Raccomandata

 

 

Incarto n.
30.2026.6

 

cs

Lugano

2 giugno 2026

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2026 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 aprile 2025 emanata da

 

Cassa CO1, ______

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                            A.  Con tre distinte decisioni del 29 maggio 2024, la Cassa CO1 ha fissato definitivamente i contributi dovuti da RI1, quale persona senza attività lucrativa nel 2021 (fr. 1'752.15), oltre agli interessi di mora, ha calcolato provvisoriamente i contributi dovuti nel 2023 (fr. 876.10) e l’ha esonerata per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.

 

                            B.  Con decisione su opposizione del 23 aprile 2025 la Cassa ha confermato la decisione relativa ai contributi dovuti nel 2021 ed ha annullato sia la decisione sugli interessi di mora per l’anno 2021, sia la decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2023 poiché il marito ha pagato oltre il doppio del contributo minimo.

                                  Per quanto concerne il 2021 l’amministrazione ha spiegato che l’assicurata va affiliata quale persona senza attività lucrativa poiché il coniuge non ha versato contributi sufficienti ed ha confermato il calcolo del dovuto.

 

                            C.  Con STCA 30.2025.12 del 18 agosto 2025 questo Tribunale ha accolto il ricorso inoltrato da RI1, ha annullato il punto 1.1 del dispositivo della predetta decisione su opposizione, che confermava la decisione di fissazione dei contributi del 29 maggio 2024 per l’anno 2021, ed ha rinviato gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti, attribuendo all’interessata, rappresentata dall’avv. RA1, fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                            D.  Con STF 9C_530/2025 del 1° dicembre 2025 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall’assicurata contro la sentenza cantonale nella misura in cui ha impugnato unicamente l’ammontare delle ripetibili, rammentando che una “decisione sulle spese e sulle ripetibili è una decisione accessoria rispetto alla decisione sul merito, alla quale vanno applicati gli stessi requisiti di ammissibilità (DTF 150 I 174 consid. 1.1.3; 134 I 159 consid. 1.1). Ora nel caso in rassegna la decisione sul merito è una decisione di rinvio, ovvero una decisione incidentale, in quanto non mette fine alla procedura (DTF 142 V 551 consid. 3.2 con riferimenti). La pronuncia accessoria sulle ripetibili contenuta in una decisione incidentale non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_281/2025 del 20 agosto 2025 consid. 1.3.3 con riferimenti), perché la parte che si sente lesa nella determinazione dell'importo delle ripetibili ha sempre la possibilità di sollevare tale censura nel ricorso contro la decisione finale, conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF o, se la nuova decisione presa dall'istanza inferiore sulla base della sentenza di rinvio non viene messa in discussione nel merito, dal momento in cui è stata presa (DTF 150 I 174 consid. 1.1.3; 143 III 416 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.1)”.

 

                            E.  Il 31 marzo 2026 l’amministrazione ha scritto ad RI1, affermando di aver interpellato le rispettive Casse di compensazione del marito in relazione al reddito da lui conseguito nel 2021, di averle invitate a correggere e aggiornare l’estratto conto individuale del coniuge in base all’art. 6quater cpv. 4 OAVS, senza tuttavia ottenere alcun riscontro e pertanto di essere tenuta a confermare la sua iscrizione quale persona senza attività lucrativa per il 2021. Contestualmente ha assegnato all’assicurata un termine scadente il 20 aprile 2026 per presentare eventuali osservazioni (doc. L).                            

 

                             F.  Il 20 aprile 2026 RI1 ha trasmesso all’amministrazione una presa di posizione (doc. M), in seguito alla quale, con decisione formale del 24 aprile 2026, la Cassa CO1 l’ha esonerata dall’obbligo contributivo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 come persona senza attività lucrativa ed ha stabilito che i contributi già versati saranno restituiti o compensati con crediti aperti (doc. B).

 

                            G.  RI1, rappresentata dall’avv. RA1, è insorta al TCA contro la “decisione su opposizione del 23 aprile 2025”, chiedendo l’annullamento del punto 1.1 per carente motivazione ed il rinvio dell’incarto alla Cassa affinché indichi esplicitamente che l’esonero dall’obbligo contributivo è riconosciuto in ragione del fatto che suo marito ha versato nel 2021 contributi sociali pari almeno al doppio del contributo minimo ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, specificando l’importo esatto dei contributi versati, come accertato sulla base della documentazione salariale completa, elimini dalla decisione qualsiasi riferimento ad un’eventuale fattura e confermi che nessun ulteriore importo è dovuto per l’anno 2021 quale persona senza attività lucrativa, corregga i dati erronei presenti nell’incarto (in particolare il “Lohnbescheinigung” con un salario di fr. 422'919.45 e i contributi AVS di fr. 49 attestati dal certificato di salario Hirsch (Schweiz) AG) e verifichi, previo ottenimento della procura del marito, l’effettivo ammontare dei contributi versati nel 2021 (doc. I). Contestualmente la ricorrente chiede ripetibili per fr. 5'000 per le spese sostenute per l’opposizione alla decisione AVS e per le spese della presente procedura.

                                  La ricorrente ha inoltre accennato di riservarsi una pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 78 LPGA.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

1.     La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

 

                                  nel merito

 

                             2.  In virtù dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (sulla nozione di decisione e il richiamo all'art. 5 cpv. 1 PA [RS 172.021], cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025, consid. 4.2 con rinvio a DTF 133 V 50 consid. 4.1.2 e 4.1.3; in merito alla ragguardevole entità, cfr. DTF 132 V 412 consid. 1.2). In un procedimento giurisdizionale amministrativo possono essere esaminati e giudicati, in linea di principio, soltanto i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata in precedenza, in modo per essa vincolante sotto forma di decisione. In questa misura, la decisione determina l'oggetto della contestazione che può essere deferita al giudice mediante ricorso. Per contro, nella misura in cui non è stata emessa alcuna decisione, la controversia è priva di oggetto e non può essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 134 V 418 consid. 5.2.1).  

 

                                  Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                 

                                  L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

 

                                  Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

 

                                  Va ancora rammentato che per l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari.

                                  Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.

 

                                  La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all’amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all’articolo 19 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).

 

                                  Ai sensi dell’art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3–9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.

 

3.     Nella concreta evenienza, con la STCA 30.2025.12 del 18 agosto 2025, questo Tribunale ha già annullato il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione del 23 aprile 2025, che pertanto non esiste più e che confermava la decisione di fissazione dei contributi del 29 maggio 2024 relativa all’anno 2021 (doc. B/F).

 

Al consid. 2.12 della sentenza il TCA ha inoltre illustrato nel dettaglio gli accertamenti che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare affermando che al termine delle ulteriori indagini “la Cassa emetterà una nuova decisione per l’anno 2021 in relazione all’affiliazione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa ed al calcolo dell’eventuale contributo dovuto”.

 

Conformemente a quanto indicato nella sentenza cantonale, l’amministrazione ha proceduto alle necessarie verifiche ed il 24 aprile 2026 ha correttamente emesso una nuova decisione formale, contro cui è data la via dell’opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA e con la quale ha stabilito che RI1 va esonerata dall’obbligo contributivo per il 2021, che i contributi già versati verranno restituiti o compensati con crediti aperti e che riceverà l’eventuale fattura o l’avviso di accredito per posta separata.

 

In queste condizioni, accertato che il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione del 23 aprile 2025 è già stato annullato con la STCA 30.2025.12 del 18 agosto 2025 e che agli atti non vi è un’ulteriore decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si rivela irricevibile (cfr. STCA 35.2025.49 del 14 luglio 2025).

Il “ricorso” (cautelativo) del 26 maggio 2026 deve di conseguenza essere trasmesso all’amministrazione a valere quale opposizione contro la decisione formale del 24 aprile 2026 (cfr. STCA 35.2025.49 del 14 luglio 2025).

 

                             4.  Abbondanzialmente va comunque evidenziato che l’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

 

                                  La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                  L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

 

                                  In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

 

" (…) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

 

                                  In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

                                  In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

 

                                  In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 9C_151/2025 del 19 marzo 2025; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

 

                                  In concreto la Cassa ha esonerato l’assicurata, come da sua richiesta, dall’obbligo contributivo per il 2021.

 

                                  Nell’ambito dell’evasione del ricorso/opposizione del 26 maggio 2026, alla luce della circostanza che la decisione formale del 24 aprile 2026 è favorevole alla ricorrente, la Cassa dovrà pertanto esaminare se nel caso di specie l’interessata ha un interesse degno di protezione a contestare tale provvedimento.

                               

All’assicurata va pure rammentato che, conformemente a quanto prevede l’art. 141 OAVS, ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lei un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente.

 

                             5.  Alla luce dell’esito della procedura alla ricorrente non vanno assegnate ripetibili.

 

                             6.  Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.

 

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

                                  Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

                                  Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).

 

                                  Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO1 affinché proceda all’emanazione della decisione su opposizione.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

 

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti