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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 marzo 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 febbraio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 30 giugno 2022, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha fissato i contributi sociali dovuti da RI 1, nato nel 1949, quale indipendente, per il 2017 (utile di liquidazione IFD per vendita dell’immobile aziendale), sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 9'097'200 (doc. 49) ed ha calcolato in fr. 188'682.80 gli interessi di mora per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2022, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS (doc. 48 e 50).
1.2. In data 26 luglio 2022 RI 1 ha pagato i contributi sociali AVS/AI/IPG/AF del 2017 (cfr. doc. 56, decisione su opposizione, punto 1.3), mentre il 30 agosto 2022 ha inoltrato un’opposizione contro il calcolo degli interessi di mora (doc. 53).
1.3. Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2023 CO 1 ha confermato la correttezza del calcolo degli interessi e l’applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS (doc. 56).
1.4. RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che gli interessi di mora siano calcolati secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS o alternativamente secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (doc. I, pag. 8).
L’insorgente rileva di avere in sostanza cessato la propria attività lucrativa con il 31 dicembre 2011 e di aver pagato ancora contributi minimi fino al 2014, anno del pensionamento.
Nel corso del 2016 (rogito del __________ 2016, iscrizione a registro fondiario del __________ 2017), dopo che in un primo tempo, il __________ 2011, era stato sottoscritto un contratto con la società __________, con il quale veniva costituito e ceduto un diritto di superfice a sé stante e permanente con diritto di prelazione di una durata di __________ anni, il ricorrente ha ceduto l’intero comparto __________ di sua proprietà, sito a __________, per un importo di fr. 17'000'000, alla società __________.
Egli afferma che dal 2011 si è configurata la seguente situazione:
" – dall’1.1.2011 al momento della cessazione dell’attività aziendale:
differimento a seguito di normative fiscali vigente un contratto di superficie con una durata prevista di __________ anni, senza reddito di attività indipendente principale rilevante da un punto di vista AVS;
– dal __________.2016 al __________ 2017 formalizzazione della vendita a un soggetto diverso dal superficiario (=__________) e definizione a livello cantonale di un utile TUI di CHF 11'819'409, con reddito da attività indipendente principale rilevante da un punto di vista AVS per pari importo;
– dal 27.5.2017 definizione (e rettifica ai fini fiscali) di un utile di CHF 9'151'167, con reddito da attività indipendente principale rilevante da un punto di vista AVS per pari importo;
– dal 30.6.2022 definizione di un reddito rilevante dal punto di vista AVS di CHF 9'097'200 con decisione della cassa __________ CO 1.”
Il ricorrente, che evidenzia come in passato avesse già inoltrato un’opposizione contro una decisione della medesima Cassa in materia di interessi di mora, ottenendo ragione, chiede in via principale l’annullamento della decisione su opposizione, sostenendo di non dovere alcunché, poiché applicando il marginale 1153 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN) ed il principio della buona fede, la Cassa, in base alla precedente opposizione, era a conoscenza della vendita dell’immobile aziendale e avrebbe potuto e dovuto approfondire la fattispecie e riscuotere quanto prima la differenza dei relativi contributi.
In via subordinata egli chiede che gli interessi di mora siano calcolati in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. e o f OAVS.
Il ricorrente afferma che nel caso di specie i contributi sono dovuti in applicazione dell’art. 18a cpv. 1 LIFD e che in concreto il reddito da attività indipendente è stato generato nel 2017 malgrado la cessazione dell’attività indipendente sia da far risalire a diversi anni prima. Ciò è possibile poiché sono considerati componenti del reddito da attività lucrativa indipendente le riserve occulte in seguito all’alienazione di un immobile trasferito dalla sostanza commerciale alla sostanza privata, la cui imposizione è stata differita ai sensi dell’art. 18a cpv. 1 LIFD. In tal caso è competente la Cassa di compensazione presso cui l’assicurato era stato affiliato per l’attività lucrativa indipendente per la quale l’immobile trasferito serviva da sostanza commerciale.
Secondo l’assicurato solo le lettere e ed f dell’art. 41bis cpv. 1 OAVS si riferiscono agli indipendenti e possono essere applicate, ad esclusione della lettera b (cfr. marginale 1156 DIN).
In particolare il marginale 4032 DRC, relativo all’art. 41 bis cpv. 1 lett. e OAVS prevede che i “contributi personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati. Essi comprendono anche i contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale.”
Secondo l’insorgente è unicamente con la tassazione 2017 emessa il 29 maggio 2022 (recte: 2019) che viene definito come reddito da attività lucrativa indipendente principale l’importo di fr. CHF 9'151'167 (punto 2.1 dell’imposta federale diretta). Per l’assicurato questo importo ha modificato la decisione di tassazione TUI (imposta sul maggior valore immobiliare) del 27 maggio 2019 dove l’utile della vendita immobiliare era stato fissato in CHF 11'819'409.
Per cui la decisione di tassazione 2017 del 29 maggio 2019 ha rettificato sostanzialmente quanto definito in sede di imposta sugli utili immobiliari il 27 maggio 2019.
In altre parole, secondo l’insorgente, si è configurata una fattispecie di rettifica ai sensi del marginale 4032 DRC per cui risulta applicabile la lettera e dell’art. 41bis cpv. 1 OAVS.
Per l’assicurato la stessa CO 1 “basandosi sul primo dei due importi definiti dall’autorità fiscale (ovvero CHF 9'151'167 con alcune modifiche), di fatto ha accertato che l’importo inizialmente comunicato fosse stato rettificato e quindi automaticamente ricadesse nell’ambito della rettifica fiscale di una comunicazione fiscale precedente di altro tenore ed espressamente richiamata dalle DRC al marginale 2033” (recte: 4032).
Riscuotere interessi di mora in una tale costellazione, secondo l’insorgente, sarebbe ingiusto, intempestivo e inopportunamente penalizzante.
Gli interessi, secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS, vanno di conseguenza conteggiati 30 giorni dopo il ricevimento della decisione di fissazione dei contributi, e dunque non sono dovuti poiché il pagamento è avvenuto nel termine di 30 giorni.
Se si volesse applicare l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, essi sarebbero da calcolare dal 1° gennaio 2019.
Infine, il ricorrente contesta il tasso d’interesse del 5% ed afferma di non essere stato in grado di comunicare alla Cassa il risultato della vendita ai fini AVS poiché la stessa autorità fiscale ha emanato due decisioni di tassazione: la prima tramite la TUI del 27 maggio 2019 e la seconda tramite la decisione di tassazione IFD del 29 maggio 2019, che differivano di quasi il 25% l’una dall’altra.
1.5. Con risposta del 2 maggio 2023 CO 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Con replica del 15 maggio 2023 il ricorrente ha contestato la risposta di causa, rilevando che la Cassa è stata avvisata al più tardi il 6 marzo 2017 dell’avvenuta vendita __________ e della fattispecie che ha fatto scaturire l’obbligo contributivo ai fini AVS (doc. F). L’amministrazione, secondo l’insorgente, avrebbe già dovuto intervenire in quell’occasione. Il rogito della vendita del __________ 2017 (recte: 2016) è stato trasmesso per intero alla Cassa già in quella occasione (doc. V).
1.7. Con scritto del 22 maggio 2023, trasmesso il 23 maggio 2023 al ricorrente per conoscenza (doc. VIII), la Cassa ha contestato integralmente la presa di posizione dell’assicurato e ha ribadito il contenuto della risposta di causa (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve o meno pagare interessi di mora in seguito al reddito da attività indipendente conseguito nel 2017 con la vendita del __________ e, in caso di risposta positiva, in che misura (cfr. ricorso, doc. I, pag. 8).
Non è invece oggetto della procedura l’assoggettamento del ricorrente al pagamento dei contributi sociali del reddito da attività indipendente conseguito nel 2017 e fissato dalla Cassa in fr. 9'097'200, e i cui contributi sono già stati soluti il 26 luglio 2022 (doc. 56, punto 1.3 e doc. I, pag. 8).
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
2.3. Per quanto concerne la fissazione dei contributi degli indipendenti, l’art. 22 cpv. 1 OAVS prevede che essi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Inoltre per l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.
2.4. In concreto l’insorgente, affiliato presso la Cassa __________ CO 1 quale indipendente da diversi decenni, dal 2012 al __________ 2014, quando è stato radiato dal registro di commercio (cfr. doc. 58), ha pagato il contributo minimo (cfr. doc. da 38 a 43 e doc. 57).
Dal 1° agosto 2014, l’interessato, nato il __________ 1949, ha diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS).
L’8 giugno 2022 la Cassa __________ ha scritto all’insorgente, comunicandogli che l’autorità fiscale __________ le aveva segnalato il conseguimento, nel 2017, di un reddito da attività indipendente pari a fr. 8'236'167 e al fine di regolarizzare la sua posizione gli ha chiesto di compilare un formulario (doc. 45).
Il 23 giugno 2022 l’interessato ha precisato di essere affiliato presso CO 1 dal 1970 (doc. 45).
Il 28 giugno 2022 la Cassa __________ ha segnalato la fattispecie __________ CO 1, la quale, il 30 giugno 2022, ha preso contatto con l’Ufficio di tassazione competente, che ha affermato che l’utile imponibile AVS è pari a fr. 9'151'167, mentre l’importo di fr. 8'236'167 corrisponde all’ammontare al netto dei contributi AVS (fr. 9'151'167 – 915'000 [accantonamento contributi AVS]; doc. 46).
Il fisco ha confermato che la tassazione IFD del 29 maggio 2019 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. 46).
Due giorni prima, il 27 maggio 2019, era stata emessa la decisione sull’imposta sugli utili immobiliari (TUI) sulla base di un valore di alienazione di fr. 17'150'000 ed un utile imponibile totale di fr. 11'819'409 (doc. 53, allegato 4).
Con due distinte decisioni del 30 giugno 2022, CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti dall’interessato, quale indipendente, per il 2017 sulla base di un reddito soggetto a contribuzione di fr. 9'097'200 (doc. 49: fr. 8'236'167 + 877'884.40 [contributi AVS/AI/IPG] – 16'800 [reddito esente per beneficiari AVS]) ed ha calcolato gli interessi di mora per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2022 in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS per un importo di fr. 188'682.80 (doc. 48 e 50).
L’insorgente non contesta l’assoggettamento dell’importo di fr. 9'151'167 al prelievo dei contributi sociali, ma censura il calcolo degli interessi.
2.5. L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.6. L’UFAS ha precisato nelle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), il procedimento per la fissazione dei contributi d’acconto.
Secondo il marginale 1146 DIN le casse di compensazione determinano i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Si fondano per principio sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Per il marginale 1147 DIN esse tengono inoltre conto delle indicazioni fornite dalla persona soggetta all’obbligo contributivo. Non si deve prendere in considerazione il reddito conformemente al N. 1146 in particolare se l’assicurato rende verosimile che, manifestamente, questo non corrisponde a quello presumibile (art. 24 cpv. 2 secondo periodo OAVS).
Ai sensi del marginale 1148 DIN gli assicurati devono fornire alle casse di compensazione le informazioni necessarie per fissare i contributi d’acconto e inoltrare i documenti eventualmente richiesti (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Secondo il marginale 1149 DIN le casse di compensazione fissano un termine adeguato per l’inoltro delle informazioni necessarie (per l’intimazione v. DRC; per la decisione v. i N. 1162 segg.).
Per il marginale 1150 DIN gli assicurati devono comunicare spontaneamente alle casse di compensazione i cambiamenti rilevanti rispetto agli anni precedenti.
Il marginale 1151 DIN prevede che se gli assicurati violano il loro obbligo di collaborazione, vengono diffidati sotto comminazione di una decisione e, se necessario, di una multa d’ordine (art. 205 OAVS; v. anche DRC).
La procedura da seguire in caso di rilevante divergenza del reddito presumibile è regolata ai marginali 1152 e seguenti.
Per il marginale 1153 DIN, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022, se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Esse li adeguano immediatamente se dall’ultima tassazione fiscale risulta che il reddito conseguito è sostanzialmente aumentato o diminuito rispetto a quello inizialmente previsto e, quindi, i contributi d’acconto pagati al momento sono troppo bassi o elevati.
Secondo il marginale 1153 DIN, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2023, se durante l’anno di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo le casse di compensazione, sulla base di indizi, giungono alla conclusione che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, invitano gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo a comunicare entro un determinato termine il reddito presumibile.
Ai sensi del marginale 1153.1 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2023, se gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo non forniscono le informazioni richieste, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto d'ufficio (art. 24 cpv. 4 e 5 OAVS; v. N. 1162).
Secondo il marginale 1154 DIN gli assicurati devono comunicare e rendere verosimile alla loro cassa di compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata durante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest’ultimo (ad es. dopo la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS).
Ai sensi del marginale 1155 DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile.
Il marginale 1156 DIN per gli interessi di mora e compensativi rinvia anche alle Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) nell’AVS/AI e nelle IPG e agli art. 41bis cpv. 1 lett. f e 41ter OAVS. Per evitare malintesi ed errori, le casse di compensazione devono far notare in modo adeguato ai lavoratori indipendenti (ad esempio con un’osservazione sulla fattura dei contributi) che essi sono tenuti a comunicare rilevanti divergenze dal reddito presumibile e che, se non lo fanno, dovranno pagare interessi di mora giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Secondo il marginale 1157 DIN se durante l’anno di contribuzione viene constatata una divergenza rilevante dal reddito presumibile giusta il N. 1155, i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi vengono rivisti.
Ai sensi del marginale 1158 DIN se per periodi di pagamento passati sono stati versati contributi troppo esigui, la cassa di compensazione può fatturarli separatamente oppure aumentare di conseguenza i contributi d’acconto per i periodi di pagamento successivi.
Il marginale 1159 DIN prevede che se dopo la fine dell’anno di contribuzione risulta che sono stati pagati contributi troppo esigui, i contributi d’acconto non vengono adeguati retroattivamente.
Per il marginale 1160 DIN la differenza viene riscossa quanto prima, anche se non è ancora disponibile la comunicazione fiscale per l’anno contributivo in questione.
Qualora fossero versati troppi contributi, la differenza viene rimborsata (marginale 1161 DIN).
Le direttive sulla riscossione dei contributi (DRC), al marginale 4018 DRC (= 4009 in vigore fino al 31 dicembre 2020) prevedono che sono considerati reclamati per gli anni civili passati i contributi che la cassa di compensazione reclama conformemente all’art. 39 OAVS per un anno passato, se viene a sapere che il debitore dei contributi non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti.
Per il marginale 4019 DRC (= 4010 DRC fino al 31 dicembre 2020) questo significa che il pagamento non può più essere richiesto nel quadro ordinario dell’adeguamento degli acconti (art. 24 cpv. 3 e art. 35 cpv. 3 OAVS) o della fatturazione del saldo sulla base del conteggio dei salari o della tassazione fiscale (art. 25 cpv. 3 e art. 36 cpv. 4 OAVS).
Il reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS può concernere contributi d’acconto personali o l’importo effettivamente dovuto di contributi paritari o personali (marg. 4020 DRC = 4010 DRC in vigore fino al 31 dicembre 2020).
Per il N. 4021 DRC (= 4011 DRC fino al 31 dicembre 2020), rientrano nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in particolare:
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in caso di affiliazione retroattiva del datore di lavoro;
– i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili passati in base ad un controllo del datore di lavoro;
– i contributi personali arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva della persona assicurata;
– i contributi personali d'acconto arretrati reclamati per gli anni di contribuzione passati in caso di affiliazione retroattiva;
– i contributi personali arretrati reclamati in base ad una tassazione consecutiva ad una procedura per sottrazione d'imposte;
– i contributi salariali arretrati reclamati dopo l'avvenuta compensazione come anche i contributi personali arretrati reclamati, fatta eccezione per quelli che devono essere fatturati in base ad una rettifica della dichiarazione fiscale (v. N. 4033).
Secondo il marginale 4022 DRC (= 4010 DRC fino al 31 dicembre 2020), non sono considerati come un reclamo di contributi arretrati per gli anni civili passati, in particolare:
– l’adeguamento degli acconti, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 35 cpv. 2 OAVS) e o i contributi personali (art. 24 cpv. 3 OAVS);
– il pagamento dei contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento, per quanto riguarda i contributi paritari (procedura soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 35 cpv. 3 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS),
– i crediti derivanti dal conteggio, per quanto riguarda o i contributi paritari (art. 36 cpv. 4 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. c e d OAVS) e o i contributi personali (art. 25 cpv. 2 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS).
Vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS; marg. 4023 DRC = 4012 ex DRC).
Secondo il marginale 4032 DRC (= 4020 in vigore fino al 31 dicembre 2020) i contributi personali da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti e gli acconti versati.
Essi comprendono anche i contributi fatturati in base a una rettifica della comunicazione fiscale, ma non quelli reclamati in seguito a un’affiliazione retroattiva o a una procedura per sottrazione d’imposta (marginale 4033 DRC = 4021 in vigore fino al 31 dicembre 2020).
2.7. Il ricorrente sostiene di non dover pagare alcunché poiché l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS non sarebbe applicabile agli indipendenti. In via subordinata chiede l’applicazione delle lettere e o f del medesimo articolo.
La richiesta del ricorrente è manifestamente infondata.
È evidente che l’applicazione delle lettere e ed f non è possibile nel caso concreto, poiché l’assicurato non ha mai versato acconti sui contributi dovuti nel 2017 come indipendente, perciò neppure può esserci una differenza del 25% fra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto (cfr. STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9). Infatti, affinché i citati articoli possano essere applicati, è necessario che vi siano dei contributi da compensare, ciò che, indubbiamente, non concerne il caso di specie, poiché non sono mai stati pagati contributi d’acconto (cfr. STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9).
Inconferente è pure il riferimento al marginale 4032 DRC e la circostanza che la TUI, emessa il 27 maggio 2019, prevede un reddito soggetto a tassazione maggiore di quello della tassazione fiscale sull’imposta federale diretta emanata due giorni dopo.
Da una parte determinante per il prelievo dei contributi è di principio unicamente il reddito evinto dall’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 1 OAVS, cfr. consid. 2.3) e non quello stabilito in un’imposta cantonale quale è la TUI.
D’altra parte, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, non si è in presenza di una rettifica della comunicazione fiscale ai sensi del marginale 4032 DRC, ma di due tassazioni diverse, una cantonale sugli utili immobiliari (TUI; doc. 53, allegato 4) e l’altra federale (utile di liquidazione IFD per vendita dell’immobile aziendale; cfr. tassazione 2017, punto 2.1, “motivazioni”, doc. 53 allegato 3), che sottostanno a norme giuridiche e di calcolo differenti.
È invece applicabile l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, norma che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati e che è applicabile anche agli indipendenti, come sostenuto dalla Cassa di compensazione e come già stabilito da questo Tribunale in un altro caso (cfr. STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9).
Infatti in concreto l’insorgente era stato affiliato quale indipendente presso la Cassa di compensazione convenuta fino a fine __________ 2014, quando, in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa ed al raggiungimento dell’età pensionistica, non era più tenuto a versare contributi AVS.
Solo con la segnalazione del fisco ticinese nel corso del 2022 alla Cassa __________, la quale ha poi comunicato la fattispecie __________ CO 1, quest’ultima è venuta a conoscenza dell’ammontare del reddito da attività indipendente conseguito dal ricorrente nel 2017 da assoggettare al prelievo dei contributi (“utile di liquidazione IFD per vendita dell’immobile aziendale”) ed ha dovuto nuovamente affiliarlo quale indipendente.
Ne segue che la Cassa ha correttamente applicato al caso di specie l’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS.
In concreto, gli interessi sono di conseguenza dovuti a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti, ossia dal 1° gennaio 2018. Il calcolo effettuato dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2018 al 30.6 2022, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato.
Il ricorrente sostiene tuttavia di non dovere alcunché poiché la fattispecie era stata segnalata all’amministrazione il 6 marzo 2017, nell’ambito di un’altra opposizione, dove era stato pure prodotto il rogito del __________ 2016 relativo alla vendita all’origine del prelievo dei contributi (cfr. doc. V). Sarebbe spettato alla Cassa intervenire e calcolare i contributi.
2.8. Questo TCA evidenzia che il Tribunale federale si è sempre mostrato molto rigoroso per quanto concerne l’obbligo per la persona assicurata di versare gli interessi di mora (cfr., sul tema, la STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019).
Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2).
Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).
Questa, rigorosa, giurisprudenza del TF, si fonda su sentenze, anche datate, dalle quali l’Alta Corte non si è mai scostata (cfr. DTF 111 V 93 e DTF 109 V 7).
Va qui segnalata, a questo proposito, la sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992, pubblicata in RCC 1992, pag. 177 e seguenti (tradotta dal tedesco [pubblicata in ZAK 1992, pag. 167 e seguenti] e citata nella DTF 134 V 405), dove al consid. 4c l’Alta Corte ha affermato che (traduzione dal tedesco) “l’opinion de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intérêts moratoires est injustifiée dans la mesure où les cotisations arriérées réclames pour les années 1985 à 1987 auraient été retardées par la trop longue durée de la procédure de recours portant sur les décisions rendues le 6 août 1985 à propos des cotisations arriérées n’est en conséquences pas bien-fondée. Comme l’obligation de payer les interêts moratoires est indépendante de la notion de faute, ce paiement ne serait en fait ni ajourné, ni interrompu et cela même si, en l’espèce, la caisse de compensation et l’autorité de recours avaient agi d’une manière illicite ou s’étaient servies de moyens dilatoires dans la procédure de recours et, partant, dans la fixation et la réclamation des cotisations due pour les années 1985 à 1987. Pendant toute la procédure de recours, la recourante était en mesure d’utiliser les cotisations qu’elle n’avait pas décomptées et réglées pour en tirer des intérêts. Il est sans importance de savoir si elle a effectivement tiré profit, pendant la durée du retard, de la contre-valuer des cotisations due pour un montant équivalent au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts moratoires repose sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts réalisé par le débiteur au détriment de la caisse de compensation et dont le montant équivaut au taux légal des intérêts moratoires (…).” (sottolineatura del redattore).
In una sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, in cui la persona assicurata ha sostenuto la propria buona fede, al consid. 3.4.2 il TF ha ribadito il medesimo concetto:
" (…) Da die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen verschuldensunabhängig ist, bestünde sie nach der Rechtsprechung (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c) auch für den Zeitraum vom 13. Mai bis 14. Oktober 2003 selbst dann, wenn die Ausgleichskasse die Rechnungsstellung für die Beitragsnachforderung schuldhaft und trölerisch verschleppt hätte (wofür jedoch keine Anhaltspunkte bestehen). Denn der Beschwerdeführer konnte währenddessen die nicht abgerechnete und nicht abgelieferte Beitragsschuld zinsbringend nutzen. Unerheblich ist, ob er während der Verzugsdauer aus dem Gegenwert der Beitragsschulden tatsächlich Nutzen in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes gezogen hat. Die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen beruht auf der Fiktion eines Zinsgewinns des Beitragsschuldners und Zinsverlustes der Ausgleichskasse in der Höhe des gesetzlichen Verzugszinses (ZAK 1992 S. 168 Erw. 4c), der sich während des hier interessierenden Zeitraums auf fünf Prozent pro Jahr belief (Art. 42 Abs. 2 AHVV in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung). Der die Verzugszinspflicht bis zur Rechnungsstellung (Art. 41bis Abs. 2 AHVV) bestätigende kantonale Entscheid ist somit bundesrechtskonform.” (sottolineatura del redattore)
Infine, tra le numerose sentenze cantonali emesse in proposito circa l’obbligo di pagare gli interessi, vanno segnalate la sentenza 30.2018.8 del 23 luglio 2018 (confermata dalla sentenza 9C_572/2018 del 5 novembre 2018 del TF che tuttavia non ha dovuto chinarsi sull’aspetto degli interessi), dove la persona assicurata riteneva di non dover pagare gli interessi poiché aveva dichiarato al fisco un reddito negativo (ossia una perdita) e la sentenza 30.2017.47 del 9 febbraio 2018 dove il TCA ha stabilito che gli interessi di mora sono dovuti anche se la cassa tarda ad emettere la decisione di fissazione definitiva dei contributi e non adegua gli acconti. A questo proposito il Tribunale ha affermato:
" (…) Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha iniziato la sua attività lucrativa come indipendente nel 1996.
Da allora l’assicurato ha sempre pagato e continua a pagare gli acconti trimestrali provvisori previsti dall’art. 24 cpv. 1 OAVS che, come confermato dalla Cassa nel 2007 (doc. 22), dal 2003 sono stati calcolati sulla base di un reddito presumibile di Fr. 44'500.-, importo che dà luogo a contributi annui di Fr. 3'886.- rispettivamente ad acconti trimestrali di Fr. 967.- (doc. III).
Questo ammontare è stato chiaramente superato negli anni, visto che il reddito da attività indipendente è stato accertato fiscalmente nel 2012 in Fr. 112'000.- (doc. B5), nell’anno 2013 in Fr. 137'000.- (doc. B4), nel 2014 in Fr. 132'000.- (doc. B3) e in Fr. 145'000.- nell’anno 2015 (doc. B2).
Quando nel 2013 ha ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2012, che ha stabilito il suo reddito aziendale netto in quasi Fr. 70'000.- in più dell’importo a suo tempo annunciato alla Cassa, l’assicurato non si è attivato presso la Cassa di compensazione segnalando tempestivamente, giusta l’art. 23 cpv. 5 e l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza sulla base di un reddito pari quasi ad un terzo. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico per gli anni seguenti degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché l’amministrazione avrebbe adeguato gli acconti futuri da versare (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/ 2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1; STCA 30.2012.39 del 29 aprile 2013, consid. 2.12.
In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). (…)”
2.9. Alla luce di quanto sopra esposto e della pluridecennale giurisprudenza federale e cantonale il ricorrente non può sfuggire all’obbligo di versare gli interessi di mora ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS per il solo fatto che la Cassa non avrebbe agito dopo aver ricevuto copia del rogito di compravendita del __________ 2016. Infatti, a prescindere dalla circostanza che l’atto di compravendita era stato allegato all’opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi del 2011 e dei relativi interessi, e dunque per un altro periodo (doc. F), spettava semmai al ricorrente, rappresentato già allora dalla medesima fiduciaria e che meglio conosceva la sua situazione, chiedere immediatamente all’amministrazione di essere di nuovo affiliato quale indipendente nel 2017 e informare subito la Cassa circa l’ammontare del reddito presumibile, così da evitare di dover pagare interessi, versando contributi d’acconto come prevede l’art. 24 OAVS. L’interessato invece non ha segnalato il reddito presumibile su cui avrebbe dovuto pagare i contributi. L’insorgente non ha neppure avvisato la Cassa, nel corso del mese di giugno 2019, quando ha ricevuto la tassazione fiscale IFD del 29 maggio 2019, dove era chiaramente indicato che vi era un reddito da attività indipendente principale di fr. 9'151'167 (punto 2.1 tassazione IFD 2017; a fronte di un prezzo di vendita figurante nel rogito di fr. 17'000'000; pag. 9 rogito).
La Cassa, d’altra parte, non poteva ancora sapere come sarebbe stata qualificata la compravendita a livello fiscale, né l’ammontare dell’eventuale reddito soggetto a contribuzione (cfr. doc. 46), il cui calcolo compete all’autorità fiscale (cfr. art. 22 OAVS).
L’interessato, da parte sua, meglio avrebbe potuto conoscere l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione. Tant’é che aveva accantonato un importo non indifferente di fr. 915’000 in previsione del pagamento dei contributi sociali (cfr. comunicazione fisco, doc. 46), a fronte di contributi sociali effettivamente dovuti, senza gli interessi, di fr. 907'983.55 (cfr. doc. 47).
Nell'evenienza concreta l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi, non notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito conseguito nell’anno in esame e questo neppure dopo aver ricevuto la relativa notifica di tassazione IFD 2017 del 29 maggio 2019.
La Cassa di compensazione, da parte sua, si è immediatamente attivata nel giugno 2022 dopo aver ricevuto la segnalazione del reddito da attività indipendente fissato nella tassazione IFD 2017 del 29 maggio 2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, sui contributi arretrati reclamati per il 2017 il ricorrente è tenuto a pagare degli interessi di mora che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2018.
Infatti, l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa ed esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi poiché il ricorrente avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato (cfr. la STCA 30.2017.9 del 10 maggio 2017, in cui la Cassa di compensazione ha emanato sei anni dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2011 dell’assicurato la decisione di fissazione dei contributi; cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014 e ancora la STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016, dove la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
A questo proposito va evidenziato che con STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame)."
L'amministrazione non era quindi tenuta a richiedere all'autorità fiscale la decisione di tassazione dell'assicurato. Spettava a quest'ultimo dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa la nuova situazione fiscale.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%.
Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per il 2017, v’è la circostanza che l’assicurato ha comunque potuto posticipare il versamento dei contributi.
Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2016.36+37 del 14 novembre 2016; STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), poiché avrebbe potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Per cui, anche per quanto concerne gli interessi di mora l’insorgente non può far valere la buona fede, poiché non ha subito alcun nocumento (cfr. anche la STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018, consid. 2.13, confermata dalla 9C_572/2018 del 5 novembre 2018).
Nè l’insorgente può appigliarsi alla circostanza che in un’altra occasione, relativa agli interessi dovuti in seguito al ritardo nella fissazione dei contributi derivanti dall’utile di liquidazione per la cessazione dell’attività nel 2011, la cui tassazione era stata emessa solo nel 2017, la Cassa abbia eccezionalmente rinunciato al prelievo degli interessi ed accolto l’opposizione presentata il 6 marzo 2017. Si è infatti trattato di un caso isolato e circoscritto e la stessa amministrazione ha minuziosamente spiegato le ragioni che l’avevano indotta ad annullare la decisione di fissazione degli interessi di mora in quel preciso contesto (cfr. doc. 35).
2.10. Il ricorrente censura anche l’applicazione del tasso d’interesse del 5%.
Con STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022 (= SVR 2022 AHV Nr. 26), l'Alta Corte ha nuovamente confermato al considerando 4 la validità del tasso di interesse del 5% previsto dall'art. 42 cpv. 2 OAVS, concludendo che l'adeguatezza economica o politica di tale tasso è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3).
Quest’ultimo ha ricordato la giurisprudenza sviluppata dalle DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 e 139 V 297 consid. 3.3.2.2, secondo cui l'interesse di mora ha per funzione di compensare la perdita di interessi del creditore e il guadagno di interessi del debitore in forma forfetaria, indipendentemente dall'effettivo beneficio e danno. L'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa, e quindi non è decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (cfr. consid. 4.1.1).
Il TF ha poi ricordato che nella DTF 139 V 297, al considerando 3, ha deciso che il tasso di interesse di mora del 5% non era illegale o addirittura arbitrario in considerazione del livello di tasso di interesse dell'1-2% che prevaleva da anni (cfr. consid. 4.2.2).
L'Alta Corte ha rilevato che la prima istanza non ha soltanto rinviato a questa giurisprudenza, ma anche al tasso di interesse in caso di restituzione di contributi sociali versati in eccesso, che è anch'esso del 5%, e al credito al consumo il cui tasso di interesse è del 12%. A ciò ha aggiunto che anche nel caso di versamento tardivo di prestazioni (art. 7 cpv. 1 OPGA) il tasso di interesse è del 5%. Per il Tribunale federale, quindi, in queste circostanze il tasso di interesse in questione del 5% per mora non può essere ritenuto arbitrario. La sua opportunità, vale a dire la sua adeguatezza economica o politica, è di competenza del Consiglio federale e non deve essere esaminata dal Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.3: "Bei diesen Gegebenheiten kann der hier interessierende Verzugszinssatz von 5 % auch beim gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveau weiterhin nicht als willkürlich bezeichnet werden. Dessen Zweckmässigkeit, namentlich die wirtschaftliche oder politische Sachgerechtigkeit, liegt in der Verantwortung des Bundesrates und ist nicht durch das Bundesgericht zu prüfen.").
Pertanto, gli interessi di mora richiesti dalla Cassa di compensazione erano, in linea di principio, legittimi (cfr. consid. 4.3).
Sulla scorta di quanto precede, il tasso del 5% deve pertanto essere indubbiamente posto alla base del calcolo degli interessi di mora dovuti dall'insorgente (fra le ultime: STCA 30.2019.32-33 del 25 maggio 2020; STCA 30.2019.19 del 6 novembre 2019; STCA 30.2019.16 e STCA 30.2019.14, entrambe del 23 settembre 2019; STCA 30.2019.6 del 22 maggio 2019).
In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata.
2.11. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.12. Alla Cassa di compensazione, malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno assegnate ripetibili.
Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico (STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149 consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche art. 30 cpv. 3 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti