Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
30.2026.2

 

cs

Lugano

8 luglio 2026       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2026 di

 

 

avv. RI1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 emanata da

 

Cassa CO1, ______

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con due distinte decisioni formali del 4 giugno 2025, confermate dalla decisione su opposizione del 2 febbraio 2026, la Cassa CO1 ha fissato i contributi dovuti quale indipendente dall’avv. RI1, nato nel 1952, nel 2021 sulla base di un reddito complessivo soggetto a contribuzione di fr. 252'400 ed un capitale investito pari a fr. 759'000 e nel 2022 sulla base di un reddito di fr. 238'000 ed un capitale investito di fr. 731'000. L’amministrazione ha inoltre calcolato i rispettivi interessi moratori (fr. 1'929.60 e fr. 936).

 

                          1.2.  L’avv. RI1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo che i contributi siano fissati, nel 2021, sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 208'000 e nel 2022 di fr. 206'000. Egli chiede inoltre che gli interessi di mora siano calcolati fino a 30 giorni dalla data di emissione delle rispettive decisioni di tassazione fiscale (doc. I).

                                  L’avv. RI1 afferma che le cifre da lui indicate sono quelle figuranti nelle rispettive tassazioni. La Cassa ha invece aggiunto a tali redditi fr. 36'000 annui per la locazione di due PPP della particella n. ____ RFD di ______, dove esercita la propria attività di avvocato e notaio, appartenenti per ½ ciascuno alla proprietà privata dei coniugi RI1 e ______, in regime di separazione dei beni.

                                  Inoltre, secondo le medesime tassazioni, l’attivo aziendale è di fr. 68'493 nel 2021 e di fr. 40'330 nel 2022, diverso da quello utilizzato dall’amministrazione.

                                  Secondo l’insorgente, la Cassa non ha preso posizione in merito agli argomenti da lui sollevati in sede di opposizione circa il fatto che le PPP sono di proprietà privata, appartengono a ciascuno dei coniugi per metà e non sono mai state inserite nella contabilità dello ____, né per ammortamenti, né per interessi ipotecari.

                                  Infine, l’assicurato evidenzia che le decisioni di tassazione sono state emesse il 25 maggio 2023 ed il 19 dicembre 2023 e sostiene che il contribuente può pretendere la stessa puntualità che la Cassa chiede a lui. Le decisioni del 4 giugno 2025 sono palesemente tardive, per cui non è corretto conteggiare gli interessi fino a tale data.

 

                          1.3.  Con risposta del 24 marzo 2026 la CO1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                          1.4.  Il 30 marzo 2026 il TCA ha interpellato il fisco (doc. V), mentre il 31 marzo 2026 l’insorgente ha prodotto le tassazioni del 2021 e del 2022 (doc. VI).

 

                          1.5.  Con scritto del 14 aprile 2026 l’autorità fiscale ha affermato:

 

" (…)

1.   a) Il fondo al mappale RFD ____ PPP ____ e PPP ____ di ______-______ è di proprietà del contribuente nella misura del 50% con la moglie.

Nella proprietà in questione è svolta l’attività aziendale del contribuente e nello specifico lo “_______” (attività svolta unicamente dal marito).

Essendo il fondo preponderantemente usato a scopi aziendali dal contribuente, per lo svolgimento della sua attività, lo stesso è da ritenersi di natura aziendale limitatamente nella misura del 50% (quota di proprietà dell’avvocato).

La proprietà sopraccitata è stata acquisita in data 6.7.2001 e lo ____ è stato trasferito con il mese di settembre del 2001. Pertanto la stessa è da ritenersi aziendale al 50% a partire da quell’anno.

Il valore delle PPP ____ e ____ facenti parte della sostanza aziendale del contribuente, limitatamente alla quota del 50%, ammonta a CHF 353'563.- (valore di stima 456'210.- x ½ x 155%). Allo stesso va inoltre dedotta la quota del 50% dell’ipoteca gravante tale fondo: CHF 300'000.- (600'000.- x ½). Quest’ultima non è stata erroneamente dedotta al momento della comunicazione alla competente Cassa di compensazione.

L’ammontare della sostanza aziendale netta del contribuente negli anni della vertenza in corso sono pertanto i seguenti:

 

-        Anno fiscale 2021: CHF 122'057.-

-        Anno fiscale 2022: CHF 93'894.-

 

b) L’importo di CHF 36'000.- corrisponde al costo dell’affitto delle PPP ____ e ____. Nella nostra comunicazione alle competenti autorità, è stata erroneamente comunicata anche la quota di pertinenza della moglie; pertanto l’affitto di natura aziendale è da considerarsi nella misura del 50% (CHF 18'000.-).

Ai fini della determinazione dell’utile netto aziendale va dedotta la quota del 50% degli interessi passivi gravanti l’oggetto in questione.

 

Tenuto conto dei nuovi ricalcoli, gli elementi di reddito assoggettati ai contributi sociali sono così definiti:

 

-        Anno fiscale 2021:

Reddito aziendale                                      208'000.-

Affitto aziendale                                           18'000.-

./. Interessi passivi                                     - 2'492.-

Totale                                                         223'508.-

 

-        Anno fiscale 2022:

Reddito aziendale                                      206'000.-

Affitto aziendale                                           18'000.-

./. Interessi passivi                                     - 2'490.-

Totale                                                         221'510.-

 

2.   L’affermazione effettuata dall’Avv. RI1, che l’immobile è di natura privata, non può essere condivisa per le ragioni sopra elencate. Infatti, nella misura del 50%, l’immobile è da considerarsi aziendale anche se lo stesso non è stato contabilizzato a bilancio (vedi “La fiscalità dell’azienda”, N. ______ – P. ______, punto 2.5.1.3, pag. 89).

Determinante ai fini della qualifica dell’aziendalità dell’oggetto è il suo effettivo utilizzo e non la contabilizzazione o meno dell’immobile.” (doc. VII)

 

                          1.6.  Con osservazioni del 20 aprile 2026 il ricorrente ha evidenziato che nella decisione della Cassa figura un capitale aziendale di fr. 759'000, rispettivamente di fr. 731’000 allorché nella tassazione è di fr. 68'493 per 2021, rispettivamente di fr. 40'330 nel 2022. In precedenza, come capitale proprio investito la Cassa si era sempre attenuta alle decisioni di tassazione, ad esempio per il 2019 fr. 69'000 e nel 2020 fr. 47'000.

                                  L’assicurato afferma che le PPP, oltre a non essere mai state inserite nella contabilità, hanno un valore di stima ufficiale di fr. 456'211.50, sono state acquistate per fr. 600'000 e sono gravate da un’ipoteca di fr. 600'000.

                                  Egli inoltre ribadisce che l’ufficio di ______ è stato acquisito nel 2001, non è mai stato inserito nella contabilità dello ____, non è mai stato considerato aziendale dal fisco o dalla Cassa, che l’autorità di tassazione e la Cassa hanno sempre esposto una sostanza aziendale pari ai transitori attivi per fatture emesse non ancora incassate e per lavori in corso e che non sono intervenuti cambiamenti affinché la Cassa sia legittimata a scostarsi da una prassi ormai ventennale.

 

                          1.7.  Il 22 aprile 2026 la Cassa, preso atto dei nuovi elementi emersi nella lettera del 14 aprile 2026 dell’Ufficio circondariale di tassazione e del fatto che i dati precedentemente inviati dal fisco non erano corretti, si è detta d’accordo di rettificare la decisione su opposizione impugnata nel senso che nel 2021 il reddito da attività indipendente ammonta a fr. 223'508, mentre il capitale proprio a fr. 122'057 e nel 2022 il reddito è pari a fr. 221'510 e il capitale proprio a fr. 93'894. I rispettivi interessi di mora andranno ricalcolati (doc. XII).

 

                          1.8.  L’11 maggio 2026 il TCA ha nuovamente interpellato il fisco, chiedendo ulteriori precisazioni (doc. XIV). L’autorità di tassazione ha risposto il 21 maggio 2026, allegando un rapporto della verifica fiscale del 29 settembre 2006 dello ____ dell’avv. RI1, il verbale di audizione del 27 settembre 2006 e le regole della Conferenza svizzera delle imposte (circolare n. 22) in relazione con la stima degli immobili in vista della ripartizione intercantonale delle imposte, valide anche per la valutazione del capitale proprio investito nell’azienda per la comunicazione alla autorità fiscali (doc. XIV/1 e XIV/2). Il fisco ha affermato:

 

" (…)

1.     Il fondo al mappale RFD ____ PPP ____ e PPP ____ di ______ di proprietà del contribuente nella misura del 50% con la moglie, è considerato aziendale dalla data di acquisto (6.7.2001), essendovi svolta l’attività indipendente dello ____. Lo stesso è da ritenersi aziendale nella misura del 50%, come da precedenti analisi a partire da tale data.

L’aziendalità della proprietà immobiliare è altresì confermata secondo un rapporto redatto dall’ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni del 29 settembre 2006, in seguito ad una verifica fiscale sugli esercizi contabili dal 2001 al 2004 dell’attività indipendente del contribuente (v. allegata copia verifica fiscale).

2.     La mancata segnalazione alla competente Cassa di compensazione AVS negli anni precedenti il 2021 del valore dell’immobile, in aggiunta agli altri attivi di bilancio, è confermata.

Il motivo di tale mancanza non è purtroppo nota al sottoscritto; va comunque precisato che la qualifica aziendale delle PPP in oggetto per i periodi precedenti il 2021 non è messa in dubbio.

3.     Il valore delle PPP ____ e ____, limitatamente alla quota del 50%, è calcolato a partire dal valore secondo le stime ufficiali del Canton Ticino, su cui viene applicato un fattore di ripartizione del 155%. Tale prassi, suffragata da giurisprudenza del Tribunale Federale, permette di uniformare e adeguatamente imporre il valore degli immobili a livello nazionale.

I fattori di ripartizione sono applicabili per la valutazione del capitale proprio investito in un’impresa individuale ai fini della comunicazione alle autorità AVS (v. allegata “Circolare n° 22 della Conferenza svizzera delle imposte”).” (doc. XV)

 

                          1.9.  Chiamato ad esprimersi in merito, il ricorrente ha ribadito la sua posizione con scritto del 2 giugno 2026 (doc. XVII), trasmesso alla Cassa per conoscenza il 3 giugno 2026, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (doc. XVIII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Il ricorrente fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui sostiene che la Cassa nella decisione su opposizione non ha preso posizione in merito alla circostanza che il bene qualificato di aziendale appartiene per metà a sua moglie e che non era mai stato inserito nella contabilità né per ammortamenti né per interessi ipotecari.

 

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                          2.2.  In concreto, nella decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa ha citato le censure del ricorrente, riportate al consid. 2.1 a pag. 3, e vi ha risposto implicitamente a pag. 4 laddove afferma di aver interpellato l’ufficio di tassazione di ______ che ha confermato i dati relativi agli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dei contributi per il 2021 e il 2022 nella sua interezza, riportando la relativa risposta del fisco.

 

                                  Anche se la Cassa è stata assai succinta nelle sue motivazioni, il ricorrente ha capito le ragioni alla base della reiezione dell’opposizione e le ha potute contestare in questa sede.

 

                                  Non vi sono pertanto gli estremi per ritenere una violazione del suo diritto di essere sentito.

 

                                  D’altra parte, questo Tribunale ha nuovamente interpellato il fisco in merito alle censure sollevate dall’insorgente, il quale ha potuto ampiamente esprimersi in merito e far valere le sue ragioni.

 

                                  Ora, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Per questa ragione, anche se per pura ipotesi di lavoro si volesse ritenere una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si tratterebbe di una violazione lieve, che è stata sanata innanzi a questo Tribunale.

 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

 

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una importante modifica della LAVS (AVS 21) del 17 dicembre 2021, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

                                 

                                  In concreto oggetto del contendere è il calcolo dei contributi quale indipendente dell’assicurato per gli anni 2021 e 2022.

 

                                  Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023.

 

                          2.4.  Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). In base all’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Per l’art. 4 cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

 

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal lordo una serie di spese indicate all'art. 9 cpv. 2 LAVS.

 

In base all’art. 14 cpv. 2 LAVS i contributi da prelevarsi sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, quelli degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi, devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

 

                          2.5.  Secondo l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

                                  Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).

                                  Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS).

                                  Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

                                  Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

 

                          2.6.  Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

                                  Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione.

Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

 

                          2.7.  Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024 dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2).

 

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).

 

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11).  

Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).

Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti).

                                 

                                  In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività indipendente.

 

Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:

 

" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2.”  

 

Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2.

 

Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).

 

                          2.8.  Con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l’Alta Corte ha affermato che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

 

                                  In DTF 140 V 241 l’Alta Corte ha stabilito che il reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale costituisce un reddito da attività indipendente soggetto a contributi, se non ha luogo alcun trasferimento nella sostanza privata al momento della cessazione dell'attività indipendente. L'assicurato deve essere considerato in seguito alla stregua di una persona esercitante un'attività indipendente secondo la LAVS, benché egli non svolga alcuna attività commerciale (conferma della giurisprudenza; consid. 4.2).

 

                          2.9.  Nel caso di specie la Cassa ha fissato i contributi sociali sulla base di un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 244'000 (2021) e di fr. 242'000 (2022) e di un capitale investito di fr. 759'000 (2021; per una deduzione di fr. 0 [0% di 759’000]) e di fr. 731'000 (2022; per una deduzione di fr. 10'965 [1.5% di 731’000]), da cui ha dedotto la franchigia di fr. 16’800 ed ha aggiunto i contributi personali (cfr. art. 9 cpv. 4 LAVS) di fr. 25’244.45 (2021) e di fr. 23'803.90 (2022), per un reddito determinante complessivo di fr. 252'400 nel 2021 e di fr. 238'000 nel 2022.

 

                                  Il ricorrente non contesta l’importo “base” del reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 208'000 per il 2021 e di fr. 206'000 per il 2022 e del capitale proprio “base” di fr. 68'493 e di fr. 40’330, evinti dalle rispettive tassazioni fiscali cresciute incontestate in giudicato.

                                  Egli ritiene invece che le PPP ____ e ____ della particella n. ____ RFD di ______ non possano essere qualificate di aziendali e di conseguenza i locali ed i relativi redditi non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei contributi.

                                  In ogni caso, secondo il ricorrente, i rispettivi valori vanno presi in considerazione solo nella misura del 50%, corrispondente alla sua quota parte di proprietà.

                               

                       2.9.1.  Per quanto concerne quest’ultima censura, il fisco ha ammesso di essere incorso in un errore nella comunicazione dei dati alla Cassa di compensazione.

 

                                  In seguito ad una verifica più accurata della fattispecie l’autorità di tassazione ha accertato che l’importo di fr. 36'000, corrispondente al costo dell’affitto delle PPP ____ e ____ della particella n. ____ RFD di ______ dove viene esercitata l’attività legale e notarile del ricorrente, va diviso per due, essendo la moglie comproprietaria per il 50% dei citati immobili.

                                  Dall’importo di fr. 18'000 vanno inoltre dedotti gli interessi passivi di fr. 2'492 nel 2021 e di fr. 2'490 nel 2022.

 

                                  Il reddito corretto ammonta nel 2021 a fr. 15'508 (18'000 – 2'492) e nel 2021 a fr. 15'510 (18'000 – 2'490).

                                  Il fisco ha rilevato di aver commesso un errore anche nel calcolo del capitale proprio dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività lucrativa.

                                  Considerato un valore di stima di fr. 456'210, che va diviso per due e poi moltiplicato per il 155% corrispondente al correttivo fiscale della stima immobiliare valido per il Canton Ticino (doc. XV/2), il capitale aziendale, arrotondato, ammonta a fr. 53'563 nel 2021 e nel 2022 ([456'210 [valore di stima] : 2 x 155%] – [600'000 [ipoteca] : 2]).

 

                       2.9.2.  Per quanto concerne invece la qualifica di aziendale dell’immobile utilizzato per l’attività lucrativa e dei suoi redditi, va evidenziato quanto segue.

 

                                  Nel rapporto dell’ispettorato fiscale del 29 settembre 2006, non sottoscritto dall’insorgente, il quale ne ha preso visione in data 1° giugno 2026, figura che la revisione fiscale è stata effettuata per accertare eventuali utili straordinari conseguiti dal ricorrente nel “vuoto di tassazione” 2001/2002 e per un controllo generale sugli esercizi 2003 e 2004, visto il passaggio nel Canton Ticino dalla tassazione praenumerando alla tassazione postnumerando.

 

                                  Nel rapporto figura che il 6 luglio 2001 l’avv. RI1 e sua moglie hanno acquistato in comproprietà le PPP ____ (ripostiglio) e ____ (ufficio), pari a 205/000 della particella no. ____ RFD di ______. Inoltre, si può leggere che “nel mese di settembre del 2001 vi è stato il trasferimento dello ____ in questo nuovo ufficio, senza particolari costi di ristrutturazione: chiaramente l’immobile è da considerare aziendale al 100%” e che “interpretando male le istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta, l’Avv. RI1 ha da una parte aggiunto separatamente nella dichiarazione d’imposta personale il valore locativo dei propri locali e dedotto lo stesso importo quale valore locativo dei costi dello ____. Visto il caso, tenuto conto che i proprietari” dell’immobile sono i coniugi RI1, il fisco ha proposto per le tassazioni in esame (2003A; 2003B e 2004) la seguente soluzione:

 

a)    separatamente nella dichiarazione d’imposta dei coniugi:

 

-        tassazione del valore locativo originale e di mercato dell’ufficio pari a fr. 26'400 annui

-        nessuna deduzione quale spesa di manutenzione dell’ufficio

-        deduzione degli interessi ipotecari sull’immobile in questione pari a fr. 20'355 nel 2003 e fr. 19'415 nel 2004.

                                  

b)    Correzione del reddito dello ____ con:

 

-        stralcio della deduzione quale valore locativo annuo di fr. 18’000

-        concessione della deduzione di fr. 26'400 annui quale affitto ufficio

-        stralcio degli interessi ipotecari citati in precedenza.

 

                                  Nell’allegato verbale di audizione, datato 27 settembre 2006, firmato dall’insorgente, figura che all’assicurato sono attentamente state spiegate le risultanze della verifica fiscale ed in modo particolare quelle posizioni che hanno portato a rettifiche rispetto ai dati dichiarati. Il reddito dello ____ è stato definito in fr. 75'000 nel 2003 e in fr. 205'000 nel 2004. “Si fa notare che negli esercizi in esame si è tenuto conto dell’affitto annuo di fr. 26’400 (imposto separatamente ai signori RI1 e ______), dei contributi AVS e dell’IVA dovuti (…)” e che “sono inoltre da imporre, rispettivamente concedere in deduzione all’avv. RI1, separatamente nelle dichiarazioni d’imposta” l’affitto dei locali commerciali allo ____, pari a fr. 26'400 all’anno e gli interessi passivi sulle PPP ____-____.

 

                       2.9.3.  Il criterio determinante per l’attribuzione di un immobile alla sfera del patrimonio aziendale o privato è dato dal suo utilizzo. Il fatto che l’immobile sia contabilizzato o meno o che l’azienda addebiti nei suoi conti un affitto a favore del titolare proprietario ha un’incidenza relativa (SCDT 80.2023.155/156 del 14 febbraio 2025, consid. 3.2.1 con rinvio alla STF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019 consid. 4.1 e a Bernardoni / Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pp. 85-87). 

 

                                  Nella citata STF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019, il Tribunale federale al consid. 4.2 ha rammentato che la sostanza commerciale comprende, secondo l’art. 18 cpv. 2 LIFD, tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente. Per stabilire se un bene va attribuito alla sostanza privata o commerciale, occorre esaminare l’insieme delle circostanze. È la funzione tecnica ed economica che costituisce il criterio di attribuzione determinante; di conseguenza è decisiva, in primo luogo, la funzione effettiva ed attuale nell’azienda del bene in esame (DTF 133 II 420, consid. 3.2). L’attribuzione di un immobile o di una parte di esso alla sostanza commerciale o alla sostanza privata del contribuente deve anch’essa fondarsi sulla sua funzione tecnica ed economica globale (DTF 133 II 420). Ad essere determinante è innanzitutto la circostanza che l’immobile serve effettivamente all’azienda. L’origine dei fondi che hanno contribuito al suo finanziamento, i motivi dell’acquisto o della rivendita, il trattamento contabile od altri aspetti sono ulteriori criteri d’attribuzione possibile (2C_1083/2018 del 23 aprile 2019, consid. 4.1 con riferimenti). I progetti e le intenzioni che esistevano al momento dell’acquisto del bene non sono, invece, da prendere in considerazione. La contabilizzazione non serve, da sola, per decidere circa l’attribuzione di un elemento della sostanza alla sostanza commerciale. Un elemento della sostanza, alla luce della sua funzione tecnica ed economica, può costituire un elemento della sostanza aziendale, anche se non fa parte della contabilità (DTF 133 II 420).

 

                                  Se dei beni che per loro natura possono appartenere sia alla sostanza aziendale che privata sono utilizzati in modo misto (ossia in parte commercialmente ed in parte privatamente), ad esempio una casa privata utilizzata accessoriamente come studio medico o un’auto utilizzata a fini professionali, occorre far capo al metodo della preponderanza (2C_1083/2018 del 23 aprile 2019, consid. 4.2). La sostanza commerciale comprende allora tutti i beni misti che servono interamente o in maniera preponderante all’esercizio dell’attività lucrativa indipendente. Per contro, i beni che non servono in maniera preponderante all’attività commerciale appartengono interamente alla sostanza privata, anche se sono in parte utilizzati a fini commerciali. A questo scopo, quando si tratta di qualificare un immobile, occorre confrontare, di principio, tutti i rendimenti attribuibili alla parte dell’immobile che serve all’attività commerciale con il rendimento totale dell’immobile stesso (STF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019, consid. 4.2). Se la parte riferibile all’utilizzo commerciale supera il 50%, l’uso è considerato prevalentemente commerciale. Il rendimento totale dell’immobile si compone dell’insieme dei redditi provenienti dall’immobile secondo l’art. 21 LIFD, compreso il valore locativo, fissato secondo il valore di mercato per la parte adibita ad attività commerciale (STF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019, consid. 4.2, con rinvio alla DTF 133 II 420, consid. 3.3).

 

                                  Nel caso giudicato dall’Alta Corte (STF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019, consid. 4.3), è emerso che dall’acquisto del bene nel 1998 fino al 2015, l’immobile è stato utilizzato dal contribuente esclusivamente come studio medico per l’esercizio della sua attività di psichiatra. Per cui, se l’appartamento deve effettivamente essere considerato come un bene potenzialmente alternativo, suscettibile di appartenere sia alla sostanza privata che commerciale, non si tratta tuttavia di un bene che è stato utilizzato per scopi misti durante il periodo considerato. Fino al 2015 esso è servito esclusivamente a scopi commerciali. Sul piano oggettivo la situazione è chiara e non occorre applicare il metodo della preponderanza. È la funzione effettiva del bene il criterio determinante, che permette di attribuirlo alla sostanza commerciale. Il finanziamento tramite fondi propri, il trattamento contabile o l’intenzione di farne un appartamento privato nel futuro non sono atti a modificare la valutazione, così come neppure un cambiamento ulteriore di utilizzo o di scopo. Il pagamento della locazione, deducibile in quanto spesa giustificata dall’uso commerciale, non modifica la valutazione.

 

                       2.9.4.  Nel caso di specie la situazione è simile a quella della STF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019. Il bene in esame è stato utilizzato sin dal suo acquisto esclusivamente a scopo commerciale. Il ricorrente vi esercita dal mese di settembre 2001 la sua attività legale e notarile. L’assicurato non pretende il contrario.

 

                                  La qualifica aziendale del bene e dei suoi redditi deve di conseguenza essere confermata indipendentemente dal suo mancato inserimento nella contabilità dello ____.

 

                                  È vero che lo stesso fisco ha ammesso che prima del 2021 il valore dell’immobile ed i suoi redditi non erano stati segnalati alla Cassa tra gli elementi soggetti a contribuzione e dunque in passato non sono stati aggiunti al reddito ed alla sostanza da attività indipendente dell’assicurato (doc. XV).

                                  Tuttavia, questa circostanza non è d’aiuto al ricorrente (cfr. anche STCA 30.2023.14 del 5 marzo 2024, confermata dalla STF 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025). Infatti, in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il fatto che un reddito in passato non sia stato soggetto a contribuzione non esclude l’assoggettamento per gli anni non ancora prescritti (“[…] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B.________ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 […]“).

 

                        2.10.  Alla luce di quanto sopra esposto, accertato il carattere aziendale delle PPP ____ e ____ RFD n. ____ di ______, il reddito da attività indipendente ammonta a fr. 223'508 (208'000 + 15’508) nel 2021 e a fr. 221'510 (206'000 + 15’510) nel 2022, mentre il capitale aziendale ammonta a fr. 122'506 (53'563 + 68’943) nel 2021 e a fr. 93'893 (53'563 + 40’330) nel 2022.

 

                                  L’incarto va di conseguenza rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi.

 

                        2.11.  In queste condizioni anche gli interessi di mora vanno ricalcolati.

 

                                  A questo proposito, circa l‘affermazione del ricorrente secondo cui le decisioni della Cassa sarebbero tardive perché non emesse subito dopo l’emanazione delle rispettive tassazioni fiscali e dunque gli interessi non andrebbero calcolati fino all’emissione delle decisioni formali del 4 giugno 2025, va rammentato quanto segue.

 

                                  L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.

 

Per l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

 

                                  a.  di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

                                  b.  le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;

                                  c.  i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire dalla fatturazione;

                                  d.  i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

                                  e.  le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

                                  f.   le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

 

Secondo l'art. 41bis cpv. 1ter OAVS per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.

 

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

 

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).

 

Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente, debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.

 

L’Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297; DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8 del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3).

 

Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2).

 

Non va dimenticato che nella sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:

 

" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”

 

Ne segue che l’asserito ritardo della Cassa nel calcolare i contributi sociali perché le tassazioni sono state emesse il 25 maggio 2023, rispettivamente il 19 dicembre 2023, mentre le decisioni formali sono del 4 giugno 2025, non è un motivo per non pagare gli interessi di mora.

 

                        2.12.  Circa le ripetibili, va rammentato che in DTF 110 V 132 l’Alta Corte ha elencato i presupposti che deve adempiere un avvocato che agisce in causa propria affinché possa eccezionalmente pretendere un’indennità per la sua attività personale nonché per ulteriori spese o danni, e meglio se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; “[…] - dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht. […]”).

 

                                  In concreto dagli atti non emerge che il lavoro svolto ha impedito notevolmente all’assicurato di svolgere la sua attività professionale o gli ha comportato una perdita di guadagno. Né egli lo pretende.

 

                                  Non sono pertanto adempiute le condizioni per poter eccezionalmente riconoscere le ripetibili.

 

                        2.13.  Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

                                  Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

                                  Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione per un nuovo calcolo dei contributi e degli interessi di mora.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.                    

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti