Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2025.3

 

cs

Lugano

26 maggio 2025        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione di tassazione d’ufficio del 9 dicembre 2024 (doc. A3), confermata dalla decisione su opposizione del 17 gennaio 2025 (doc. A1), la Cassa CO 1 ha stabilito che l’importo di fr. 53'177 conseguito da RI 1, nato nel 1964, per il lavoro svolto nel 2022 in favore di __________ va qualificato di salario proveniente da un’attività dipendente ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS. L’amministrazione ha precisato di aver conseguentemente effettuato una ripresa notificata alla società __________ (doc. A3).

 

                          1.2.  RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento, unitamente alla decisione di tassazione d’ufficio del 9 dicembre 2024 (doc. I). Il ricorrente afferma che l’attività da lui svolta è un’attività di consulente indipendente per la ditta __________ e consiste nello sviluppo del reparto caldaie della marca __________, di cui l’azienda è rappresentante, tramite l’importatore __________ della regione __________.

                                  Compito del ricorrente è quello di sviluppare per l’azienda le vendite, la consulenza tecnica e il servizio dopo-vendita, come pure il reparto manutenzione che comprende la gestione della ricambistica e l’istruzione del personale di servizio. L’attività prevede inoltre l’introduzione di nuovi prodotti a complemento dell’assortimento del ramo energie rinnovabili (per esempio le pompe di calore e sistemi di cogenerazione). A questi si aggiungono impegni istituzionali quale __________ e __________, che richiedono anche loro un certo impegno, ma soprattutto una gestione autonoma della sua agenda.

                                  L’insorgente afferma di svolgere il lavoro d’ufficio da casa sua, oltre al servizio esterno presso la clientela. Spese quali assicurazione mobiliare, assicurazione e spese per l’automobile, telefonia, internet, spese di rappresentanza, acquisto di attrezzature per lo svolgimento del lavoro, sono a suo carico, comprese le fatture della Cassa per i contributi AVS/AI/IPG, che ha regolarmente pagato dal 2022 al 2024. Nel 2022 ha versato fr. 7'878.60 di contributi ed ha rinunciato spontaneamente al sostegno finanziario proposto dal progetto “__________”. L’affermazione secondo cui fatturando le prestazioni alla società, che a sua volta rifattura al cliente finale, lo solleva dal rischio imprenditoriale ed economico, per l’assicurato è errata. Secondo l’insorgente il rischio è maggiore lavorando per un unico cliente. Se la società dovesse diventare insolvente, il suo operato non sarebbe remunerato e resterebbe senza entrate, se non quelle delle attività istituzionali. Secondo il ricorrente si tratta di un rapporto di lavoro __________, la questione del chi fattura al cliente finale è irrilevante, tant’è che anche la società rifattura a imprese generali, installatori, eccetera.

                                  L’insorgente sostiene che tutti questi impegni può assolverli unicamente con una gestione indipendente e autonoma dei tempi di lavoro. La retribuzione da parte della società è fissata per acconti e un conguaglio finale, basato principalmente su delle vendite, ma anche su prestazioni di organizzazione aziendale.

                                  Con la lettera di conferma di affiliazione alla Cassa quale indipendente ha potuto ritirare il secondo pilastro, per cui l’assicurato ritiene che l’affermazione secondo la quale il documento di conferma dell’affiliazione come indipendente del 27 ottobre 2022 non ha nessun valore, non corrisponde al vero.

                                  Il ricorrente evidenzia che dopo tre decenni in cui è stato indipendente ed in seguito in posizioni dirigenziali presso aziende multinazionali, con alle spalle tre infarti e quattro burnout, vuole affrontare a 60 anni la sua vita lavorativa più serenamente e con ritmi che può gestire autonomamente, ciò che è possibile solo con un’attività indipendente. Attualmente è in cura medica per attacchi di ansia e di panico che gli impongono, a dipendenza della situazione, di fermarsi e di coricarsi. Tutto ciò non sarebbe possibile con un impiego fisso o a tempo parziale. Considerate le sue esigenze fisiche la società chiamata in causa non può impiegarlo, neppure a tempo parziale.

                                                                  

                          1.3.  Con risposta del 3 marzo 2025 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione evidenzia che il ricorrente, quale rappresentante di commercio della __________, è stato retribuito con provvigioni sulle vendite mensili (doc. 5) e quindi non si è assunto alcun rischio economico. È la società che rifattura le prestazioni al beneficiario finale. L’insorgente non corre alcun rischio particolare legato al suo lavoro. Non vi è alcun rischio d’incasso. Circa le spese, la Cassa aggiunge di aver rinunciato alla ricostruzione del lordo (art. 7 lett. p OAVS) di quanto realmente percepito (fr. 53'177), poiché considera tale differenza (fr. 3'636) quali spese sostenute dal ricorrente per l’attività di venditore a favore della società.

                                  Secondo la Cassa lo scritto del 27 ottobre 2022 di conferma di iscrizione come indipendente aveva solo lo scopo di assicurarlo, ma non di qualificarlo definitivamente dal profilo contributivo.

                                  L’amministrazione rileva di non aver emesso nei confronti del ricorrente alcuna decisione di fissazione dei contributi personali per il periodo oggetto del contendere.

                                  Infine la Cassa afferma che la società non ha contestato la qualifica dell’interessato ed ha già provveduto a saldare la fattura.

                          1.4.  Con decreto del 6 marzo 2025 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la ditta __________, assegnandole un termine scadente il 14 maggio 2025 per, alla crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti, postulare eventuali prove e determinarsi in merito (doc. V).

 

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del litigio è la ripresa dell’importo di fr. 53'177 versato da __________ a RI 1 per l’attività svolta da quest’ultimo in favore della società nel 2022. L’insorgente sostiene di dover essere qualificato come indipendente e chiede di conseguenza l’annullamento della ripresa. La Cassa sostiene che la qualifica di dipendente della società chiamata in causa è corretta.

 

                          2.2.  Nella misura in cui l’insorgente domanda l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione impugnata, anche della decisione formale (tassazione d’ufficio) del 9 dicembre 2024, il suo ricorso è irricevibile.

 

                                  Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).

 

                          2.3.  Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

                                 

                                  In concreto oggetto del contendere è la ripresa di un importo versato nel 2022.

 

                                  Ne discende che ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025, consid. 3.2).

 

                          2.4.  Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

 

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

 

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

 

                          2.5.  Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).  

 

                          2.6.  Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

 

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

 

                          2.7.  Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                          2.8.  Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

                                  Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

 

                                  In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

 

                                  A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

                                  Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

                                  Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza

                                  H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

                                  Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

 

                          2.9.  In concreto, il 21 ottobre 2022 l’insorgente ha scritto alla Cassa di compensazione, chiedendo di essere iscritto quale indipendente.

 

                                  L’assicurato ha sostenuto che “il progetto con la __________ è molto impegnativo, si tratta, oltre che all’introduzione di mercato dei prodotti marca __________ (caldaie a pellet, legna e cippato) di costruire tutta la struttura dalla vendita, al post-vendita e servizio assistenza clienti, come pure l’introduzione di nuovi prodotti a completamento dell’assortimento del ramo energie rinnovabili (per es. le pompe di calore e sistemi di cogenerazione). Darà un reparto che potrà inizialmente generare all’azienda una cifra d’affari da __________ e una volta consolidata fino a __________, e 2 fino 7 posti di lavoro” (doc. A5). Egli ha poi aggiunto di avere un impegno istituzionale quale municipale del Comune di __________ che richiede un tempo di lavoro stimato a circa il 20%. L’assicurato ha sottolineato che “avrei anche altri potenziali clienti anche esteri, ai quali potrei offrire le mie prestazioni per la creazione di strutture di mercato Ticino/Svizzera, come pure per la certificazione dei loro prodotti in Svizzera, ma per il momento ho dovuto declinare o comunque tenere in sospeso, causa gli impegni in essere sia con __________ che istituzionali”.

 

                                  Nel questionario di accertamento del 21 ottobre 2022 il ricorrente ha indicato di lavorare per la società chiamata in causa dal mese di gennaio 2022, per un’occupazione al 100% e di essere retribuito a provvigione e tramite onorario in partecipazione all’utile, di non lavorare in un locale del committente, di non aver diritto a vacanze retribuite, a un salario per malattia o a un indennizzo separato per spese di trasferta e di non essere tenuto ad osservare istruzioni per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro. Egli ha precisato che esiste un divieto di concorrenza e che il suo rischio imprenditoriale consiste nell’assunzione delle perdite, nel rischio d’incasso e del credere e nell’assunzione delle spese generali. Egli ha affermato di agire in nome proprio e per proprio conto ed ha concluso affermando che il progetto di sviluppo azienda con la società in questa fase iniziale richiede un impegno al 100% e una volta consolidata l’operazione potrà dedicarsi ad altri clienti e alla rappresentanza di altri prodotti.

 

                                  Il ricorrente ha poi prodotto l’accordo di collaborazione con la società chiamata in causa, datato 11 febbraio 2022.

 

                                  Dal medesimo emerge che le parti “intendono collaborare nell’ambito della commercializzazione di prodotti per l’impiantistica in particolare nel settore delle energie rinnovabili”, che la società chiamata in causa “è detentrice di alcune esclusive e diritti di rappresentanza di diversi marchi per il territorio del __________ e intende collaborare con il ricorrente quale consulente tecnico per la divulgazione e promozione commerciale di tali prodotti”.

                                  Figura inoltre che la società “si occupa in particolare della promozione, vendita ed installazione di prodotti per (sic!) quali caldaie, stufe e caminetti a legna, cippato e pellet, sistemi di evacuazione dei gas combusti (sic!) e pompe di calore”.

                                  Lo scopo è lo sviluppo commerciale e strategico della società.

                                 

                                  Secondo l’accordo il ricorrente “agisce come consulente tecnico e commerciale indipendente, e sottostà alle direttive emanate da __________, che si impegna a seguire scrupolosamente. I suoi compiti sono in particolare:

 

1.     La consulenza tecnica e commerciale alla clientela assegnatagli da __________

2.     L’allestimento di offerte alla clientela

3.     Elaborazioni di piani di promozione e marketing da sottoporre alla direzione di __________

4.     La ricerca di nuovi prodotti compatibili con la strategia aziendale di __________

5.     Proporre soluzioni di acquisto a vantaggio di __________Allestimento di rapporti di confronto con la concorrenza (benchmark) suoi mercati e prodotti assegnategli

6.     Allestimento di un resoconto mensile sulle attività svolte

7.     Propone e collabora all’organizzazione di eventi

 

Al ricorrente “è lasciata piena libertà di attivarsi con consulenze di altri prodotti e marchi al di fuori di __________, che non siano in concorrenza con la stessa. Ne darà comunicazione a __________”.

 

                                  Circa le spese è stato concordato che la società “mette a disposizione gratuitamente” all’assicurato “la necessaria struttura di supporto di back office, i software, la documentazione dei prodotti e il necessario materiale promozionale necessari allo svolgimento delle sue attività, comprese spese varie per allestimento documenti, campionature per clienti. Si prenderà a carico pure i costi necessari alla formazione” del ricorrente “e di promozione dei prodotti”. L’assicurato “si prenderà a carico tutti i costi e spese vive della sua attività quali spese per l’automobile, le apparecchiature informatiche (computer, stampanti, ecc.), i costi per il proprio ufficio, spese per collegamenti internet e telefoni. Si prenderà pure a carico le spese per i pasti sia proprio che per la clientela su suo invito”.

 

                                  Per quanto riguarda la retribuzione, l’accordo prevede che la società corrisponderà al ricorrente “una provvigione sul venduto come indicato nell’allegato A. Accordi particolari potranno essere presi di caso in caso pervio (recte: previo) accordo tra le parti.

 

 

                                  Per rimunerazioni delle attività non legate direttamente alla vendita, quali per esempio di marketing e/o organizzazione aziendale, saranno presi particolari accordi tra le parti”.

 

                                  Infine le parti hanno stabilito che l’accordo “ha una validità di 12 mesi e si rinnoverà automaticamente di un ulteriore anno. L’accordo potrà essere disdetto dalle parti con un preavviso di 3 mesi”.

 

                                  Nell’allegato A figura l’elenco delle provvigioni per categoria di prodotti che la società si impegna a corrispondere al ricorrente per le sue attività. Le percentuali sono calcolate sul prezzo di vendita netto:

 

                                  prodotti e marchi:

 

                                  tutta la gamma prodotti della __________

                                  materiale                                                                                             __________

                                  manodopera e prestazioni                                                                      __________

 

                                  Canne fumarie (__________)

 

                                  Materiale                                                                                             __________                                                 manodopera e prestazioni                                                                        __________

 

                                  Il 27 ottobre 2022 la Cassa di compensazione ha scritto all’insorgente una lettera intitolata “Affiliazione come persona che esercita un’attività lucrativa indipendente”, del seguente tenore:

 

" (…)

le diamo il benvenuto e siamo lieti di poter contare sulla sua collaborazione.

 

L’abbiamo affiliata a partire dal 1° gennaio 2022, per il conteggio dei contributi come persona che esercita un’attività lucrativa indipendente, unicamente per la promozione e vendita prodotti energia rinnovabile svolta per conto di __________ (attività svolta a titolo principale).

 

Il suo numero di conteggio è: (…) Invitiamo ad indicaci questo numero di conteggio ogni volta che ci contatta. Questo ci permetterà di elaborare più rapidamente le sue richieste. (…)” (doc. A4)

 

                                  In sede di opposizione il ricorrente ha precisato che tutti “questi impegni posso assolverli unicamente con una gestione indipendente e autonoma dei tempi di lavoro. La retribuzione (…) è fissata per acconti e un conguaglio finale, basato principalmente sulle vendite, ma anche su prestazioni di organizzazione aziendale. Svolgo il lavoro d’ufficio da casa mia oltre al servizio esterno presso la clientela. Spese quali assicurazioni mobiliare, assicurazione e spese per l’automobile telefonia, internet, spese di rappresentanza, acquisto di attrezzature per lo svolgimento del lavoro, ecc. sono a mio carico.” Il ricorrente ha aggiunto che “quanto sto svolgendo risponde pienamente a quanto dichiarato nel mio scritto e nelQuestionario accertamento attività lucrativa” trasmessovi il 21 ottobre 2022, stupisce quindi questa vostra presa di posizione. Tengo inoltre a precisare che ho sempre pagato gli acconti per i contributi alla vostra cassa, che per il 2022 ammontano a 7'878.60 CHF (…)” (doc. 3).

 

                        2.10.  In concreto l’insorgente sostiene di essere un consulente tecnico d’impresa e di dovere essere affiliato, in quanto tale, come indipendente. Egli evidenzia inoltre che la lettera di conferma di iscrizione quale indipendente del 27 ottobre 2022 non può essere considerata priva di valore come invece sostiene l’amministrazione già solo per il motivo che in seguito al suo ricevimento ha potuto ritirare il secondo pilastro.

 

                                  Da parte sua la Cassa in sede di risposta ritiene che l’insorgente è un rappresentante di commercio e va di conseguenza affiliato come dipendente e che lo scritto del 27 ottobre 2022 aveva quale scopo solo quello di assicurarlo ad una cassa di compensazione e non di qualificarlo definitivamente dal profilo assicurativo.

 

                                  Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che non sia necessario stabilire se nel 2022 per il lavoro svolto dal ricorrente in favore della società chiamata in causa, l’insorgente fosse da qualificare quale indipendente (cfr. sul tema dell’affiliazione come indipendente di un consigliere tecnico d’impresa la DTF 110 V 72, la STF 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013 e la STF 9C_589/2019 del 2 marzo 2020, nonché la relativa applicazione nella STCA 30.2022.2 del 3 giugno 2022) oppure dipendente (sul tema dell’affiliazione come dipendente di un rappresentante di commercio cfr. STF 9C_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3 con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b e Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art. 5, pag. 89-91, nonché la relativa applicazione nella STCA 30.2022.1 dell’11 aprile 2022).

                                  Infatti, per i motivi che seguono, sono dati i presupposti per ritenere la buona fede dell’assicurato.

 

                                  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

 

1.    si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

                                  2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                  3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                  4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                  5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                  6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

                                  7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

                                  (cfr. STF 9C_353/2024 del 25 febbraio 2025, consid. 2.3 con riferimenti; STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                  La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (STF 9C_1/2022 del 23 febbraio 2022, consid. 4.4.2). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

                                  L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5).

 

                                  Per un caso recente dove il Tribunale federale ha confermato la buona fede della persona assicurata nell’ambito dell’assicurazione contro le malattie: STF 9C_353/2024 del 25 febbraio 2025 che conferma la STCA 36.2024.12 del 23 maggio 2024.

 

                        2.11.  Nel caso di specie il ricorrente ha inoltrato alla Cassa di compensazione il questionario per l’affiliazione come indipendente. In seguito alla sua richiesta, l’amministrazione gli ha trasmesso il questionario “di accertamento in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività lucrativa”.

 

                                  L’insorgente lo ha compilato e sottoscritto il 21 ottobre 2022, indicando espressamente che avrebbe lavorato al 100% presso __________, che sarebbe stato pagato tramite provvigione e un onorario per la partecipazione all’utile e che il progetto “in questa fase iniziale richiede un impegno al 100%”. Il ricorrente ha pure allegato l’accordo di collaborazione dell’11 febbraio 2022 dove è illustrata nei minimi dettagli l’attività svolta in favore della società chiamata in causa.

                                  Il tutto è stato accompagnato da una lettera di spiegazioni, anch’essa del 21 ottobre 2022, nella quale viene descritta l’attività e vengono forniti ulteriori dettagli in merito alle ragioni per le quali è stata chiesta un’affiliazione quale indipendente.

 

                                  Sulla base della documentazione prodotta, l’amministrazione ha affiliato l’interessato quale indipendente dal 1° gennaio 2022, affermando esplicitamente che l’affiliazione vale “unicamente per la promozione e vendita prodotti energia rinnovabile svolta per conto di __________ (attività svolta a titolo principale)”, ossia proprio per l’attività per la quale in questa procedura è invece stato qualificato come dipendente.

 

                                  In seguito al ricevimento della conferma di affiliazione come indipendente, l’assicurato ha potuto prelevare il capitale del suo secondo pilastro, che ha ridotto di conseguenza le sue aspettative pensionistiche, ha organizzato la sua vita e la sua attività in funzione di quanto significatogli, assumendosi gran parte dei costi e delle spese vive e, come affermato senza essere smentito dalla Cassa, ha pagato gli acconti dei contributi sociali fino al 2024, che nel 2022 ammontavano a fr. 7'878.60.

 

                                  Rispetto a quanto stabilito nel 2022, nel frattempo, dalla documentazione prodotta nelle more processuali, non sono emersi elementi diversi rispetto a quanto indicato dal ricorrente all’epoca. Gli unici nuovi documenti consistono nelle fatture, di complessivi fr. 53'177, emesse nel corso del 2022 nei confronti della __________, con l’indicazione, quale causale, di “provvigioni vendita mese di (…)” (plico doc. 5).

 

                                  Il fatto che il ricorrente nel 2022 lavorava al 100% per la __________, che la retribuzione è consistita in acconti e in un conguaglio finale, che ha percepito delle provvigioni per la vendita dei prodotti della società e che la fatturazione avveniva direttamente nei confronti della chiamata in causa, erano fatti già conosciuti dalla Cassa poiché indicati espressamente sia nel questionario di accertamento per la sua affiliazione quale indipendente sia nell’accordo di collaborazione (cfr. in particolare risposta 1 del questionario e pag. 2, “remunerazioni”, dell’accordo di collaborazione).

 

                                  Il fatto, sollevato dall’amministrazione, secondo cui l’affiliazione che la Cassa di compensazione esegue d’ufficio o su richiesta dell’assicurato non lo qualifica definitivamente dal profilo contributivo, ma ha unicamente per scopo di assicurarlo ad una cassa di compensazione (cfr. anche consid. 2.7) e che non può essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione quale indipendente eserciti un’attività di natura dipendente, nel preciso caso di specie, non modifica l’esito della procedura.

 

                                  In concreto l’amministrazione non si è infatti limitata ad affiliare l’assicurato come indipendente e ad indicare un’attività generica per la quale veniva considerato indipendente, ma ha precisato espressamente e dettagliatamente sia l’attività per la quale è stato considerato indipendente (“promozione e vendita prodotti energia rinnovabile”), sia la società in favore della quale è svolta l’attività considerata indipendente (“svolta per conto di __________ (attività svolta a titolo principale)”). Tutto questo, dopo che l’insorgente aveva dettagliatamente illustrato la sua professione, allegando anche l’accordo di collaborazione tra le parti, e senza che il medesimo assicurato abbia, nel corso del tempo, modificato la descrizione, sin dall’inizio precisa e circostanziata, dell’attività svolta.

 

                                  Inoltre, la giurisprudenza cui fa implicitamente riferimento l’amministrazione (cfr. consid. 2.7; DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165), concerne in particolare il caso in cui una persona è affiliata quale indipendente ed esercita più attività, le quali non necessariamente sono tutte da qualificare alla medesima maniera.

 

                                  È vero che se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185; sul tema cfr. STCA 30.2020.8 del 12 aprile 2021, consid. 2.15, il cui ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile: STF 9C_307/2021 del 25 giugno 2021).

                                  Tuttavia in concreto non si tratta di stabilire la qualifica dell’attività del ricorrente, ma se quest’ultimo può far valere la propria buona fede in seguito allo scritto del 27 ottobre 2022.

 

                                  Ciò, per i motivi appena esposti, è il caso in concreto.

 

                                  Infatti, la Cassa di compensazione, agendo nei limiti delle proprie competenze ed intervenendo in una situazione concreta, senza che vi sia stata una modifica della legge su questo tema, ha informato, senza riserve, il ricorrente di affiliarlo quale persona indipendente dal 1° gennaio 2022 per l’attività di promozione e vendita dei prodotti energia rinnovabile per conto di __________, chiedendo conseguentemente gli acconti per il pagamento dei contributi sociali, inducendo così l’assicurato ad adottare un comportamento pregiudizievole, nella misura in cui gli ha permesso di prelevare il suo secondo pilastro con conseguente modifica delle sue aspettative previdenziali e lo ha indotto ad assumersi gran parte dei costi e delle spese di tale attività, ingenerando in lui la convinzione che il lavoro per il quale era stata chiesta l’affiliazione fosse da qualificare di indipendente, così da far nascere legittime aspettative nell'assicurato tali da giustificare la tutela della sua buona fede.

 

                                  Lo scritto del 27 ottobre 2022, riferendosi ad un’attività precisa e specifica, esercitata dall’assicurato in favore di una società ben determinata, trasmesso dopo che la Cassa aveva ricevuto il questionario di accertamento in materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività lucrativa, corredato dall’accordo di collaborazione, ha suscitato nell’assicurato una giustificata fiducia che l’attività svolta per la società chiamata in causa fosse da ritenere di carattere indipendente. Ciò che ha indotto l’insorgente, che non si è reso conto che l’informazione ricevuta avrebbe potuto essere inesatta, a prelevare il secondo pilastro, a modificare di conseguenza le sue aspettative pensionistiche e ad assumersi i costi di un’attività indipendente.

 

                                  Considerato che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo nel preciso caso di specie non prevale su quello alla tutela della buona fede, sono in concreto pertanto adempiute tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza per ritenere la buona fede del ricorrente.

 

                                  Solo con il ricevimento della tassazione d’ufficio del 9 dicembre 2024, tramite il quale l’assicurato è stato reso attento della ripresa salariale per l’anno 2022, l’insorgente poteva ritenere che la sua qualifica era stata rimessa in discussione.

 

                                  Perlomeno fino a tale data l’affiliazione quale indipendente deve essere tutelata.

 

                                  Accertato che la decisione su opposizione impugnata porta unicamente sull’anno 2022 e che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) e se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b), la decisione su opposizione va annullata, senza che sia necessario esaminare oltre la questione della qualifica dell’attività svolta dal ricorrente.

 

                        2.12.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

 

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni