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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 aprile 2025 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 18 luglio 2023 la Cassa CO 1 (in seguito anche: Cassa CO 1), dopo aver ricevuto la richiesta di una rendita di vecchiaia da parte di RI 1, nata nel 1959, ha trasmesso gli atti per competenza alla Cassa di compensazione del Canton __________ (doc. 26), la quale ha domandato alla Cassa CO 1 di verificare lo statuto contributivo dell’assicurata negli anni precedenti la pensione (doc. 25).
1.2. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti ed aver rilevato che nel 2021 e nel 2023 il marito dell’assicurata, pensionato, ma ancora attivo quale orologiaio salariato nel Canton __________, non ha pagato almeno il doppio del contributo minimo, ha deciso di affiliare RI 1 quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2023 (doc. 18).
1.3. Con tre distinte decisioni del 29 maggio 2024, la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti dall’assicurata nel 2021 (fr. 1'752.15), oltre agli interessi di mora, ha calcolato provvisoriamente i contributi dovuti nel 2023 (fr. 876.10) e l’ha esonerata per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, poiché suo marito ha versato contributi sufficienti (doc. 14).
1.4. Con decisione su opposizione del 23 aprile 2025 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione relativa ai contributi dovuti nel 2021 ed ha annullato sia la decisione relativa agli interessi di mora per l’anno 2021, sia la decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2023 poiché il marito ha pagato oltre il doppio del contributo minimo.
Per quanto concerne il 2021 l’amministrazione ha spiegato che l’assicurata non può essere esonerata dal pagamento dei contributi poiché il coniuge non ha versato almeno il doppio del contributo minimo, pari a fr. 1'006.00 “che equivale ad un salario annuo di CHF 9'494.00, dedotta la franchigia annua di CHF 16'800.- e quindi, non sono adempiuti i requisiti conformemente all’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS”. Nel caso di specie sul conto individuale del marito è registrato un salario di fr. 2'610 “al netto della deduzione della franchigia di fr. 1'400.- al mese, conformemente all’art. 6quater cpv. 1 OAVS”. La Cassa ha inoltre confermato il calcolo dei contributi.
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione. Ella chiede in via principale l’annullamento del punto 1.1 del dispositivo della decisione in quanto “nulla per carente motivazione”. Subordinatamente l’assicurata domanda che il punto 1.1 del dispositivo della decisione sia annullato. L’insorgente chiede inoltre che la Cassa sia condannata al pagamento di fr. 5'000 di ripetibili per le spese sostenute nell’ambito dell’opposizione e della presente procedura (doc. I).
La ricorrente sostiene che la Cassa non ha sufficientemente motivato il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 ed in particolare l’importo della sostanza netta presa in considerazione. Ella contesta inoltre che suo marito non avrebbe versato sufficienti contributi ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 e 4 LAVS. Egli è affiliato presso la Cassa __________ del Canton __________, dove lavora per la __________, e nel 2021, come emerge dalla tassazione, ha dichiarato un reddito complessivo di fr. 24'115, che permettere l’esonero dal pagamento dei contributi.
Infine l’interessata sostiene che vi è un dubbio in merito al numero di conteggio che la concerne: sebbene nella comunicazione di cui al doc. F figuri il numero __________, nella decisione su opposizione impugnata è indicato il numero __________, circostanza che rende impossibile stabilire con certezza se la decisione si fonda effettivamente sui suoi dati.
1.6. Con risposta del 17 giugno 2025 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione ha spiegato il calcolo effettuato ed ha affermato di aver richiesto più volte, tramite gli applicativi in uso alle casse di compensazione, un estratto conto individuale aggiornato del marito della ricorrente. Il salario determinante AVS registrato, riferito all’anno 2021, è sempre ammontato a soli fr. 2'610, non sufficienti a garantire il pagamento di almeno il doppio del contributo minimo ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.
La Cassa afferma che “semmai in futuro, dopo gli accertamenti esperiti dal marito della ricorrente con il suo datore di lavoro e/o con la cassa di compensazione del datore di lavoro dovessero emergere errori di comunicazione e/o di dichiarazione dei salari tra le parti, la Cassa quando entrerà in possesso di un estratto conto individuale aggiornato con un salario maggiore rispetto a quello attualmente esposto nell’anno 2021, potrà rivedere la sua posizione”.
Infine l’amministrazione afferma che il numero di conteggio __________ è riferito all’affiliazione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa, mentre il numero di conteggio __________ è riferito alla sua affiliazione quale indipendente per il periodo dal settembre 2006 al maggio 2008. La Cassa evidenzia che è stata la rappresentante della ricorrente, in tutti i suoi scritti, a menzionare un numero di conteggio riferito ad un altro assicurato (__________) “instillando il dubbio ai collaboratori della Cassa in alcune occasioni”.
1.7. Con replica del 4 luglio 2025 l’insorgente ha ribadito le sue censure (doc. V). Nel 2021 suo marito, come emerge dai certificati di salario già agli atti, ha conseguito un reddito complessivo di fr. 24'115 che è sufficiente a ritenere adempiuto il requisito del pagamento di oltre il doppio del contributo minimo. La ricorrente afferma che il 25 giugno 2025 ha parlato al telefono con una collaboratrice della Cassa di compensazione del Canton __________ che avrebbe dichiarato che alla luce della decisione del fisco relativa all’anno 2021 non vi sarebbero i presupposti per affiliarla quale persona senza attività lucrativa. L’insorgente chiede di sentire la funzionaria quale testimone. Ella contesta poi nuovamente il calcolo dei contributi effettuato dalla Cassa e fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita, del principio dell’affidamento e una disparità di trattamento, poiché la Cassa del Canton __________ ha affermato che non deve essere affiliata quale persona senza attività lucrativa, contrariamente a quanto sostiene la Cassa CO 1.
1.8. Con duplica del 9 luglio 2025 la Cassa ha ribadito la sua posizione, allegando gli estratti conto del marito datati 28 settembre 2023, 17 dicembre 2024 e 26 febbraio 2025, dai quali emerge un reddito di fr. 2'610 nel 2021 e quale datore di lavoro la __________ di __________ (doc. VII). L’amministrazione afferma che i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, hanno una funzione soprattutto di attestazione verso le competenti autorità fiscali e non di attestazione nell’ambito delle assicurazioni sociali. In quest’ultimo caso esiste invece la dichiarazione dei salari che i datori di lavoro devono inviare alla propria cassa di compensazione, contenente l’elenco di tutti i dipendenti con le loro generalità e salario determinante AVS percepito nell’anno di competenza. Al punto 1.1 dei certificati di salario (salario/rendita) potrebbero essere incluse varie componenti di reddito tra cui anche elementi di reddito non soggetti a trattenute AVS/AI/IPG, come per esempio: le indennità di malattia e/o infortunio, gli assegni familiari e la franchigia per gli assicurati esercitanti un’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 6 e 6quater OAVS). La Cassa evidenzia infine che l’indicazione del salario di fr. 2'610 sul conto individuale del marito per l’anno 2021 è stato eseguito dalla Cassa __________ del Canton __________ su indicazione dell’ex datore di lavoro __________ di __________, mentre eventuali mancanze di registrazioni di altri salari sul conto individuale del coniuge della ricorrente per il 2021, come per esempio il salario percepito dalla __________, non sono ascrivibili alla Cassa.
1.9. Con ulteriore scritto del 21 luglio 2025 (doc. IX), trasmesso per conoscenza alla Cassa il 22 luglio 2025 (doc. X), l’insorgente ha ribadito la violazione del suo diritto di essere sentita poiché, a suo dire, l’amministrazione non avrebbe spiegato in maniera sufficiente il calcolo del contributo dovuto.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del litigio è la questione di sapere se l’insorgente va affiliata quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ed in tale caso se il calcolo dei contributi dovuti dall’interessata è corretto.
2.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del contendere è l’affiliazione quale persona senza attività lucrativa nel 2021.
Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025, consid. 3.2).
2.3. Preliminarmente l’assicurata insiste in merito alla violazione del suo diritto di essere sentita poiché la Cassa non avrebbe motivato e spiegato a sufficienza il calcolo del contributo dovuto nel 2021.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.4. Nel caso di specie nella decisione su opposizione impugnata la Cassa ha preso posizione sulle censure dell’insorgente in merito al calcolo del contributo dovuto nel 2021.
L’amministrazione a pagina 3 ha esposto per esteso il calcolo e, dopo aver citato le norme applicabili al caso concreto, a pagina 6 ha precisato che la sostanza immobiliare deve essere rivalutata sulla base dei valori di ripartizione stabiliti dai Cantoni ed ha rammentato che dal periodo fiscale 2019 il valore di riparto per il Canton Ticino è stato fissato al 155% (punti 7-8).
Non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata. La ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in questa sede.
Inoltre, con la risposta di causa, al punto 5 e con la duplica a pag. 2, la Cassa ha spiegato ancora più nel dettaglio il calcolo della sostanza netta, prendendo posizione in maniera approfondita sulle lagnanze dell’insorgente, la quale ha potuto ampiamente esprimersi in merito con una replica e con delle osservazioni (doc. V e IX).
A questo proposito va rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).
Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.
2.5. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa.
Secondo l’art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 413 franchi (nel 2021); il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 413 franchi (nel 2021), incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS pagano il contributo minimo gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; cfr. DTF 143 V 254, consid. 4).
2.6. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 413 franchi (nel 2021), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita (cfr. DTF 143 V 254).
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
2.7. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).
2.8. Secondo l’art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.
Ai sensi dell’art. 30ter cpv. 2 LAVS i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Per l’art. 30ter cpv. 3 LAVS i redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:
a. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.
L’art. 30ter cpv. 4 LAVS prevede che i redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi.
2.9. Nel corso del 2020 il Tribunale federale ha emanato due sentenze di principio pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, dove l’Alta Corte, in seguito all’entrata in vigore il 1° gennaio 2012 dell’art. 30ter cpv. 3 lett. b LAVS, ha precisato la propria giurisprudenza.
Nella sentenza 8C_589/2019 del 3 aprile 2020 pubblicata in DTF 146 V 104 (= SVR 2020 AHV Nr. 16) il Tribunale federale ha dovuto decidere in merito all’obbligo di contribuire in caso di versamenti di salario a posteriori (art. 3 e 90c cpv.1 LADI).
L’alta Corte ha stabilito che la questione riguardante l’insorgenza dell’obbligo di contribuire deve essere distinta da quella concernente la riscossione dei contributi, ossia il momento in cui i contributi vengono prelevati dal salario determinante (consid. 3.1). Oggetto di esame sono i pagamenti di salario in arretrato (consid. 7.2), in merito ai quali, nel caso concreto, non è determinante, o non lo è esclusivamente, l’aspetto della riscossione dei contributi, ma principalmente quello dell’anno salariale determinante, rispettivamente dell’imputazione dei corrispettivi contributi (consid. 7.4). Nella misura in cui la cifra marginale 2035.2 DRC stabilisce il tasso di contribuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione legato al reddito relativo all’anno in cui l’obbligo di assicurazione ha preso termine indipendentemente dal reddito conseguito nell’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa oppure in quello in cui ha luogo la fissazione, la direttiva in questione è contraria al diritto federale (consid. 7.4).
In quel caso si trattava di un assicurato nato nel 1957, andato in pensione anticipatamente il 1° gennaio 2018, a cui il datore di lavoro il 23 febbraio 2018 aveva versato un salario arretrato per il 2017. La cassa di compensazione, contrariamente al datore di lavoro, ha assoggettato l’importo nel 2018, prelevando pure un’aliquota contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione del 2,2%. Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare il salario nel 2017 e chiedeva di prelevare solo il contributo di solidarietà dell’1% per la LADI, poiché il proprio dipendente aveva già conseguito nel 2017 un reddito superiore a fr. 148'200.
Nella sentenza 9C_829/2019 del 26 agosto 2020 pubblicata in DTF 146 V 313 il Tribunale federale ha stabilito che per l’applicazione eccezionale del principio dell’anno di acquisizione, è rilevante unicamente sapere se, da un lato, il lavoratore non lavora più per il datore di lavoro al momento del versamento ulteriore del suo salario per gli anni di attività prima del pensionamento AVS e, dall’altro lato, se la contribuzione minima non è stata versata durante l’anno nel quale l’attività era stata esercitata (consid. 4.5.2). I principi enunciati nella DTF 111 V 461 devono essere relativizzati in considerazione del nuovo art. 30ter cpv. 3 LAVS (consid. 4.5.3).
In quel caso si trattava di un’assicurata, nata nel marzo 1952, che aveva chiesto di attribuire al periodo dal 2013 al 2015 i salari di fr. 31'650 e di fr. 2'100 (complessivamente fr. 33'750) ricevuti nel mese di aprile 2017, al fine di aumentare l’importo della rendita. La richiesta è stata respinta ed il Tribunale federale non ha accolto il ricorso dell’interessata.
L’Alta Corte ha rammentato l’iter di approvazione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS, rilevando che nel relativo Messaggio il Consiglio federale ha in sostanza affermato che il principio di realizzazione corrisponde maggiormente alla realtà poiché i dipendenti di principio ricevono il salario nel momento in cui svolgono la loro attività. Considerato tuttavia che tale principio può avere degli svantaggi, occorre prevedere delle eccezioni. L’Esecutivo ha affermato che “Innanzitutto non si può iscrivere un salario sotto un anno in cui non è stato svolto di fatto alcun lavoro, poiché ciò permetterebbe all’assicurato di sottrarsi all’obbligo di versare contributi quale persona senza attività lucrativa. Per questa ragione il reddito deve essere iscritto sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività, se il salariato non lavora più per il medesimo datore di lavoro nell’anno in cui gli è versato il salario (lett. a). In secondo luogo, l’applicazione rigorosa del principio della realizzazione può far sì che per l’anno in cui è stato effettivamente svolto il lavoro non sia contabilizzato alcun reddito e che l’assicurato abbia così una lacuna contributiva. Questo è, ad esempio, il caso di un agente che non riceve un salario fisso e al quale sono versate solo nel 2011 le provvigioni per l’attività esercitata nel 2010, di modo che per il 2010 non vi è alcuna iscrizione nel CI. Se per l’anno in cui ha esercitato l’attività l’interessato non ha versato contributi o l’importo di questi ultimi è inferiore al contributo minimo, appare giustificato che il reddito conseguito posticipatamente per tale attività venga iscritto sotto quell’anno per evitare una lacuna contributiva” (cfr. FF 2011 497, pag. 513).
Al consid. 4.4.1. l’Alta Corte ha rammentato che nella DTF 111 V 161 citata dal Consiglio federale, il Tribunale federale ha dovuto trattare una questione analoga a quella in esame ed ha stabilito che i contributi dei dipendenti devono essere iscritti nell’anno in cui la persona assicurata ha esercitato la sua attività. In caso di pagamenti salariali successivi, l’iscrizione avviene nell’anno del pagamento del salario tranne se ha un impatto negativo sul calcolo della rendita o se non comporta un’elusione dell’obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa. Quale motivazione il Tribunale federale ha fatto riferimento agli art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS e 5 cpv. 1 LAVS. Inoltre l’Alta Corte aveva indicato che l’obbligo contributivo si fonda direttamente sulla legge e sorge non appena si sono verificati i fatti previsti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti l’obbligo contributivo si fonda sul lavoro svolto (“geleistete Arbeit”) e sul periodo durante il quale svolge questa attività. Determinanti sono pertanto le circostanze al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa.
Al consid. 4.4.3. il Tribunale federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario. La situazione è invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato alcun reddito nell’anno in cui vi è stata l’attività lucrativa e dovesse sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell’obbligo contributivo previsto dalla legge. Lo stesso vale quando nell’anno del versamento del salario aggiuntivo sorge il diritto alla rendita e di conseguenza secondo il principio della realizzazione il reddito iscritto nel conto individuale non viene preso in considerazione per il calcolo della prestazione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Al consid. 4.5 l’Alta Corte ha affermato che se è vero che il Consiglio federale nelle sue motivazioni per l’adozione dell’art. 30ter cpv. 3 LAVS ha fatto riferimento alla giurisprudenza federale ed ha voluto creare a questo proposito una base legale, d’altra parte la giurisprudenza ed il disposto proposto dall’Esecutivo differiscono in punti essenziali.
Nel consid. 4.5.1 figura che il Tribunale federale di norma applica l’“Erwerbsjahrprinzip”. Per la giurisprudenza federale è decisivo se la contabilizzazione del reddito nell’anno della realizzazione per l’assicurato comporta degli svantaggi, a causa del sorgere di lacune contributive o perché il reddito non viene preso in considerazione nel calcolo della rendita. Per contro il nuovo concetto inserito nella legge prevede che normalmente si applica il principio della realizzazione tranne se ciò comporta il sorgere di una lacuna contributiva, ossia se il contributo minimo non è stato pagato. Inoltre viene richiesto che il dipendente al momento in cui riceve il salario non lavora più per datore di lavoro.
Ciò è quanto espressamente voluto dal Consiglio federale (cfr. consid. 4.5.2 della sentenza).
Al consid. 4.6 il Tribunale federale ha quindi stabilito che nel caso concreto occorre stabilire se la ricorrente adempiva quanto previsto dall’art. 30ter cpv. 3 LAVS, ossia se non era più dipendente del datore di lavoro al momento del pagamento del salario e se nell’anno in cui ha esercitato la sua attività lavorativa ha versato meno del contributo minimo. L’Alta Corte ha evidenziato che la stessa insorgente ha affermato di aver lavorato fino al 31 marzo 2017 e dagli atti emerge che negli anni in questione (dal 2013 al 2015) ha versato più del contributo minimo. Per cui non c’è alcun margine per attribuire i redditi conseguiti nel 2017 agli anni dal 2013 al 2015.
Va anche segnalata la STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata in SVR 2021, AHV Nr. 21, dove il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo contributivo AVS permane anche nel caso di una persona straniera che ha lasciato la Svizzera presumibilmente in modo definitivo per quei redditi risultanti dall’attività lucrativa esercitata nel corso del suo soggiorno in Svizzera (consid. 4). Un pagamento di bonus, laddove viene corrisposto in relazione al periodo di occupazione in Svizzera, soggiace all’obbligo contributivo svizzero, a prescindere dal fatto che il bonus venga pagato dalla datrice di lavoro svizzera oppure dalla consorella americana (consid. 5.1).
2.10. Dal 1° gennaio 2021 le DRC, in seguito alle sentenze pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, sono state modificate.
Secondo il marginale 2036 DRC per determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si riferisce il salario arretrato (“principio del periodo di riferimento” [da rilevare che mentre il termine in italiano è stato modificato, poiché in precedenza era chiamato “principio della destinazione”, nelle altre due lingue nazionali è rimasto il medesimo, ossia, “Bestimmungsprinzip” in tedesco e “principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû” in francese]).
In base al principio del periodo di riferimento, si determina ad esempio se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell’art. 6quater OAVS oppure un importo limite ai sensi dell’art. 34d OAVS.
Per il marginale 2038 DRC se il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l’obbligo assicurativo non sussiste più, il diritto valido al momento dell’esercizio dell’attività si applica al momento del versamento del salario arretrato su cui vanno versati i contributi secondo il N. 2036 per quanto riguarda:
– il tasso di contribuzione;
– l’importo della franchigia (art. 6quater OAVS);
– l’importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell’assicurato (art. 34d OAVS);
– i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102);
– l’importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF.
Secondo il marginale 2039 DRC in tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento del guadagno (in tedesco: “Realisierungsprinzip”), in base al quale sono determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento.
Per il marginale 2043 DRC non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se al momento dell’accredito è stato erroneamente omesso di dedurne i contributi.
2.11. Nel caso di specie, occorre innanzitutto stabilire se l’insorgente nel 2021 va affiliata quale persona senza attività lucrativa oppure se non deve pagare i contributi in tale qualità poiché il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Nel 2021 il contributo minimo ammontava a fr. 503 all’anno (cfr. la tabella sinottica delle aliquote dei contributi e dei premi applicabili: https://www.ahv-iv.ch/it/Moduli/Diverse-liste/Tabella-sinottica-di-contributi-e-premi).
Occorre pertanto stabilire se il marito dell’assicurata ha versato almeno fr. 1'006 di contributi AVS/AI/IPG.
Quest’ultimo è al beneficio di una rendita AVS. I suoi contributi sono pertanto percepiti unicamente sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di fr. 16'800 l’anno per datore di lavoro, ritenuto che se l’attività non è esercitata per l’intero anno la franchigia è ridotta in misura proporzionale (art. 6quater OAVS).
Agli atti sono stato prodotti due certificati di salario relativi al 2021 (doc. 21).
Nel primo certificato figura che tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 il marito dell’insorgente ha percepito un reddito lordo complessivo di fr. 16'532, composto di fr. 5'905 di salario/rendita e di fr. 10’627 di “chômage partiel” (ndr: lavoro ridotto; cfr. osservazioni: “L’employé a effectué 334 heures en chômage partiel (avec déductions)”, per un salario netto di fr. 15'581.
Nel certificato figura che sono stati pagati contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 951.
Non viene indicato il nome della società ma nel luogo e data figura: “__________, 22.03.2022”.
Nel secondo certificato di salario, emesso il 18 gennaio 2022 dalla __________ (Canton __________), figura che il marito dell’insorgente ha lavorato dal 4 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, conseguendo un reddito lordo di fr. 8'583, da cui sono stati dedotti contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 49, pari ad un salario netto di fr. 8'534.
Nella tassazione relativa all’imposta cantonale 2021 del 18 maggio 2022 emerge che entrambi i salari netti sono stati regolarmente dichiarati (cfr. allegato doc. 21 punto 1.1: fr. 24'115 = 15’581 + 8'534).
Negli estratti conto individuali del coniuge dell’assicurata, del 28 settembre 2023, del 17 dicembre 2024 e del 26 febbraio 2025 (doc. VII/1-3), figura, per il 2021, solo un reddito di fr. 2'610 per il lavoro svolto per la __________ di __________ (Canton __________).
2.12. Questo Tribunale, alla luce della documentazione sopra esposta, rileva in primo luogo che quanto registrato nell’estratto conto individuale del coniuge della ricorrente per l’anno 2021, ossia un reddito di soli fr. 2'610, non permette di ritenere il pagamento del doppio del contributo minimo, a fronte di un prelievo salariale complessivo del 10.6% (4.35% di AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del salariato e 4.35% di AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del datore di lavoro).
D’altra parte dai certificati di salario del 2021 (allegati doc. 21) emerge un prelievo complessivo di contributi sociali, comprendente tuttavia anche l’assicurazione infortuni non professionale (“AINP”; contributi all’assicurazione contro la disoccupazione non dovrebbero essere stati prelevati poiché il marito della ricorrente è ormai da tempo in pensione), senza tener conto della parte del datore di lavoro, di fr. 1'000 (fr. 951 + 49).
Inoltre risulta che il salario percepito __________ non è stato registrato nel 2021 e che il salario lordo percepito dalla __________ è stato apparentemente registrato solo in parte.
È vero, come rileva la Cassa, che l’interessato beneficia di una franchigia annua di fr. 16’800 e che parte del salario potrebbe essere stato versato sotto forma di indennità giornaliere per malattia e/o infortunio e dunque non soggetta a prelievo di contributi.
Tuttavia, considerato l’importo complessivo del prelievo dei contributi sociali a carico dell’assicurato figuranti nei certificati di salario pari a fr. 1'000, l’assenza di registrazione del reddito conseguito nel 2021 presso la __________ e la discrepanza tra quanto figura nel certificato di salario e nell’estratto conto individuale circa il reddito conseguito dalla __________ (dal __________ 2025 in moratoria concordataria [cfr. estratto del registro di commercio in internet]) è necessario procedere con ulteriori accertamenti.
A questo proposito va rilevato che in applicazione dell’art. 43 LPGA, l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo alla Cassa (cfr. STF C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3: “[…] Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]) […]”).
In concreto, malgrado i certificati di salario siano stati prodotti nel mese di novembre 2023 (doc. 21), l’amministrazione non ha esperito alcun accertamento presso le società dove era attivo il marito, rispettivamente presso le Casse di compensazione competenti, atto ad accertare i motivi della divergenza tra quanto figura nei due certificati di salario e quanto è stato registrato nel conto individuale.
Gli atti devono pertanto essere ritornati alla Cassa CO 1 per i necessari approfondimenti.
L’amministrazione dovrà dapprima chiedere, per il tramite della ricorrente, una procura a suo marito per poter acquisire le informazioni necessarie presso le due società per le quali il coniuge ha lavorato nel 2021 e presso le due casse di compensazione dove sono affiliate le società.
A questo scopo occorrerà ricordare alla ricorrente il suo obbligo di collaborare e le conseguenze in caso di rifiuto.
Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, la Cassa dovrà interpellare la __________ e la __________, rispettivamente il commissario della moratoria concordataria di quest’ultima società (come da estratto del registro di commercio), per stabilire se quanto figura nei rispettivi certificati di salario è stato indicato nelle dichiarazioni salariali del marito della ricorrente trasmesse alle Casse, chiedendo loro di produrne una copia. Alle società dovrà essere chiesto a quanto è ammontato l’effettivo salario lordo percepito dall’assicurato, se necessario, con l’inoltro delle rispettive pezze giustificative, e a quanto sono ammontati i contributi sociali versati.
Occorrerà inoltre domandare, se del caso, a cosa è dovuta la divergenza tra quanto indicato nel certificato di salario (in particolare l’ammontare dei contributi prelevati di fr. 951, rispettivamente di fr. 49) e quanto indicato nella dichiarazione salariale trasmessa alla Cassa, rispettivamente per quale motivo i redditi non corrispondono o non sono stati dichiarati.
L’amministrazione dovrà inoltre interpellare le rispettive Casse di compensazione delle due società, sottoponendo loro i certificati di salario e le risposte delle società e domandando loro se i redditi sono stati dichiarati nella loro totalità e, in caso di risposta affermativa, per quale motivo non figurano come tali nell’estratto conto dell’assicurato.
Dopo aver effettuato questi ed eventualmente ulteriori accertamenti ritenuti necessari, la Cassa emetterà una nuova decisione per l’anno 2021 in relazione all’affiliazione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa ed al calcolo dell’eventuale contributo dovuto.
La richiesta della ricorrente di interpellare la funzionaria della Cassa di compensazione del Canton __________ che in occasione di una telefonata avvenuta il 25 giugno 2025, avrebbe affermato che alla luce della tassazione fiscale 2021 non vi erano i presupposti per un’affiliazione quale persona senza attività lucrativa, va invece respinta.
Competente per decidere circa l’affiliazione dell’insorgente quale persona senza attività lucrativa è infatti unicamente la Cassa di compensazione del luogo di domicilio della persona senza attività lucrativa (art. 118 cpv. 1 OAVS), in concreto la Cassa CO 1.
Il fatto che una funzionaria di un’altra Cassa di compensazione, peraltro dopo l’emissione dalla decisione su opposizione impugnata, sarebbe giunta ad un’altra conclusione sulla base della tassazione fiscale 2021 non è rilevante. Anche perché, come visto in precedenza, determinante per stabilire se il marito dell’interessata ha versato almeno il doppio del contributo minimo non è il salario netto figurante nella tassazione fiscale.
Infine, per quanto concerne i numeri di conteggio __________ e __________, la Cassa ha esaurientemente spiegato nella risposta di causa che essi si riferiscono entrambi alla ricorrente nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (il primo numero) e nella sua qualità di indipendente (il secondo numero).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, visto l’esito del ricorso, non occorre (ancora) esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, segnatamente la contestazione del calcolo del contributo dovuto.
In queste condizioni il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata va annullato e l’incarto rinviato alla Cassa per gli accertamenti conformemente ai considerandi.
2.13. La ricorrente chiede il versamento di fr. 5'000 a titolo di ripetibili per le spese sostenute per l’opposizione e per la presente procedura.
La procedura di opposizione è gratuita (art. 52 cpv. 3 LPGA) e di principio, con l’eccezione, qui non data, di un eventuale diritto al gratuito patrocinio in caso di accoglimento dell’opposizione, non vengono riconosciute ripetibili per la procedura amministrativa (STF 9C_877/2017 del 28 maggio 2018, consid. 8.2, citata da Brunner Arthur, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam, ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024, n. 78 e seguenti ad art. 52).
Il diritto a ripetibili è pertanto dato solo per la procedura ricorsuale.
A questo proposito per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
In concreto, tenuto conto della prassi di questo Tribunale, della relativa semplicità della causa per un avvocato avvezzo nelle assicurazioni sociali e ritenuta la limitata importanza della lite, vanno riconosciuti fr. 2'000 a titolo di ripetibili.
2.14. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata è annullato e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti