Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2002.45

 

 

ZA/sc

Lugano

8 ottobre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 26 settembre 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

 

 

______________,

 

 

contro

 

 

 

__________

ora Comunione Ereditaria fu __________ composta da

 

1. ____________

2. ____________

3. ____________ 

 

 

In relazione alla ditta        ______________,

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il 25 febbraio __________ (cfr. doc. _; FUSC del 7 marzo __________).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nell'esecuzione di incarichi nel campo dell'informatica, in particolare la consulenza, l'analisi, la programmazione, l'esecuzione di servizi per conto di terzi, la fornitura e l'assistenza di hardware e software, ecc.

                                         __________ ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al 22 giugno 2001, con diritto di firma individuale, ed in seguito quale liquidatore (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 la società è iscritta quale ente senza salari.

 

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di agosto 1998 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di settembre 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 4 settembre 2001 e 13 marzo 2002 l'ufficio esecuzioni di Lugano ha rilasciato tre attestati di carenza beni per un totale di fr. 34'737.70 (cfr. doc. _).

                                         L'ammontare dei contributi paritetici non soluti per gli anni 1998 e 1999, incluse spese esecutive e interessi di mora, ammonta a fr. 34'737.70 (cfr. doc. _).

 

 

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 7 agosto 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 34'737.70 concernente i contributi paritetici non versati dalla società dal 1998 al 1999 (cfr. doc. _).

                                        

 

                               1.3.   Con opposizione 31 agosto 2002, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, motivando:

 

"  (…)

 -  In data 30.09.1998 sono stato ricoverato all'ospedale "di Circolo di __________ " nella Cardiochirurgia (doc. _) per un infarto miocardico acuto inferoposteriore, rispettivamente per cardiopatia ischemica, coronaropatia trivascolare. Soltanto un'operazione d'urgenza poteva salvarmi la vita, eseguita in data 6.10.1998 nel medesimo ospedale dal prof. __________ (doc. _).

 

-   Come si può constatare dalla documentazione sopra citata, la mia degenza è stata complicata ed ha avuto un lungo corso: dal 30.9.1998 fino alla fine di settembre 2000 (doc. _).

 

-   Nel lontano 1994, il signor __________ si assunse la responsabilità della contabilità, inerente alla __________ sia di fatto sia di diritto, ovviamente l'ha gestì durante la mia degenza postoperatoria. Purtroppo durante la mia degenza, il signor __________ per motivi a me non noti si tolse la vita in data 22 luglio 1999: (suicidio accertato dalla polizia), lasciandomi in una situazione contabilmente terribile e confusa oltre a non essere completa.

 

-   In seguito alla scomparsa del signor __________, durante la mia degenza (ero sempre inabile al lavoro al 100%), così mi sono rivolto alla fiduciaria __________ per avere una situazione contabile corretta della __________.

                                                                           Purtroppo la contabilità allestita dal signor __________ non si poteva minimamente utilizzare, così decisi di far allestire alla __________ la contabilità a partire dall'anno 1998.

 

-   Sono stato operato al cuore con quattro by-pass aorta-coronarico, ero disabile rispettivamente in degenza al 100% dall'inizio dell'intervento nel 1998 per due anni di seguito, nonostante abbia cercato di inquadrare la situazione contabile della __________ (con tanta fatica per chi ha subito un intervento al cuore).

 

-   Essendo stato disabile al lavoro al 100% durate la mia degenza (sempre ancora residente in Italia) non potevo fare dei miracoli; anche le poche trasferte dal luogo di residenza in Italia fino ad arrivare a __________ erano veramente faticose per la mia salute, visto la distanza tra i due luoghi. Ho comunque cercato di far fronte a tutti i creditori, indistintamente, incluso lo Stato con i mezzi finanziari che disponeva la __________ (Esempio: versamento AVS al 4.7.2000 di Fr. 2'840.--). (…)" (Doc. _)

 

 

                               1.4.   Con petizione 26 settembre 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 34'737.70 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________ nel periodo dal 1998 al 1999.

                                         Premettendo che la responsabilità di un socio gerente di una società a garanzia limitata (Sagl) è da paragonare a quella di un amministratore di una società anonima, l'attrice ritiene che le argomentazioni fatte valere nell'opposizione non possono essere prese in considerazione in quanto:

 

"  (…)

3.

Il convenuto sostiene di essere stato impossibilitato a seguire gli affari della società a causa del suo stato di salute.

In concreto __________ giustifica il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1998 e il 2000.

 

Nell'evenienza, dai certificati medici risulta che i problemi di salute del convenuto hanno avuto inizio il 30 settembre 1998, con ricovero ospedaliero e successivo intervento chirurgico (Doc. _). I problemi di salute sarebbero proseguiti, a detta del convenuto, con un'inabilità lavorativa totale, sino al settembre 2000 (Doc. _).

 

 

Nella fattispecie l'attrice, pur comprendendo la serietà del danno alla salute, rileva che il convenuto, nel periodo della dichiarata inabilità lavorativa, non era impedito ad esercitare mansioni operative in seno alla società.

 

Innanzitutto, l'attrice fa presente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, l'incapacità lavorativa totale si è protratta dal 26 settembre 1998 sino al 23 giugno 1999. Per contro, l'inabilità lavorativa è stata ridotta all'80% e ciò a far conto dal 24 giugno 1999 sino al 3 giugno 2000 (Doc. _)­.

 

A sostegno della tesi attorea secondo cui il convenuto in realtà non è stato impedito a seguire gli affari della ditta durante il periodo della malattia, giova evidenziare come egli sia intervenuto a più riprese, a nome e per conto della società, presso l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, __________, in data 17 dicembre 1998, con l'invio della documentazione completa della dichiarazione fiscale 1997, rispettivamente il 24 agosto 1999 e il 16 marzo 2000, con l'invio della dichiarazione fiscale completa per l'anno 1998.

D'altro canto, per sua stessa ammissione, il convenuto ha dichiarato che, durante il periodo di malattia, ha comunque cercato di far fronte, indistintamente, a tutti i creditori, inclusa la Cassa.

 

Inoltre, rilevante è il fatto che, malgrado la dichiarata totale incapacità lavorativa dovuta alla malattia, i salari percepiti dal convenuto negli anni 1998 e 1999 non hanno subito alcuna riduzione, ma si sono attestati, per entrambi gli anni, su un ammontare di fr. 117'000.- annualmente (Doc. _ ); paradossalmente con un considerevole incremento del salario rispetto all'anno 1997, per altro modificato con scritto del 19 ottobre 1998 della ditta, sottoscritto dallo stesso convenuto (Doc. _).

 

In tali condizioni, la malattia non può essere ritenuta un valido motivo di giustificazione.

Prove: si chiede l'edizione, dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, __________, dell'incarto fiscale della società __________ o

 

 

3.1

Segnatamente all'improvvisa scomparsa del socio e gerente ___________, avvenuta il 22 luglio 1999, nel corso della malattia del convenuto, che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione contabile della società, l'attrice fa presente che dall'organo formale di una società sono posti degli obblighi, ai sensi dell'art. 716 cpv. 1 CO, che devono essere assunti secondo la diligenza che va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 19 maggio 1995 in re A. C.).

Al riguardo, l'amministratore deve prestare particolare attenzione, nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b).

Ne discende pertanto che neppure tale circostanza possa valere quale motivo di giustificazione e discolpa per il convenuto.

Prove: C.S. (…)" (Doc. _)

 

 

                               1.5.   Con risposta del 13 novembre 2002 il convenuto ha ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando:

 

"  Sui fatti esposti dalla Cassa cantonale di compensazione:

 

Ad 1

Va precisato che vi erano due soci e gerenti. Infatti, oltre a me, anche __________ era socio e gerente, anch'egli con diritto di firma individuale.

Personalmente mi sono sempre occupato delle questioni tecniche, e in particolare dei clienti, mentre __________ si occupava di quelle amministrative.

 

Ad 3

Devo precisare in merito che in data 30.9.1998 sono stato ricoverato e operato al cuore con 4 by-pass aorta coronarici e sono di conseguenza stato inabile al lavoro per due anni di seguito. Non ero quindi al corrente del fatto che nei confronti della ditta erano state avviate procedure esecutive. Comunque, come già detto, delle questioni amministrative si occupava __________.

In quegli anni risiedevo all'estero e più precisamente a __________ a e questo fino al 1. Febbraio 2001, data del mio rientro in Svizzera. Questo rendeva impossibile che io mi occupassi in qualche modo dell'azienda.

 

Ad 6

Esatto come esposto.

In effetti __________ si tolse la vita in data 22 luglio 1999, quando ancora ero inabile al lavoro.

 

 

Sul diritto esposti dalla Cassa cantonale di compensazione:

 

Ad 3

Confermo che, a seguito dei miei problemi di salute, non sono stato in grado di occuparmi dell'azienda e questo a partire dalla fine di settembre 1998 e per due anni circa.

II recupero della capacità lavorativa nella misura del 20% a partire dalla fine di giugno 1999 non mi permetteva comunque di occuparmi dell'azienda.

II fatto che sia intervenuto in alcune circostanze per inviare documentazione a __________ non significa ancora che abbia potuto occuparmi della società. In parte la documentazione era stata preparata da ___________, che m'aveva poi chiesto di firmarla. Dopo la sua morte, avevo per forza di cose dovuto incaricare una fiduciaria (la __________) per l'allestimento della contabilità a partire dal 1998, cosa che personalmente non potevo fare a causa della mia inabilità lavorativa ed inoltre perché non ne ho le conoscenze necessarie.

 

Il fatto di aver cercato comunque di fare alcune cose, in particolare destinato gli attivi di cui la società disponeva per far fronte ai debiti, fra cui l'AVS, non mi può ora essere rimproverato per ritenermi ora responsabile di negligenza per non aver potuto fare.

 

Per quanto riguarda i salari, rilevo che, se è vero che l'attestato di salario attesta uno stipendio importante anche durante il periodo di malattia, è anche vero che per buona parte non l'ho ricevuto ma è rimasto nell'azienda (Io stipendio non ricevuto ammonta nel 1999 alla somma di Fr. 40'644.15).

 

Osservo, comunque che i contributi AVS non versati riguardano esclusivamente la mia persona, per qui, ad ogni modo nessun altro e stato danneggiato.

 

Ribadisco quindi che nessuna colpa mi è imputabile per il mancato pagamento dei contributi oggetto di causa. Oltre al fatto che le istruzioni per i pagamenti venivano impartite dal __________, che si occupava della contabilità e delle questioni amministrative, a causa della mia malattia non sono comunque stato in grado di seguire l'andamento dell'azienda nella quale, lo ripeto, mi occupavo delle questioni tecniche.

 

Neppure si può sostenere che, malgrado la mia inabilità lavorativa causata da importanti problemi di salute avrei dovuto intervenire. Non ero materialmente in grado di farlo ed in particolare non ero in grado di prendere alcuna iniziativa affinché venissero pagati i contributi arretrati.

 

Prudenzialmente sollevo l'eccezione di prescrizione/perenzione per i contributi per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni il 4 settembre 2001. AI momento dell'invio della petizione era infatti già passato un anno." (Doc. _)

 

                               1.6.   Su richiesta del TCA, in data 21 febbraio 2003 il Municipio di Monteggio ha dichiarato quanto segue:

 

"  in possesso del vostro scritto del 19 corrente e a conferma di quanto già anticipatovi verbalmente, possiamo dirvi:

 

1.   1 la persona in rubrica è deceduta il 9.2.2003 (__________, 25.8.1959);

2.   gli eredi sono: la moglie ____________, 16.12._; la figlia ___________, 19.3._; il figlio __________, 13.3._."

(Doc. _)

 

                               1.7.   In data 7 marzo 2003, __________, figlio del defunto __________, ha chiesto di sospendere la pratica (cfr. doc. _).

                                         La Cassa, informata del decesso di __________ e interrogata dal TCA sulla volontà o meno della stessa di voler proseguire la causa contro gli eredi (cfr. doc. _), in data12 marzo 2003 ha chiesto che la causa venga sospesa per accertamenti sino al 31 maggio 2003 (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 14 luglio 2003, la Cassa ha comunicato al TCA quanto segue:

 

"  con riferimento alla procedura menzionata a margine ed in particolare al vostro scritto del 27 febbraio 2003, vi invitiamo a voler proseguire la presente causa nei confronti degli eredi, come da certificato ereditario allegato." (Doc. _)

 

                                         Quest'ultimo scritto è stato inviato ai componenti della Comunione ereditaria fu ____________ (cfr. relativo certificato ereditario, doc. _) per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte nel termine di cinque giorni (cfr. doc. _).

 

                               1.8.   A seguito di un accertamento del TCA, in data 23 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione della persone giuridiche ha trasmesso l'incarto fiscale relativo alla ___________ (cfr. doc. _). Il TCA ha invitato le parti a prendere visione dell'incarto e formulare eventuali osservazioni in merito nel termine di 10 giorni (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 6 ottobre 2003 la Cassa ha precisato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. _).

 

 

                                         In diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   A seguito del decesso di ___________, in applicazione dell’art. 102 CPC (applicabile in seguito al rinvio dell’art. 23 LPTCA), gli subentrano in causa i suoi eredi di cui al certificato ereditario 27 marzo 2003 (cfr. doc. _).

 

                               2.2.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo, in casu il 7 agosto 2002 (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.4.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

 

                                       Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.

                                     

                            2.5.1.   Con l'allegato di risposta ___________ ha sollevato l'eccezione di perenzione per i contributi non soluti (1998-1999) di cui all'attestato di carenza beni 4 settembre 2001, in quanto la petizione sarebbe stata inoltrata il 26 settembre 2002 (cfr. doc. _).

 

                                         Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di perenzione, che vengono accertati d’ufficio (cfr. DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V 451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a).

                                         D’altra parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di risarcimento (cfr. DTF 128 V 17, consid. 2a; DTF 126 V 444 consid. 3a; DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti; cfr. anche DTF 121 V pag. 240).

                                         Il termine perentorio di un anno inizia inoltre a decorrere solo dal giorno in cui, accanto al danno, la Cassa ha pure conoscenza della persona tenuta al risarcimento (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 3.4; Pratique VSI 2002 pag. 96; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 3b e riferimenti, DTF 111 V 14; RCC 1991 pag 132;).

 

 

                                         Il TFA ha altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

 

                                         Decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

 

                                         Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444). I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

                                         La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).

                                         Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

 

                                         In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr. cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

                                       Il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                       Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).

                                         In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.

 

 

                            2.5.2.   In casu, la società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di agosto 1998 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di settembre 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 4 settembre 2001 e 13 marzo 2002 l'Ufficio esecuzioni di Lugano ha rilasciato tre attestati di carenza beni per un totale di fr. 34'737.70 (cfr. doc. _).

 

                                         Come visto nel considerando precedente, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

                                         Nella STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2 sopracitata, il TFA ha sancito:

 

"  (…)

7.2 Il résulte de ce qui a été dit au considérant six que les deux créances, celle en paiement des cotisations et celle en réparation du dommage, doivent être distinguées, non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur nature (ATF 123 V 171 consid. 3a; VSI 2001, p. 199 consid. 4c). Si la première se fonde sur l'obligation légale de l'employeur de verser des cotisations, la seconde se fonde sur la responsabilité pour le dommage causé par le non-paiement de ces cotisations. Ainsi, dans le cas particulier, la prétention que la caisse a fait valoir par des poursuites concerne des arriérés de cotisations, tandis que celle qui a fait l'objet de la demande devant le tribunal administratif se fonde sur l'art. 52 LAVS. Eu égard au principe de la subsidiarité de la responsabilité des organes de la personne morale, la caisse ne peut invoquer la réparation d'un dommage que lorsque le débiteur des cotisations arriérées se trouve dans l'impossibilité, en raison de son insolvabilité, de verser les cotisations à sa charge. Dans le cas d'une poursuite par voie de saisie, cette insolvabilité ne peut être constatée qu'au moment de la remise d'un acte de défaut de biens: c'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 RAVS (ATF 113 V 258 consid. 3; voir aussi Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS in RCC 1991, p. 405 sv.).

 

7.3 Le fait que, en l'occurrence, l'association avait fait l'objet de poursuites infructueuses (cotisations dues au 30 juin 1999), qui ont conduit la caisse de compensation à introduire une première demande en réparation du dommage contre les organes responsables ne saurait être décisif, dans la mesure où ces poursuites et cette procédure en réparation portaient sur une période de cotisations antérieure à la période en cause dans le présent litige. Certes, cette circonstance montrait à l'évidence que X.________ rencontrait de très sérieuses difficultés de trésorerie. Pour autant, cela ne signifie pas que la caisse était en droit, s'agissant de cotisations impayées pour une période ultérieure, d'actionner directement les organes de l'association en réparation du dommage, c'est-à-dire sans poursuite préalable à l'encontre de cette dernière. Ce procédé eût été en contradiction avec le principe de la subsidiarité évoqué plus haut et avec le fondement même de la demande en réparation, qui postule que la caisse de compensation, en actionnant l'employeur en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, fait valoir une créance distincte de celle du paiement des cotisations.

 

Toute autre solution reviendrait à exiger de la caisse de compensation qu'elle suppute le résultat d'une poursuite par voie de saisie avant de décider de l'engager ou au contraire de notifier directement aux organes responsables des décisions en réparation du dommage. Cela ne répond à aucun intérêt tiré de la stabilité des relations juridiques ni à aucun intérêt majeur et digne de protection des organes responsables. Dans des situations-limites, ceux-ci seraient d'ailleurs fondés à invoquer avec succès le principe de la subsidiarité de leur responsabilité, ce qui conduirait souvent à des procédures en réparation prématurées. On ne saurait pas davantage exiger du juge des assurances sociales qu'il estime après coup, en cas de litige, les chances de succès d'une hypothétique poursuite entamée préalablement à une demande en réparation du dommage, pour décider finalement si la caisse était ou non en droit de s'en prendre directement aux organes responsables (…)"

 

                                         Quindi il momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento.

 

                                         Il convenuto sbaglia quando considera la data della petizione (26 settembre 2002) quale momento a partire dal quale viene interrotto il termine annuale di perenzione di cui all'art. 82 OAVS. È invece con la decisione del 7 agosto 2002 che il termine di perenzione di cui all'art. 82 OAVS viene interrotto (cfr. consid. 2.5).

                                         Quindi, l'ACB essendo stato rilasciato il  4 settembre 2001, il termine di perenzione per l'inoltro della decisione ex art. 52 LAVS è stato ampiamente rispettato. Il credito risarcitorio nei confronti della Cassa non è quindi perento.

 

                               2.6.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

 

                                         Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _), dai precetti esecutivi (cfr. E-E1) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 34'737.70.

 

                                         Del resto il convenuto non ha contestato l'importo del danno.

 

 

                               2.7.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.8.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

 

                               2.9.   Nell'evenienza concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 consid. 4 (= Pratique VSI 5/2000, pag. 226-229; ancora ribadito in Pratique VSI 5/2002, pag. 177-178), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti termini la posizione del socio semplice:


"  (…)

4.- Im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet die Stellung eines blossen Gesellschaf- ters - wie vom kantonalen Gericht dargetan - für sich al- leine keine Kontroll- oder Überwachungspflichten. Dies ergibt sich aus Art. 819 Abs. 1 OR, der für von der Ge- schäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter lediglich ein Einsichtsrecht vorsieht (vgl. Janggen/Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Berner Kommentar; Band VII, Teil 3], Bern 1939, N 28 zu Art. 819 OR; Pedroja/Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 1 und N 7 zu Art. 819 OR; Lukas Handschin, Die GmbH, Zürich 1996, § 19 N 7; Herbert Wohlmann, Die Gesell- schaft mit beschränkter Haftung, in: Schweizerisches Privat- recht, Band VIII/2, Basel/Frankfurt a.M. 1982, S. 427 f. und S. 430; derselbe, GmbH-Recht, Basel/Frankfurt a.M. 1997, S. 119 und S. 124). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen, hätte dies unzweifel- haft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüg- lich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlich- keit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Perso- nen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Auch wenn die gesetzliche Lösung als wenig geglückt bezeichnet wird, weil die Kontrollstelle nicht nur im Interesse der Anteils- inhaber, sondern auch im Interesse der Gläubiger und des Rechtsverkehrs agiert (Pedroja/Watter, a.a.O.; Wohlmann, a.a.O.), liegt darin kein triftiger Grund, der ein Abweichen von der vom Gesetzgeber getroffenen Regelung rechtfertigen würde (vgl. BGE 125 II 196 Erw. 3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw. 5, je mit Hinweisen). Soweit die Kasse in diesem Zusammenhang aus Art. 814 Abs. 1 OR etwas anderes ableiten will, ist dies nicht nachvollziehbar, wird in dieser Bestimmung doch einzig die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer näher umschrieben. Wenn daher ein nicht ge- schäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der so- zialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitrags- zahlungspflichten (Art. 14 Abs. 1 AHVG; Art. 34 ff. AHVV) durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der Kasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden auch nicht haftbar gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, was nicht mit der Einsetzung einer (externen) Revisionsstelle nach Art. 819 Abs. 2 OR zu verwechseln ist, kann er wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle genauso in die Pflicht genommen werden, wie wenn er in Kenntnis mangelhafter Geschäftsführung keine Vorkehren trifft (in diesem Sinne nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 17. Dezember 1999, H 136/99). Hat er innerhalb der GmbH gar eine Stellung inne, die einem Geschäftsführer entspricht, ist er weiter gehenden Pflichten unterworfen (Näheres hiezu: Rolf Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 16 zu Art. 811 OR mit Hinweis auf N 3 ff. zu Art. 717 OR; Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar, Band V, Teil 5c], Zürich 1965, N 33 zu Art. 811 OR; Handschin, a.a.O., § 19 N 40 ff.; Wohlmann, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a.a.O., S. 419 ff.; derselbe, GmbH-Recht, S. 112 f.), deren Verletzung ebenfalls eine Verantwortlichkeitsklage nach sich ziehen kann (Art. 827 in Verbindung mit Art. 754 OR). Als mit der Geschäftsführung befasst gelten nicht nur Personen, die ausdrücklich als Geschäftsführer ernannt worden sind (sog. formelle Organe); dazu gehören auch Personen, die faktisch die Funktion eines Geschäftsführers ausüben, indem sie etwa diesem vorbehal- tene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsfüh- rung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend beeinflussen (materielle oder faktische Organe; BGE 117 II 441 Erw. 2, 571 Erw. 3, 114 V 78, 213). Darunter fallen typischerweise Personen, die kraft ihrer Stellung (z.B. Mehrheitsgesellschafter) dem formell eingesetzten Geschäftsführer Weisungen über die Geschäftsführung erteilen. (…)"

 

                                         Pertanto, come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il convenuto, socio gerente della __________, deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (cfr. anche: STFA del 23 gennaio 2003 nella causa P., H 337/01, consid. 2; STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H 20/01, consid. 2).

 

 

                             2.10.   Va quindi ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

 

                             2.11.   ___________ ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al 22 giugno 2001, con diritto di firma individuale, ed in seguito quale liquidatore (cfr. doc. _).

 

                                         Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

 

                          2.11.1.   ___________ ha sostenuto che ad occuparsi della gestione della società era esclusivamente ____________. Al convenuto erano per contro stati affidati compiti puramente tecnici.

 

                                         In proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon, op. cit., p.327).

                                         Al socio che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere tolti i poteri per motivi validi  (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op. cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).

                                         L’art. 827 CO precisa inoltre che:

 

"  La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società anonima."

 

                                         Il socio gestore è quindi paragonabile all’amministratore della società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa P., H 337/01, consid. 2; STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).

 

                                         Nell'evenienza concreta il convenuto non può liberarsi dalla sua responsabilità di socio gerente della Sagl sostenendo che egli non ha mai gestito la società e che ____________, socio senza diritto di firma, era l'unico ad occuparsi della parte amministrativa.

 

                                         Per analogia a quanto previsto con gli amministratori di una società anonima, accettando il mandato di socio gerente di una società a garanzia limitata, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.).

                                         Anche qualora ___________ avesse di fatto gestito da solo la società (cfr. consid. 1.3 e 1.5) ciò non toglie che la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva soprattutto al socio gerente __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

 

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate da ___________ non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         D'altronde ___________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a dire che era ____________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società.

                                         Non è quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA (o socio gerente di una Sagl) con funzioni puramente tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 27 marzo 2000 nella causa V.G e R.N, H 272/99 Ws, consid. 3c; STFA del 29 agosto 1997 nella causa G.M, H 318/95).

                                         Questo principio è stato ancora ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non pubblicata del 6 agosto 1998 nella causa M.B., Inc. 31.96.29-30, dove un amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche, è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge.

 

                                         Il convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di socio gerente di una società a garanzia limitata, non ha svolto nessun tipo di controllo.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o il socio gerente di una Sagl sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Il ruolo di ___________, non giustifica comunque la passività di ____________. Egli non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).

                                         Il convenuto non poteva, nella veste di socio gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il fatto di non informarsi regolarmente sulla conduzione della società e - vista l'importanza in questo ambito - sulla sorte dei contributi sociali costituisce colpa grave ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. SVR 2003 AHV N°5, pag. 14 consid. 5.3.2; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.2.3). Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa V., H 265/02, consid. 3.2.; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

                                         Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del socio gerente di una Sagl. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal agosto 1998.

                                         Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, il convenuto avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).

                                         Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

                                         Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA e il socio gerente di una Sagl può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).

 

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di ___________ (nel frattempo anch'egli deceduto, cfr. doc_), si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):

 

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

 

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato da __________ per quanto concerne l'aspetto gestionale della Sagl, ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl (per analogia a quanto previsto per gli amministratori di SA, cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

 

                           2.11.2   ___________ ha contestato l'addebito di grave negligenza, in quanto sarebbe stato incapace di seguire la sua normale attività lavorativa a causa del suo grave stato di salute.

 

                                         In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

                                         Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

                                         Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).

                                         A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:

 

"  (…)

c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.

Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.

Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).

Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.

Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."

 

                                         I certificati medici agli atti attestano che ___________ il 30 settembre 1998 è stato ricoverato in ospedale.

                                         La degenza ospedaliera è durata sino al 12 ottobre 1998 (cfr. doc. _). In questa stessa data ____________ è poi stato ricoverato presso un centro di riabilitazione sino al 23 ottobre 1998 (cfr. doc. _).

                                         I certificati medici agli atti attestano un'incapacità lavorativa totale dalla data dell'intervento (6 ottobre 1998, cfr. doc. _) sino al 24 giugno 1999, mentre dal 25 giugno 1999 l'incapacità lavorativa certificata dai medici era dell'80% (cfr. doc. _).

 

                                         Il TCA, su domanda della Cassa, ha richiesto all'Ufficio tassazione persone giuridiche di trasmettere l'intero incarto fiscale relativo alla _____________. Dalla documentazione emerge effettivamente che ___________ é intervenuto a più riprese, a nome e per conto della società, presso l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di __________, in data 17 dicembre 1998, con l'invio della documentazione completa della dichiarazione fiscale 1997, rispettivamente il 24 agosto 1999 e il 16 marzo 2000, con l'invio della dichiarazione fiscale completa per l'anno 1998 (cfr. incarto fiscale sub doc. _).

                                         D'altro canto, per sua stessa ammissione, il convenuto ha dichiarato che, durante il periodo di malattia, ha comunque cercato di far fronte, indistintamente, a tutti i creditori, inclusa la Cassa:

 

"  Essendo stato disabile al lavoro al 100% durate la mia degenza (sempre ancora residente in Italia) non potevo fare dei miracoli; anche le poche trasferte dal luogo di residenza in Italia fino ad arrivare a Manno erano veramente faticose per la mia salute, visto la distanza tra i due luoghi. Ho comunque cercato di far fronte a tutti i creditori, indistintamente, incluso lo Stato con i mezzi finanziari che disponeva la ____________ (cfr. doc. _).

 

                                         Si presume quindi che i compiti essenziali siano stati ancora svolti dal convenuto o che perlomeno egli era ancora in grado di svolgere mansioni operative in seno alla società (perlomeno vigilare affinché i contributi venissero pagati).

                                         Agli atti non vi sono del resto elementi che consentano di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute dopo l'intervento, egli non sia stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi.

                                         Del resto, per sua stessa ammissione, ___________ ha sempre delegato i compiti gestionali a ____________; alla data del decesso di quest'ultimo (29 luglio 1999), il convenuto era comunque abile nella misura del 20 % (cfr. doc. _).

                                         Dopo la morte di ___________, __________ è sì intervenuto incaricando una fiduciaria per far chiarezza sulla contabilità aziendale, tuttavia i contributi sono riamasti comunque impagati.

 

                                         Riassumendo, questo TCA rileva che il convenuto sin dalla costituzione della società (nel 1994) ha delegato i compiti gestionali al socio ___________. Dopo l'importante intervento chirurgico subito dal convenuto, _____________ ha comunque continuato a portare avanti la gestione amministrativa della società, per cui non si può nemmeno affermare che egli abbia delegato tali mansioni amministrative a causa dello stato di salute di ____________. Inoltre, come è stato verificato, il tipo d'intervento e le conseguenze postoperatorie non erano tali da impedirgli un controllo per lo meno per quanto atteneva al pagamento dei contributi sociali. Dopo la morte di ___________, __________ era comunque abile nella misura del 20%.

 

                                         Questo TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. STFA non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ritiene ___________ responsabile per l'intero importo fatto valere dalla Cassa. Sorprende comunque che la Cassa non abbia perlomeno reso attenta la società sull'esiguo importo degli acconti (fr. 427.15 a trimestre), quando i conguagli del 1998 ammontavano a fr. 16'863.05 e quelli del 1999 a fr. 17'226.70. Ad ogni buon conto la responsabilità di ____________ non può essere attenuata in nessun modo, in quanto risulta essersi completamente disinteressato del pagamento dei contributi sociali (cfr. consid. 2.12.1).

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è accolta .

                                         §)  Di conseguenza ____________, __________ e _________, componenti la comunione ereditaria fu ____________, sono condannati a versare alla Cassa cantonale di compensazione AVS, in solido, fr. 34'737'70.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti