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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 marzo 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni formali del 19 dicembre 2023 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi sociali dovuti da RI 1, nata nel 1989, coniugata, quale persona senza attività lucrativa per gli anni 2018 (fr. 30'389.55), 2019 (fr. 30'643.85) e 2020 (fr. 14'252.60). Contestualmente, con ulteriori tre decisioni formali di medesima data, ha fissato l’ammontare degli interessi di mora (2018: fr. 7'128.90; 2019: fr. 5'656.35; 2020: fr. 2'116.10).
1.2. Con un’unica decisione su opposizione del 7 marzo 2024 la Cassa ha confermato sia le decisioni di fissazione dei contributi che le decisioni sugli interessi di mora (doc. A2).
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento unitamente alle decisioni formali di fissazione definitiva e provvisoria dei contributi e sugli interessi di mora del 19 dicembre 2023 (doc. I).
La ricorrente afferma di essere cittadina __________, coniugata con __________, e di aver risieduto insieme a suo marito negli anni dal 2018 al 2020 negli Stati Uniti d’America quale “permanent resident”, grazie ad una “green card”.
In quel periodo il coniuge ha svolto un’attività lucrativa dipendente negli Stati Uniti, pagando sia le imposte che i contributi sociali per sé stesso e per sua moglie. Negli Stati Uniti ella intrattiene le proprie relazioni personali, ovvero coniugali, e soprattutto quelle economiche, in seguito al reddito conseguito dal lavoro del marito.
Considerato che la fattispecie presenta un carattere internazionale, occorre applicare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, il cui obiettivo è di garantire il più ampiamente possibile la parità di trattamento dei cittadini svizzeri e americani per quanto riguarda i diritti in materia di sicurezza sociale. Il principio è quello dell’assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro. Il marito della ricorrente era pertanto assoggettato alle disposizioni americane in materia di sicurezza sociale e tale disciplina è applicabile anche all’insorgente, che non era attiva né in Svizzera né negli Stati Uniti d’America. La decisione su opposizione deve essere annullata poiché costituisce una doppia contribuzione, ritenuto che il calcolo della Cassa prende in considerazione il reddito del marito sul quale sono già stati versati i contributi per entrambi i coniugi.
La ricorrente rammenta il principio cardine del divieto di doppia imposizione, che serve ad evitare che lo stesso reddito venga tassato più volte. In concreto vi sarebbe un doppio versamento dei contributi di previdenza che verrebbero riscossi in due Paesi diversi.
Ella accenna poi ai lavoratori distaccati, per i quali il diritto convenzionale prevede un’eccezione. Nel caso in cui una persona soggiorna temporaneamente in un altro Stato per svolgervi un’attività lucrativa a tempo determinato, rimane soggetta al sistema di sicurezza sociale nello Stato di residenza, situazione differente nella fattispecie dove entrambi hanno spostato la propria residenza beneficiando di una “green card” quale residente permanente negli Stati Uniti d’America. A questo proposito la durata massima del distacco è di 24 mesi e il lavoratore deve essere in possesso di un documento, ovvero il certificato di distacco (attestazione A1), altrimenti non può che essere considerato residente nello Stato in cui lavora.
In conclusione l’assicurata sottolinea che i contributi versati dal 2018 al 2020 negli Stati Uniti non possono essere nuovamente richiesti in Svizzera ed “i versamenti doppiamente calcolati, andrebbero in ogni caso dedotti dall’importo già versato all’estero sulla base delle diverse percentuali di trattenuta”.
Quali prove, la ricorrente richiama l’intero incarto dalla Cassa.
1.4. Con risposta del 14 maggio 2024, a cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Il 6 giugno 2024 la ricorrente ha affermato di contestare il contenuto della risposta dell’amministrazione, riconfermandosi nel ricorso e di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso il 10 giugno 2024 alla Cassa per conoscenza (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’assicurata chiede l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata, anche delle decisioni formali del 19 dicembre 2023.
Su questo punto il ricorso è irricevibile. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
2.2. La ricorrente fa valere una carenza nella motivazione della decisione su opposizione della Cassa (ricorso, pag. 3, punto 7: “[…] Il 7 marzo 2024 la stessa Autorità ha emesso una decisione negativa sull’opposizione formale presentata dalla signora, riconfermandosi, tralasciando una maggior ed accurata analisi circa l’applicazione alla fattispecie delle normative di carattere internazionale ed il conseguente effetto derogatorio delle stesse sul diritto nazionale […]”).
Implicitamente solleva una violazione del suo diritto di essere sentita.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.3. Nel caso di specie nella decisione su opposizione impugnata del 7 marzo 2024 la Cassa, dopo aver riassunto la fattispecie, aver citato le norme applicabili e la giurisprudenza rilevante, ha indicato che l’art. 7 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America vale solo per il coniuge attivo professionalmente e non per l’assicurata senza attività lucrativa ed ha confermato le decisioni formali del 23 dicembre 2023.
Nel caso di specie, la Cassa, seppur in maniera succinta, ha indicato i motivi alla base della reiezione dell’opposizione.
Tant’è che la ricorrente è stata in grado di comprenderne le ragioni, avendole contestate con un ricorso motivato, con il quale ha esposto le argomentazioni alla base delle sue contestazioni.
L’amministrazione ha del resto ulteriormente spiegato il suo procedere nella risposta di causa (doc. III), sulla quale la ricorrente ha potuto esprimersi in merito, rimandando al contenuto del ricorso (doc. V).
Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita della ricorrente.
Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.4. L’oggetto del litigio concerne l’obbligo di assoggettamento della ricorrente all’AVS/AI svizzera e del pagamento dei contributi sociali per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
2.5. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del contendere sono l’assoggettamento all’AVS ed i contributi dovuti negli anni 2018, 2019 e 2020.
Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.6. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 2326 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.
Per l’art. 23 CC:
" 1Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
A norma dell’art. 24 CC:
" 1Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere
fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,
quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando
essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
2.7. A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 395 franchi (nel 2020: 409 franchi); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 395 franchi (nel 2020: 409 franchi), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V 254, consid. 4).
2.8. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 395 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS; nel 2020: 409 franchi), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
2.9. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.4
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).
2.10. In DTF 141 V 377 il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa soggetta all’imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alla legge.
In DTF 143 V 254 l’Alta Corte ha confermato che per le persone che non esercitano attività lucrativa, il calcolo dei contributi sulla base della sostanza rimane conforme alla legge e alla costituzione anche dopo la modifica del 1° gennaio 2013 della tavola dei contributi (consid. 6.3).
2.11. A norma dell’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS, alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
I contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato.
In DTF 135 V 361 il Tribunale federale ha stabilito che la fissazione dei contributi secondo l’art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 e seguenti CC) cresciuta in giudicato; cfr. anche DTF 125 V 221 e Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25.
2.12. Per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa.
In una sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45, il Tribunale federale ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina svizzera sposata con un cittadino germanico attivo in Germania che aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato (cfr. anche STCA 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).
Con sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98, in relazione con gli art. 13 n. 2 lett. f del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (in vigore fino al 31 marzo 2012) e 11 n. 3 lett. e ed art. 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004 (in vigore dal 1° aprile 2012), il Tribunale federale ha statuito in merito all’assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, cittadina svizzera e britannica, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Dopo aver stabilito la fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario (consid. 8.1), ha deciso che i contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (consid. 9).
In una sentenza 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 relativa ad una cittadina italiana senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, il cui marito, domiciliato in Svizzera, lavorava in Italia, il Tribunale federale ha confermato la citata giurisprudenza, affermando:
" (…)
5.1. La richiesta della ricorrente di essere esonerata dal pagamento dei contributi AVS in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può essere accolta, per i motivi già addotti dalla Corte cantonale, che meritano di essere seguiti anche in questa sede. La Corte cantonale si è principalmente richiamata alla sentenza DTF 140 V 98, in cui il Tribunale federale ha deciso la questione se vi sono validi motivi in virtù del diritto europeo per assimilare ai contributi AVS quelli versati a un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro dell'UE da parte del coniuge attivo in quello Stato. Il Tribunale federale ha in particolare confermato l'inapplicabilità dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e l'assoggettamento alla LAVS quale persona senza attività lucrativa di una cittadina svizzera e britannica domiciliata in Svizzera, il cui marito svizzero lavorava e versava i contributi al sistema previdenziale francese. Il Tribunale federale ha in quel caso vagliato la questione se in virtù del diritto comunitario - in particolare dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consacra il principio d'assimilazione, segnatamente l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti - i contributi versati dal marito della ricorrente in Francia potevano essere assimilati ai contributi svizzeri. Esso è giunto alla conclusione che il principio d'assimilazione garantito dall'art. 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004 non permette d'assimilare questi contributi. Il Tribunale federale ha anche indicato che l'obbligo contributivo in Svizzera non costituisce impedimento alcuno alla libera circolazione garantita dall'ALC e dai suoi Regolamenti (DTF 140 V 98 consid. 9 con riferimenti).
5.2. A nulla giova alla ricorrente appellarsi a una discriminazione nel non considerare i contributi versati dal marito della ricorrente in Italia, facendo valere che l'unico motivo addotto dall'autorità svizzera sarebbe di natura economica. Il Tribunale federale al consid. 9.3 della precitata sentenza DTF 140 V 98 ha già chiarito che se si volesse considerare un'assimilazione di tali contributi, si farebbe sopportare alla comunità degli affiliati al regime della sicurezza sociale svizzero il versamento di una rendita vecchiaia in favore della ricorrente senza che lei o il marito abbiano mai versato contributi in Svizzera. Questo condurrebbe a un risultato ingiustificato e contrario al sistema voluto dal legislatore svizzero. La ricorrente non considera neppure che la sua affiliazione e il versamento di un contributo AVS le apre il diritto a una rendita di vecchiaia svizzera.
5.3. La ricorrente nemmeno tenta di spiegare per quale motivo la costellazione presente potrebbe essere diversa da quella già decisa con la sentenza DTF 140 V 98. La sola differenza tra i due casi risiede nel fatto che nella sentenza pubblicata il marito abitava e lavorava all'estero, mentre nel caso in esame il marito risiede con la moglie in Svizzera. Questa circostanza non giustifica in tutta evidenza un trattamento differente, perché è determinante che il marito paghi i contributi sociali unicamente alla sicurezza sociale estera. Si rileva inoltre che la ricorrente nemmeno pretende che vi siano i presupposti per un cambiamento di giurisprudenza (sul tema cfr. DTF 147 IV 274 consid. 1.4 con riferimenti).
6.
Per quanto riguarda l'importo dei contributi AVS da pagare, la ricorrente chiede di poter versare quello minimo, in quanto non si dovrebbero considerare né il reddito né la sostanza esteri.
6.1. La persona assicurata che non esercita alcuna attività lavorativa deve pagare un contributo secondo le condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS), ovvero in considerazione sia della sostanza che del reddito annuo medio conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (cfr. art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS, sul tema cfr. sentenza 9C_78/2021 del 26 marzo 2021 consid. 3.4 con riferimenti, in particolare DTF 143 V 254).
6.2. Il Tribunale cantonale ha già evidenziato che la giurisprudenza federale considera come reddito conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrative conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (sul tema cfr. 146 V 224 consid. 4.6.1 con riferimenti). La Corte cantonale ha concluso che per lo stesso motivo la sostanza nel senso dell'art. 28 OAVS deve essere intesa come l'insieme dei beni mobili o immobili situati in Svizzera ma anche all'estero. La ricorrente invoca anche dinnanzi al Tribunale federale, una violazione della parità di trattamento, poiché, se da una parte i contributi sociali versati all'estero non sono assimilati a quelli svizzeri, dall'altra i redditi e la sostanza all'estero sono invece presi in considerazione per fissare i contributi AVS a carico della moglie. Ora la Corte cantonale ha già evidenziato l'assenza di contraddizione in quanto si tratta di situazioni diverse. Da una parte si tratta di stabilire l'affiliazione di una persona all'AVS, dall'altra la fissazione dei contributi, che viene operata senza distinzioni di nazionalità. La censura della ricorrente è pertanto infondata e gli importi ritenuti dall'istanza precedente meritano tutela.”
2.13. Va ancora evidenziato che il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America (RS 0.831.109.336.1).
Secondo l’art. 3, salvo disposizioni contrarie della Convenzione, quest’ultima si applica:
a. ai cittadini degli Stati contraenti;
b. ai rifugiati che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;
c. agli apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;
d. a ogni altra persona, quale i familiari o i superstiti, in quanto essi derivano i loro diritti dalle persone indicate alle lettere a, b e c, nonché
e. per l’applicazione degli articoli 7, 8 capoverso 3, 9–12, 20–26 e 29, a ogni persona indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Ai sensi dell’art. 4 (parità di trattamento) cpv. 1, salvo disposizioni contrarie della Convenzione, le persone citate all’articolo 3 lettere a, b e c, che risiedono sul territorio di uno Stato contraente sono equiparate ai cittadini dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato.
Secondo l’art. 4 cpv. 2, salvo disposizioni contrarie della Convenzione, i familiari e i superstiti di un cittadino di uno Stato contraente sono equiparati ai familiari e ai superstiti di un cittadino dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato.
Per l’art. 7 cpv. 1 della Convenzione, salvo disposizioni contrarie del Titolo III della Convenzione, una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che svolge un’attività lucrativa salariata sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti è soggetta, per quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esercita la propria attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un’attività lucrativa salariata svolta sul territorio dell’altro Stato contraente.
Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della Convenzione, una persona esercitante un’attività lucrativa salariata per un datore di lavoro che possiede uno stabilimento sul territorio di uno Stato contraente e inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio dell’altro Stato contraente rimane soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza, unicamente alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione obbligatoria del primo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di questo medesimo Stato. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, se un lavoratore è inviato dal datore di lavoro con sede negli Stati Uniti da questo territorio a svolgere un’attività sul territorio svizzero, il datore di lavoro e la sua impresa affiliata (come definita dalla legislazione degli Stati Uniti) sono considerati un’unica entità, nella misura in cui, senza l’applicazione della presente Convenzione, l’attività sarebbe stata soggetta alla legislazione degli Stati Uniti.
Secondo l’art. 7 cpv. 3 della Convenzione il paragrafo 2 del presente articolo è applicabile a una persona inviata dal datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente su quello di uno Stato terzo e soggetta all’assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di quello Stato contraente per la durata del suo lavoro nello Stato terzo e che in seguito è inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio di questo ultimo sul territorio dell’altro Stato contraente.
Ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 della Convenzione una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti e residente sul territorio di uno degli Stati contraenti è soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza, unicamente alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio risiede.
Per l’art. 7 cpv. 5 della Convenzione, qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, l’attività è soggetta unicamente alla legislazione del primo Stato contraente se la persona risiede sul territorio di quest’ultimo, mentre in tutti gli altri casi è applicabile la legislazione dell’altro Stato contraente.
Per l’art. 11 cpv. 1 della Convenzione, qualora in applicazione del titolo III, una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, rimanga soggetta alla legislazione di uno degli Stati contraenti mentre lavora sul territorio dell’altro Stato contraente, questo vale anche per il coniuge e i figli, qualunque sia la loro cittadinanza, che risiedono insieme alla persona sul territorio del secondo Stato contraente, a patto che non esercitino una propria attività lucrativa sul territorio di questo medesimo Stato.
Secondo l’art. 11 cpv. 2 della Convenzione, qualora, in applicazione del paragrafo 1, la legislazione svizzera sia applicabile al coniuge e ai figli, questi ultimi sono coperti dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Nel Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Svizzera e gli Stati Uniti (FF 2013, pag. 2795 e seguenti), figura, per quanto concerne l’art. 7, che il principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro rimane invariato e lo stesso vale per il principio della disposizione sul distacco (art. 7 paragrafo 2), che permette di mantenere l’assoggettamento alla legislazione dello Stato d’origine durante un impiego temporaneo sul territorio dell’altro Stato (FF 2013, pag. 2801). La disposizione sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato è stata spostata nel nuovo articolo 11. In relazione a quest’ultimo articolo il Consiglio federale ha affermato che questa “disposizione standard sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato, ripresa dall’articolo 6 paragrafo 2, permette ai primi di rimanere assoggettati alla legislazione del loro Stato d’origine assieme al lavoratore distaccato” (pag. 2802).
Sul tema cfr. anche l’opuscolo “Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique” edito dall’UFAS, in: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions/sozialversicherungsabkommen/informationen-zu-abkommen0.html.
2.14. In concreto, per i motivi che seguono, non vi può essere alcun dubbio che l’interessata nel periodo oggetto del contendere (2018-2020) era domiciliata in Svizzera (art. 13 LPGA) e in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS doveva essere affiliata alla LAVS nel nostro Paese.
Come emerge dalla risposta di causa, la ricorrente, cittadina russa al beneficio di una “green card” quale “permanent resident” negli Stati Uniti d’America per il periodo dal __________ 2013 __________ 2023 (doc. A10), si è sposata il __________ 2011 con __________, cittadino irlandese (cfr. estratto registro di commercio della sua ditta individuale in internet), e ha avuto una figlia, __________, nata nel mese di __________ 2012 negli Stati Uniti.
La ricorrente è entrata in Svizzera il __________ 2014, insieme alla figlia, in provenienza dagli Stati Uniti (cfr. doc. 3). Il marito le ha raggiunte nel __________ 2015.
Essi hanno ottenuto il permesso di dimora di tipo B (cfr. plico doc. 3).
Tra il 2014 ed il 2017 l’insorgente si trovava in Svizzera come studentessa e dal mese di ottobre 2017 tutta la famiglia è stata obbligatoriamente assoggettata alla LAMal (risposta di causa, punto II, paragrafo 2).
Mentre la ricorrente detiene tutt’ora un permesso B, il marito e la figlia dal __________ 2020 hanno ottenuto un permesso di domicilio di tipo C (plico doc. 3).
Dal __________ 2015, ossia da quando il marito ha raggiunto la ricorrente e sua figlia nel nostro Paese, tutta la famiglia è imposta in Svizzera, anche se i redditi conseguiti dal coniuge dell’insorgente tramite il datore di lavoro con sede legale negli Stati Uniti d’America, fino al 2020, sono stati assoggettati fiscalmente negli USA (risposta di causa, punto II, pag. 2, Doc. A7-A9, con indirizzo di __________ per gli anni 2019 e 2020).
Dal __________ 2019 il marito dell’assicurata ha iscritto a registro di commercio del Canton Ticino la ditta individuale __________, con lo scopo sociale “__________” (cfr. estratto del registro di commercio in internet). Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è stato affiliato come lavoratore indipendente in Svizzera e per tale periodo è stata emessa una decisione provvisoria dei contributi personali quale indipendente.
Dal mese di aprile 2022 il coniuge della ricorrente è salariato di una società con sede a __________.
In concreto, alla luce di quanto sopra, sia l’elemento oggettivo della residenza effettiva in Svizzera, sia l’elemento soggettivo dell’intenzione di stabilirsi durevolmente nel nostro Paese, sono manifestamente adempiuti (art. 23 CC, cfr. consid. 2.6).
L’insorgente oltre ad avere ottenuto, insieme alla figlia, il permesso di dimora di tipo B dal mese di __________ 2014, quando ha iniziato a seguire dei corsi universitari quale studentessa nel nostro Paese a __________ (cfr. doc. 20), dal __________ 2017 si è trasferita a __________ (doc. 3), insieme al marito ed alla figlia (doc. 3) e si è affiliata all’assicurazione obbligatoria contro le malattie, a cui di principio devono iscriversi le persone domiciliate in Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 1 LAMal).
Suo marito, che ha fondato una ditta individuale nel 2019 con sede a __________, e sua figlia, dopo cinque anni di dimora in Svizzera hanno ottenuto il permesso di domicilio di tipo “C”, che, di regola, se le condizioni di rilascio sono adempiute, può essere ottenuto dai cittadini irlandesi solo se vivono ininterrottamente e regolarmente in Svizzera da più di cinque anni (https://www.sem.admin.ch/sem/ it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html#:~:text=I%20domiciliati%20sono%20stranieri%20che,e%20non%20vincolato%20a%20condizioni).
Il centro degli interessi dell’assicurata nel periodo litigioso, manifestamente, si trovava di conseguenza in Svizzera.
La sola circostanza di essere formalmente in possesso di una “green card” di “permanent resident” negli Stati Uniti, peraltro rilasciata nel 2013, prima di trasferirsi in Svizzera, non permette alla ricorrente di sfuggire all’obbligo assicurativo all’AVS/AI dal 2018 al 2020.
Anche perché se, come accennato in sede di ricorso, la ricorrente e suo marito negli anni oggetto del contendere si fossero trasferiti negli Stati Uniti, non solo non avrebbero più avuto diritto al permesso B, ma il marito e la figlia non avrebbero neppure potuto ottenere il permesso C. Infatti, come appena rilevato, esso viene concesso ai cittadini irlandesi che vivono ininterrottamente e regolarmente in Svizzera da più di cinque anni.
Accertato che l’insorgente va affiliata alla LAVS, occorre ora esaminare se, come da lei sostenuto, nel calcolo dei contributi non può essere preso in considerazione il reddito conseguito dal marito negli Stati Uniti, alfine di evitare una doppia imposizione del medesimo salario.
2.15. La ricorrente accenna al principio della parità di trattamento di cui all’art. 4 della citata Convenzione ed evidenzia che l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria si regola generalmente con le disposizioni di legge dello Stato contraente nel cui territorio è esercitata l’attività lucrativa secondo il principio dell’assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro.
In concreto è pacifico che, conformemente a quest’ultimo principio ancorato nell’art. 7 cpv. 1 della Convenzione, il marito della ricorrente ha pagato i contributi sociali negli Stati Uniti d’America sul reddito conseguito per il lavoro colà svolto (cfr. anche risposta, pag. 7 punto 4 in fine; cfr. anche doc. A7-A9).
Tuttavia, rilevato che la ricorrente non ha esercitato alcuna attività lucrativa, correttamente la Cassa non ha esteso l’affiliazione del marito anche alla moglie.
La Convenzione di sicurezza sociale non prevede tale possibilità, se non nei casi di distacco dei lavoratori (art. 11 della Convenzione), caso che la stessa insorgente ritiene non data nel caso di specie (cfr. ricorso, doc. I, pag. 6, punto 15).
Del resto se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere che il marito sia stato distaccato negli Stati Uniti, ciò che sarebbe stato possibile visto che l’art. 7 cpv. 2 della Convenzione permette un distaccamento fino a cinque anni al massimo, la situazione non cambierebbe.
Infatti come emerge dall’opuscolo dell’UFAS (cfr. consid. 2.11 in fine), in relazione con l’art. 11 della Convenzione “Les membres de famille non-actifs (conjoint et enfants) qui accompagnent un salarié détaché depuis la Suisse vers les Etats-Unis restent soumis à la législation suisse de sécurité sociale. Pendant la durée du détachement, ces membres de famille restent affiliés à l’assurance-maladie suisse. Ils doivent s’annoncer auprès de la caisse AVS de la personne détachée”.
Per quanto concerne l’asserita doppia imposizione sul medesimo reddito dei contributi sociali, rammentato che, come rettamente indicato dalla Cassa, le convenzioni di sicurezza sociale non vanno confuse con quelle in ambito fiscale, va ribadito che ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni sociali" della persona assicurata (STCA 30.2021.4 del 18 maggio 2021, confermata dalla citata STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; cfr. anche la STCA 30.2002.98 dell’11 luglio 2002).
Le persone senza attività lucrativa sono quindi tenute a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; DTF 143 V 254, consid. 4 e 6).
Nella sua giurisprudenza, il TF ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186).
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (cfr. DTF 141 V 186).
La giurisprudenza del TF considera come reddito conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa, conseguiti all’estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (cfr. DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230).
L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all’estero rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS (il 1° gennaio 1997), ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, n. 2089 in fine.
Nella STCA 30.2009.4 del 29 aprile 2009, al consid. 7 il TCA ha ribadito “che il reddito determinante conseguito sotto forma di rendita da prendere in considerazione deve essere il reddito lordo e non il reddito netto (STCA dell'8 aprile 1998, 30.1997.191; STCA dell'11 luglio 2002, inc. n. 30.2002.98, STCA del 17 luglio 2002, inc. n. 30.2002.56)”.
In queste condizioni è a giusta ragione che la Cassa nel calcolo dei contributi della ricorrente ha preso in considerazione la metà del reddito lordo del marito (cfr. Pratique VSI 1999, pag. 204, consid. 3c: “Cela justifie également la prise en compte de la moitié du salaire qui n’est pas soumis en tant que tel par l’AVS, même si ce salaire fait l’objet d’une déduction de cotisations par une assurance sociale étrangère (question qui était demeurée ouverte dans la VSI 1994 p. 176 consid. 4e)”).
Anche perché determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016, consid. 6 con rinvio alla già citata STCA 30.2002.98 del 11 luglio 2002). Per cui non può neppure essere accolta la richiesta subordinata di dedurre “i versamenti doppiamente calcolati” “dall’importo già versato all’estero sulla base delle diverse percentuali di trattenuta”.
Non va poi qui dimenticato che grazie al pagamento dei contributi sociali in Svizzera, al momento del pensionamento, l’interessata potrà beneficiare della relativa rendita AVS che viene finanziata solidalmente da tutti gli assicurati affiliati alla LAVS.
Circa la censura sollevata dalla ricorrente secondo cui l’assoggettamento alla LAVS rappresenterebbe un doppio onere che non le si potrebbe imporre, in DTF 140 V 98, il TF ha rammentato che si tratta dell’obbligo contributivo dell’assicurata e non di suo marito e che pur ammettendo che il reddito del marito serviva, in quel caso, sia da base di calcolo per l’assicurazione francese che per la LAVS, d’altra parte i rispettivi contributi avrebbero permesso a ciascun coniuge di percepire le corrispondenti prestazioni sotto forma di rendita nei confronti dell’assicurazione francese per il marito e nei confronti della LAVS per la moglie (DTF 125 V 230 consid. 3c).
Ciò vale anche nel caso di specie.
Ne segue che, pur potendo rimanere aperta la questione dell’applicabilità dell’art. 4 della Convenzione, risultando il marito di nazionalità irlandese (cfr. estratto del registro di commercio; ricorso pag. 6: “[…] dove entrambi hanno spostato la propria residenza adottando la green card quale residente permanente “permanent resident” negli Stati Uniti d’America” e risposta pag. 3: “[…] assumendo che negli anni 2018, 2019 e 2020 entrambi i coniugi erano residenti (Green Card) negli Stati Uniti[…]” ), in ogni caso, anche se fosse pure di nazionalità statunitense, non vi è alcuna disparità di trattamento (cfr. anche STF H 114/05 del 9 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45, e STF 9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98; Pratique VSI 1999, pag. 204, consid. 3c).
Infine, abbondanzialmente, questo TCA rileva che nella Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, non figura alcuna norma che permetterebbe di derogare alla giurisprudenza del Tribunale federale esposta al consid. 2.12 in relazione all’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008, AVS n. 15, pag. 45; sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014 pubblicata in DTF 140 V 98 e sentenza 9C_368/2021 del 2 giugno 2022) e di assimilare i contributi versati dal marito negli Stati Uniti d’America a quelli della LAVS (cfr. anche Messaggio concernente l’approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Svizzera e gli Stati Uniti, FF 2013, pag. 2795 e seguenti e l’opuscolo “Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique” edito dall’UFAS).
2.16. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il calcolo della Cassa che per fissare i contributi dovuti dalla ricorrente nel periodo dal 2018 al 2020 ha preso in considerazione metà del reddito conseguito dal marito (doc. 5: fr. 1'923'498 : 2 nel 2018; fr. 1'438'553 : 2 nel 2019 e fr. 391'000 : 2 nel 2020), moltiplicato per venti ed ha considerato una sostanza nulla (sulla base della tassazione determinante; cfr. doc. 5), è corretto e va tutelato (cfr. art. 28 cpv. 2-4 OAVS).
2.17. La ricorrente, di per sé, non contesta il calcolo degli interessi di mora, ritenuto che la censura porta semmai sull’obbligo generale di pagare i contributi sociali e i relativi interessi.
Questo Tribunale rileva che in ogni caso, per i motivi che seguono, anche gli interessi di mora sono stati calcolati correttamente (sul tema cfr. STCA 30.2023.16 del 22 gennaio 2024).
L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.
Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire dalla fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.18. In concreto la ricorrente è stata affiliata dal 1° gennaio 2018 quale persona senza attività lucrativa. Ella è di principio tenuta a versare gli interessi di mora sui contributi retroattivi divenuti esigibili (cfr. anche marg. 4021 DRC e art. 26 cpv. 1 LPGA) in base all’art. 41bis cpv. 1 lett. b OAVS, norma che prevede che vanno riscossi interessi se vengono reclamati contributi arretrati per gli anni civili passati (cfr. STCA 30.2023.8 del 5 giugno 2023, consid. 2.7 e STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, consid. 2.9), come in concreto.
Nel caso di specie gli interessi diventano esigibili (ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA), a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti (sul tema cfr. STCA 30.2023.16 del 22 gennaio 2024; STCA 30.2014.33+34 del 4 febbraio 2015, consid. 2.10 in fine; STCA 30.2013.53 del 16 giugno 2014, consid. 2.9 in fine), ossia dal 1° gennaio 2019 per i contributi del 2018, dal 1° gennaio 2020 per i contributi del 2019 e dal 1° gennaio 2021 per i contributi del 2020.
Il calcolo effettuato dall’amministrazione per il periodo dal 1.1.2019 (anno seguente il primo anno di contribuzione) al 19.12.2023, giorno della fatturazione (cfr. art. 41bis cpv. 2 OAVS) va pertanto confermato (cfr. doc. A3, A4 e A5).
Va qui abbondanzialmente rammentato che per costante giurisprudenza l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
2.19. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.20. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti