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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
rg/gm |
In nome |
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Il
vicepresidente |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sulla petizione del 21 settembre 2001 ex art. 52 LAVS della
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__________,
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contro |
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__________, rappr. da: avv. __________,
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in relaz. alla ditta: |
__________ |
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 settembre 2001 con la quale il TCA ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
visti i decreti 26 ottobre 2001 e 8 aprile 2002 con cui il TCA ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2001 rispettivamente ha prolungato la sospensione sino al 31 dicembre 2002;
richiamato lo scritto 12 giugno 2002 con cui l'avv. __________ ha comunicato e documentato il decesso di __________ avvenuto in data 28 aprile 2002;
considerato lo scritto 12 settembre 2002 con cui la Cassa attrice ha comunicato di rinunciare al proseguimento della causa chiedendo al TCA di prescindere dall'assegnazione di spese ripetibili;
vista la lettera 8 ottobre 2002 dell'avv. __________ con cui quest'ultimo dichiara a sua volta di rinunciare al proseguimento della causa e di non essere intenzionato a richiedere l'assegnazione di ripetibili;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi