Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2024.12

 

cs

Lugano

3 febbraio 2025      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2024 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 novembre 2024 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di rendite AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione dell’11 luglio 2013 la Cassa CO 1 ha posto RI 1, nata nel 1949, al beneficio, dal 1° settembre 2013, di una rendita di vecchiaia di fr. 2'115 al mese, calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 43 anni (scala 44) e di un reddito annuo medio di fr. 67'392.

 

                          1.2.  Il 29 aprile 2024 il marito, __________, nato nel 1961, ha inoltrato alla Cassa CO 1 una richiesta di calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia (doc. B, punto 2.2). In tale contesto l’amministrazione ha rilevato di aver commesso un errore nel calcolo della rendita di RI 1 poiché aveva erroneamente considerato che l’interessata dal mese di marzo 1974 al mese di agosto 1997 fosse stata domiciliata in Svizzera ed affiliata alla LAVS. La Cassa ha così ricalcolato la prestazione sulla base del suo periodo di domicilio all’estero (Italia), considerato che comunque ella aveva pure in parte contributo all’AVS, seppure non continuativamente, nel nostro Paese.

 

                          1.3.  Con decisione del 21 agosto 2024, confermata dalla decisione su opposizione del 14 novembre 2024, la Cassa CO 1 ha stabilito che il periodo di contribuzione dell’assicurata è di 36 anni e 11 mesi, che corrisponde alla scala di rendita 37, per un reddito annuo medio, nel 2024, di fr. 80'850, ed ha ricalcolato la rendita di vecchiaia cui ha diritto RI 1 dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024, chiedendole la restituzione della differenza percepita in troppo, pari a fr. 14'201.

 

                          1.4.  RI 1, rappresentata dagli avv. RA 1 e __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la conferma della decisione dell’11 luglio 2013, con l’accertamento di non dover restituire alcunché alla Cassa. Contestualmente ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I).

                                  L’insorgente rimprovera all’amministrazione di aver violato gli art. 25 cpv. 1 e 2 LPGA e 53 LPGA.

                                  La ricorrente, che richiama l’intero incarto della Cassa e fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita non avendo l’amministrazione, a suo dire, esaminato tutte le censure, evidenzia innanzitutto che per l’art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non va chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo l’insorgente, la buona fede è data, avendo indicato in maniera corretta, nella domanda del 28 maggio 2013, tutti i dati che la riguardavano. Ella ritiene adempiute anche le condizioni dell’onere troppo grave, avendo delle uscite superiori alle entrate.

                                  In secondo luogo l’insorgente sostiene che la domanda di restituzione, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, è perenta, poiché il fatto su cui la Cassa ha fondato il suo nuovo calcolo è conosciuto almeno dal 2013, ossia da quando l’interessata ha trasmesso la richiesta di rendita di vecchiaia. Il termine di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 148 V 217). Per l’insorgente in concreto non sarebbe stata necessaria una “seconda causa” da cui far partire il termine di perenzione, poiché già al momento dell’erogazione della rendita l’amministrazione avrebbe dovuto conoscere gli elementi costitutivi dell’obbligo di restituzione. La Cassa non ha prestato l’attenzione ragionevolmente esigibile. Essa avrebbe dovuto accorgersi dei fatti giustificanti la restituzione già parecchio tempo addietro e non solo nel 2024 con la richiesta di rendita futura inoltrata dal marito.

                                  Infine la ricorrente contesta sia l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1 LPGA poiché, in assenza di fatti nuovi, non vi sono motivi per procedere con la revisione della decisione dell’11 luglio 2013, sia dell’art. 53 cpv. 2 LPGA in assenza di un errore manifesto. A questo proposito ella rileva che il riesame è avvenuto ben 11 anni dopo l’emanazione della prima decisione e che l’errore non è stato neppure rilevato nella rivalutazione della prestazione nel 2023.

                                 

                          1.5.  Con risposta del 9 gennaio 2025, a cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                          1.6.  Con decreto del 14 gennaio 2025 il Giudice delegato del TCA ha respinto, nella misura in cui non fosse priva di oggetto, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo (doc. V).

 

                          1.7.  Il 21 gennaio 2025 l’avv. RA 1 ha visionato l’incarto della Cassa presso questo Tribunale. Con replica del 24 gennaio 2025 (doc. VI), trasmessa il medesimo giorno alla Cassa per conoscenza (doc. VII), l’insorgente si è riconfermato nel suo ricorso.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita (doc. I, pag. 4: “[…] Ciononostante, invero violando altresì il diritto di essere sentito della qui ricorrente per quanto concerne le censure sollevate dalla ricorrente nella propria opposizione […]”).

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                          2.2.  Nel caso di specie nella decisione su opposizione impugnata del 14 novembre 2024 la Cassa, dopo aver riassunto la fattispecie, aver citato le norme applicabili e la giurisprudenza rilevante, ha indicato i motivi per i quali il nuovo calcolo della rendita è corretto (punto 2), le ragioni per cui ha chiesto la restituzione dell’importo percepito in troppo negli ultimi 5 anni dall’insorgente (punto 3) e le considerazioni per le quali la pretesa non è perenta (punto 4). Inoltre ha precisato che il condono potrà essere deciso quando sarà cresciuta in giudicato la decisione di restituzione (punto 5).

 

                                  Nel caso di specie, la Cassa, seppur in maniera succinta, ha indicato i motivi alla base della reiezione dell’opposizione.

 

                                  Tant’è che la ricorrente è stata in grado di comprenderne le ragioni, avendole contestate con un ricorso motivato, con il quale ha esposto le argomentazioni alla base delle sue contestazioni.

 

                                  Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita della ricorrente.

 

                                  Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_4/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve restituire l’importo di fr. 14'201 percepito in troppo dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024.

 

                          2.4.  Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021.

 

                                  In concreto la ricorrente, nata il __________ 1949, è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2013. Con la decisione su opposizione impugnata la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite in troppo dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024.

 

                                  Rammentato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1), nel caso di specie per l’inizio del diritto alla rendita di vecchiaia della ricorrente e per il suo calcolo fanno stato le norme in vigore fino al 31 dicembre 2023.

 

                                  Per cui ogni riferimento alle norme della LAVS applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

 

                          2.5.  Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

 

                                  Per l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

                                  Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS).

                                  A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

 

                                  Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                  I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

 

                                  Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

 

                                  Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

 

                                  - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                  - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                  - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

 

                                  Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

 

                                  Esso si compone:

 

                                  -  dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                  -  degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                  -  degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                  La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

 

                                  Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

 

                                  Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                  I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                  Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

 

                                  - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                  - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

                                  - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                 

                                  Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

 

                                  - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                  - in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

 

                                  Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                  Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

                                  Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                  L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                  L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                          2.6.  In concreto, l’insorgente, nata il __________ 1949, sposata in seconde nozze __________ __________ con un cittadino germanico nato il __________ 1961, ha diritto ad una rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2013 (art. 21 cpv. 1 e 2 LAVS).

 

                                  Il 18 giugno 2012 l’insorgente ha chiesto il calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia, precisando di essere stata domiciliata all’estero, in Italia, dal marzo 1974 all’agosto 1997 dove ha lavorato dall’aprile 1982 all’agosto 1986 e dall’aprile 1990 al dicembre 1990 (doc. F). Il 10 settembre 2012 la Cassa ha comunicato alla ricorrente che la rendita sarebbe ammontata a fr. 1’873 al mese indicando che le informazioni erano puramente indicative e non erano in nessun caso vincolanti per l’amministrazione (pag. 7 – 1/1).

                                  Dal foglio di calcolo emerge che la rendita era stata calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 36 anni e 11 mesi, una scala 37 ed un reddito annuo medio di fr. 76'560 (pag. 6 – 9/11 e 12).

 

                                  Il 28 maggio 2013 la ricorrente ha inoltrato la richiesta di una rendita di vecchiaia (pag. 8 – 1/54), indicando di essere stata domiciliata in Italia, di essersi stabilita definitivamente in Svizzera dal mese di agosto 1997 e di aver lavorato in Italia dal 1° febbraio 1983 al 31 dicembre 1990 (pag. 9 – 5/27). Alla richiesta sono stati allegati numerosi ulteriori documenti.

 

                                  Con decisione dell’11 luglio 2013 la Cassa ha posto la ricorrente al beneficio di una rendita AVS di fr. 2'115, calcolata sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 67'392 e di una durata contributiva di 43 anni per una scala di rendita applicabile 44 (pag. 16 – 1/2).

 

                                  Negli anni successivi la rendita è stata regolarmente adeguata all’evoluzione dei prezzi e dei salari, ogni due anni (art. 33ter cpv. 1 LAVS), in base alle decisioni dal Consiglio federale.

                                  Il 29 aprile 2024 il marito della ricorrente ha inoltrato una richiesta di calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia (cfr. decisione su opposizione impugnata, punto 2.2), in seguito alla quale la Cassa si è accorta di aver sbagliato il calcolo della rendita della ricorrente poiché l’assicurata ha avuto il domicilio in Italia dal mese di marzo 1974 al mese di agosto 1997.

 

                                  Con decisione del 21 agosto 2024 la Cassa ha ricalcolato l’ammontare delle rendite dovute dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024, sulla base di un periodo contributivo di 36 anni e 11 mesi di contribuzione, una scala di rendita 37 e un reddito medio annuo di fr. 77'220 nel 2013 (pag. 34 – 7/8; rendita di fr. 1’889 al mese nel 2013 [cfr. tabelle di rendita edite dall’UFAS]) e fr. 80'850 nel 2024 (pag. 35 – 1/3, rendita di fr. 1’978 al mese).

                                                                  

                          2.7.  Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha correttamente proceduto al (nuovo) calcolo della prestazione fondandosi sugli anni di contribuzione dell’assicurata, nata nel 1949, dal 1° gennaio 1970 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2012 (anno precedente la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia; cfr. pag. 34 – 7/8).

 

                                  Infatti l’art. 29bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età conferente il diritto alla rendita).

 

                                  Durante questo periodo la ricorrente ha presentato una durata contributiva di 33 anni e 3 mesi, a cui sono stati aggiunti tre anni di contributi giovanili (art. 52b OAVS) e gli 8 mesi dell’anno della nascita del diritto della rendita (art. 52c OAVS), per complessivi 36 anni e 11 mesi ed una scala 37 (cfr. tabelle edite dall’UFAS).

                                  La ricorrente presenta infatti un periodo di contribuzione completo solo dal 1970 al 1976, nel 1978, nel 1981, nel 1991 e dal 1993 al 2012 (cfr. foglio di calcolo, pag. 34).

                                  Nel 1977 ha contribuito 9 mesi, nel 1979 5 mesi, nel 1980 1 mese, nel 1982 3 mesi, nel 1986 4 mesi, nel 1989 3 mesi, nel 1990 3 mesi e nel 1992 11 mesi.

                                  Non ha contribuito nel 1983, 1984, 1985, 1987 e 1988.

 

                                  Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]).

 

                                  Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'039’975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8).

 

                                  L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

                                  Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970.

                                  Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.236. 

                                  La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'521’410.-- (2'039’975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 69’556.

 

                                  Per ogni anno in cui l’insorgente durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR).

 

                                  Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1976. In concreto sono stati assegnati 6 accrediti interi, considerati i periodi contributivi della ricorrente.

 

                                  La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici educativi: durata di contribuzione computabile.

                                  Nel caso in esame vanno conteggiati 6 accrediti educativi per un ammontare, nel 2013, di fr. 6’972.-- (1'170 [rendita di vecchiaia mensile minima nel 2013] X 12 X 3 X 6: 36 anni e 3 mesi).

 

                                  Per cui il reddito annuo medio nel 2013 ammonta a fr. 77’220.-- (69’556 + 6’972 = 76’528, che va arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall’UFAS), ciò che corrisponde alla rendita mensile di fr. 1’889 dal 1° gennaio 2013, poi adeguata ogni due anni, a fr. 1'913 (RAM di fr. 78'210) dal 1.1.2019 al 31.12.2020, a fr. 1'929 (RAM di fr. 78'870) dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e a fr. 1’978 (RAM di fr. 80'850) dal 1.1.2023.

 

                                  Ne segue che la rendita è stata ricalcolata correttamente dalla Cassa.

 

                                  Del resto l’assicurata con il ricorso non ha più contestato i parametri del calcolo della rendita (doc. I, pag. 4: “Per quanto attiene il periodo di contribuzione/scala, la ricorrente non entra nel merito del calcolo fatto alla Cassa CO 1 nella decisione qui avversata […]”).

 

                          2.8.  Va ora esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione dell’importo di fr. 14'201, che corrisponde alla differenza tra le prestazioni cui ha diritto l’insorgente nel periodo oggetto della decisione su opposizione contestata, dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2024, pari a fr. 118’377 ([fr. 1’913 X 17] + [fr. 1’929 X 24] + [fr. 1’978 X 20]) e le prestazioni effettivamente versate nel medesimo lasso di tempo, pari a fr. 132’578 ([fr. 2’142 X 17] + [fr. 2’161 X 24] + [fr. 2’215 X 20]).

 

                          2.9.  Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

 

                                  Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

 

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                  Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

 

                        2.10.  Nel caso di specie la Cassa dopo avere ricevuto dal marito della ricorrente la richiesta di calcolo previsionale della propria rendita di vecchiaia del 29 aprile 2024 si è accorta che l’assicurata ha avuto il domicilio all’estero dal mese di marzo 1974 al mese di agosto 1997 ed ha ricalcolato l’ammontare della rendita dell’insorgente.

 

                                  La ricorrente contesta l’agire della Cassa sostenendo che non esistono né i motivi per una revisione della decisione dell’11 luglio 2013, né per un suo riesame.

 

                                  A torto.

 

                                  Infatti i presupposti per procedere con una riconsiderazione della decisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (la decisione era manifestamente errata e la sua rettifica ha una notevole importanza), sono adempiuti.

 

                                  La Cassa nel calcolare la rendita aveva ritenuto, contrariamente a quanto indicato nella domanda di prestazioni (doc. 9 – 5/27), che la ricorrente era sempre stata domiciliata in Svizzera ed aveva ininterrottamente contribuito alla LAVS (cfr. foglio di calcolo, pag. 17 e seguenti).

                                  Così facendo ha preso in considerazione un periodo contributivo completo di 43 anni, applicando la scala di rendita massima 44, in luogo del periodo contributivo effettivo di 36 anni e 11 mesi per una scala di rendita 37 ed ha calcolato un reddito annuo medio sbagliato (fr. 67'392 in luogo di fr. 77'200).

                                  L’errore è manifesto e porta su elementi oggettivi.

                                  Se la ricorrente, come è il caso, era domiciliata all’estero e non aveva continuativamente lavorato in Svizzera, non poteva beneficiare di una scala completa poiché non ha contribuito ogni anno alla LAVS. Ella non aveva pertanto diritto ad una rendita calcolata su un periodo contributivo privo di lacune.

 

                                  La ricorrente non può essere seguita laddove ritiene che l’errore non sia manifesto poiché sono passati 11 anni dall’emissione della prima decisione e la rendita è da ultimo stata aumentata nel 2023 senza che la Cassa si sia accorta dello sbaglio. L’aggiornamento della rendita viene infatti effettuato ogni due anni all’inizio dell’anno civile, per tutte le rendite, in funzione delle decisioni del Consiglio federale che adegua le prestazioni ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS). Tale aggiornamento non impone un esame della documentazione di tutti i beneficiari di una rendita, ma avviene in maniera automatica.

 

                                  Quanto alla circostanza che sono passati oltre 11 anni dall’emissione della prima decisione, va rammentato che l’amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione (DTF 140 V 514, consid. 3). La dottrina conferma che “Eine zeitliche Befristung der Wiedererwägungsmöglichkeit besteht nach der Rechtsprechung nicht” (Kieser Ueli, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 80 ad art. 53).

 

                                  Accertato che la decisione dell’11 luglio 2013 è senza dubbio errata e che alla luce della notevole differenza tra le rendite versate e quelle dovute (fr. 14'201 negli ultimi 5 anni), la correzione ha un’importanza rilevante (sul tema cfr. Kieser, op. cit., n. 66 ad art. 53), essa doveva essere riesaminata.

 

                                  Non va del resto dimenticato che di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

 

                                  Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha proceduto con il riesame della decisione dell’11 luglio 2013 ed ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.

                                 

                        2.11.  Va ora stabilito se la decisione è tempestiva.

 

                                  Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                  Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine (annuo) di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

                                  In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

 

Anche nella STF 9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il TF ha ribadito che nel caso in cui l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere: occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che ci si poteva attendere da esso. In quel caso, la persona assicurata aveva diritto ad una rendita vedovile che sarebbe stata soppressa con il termine della formazione del figlio fissata per fine agosto 2003. Malgrado la cassa ne fosse al corrente, l’amministrazione ha continuato a versare la rendita vedovile fino a quando la persona assicurata ha inoltrato una domanda previsionale di rendita di vecchiaia nel 2019. La cassa ha chiesto la restituzione di fr. 107'414 pari alle prestazioni degli ultimi 5 anni. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della persona assicurata poiché la Cassa avrebbe dovuto accorgersi dell’errore nel luglio 2012 quando l’assicurato aveva chiesto un estratto del suo conto individuale e da cui emergeva che percepiva una rendita vedovile. In quell’occasione l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se il diritto alla rendita era ancora dovuto. Non avendolo fatto, la richiesta di restituzione era perenta.

 

Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (= SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la giurisprudenza attuale, se l'erogazione della prestazione indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un anno. In altre parole, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta "seconda causa" (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al momento in cui ci si può ragionevolmente attendere la sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se invece l'illegalità della concessione della prestazione risulta direttamente dagli atti, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine di un anno inizia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa, senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito (cfr. consid. 5.2.2).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale la persona assicurata era al beneficio di una rendita di vedovanza dal 1° novembre 2009. Il 13 maggio 2019 un terzo, in sua rappresentanza, si è presentato allo sportello della Cassa di compensazione informando che dall’11 giugno 2015 la persona assicurata si era risposata. La Cassa di compensazione ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1° luglio 2015. In seguito, accertato che l’agenzia comunale era stata informata del matrimonio il 23 dicembre 2016, la Cassa ha stabilito che la restituzione andava confermata solo per il periodo fino a fine dicembre 2016.

Il Tribunale cantonale ha ridotto a fr. 9’815 l’importo soggetto a restituzione, sostenendo che l’assicurato avrebbe dovuto restituire solo le rendite dell’ultimo anno.

Il Tribunale federale, adito dalla Cassa di compensazione, ha evidenziato che in seguito al matrimonio dell’11 giugno 2015 non vi erano più i requisiti per riconoscere il diritto alla rendita vedovile. In quella data alla Cassa non poteva tuttavia essere imputato alcun errore, poiché non ne era stata informata.

L’amministrazione, per il tramite della agenzia AVS comunale, ne è invece venuta a conoscenza nel mese di dicembre 2016, momento in cui non vi era più alcun ulteriore aspetto da chiarire per decidere circa la cessazione del diritto alla prestazione. Per cui i fatti alla base della richiesta di restituzione erano già stati chiariti a fine dicembre 2016 e derivavano direttamente dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti. È pertanto a partire da tale momento che è decorso il termine relativo di un anno di perenzione. Una seconda causa (“zweiten Anlass”) non era pertanto necessario. Poiché il ricorrente non aveva contestato la sentenza cantonale, l’Alta Corte ha confermato che doveva restituire l’importo di fr. 9'815.

 

Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta dei fatti all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF 9C_522/2021 del 29 giugno 2022 = SVR 2022 EL Nr. 14).

 

                        2.12.  Nel caso di specie la Cassa con la decisione dell’11 luglio 2013 ha calcolato in maniera errata la rendita di vecchiaia della ricorrente poiché non ha tenuto conto del suo domicilio all’estero e delle conseguenti lacune contributive.

 

                                  In concreto, dopo l’emissione della decisione, l’amministrazione non ha più dovuto prendere in mano il dossier della ricorrente fino al momento in cui, nel corso del mese di aprile 2024, suo marito ha chiesto il calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia.

 

Per cui è solo nel 2024 che l’amministrazione si è accorta dell’errore. Il termine di perenzione di un anno (fino al 31 dicembre 2020), rispettivamente di 3 anni (dal 1° gennaio 2021) è pertanto stato rispettato con l’emanazione della decisione del 21 agosto 2024 (cfr. STF 9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data dell’emissione della decisione dell’11 luglio 2013, ciò renderebbe illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (cfr. anche sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

 

Inoltre, se si facesse partire la perenzione dalla data della decisione formale dell’11 luglio 2013, significherebbe che il termine avrebbe cominciato a decorrere sia prima dell’inizio del diritto alla rendita (1° settembre 2013), sia prima del suo versamento. Ciò, manifestamente, non è possibile (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4 e seguenti).

 

                                  Come già visto in precedenza, non è di giovamento alla ricorrente la circostanza che ogni due anni, da ultimo nel 2023, la sua rendita è stata aumentata. Gli adeguamenti avvengono automaticamente, di norma ogni due anni, in seguito ad una decisione del Consiglio federale che adegua le prestazioni ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS) e non necessitano di riprendere in mano la documentazione della persona assicurata.

 

Non può essere d’aiuto alla ricorrente neppure la DTF 148 V 217, trattandosi di una fattispecie diversa.

In quel caso infatti la rendita era inizialmente stata versata correttamente.

In seguito l’insorgente non aveva informato la Cassa della modifica delle condizioni (matrimonio) per il diritto all’ottenimento della prestazione (rendita di vedovanza) e quando l’amministrazione ne è venuta a conoscenza, non ha reagito entro il termine di un anno, malgrado avesse già tutti gli elementi a disposizione per sopprimere la rendita, senza la necessità di ulteriori accertamenti.

In concreto invece, l’errore, di calcolo, è avvenuto contestualmente all’emissione della decisione di rendita e quando la Cassa, per la seconda volta, nel corso del 2024, ha esaminato la documentazione della ricorrente, ha immediatamente preso in mano la situazione ed emanato la decisione di restituzione.

                                 

In queste condizioni la decisione del 21 agosto 2024 è tempestiva.

 

                        2.13.  La ricorrente invoca l’art. 25 cpv. 1 LPGA ed afferma di essere in buona fede e che la restituzione la metterebbe in gravi difficoltà.

 

                                  A questo stadio non è rilevante sapere se l'interessata era in buona fede oppure no ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4).

                                  Infatti, la questione della buona fede e dell’onere gravoso è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato).

 

                                  Ne segue che su questo punto il ricorso è irricevibile.

 

                        2.14.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese.

                                 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti