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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 3/7 gennaio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 novembre 2024 emanata da |
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CO 1
in materia di contributi AVS |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 ottobre 2023 la Cassa __________ ha stabilito che per l’attività indipendente svolta nel 2019, RI 1 doveva versare contributi per assegni familiari di fr. 1'376.10.
La Cassa si è fondata su un reddito da attività lucrativa di fr. 141'960, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800, giungendo ad un reddito aziendale (arrotondato) soggetto a contribuzione di fr. 125'100. L’amministrazione ha stabilito che, nella misura di fr. 129'960, il reddito deriva dalla locazione del mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, che ha carattere aziendale.
1.2. Con decisione su opposizione del 27 luglio 2023, la Cassa __________ ha stabilito che, per l’attività indipendente svolta nel 2020, RI 1 doveva versare contributi per assegni familiari di fr. 874.50. L’amministrazione si è fondata su un reddito da attività lucrativa di fr. 88'420, da cui ha dedotto la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed a cui ha aggiunto fr. 7'913.60 di contributi personali, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 79'500. L’amministrazione ha stabilito che l’importo soggetto a contribuzione deriva dai redditi da locazione del mappale n. __________ RFD di __________, avente carattere aziendale.
1.3. RI 1 è insorto al TCA contro entrambe le predette decisioni su opposizione. Dopo aver congiunto le cause, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, con STCA 30.2023.14/30.2023.17 del 5 marzo 2024, ha respinto i ricorsi, nella misura della loro ricevibilità. Con STCA 30.2024.7 del 16 settembre 2024 il TCA ha respinto la domanda di revisione della STCA del 5 marzo 2024.
1.4. Con due sentenze del 30 gennaio 2025 (9C_604/2024 e 9C_215/2024), il Tribunale federale ha respinto le impugnative inoltrate da RI 1 contro le predette pronunzie cantonali.
1.5. Con tre distinte decisioni del 7 settembre 2022, del 9 dicembre 2022 e del 19 maggio 2023, confermate da un’unica decisione su opposizione del 12 novembre 2024, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Per il 2019 la Cassa ha dedotto dal reddito di fr. 141'960 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 13’367.95, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 138'500 e contributi per fr. 13'690.80, oltre fr. 540 di interessi di mora.
Per il 2020 l’amministrazione ha dedotto dal reddito di fr. 88'420 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 7'913.60, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 79’500 e contributi per fr. 8'103.60, oltre fr. 341.45 di interessi di mora.
Per il 2021 la Cassa ha dedotto dal reddito di fr. 127'399 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 12'288.80, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 122’800 e contributi per fr. 12'571.80, oltre fr. 232.55 di interessi di mora.
1.6. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed in via subordinata che i contributi personali siano esclusivamente determinati sulla base dei redditi da attività indipendente figuranti nelle decisioni IFD 2019, 2020 e 2021 (posizione 2.1) emesse dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (doc. I).
Il ricorrente richiama gli atti dalla Cassa CO 1, gli atti del TCA degli incarti 30.2023.14 e 30.2023.17 e gli atti del Tribunale federale di cui agli inc. 9C_215/2024 e 9C_604/2024. L’insorgente, come nei ricorsi inoltrati contro le decisioni su opposizione della Cassa __________, afferma che l’amministrazione ha giustificato le sue decisioni sulla base di una comunicazione elettronica del fisco, mai notificatagli, che considerava, contrariamente a quanto indicato nelle rispettive tassazioni 2019, 2020 e 2021, tali proventi quali elementi del reddito aziendale.
L’insorgente afferma di non potere condividere le decisioni su opposizione impugnate per le medesime censure già sollevate nelle cause 30.2023.14 e 30.2023.17 del TCA e degli incarti 9C_215/2024 e 9C_604/2024 del Tribunale federale. L’assicurato rammenta le seguenti principali motivazioni:
- Per gli anni in esame non vi sono decisioni di tassazione emanate da un’autorità fiscale da cui si evince chiaramente che gli affitti percepiti sul mappale n. __________ siano da aggiungere ai proventi derivanti dal reddito aziendale da attività lucrativa indipendente. Al contrario, i redditi da attività aziendale del 2019, 2020 e 2021 non includono i proventi della locazione dell’immobile n. __________. Le comunicazioni elettroniche del fisco, non sottoposte ad alcun contraddittorio con il ricorrente sono errate e non possono essere prese in considerazione. I redditi devono corrispondere a quelli indicati espressamente nelle tassazioni nella posizione 2.1 (reddito da attività aziendale indipendente).
- Anche dal punto di vista del diritto tributario non è corretto considerare le pigioni percepite dall’immobile di __________ quale reddito aziendale. Il criterio determinante per l’attribuzione di un immobile di proprietà del titolare di una ditta individuale nella sfera del patrimonio aziendale o privato consta nella sua effettiva utilizzazione da parte della ditta individuale. Considerato che la ditta individuale non ha mai avuto sede nel citato immobile e più in generale non ha mai esercitato o utilizzato a fini commerciali alcuna attività in tale immobile (per contro l’hanno esercitata altre società corrispondendo regolari pigioni locative in contropartita a RI 1), non è possibile attribuire l’immobile di __________ alla sostanza commerciale del ricorrente. L’immobile in questione non è mai stato contabilizzato nel corso degli anni nel bilancio della ditta individuale “__________”, non beneficiando della facoltà di procedere a regolari ammortamenti annuali volti a diminuire l’utile aziendale conseguito. Inoltre i redditi conseguiti con la locazione dell’immobile sono sempre stati trattati e imposti dall’autorità fiscale quali redditi privati da sostanza immobiliare alla stessa stregua delle pigioni percepite con altri immobili di proprietà del ricorrente. Nella sua costante giurisprudenza il Tribunale federale ha sempre sostenuto che la locazione dei propri immobili costituisce, di principio, amministrazione della propria sostanza privata ed è soltanto eccezionalmente che tale attività può essere considerata quale attività lucrativa indipendente.
1.7. Con risposta dell’11 febbraio 2025, cui ha allegato l’incarto, la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IX).
1.8. Con replica del 3 marzo 2025, trasmessa alla Cassa il 6 marzo 2025 per eventualmente esprimersi in merito entro 10 giorni (doc. XII), il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e chiesto l’assunzione di nuove prove (doc. XII). L’assicurato afferma che sia la sentenza 9C_604/2024 del 30 gennaio 2025 del Tribunale federale che la STCA 30.2024.7 del 16 settembre 2024, in merito alla richiesta di revisione, non hanno considerato, per mere questioni procedurali, i documenti da lui prodotti, ossia la notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 e l’istanza di scioglimento definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 con accluso il contratto di scioglimento definitivo della comunione ereditaria fu __________.
Per determinare gli elementi imponibili per il calcolo dei contributi AVS degli anni 2019, 2020 e 2021 occorre che la Corte si esprima anche su tali documenti, oltre che sulla dichiarazione del 25 febbraio 2025, con relativa documentazione di supporto, del notaio, __________ che si era occupato della successione del defunto padre del ricorrente.
Secondo l’assicurato, per elementare deduzione logica, la sostanza aziendale appartenente al defunto __________ __________ ammontava a soli fr. 20'000, mentre la sostanza complessiva immobiliare privata, compreso il fondo n. __________, constava in fr. 3'187'436. A questo scopo produce l’estratto RFD del __________ 1991 relativo al citato mappale da cui si evince che la stima ufficiale ammontava a fr. 473'500. Esso non poteva pertanto far parte della sostanza aziendale, limitata a fr. 20'000. Il notaio __________ attesta che in occasione dello scioglimento definitivo della CE, avvenuta nel 1999, il fondo è stato attribuito quale elemento di sostanza immobiliare privata al ricorrente e ritiene che, da sempre, è stato considerato dall’autorità fiscale facente parte della sostanza privata di RI 1. Per il ricorrente la prova della natura privata del fondo in questione è data perlomeno dal 1991, come richiesto al punto 5.4 della sentenza 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025. L’insorgente sostiene che spetta ora all’autorità fiscale comprovare un ipotetico e contestato passaggio del fondo RFD __________ alla sostanza commerciale di RI 1, in particolare nel 2003. Egli aggiunge che dal 2020 lo spazio adibito __________ è stato locato ad una società terza (__________) di cui l’insorgente non ha alcuna partecipazione. L’appartenenza alla sostanza privata non può essere messa in discussione.
Nel caso in cui il TCA non fosse convinto dell’appartenenza fin dal 1° febbraio 1999 dell’immobile nella sostanza privata, il ricorrente chiede l’assunzione delle seguenti prove:
- audizione del notaio __________;
- audizione dell’Ufficio cantonale imposte di successione e donazione per confermare, in particolare, che il fondo in esame apparteneva alla sostanza privata del defunto __________ e poi a RI 1;
- audizione dell’Ufficio di tassazione di __________, con richiesta di indicare per quale motivo le decisioni di tassazione prima del 2022 non riportano i proventi della locazione degli spazi siti nell’immobile di __________ sotto la voce reddito da attività indipendente e di indicare perché, quando e in che modalità sarebbe stato deciso il passaggio alla sostanza commerciale del ricorrente, con produzione della relativa documentazione di supporto comprovante la comunicazione formale al ricorrente.
Secondo l’assicurato, non permettere l’assunzione delle suddette prove in applicazione di un apprezzamento anticipato delle prove costituirebbe una grave violazione del suo diritto di essere sentito e del suo diritto alla prova.
1.9. Il 27 marzo 2025 il TCA ha scritto alle parti, informandole di aver acquisito agli atti gli incarti 30.2023.14, 30.2023.17 e 30.2024.7 e le sentenze del Tribunale federale 9C_604/2024 e 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 e mettendo loro a disposizione gli atti per eventualmente esprimersi in merito entro il 7 aprile 2025 (doc. XIV).
1.10. Con scritto del 7 aprile 2025, trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. XVI), il ricorrente ha ringraziato per l’acquisizione degli atti ed ha affermato di non avere particolari osservazioni se non che gli atti sono stati già richiamati nel dettaglio nei suoi allegati, così come i fatti che si vogliono dimostrare con tali documenti (doc. XV).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
In concreto oggetto del contendere è il calcolo dei contributi quale indipendente dell’assicurato per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). In base all’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Per l’art. 4 cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.
In base all’art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi da prelevarsi sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
2.3. Secondo l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione.
Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024 dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).
Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).
In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.
Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”
Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.
Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
2.6. Con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).
In DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2):
" (…) Fragen der beitragsrechtlichen Qualifikation entscheiden sich nach den konkreten wirtschaftlichen Gegebenheiten (BGE 123 V 161 E. 1 S. 162; SVR 2009 AHV Nr. 9 S. 33 E. 2, 9C_219/2009). Liegenschaften bilden Alternativgüter, das heisst sie können sowohl zum Geschäfts- wie zum Privatvermögen gehören (Urteil 2A.52/2003 vom 23. Januar 2004 E. 2.3). Im zitierten BGE 134 V 250 war die Beitragspflicht von Erben zu beurteilen, welche ererbte Liegenschaften im Geschäftsvermögen beliessen. Sinngemäss gleich zu behandeln ist die Sachlage, in welcher ein Unternehmer ein Geschäft aufgibt, vorerst ohne allfällige Kapitalgewinne aus dem Geschäftsvermögen zu versteuern. Wenn ein Steuerpflichtiger anlässlich der Geschäftsaufgabe mit den Steuerbehörden nicht über die stillen Reserven auf seinen zum Geschäftsvermögen gehörenden Liegenschaften abrechnet, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Liegenschaften im Geschäftsvermögen verbleiben; durch blossen Zeitablauf kann die fragliche Liegenschaft nicht in das Privatvermögen übergehen (BGE 125 II 113 E. 6c/bb S. 126; DUSS/GRETER/VON AH, Die Besteuerung Selbstständigerwerbender, 2004, S. 41).
Mit Blick auf die steuer- und AHV-rechtliche Parallelität sowie aus veranlagungspraktischen Gründen hat vorliegend für den Beitragsbereich der AHV das Gleiche zu gelten. Am Recht steht zwar ein aus dem Erwerbsleben ausgeschiedener Alterspensionär, der sich mit der Vermietung seiner Liegenschaft einen Teil seines Lebensunterhalts verdient. Wenn der Beschwerdegegner sich aber steuerrechtlich für die Möglichkeit der Aufschiebung der Überführung entschieden hat, gilt diese Wahl mit Blick auf den Grundsatz der steuer- und AHV-rechtlichen Parallelität sowie aus durchführungstechnischen Gründen auch mit Bezug auf die Belange des AHV-Rechts. In concreto besteht daher kein Raum für ein Abgehen von der erfolgten Eigendeklaration, solange eine Überführung ins Privatvermögen rechtlich nicht stattgefunden hat. Eine Privatentnahme, d.h. die Umwandlung von Geschäftsvermögen in Privatvermögen, ist jedoch grundsätzlich nicht von den dargelegten abgaberechtlichen Folgen zu trennen. Gleich wie die Steuer auf dem Kapitalgewinn kann auch die AHV-Beitragserhebung auf dem Kapitalgewinn aufgeschoben werden. Hingegen bleiben die laufenden Erträge aus den sich nach wie vor rechtlich im Geschäftsvermögen befindlichen Liegenschaften AHV-beitragspflichtig (BGE 134 V 250 E. 5.2 S. 256).”
Cfr. anche la STF 9C_436/2021 del 10 dicembre 2021:
" (…)
4.2. Das Bundesgericht befasste sich insbesondere in BGE 134 V 250 und 140 V 241 mit dem beitragsrechtlichen Schicksal von im Geschäftsvermögen geführtem Grundeigentum, wenn sich der Charakter von dessen Nutzung ändert. Es entschied, dass die Erben von ursprünglich geschäftlich genutzten Liegenschaften - auch wenn sie die Geschäftstätigkeit des Erblassers nicht fortsetzen - sich eine selbstständige Erwerbstätigkeit entgegenhalten lassen müssen, soweit sie das geerbte Grundeigentum im Geschäftsvermögen belassen. Damit sind auf den darauf entfallenden Erträgen weiterhin Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, bis die betroffenen Vermögenswerte ins Privatvermögen überführt sind (BGE 134 V 250 E. 5.2). Diese Grundsätze wandte es in auch auf den Fall eines zuvor selbstständigerwerbenden Bäckers an, der seine Geschäftstätigkeit altershalber aufgibt und sich darauf beschränkt, die Betriebsräume zu vermieten. Solange die betroffene Liegenschaft rechtlich nicht vom Geschäfts- in das Privatvermögen überführt und somit nicht über die stillen Reserven abgerechnet wird, bleiben die darauf entfallenden Erträge beitragspflichtiges Einkommen (BGE 140 V 241 E. 4.2).
4.3. Die soeben dargelegte Rechtsprechung ist konsequenterweise auch anzuwenden, wenn - wie allenfalls in concreto - nach Investitionen von einer nunmehr überwiegend privaten Nutzung des Grundstücks auszugehen ist. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass bis Ende 2015 keine Überführung der Liegenschaft B.________ vom Geschäfts- in das Privatvermögen mit entsprechender steuer- und beitragsrechtlicher Verabgabung des Überführungsgewinns (vgl. Art. 18 Abs. 2 DBG und Art. 17 AHVV) erfolgt war. Demnach ist das fragliche Grundeigentum auch nach den 2004 bis 2006 erfolgten Veränderungen weiterhin dem Geschäftsvermögen zuzurechnen. Die darauf entfallenden Erträge des Jahres 2015 unterliegen der Beitragspflicht. Das angefochtene Urteil ist im Ergebnis (vgl. vorangehende E. 1.1) bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist unbegründet.”
2.7. Nel caso di specie con tre distinte decisioni del 7 settembre 2022, del 9 dicembre 2022 e del 19 maggio 2023, confermate da un’unica decisione su opposizione del 12 novembre 2024, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Per il 2019 la Cassa ha dedotto dal reddito di fr. 141'960 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 13’367.95, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 138'500 e contributi per fr. 13'690.80, oltre fr. 540 di interessi di mora.
Per il 2020 l’amministrazione ha dedotto dal reddito di fr. 88'420 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 7'913.60, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 79’500 e contributi per fr. 8'103.60, oltre fr. 341.45 di interessi di mora.
Per il 2021 la Cassa ha dedotto dal reddito di fr. 127'399 la franchigia per persone in età AVS di fr. 16'800 ed ha aggiunto i contributi personali di fr. 12'288.80, per un reddito soggetto a contribuzione di fr. 122’800 e contributi per fr. 12'571.80, oltre fr. 232.55 di interessi di mora.
Il ricorrente non contesta l’ammontare dei redditi e la circostanza che le tassazioni del 2019, 2020 e 2021 sono cresciute in giudicato, ma, come nelle cause 30.2023.14/30.2023.17 sfociate nella sentenza di questo Tribunale del 5 marzo 2024 e confermata dalla STF 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 e nella causa 30.2024.7 del 16 settembre 2024 confermata dalla STF 9C_604/2024 del 30 gennaio 2025, in ambito di contributi per assegni familiari, censura la qualifica aziendale dell’immobile n. __________ e dei relativi redditi (pigioni) e sostiene, anche in base a documentazione trovata nei suoi archivi dopo l’emissione della STCA del 5 marzo 2024, che l’immobile è sempre stato di natura privata.
2.8. Preliminarmente va rammentato che nell’ambito della precedente procedura questo Tribunale aveva interpellato l’ufficio di tassazione di __________ per stabilire la natura aziendale o privata dell’immobile.
Il 27 ottobre 2023 il TCA ha chiesto:
" (…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente il calcolo dei contributi personali quale indipendente per gli assegni familiari dovuti nel 2020 da RI 1 (No. di controllo: __________).
D’interesse è la questione di sapere se RI 1 è proprietario di un immobile aziendale.
Nell’ambito della procedura in essere la Cassa ha prodotto un’email del 10 maggio 2023 dove il Vostro Ufficio conferma che l’importo di fr. 88'420 figurante al codice 199 corrisponde ad un reddito da locazione percepito per un immobile avente carattere aziendale (doc. 22).
Il ricorrente da parte sua contesta, tra le altre cose, di possedere un immobile aziendale e a questo proposito ha prodotto un verbale di audizione del 22 dicembre 2014 relativo al reclamo sulle decisioni di tassazione 2006-2010 e sottoscritto con l’Ufficio di tassazione di __________, dove, sostiene il ricorrente, “l’autorità fiscale definisce di carattere privato tutti gli immobili di proprietà del signor RI 1 (mappali n. __________ e mapp. __________)”.
A questo proposito, nel verbale figura:
“I mapp. __________ appartengono alla sostanza privata del contribuente”;
“Per il mapp. __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:
1. Nel 2020 RI 1 era proprietario di un immobile aziendale?
a) In caso di risposta positiva:
1) dove si trova l’immobile e come è composto (terreni, costruzioni, ecc.)?
2) Da quando l’immobile fa parte della sostanza aziendale?
3) Vi è stato un trasferimento di questo immobile nella sostanza privata o viceversa? Se sì, quando?
b) In caso di risposta negativa, per quale motivo avete segnalato alla Cassa la presenza di un reddito aziendale percepito per un immobile con carattere aziendale?
2. Con il verbale del 22 dicembre 2014 l’autorità fiscale ha definito di carattere privato tutti gli immobili di proprietà di RI 1?
3. Eventuali osservazioni.” (doc. VII, inc. 30.2023.14)
L’8 novembre 2023 l’autorità fiscale ha risposto alle domande poste dal TCA, allegando una foto del mappale RFD __________ ed affermando:
" (…)
1. Nel 2020 il signor RI 1 possedeva un immobile qualificato aziendale. Si tratta del mappale __________ (e non __________) di __________.
a. Trattasi di un immobile adibito a __________ situato alle __________ definita “__________” a __________. (vedi foto allegata);
b. L’immobile è da sempre qualificato aziendale dall’autorità fiscale, e lo è tutt’ora;
c. Non c’è stato nessun trasferimento nella sostanza privata del contribuente, anche in relazione alla non richiesta da parte del contribuente.
2. Il mappale __________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato). Con il verbale del 22.12.2014 si era accordato, con la supervisione dell’Ispettorato Fiscale, una deduzione forfettaria pari a CHF 2'000.- di spese di manutenzione per la parte inerente gli affitti privati nonostante esso sia qualificato aziendale per la sua preponderanza.
Nel verbale di Audizione del 22.12.2014 la frase “Per il mappale __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue” è riferito alla parte inerente gli affitti privati percepiti e non all’intero immobile.
3. Conclusione: per l’Autorità Fiscale l’immobile in questione è tutt’ora aziendale e gli affitti percepiti su di esso sono soggetti ad imposizione AVS.” (doc. IX, inc. 30.2023.14)
Con scritto del 13 dicembre 2023 il TCA si è nuovamente rivolto all’Ufficio circondariale di tassazione di __________, chiedendo:
" (…)
1. In primo luogo RI 1 afferma che nella risposta dell’8 novembre 2023 non è stata fornita alcuna indicazione temporale circa il periodo a partire dal quale l’immobile di __________ è stato qualificato di aziendale. Egli contesta che lo sia “da sempre” e sostiene che solo dal 2019 l’autorità fiscale ha informato la Cassa di compensazione “del presunto carattere aziendale” dell’immobile. RI 1 afferma che l’immobile in questione ha sempre avuto carattere privato e soltanto dal 2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali)” e ciò senza dargli la possibilità di esprimersi in merito.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di prendere posizione, in particolare circa l’affermazione che l’immobile in questione avrebbe sempre avuto carattere privato e soltanto dal 2019 “l’autorità fiscale ha deciso unilateralmente di considerarlo aziendale nell’ambito di una procedura estranea alle sue competenze (contributi sociali)”.
2. In secondo luogo RI 1 sostiene che “dottrina e giurisprudenza fiscale sono unanimemente concordi nel definire determinante criterio decisivo di proprietà del titolare di una ditta individuale (nel caso specifico, la spett. __________) la sua effettiva utilizzazione da parte della ditta”. Secondo RI 1, considerato che la ditta individuale __________ non ha mai avuto sede nell’immobile (la sua sede legale e di attività è __________ e non __________) e, più in generale, non ha mai esercitato (o utilizzato in qualche modo per suoi fini commerciali) alcuna attività in tale immobile (per contro l’hanno esercitata altre società in contropartita di pigioni locative pagate a RI 1), non è possibile attribuire l’immobile di __________ alla sostanza aziendale di RI 1. Quest’ultimo evidenzia inoltre che l’immobile in questione ed i relativi redditi non sono mai stati contabilizzati nel bilancio della ditta individuale “__________” e che i redditi dell’immobile sono sempre imposti quali redditi privati da sostanza immobiliare (e non da attività accessoria indipendente) allo stesso modo delle pigioni percepite da altri immobili di sua proprietà.
Vi chiediamo di prendere posizione in merito, spiegando in particolare i motivi per i quali l’immobile in questione è stato qualificato di aziendale.” (doc. XVIII, inc. 30.2023.14)
Con scritto 16 gennaio 2024, l’UT ha risposto:
" (…)
1. L’immobile sito in __________ appartiene alla sostanza aziendale del contribuente perlomeno dall’anno 2003, in relazione anche alla segnalazione AVS della sostanza aziendale. Non siamo in grado di risalire alla data effettiva della qualifica del fondo nella sfera aziendale del contribuente.
In aggiunta a quanto già comunicato nel nostro scritto del 8 novembre 2023 si rende attento lo Spettabile Tribunale che nel verbale di verifica del 22.12.2014 il fondo __________ non rientrava tra quelli definiti nella sostanza privata del contribuente.
2. Dal 01.01.1995 per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il metodo della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata aziendalmente supera il 50% o integralmente di natura privata se la parte utilizzata privatamente supera il 50%).
Si ribadisce che purtroppo, la documentazione ad oggi in nostro possesso, non ci permette di confutare l’osservazione del contribuente circa l’utilizzo del mappale __________ da parte della ditta individuale.
La mancata segnalazione dei redditi antecedenti il 2019 non giustifica automaticamente la qualificazione dell’immobile/mappale __________ nella sostanza privata del contribuente.” (doc. XX, inc. 30.2023.14)
Nella STF 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 il Tribunale federale al consid. 3.1 ha elencato i motivi per i quali il TCA ha respinto il ricorso dell’assicurato:
" (…)
(a) interpellata al riguardo, l'autorità fiscale ha rilevato che la frase secondo cui "per il mappale __________ (recte: __________) vengono riconosciute spese effettive riferite all'immobile privato di CHF 2'000 annue", contenuta nel verbale del 22 dicembre 2014, si riferiva soltanto alla parte concernente gli affitti privati, non all'intero immobile;
(b) dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 si evince che l'immobile citato era locato sia a un privato (per un importo annuo di fr. 9'960.-) sia alla __________, che lo utilizzava come __________ (per un importo annuo di fr. 120'000.- nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr. 90'000.- nel 2017);
(c) la partecipazione del ricorrente nella __________ è aziendale e, in base al verbale del 22 dicembre 2014, la particella n. __________ non rientra tra quelle della sostanza privata dello stesso;
(d) la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità e l'autorità fiscale ha precisato che, almeno dal 2003, la particella n. __________ appartiene alla sostanza aziendale dell'insorgente;
(e) è vero che l'autorità fiscale ha ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione dell'immobile non erano stati segnalati tra gli elementi soggetti a contribuzione, ma che ciò non esclude l'assoggettamento per gli anni non ancora prescritti;
(f) al di là dei motivi che hanno indotto l'autorità fiscale, almeno dal 2003, a qualificare la particella n. __________ come aziendale, non vi sono ragioni di scostarsi da tale valutazione, anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza privata del ricorrente.”
Il Tribunale federale ha confermato le conclusioni di questo Tribunale per gli anni 2019 e 2020, non ritenendole, in sostanza, arbitrarie.
Al consid. 5.1 e seguenti l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.1. Le decisioni e indicazioni delle autorità fiscali sono di per sé vincolanti anche per le casse di compensazione, che devono svolgere indagini autonome solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della tassazione (errori manifesti e debitamente provati, immediatamente rettificabili) o se la tassazione impone un apprezzamento di fatti senza pertinenza dal profilo fiscale, ma determinanti per le assicurazioni sociali (precedente consid. 2.1 e rinvii).
5.2. Ora, dal giudizio impugnato risulta che il Tribunale delle assicurazioni si è rivolto all'autorità fiscale ticinese a due riprese (il 27 ottobre e il 13 dicembre 2023) e che nelle risposte (l'8 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024) quest'ultima ha comunicato ai Giudici cantonali che la particella n. __________ apparteneva alla sostanza aziendale del contribuente per lo meno dal 2003, continuando a farvi parte.
D'altro canto, le decisioni su opposizione del 27 luglio e del 12 ottobre 2023, condivise dall'istanza inferiore, fanno riferimento sia alle tassazioni su reclamo 2019 e 2020, cresciute in giudicato, rilevando che da esse risultano pure i redditi aziendali relativi alla particella n. __________, sia alle risposte ottenute in merito dalle autorità fiscali, a conferma del conseguimento e della natura di quegli stessi redditi.
5.3. Di conseguenza, il ricorrente non poteva limitarsi a sostenere la lesione dell'onere della prova da parte delle autorità fiscali, ma avrebbe dovuto addurre la prova di errori manifesti e immediatamente rettificabili, che la Corte cantonale aveva omesso di rilevare.
Preso atto dei contenuti dell'impugnativa, va tuttavia constatato che una simile prova non viene portata, perché a tal fine non è sufficiente né la generica osservazione secondo cui le informazioni fornite dall'ufficio di tassazione sarebbero "lacunose e incomplete", né la denuncia di una contraddizione, individuata nel fatto che l'autorità fiscale ha dapprima indicato che la particella n. __________ era da sempre qualificata come aziendale, per poi specificare che la situazione è tale almeno dal 2003. In entrambi i casi, un errore manifesto e immediatamente rettificabile non è dato e la stessa cosa vale per la lesione del divieto d'arbitrio, che l'insorgente si limita ad affermare (art. 106 cpv. 2 LTF).
5.4. A differenza di quanto sostenuto nel gravame, il giudizio impugnato va infine condiviso anche nella misura in cui constata l'assenza della prova del passaggio dell'immobile menzionato dalla sostanza commerciale alla sostanza privata dell'insorgente.
In effetti, la prova del passaggio di un bene dalla sostanza commerciale alla sostanza privata non compete all'autorità fiscale ma al contribuente che la sostiene e ne trae delle conseguenze per la sua situazione (cfr. sentenza 9C_171/2023 del 7 giugno 2024 consid. 5.2).”
Alla luce delle considerazioni del Tribunale federale e della circostanza che con il presente ricorso l’insorgente rinvia agli argomenti della precedente procedura (doc. I, pag. 2: “[…] la decisione qui impugnata non può essere accolta sostanzialmente per le medesime censure già sollevate nelle cause di cui agli incarti n, 30.2023.14 e 30.2023.17 […] Al fine di evitare inutili ridondanze in merito ai vari argomenti già sollevati nelle varie sedi giudiziarie, l’assicurato si limita a rammentare le seguenti, principali, motivazioni […]”), il TCA ritiene di poter riprendere le motivazioni poste a fondamento della STCA 30.2023.14/30.2023.17 del 5 marzo 2024, ritenuto che, per le ragioni che verranno esposte ai successivi considerandi, le ulteriori argomentazioni e prove apportate dal ricorrente non modificano l’esito della procedura:
" (…)
L’insorgente sostiene di non aver conseguito alcun reddito da attività indipendente nel 2020 e rileva che nella tassazione IFD 2020 figurano solo affitti conseguiti per la locazione di immobili che non hanno carattere aziendale. Per il 2019 afferma invece di aver conseguito solo un reddito di fr. 12'000, come emerge dalla relativa tassazione.
Per quanto concerne il 2020, dalle tavole processuali emerge che il 28 settembre 2022 è stata emessa una tassazione su reclamo, cresciuta incontestata in giudicato, dove, tra i numerosi cespiti d’entrata, al punto 5.3. è stato accertato un importo complessivo di fr. 504'890 di affitti incassati e nella sostanza, oltre a titoli e capitali per fr. __________, una sostanza immobiliare di fr. __________.
Dopo aver ricevuto dall’autorità fiscale la comunicazione secondo la quale il reddito da attività indipendente dell’assicurato per il 2020 ammontava a fr. 88'420 ed il capitale proprio investito al 31 dicembre 2020 era pari a fr. 1'212'000, la Cassa ha proceduto al calcolo del reddito soggetto a contribuzione e dei contributi per gli assegni di famiglia, per un totale a favore dell’amministrazione di fr. 874.50.
In seguito all’opposizione inoltrata dall’assicurato, secondo il quale il suo reddito da attività indipendente era pari a fr. 0, la Cassa ha interpellato l’autorità fiscale al fine di stabilire la composizione del reddito aziendale esposto al codice 199 e pari a fr. 88'420 (doc. 22, inc. 30.2023.14).
Con e-mail del 10 maggio 2023 il fisco ha affermato che tali importi “corrispondono a redditi da locazione percepiti per un immobile avente carattere aziendale (…)” ed ha confermato la correttezza del dato evinto dalla tassazione 2020 (doc. 22, inc. 30.2023.14).
Per quanto concerne l’anno 2019, il 6 luglio 2022 è stata emessa la tassazione dopo rettificazione su reclamo da cui emerge al punto 5.3 un importo complessivo per gli affitti incassati di fr. 399'355, oltre ad una sostanza immobiliare di fr. __________. Il 29 settembre 2022 l’autorità fiscale ha affermato che “il reddito aziendale si compone di CHF 12'000.- pari all’utile del 2019, nonché di CHF 129'960.- relativi agli affitti percepiti sul mappale __________, essendo quest’ultimo di carattere aziendale” (doc. 15, inc. 30.2023.17).
L’autorità fiscale ha pertanto confermato la correttezza dell’ammontare del reddito da attività indipendente evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS) e del capitale proprio investito nell’azienda (in base ai dati della tassazione IC; cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS), sulla base dei dati evinti dalle rispettive tassazioni fiscali nel frattempo cresciute incontestate in giudicato.
L’insorgente sostiene tuttavia che l’immobile RFD __________ non è mai stato qualificato di aziendale e da un verbale di audizione dell’autorità fiscale del 22 dicembre 2014 emergerebbe piuttosto che il fondo è stato ritenuto di carattere privato poiché figura che “per il mappale __________ (recte: __________) di __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”.
A torto.
Infatti, interpellato in merito, l’UT competente ha affermato che tale frase è riferita alla sola parte concernente gli affitti privati e non all’intero immobile.
In questo senso, dalle dichiarazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019 (doc. A2-A4, inc. 30.2023.14) allegate dall’insorgente, si evince che l’immobile, situato __________ definita “__________” a __________, è locato sia ad un privato, per un importo annuo di fr. 9'960, da cui viene dedotto l’importo forfettario del 20% (fr. 1'992 [dichiarato come immobile n. ___________]) sia alla __________, che lo utilizza quale __________ (cfr. foto allegata dal fisco, doc. IX+1, inc. 30.2023.14), per un importo complessivo annuo nel 2018 e nel 2019 di fr. 120'000, nel 2017 di fr. 90’000 (dichiarato come immobile n. _____________).
La partecipazione del ricorrente nella __________ è di natura aziendale (cfr. ultimo punto del verbale di audizione del 22 dicembre 2014: “la partecipazione __________ è di natura aziendale”; cfr. anche tassazione 2020 su reclamo, dove figura che è stato rettificato l’attivo della ditta individuale “in quanto, i conti bancari e le azioni della spettabile __________, considerate erratamente nella sostanza privata (Elenco Titoli), sono da sempre ritenute attivi aziendali”, doc. 20, inc. 30.2023.14).
Nel verbale del 22 dicembre 2014 il fondo __________ non rientrava tra quelli della sostanza privata dell’insorgente. Gli immobili di natura privata sono infatti stati citati al punto precedente (“i mapp. __________ appartengono alla sostanza privata del contribuente”).
Alla luce delle suesposte circostanze la qualifica aziendale del fondo non è pertanto una novità.
L’autorità fiscale ha del resto precisato che, pur non potendo risalire alla data esatta della qualifica aziendale dell’immobile, perlomeno dal 2003 il fondo appartiene alla sostanza aziendale del ricorrente, “in relazione anche alla segnalazione AVS della sostanza aziendale”, ossia del capitale proprio preso in considerazione nel calcolo dei contributi da indipendente.
In queste condizioni la circostanza che la ditta individuale __________ non avrebbe mai avuto sede nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini commerciali alcuna attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato contabilizzato nel bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della locazione non è determinante.
(…)
È vero che lo stesso fisco ha ammesso che prima del 2019 gli affitti conseguiti con la locazione dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito da attività indipendente dell’assicurato.
Tuttavia questa circostanza non è d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 […]“).
Indipendentemente dai motivi che hanno indotto il fisco, perlomeno dal 2003, a qualificare di aziendale il mappale RFD __________, non vi è alcun motivo di scostarsi da tale valutazione. Anche perché non vi è stato nessun trasferimento nella sostanza privata del ricorrente.
Ne segue che a giusta ragione i redditi percepiti con la locazione del fondo sono stati assoggettati al prelievo dei contributi.
Infatti, con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3: “Aus dem Dargelegten erhellt, dass es sich bei den aus der Vermietung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens erwirtschafteten Erträgen um Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt, welche der AHV-Beitragspflicht unterliegen. Steht fest, dass die Liegenschaften zum Geschäftsvermögen gehören, braucht nicht zusätzlich geprüft zu werden, ob es sich bei der Vermietung um eine selbstständige Erwerbstätigkeit handelt oder nicht. Diese Frage ist an sich bereits mit der Zuordnung der Liegenschaften zum Geschäftsvermögen beantwortet”).
Inoltre, in DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).
Una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2).
Anche la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021, consid. 2.2.3) ha confermato che il passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo (“Willensbildung”) e di un elemento oggettivo (“Willensäusserung”), mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata.
In concreto l’autorità fiscale ha affermato che il carattere aziendale del fondo va fatto risalire perlomeno al 2003.
L’insorgente, come visto in precedenza, non è stato in grado di sovvertire tale affermazione, né tramite eventuale documentazione atta a comprovare che il citato immobile sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, sempre stato considerato privato, né, eventualmente, apportando la prova del passaggio dell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata, tesi peraltro neppure sostenuta.
Con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS.
Al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“Für die vorliegend massgebende Konstellation (Veräusserung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23).”).
La regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la Cassa di compensazione (“Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.).”).
Ne segue che il calcolo del reddito da assoggettare ai contributi sociali, comprensivo degli affitti aziendali, va confermato.”
2.9. In questa sede, nella replica del 3 marzo 2025 (doc. XII), l’assicurato afferma che sia la sentenza 9C_604/2024 del 30 gennaio 2025 del Tribunale federale che la STCA 30.2024.7 del 16 settembre 2024, in merito alla richiesta di revisione, non hanno considerato, per mere questioni procedurali, i documenti da lui prodotti e trovati negli archivi solo dopo aver ricevuto la sentenza del 5 marzo 2024, ossia, in particolare, la notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 e l’istanza di scioglimento definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 con accluso il contratto di scioglimento definitivo della comunione ereditaria fu __________.
Per determinare gli elementi imponibili per il calcolo dei contributi AVS degli anni 2019, 2020 e 2021 occorre che la Corte si esprima anche su tali documenti, oltre che sulla dichiarazione del 25 febbraio 2025, con relativa documentazione di supporto, del notaio, __________ che si era occupato della successione del defunto padre del ricorrente.
Secondo l’assicurato, per elementare deduzione logica, la sostanza aziendale appartenente al defunto __________ __________ ammontava a soli fr. 20'000, mentre la sostanza complessiva immobiliare privata, compreso il fondo n. __________ constava in fr. 3'187'436. A questo proposito produce l’estratto RFD del __________ 1991 relativo al citato mappale da cui si evince che la stima ufficiale ammontava a fr. 473'500. Esso non poteva pertanto far parte della sostanza aziendale, limitata a fr. 20'000. Il notaio __________ attesta che in occasione dello scioglimento definitivo della CE, avvenuta nel 1999, il fondo è stato attribuito quale elemento di sostanza immobiliare privata al ricorrente e ritiene che, da sempre, è stato considerato dall’autorità fiscale facente parte della sostanza privata di RI 1. Per il ricorrente la prova della natura privata del fondo in questione è data perlomeno dal 1991, come richiesto al punto 5.4 della sentenza 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025. L’insorgente sostiene che spetta ora all’autorità fiscale comprovare un ipotetico e contestato passaggio del fondo RFD __________ alla sostanza commerciale RI 1, in particolare nel 2003. Egli aggiunge che dal 2020 lo spazio adibito allo __________ è stato locato ad una società terza (__________) di cui l’insorgente non ha alcuna partecipazione. L’appartenenza alla sostanza privata non può essere messa in discussione.
Nella citata dichiarazione del 25 febbraio 2025, il notaio, __________, ha affermato:
" (…)
mi riferisco alla sua richiesta di informazioni-precisazioni riguardo alla successione del suo defunto padre __________, di cui mi sono occupato, su mandato degli eredi legali, quale notaio del trapasso dei beni e della divisione (vedi contratto di scioglimento parziale di comunione ereditaria di data 15 giugno 1995 e quello definitivo di data 29 gennaio 1999).
Certifico che gli eredi legali, mi hanno incaricato di stipulare i contratti alla base degli accertamenti di cui alla decisione di tassazione n. __________ dell’Ufficio Imposte di Successione e Donazione, __________, in cui veniva determinata dettagliatamente la sostanza del defunto __________. In particolare veniva accertata una sostanza aziendale di limitati CHF 20'000.—e la sostanza immobiliare privata (__________) di CHF 3'187'436.--. (vedi doc. 1 allegato). Risulta quindi chiara e insindacabile la distinzione tra sostanza aziendale e quella privata accertata per di più in via ufficiale.
Successivamente, al __________ 1999, con contratto di scioglimento definitivo di comunione ereditaria, è stata attribuita anche la Part. __________, quale sostanza privata e da sempre considerata tale sia dal contribuente sia dall’autorità fiscale.
Ho partecipato, quale consulente, alla stipula dei contratti di locazione riguardanti la Part. __________, i cui conduttori terzi non erano e non sono persone vicine al proprietario e non avevano e non hanno nessuna collisione di interessi (vedi doc. 2 contratti locazione). I relativi canoni di locazione dal 1999 sono sempre stati esposti nella dichiarazione fiscale come redditi e sostanza privata e correttamente tassati dall’Ufficio di Tassazione per molti anni.
Come pro memoria aggiungo che l’autorità fiscale è tenuta al rispetto della buona fede amministrativa nei confronti dei contribuenti e non può di moto proprio e senza motivi oggettivi cambiare l’interpretazione a piacimento, inserendo, arbitrariamente, beni nella sostanza aziendale. Ciò sarebbe in urto con la chiara decisione di tassazione dell’Ufficio Imposte di Successione e donazione del 1999 e non dovrebbe essere soggetta ad interpretazione in assenza di nuovi validi e oggettivi motivi giustificativi.” (doc. A)
Alla replica l’insorgente ha allegato la copia della dichiarazione del 25 febbraio 2025 del notaio, __________ (doc. A), unitamente all’annesso doc. 1, ossia copia degli elementi di tassazione della successione __________ e la decisione dell’ufficio delle imposte di successione e donazione (doc. B; cfr. anche doc. A3, inc. 30.2024.7), copia dell’estratto RFD fondo __________ del __________ 1991 (doc. C), copia dell’estratto RFD fondo __________ del 3 marzo 2025 (doc. D) e copia del contratto di locazione del 28 febbraio 2020 tra RI 1 e __________ (doc. E).
2.10. La documentazione prodotta dal ricorrente e le argomentazioni sollevate in sede di replica non modificano l’esito del ricorso.
La circostanza che il fondo n. __________ sarebbe appartenuto alla sostanza privata del defunto padre del ricorrente e che in occasione dello scioglimento della comunione ereditaria nel __________ 1999 (cfr. doc. A5, inc. 30.2024.7) l’immobile non avrebbe cambiato destinazione, non è comunque in contraddizione con quanto affermato dal fisco.
L’Ufficio di tassazione di __________ ha infatti da ultimo sostenuto che il fondo appartiene alla sostanza commerciale del ricorrente perlomeno dal 2003, ossia da un periodo comunque successivo a quello a cui si riferiscono i documenti prodotti in questa sede. Il passaggio nella sostanza aziendale del ricorrente può pertanto essere avvenuto dopo lo scioglimento della comunione ereditaria, quando il fondo è diventato di sola proprietà dell’interessato.
A questo proposito il TCA rileva che nel verbale di audizione del 22 dicembre 2014 (doc. A3, inc. 30.2023.14), il fisco ed il ricorrente hanno espressamente affermato che i mappali __________, che figurano tra quelli attribuiti all’insorgente in occasione dello scioglimento della comunione ereditaria (cfr. doc. A5, inc. 30.2024.7), fanno parte della sostanza privata.
Per contro, il mappale __________ non viene indicato nella sostanza privata del ricorrente (cfr. anche doc. XX, inc.30.2024.14), ma viene precisato che “vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue”. Come evidenziato dal fisco, questo significa che “si era accordato, con la supervisione dell’Ispettorato Fiscale, una deduzione forfettaria pari a CHF 2'000.- di spese di manutenzione per la parte inerente gli affitti privati nonostante esso sia qualificato aziendale per la sua preponderanza. Nel verbale di Audizione del 22.12.2014 la frase “Per il mappale __________ vengono riconosciute spese effettive riferite all’immobile privato di CHF 2'000 annue” è riferito alla parte inerente gli affitti privati percepiti e non all’intero immobile”.
Il mappale “RFD __________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato)”. Essendo la preponderanza commerciale, il fisco lo ha ritenuto aziendale.
La circostanza che in seguito il fondo non è più stato locato alla __________ ma che il 28 febbraio 2020 è stato concluso un contratto con la __________ non è d’aiuto al ricorrente.
Infatti, va ribadito che una volta constatata, come in concreto, l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo con il semplice trascorrere degli anni ma è necessaria una comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (DTF 140 V 241 consid. 4.2; STF 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2; STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 3.3). Una volta stabilita l'originaria appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, la prova di un tale passaggio - da sostanza commerciale a sostanza privata - spetta al contribuente (STF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007 consid. 5.2). In DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).
Nel caso di specie, non vi è alcuna comunicazione all’autorità fiscale circa una eventuale decisione di trasferimento alla sostanza privata del fondo __________.
Il riferimento dell’assicurato al punto 5.4 della sentenza 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 non gli è d’aiuto, nella misura in cui in quel passaggio l’Alta Corte ha precisato a chi incombe la prova del passaggio dell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata e non viceversa.
Quanto al fatto che per gli anni in esame non vi sarebbero decisioni di tassazione emanate da un’autorità fiscale da cui si evince chiaramente che gli affitti percepiti sul mappale n__________ siano da aggiungere ai proventi derivanti dal reddito aziendale da attività lucrativa indipendente, questione già sollevata con i precedenti ricorsi, questo TCA ribadisce che la Cassa __________ aveva avvisato l’insorgente che nel calcolo dei contributi per gli assegni familiari del 2019 era stato “aggiunto il reddito da affitto da immobile aziendale situato a __________ per un totale di fr. 160'960.00” già il 18 gennaio 2022 (doc. 9, inc. 30.2023.14) e che nella STCA 30.2024.7 il TCA ha già avuto modo di precisare che “L’amministrazione, sostiene pertanto di aver informato l’insorgente della composizione del reddito oggetto di prelievo di contributi sociali prima che la tassazione 2019 fosse cresciuta in giudicato.” La tassazione 2019 dopo rettificazione su reclamo è infatti stata emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17), la tassazione su reclamo 2020 il 28 settembre 2022 (doc. VIII/2, inc. 30.2023.14). Egli avrebbe pertanto potuto contestare la qualifica aziendale dell’immobile (e dei relativi redditi) già in tale occasione (cfr. anche lo scritto del 27 luglio 2023 della Cassa __________ al ricorrente dove viene prospettata una reformatio in peius e dove viene indicato che il mappale __________ ha carattere aziendale [doc. 23, inc. 30.2023.14], a cui l’insorgente non ha dato seguito, poiché non ritirato [doc. 24, inc. 30.2023.14]). Inoltre, come già spiegato (STCA 30.2024.7 del 16 settembre 2024), questo Tribunale ha interpellato due volte l’autorità fiscale per conoscere le ragioni della comunicazione alla Cassa che il reddito percepito con la locazione dell’immobile di __________ era stato qualificato di aziendale (scritto del 27 ottobre 2023 [consid. 1.5 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]; scritto del 13 dicembre 2023 [consid. 1.12 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]), dando al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito e di criticare, apportando le prove necessarie, la tesi dell’autorità fiscale, garantendo in questo modo il suo diritto di essere sentito. Il fisco, come più volte indicato anche in questa sede, ha indicato le ragioni alla base della qualifica aziendale del fondo in questione.
È vero che l’autorità fiscale non ha indicato con precisione la data a partire dalla quale l’immobile è stato qualificato di aziendale. Il fisco ha comunque potuto accertare che perlomeno dal 2003 il fondo faceva parte della sostanza commerciale.
Non va qui dimenticato che il 2003 è un anno particolare per quanto concerne le tassazioni nel Canton Ticino.
Infatti i contribuenti domiciliati nel nostro Cantone quell’anno hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002 (cosiddetta tassazione 2003A), ben sapendo però che non sarebbero in realtà stati tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione (cosiddetto vuoto di tassazione) dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi o delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. Infatti, l'autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati solo una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie da assoggettare alle imposte annue intere 2001 e/o 2002, né spese straordinarie da riconoscere in aumento delle deduzioni del periodo fiscale 2001/2002 che riguardavano ancora gli anni di computo 1999/2000.
Pertanto, la procedura concernente la dichiarazione di imposta transitoria 2003A veniva considerata conclusa dall'Ufficio di tassazione. Non essendo, tale avviso, intitolato come decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa. L’ultima tassazione postnumerando che portava sui redditi 1999/2000 e sulla sostanza al 31 dicembre 2000 è stata la tassazione 2001/2002. Quanto avvenuto nel biennio 2001/2002 è caduto nel vuoto di tassazione (sul tema cfr. la STCA 30.2013.45 del 18 dicembre 2013).
Considerato che il citato immobile, almeno dal 2003, è stato attribuito alla sostanza aziendale, e che l’Ufficio di tassazione ha indicato che ciò è dovuto alla circostanza che il mappale “RFD __________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato)” e per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il principio della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata aziendalmente supera il 50%; doc. XX, inc. 30.2023.14), come già avuto modo di affermare nella STCA 30.2023.14/30.2023.17 del 5 marzo 2024, le censure del ricorrente secondo cui la ditta individuale __________ non avrebbe mai avuto sede nell’immobile e non avrebbe mai esercitato od utilizzato a fini commerciali alcuna attività nell’immobile o che il fondo non sarebbe mai stato contabilizzato nel bilancio della ditta individuale come neppure i redditi della locazione, non sono rilevanti.
Va inoltre, per l’ennesima volta, evidenziato che il fatto che gli affitti conseguiti con la locazione dell’immobile di __________ non erano stati segnalati alla Cassa tra gli elementi soggetti a contribuzione e dunque non sono stati aggiunti al reddito da attività indipendente dell’assicurato negli anni precedenti, non è d’aiuto al ricorrente. Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 […]“).
2.11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata merita conferma senza la necessità di assumere le ulteriori prove richieste dell’insorgente.
L’audizione del notaio __________, affinché questo possa “meglio circostanziare dal punto di vista successorio e fiscale, il contenuto della sua dichiarazione 25 febbraio 2025 e relativa documentazione”, si rivela superflua. Per i motivi già esposti in precedenza la natura privata dell’immobile negli anni novanta non preclude la sua qualifica di aziendale perlomeno dal 2003, dopo il passaggio del fondo dalla comunione ereditaria al solo ricorrente. Per le medesime ragioni non è necessario procedere con l’audizione dell’Ufficio cantonale imposte di successione e donazione per confermare, in particolare, che il fondo in esame apparteneva alla sostanza privata del defunto __________ e poi a RI 1.
Non occorre neppure sentire l’Ufficio di tassazione di __________, con la richiesta di indicare per quale motivo le decisioni di tassazione prima del 2022 non riportano i proventi della locazione degli spazi siti nell’immobile di __________ sotto la voce reddito da attività indipendente e di indicare in che data, per quale motivo e in che modalità è stato deciso il passaggio alla sostanza commerciale del ricorrente, con produzione della relativa documentazione di supporto.
Infatti, come già indicato in precedenza, la Cassa __________ aveva avvisato l’insorgente che nel calcolo dei contributi del 2019 era stato “aggiunto il reddito da affitto da immobile aziendale situato a __________ per un totale di fr. 160'960.00” già il 18 gennaio 2022. La tassazione 2019 dopo rettificazione su reclamo è stata emessa il 6 luglio 2022 (doc. A2, inc. 30.2023.17), la tassazione su reclamo 2020 il 28 settembre 2022 (doc. VIII/2, inc. 30.2023.14). L’insorgente era pertanto al corrente del fatto che l’Ufficio di tassazione aveva comunicato un reddito aziendale derivante dalla locazione dell’immobile di __________ perlomeno da tale data e poteva contestarlo in sede fiscale. Il motivo per il quale nella tassazione non è stato aggiunto esplicitamente al reddito da attività indipendente ma aggiunto agli affitti incassati non è pertanto rilevante. Né il motivo per il quale negli anni per i quali la perenzione era già intervenuta il fisco non aveva comunicato tale reddito alla Cassa (cfr. la più volte citata STF 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, dove il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti: “[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 […]“).
Inoltre, l’Ufficio di tassazione ha già indicato che l’immobile appartiene alla sostanza aziendale perlomeno dal 2003 e che ciò è dovuto alla circostanza che il mappale “RFD __________ ha/aveva introiti sia di carattere commerciale (infatti era al suo interno la __________) e sia privati (all’interno c’era un piccolo appartamento affittato)” e per la qualifica fiscale di un immobile ad uso misto vale il principio della preponderanza (integralmente di natura aziendale se la parte utilizzata aziendalmente supera il 50%; doc. XX, inc. 30.2023.14). Essendo la preponderanza commerciale, il fisco lo ha ritenuto aziendale.
Per cui è già stato spiegato per quale motivo il fondo è stato qualificato di aziendale.
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione delle ulteriori prove richieste dal ricorrente.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni