Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2003.15-17

 

ZA/tf

Lugano

7 maggio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 15 settembre 2003 di

 

 

1. __________

2. __________

3. __________

tutti rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 18 luglio 2003 e 12 agosto 2003 emanate da

 

__________

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

In relazione alla fallita      __________

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ (estratto RC informatizzato; FUSC del __________).

                                         Lo scopo sociale consisteva nell'esecuzione di impianti sanitari e di riscaldamento centrale, la pulizia e la revisione di impianti di riscaldamento, di camini e di serbatoi per il combustibile liquido, ecc.

 

                                         __________ ha assunto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma individuale, dal 22 aprile 1985 al 10 marzo 2000. Dal 10 marzo 2000 ha ricoperto la carica di amministratore unico (estratto RC informatizzato).

                                         __________ ha ricoperto la carica di membro del CdA e segretaria, con diritto di firma individuale, dal 22 aprile 1985 al 25 gennaio 2000, data delle dimissioni (estratto RC informatizzato; allegato _ Inc. 31.03.16).

                                         __________ ha ricoperto la carica di membro del CdA, con diritto di firma individuale, dal 14 agosto 1997 al 25 gennaio 2000, data delle dimissioni (estratto RC informatizzato; allegato _ Inc. 31.03.16).

 

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS (in seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 1985 al 30 aprile 2002.

 

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli atti - sistematicamente diffidarla dal mese di novembre 1996 e precettarla a partire dal mese di giugno 1998 (allegati _ doc. _, doc. _ e allegati, Inc. 31.03.15).

                                         In data 3 maggio 2002 e 15 maggio 2002, il Pretore di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della __________, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del ___________).

                                         La Cassa ha in seguito insinuato il proprio credito di fr. 30'419.30 all'__________ di __________ relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 1998 al 2001.

                                        

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 6 maggio 2003 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 30'419.30 per contributi impagati dal 1998 al 2001, in via solidale con __________ e __________ limitatamente all'importo di fr. 1'245.90 (allegati doc. _, Inc. 31.03.15).

                                        

                               1.3.   Con opposizione 16 maggio 2003, __________, __________ e __________ hanno respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, in quanto il fallimento della società sarebbe stato causato prevalentemente dall'incapacità di gestire la società, causa malattia, da parte di __________ (cfr. allegato _ doc. _, inc. 31.03.15).

 

                               1.4.   Nelle decisioni su opposizione 18 luglio 2003 e 12 agosto 2003 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere dagli opponenti, ha precisato:

 

"  (…)

Nella fattispecie, il signor __________ giustifica il mancato pagamento dei contributi per gli anni dal 1998 al 2001 con motivi di salute che avrebbero portato la società al fallimento. L'opponente rileva inoltre di essere stato posto al beneficio di prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità.

 

Il diritto a tali prestazioni, segnatamente ad una mezza rendita, è stato riconosciuto al signor __________ dall'Ufficio dell'assicurazione federale per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 1998 con decisione del 2 febbraio 2000.

Malgrado l'incapacità lavorativa dovuta a malattia, il signor __________ ha continuato sia a rivestire la funzione di amministratore unico della ditta sia a lavorare alle dipendenze della società, percependo salari dal 1998 al 2001, periodo in cui la __________ non ha versato i contributi oggetto del presente procedimento (doc. _).

Ne consegue che la Cassa non può ritenere, quale valido motivo di giustificazione, la malattia di cui soffre il signor __________, non avendo questa impedito all'opponente di esercitare mansioni operative in seno alla società negli anni dal 1998 al 2001 (…)" (allegato _ doc. _ Inc. 31.03.15)

 

                               1.5.   Con ricorso e domanda di assistenza giudiziaria 15 settembre 2003, __________, rappresentato dall'avv. __________, chiede l'annullamento della decisione 12 agosto 2003, riconfermandosi nella propria opposizione e precisando:

 

"  Per una miglior comprensione della fattispecie, va detto che la "__________", datrice di lavoro ai sensi dell'art 52 LAVS, è stata creata e gestita esclusivamente dal ricorrente, il quale, oltre alla conduzione degli affari e all'esecuzione dei lavori, eseguiva personalmente anche il pagamento degli oneri correnti.

 

Per più di 10 anni la ditta in questione, che oltre al ricorrente ed alla moglie __________, contava un paio di operai, non ha mai conosciuto difficoltà finanziarie rilevanti. Tuttavia, stante i gravi problemi di salute del ricorrente – al quale è stata riconosciuta una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1. luglio 1998 (ciò significa che la malattia ha avuto inizio, nella migliore delle ipotesi, il 1. luglio 1997) – la ditta ha subito un progressivo declino, culminato in una procedura fallimentare sospesa per mancanza di attivo con decreto 15 maggio 2002 del Pretore di __________. Da rilevare che il fallimento è stato chiesto dal ricorrente medesimo.

 

Come risulterà dall'incarto AI del ricorrente richiamato, la mezza rendita gli è stata concessa per problemi psichiatrici.

Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAVS, "il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione".

 

Gli organi di una persona giuridica sono responsabili ex art. 52 LAVS unicamente in via sussidiaria, nell'ipotesi in cui la società debitrice dei contributi è divenuta insolvente (DTF 113 V 256).

 

La giurisprudenza dei Tribunali competenti ha tuttavia ammesso la possibilità di invocare, a certe condizioni, determinati motivi di giustificazione e discolpa. In particolare, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se esso è dovuto a grave malattia del presidente del Consiglio di amministrazione che ha praticamente condotto alla rovina la ditta, perché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari viste le particolari conoscenze richieste per gestire la società medesima (STCA inedita del 8 luglio 1991 in re L.B. e D.T.; STCA inedita del 7 novembre 1990 in re V.P., L.R., E.G., O.R.).

 

Allo stesso modo, il motivo di giustificazione e discolpa è dato allorquando un amministratore, a causa di seri motivi di salute, non è più in grado di seguire la gestione della società (STCA inedita del 1. ottobre 2001 in re P.P.; STCA inedita del 13 giugno 1995 in re F.P.; STCA inedita del 2 agosto 1993 in re L.B.).

 

Nella fattispecie concreta, come detto, il ricorrente, con decisione 2 febbraio 2000 dell'Ufficio federale dell'assicurazione federale per l'invalidità, è stato messo a beneficio di una rendita parziale di invalidità con effetto retroattivo a far tempo dal 1. luglio 1998, per malattia alla psiche almeno a far tempo dal 1. luglio 1997.

 

Come emerge al consid. 2.2. della decisione querelata, le procedure esecutive avviate dalla Cassa per la riscossione dei contributi paritetici arretrati hanno avuto inizio "dal mese di giugno 1998", un anno dopo l'insorgere dei problemi di salute del ricorrente. Alla base dell'invalidità e del conseguente declino della ditta vi è stata una grave malattia psichica.

 

Quest'ultimo non era manifestamente più in grado di curarsi e portare avanti la ditta in modo soddisfacente, ossequiando a tutti gli impegni lavorativi. Prova ne sia che la massa salariale è diminuita in maniera costante e sensibile: da fr. 96'927.40 nel 1999, a fr. 31'500.- nel 2001.

 

È pure di meridiana evidenza che gli altri amministratori, ossia le Signore __________ e __________, moglie e figlia del ricorrente, le quali non hanno mai preso parte attivamente alla gestione della ditta, non erano materialmente in grado di poter condurre gli affari della ditta. La conseguenza è stata l'inevitabile procedura fallimentare sospesa per mancanza di attivo.

 

Alla luce di quanto precede, non v'è chi non veda come la malattia sia in un rapporto di causalità diretta con il declino della ditta.

 

Il fatto che il ricorrente abbia continuato a rivestire la funzione di amministratore unico della ditta e a lavorare alle dipendenze della società, non può essere interpretato in modo tale da escludere il motivo di giustificazione e discolpa. In effetti, data l'età e le condizioni di salute del ricorrente, che era pure in attesa di una decisione sull'invalidità, l'unica possibilità per sbarcare il lunario era quella di effettuare qualche lavoretto per la ditta da lui creata.

 

Di conseguenza, occorre concludere all'esistenza di un motivo di giustificazione e discolpa che esclude ogni responsabilità del ricorrente. Il ricorso va dunque accolto.

 

In via subordinata, qualora questo Tribunale non aderisse alla tesi secondo la quale la grave malattia del ricorrente esclude ogni sua responsabilità in merito al mancato pagamento dei contributi paritetici, si precisa quanto segue.

 

Secondo giurisprudenza costante, si è in presenza di un motivo di giustificazione e discolpa, se il mancato pagamento dei contributi aveva carattere puramente temporaneo ed avrebbe permesso il versamento dei contributi entro un termine ragionevole (DTF 114 V78; DTF 108V 183). In tal senso, è necessario che sia appurato con un alto grado di verosimiglianza che, al momento in cui il datore di lavoro ha preso la sua decisione, il mancato pagamento dei contributi era oggettivamente indispensabile all'esistenza medesima dell'impresa ed avrebbe permesso di versare i contributi sociali (DTF 108V 189).

 

Nella fattispecie concreta, complice lo squilibrio psichico legato alla malattia, il ricorrente era pienamente convinto, almeno in un primo tempo, di poter continuare ad occuparsi della ditta come in passato, superando i problemi finanziari che stava attraversando. Ovviamente, la malattia del ricorrente era seria al punto tale che, come visto, non era ragionevolmente in grado di condurre gli affari della ditta, per cui non vi erano possibilità concrete di salvarla.

Nonostante ciò, ripetesi, il ricorrente era convinto che la situazione fosse temporanea (come era già capitato in precedenza) e che sarebbe stato presto in grado di saldare il dovuto. Ciò che purtroppo non è avvenuto.

 

Di conseguenza, sulla base di quanto precede, si chiede che l'importo che il convenuto è tenuto a rifondere venga sensibilmente ridotto.

 

In ogni caso, tenuto conto dei problemi psichici del ricorrente, occorre concludere che la sua responsabilità è da considerare lieve, ciò che, anche per questo motivo, esclude l'applicazione dell'art. 52 LAVS.

 

Il ricorrente, come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto (doc. _), non è manifestamente in grado di far fronte alle spese della presente procedura, per cui si chiede che venga ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

 

Si propongono le seguenti prove:

 

-   richiamo dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD

    dell'incarto relativo alla ditta "__________;

-   richiamo dall'Ufficio AI dell'incarto relativo a __________;

-   richiamo dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell'intero incarto relativo alla fallita "__________";

-   edizione dall'Ufficio fiduciario e contabile di __________, , delle chiusure del bilancio e conto economico dell'esercizio 1999.

-   eventualmente testi (qualora questo Tribunale ritenesse che l'incarto AI non fosse completo ed esauriente):

       Dr. med. FMH __________, c/o __________;

    ○   Dr. med. __________." (Doc. _, Inc. 31.03.15)

 

                               1.6.   Con ricorso e domanda di assistenza giudiziaria 15 settembre 2003, __________, rappresentata dall'avv. __________, chiede l'annullamento della decisione 18 luglio 2003 riconfermandosi nella propria opposizione e precisando:

 

"  (…)

 

Nella fattispecie concreta, come detto, la ricorrente ha dimissionato a tutti gli effetti dal CdA durante l'Assemblea straordinaria del 25 gennaio 2000, mentre la conseguente radiazione dal Registro di commercio è stata pubblicata sul FUSC il __________.

 

In sostanza, a partire dal 25 gennaio 2000, la Signora __________ non ha più avuto alcun tipo di controllo sulla ditta; in particolare, ella non ha avuto modo di pronunciarsi sul conto d'esercizio del 1999, né tanto meno sul bilancio della ditta del 1999, la cui chiusura è avvenuta solamente parecchi mesi dopo le dimissioni dal CdA.

 

Infatti, la chiusura del conto d'esercizio e del bilancio deve avvenire entro il termine imposto dal regolare andamento dell'azienda (art. 958 cpv. 2 CO), ossia nel caso di una società anonima, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (art. 699 cpv. 2 CO). Posto come l'esercizio annuale della ditta in questione, secondo gli statuti, corrispondesse a un anno civile, il conto d'esercizio ed il bilancio dovevano essere chiusi al più tardi entro il 31 giugno 2000.

 

Di conseguenza, considerato che al momento dell'uscita dal CdA, ossia il 25 gennaio 2000, il conto d'esercizio ed il bilancio per il 1999 non erano ancora stati chiusi, la ricorrente non era e non poteva essere a conoscenza di un eventuale scoperto nel pagamento degli acconti sui contributi paritetici relativi al IV trimestre del 1999 (ottobre-dicembre 1999). Né tanto meno poteva influenzare il pagamento di detti contributi.

 

Ne segue che la responsabilità della ricorrente non è impegnata. Già per questo motivo, il ricorso deve essere accolto.

 

Di più. Nessuna bolletta relativa ad acconti sui contributi paritetici per il IV trimestre 1999 è stata notificata alla fallita, prima che la ricorrente uscisse dal CdA.

 

Per cui, anche per questo motivo, la ricorrente non può essere chiamata a rispondere del mancato pagamento degli acconti sui contributi ed il ricorso deve essere accolto." (Doc. _, Inc. 31.03.16)

 

(…)

 

Nel caso in esame, la ricorrente, pur godendo di un diritto di firma individuale, non aveva alcun potere decisionale in seno alla ditta, né le è mai stato possibile, durante la sua permanenza nel CdA, influire sulla conduzione e sulla sorte della ditta con iniziative proprie.

 

Infatti, la società, sin dalla fondazione avvenuta nel 1985, è stata gestita esclusivamente dal padre della ricorrente e factotum, il quale si è sempre occupato personalmente, tra le altre mansioni, dei pagamenti della società. In sostanza, complice anche l'evidente inesperienza, alla ricorrente è sempre stata negata l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione della volontà della ditta.

 

Aggiungasi che, per motivi di orgoglio, e meglio a causa della sua grave invalidità, il Signor __________ ha sottaciuto agli altri amministratori, e quindi anche alla figlia, i gravi problemi finanziari della società da lui creata.

 

In effetti, egli non ha mai detto nulla alla figlia e quest'ultima, come visto, non ha oggettivamente avuto accesso all'ultimo trimestre del 1999 e non poteva rendersi conto degli acconti emessi per quel periodo (l'emissione della bolletta prima dell'uscita dal CdA è contestata). In ogni caso, anche nella denegata e contestata ipotesi in cui la bolletta relativa agli acconti del IV trimestre 1999 fosse pervenuta alla fallita, __________ non ha mai detto nulla in proposito alla ricorrente. Comunque sia, anche se glielo avesse comunicato – ciò che pure si contesta – prima dell'uscita dal CdA della ricorrente la bolletta non era pagabile.

Di conseguenza, quest'ultima, non può essere tenuta responsabile per il mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della ditta "_____________".

 

Infine, anche qualora questo Tribunale non aderisse a quanto sopra, la responsabilità della ricorrente, in via subordinata, è semmai da considerare lieve. Anche per questo motivo, il ricorso è da considerare fondato.

 

Da ultimo, va rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un amministratore deve sollecitare ripetutamente gli amministratori di fatto riguardo al pagamento dei contributi paritetici e rassegnare le dimissioni se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi restano impagati (sentenza non pubblicata del TFA del 15 dicembre 1993 in re L.N. e sentenza non pubblicata del TFA del 21 dicembre 1993 in re M.T.S.).

 

In casu, la ricorrente ha rassegnato le sue dimissioni ancor prima che la fallita ricevesse la richiesta di acconto e quindi prima che potesse rendersi conto che l'ultimo trimestre del 1999 era rimasto insoluto.

 

Non solo, ma la Signora __________ non era, né di fatto lo è mai stata, in grado di influire sulla gestione della ditta da parte del padre: l'unica iniziativa che ha potuto prendere è stata quella di dimissionare dal CdA non appena ha intuito che la ditta non andava bene (per motivi estranei all'AVS).

 

Di conseguenza, occorre ammettere che la ricorrente ha assolto il proprio dovere di amministratrice in maniera diligente e, se del caso, la sua responsabilità va considerata lieve; ciò che esclude l'applicazione dell'art. 52 LAVS.

La ricorrente, come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto (doc. _), non è manifestamente in grado di far fronte alle spese della presente procedura, per cui si chiede che venga ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ (…)" (Doc. _, Inc. 31.03.16).

 

                                         ____________, anch'essa rappresentata dall'avv. __________, con ricorso e domanda di assistenza giudiziaria 15 settembre 2003 ha addotto le stesse motivazioni di ____________ (cfr. doc. _, Inc. 31.03.17)

 

                               1.7.   Per quanto concerne __________, la Cassa, in risposta,  postula l'integrale reiezione del gravame, precisando:

 

"  Ad 2-3 Contestato

 

La Cassa conferma quanto esposto nella propria decisione su opposizione del 12 agosto 2003, in particolare, ai punti 2.1. e 2.2. a cui rinvia (doc. _).

La Cassa contesta l'applicazione della giurisprudenza menzionata dal ricorrente al caso di specie.

Infatti, agli atti non vi sono elementi che consentono di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute, il signor _________ non sia stato in grado di gestire gli affari della società segnatamente di provvedere, anche tramite delega a terze persone, al pagamento dei contributi. Del resto, il grado di invalidità accertata dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità è del 50%.

 

Come si evince dai doc. _, il ricorrente, malgrado l'incapacità lavorativa dovuta a malattia, oltre a rivestire la funzione di amministratore unico della ditta, ha lavorato alle dipendenze della società, percependo salari dal 1998 al 2001.

 

La Cassa evidenzia inoltre che, come peraltro già rilevato nella decisione su opposizione del 12 agosto 2003 (doc. _), nei confronti della ____________ essa ha dovuto sistematicamente notificare diffide dal mese di ottobre 1996 e procedure esecutive dal mese di giugno 1998.

La Cassa ribadisce anche in questa sede che la malattia non può essere ritenuta quale valido motivo di discolpa: il ricorrente deve pertanto essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi scoperti.

 

Prove:  documenti in specie doc. _; testi; interrogatorio formale;

             richiamo dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, _________,

             dell'intero incarto relativo al signor ___________

 

Contestato

Contrariamente a quanto sostiene la controparte, che la Cassa contesta, per la _____________ non si trattava palesemente di una crisi temporanea atta a giustificare il mancato versamento dei contributi: nel caso di specie, infatti, come suesposto, la società era in mora con il pagamento dei contributi da 4 anni, quindi da ben oltre il periodo di sei mesi ammesso dalla giurisprudenza quale motivo di discolpa.

Per il resto, si rinvia ai punti che precedono, ribadendo che, nel concreto caso, la responsabilità del ricorrente è data per negligenza grave.

 

Prove: c.s.

 

Contestato

La Cassa non ritiene necessario procedere all'assunzione di altre prove.

Essa non si oppone comunque al richiamo dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità dell'intero incarto relativo al signor ___________." (Doc. _, Inc. 31.03.15)

 

                               1.8.   Anche per quanto concerne  ____________ la Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame, precisando:

 

"  (…)

 

Ad 1 Contestato

La Cassa conferma quanto esposto in sede di decisione del 6 maggio 2003 e di decisione su opposizione del 18 luglio 2003, a cui rinvia (doc. _), e precisa quanto segue.

La ricorrente ha fatto parte del Consiglio di amministrazione (in seguito: CdA) della _____________ quale membro dal 14 agosto 1997 al 25 gennaio 2000, data in cui ella ha rassegnato le dimissioni da tale carica, per un periodo quindi che non può palesemente definirsi breve, contrariamente a quanto sostiene la signora ___________.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza, alla ricorrente, nella veste di membro del CdA, competevano le attribuzioni inalienabili previste all'art. 716a cpv. 1 cifra 5b CO e quindi l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare, per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, tanto più se, stando alla signora ___________, della ditta si occupava unicamente il padre, signor ___________, afflitto da malattia.

La Cassa ribadisce che la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS non è da mettere in relazione né alla gestione della società per se stessa né a eventuali cause di fallimento.

 

Prove: documenti, in specie doc. _ e doc. _; testi; interrogatorio

            formale

 

Agli atti

 

Contestati

 

Come già esposto nella decisione su opposizione del 18 luglio 2003, in particolare al punto 4. (doc. _ e doc. _), la signora __________ deve essere resa responsabile del pagamento dell'acconto contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF pari a CHF 1'245.90 non versati per il IV. trimestre del 1999, contrariamente a quanto da lei asserito.

Infatti, il pagamento dell'acconto relativo al IV. trimestre del 1999 è dovuto siccome la relativa fattura è stata emessa ed inviata dalla Cassa il 9 dicembre 1999, così come risulta chiaramente dal documento informatico concernente le fatture inviate (doc. _) e dal dettaglio evoluzione incasso per l'anno 1999 (doc _), contrariamente a quanto sostiene – a torto – la ricorrente.

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, il termine per versare l'acconto scade il 10 gennaio dell'anno successivo che nel caso concreto, è il 10 gennaio 2000, data quindi precedente al giorno in cui la signor __________ ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del CdA.

La Cassa rileva che la mancata chiusura del conto di esercizio e del bilancio non ha alcuna rilevanza per la responsabilità ex art. 52 LAVS (…)" (Doc. _, Inc. 31.03.16)

 

                               1.9.   Con decreti 28 ottobre 2003 il Giudice delegato ha congiunto le cause (cfr. doc. _, Inc. 31.03.15).

 

                             1.10.   Su richiesta del TCA, in data 1° dicembre 2003, il legale dei ricorrenti ha trasmesso il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria per ___________ e ___________. ___________ ha per contro rinunciato all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _ e allegati, Inc. 31.03.15).

 

                             1.11.   In data 5 dicembre 2003, la Cassa ha trasmesso copia delle decisioni formali e delle opposizioni (cfr. doc. _, Inc. 31.03.15).

 

                             1.12.   Su richiesta del TCA, in data 2 marzo 2004, l'UAI ha trasmesso l'incarto AI relativo a ___________ (cfr. doc. _ e allegati, Inc. 31.03 15).

                                         Previa autorizzazione dell'UAI, alle parti è stata data la possibilità di visionare l'incarto AI presso il TCA (cfr. doc. _, Inc. 31.03.15).

 

                             1.13.   Su richiesta del TCA, in data 5 marzo 2004, la Cassa ha trasmesso copia delle diffide di pagamento inviate alla società dal 1996, il conteggio di chiusura 1996 e le diffide di pagamento relative al 1997 (cfr. doc. _ e allegati, Inc. 31.03.15)

 

                             1.14.   In data 2 aprile 2004, i ricorrenti hanno osservato:

 

"  Come emerge dall'incarto AI, segnatamente dai molteplici rapporti medici del Dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, e del Dr. __________, medico generico, che hanno avuto – e che hanno tutt'ora in cura – il signor ___________, la salute di quest'ultimo, già precaria da parecchi anni, ha subito un peggioramento sensibile a partire da luglio 1997, nella misura in cui oltre a disturbi ortopedici e dolori particolarmente esacerbanti al ginocchio e alla spalla (rapporto medico 10.03.2004 Dr. ___________), si è associata una grave forma di depressione, caratterizzata da uno stato di ansia, sconforto generale, pianto facile, insonnia, distrazione, mancanza di concentrazione, tensione, irrequietezza e problemi di socializzazione (rapporti medici 14.12.1998 Dr. __________; cfr. inoltre referti medici di cui all'incarto della ____________, Dr.essa ___________, Dr. ___________, Dr. __________).

 

Nemmeno le cure a base di psicofarmaci e i regolari controlli psichiatrici, hanno consentito di ottenere miglioramenti sostanziali, tant'è che, come appare dal rapporto medico 17.11.1999 del Dr. __________, la situazione è peggiorata, in quanto il signor __________ è pure divenuto apatico e indifferente, quindi inoperativo (Allegato 1 al rapporto medico 14.12.1998 del Dr. __________).

 

Come risulta dallo scritto 14 settembre 1998 del Dr. __________ al Dr. __________, detti disturbi soggettivamente e oggettivamente importanti, non hanno consentito al ricorrente di "offrire né una sufficiente continuità, né una sufficiente concentrazione nelle mansioni di responsabile di una ditta di impianti sanitari".

 

Inoltre, emerge dal rapporto medico 17.11.1999 del Dr. _________ che, con riferimento alla situazione ormai deteriorata della ditta, il Signor ___________ "sembra non essere in grado di prendere dei provvedimenti costruttivi a causa della sua persistente apatia ed abulia".

 

Da quanto sopra, emerge che a causa dei gravi problemi di salute il Signor __________ non è più stato in grado di seguire la gestione della sua società, ciò che ha condotto all'inesorabile declino e, infine, al fallimento della stessa.

 

Tali condizioni psicofisiche sono quindi alla base del motivo di discolpa invocato dal Signor ___________, che merita di essere accolto, come pure il ricorso presentato da quest'ultimo, dalla figlia e dalla moglie, le quali, evidentemente, non sono state in grado di continuare gli affari della ditta, viste le particolari conoscenze richieste per gestire la medesima e che da sempre, degli affari della ditta, si è occupato esclusivamente il Signor __________.

 

La comprova che il signor __________ avesse gravissimi problemi di salute e che quindi non c'era più con la testa, è data dal fatto che quest'ultimo, come risulta dall'allegato 1 di cui al rapporto medico 14.12.1998 del Dr. __________, pensava di riuscire a risollevare una ditta che era sovraindebitata." (doc. _, Inc. 31.03.15)

 

                                         Questo scritto è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza con facoltà di formulare eventuali osservazioni nel merito (cfr. doc. _, Inc. 31.03.15).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

 

                                         Mentre, per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8 pag. 820).

 

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In via di principio, come visto (cfr. consid. 2.1), questa norma di procedura entra in vigore immediatamente. Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

 

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

 

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

 

                                         Per quel che concerne l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione vecchiaia e superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

 

                                         Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

 

                               2.5.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

 

                                       Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. allegati _ doc. _, Inc. 31.03.15), dalle dichiarazione dei salari (cfr. allegati _ doc. _, Inc. 31.03.15), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 30'419.30 (cfr. consid. 1.4.).

 

                                         Del resto i ricorrenti non hanno contestato l'importo del danno come tale.

 

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

 

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

 

                               2.9.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

 

                            2.9.1.   __________ ha assunto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma individuale, dal 22 aprile 1985 al 10 marzo 2000. Dal 10 marzo 2000 ha ricoperto la carica di amministratore unico (estratto RC informatizzato).

 

                         2.9.1.1.   __________ sostiene sostanzialmente che il fallimento della società è da imputare al suo precario stato di salute. Sin dal 1997 soffrirebbe di turbe psichiche che lo avrebbero portato in seguito a chiedere delle prestazioni AI.

                                         Dal 1° luglio 1998 __________ è al beneficio di una mezza rendita d'invalidità (cfr. incarto AI, Doc. _, Inc. 31.03.15).

 

                                         In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

                                         Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

                                         Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).

                                         A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:

 

"  (…)

c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.

Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.

Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).

Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.

Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."

 

                                         Il TFA in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 7.4:

 

"  D'autre part, contrairement à l'opinion des premiers juges, on ne saurait en principe exiger d'un directeur de société qui tombe malade de prendre de son propre chef les mesures nécessaires pour que la société anonyme continue à fonctionner. La fixation de l'organisation de la société anonyme et la nomination des personnes chargées de la gestion et de la représentation font partie des compétences intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration (art. 716a al. 1 ch. 2 et 4 CO selon le droit révisé de la société anonyme, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 [sur l'applicabilité dans le temps du nouveau droit, Böckli, op. cit., p.1119 no 2049 et p. 1121 no 2054]). Cela vaut, à tout le moins, quand il s'agit de personnes qui sont directement subordonnées au conseil d'administration (Adrian Kammerer, Die unübertragbaren und unentziehbaren Kompetenzen des Verwaltungsrates, thèse Zurich 1997, p. 180 sv.). Au demeurant, même pour un administrateur, l'impossibilité momentanée d'exercer ses fonctions pour cause de maladie peut constituer un motif d'exculpation (Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Zurich 1987, p. 111, ch. 309).

 

Quoi qu'il en soit, même si l'on admet que la maladie de P.________ a duré un mois seulement (février 1993), il y a lieu de considérer que ses fonctions de directeur ont pris fin avec effet immédiat le 29 mars 1993. A partir de ce moment là en tout cas, il n'avait plus la possibilité d'influer d'une quelconque manière sur la marche de la société anonyme. Peu importe que ses pouvoirs n'aient pas été immédiatement radiés au registe du commerce (ATF 123 V 173 consid. 3a, 112 V 4 consid. 3c; Nussbaumer, loc. cit., p. 1081). Il est donc douteux qu'il eût été à même de prendre les mesures nécessaires pour payer les cotisations arriérées qui résultaient du décompte complémentaire daté du 26 mars 1993. De même, il ne saurait a priori être responsable pour les cotisations qui n'étaient pas encore échues et exigibles au moment où les rapports de travail ont été résiliés (art. 34 al. 3 aRAVS; Nussbaumer, loc. cit., p. 1082; cf. aussi VSI 2002 p. 56 consid. c/bb).

 

Dans ces conditions les faits pertinents n'ont pas été établis de manière complète pour que l'on puisse se prononcer sur le principe et, le cas échéant, sur l'étendue de la responsabilité de P.________. Il convient en conséquence de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il détermine si, et dans l'affirmative, pour quelle durée, P.________ a été en mesure d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société, en particulier la possibilité qu'il avait de décider du paiement des cotisations d'assurances sociales et d'éviter ainsi la survenance du dommage. Si la juridiction cantonale parvient à la conclusion que la responsabilité de principe de l'intéressé doit être admise, elle devra encore fixer le montant du dommage à sa charge en tenant compte du moment auquel ont pris fin ses fonctions"

 

                                         Anche il TCA ha recentemente respinto la petizione nei confronti di un convenuto tossicodipendente che, a detta dei medici, sin dall'inizio del proprio mandato e per tutto il periodo in cui è stato iscritto a RC quale membro del CdA, non era grado di comprendere e svolgere le mansioni che competono ad un amministratore (STCA del 1°dicembre 2003 nella causa R. W., K. W-B., R. W. e S. B., inc. 31.02.31-34, consid. 2.10.3.2).

 

                                         Dall'incarto AI richiamato agli atti, come vedremo, non emergono elementi che fanno pensare ad una totale incapacità a gestire la società.

 

                                         Dall'inchiesta economica per gli indipendenti del 15 ottobre 1999 emerge che lo stesso assicurato ha dichiarato di essere stato occupato all'interno della ditta nella misura del 70% in lavori manuali, mentre per il restante 30% in mansioni dirigenziali e amministrative (cfr. inchiesta economica per gli indipendenti del 15 ottobre 1999, incarto AI, doc. _ e allegati). Dal luglio 1997, tuttavia, dichiara di aver ridotto la propria attività lavorativa a 2-3 ore al giorno.

                                         Le attività che a seguito dell'insorgenza del danno alla salute hanno subito importanti limitazioni concernono lavori prettamente manovali. Per quanto riguarda invece la direzione dell'azienda e i lavori amministrativi, la diminuzione è risultata minima (cfr. inchiesta economica per gli indipendenti del 15 ottobre 1999, incarto AI, doc. _ e allegati).

 

                                         Ora, questo TCA non intravede motivi per scostarsi da quanto è stato accertato in ambito AI. L'incapacità lavorativa si è attestata al 55% con una pressoché intatta capacità a livello direzionale e gestionale, per cui non è concepibile, vista anche la ripartizione del lavoro che __________ svolgeva prima e dopo la patologia invalidante, sostenere che per oltre 4 anni ___________ ha continuato ad amministrare e gestire la società solo per "orgoglio" (cfr. doc. _, Inc. 31.03.16). Vero è invece che la residua capacità lavorativa gli ha permesso comunque di svolgere quelle che sono le mansioni prettamente gestionali ed amministrative, come del resto i referti medici presenti nell'incarto AI non hanno a priori escluso.

 

                                         Dall'incarto e dalle dichiarazione delle altre due ricorrenti, emerge peraltro anche che __________, decideva l'assunzione del personale e le strategie aziendali, che era quindi in grado di impartire ordini sul pagamento dei contributi anche se costretto per malattia a lavorare a tempo parziale (cfr. doc. _, allegati 1-4 doc. _, incarto AI [in particolare cfr. inchiesta economica per gli indipendenti 19 ottobre 1999], doc. _, Inc. 31.03.15; doc. _, inc. 31.03.16; doc. _, inc. 31.03.17). Il ricorrente, malgrado avesse qualche problema di salute, si é sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede ad una presidente del CdA ed ad un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica, o eventualmente affidare la gestione ad un sostituto competente. Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, consid. 4c).

 

                                         Si presume quindi che i compiti essenziali siano stati ancora svolti dal ricorrente.

                                         Agli atti non vi sono del resto elementi che consentano di ipotizzare che a causa del suo stato di salute egli non sia stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere, anche tramite delega a terze persone, al pagamento dei contributi.

 

                                         Questo TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante (STFA non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P., C 49/00, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, 1984 pag. 468 consid. 3b, 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pagg. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63), ritiene ____________ responsabile per l'intero importo fatto valere dalla Cassa.

 

                         2.9.1.2.   ___________ sostiene in subordine che, qualora questo Tribunale non dovesse avallare la tesi ricorsuale secondo la quale lo stato di salute del ricorrente non gli avrebbe permesso di amministrare la società, la sospensione del pagamento dei contributi doveva essere, nelle previsioni del presidente del CdA, provvisoria e di corta durata. Egli contava infatti, come successo in passato, di pagare l'arretrato contributivo entro breve tempo.

 

                                         In concreto va analizzato se i motivi invocati dal ricorrente sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                         Il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi:

 

"  (…)

b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden unbestrittenermassen während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt, und dies bei ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S. 248 Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der Sozialversicherungsbeiträge gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE 108 V 187 Erw. 2). Die Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen Faktoren ab als dem Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich insbesondere vom unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel in der Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der Erstattung des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb je- doch völlig unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden würde, welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das Überleben ermöglicht hätte (…)"

 

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         Nell'evenienza concreta, risulta che sin dal 1996 la società è stata in mora col pagamento dei contributi (fatto questo non contestato dal ricorrente), ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese di ottobre 1996 (cfr. doc. _ e allegati, Inc. 31.03.15) ed a precettarla a partire dal mese di giugno 1998 (cfr. allegati _ doc. _, Inc. 31.03.15).

                                         I contributi non versati sono relativi al periodo 1998-2001.

                                         A mente del convenuto, la crisi del settore, oltre ad altri fattori specifici (tra cui la sua malattia), avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.

                                         Il TCA constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid. 2.8.1). Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1996 (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

                                         Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

                                         D'altra parte nella citata DTF 121 V 243 la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

 

                                         Gli sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.7.).

                                         In una sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è espresso in questi termini:

 

"  (…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (…)"

 

                                         Lo stesso concetto è stato ribadito nella sentenza del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:

 

 

 

"  (…)

4.4 Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre dovuto richiamare al pagamento la E.________SA, adire le vie esecutive e rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E.________ SA al 31 dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70 nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr. 1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.________". Va però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr. 1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile, non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le ditte fornitrici - tra cui: F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori realmente conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo peraltro molto lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la società aveva non indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni 1995-1997, per poi dare luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non sfociata in un decreto di omologazione. L'eluso versamento dei contributi non può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità (…)"

 

                                         In una STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3., l'Alta Corte ha sancito che:

 

 

"  (…)

Le critère déterminant pour qualifier le comportement des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que les retards dans le paiement des cotisations sociales se sont étendus de l'année 1992 jusqu'à l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles circonstances, les recourants ne peuvent être considérés comme ayant eu des raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des cotisations aux assurances sociales n'était que passager, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 2 in fine (a contrario, voir aussi ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés, aux conditions posées par la jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer le paiement des cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous peine de commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS (…)"

 

                                         Il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

 

"  3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

 

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."

 

                                         Nella citata sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2., il TFA ha ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa:

 

"  (…)

Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b; arrêt T. du 20 août 2002, H 295/01, consid. 5; arrêt H. du 29 avril 2002, H 209/01, consid. 4b). Un autre élément dont il faut tenir compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur réside dans l'habitude qu'il pourrait avoir prise de laisser en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes, afin de bénéficier d'un financement illicite de son entreprise par les deniers publics (cf. ATF 108 V 196 consid. 4).

 

3.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des faits que la société S.________ SA, constituée en 1980, aurait à un moment ou à un autre de son existence connu des retards significatifs dans le versement des cotisations paritaires prélevées sur les salaires. En particulier, il n'est pas établi que durant les deux derniers mois de l'année 1990, les administrateurs auraient laissé en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes dans le but de continuer leur activité. On ne peut donc faire grief aux recourants d'avoir fait supporter durablement à l'assurance sociale le risque inhérent au financement de l'entreprise (ATF 108 V 196 consid. 4), car les cotisations perdues ne sont afférentes qu'aux salaires payés durant la réalisation du film «N.________», en novembre et en décembre 1990. Dans le cas d'espèce, et contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut considérer que la société faillie ne disposait pas de moyens pour payer les cotisations sociales au moment où celles-ci lui ont été notifiées (ce qui ne constitue en principe pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement : cf. RCC 1985 p. 646). Il en va de même ultérieurement et jusqu'à sa faillite, dès lors que les deux versements provenant des recettes et droits du film avaient précisément fait l'objet de cession par la convention du 5 juin 1991. En réalité, avant de céder les droits dans la perspective d'un crédit supplémentaire, S.________ SA n'a pas encaissé de recettes pour le film qu'elle avait produit, si bien qu'elle n'a jamais été en mesure de payer ses dettes. En tablant sur les recettes hypothétiques du film pour être en mesure de désintéresser les créanciers de la société, au rang desquels figurait l'AVS, les recourant ont manqué à leur devoir de saine gestion des cotisations paritaires prélevées sur les salaires, dans l'attente de leur versement à la caisse de compensation. S'il constitue assurément un cas de négligence, leur comportement ne se situe toutefois qu'à la limite du degré de gravité sanctionné par l'art. 52 LAVS, compte tenu notamment du bref laps de temps pendant lequel la négligence a été commise et du fait qu'ils n'ont pas privilégié certains créanciers au détriment de l'AVS. Comme les conditions permettant de retenir une responsabilité à raison d'une négligence grave des administrateurs ne sont en l'espèce pas réunies, la demande en réparation du 21 octobre 1993 était mal fondée. Il s'ensuit que le jugement du 17 janvier 2002 doit être annulé (…)".

 

                                         Nel caso di specie non si può parlare di crisi temporanea di liquidità. La ditta ha iniziato a differire il pagamento dei contributi sin dall'ottobre 1996 (cfr. doc. _ e allegati, Inc. 31.03.15), quindi prima dell'insorgere della malattia, che verosimilmente ha iniziato a mostrare i primi sintomi verso la seconda metà del 1997 (cfr. incarto AI, doc. _ e allegati, in particolare certificati 23 luglio 1997 e 7 agosto 1997 del Dr. ___________).

                                         Nemmeno può essere condiviso l'assunto secondo cui nonostante la crisi aziendale, "l'età e le condizioni di salute del ricorrente, che era pure in attesa di una decisione sull'invalidità, l'unica possibilità per sbarcare il lunario era quella di effettuare qualche lavoretto per la ditta da lui creata" (cfr. doc. _, Inc. 31.03.15). Così agendo il convenuto ha finanziato illecitamente la società, a spese della Cassa e dei contribuenti. Di situazioni come quella che ci occupa oggi se ne presentano molte, soprattutto in periodi di crisi finanziaria; tuttavia, la ratio legis delle norme che regolano il pagamento dei contributi sociali - che servono a finanziare i settori delle assicurazioni sociali - e di riflesso la norma di cui all'art. 52 LAVS per il risarcimento dei danni, non è quella di permettere a società in difficoltà economiche di sospendere il versamento dei contributi, che per metà inoltre sono già stati dedotti dallo stipendio del lavoratore, e finanziare in questo modo la "crisi di liquidità della società". Certo, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.7 e 2.9.1.2) permette di non punire la società o l'amministratore che ha sospeso per un corto periodo il pagamento dei contributi. Tuttavia, tale eventualità è permessa solo a condizioni molto restrittive (corto periodo di buco contributivo, cessazione immediata dell'attività se la società non riesce a riprendersi immediatamente, in precedenza la ditta deve aver sempre onorato regolarmente il pagamento dei contributi, ecc., cfr. sentenze sopracitate, in particolare DTF 121 V 243).

 

                                         Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1998, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a) e dal 10 marzo 2000 di un amministratore unico (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

                                         Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b, 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Quindi, visto quanto sopra, ____________ è responsabile del danno causato alla Cassa.

 

                            2.9.2.   __________ ha ricoperto la carica di membro del CdA e segretaria, con diritto di firma individuale, dal 22 aprile 1985 al 25 gennaio 2000, data delle dimissioni (estratto RC informatizzato; allegato _, Inc. 31.03.16).

                                         __________ ha ricoperto la carica di membro del CdA, con diritto di firma individuale, dal 14 agosto 1997 al 25 gennaio 2000, data delle dimissioni (estratto RC informatizzato; allegato _, Inc. 31.03.16).

 

                         2.9.2.1.   Entrambe le ricorrenti sostengono che la società era gestita esclusivamente da ____________. Esse non avrebbero in nessun modo potuto influire sulla gestione. Anch'esse sostengono che la causa principale del fallimento aziendale è stata la malattia di _____________.

 

                                         Per quanto riguarda la malattia di ____________ si rimanda a quanto detto al consid. 2.9.1.1.

 

                                         Accettando il mandato di membri del CdA della ____________, __________ e ___________ hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a ____________, bensì anche alle membri del CdA __________ e ____________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 nella causa P.S.J (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalle ricorrenti non sono sufficienti per liberarle della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         D'altronde ___________ e ____________ non hanno minimamente provato di essere state impedite di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né hanno indicato come e quando hanno verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Le ricorrenti si sono limitate a dire che era __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società. Gli argomenti addotti, in particolare il fatto che la loro era solo una carica meramente formale, di copertura e svuotata di ogni concreto potere di intervento sulla conduzione della ____________, visto che sarebbe stato ___________ ad avere in mani le redini della società ed a deciderne l'andamento, non concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., Inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Un amministratore non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla gestione della società, di aver partecipato alla fondazione della stessa solo a titolo fiduciario, di non aver mai percepito un salario, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché tutto ciò costituisce già un caso di negligenza grave         (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

 

                                         Le ricorrenti, in violazione degli obblighi che loro derivano dalla carica di membri di una società anonima, non hanno svolto nessun tipo di controllo.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). Esse erano tenute all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5b). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Il ruolo di "factotum" di ___________, non giustifica comunque la passività di ___________ e ___________. Le ricorrenti non potevano, nella veste di membri del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il fatto di non informarsi regolarmente sulla conduzione della società e - vista l'importanza in questo ambito - sulla sorte dei contributi sociali costituisce colpa grave ai sensi dell'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV N°5, pag. 14 consid. 5.3.2; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.2.3). Le ricorrenti avrebbero dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA del 3 luglio 2003 nella causa V., H 265/02, consid. 3.2.; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Esse avrebbero anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbero facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

                                         Essersi fidate senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza dei membri del CdA. I controlli avrebbero permesso loro di appurare la precaria situazione finanziaria della società (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo, come visto, la Cassa a diffidarla sin dal 1996 e precettarla dal 1998 (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4).

                                         Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, le ricorrenti avessero inoltrato immediatamente le loro dimissioni (STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).

                                         La lunga permanenza nella società, fa pensare che le ricorrenti hanno lasciato correre le cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).

                                         Se avessero subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbero certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

                                         Neppure l'asserita inesperienza sono idonee a giustificare nei confronti della Cassa il comportamento di totale inattività delle ricorrenti (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., Inc. 31.02.29, consid. 2.7.1).

                                         Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur anche vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). In siffatta evenienza incombe all'interessato il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazioni alla questioni contributive (SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).

 

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di ___________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

 

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

 

                                         Le ricorrenti hanno omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.5; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Esse hanno omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del loro dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività delle ricorrenti è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

 

                                         E' pur vero che generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa, vige un rapporto di fiducia privilegiato, ma è altrettanto vero che se si volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una "SA famigliare”, si finirebbe per legittimare la posizione "dell’uomo di paglia” a scapito segnatamente dell’amministrazione AVS/AI (STFA non pubblicata del 31 dicembre 1993 nella causa M.S. consid. 4; STCA del 16 aprile 2003 nella causa T., Inc. 31.02.21, consid. 2.6.2; cfr. sopra consid. 2.9.2.1). Per questo motivo, l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è applicabile nel caso in esame.
Del resto il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un amministratore, anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare formazione e che si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza comunque verificarne la veridicità (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 in re B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8). D'altra parte, secondo la giurisprudenza federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve esercitare correttamente il suo compito (RCC 1992, pag. 263). Ancora recentemente il TFA ha riconosciuto responsabili i fratelli del presidente del CdA, i quali si fidavano delle rassicurazioni del fratello senza verificarne la veridicità (STFA del 11 settembre 2002 nella causa C.C e M.C. , H 349/01, consid. 2.4).

                                        

                         2.9.2.2.   Le ricorrenti sostengono di non poter essere rese responsabili del IV trimestre del 1999, in quanto dimissionarie il 25 gennaio 2000.

 

                                         Nel caso di specie, _________ e ____________ hanno dimissionato dalla carica di membro del CdA della ____________ in data 25 gennaio 2000 (estratto RC informatizzato; allegato B, Inc. 31.03.16). La radiazione per entrambe le ricorrenti è avvenuta il 10 marzo 2000 (FUSC del ___________).

                                         Visto che __________ e ____________ hanno provato di aver dato le dimissioni il 25 gennaio 2000 (estratto RC informatizzato; allegato _ Inc. 31.03.16), la Cassa ha correttamente limitato la propria pretesa nei confronti delle ricorrenti a fr. 1'245.90, corrispondenti ai contributi dovuti dalla società nel quarto trimestre del 1999 (fattura inviata alla società il 9 dicembre 1999, cfr. allegato 1 doc. _, Inc. 31.03.16), il cui acconto era esigibile il 31 dicembre 1999 e da pagare entro il 10 gennaio 2000 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS;  art. 34 cpv. 4 v OAVS; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3b).

                                         Non è stato invece incluso l'acconto relativo il primo trimestre 2000, pagabile al 10 aprile 2000.
Infatti secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel Registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

 

                                         Nella fattispecie le due ricorrenti sono responsabili, come fatto valere dalla Cassa, unicamente del pagamento dell'acconto relativo al quarto trimestre del 1999.

 

                             2.10.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal ricorrente, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 127 I 56, 124 V 375, 120 V 360 consid. 1a con riferimenti; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, § 68 N 19, pag. 447).

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

 

                                         In particolare non è necessario procedere al richiamo degli incarti presso la pretura e l'UEF, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità dei ricorrenti (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre, Il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)

                                         I membri del CdA devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).

                                         Per quanto attiene all'incarto fallimentare, va ricordato ai ricorrenti che in linea di principio deve produrre direttamente tutti i documenti rilevanti, che può ottenere in estratto dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 8a cpv. 1 LEF (STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d).

 

                                         Non è necessario procedere all'audizione dei medici, in quanto l'incarto AI è completo (sul tema audizione testi cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.5; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.4.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a.).

 

                             2.11.   Con il proprio gravame, i ricorrenti _________ e __________ hanno domandato di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

                                         L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., Art. 61 N. 86 pag. 626).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).

 

                                         Nel caso di specie, a prescindere dalla questione a sapere se i ricorrenti si trovino effettivamente nel bisogno, le domande d'assistenza giudiziaria presentate da ___________ e ____________ devono essere respinte, i ricorsi 15 settembre 2003 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privi di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   I ricorsi del 15 settembre 2003 di ____________, ___________ e ____________ sono respinti .

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Le istanze dei ricorrenti ____________ e ____________ tendenti ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono respinte.

 

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti