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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 aprile 2025 emanata da |
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chiamata in causa: |
CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS |
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1958, è iscritta presso la Cassa CO 1 quale indipendente dal 1° gennaio 2004 per l’attività di operatrice turistica (organizzazione di tour e tour operator).
1.2. Nel luglio 2024 la Cassa, rilevato nel sito web dell’__________ __________ che vi figurava anche il nome dell’assicurata, ha avviato un riesame della qualifica della sua attività lavorativa.
1.3. Dopo aver sentito altre colleghe attive nel medesimo settore lavorativo, con decisione di revisione e riconsiderazione del 12 novembre 2024 la Cassa ha confermato l’affiliazione quale indipendente di RI 1, ma l’ha informata che l’attività di guida turistica in favore dei clienti dell’TERZ 1 va considerata quale dipendente dal 1° gennaio 2024.
1.4. In seguito alle censure sollevate dall’interessata, che ha rilevato che l’importo fatturato all’TERZ 1 nel 2024 non ha superato fr. 1'692.20, la Cassa con decisione su opposizione del 12 novembre 2024 ha confermato l’affiliazione quale dipendente dell’TERZ 1, affermando:
" (…) La Cassa ha definito la posizione della signora RI 1 quale dipendente, mancando i requisiti necessari secondo il diritto delle assicurazioni sociali, in particolare prestando la propria manodopera ad una società attiva nel medesimo ramo professionale, non emerge il rischio economico imprenditoriale ed è manifesto il grado di subordinazione con il committente, siccome le fatture non vengono emesse direttamente a turisti e/o gruppi di turisti (clienti finali), bensì vengono emesse ad una società attiva nel medesimo ramo e che propone a sua volta, tra le varie offerte turistiche, anche la possibilità di visite guidate.
Il datore di lavoro, nel caso di specie la società TERZ 1, si assume pertanto il rischio economico, mentre la signora RI 1, non agendo a proprio nome e proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso i terzi. Tale circostanza indica dunque l’assenza di un rischio d’incasso verso la committenza della ditta individuale RI 1.
Inoltre risulterebbe che la citata società, crea e pubblicizza gli itinerari da visitare, incassando direttamente le quote d’iscrizione. Tali pacchetti di visite guidate, vengono successivamente “subappaltati” alla signora RI 1, la quale riceve il compito di guidare e accompagnare il turista (o gruppi) in tali luoghi.
In caso di eventuali disservizi oppure in caso di eventuali infortuni occorsi durante la gita, il cliente si rivolgerà direttamente alla società che ha fornito il pacchetto turistico e sarà quindi responsabile nel trattare in prima persona il reclamo/regresso del cliente.
3.
Il fatto che la signora RI 1 esegue il lavoro al servizio d’altri, seppur su chiamata, costituisce un elemento essenziale che permette di qualificare la retribuzione come salario determinante. La situazione di lavoratore al servizio d’altri si manifesta nel rapporto sociale di dipendenza e di subordinazione economica e nell’organizzazione del lavoro. La subordinazione esiste in modo particolare dove il datore di lavoro ha il diritto di impartire istruzioni al lavoratore (cfr. RCC 1953, pag. 94).
(…)
6.
In considerazione di quanto precede, alla signora RI 1 viene confermato lo statuto di lavoratrice salariata quando presta la sua manodopera di guida turistica/visita guidata a favore della società TERZ 1, anch’essa attiva professionalmente nel ramo professionale dei servizi turistici.
L’TERZ 1 deve essere considerata “datore di lavoro” della signora RI 1, conformemente all’art. 12 cpv. 1 LAVS, e la “Decisione di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA)” contestata, deve essere mantenuta, poiché rispettosa delle vigenti disposizioni legali.
7.
D’altra parte, la Cassa è d’accordo di mantenere l’iscrizione della signora RI 1 quale lavoratrice indipendente a titolo principale dal 01.01.2004, unicamente quando l’attività quale guida turistica viene svolta in nome e per proprio conto, fatturando direttamente al cliente finale (turisti, gruppi di turisti) o per società/organizzazioni che non sono attive nel suo medesimo ramo professionale e per società con sede all’estero, come da nostra “Decisione di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA) datata 30 luglio 2024.” (doc. J)
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la conferma dello stato di operatrice turistica che svolge attività lucrativa indipendente anche a far tempo dal 1° gennaio 2004 (recte: 2024).
La ricorrente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, afferma di essere attiva da molti anni nell’ambito del turismo e di svolgere in proprio l’attività di operatrice del settore, assumendo mandati, sempre in ambito turistico, volti ad organizzare visite e attività legate al territorio, all’interno del Cantone, nel resto della Svizzera e nella vicina Italia. Ella agisce come ditta individuale e a tale scopo l’Ufficio federale di statistica le ha assegnato in data 3 ottobre 2019 un numero d’impresa. Il 12 dicembre 2018 la Cassa ha riconfermato la sua iscrizione come indipendente, sulla base degli stessi criteri che hanno ora portato l’amministrazione a giungere ad una soluzione diversa. L’insorgente rileva di agire tramite un brand personalizzato (“__________”), riceve ed elabora richieste di clientela privata, a cui fattura direttamente le prestazioni, rispettivamente collabora al contempo con diversi attori del settore che di volta in volta, a seconda della domanda, le assegnano l’incarico di occuparsi dei propri clienti. Per cui in relazione all’attività che svolge in subappalto ella fattura direttamente alle società che le portano i clienti da intrattenere e accompagnare presso i diversi siti turistici del Cantone. Nel 2024 ella ha elencato 15 clienti, compresa l’TERZ 1, ai quali ha fornito le proprie prestazioni. A dipendenza dell’andamento del mercato turistico ella fattura maggiormente ad un cliente piuttosto che ad un altro. La ricorrente può decidere se assumere o meno determinati mandati, rispettivamente, nella misura in cui non le fosse possibile dar seguito o meno alle richieste della clientela, si avvale della facoltà di assegnare in subappalto, a suoi colleghi, determinate prestazioni.
L’insorgente evidenzia che nel 2024 dall’TERZ 1 ha incassato prestazioni, dedotte le spese, pari a fr. 1'520, che non avrebbe comunque implicato l’obbligo di prelevare contributi poiché inferiore all’importo di fr. 2'300.
La ricorrente afferma che collabora con l’TERZ 1 seguendo un programma stabilito dalla medesima TERZ 1, che è libera di accettare o meno il mandato, che decide lei stessa l’itinerario o cosa mostrare ai clienti (si tratta per lo più di giornalisti, agenti di viaggio, tour operator o influencer), ciò che avviene in base all’interesse di questi ultimi. Se sono richieste prestazioni più impegnative, viene contattata telefonicamente, allo scopo di ottenere il suo input, così come i suggerimenti sulla logistica, i luoghi da visitare, sui ristoranti eccetera, dopo di che viene allestito uno specifico programma, con logo dell’TERZ 1, che la stessa __________ invia alle persone che spesso ospita gratuitamente in Ticino. Per questi casi non c’è nessuna fatturazione al cliente finale né da parte dell’__________ né da parte della ricorrente.
L’assicurata ribadisce di disporre di un numero IDI, di agire verso l’esterno per il tramite della carta intestata “__________”, che rappresenta il brand della sua ditta individuale, che la fatturazione avviene direttamente a proprio nome ed è indirizzata oltre che ai singoli turisti quando non passano attraverso un’agenzia, alle medesime agenzie che di volta in volta le chiedono di collaborare e le mandano clienti da trattare, compresa l’TERZ 1. Tra i suoi clienti vi sono dei privati, coppie, famiglie o gruppi di amici, come pure agenzie che promuovono offerte turistiche e che si affidano di volta in volta alle sue competenze.
La ricorrente afferma di assumersi i costi dell’acquisto e dell’utilizzo degli strumenti di lavoro (automobile, abiti, computer, tablet, telefono, ecc.), rispettivamente paga un canone di locazione per i locali che occupa per il proprio lavoro. Ella si assume pertanto un rischio economico.
L’insorgente evidenzia poi di non essere legata ad alcun vincolo, né nella determinazione dei clienti, che può accettare o rifiutare, né nella determinazione del proprio orario di lavoro, che decide liberamente anche per quanto concerne l’attività svolta per l’TERZ 1. Può sempre accettare o meno il mandato proposto da quest’ultima, rispettivamente di farsi sostituire da un collega in subappalto, come è già successo in alcune occasioni. Ella lavora sulla base di diversi mandati.
Per quanto concerne il fatto che svolge la sua attività anche per un committente attivo nel suo stesso ramo professionale, che fattura le sue prestazioni di guida turistica all’TERZ 1 e non direttamente ai clienti e che non si assumerebbe un rischio d’incasso di tipo imprenditoriale e che vi sarebbe una subordinazione e dipendenza economica, la ricorrente ribadisce di non collaborare solo con la citata TERZ 1, ma anche con altre agenzie, di mettere a disposizione le sue competenze in base ad un contratto di mandato, ricevendo il compito di gestire, su suo incarico, le persone che le sono affidate, e meglio organizzando attività di vario tipo. La ricorrente, a differenza di un dipendente, può rifiutare i mandati assegnatile dall’TERZ 1, non ha alcun rapporto di subordinazione, ma può scegliere di fare quello che vuole, di volta in volta, delle prestazioni che le sono richieste. Ella agisce a proprio nome e a proprio conto, assumendosi tutti i rischi del caso, compreso quello di non ricevere mandati.
La ricorrente contesta l’argomento della cassa secondo la quale il fatto che l’TERZ 1 crea a pubblicizza itinerari da visitare, per il tramite di pacchetti che comprendono visite guidate, configura un ulteriore elemento per concludere che, nel caso di specie, la ricorrente sarebbe una salariata dell’TERZ 1. Per la ricorrente occorre distinguere l’attività dell’__________ dalla sua. Non è suo compito creare e pubblicizzare itinerari da visitare, essendo invece il “core business” dell’__________, che ha anche i mezzi per farlo e che così facendo promuove il territorio. Evidente che l’__________ deve poi chiedere a dei subappaltatori, tra i quali la ricorrente, di occuparsi di una serie di prestazioni che lei stessa, direttamente, non è manifestamente in grado di offrire. È inoltre normale che in caso di disservizi, o di infortuni, visto il regime giuridico in essere, sia l’TERZ 1 a rispondere, sulla base dell’art. 101 CO. L’unico obbligo che ha nei confronti dell’TERZ 1, è quello di agire con la dovuta diligenza e con la dovuta professionalità, pena la rescissione del mandato.
L’interessata afferma che, per coerenza, se fosse da considerare dipendente, la Cassa non avrebbe dovuto con decisione di revisione e riconsiderazione del 18 aprile 2025, considerarla datrice di lavoro di __________ che diventerebbe altrimenti un salariato di una persona a sua volta salariata dell’TERZ 1.
1.6. Con risposta del 6 giugno 2025, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…)
3. L’TERZ 1 ha tra i vari scopi sociali anche quello di __________. Inoltre, affiancare le __________ e __________.
Al fine di perseguire i propri scopi sociali __________, l’TERZ 1 ha delegato alla sig.ra RI 1 il compito di accompagnare alcune persone (o gruppi di persone) __________In questi casi, poiché la responsabilità __________ è dell’TERZ 1, anche a quest’ultima appartiene un eventuale responsabilità in caso di infortunio o danno causato durante la visita organizzata da TERZ 1 verso il suo cliente/ospite.
4. Diversa invece la situazione dove TERZ 1, per stessa ammissione della ricorrente (pag. 7 atto ricorsuale) dirotta i turisti che prendono contatto con TERZ 1 medesima alla ditta individuale della sig.ra RI 1 (__________). In quest’ultima circostanza, è la sig.ra RI 1 a fatturare direttamente al cliente finale e prendersi direttamente la responsabilità per tutto quanto accade durante la visita dei luoghi stabiliti.
5. In conclusione, seppur non rilevante ai fini dell’oggetto del ricorso, rileviamo che il contratto di locazione prodotto dalla ricorrente (doc. K) è un semplice contratto d’affitto dove si attesta che l’ente locato è adibito a “abitazione familiare per 1 persone” e non è adibito a uso misto personale e commerciale. Nemmeno è stata prodotta una conferma del locatore (datata ottobre 2019) dove quest’ultimo attesta di essere a conoscenza dello svolgimento di un’attività professionale autorizzata all’interno del locale oggetto del contratto di locazione.” (doc. III)
1.7. Con decreto del 16 giugno 2025 il Giudice delegato del TCA ha ordinato la chiamata in causa dell’TERZ 1, mettendole a disposizione, a crescita in giudicato del decreto, tutti gli atti ed assegnandole un termine scadente il 15 settembre 2025 per esaminare la documentazione e determinarsi in merito alla procedura postulando l’acquisizione di eventuali prove (doc. V).
1.8. Con replica del 25 giugno 2025 la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni (doc. VI).
L’insorgente evidenzia che il fatto di essere socia di __________, nella sua qualità di operatrice turistica, è irrilevante. L’associazione contempla circa __________, tutte con situazioni lavorative diverse fra loro; vi sono coloro che svolgono la propria attività in modo accessorio, chi ha la sola qualifica di guida e chi, come la ricorrente, è anche operatrice turistica ed organizza tour e visite a 360 gradi. L’associazione è solo una piattaforma di visibilità, attraverso la quale i potenziali clienti sono messi in condizione di scegliere una guida, in base alla loro lingua e al territorio che intendono visitare. Il contatto successivo con la guida avviene poi per via diretta; gli __________, pertanto, si affidano, tramite mandato (spesso e volentieri gratuito), alle guide e si limitano semmai ad indirizzare la clientela al sito dell’associazione.
La ricorrente rileva che nel corso del mese di agosto 2024 ha avuto un colloquio con la Cassa, nel corso del quale ha esposto la sua attività ed ha spiegato che gli operatori turistici procurano lavoro a diversi servizi e che al contempo si sono organizzati mediante l’associazione affinché ne sia tutelato il lavoro, se del caso attraverso una piattaforma di collaborazione tra colleghi che permetta di farsi sostituire, __________. Oltre a ribadire la sua posizione, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione redatta dalla proprietaria dell’appartamento dove si attesta che parte dell’ente locato dalla ricorrente è espressamente dedicato allo svolgimento dell’attività professionale.
Ella ribadisce di aver conseguito un reddito di soli fr. 1'520.10 per il lavoro svolto in favore dell’TERZ 1 e non di fr. 1'692.20, poiché la differenza deriva dal fatto che vi sono alcune spese assunte in proprio, come pranzi per i visitatori, trasporti, ecc.
L’TERZ 1 delega le visite alla ricorrente come ad altre guide attive nel Cantone poiché i suoi dipendenti non sono preparati ad assumere determinati compiti e nemmeno per svolgerli. La responsabilità, durante le visite guidate, ricade sulla guida, tanto è vero che ha sottoscritto una polizza RC __________ e una polizza di Protezione Giuridica __________. Ella, salvo nei casi in cui l’TERZ 1 desidera espressamente promuovere il mezzo pubblico, utilizza il proprio mezzo di trasporto per accompagnare giornalisti, agenti di viaggio durante le visite, assumendosi tutti i rischi. Le campagne di promozione dell’TERZ 1 non implicano alcuna fatturazione né da parte della guida né da parte dell’TERZ 1. I viaggiatori sono ospitati a titolo gratuito. A queste persone non viene fatturato alcunché.
1.9. Nella replica del 4 luglio 2025 la Cassa si è riconfermata nella sua decisione su opposizione (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente, RI 1, dal 1° gennaio 2024 debba essere affiliata quale dipendente dell’TERZ 1 per il lavoro svolto in suo favore e che nel 2024 ha fruttato un reddito di fr. 1'692.20 (spese comprese).
Infatti, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 18 aprile 2025 è l’affiliazione dal 1° gennaio 2024 della ricorrente come dipendente della società chiamata in causa (cfr. punto II, pag. 2 della decisione su opposizione e successivo esame approfondito del rapporto con l’TERZ 1; cfr. anche decisione formale, doc. 9; cfr. anche risposta di causa, in particolare pag. 2 in fine e pag. 3 in alto).
Non sono oggetto del contendere i rapporti lavorativi dell’assicurata con altri clienti, società o agenzie non citate espressamente nella decisione formale e nella decisione su opposizione poiché non hanno potuto esprimersi in merito, né essere chiamati in causa e perché il rapporto nei loro confronti non è stato oggetto di particolare esame da parte dell’amministrazione.
Non è in discussione neppure la qualifica, in generale, delle guide turistiche né il “subappalto” ad altre guide turistiche dei mandati ottenuti dalla ricorrente, non essendo oggetto di esame specifico della decisione e della decisione su opposizione.
Come rammentato dal Tribunale federale, infatti, le manifestazioni della vita economica possono rivestire forme così diverse che occorre decidere in ogni caso particolare se si è in presenza di un’attività salariata oppure di un’attività indipendente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (STF 9C_437/2021 del 15 marzo 2022, consid. 6.3).
Nella misura in cui la ricorrente chiede di essere affiliata quale indipendente in generale anche per attività prestate per altri clienti, agenzie, operatori, ecc. non oggetto di esame specifico nella decisione formale e nella decisione su opposizione impugnata e che in parte concerne altre casse di compensazione, il ricorso si rivela irricevibile.
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).
2.3. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.4. Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.5. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.6. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).
Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020, consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).
A questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).
Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1° aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).
Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza
H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
Sul tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020, 9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.
2.7. Alla luce della circostanza che l’insorgente è attiva nell’ambito dei servizi, va qui rammentato che in una sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di un’assicurata che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie per diverse persone.
L’Alta Corte, ha innanzitutto rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività dell’allora ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale.
In seguito il TF ha rilevato che la circostanza che nel caso di specie l’interessata aveva effettuato pochi investimenti (in particolare per pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di un’attività indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001 pag. 58 e seguenti]). L’Alta Corte ha poi lasciato aperta la questione di sapere se la conclusione di un’assicurazione è un criterio rilevante per l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2 Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).
Per il TF né la pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva le chiavi di numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva far concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der Internet-Auftritt der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und verschwiegene Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter sprechen die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel mehrerer Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt und die Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann, weder für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).
L’Alta Corte ha poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).
Per il TF, in che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto avesse sulla clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un cliente era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava considerata dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva di aumentare il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).
Il TF ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese di gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von rund vier Stunden tätig war“).
L’Alta Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale cantonale affinché accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore documentazione, se la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre) oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di clientela, aveva aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per diversi clienti che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata come indipendente (“Die Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der Versicherten, Einverlangen von Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob die Beschwerdegegnerin tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht als das Gros der unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie durch regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt hat und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).
In una sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020 e con riferimento anche all’appena citata STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, il Tribunale federale ha confermato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Zurigo che ha qualificato di indipendente un’assicurata che svolgeva l’attività di “Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst” (cfr. consid. 4.2 della citata sentenza).
L’Alta Corte ha rilevato che l’insorgente svolge un lavoro nell’ambito dei servizi. La circostanza che in questo caso non sono stati effettuati investimenti di una certa importanza (acquisto di un veicolo di servizio, di materiali di pulizia e di lavoro), non esclude la qualifica di attività indipendente. Semmai, ai fini della qualifica dello statuto, va posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa. Il Tribunale federale ha poi citato la STF 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, affermando che, decisiva è la questione di sapere se nel caso di specie il rischio economico si esaurisce nella sola dipendenza del successo personale e se in caso perdita del rapporto lavoro la persona si trova nella medesima situazione di colui che perde il proprio posto di lavoro oppure se la persona assicurata dimostra di avere un’attività di acquisizione regolare e mirata che le permette di costituire il proprio portafoglio di clienti come di solito ha una piccola impresa (“4.2. Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin (Haushaltshilfe, Betreuung, Reinigungskraft, Fahrdienst) handelt es sich um Dienstleistungen. Der Umstand allein, dass dabei keine als erheblich einzustufenden Investitionen anfielen und anfallen (Anschaffung eines Geschäftsfahrzeugs, Reinigungsgeräte und Arbeitsmaterial in üblichem Umfang, Auslagen für Werbeflyer, Visitenkarten, Logo-Türmagnete), wie von der Beschwerdeführerin moniert, schliesst eine selbstständige Erwerbstätigkeit deshalb - im Sinne der Verneinung eines Unternehmerrisikos - rechtsprechungsgemäss mit der Vorinstanz nicht aus (vgl. E. 2.3 am Ende hiervor; ferner Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2 mit Hinweis). Gleiches hat für die Tatsache zu gelten, dass die Beschwerdegegnerin zurzeit weder über eigene Geschäftsräumlichkeiten noch eigenes Personal verfügt.
Vielmehr kommt in Konstellationen wie der vorliegenden dem Merkmal der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht zu. Dabei ist - so das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall (vgl. Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 4.2) - in erster Linie ausschlaggebend, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer arbeitnehmenden Person eintritt oder ob sich die im Fokus stehende Person über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, über die ein Kleinstunternehmen üblicherweise verfügt.”).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale l’interessata si è iscritta a registro di commercio dal 2017 come ditta individuale e fa pubblicità attiva tramite flyer, carte da visita e su veicoli commerciali dove figurano i suoi estremi. Ella mostra in maniera visibile che fattura e si presenta in proprio nome e per proprio conto. Ciò, unitamente alla conclusione di un’assicurazione per la ditta individuale, è un indizio in favore di un rischio aziendale. Inoltre migliora le proprie prospettive lavorative, con una formazione continua nell’ambito in cui è attiva.
Con ciò dimostra la volontà di voler costituire una clientela più grande tramite attività di acquisizione regolari e di eseguire ordini individuali, cambiando i clienti, così da differenziarsi dalla maggior parte del personale addetto alla pulizia, che è attivo solo per una cerchia ristretta di pochi clienti abituali (“4.2.1. Diesbezüglich lässt sich den Akten zum einen entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin seit... 2017 im Handelsregister als Einzelfirma eingetragen ist sowie mittels Werbeflyer, Visitenkarten und entsprechend beschrifteten Geschäftsfahrzeugs aktiv Marketingmassnahmen betreibt. Sie nimmt damit nach aussen sichtbar in eigenem Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil, was überdies - neben der Tatsache der abgeschlossenen Betriebsversicherung - auch als Indiz für das Vorliegen eines Unternehmerrisikos zu werten ist. Zudem optimiert sie ihre eigenen beruflichen Fähigkeiten dahingehend, dass sie sich kontinuierlich in ihrem Geschäftsbereich weiterbildet (u.a. Absolvierung des Kurses und der Abschlussprüfung zur eidgenössisch geprüften Haushaltleiterin, PC-Kurs etc.). Mit diesen Vorkehren bekundet sie den Willen, sich durch regelmässige Akquisitionstätigkeit eine grössere Kundschaft (von maximal jeweils acht Kunden mit einer Auslastung von 80 %) zuzulegen sowie Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführen zu wollen und sich dadurch vom Gros der unselbstständig auftretenden Reinigungskräfte zu unterscheiden, die einzig für einen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden tätig sind.”).
La circostanza che attualmente lavora circa 10 ore al mese per la famiglia X e circa 80 ore per il signor Y, è dovuto, come affermato in maniera credibile, dal fatto che clienti potenziali, di regola anziani, non vogliono, per questioni amministrative, assumere il ruolo di datori di lavoro. Inoltre l’assicurata nel periodo in esame è stata a lungo assorbita dalla sua formazione complementare. Oltre a ciò anche la maniera nella quale l’interessata svolge l’attività nell’ambito dei due rapporti contrattuali dimostra che i partner contrattuali si trovano su un piano di parità e non di subordinazione. Non è pertanto riconoscibile un diritto di dare le istruzioni, né è stato concordato un divieto di concorrenza. Infine la ricorrente ha un rischio d’incasso, nella misura in cui emette le fatture sulla base di un piano stabilito (“Dass sie gegenwärtig nach eigenen Angaben lediglich zirka zehn Stunden monatlich für die Familie X.________ und etwa 80 Stunden für Herr Y.________ arbeitet, liegt, wie von ihr glaubhaft versichert, primär darin, dass potentiell interessierte, in der Regel betagte Kunden eine arbeitgeberähnliche Stellung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand scheuen. Zudem war die Beschwerdegegnerin noch während längerer Zeit durch ihre Zusatzausbildung absorbiert. Auch zeugt die Art und Weise, wie die Beschwerdegegnerin die ihr im Rahmen der zwei erwähnten Vertragsverhältnisse übertragenen Aufgaben in gegenseitiger Absprache wahrnimmt, mit der Vorinstanz davon, dass sich die Vertragspartner auf Augenhöhe und nicht - was auf ein Abhängigkeitsverhältnis hindeuten würde - in einem Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Sodann ist weder in Bezug auf die Ausführung der entsprechenden Arbeiten ein konkretes Weisungsrecht erkennbar, noch bestehen Anhaltspunkte für ein Konkurrenzverbot. Schliesslich trägt die Beschwerdegegnerin, indem sie ihren Kunden jeweils nach einem festgelegten Zeitplan Rechnung stellt, grundsätzlich auch das Inkasso- und Delkredererisiko selber”).
In una successiva sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della Cassa cantonale di compensazione del Canton Zurigo contro la sentenza cantonale che aveva qualificato di indipendente una fotografa.
Il Tribunale federale al consid. 4.3.1 ha accertato che l’assicurata non occupava personale e che non vi erano prove documentali circa la locazione di locali commerciali. L’interessata nel 2015 aveva guadagnato circa fr. 4'878.35 di cui fr. 4'243, ossia l’87% provenienti dal contratto con la C. AG. Nel 2016 a fronte di un fatturato di fr. 5'550, fr. 1'472.50 erano stati conseguiti lavorando per la C. AG, ossia il 26%. L’Alta Corte ha sottolineato che si trattava di importi significativi. Per contro non è stato comprovato che l’assicurata, in quei due anni, avesse fatturato degli ordini a B. GmbH. Ella si è limitata a presentare delle offerte (“Die Beschwerdegegnerin beschäftigt kein eigenes Personal. Ebenso wenig bestehen schlüssige Hinweise für die sowohl in der vorinstanzlichen Beschwerde- als auch in der Triplikschrift behaupteten Geschäftsräumlichkeiten, hat die Beschwerdegegnerin es doch unterlassen, diese mittels entsprechender Unterlagen zu belegen. Nach den unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts, auf welche mangels offenkundiger Fehlerhaftigkeit abgestellt werden kann (E. 1 und 2.2 hiervor), hat die Beschwerdegegnerin sodann im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von rund Fr. 4878.35 erwirtschaftet, davon Fr. 4243.- oder 87 % dank Aufträgen der C.________ AG. Im Jahr 2016 betrug der Gesamtumsatz rund Fr. 5550.-, wovon wiederum Fr. 1472.50 oder 26 % auf die C.________ AG entfielen. Beide Einnahmen fallen ins Gewicht. Demgegenüber ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin der B.________ GmbH in den beiden Jahren tatsächlich realisierte Aufträge in Rechnung gestellt hat. Vielmehr ergeben sich daraus lediglich Offertstellungen (vom 15. Oktober 2015 und 22. Februar 2016)”).
Il Tribunale federale ha sottolineato che l’interessata ha conseguito la maggior parte del suo reddito nel 2015 tramite lavori forniti dalla C. AG. Anche se il volume degli ordini è diminuito in maniera importante nel 2016, si è comunque attestato al 25% del fatturato totale, ciò che implica una certa regolarità ed importanza nell’attribuzione degli ordini. Per contro non vi è stata nessuna collaborazione con B. GmbH. L’Alta Corte ha così concluso che almeno per gli anni 2015 e 2016 per quanto riguarda l’attività pe C. AG l’assicurata deve essere qualificata come dipendente. Per quanto concerne invece la B. GmbH, non essendo stato conseguito alcun reddito, una valutazione non è possibile, rispettivamente non è necessaria (“Die Beschwerdegegnerin hat ihren Umsatz 2015 somit grösstenteils durch Aufträge der C.________ AG generiert. Im Folgejahr verringerte sich das entsprechende Auftragsvolumen zwar wesentlich, deutet mit einem Anteil von knapp über einem Viertel des Gesamtumsatzes aber immer noch auf eine gewisse Regelmässigkeit und Erheblichkeit der Auftragsvergabe hin. Demgegenüber ist in Bezug auf die B.________ GmbH keinerlei Zusammenarbeit ausgewiesen. Nach Massgabe des Dargelegten lässt dies insgesamt darauf schliessen, dass hinsichtlich der C.________ AG jedenfalls für die hier massgeblichen Beurteilungsjahre 2015 und 2016 mit der Beschwerdeführerin von einer AHV-beitragsrechtlich arbeitnehmerähnlichen Stellung der Beschwerdegegnerin und daher von einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Was die B.________ GmbH anbelangt, ist eine entsprechende Beurteilung nicht möglich bzw. erübrigt sich eine solche mangels diesbezüglich effektiv ausbezahlter Entgelte”).
Il Tribunale federale ha di conseguenza parzialmente accolto il ricorso ed annullato la sentenza cantonale nella misura in cui aveva qualificato la fotografa di indipendente per il reddito in esame. Per quanto riguarda B. GmbH i documenti disponibili non consentono di concludere né per un’attività dipendente né per un’attività indipendente. La decisione su opposizione, su questo punto, non può essere confermata (“Das vorinstanzliche Gericht hat sich demgemäss bundesrechtswidrig verhalten, indem es der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die zu prüfenden Erwerbseinkommen den Status einer Selbstständigerwerbenden zuerkannt hat. Der angefochtene Entscheid ist mithin aufzuheben. Hinsichtlich der B.________ GmbH lassen die vorhandenen Unterlagen weder den Schluss auf eine selbstständige noch unselbstständige Erwerbstätigkeit der Beschwerdegegnerin zu, weshalb der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin vom 30. November 2017 in diesem Punkt nicht bestätigt werden kann”).
2.8. Va ancora aggiunto che per l’art. 6quater cpv. 1 OAVS i contributi dei salariati che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno per datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui i salariati hanno raggiunto l’età di riferimento. Se l’attività non è esercitata per l’intero anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.
Inoltre, secondo l’art. 34d OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2024 se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile (dal 1° gennaio 2025: fr. 2'500) e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
2.9. Nel caso di specie, va ribadito che oggetto del contendere è unicamente la qualifica dell’attività svolta dalla ricorrente per l’TERZ 1. Non è in discussione la sua affiliazione come indipendente quale operatrice turistica, né eventuali diverse qualifiche dell’attività svolta dall’insorgente per altri clienti e/o società e/o agenzie o per eventuali subappalti ad altri operatori.
In concreto, dalle tavole processuali emerge che RI 1, nata nel 1958, è affiliata quale indipendente dal 1° gennaio 2004 quale operatrice turistica (doc. 48).
Il 12 dicembre 2018 la Cassa CO 1 ha confermato la sua affiliazione come indipendente nell’attività di operatrice turistica, attività svolta a titolo professionale, precisando che può essere considerata indipendente unicamente quando lavora in nome e per conto proprio mentre è considerata salariata quando presta la propria manodopera a ditte del ramo (doc. 39).
Per l’anno 2022 ella ha chiesto un adeguamento dei contributi sulla base di un reddito aziendale annuo stimato in circa fr. 50'000 (doc. 29), poi confermato anche nel 2023 (doc. 22, nel 2018 era di fr. 75'000 [doc. 40]). Per il 2025 è stato stimato un reddito di circa fr. 25'000 (doc. 2).
Il 4 luglio 2024 la Cassa ha scritto alla ricorrente informandola di essere venuta a conoscenza tramite il sito web dell’__________ __________, che si era annunciata quale guida turistica e che per decidere se erano ancora soddisfatti i criteri per la sua affiliazione quale indipendente, avrebbe dovuto produrre le fatture, i contratti e gli accordi del 2024 (doc. 21).
Il 15 luglio 2024 l’interessata ha affermato di essere affiliata quale operatrice turistica indipendente da oltre 20 anni, che da allora nulla è cambiato e nulla le impedisce di fare anche la guida turistica, che fattura sia a clienti privati che a agenzie per prestazioni complete (Hotel, attività, ristoranti, trasporti), non per prestazioni ad ore tranne per le visite guidate individuali molto rare.
Il 12 agosto 2024 la ricorrente ha risposto tramite email alla Cassa, rilevando di avere un sito web (__________), dove c’è la presentazione di tour tipo e di altre offerte su richiesta, che la “__________” è una ditta individuale, che collaborazioni con altre agenzie comportano un servizio completo inclusivo di trasporti, prenotazioni ristoranti musei monumenti e molto altro sia in Svizzera che in Italia e di essere in possesso di una RC impresa e protezione giuridica impresa. Ella ha prodotto le 56 fatture emesse nel 2024 relative a 15 clienti diversi (doc. 19). L’TERZ 1 il 14 novembre 2024 ha poi trasmesso le 3 fatture emesse da RI 1 il 2 maggio 2024 di fr. 1'095.30, il 25 aprile 2024 di fr. 239.90 ed il 15 maggio 2024 di fr. 357 (doc. 6).
La Cassa CO 1 ha interpellato le Casse di compensazioni nel Canton __________, __________ e __________ per sapere se RI 1 è stata affiliata quale dipendente per le attività svolte in favore di società site nei rispettivi Cantoni e per le quali nel 2024 sono state emesse fatture dall’interessata (doc. da 16 a 18).
Dalle tavole processuali emerge che le Casse interpellate o non hanno risposto (doc. 16), o dopo essere state sollecitate (doc. 14 e 15) hanno affermato di non essere competenti (doc. 3), o, pur competenti, hanno affermato di non avere esaminato concretamente lo statuto della ricorrente nei confronti della società ubicata nel loro Cantone (cfr. doc. 12), oppure ancora hanno affermato che l’interessata andrebbe affiliata quale dipendente ma che la competenza è di un’altra Cassa (doc. 11).
Con decisione di revisione e riconsiderazione del 18 aprile 2025 la Cassa CO 1 ha informato la ricorrente che __________ va considerato quale suo dipendente (doc. L).
2.10. Nel caso di specie, per i motivi che seguono, alla luce delle tavole processuali, questo TCA non può confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’ha affiliata quale dipendente dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024.
TERZ 1è affiliata quale indipendente per l’attività di operatrice turistica dal 1° gennaio 2004.
Ella ha costituito la società individuale __________, che non è iscritta a registro di commercio ma ha ottenuto il numero d’identificazione delle imprese, ed ha allestito uno specifico sito web, __________ (consultato il 17 settembre 2025), dove, in inglese, pubblicizza attività turistiche in Svizzera ed in Italia.
Nel sito si può leggere che “RI 1, __________.”
Nella presentazione figura inoltre che “__________s.”
Nel 2024, al 12 agosto 2024, la ricorrente aveva emesso 56 fatture per 15 clienti diversi, tra cui anche delle società o agenzie site nei Cantoni di __________, __________ e __________ per diverse migliaia di franchi e di euro.
L’assicurata, pur non iscritta a registro di commercio, verso l’esterno si presenta in nome proprio per il tramite della carta intestata “__________”, che rappresenta il brand della sua ditta individuale, emette le fatture a proprio nome e, grazie al sito internet, effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permette di diversificare il numero di committenti come una piccola imprenditrice. L’interessata ha inoltre sottoscritto un’assicurazione per la responsabilità civile delle imprese e un’assicurazione per la protezione giuridica delle imprese. Ella loca un appartamento di 4 locali e mezzo, dove si trova un locale adibito allo svolgimento della sua professione.
La Cassa, con, contestata (cfr. doc. I, pag. 11), decisione del 18 aprile 2025, ha inoltre stabilito che __________ deve essere ritenuto quale suo dipendente (doc. L).
Dalle tavole processuali emerge pertanto che l’insorgente, in generale, collabora con numerose agenzie ed ha diversi clienti. Nel 2024 ha emesso fatture per migliaia di franchi ed ha un reddito da attività indipendente stimato nel 2022 e nel 2023 a fr. 50'000 all’anno (fr. 25'000 nel 2025).
In relazione all’attività svolta in favore dell’TERZ 1 RI 1 ha emesso unicamente 3 fatture, per complessivi fr. 1'692.20, di cui una di fr. 1'095.30 per un servizio della __________ dal 29 aprile al 1° maggio 2024, una fattura di fr. 239.90 per un servizio __________ di 3 ore il 25 aprile 2024 (visita guidata di __________ e pranzo) e una fattura di fr. 357 per un “viaggio __________” dalle 9:15 alle 14:50 del 15 maggio 2024.
La ricorrente nel 2024 ha lavorato solo 5 giorni per l’TERZ 1, percependo un reddito complessivo che se rapportato al reddito aziendale stimato nel 2022 e del 2023 (fr. 50'000) non rappresenta neanche il 4% del reddito totale e se rapportato al reddito aziendale stimato del 2025 (fr. 25'000) non raggiunge il 7%.
Si tratta di percentuali ben lontane rispetto a quelle secondo le quali, per il Tribunale federale, si può parlare di dipendenza economica (87%, rispettivamente 26%: cfr. 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 19). Tale reddito, nel caso di qualifica dell’attività come dipendente, non sarebbe neppure soggetto a contribuzione, vista la volontà della ricorrente di non vedersi prelevare i contributi in caso di affiliazione quale dipendente (cfr. doc. 5; cfr. art. 34d OAVS). Andrebbe del resto applicata la franchigia annua di fr. 16'800, essendo l’insorgente, nata nel 1958, ormai pensionata (cfr. art. 6quater OAVS).
La perdita dell’attività presso l’TERZ 1 sarebbe facilmente assorbibile dall’assicurata tramite l’assunzione di altri mandati e non è dunque assimilabile alla perdita di un posto di lavoro.
Nei confronti della società chiamata in causa non solo manca il requisito della dipendenza economica, ma non è neppure ravvisabile l’adempimento del criterio principale, nell’ambito dei servizi, dell’integrazione funzionale, lavorativa ed organizzativa. La ricorrente svolge la sua funzione senza essere inserita nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’TERZ 1.
Ella ha lavorato solo 5 giorni nel 2024 per la società e per poche ore.
Il 25 aprile 2024 dalle 10 alle 13, il 29 aprile 2024 dalle 10 alle 14, il 30 aprile 2024 dalle 9.55 alle 17:10, il 1° maggio 2024 dalle 9:30 alle 17:30 ed il 15 maggio 2024 dalle 9:15 alle 14:50.
L’insorgente, inoltre, può rifiutare i mandati proposti dall’TERZ 1, con la quale non ha nessun vincolo, e rispetto alla quale non deve sottostare ad orari di lavoro precisi.
Certo, ella collabora con l’TERZ 1 seguendo un programma preparato da quest’ultima e con logo dell’TERZ 1.
Tuttavia, il programma viene allestito previo un contatto con l’interessata nel corso del quale vengono concordati i luoghi da visitare, la logistica ed i ristoranti dove fermarsi a mangiare. Spetta all’interessata applicare liberamente, sulla base della propria esperienza e della propria creatività, il programma allestito insieme all’TERZ 1. L’obbligo per l’interessata di seguire il programma dell’TERZ 1 non si estende a tal punto da eccedere quanto consuetudinario in tali circostanze.
L’insorgente non risulta aver diritto a vacanze retribuite e neppure ad un salario in caso di malattia od infortunio, come è invece usuale nell’ambito di una attività di carattere dipendente (cfr. sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2011 AHV Nr. 1 pag. 33) e neppure ad un divieto di concorrenza.
L’utilizzo delle strutture della società non è previsto e non risulta il diritto ad una fatturazione minima.
Inoltre i clienti, giornalisti, tour operator e agenti di viaggio, non ricevono alcuna fattura dall’TERZ 1, poiché sono ospitati a titolo gratuito. L’interessata, per il suo lavoro, può fatturare le sue prestazioni solo all’TERZ 1.
Rilevante, nel caso di specie, è anche la circostanza che non appare essere stato sottoscritto alcun contratto, per cui la ricorrente può cessare la collaborazione in qualsiasi momento, ciò che comporta un rischio aziendale estremamente elevato. A questo proposito, ed in relazione all’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
In concreto l’assenza di dipendenza economica e organizzativo-lavorativa fanno propendere per un’attività indipendente.
Ciò relativizza la circostanza che ella lavora per un committente attivo nel suo stesso ramo professionale, fatturando direttamente all’TERZ 1 e non al cliente finale e che non avrebbe un rischio d’incasso.
La pluralità dei committenti, la circostanza che il reddito conseguito con l’TERZ 1 nel 2024 costituisce un’infima parte dell’importo fatturato quell’anno, il fatto che l’interessata gode della massima libertà imprenditoriale, che può rifiutare il mandato senza alcuna penalizzazione, che, con contestata decisione del 18 aprile 2025, è stato stabilito che ha un salariato alle sue dipendenze e che non vi è alcuna subordinazione organizzativo-lavorativa, sono tutti elementi determinanti in favore della qualifica di attività indipendente per il lavoro svolto in favore dell’TERZ 1.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve di conseguenza concludere che gli elementi a favore di un’attività indipendente (possibilità di rifiutare i mandati, pluralità dei committenti, il reddito conseguito con l’agenzia costituisce un’infima parte dell’importo conseguita con la sua attività indipendente, l’interessata gode della massima libertà imprenditoriale, rischio aziendale estremamente elevato, assenza di dipendenza organizzativo-lavorativa, assenza di una integrazione funzionale) sono predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività dipendente (segnatamente fatturare ad una ditta del ramo e non al cliente finale, seguire un programma deciso anche dal committente, non essere direttamente responsabile in caso di disservizi e eventuali infortuni).
Se tuttavia in futuro l’attività dovesse cambiare e, segnatamente, il reddito conseguito con l’TERZ 1 dovesse subire un (consistente) aumento rispetto a quanto conseguito con altri clienti, la qualifica dell’attività per il futuro potrà essere rivista dalla Cassa.
2.11. La decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui stabilisce che RI 1 va affiliata come dipendente dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024, deve pertanto essere annullata.
Alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
2.12. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui stabilisce che RI 1 va affiliata come dipendente dell’TERZ 1 dal 1° gennaio 2024, è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'000 alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti