimane non avrebbe mai potuto essere ossequiato in tempo per potersi vedere erogata la rendita dal 1° giugno 2022. Ella avrebbe in ogni caso perso un mese di rendita. Il termine di 4 settimane è inoltre solo indicativo giacché il formulario di rinvio è poi stato ricevuto il 5 luglio 2022 dalla Cassa e la rendita è stata versata dal 1° agosto 2022.

                                  Per la ricorrente la necessità di ossequiare il termine di rinvio del formulario di revoca non tutela alcun interesse degno di protezione, come la parità di trattamento o un interesse pubblico preponderante e costituisce un formalismo eccessivo. Il diritto a ricevere la rendita a copertura del proprio fabbisogno minimo deve essere considerato di assoluta priorità rispetto alle esigenze burocratiche della Cassa. Non vi sono inoltre motivi che giustifichino il rifiuto del pagamento retroattivo della rendita.

 

                                  Secondo la ricorrente la decisione su opposizione impugnata va inoltre annullata in quanto arbitraria. L’art. 55quater cpv. 3 OAVS prevede l’obbligo di effettuare la revoca mediante il modulo ufficiale. Tale disposto è tuttavia entrato in vigore solo il 1° gennaio 2023. In precedenza l’ordinanza esigeva unicamente la forma scritta. La Cassa non poteva pertanto subordinare l’obbligatorietà dell’invio del formulario di revoca per il pagamento della rendita AVS. Poiché l’interessata aveva comunicato per iscritto mediante il formulario di cui al doc. C (recte: D) la richiesta di rinvio della rendita per un periodo limitato di un anno ed avendo la Cassa confermato il rinvio in data 27 gennaio 2022, l’obbligo di comunicazione è stato ossequiato. Del resto la Cassa si occupa anche “del salario coordinato LPP della” ricorrente e “quest’ultimo, è stato erogato la prima volta il 1. Giugno 2022. Per l’assicurata ciò rendeva inutile la compilazione di un ulteriore formulario”. Anche la sanzione, ossia la negazione della concessione della rendita per i mesi di giugno e luglio 2022 appare eccessivamente severa poiché ella vive solo di AVS e LPP.

 

                                  Infine la ricorrente invoca l’art. 27 LPGA e sostiene che la Cassa avrebbe dovuto avvertire l’assicurata circa le conseguenze del mancato invio del formulario di revoca, poiché dalla lettera del 27 gennaio 2022 risultava chiaramente che la Cassa avesse predisposto l’avvio del pagamento della rendita dal 1° giugno 2022. Tanto più che la comunicazione del 4 maggio 2022, intempestiva, era poco chiara, avendo trasmesso un formulario in lingua tedesca, incomprensibile e simile a quello già inviato in precedenza. Avendo già comunicato per iscritto il rinvio, non riteneva necessario ritrasmettere il medesimo formulario.

 

                        1.10.  Con risposta del 17 marzo 2023 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                        1.11.   In data 31 marzo 2023 la ricorrente ha prodotto una replica, rilevando di non avere alcuna prova ulteriore da offrire e di rimettersi alla documentazione annessa al ricorso (doc. V). Nel merito l’insorgente ribadisce il contenuto dell’impugnativa.

 

                        1.12.  Il 20 aprile 2023 la Cassa ha prodotto ulteriori osservazioni, affermando di non aver applicato l’art. 55quater nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (doc. VII). L’insorgente si è nuovamente espressa il 25 aprile 2023, trasmettendo la nota d’onorario da tassare di fr. 5'624.30 (doc. IX). Con scritto del 5 maggio 2023 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (doc. XI).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Giusta l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all'estero a determinate condizioni.

 

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.

 

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1 LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

 

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

 

                          2.2.  La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile (cfr. a questo proposito: Anne Meier “La retraite anticipée, la retraite progressive et la retraite differée en droit suisse des assurances sociales” in: SJ 2016 II p. 95-124).

L'art. 39 LAVS regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

 

" 1 Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

2 La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite."

 

Gli art. 55bis-55quater OAVS concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS trattano dell'anticipazione della rendita (cfr. anche la sentenza 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014, consid. 6.2).

 

L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio e l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale rinvio deve avvenire rispettivamente la sua revoca:

 

" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2 La revoca va fatta per iscritto.

3 Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

4 Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio."

 

                                  Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore una modifica dei cpv. 1 e 2 dell’art. 55quater OAVS, che ora hanno il seguente tenore:

 

" 1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

 

2 La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale."

 

                                  Con sentenza 9C_531/2020 del 17 dicembre 2020 pubblicata in DTF 147 V 70 il Tribunale federale ha stabilito che il termine di rinvio previsto all’art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita è conforme alla legge e alla Costituzione (consid. 3.2.3).

                                  Circa la prova della tempestività della richiesta, cfr. sentenza 9C_329/2016 del 19 agosto 2016.

 

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si applicano per analogia (art. 59 OAVS).

 

Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

 

Per l’art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

 

Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv. 2 OAVS).

 

                                  Va ancora rilevato che secondo il marginale 6307 delle direttive sulle rendite (DR), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al rinvio tramite il modulo <<Richiesta di una rendita di vecchiaia>> (318.370), rispondendo affermativamente alla domanda della cifra 8.2 sul rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario rinunci al rinvio.

 

                                  Per il marginale 6308 DR il rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.

 

                          2.3.  In concreto, l’insorgente, nata il __________ 1957, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2021, ossia dal mese successivo al compimento dei 64 anni (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS), con possibilità di chiedere per iscritto il rinvio dell’inizio del godimento della rendita entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55quater cpv. 1 OAVS), per un lasso di tempo massimo di 5 anni (art. 39 cpv. 1 LAVS).

 

                                  Nel caso di specie la ricorrente il 12 gennaio 2022 ha inoltrato alla Cassa convenuta la richiesta di una rendita di vecchiaia (doc. D), indicando di lavorare presso l’__________ __________ di __________ dal 16 settembre 2002 fino al 31 maggio 2022, di non voler anticipare il versamento della rendita di vecchiaia (punto 8.1) e lasciando senza risposta la domanda circa l’intenzione di rinviare o meno il versamento della rendita di vecchiaia (punto 8.2).

 

                                  Il 27 gennaio 2022 la Cassa si è rivolta alla ricorrente affermando di aver ricevuto la domanda ed aggiungendo che il “diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022. Riceverà una decisione nel corso del mese precedente l’apertura del suo diritto alla rendita, cioè in maggio 2022” (doc. 3 ed E).

 

                                  Il 31 marzo 2022 la Cassa ha ritornato il formulario per la domanda della rendita di vecchiaia all’assicurata con la richiesta di “completare il punto 8.2”, dove figura il quesito relativo all’intenzione di rinviare o meno il versamento della prestazione (doc. 5).

 

                                  Il 14 aprile 2022 alla Cassa è pervenuto il modulo debitamente compilato con l’indicazione che l’interessata intende rinviare il versamento della rendita di vecchiaia (doc. 6, punto 8.2).

 

                                  In data 4 maggio 2022 CO 1 ha scritto all’assicurata affermando:

 

" (…) Abbiamo ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia il 14 aprile 2022 e la ringraziamo. Ha deciso di differire la sua rendita.

Può prorogare di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita (articolo 39 della legge sull’AVS).

Non appena desidera ottenere il versamento della sua rendita AVS, voglia informarci con l’aiuto del formulario “Revoca della proroga di pagamento”. Questo formulario deve esserci inviato almeno 4 settimane prima del versamento richiesto. Se la data del versamento non è espressamente indicata, la suddetta rendita serà [recte: sarà] pagata a partire dal mese che segue la ricezione del formulario. La preghiamo di allegare alla richiesta di revoca i documenti ivi menzionati.

La informiamo che a partire dal 1mo giugno 2021, la rendita AVS si ammonta, senza supplemento per il rinvio, a CHF 2'161.00.” (doc. 7, grassetto in originale)

 

                                  L’allegato formulario di revoca della proroga del pagamento, secondo quanto asserito dall’insorgente, era in lingua tedesca (cfr. doc. I).

 

                                  Il 5 luglio 2022 l’assicurata ha scritto alla Cassa un’email del seguente tenore:

 

" (…) come discusso telefonicamente le invio il certificato di revoca del rinvio della rendita di vecchiaia AVS e mi scuso per il ritardo ma pensavo si trattasse del documento che vi avevo già inoltrato. Ho terminato il rapporto di lavoro al 31.05.2022 e il mio diritto alla rendita AVS parte dal 1mo giugno 2022 dato che ho prolungato di un anno il rapporto di lavoro (…) “(doc. 9)

 

                                  La Cassa di compensazione ha stabilito l’inizio del diritto alla rendita rinviata con effetto dal 1° agosto 2022.

 

                          2.4.  Dalle tavole processuali emerge innanzitutto che l’insorgente nel formulario di richiesta di rendita del 12 gennaio 2022 (doc. D) non aveva risposto alla domanda di sapere se ella intendeva rinviare il versamento della prestazione (punto 8.2) e la Cassa, il 31 marzo 2022 (doc. 5), le ha chiesto di completare il modulo. L’interessata ha dato seguito alla richiesta nel mese di aprile 2022, compilando il punto 8.2 con l’indicazione di essere intenzionata a rinviare il versamento della rendita (doc. 6).

 

                                  Resa attenta, con scritto del 4 maggio 2022, della necessità di informare la Cassa circa la data esatta di inizio del versamento della prestazione, con almeno 4 settimane di anticipo, la ricorrente ha risposto il 5 luglio 2022, indicando che il suo diritto alla prestazione avrebbe dovuto nascere il 1° giugno 2022, con il termine del rapporto di lavoro (doc. 9).

 

                                  Di principio, tuttavia, secondo l’art. 55quater cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022, ed applicabile in concreto (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1 – 3.2.2), la revoca del rinvio va fatta per iscritto e per l’art. 55quater cpv. 3 OAVS quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente ed è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.

 

                                  Agli atti non figura una comunicazione scritta da parte della ricorrente circa una richiesta di versamento della rendita dal 1° giugno 2022 antecedente all’email del 5 luglio 2022. Nel formulario di richiesta della rendita inizialmente non era stata indicata l’intenzione di rinviare la rendita ma figurava che il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 31 maggio 2022 (doc. D).

 

                                  In seguito, nel mese di aprile 2022, l’interessata ha indicato di voler rinviare il versamento della rendita senza precisare una data in relazione con il versamento della prestazione (doc. 6, punto 8.2).

 

                                  Accertato che non vi è stata una comunicazione scritta in merito alla revoca del rinvio, va esaminato se da parte della Cassa vi è stato un formalismo eccessivo nell’applicazione della norma, rispettivamente se la decisione su opposizione è arbitraria.

 

                          2.5.  Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile quando l'applicazione rigorosa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante, complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale o impedisce l’accesso ai tribunali (cfr. STF 2C_1047/2022 dell’11 aprile 2023, consid. 6.1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.1.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

                                   L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF 6B_901/2016). In linea di principio, il solo fatto di applicare rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; STF 4A_207/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 6.2).

 

                                   L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., è ravvisabile quando la decisione impugnata risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (STF 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 con rinvio alla DTF 147 I 241 consid. 6.2.1 e alla DTF 144 I 113 consid. 7.1 e rinvio). 

 

                           2.6.  Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto del formalismo eccessivo né del divieto dell’arbitrio.

 

                                   La Cassa ha applicato le norme dell’OAVS che prevedono il versamento della rendita di vecchiaia di cui è stato chiesto il rinvio a partire dal mese seguente la revoca del rinvio ed il divieto, in tal caso, dell’erogazione della prestazione a titolo retroattivo (art. 55quater cpv. 3 OAVS).

 

                                   Accertato che la ricorrente ha chiesto per iscritto per la prima volta la revoca del rinvio della rendita il 5 luglio 2022 (cfr. consid. 2.4), e senza che occorra esaminare oltre la questione della necessità di dover far capo al modulo ufficiale, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio solo dal 1° gennaio 2023 (cfr. art. 55quater cpv. 1 e 2 OAVS), l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma che vale per tutti gli assicurati ed è giustificata da ragioni di parità di trattamento, dall'interesse pubblico alla legalità e dalla sicurezza del diritto.

 

                                   Ben si comprende infatti che le esigenze di sicurezza del diritto impongono la fissazione di termini che permettono di garantire una parità di trattamento nell’applicazione della legge a coloro che chiedono il rinvio dell’erogazione della loro prestazione (cfr. a questo proposito la STF H 160/03 del 27 dicembre 2004, consid. 6.2). L’inizio del versamento della rendita retroattiva deve infatti essere comunicata anticipatamente alfine di permettere all’amministrazione di calcolare in maniera corretta l’aumento attuariale della prestazione e la persona assicurata non può, retroattivamente, scegliere liberamente l’inizio del versamento della rendita. La revoca del rinvio, dopo un anno dal compimento dell’età di pensionamento, è possibile solo per il futuro.

 

                                   La fattispecie, contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente, non è assimilabile al versamento retroattivo delle rendite ordinarie dell’AVS e dell’AI, che del resto soggiacciono anch’esse a termini entro i quali occorre inoltrare la richiesta, pena la perenzione, perlomeno parziale, della prestazione (cfr. art. 24 LPGA e art. 29 LAI).

 

                                   Né può essere d’aiuto all’interessata la circostanza secondo cui sarebbe stata privata dal suo fabbisogno minimo. L’assenza di entrate non è infatti un motivo previsto dalla legge o dall’ordinanza per derogare al regime di richiesta di versamento di una rendita rinviata. 

 

                           2.7.  Resta da esaminare se la ricorrente può far valere la sua buona fede alla luce del contenuto degli scritti del 27 gennaio 2022 e del 4 maggio 2022 della Cassa (cfr. su questo aspetto la STF 9C_549/2022 del 12 aprile 2023, consid. 6.3, con rinvio alla DTF 143 V 341, consid. 5.2.1).

                                  Ella sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto avvertirla circa le conseguenze del mancato invio del formulario di revoca, poiché dalla lettera del 27 gennaio 2022 risultava chiaramente che la Cassa avesse predisposto l’avvio del pagamento della rendita dal 1° giugno 2022. Tanto più che la comunicazione del 4 maggio 2022, intempestiva, era poco chiara, avendo allegato un formulario in lingua tedesca, idioma a lei sconosciuto, e simile a quello inviato in precedenza. Avendo, secondo lei, già comunicato per iscritto il rinvio, non riteneva necessario ritrasmettere il medesimo formulario.

 

                          2.8.  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di scostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

                                  1.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                  2.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                  3.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                  4.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                  5.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                  (cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                  Va ancora rammentato che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

 

                                  La norma sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA

                                  C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

 

                                  Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                  Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

 

                                  L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto la Cassa) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

 

                                  Su questo aspetto cfr. anche la STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, relativa al diritto d’opzione in favore dell’assicurazione del proprio Paese di residenza in ambito LAMal, dove il TF ha affermato:

 

"  (…) 6.2. È vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro 3 mesi dalla partenza per l'estero (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.3 pag. 300 seg.) e che questo non può essere fatto valere per atti concludenti (sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3). Tuttavia, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l'assicurato sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione (DTF 136 V 295 consid. 5.8 - 5.10 pag. 308 segg.). Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha ammesso che negli anni passati (in ogni caso fino al 2010, una documentazione di carattere generale posteriore a questi anni non è stata prodotta e non figura agli atti) le autorità cantonali non hanno debitamente informato gli assicurati della loro possibilità di potere optare per un’assicurazione di un paese o dell'altro. Tuttavia, nel caso concreto un'informazione era stata data dalla cassa malati e l'assicurata ne aveva preso conoscenza sottoscrivendo il "tagliando di risposta", dove era indicato che per esercitare il diritto di opzione l'assicurata doveva rivolgersi all'autorità competente del suo cantone. Ora, come suggerito dall'UFSP, non si può ritenere che nella fattispecie l'assicuratore malattia abbia rispettato il suo obbligo d'informazione, peraltro sancito dall'art. 7b OAMal. L'indicazione contenuta nel formulario è fuorviante. L'assicurata ha apposto una croce alla domanda "desidero disdire il mio contratto ed assicurarmi nel mio nuovo paese di origine". La sua volontà di optare per le assicurazioni sociali italiane era quindi data. Non è chiaro invece se doveva ancora rivolgersi a un'autorità competente né quale essa fosse. Non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura né alle modalità di esercizio del diritto di opzione. La cassa malati ha inoltre informato la Cassa cantonale di compensazione della disdetta dell'assicurata per il motivo che era partita all'estero. La lettera del 4 aprile 2011 indica come "Motivo delle dimissioni, adesione alla Cassa Malati: Estero". Questa annotazione lascia intendere che l'interessata non intendeva proseguire l'assicurazione svizzera. In ogni caso, di fronte a una tale imprecisione, l'opponente avrebbe dovuto interpellare l'assicurata e, dopo averle spiegato il tenore del suo diritto di opzione, chiedere se voleva esercitarlo oppure no.”  

 

                          2.9.  In concreto, secondo questo Tribunale, le condizioni affinché alla ricorrente sia riconosciuta la propria buona fede, sono adempiute.

                                  È vero che di principio occorre notificare per iscritto la revoca del rinvio della rendita (cfr. anche consid. 2.4. e art. 55quater cpv. 2 OAVS), tuttavia nel caso in esame già con la lettera del 27 gennaio 2022 la Cassa aveva confermato che “il diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022” (doc. E). Una revoca del rinvio della prestazione non è pertanto necessaria.

 

                                  L’assicurata, ricevuto lo scritto 27 gennaio 2022, poteva ritenere che l’amministrazione aveva ben compreso la sua volontà di posticipare il diritto alla rendita a partire dal 1° giugno 2022 e poteva partire dal presupposto che l’amministrazione, al corrente della cessazione dell’attività lucrativa con effetto dal 31 maggio 2022, poiché figurante nel formulario di richiesta della rendita di vecchiaia, aveva recepito correttamente la sua volontà di posticipare di un solo anno l’inizio del diritto alla rendita (cfr. anche STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2).

 

                                  La Cassa, intervenuta in una situazione concreta, agendo nei limiti della propria competenza, senza che vi sia stata una modifica del quadro giuridico tra lo scritto del 27 gennaio 2022 ed il 1° giugno 2022, ha indotto la ricorrente a ritenere di aver agito correttamente.

 

                                  La lettera del 4 maggio 2022 non modifica la situazione.

                                  La ricorrente aveva già pianificato la cessazione della sua attività con il 31 maggio 2022 e non avrebbe potuto ritirare le proprie dimissioni dopo aver ricevuto quest’ultimo scritto poiché era già stato assunto un sostituto di cui lei stessa si era occupata nel corso del mese di maggio. Né avrebbe potuto far capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, avendo già compiuto l’età del pensionamento. Se non avesse avuto diritto alla rendita, l’insorgente sarebbe rimasta per due mesi priva di qualsiasi entrata. Ciò che, manifestamente, non era la sua volontà.

 

                                  Inoltre, nello scritto del 4 maggio 2022, trasmessole solo poco tempo prima dell’auspicato inizio del rinvio del pensionamento, non figura che non avrebbe avuto “diritto” alla rendita con effetto dal 1° giugno 2022, ma unicamente che avrebbe dovuto avvisare l’amministrazione 4 settimane prima del “versamento” della prestazione (doc. 7: “non appena desidera ottenere il versamento della sua rendita AVS, voglia informarci […]” e se “la data del versamento non è espressamente indicata, la suddetta rendita serà (recte: sarà) pagata a partire dal mese che segue la ricezione del formulario”).

                                  Non va poi sottaciuto che il formulario di revoca del rinvio della rendita (doc. E), allegato alla lettera del 4 maggio 2022 e che l’interessata afferma essere stato in lingua tedesca, poneva domande simili a quelle figuranti nel formulario di richiesta di rendita di vecchiaia già compilato il 12 gennaio 2022 (doc. C). Alla luce del contenuto dello scritto del 27 gennaio 2022 (doc. 3: “il diritto alla rendita AVS inizierà il 1mo giugno 2022”), la ricorrente poteva di conseguenza ritenere che non fosse necessario compilarlo una seconda volta e che in ogni caso non sarebbe stato necessario revocare il rinvio della rendita di vecchiaia poiché l’amministrazione era già al corrente che avrebbe cessato l’attività lucrativa il 31 maggio 2022 ed aveva rinviato l’inizio del diritto alla rendita al 1° giugno 2022 (doc. 3).

 

                                  In queste condizioni occorre concludere che tutte le condizioni per riconoscere la buona fede dell’insorgente sono adempiute.

 

                                  L’assicurata ha di conseguenza diritto alla rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2022.

 

                                  La decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché ricalcoli, se necessario, l’ammontare della rendita con effetto dal 1° giugno 2022 e versi alla ricorrente l’importo a lei dovuto.

                                 

                        2.10.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.

                                 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                        2.11.  Per quanto concerne le ripetibili, l’insorgente ha prodotto, il 25 aprile 2023, una “nota professionale intermedia” dell’importo complessivo di fr. 5'624.30 (doc. IX/L).

                                  Il diritto a ripetibili nella procedura cantonale va giudicato sulla base dell’art. 61 let. g LPGA (cfr., per un caso in ambito LAMal, STF 9C_178/2011 del 20 maggio 2011, consid. 3.1 e STCA 36.2018.6 del 14 settembre 2018, consid. 2.25).

                                  Le ripetibili sono stabilite dal Tribunale delle assicurazioni senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. Il Giudice deve tener conto della prestazione lavorativa dell’avvocato e del tempo impiegato (cfr. DTF 114 V 83). Il calcolo delle ripetibili è per il resto retto dal diritto cantonale (sentenza 9C_278/2016 del 22 luglio 2016, consid. 4.1).

 

                                  Secondo l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.-- l’ora per l’avvocato e di fr. 120.--l’ora per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.

 

                                  Secondo l’art. 13 cpv. 1 del citato regolamento nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.

 

                                  Per l’art. 14 cpv. 1 del medesimo regolamento l’autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul valore aggiunto. Il cpv. 2 del disposto prevede che può essere presentata una nota d’onorario.

 

                                  In concreto l’avv. RA 1 ha inoltrato una nota d’onorario di complessivi fr. 5'624.30 per un totale di 19 ore e 30 minuti a fr. 250 all’ora, oltre a spese per fotocopie pari a fr. 336, spese postali di fr. 21.20 e fr. 50 per l’apertura dell’incarto. Egli ha aggiunto l’IVA al 7.7% pari a fr. 402.10.

                                  Nel caso di specie la causa non è particolarmente complessa e la sua importanza è limitata. Viste le caratteristiche della causa e l’impegno profuso dal legale dell’insorgente, tenuto conto del principio inquisitorio valido nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore, il TCA ritiene che un dispendio orario di 19.30 ore esuberi quanto necessario.

                                  Alla luce degli importi usualmente riconosciuti da questo Tribunale, alla ricorrente va riconosciuto un ammontare complessivo di fr. 2'800 (IVA inclusa).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla ricorrente fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti