Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2004.12

31.2004.13

 

ZA/fe

Lugano

8 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 2 luglio 2004 e 7 luglio 2004 di

 

 

1. RI 1

1 rappr. da: RA 1

2. RI 2

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 4 giugno 2004 emanate da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

In relazione alla fallita      FA1 in liquidazione, __________

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La ditta FA1, con sede a __________ (sino al dicembre 2000 con sede a __________, FUSC del 23 agosto 1999), è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il 5 dicembre 2000 (estratto RC informatizzato; FUSC dell'11 dicembre 2000).

                                         Lo scopo sociale consisteva nel commercio nel Cantone Ticino di impianti per l'elaborazione elettronica di dati (EED), in particolare personal computer, compresi software, ecc.

                                         RI 2 ha assunto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma individuale dal 13 dicembre 1999 sino alla dichiarazione di fallimento del 14 marzo 2003 (estratto RC informatizzato, FUSC del 27 agosto 1999, FUSC 16 aprile 2003).

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di membro del CdA, con diritto di firma collettiva a due, dall'11 dicembre 2000 sino al 29 novembre 2002, data delle proprie dimissioni (estratto RC informatizzato, allegato 4F doc. VI Inc. 31.04.12).

                                        

                                         La ditta FA1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° luglio 1999 al 31 agosto 2003.

 

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli atti - sistematicamente diffidarla dal mese di aprile 2001 e precettarla a partire dal mese di gennaio 2002 (doc. A-A2, Inc. 31.04.12).

                                         In data 17 febbraio 2003 l'UEF di __________ ha rilasciato alcuni attestati di carenza beni relativi agli acconti per i mesi da settembre a novembre 2001.

                                         In data 14 marzo 2003 e 4 aprile 2003, il Pretore di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della FA 1, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 16 aprile 2003).

                                         La Cassa ha in seguito insinuato il proprio credito di fr. 57'278.95 all'UEF di __________ relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dal 2000 al 2003.

                                        

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 6 febbraio 2004 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 2 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 57'278.95 per contributi impagati dal 2000 al 2003, in via solidale con __________ per analogo periodo ed importo e con RI 1 limitatamente all'importo di fr. 49'508.-- (allegato 1 doc. V, Inc. 31.04.13 e allegato 1 doc. III, Inc. 31.04.12).

                                        

                               1.3.   Con opposizione 1° marzo 2004, RI 2, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo di aver fatto tutto il possibile per salvare la società e i posti di lavoro dei suoi dipendenti. Dopo il tragico e noto evento dell'11 settembre 2001 il settore tecnologico in generale sarebbe stato penalizzato in modo considerevole, con riflesso sulla cifra d'affari, ciò che ha portato la società ad avere un ammanco di liquidità ed in seguito al fallimento (allegato 5 doc. VI Inc. 31.04.13).

                                         Con opposizione 3 marzo 2004, RI 1, rappresentato dall'avv. RA 2, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS in quanto egli avrebbe accettato la carica di membro del CdA solo a titolo formale. La sua attività sarebbe stata limitata alla funzione di responsabile del negozio e aiuto reparto tecnico. La società sarebbe stata gestita unicamente da RI 2 il quale lo avrebbe anche esonerato da ogni responsabilità. Nel settembre/ottobre 2002, resosi conto della critica situazione societaria RI 1 avrebbe prontamente dimissionato dalla carica di membro del CdA (allegato 4 doc. VI Inc. 31.04.12).

 

                                         ______________ non risulta aver interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.

 

                               1.4.   Nella sua decisione su opposizione del 4 giugno 2004 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere da RI 2, ha precisato:

 

"  (…)

9.   II signor RI 2 esclude una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, sostenendo che la società avrebbe subito una forte riduzione degli affari con conseguente totale mancanza di liquidità sino alla dichiarazione di fallimento, a seguito del tragico e noto evento dell'11 settembre 2001 che avrebbe colpito i settori tecnologici.

 

(…)

 

Nell'evenienza concreta, risulta dagli atti che la Cassa dal mese di aprile 2001 ha iniziato, sistematicamente, a diffidare la società e dal mese di gennaio 2002 ha promosso nei confronti della medesima delle procedure esecutive (cfr. doc. A - A2).

 

Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi - nella fattispecie per un periodo di due anni - già " comporta una responsabilità degli amministratori, siccome a quest'ultimi incombe, per legge, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

 

A mente dei Tribunale federale delle assicurazioni, un tale agire è segno di negligenza grave da parte dei datore di lavoro (STFA del 27 giugno 1994, in re A. M.) (…)." (allegato A doc. III Inc. 31.04.13)

 

                                         La Cassa sottolinea che, nonostante la grave crisi successiva ai tragici eventi dell'11 settembre 2001, RI 2, nella veste di presidente del CdA ed esperto nel ramo informatico, avrebbe dovuto rendersi conto per tempo che la situazione finanziaria della società era tale da non più permettere il versamento dei contributi. A detta della Cassa, sarebbe un fatto notorio che nel settore tecnologico-informatico possono sorgere difficoltà nell'incasso dei crediti (allegato A doc. III Inc. 31.04.13).

 

                                         Nella sua decisione su opposizione 4 giugno 2004 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere da RI 1, ha precisato che il fatto di non aver avuto nessun potere decisionale all'interno del CdA, non poteva esimere l'opponente da un controllo sistematico degli affari societari con particolare riferimento al versamento dei contributi sociali. La Cassa conclude che, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, non v'è dubbio che RI 1 abbia assunto la carica di "prestanome" senza una stretta vigilanza della persona che avrebbe gestito la società, per cui egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa per gli anni dal 2000 al 2002, per quest'ultimo anno sino al mese di ottobre (allegato A doc. I Inc. 31.04.12).

 

                               1.5.   Con ricorso 2 luglio 2004 RI 2 ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

con la presente vorrei presentare ricorso contro la decisione sull'opposizione da me presentata il 1° marzo 2004 all'CO1 di _____________ e notificatomi il 7 giugno 2004

 

Contesto la decisione di richiesta di risarcimento di danni in quanto secondo me non imputabili ad una mia grave negligenza o intenzionalità.

 

A dimostrazione di ciò vorrei, brevemente, esporre i fatti come si sono svolti.

 

Alla fine del 1999 entrammo nel consiglio d'amministrazione della FA 1 con allora sede a __________ con le seguenti mansioni:

 

• RI 2                            dal 03.12.1999                           Presidente

• __________               dal 03.12.1999  al 11.12.2000   Delegato

• __________               dal 03.12.1999                           membro

• RI 1                            dal 11.12.2000* al 17.01.2003   membro

 

Dalla precedente amministrazione non ci fu mai consegnato un bilancio d'apertura, questo ci mise nella condizione di dover ricostruire il bilancio partendo da zero. Purtroppo una prima bozza con dei risultati attendibili mi fu presentata solo nei primi mesi del 2001 e sempre in quei mesi mi arrivò una richiesta di pagamento da parte della cassa AVS di ___________ per i contributi del 1999-2000 che fu effettuato con dei pagamenti rateali nel corso del 2001.

 

Negli anni 1999 e 2000 ci fu una notevole espansione nel commercio di computer e dei servizi ad esso collegato. Si rese necessaria l'assunzione di personale con un conseguente aumento dei costi generali di gestione. Purtroppo, invece come tutti sanno, nel mese di settembre 2001 ci fu il tragico attacco alle torri gemelle di New York e, com'è noto, nei mercati i primi a farne le spese furono proprio i settori tecnologici. Noi subimmo una riduzione degli affari dell'80%. Questa riduzione creò un buco di circa 300'000 franchi di cifra d'affari nei soli mesi di ottobre, novembre e dicembre che corrisponde a circa 90'000 franchi di utile.

È evidente che un ammanco d'entrate di questa portata, per una nuova società come la nostra, comporti delle conseguenze catastrofiche.

 

Oggi mi rendo conto di aver sottovalutato gli effetti del calo del giro d'affari, ma allora eravamo tutti fiduciosi in una veloce ripresa del mercato. Decisi in ogni caso, alla fine del 2001, di ridurre i costi di gestione licenziando alcuni dei dipendenti.

 

Al drastico e imprevisto calo delle vendite va aggiunto il mancato pagamento di affitti per un valore di circa 50'000 franchi da parte della __________ SAGL di __________ (per cui è stato emesso un precetto esecutivo), questo ci portò ad una totale mancanza di liquidità.

Sempre fiducioso di riuscire a riportate in sesto la società, preferii dare la precedenza al pagamento degli stipendi e degli affitti.

Con la seconda revisione dei conti da parte della fiduciaria __________ SA di __________, alla fine di ottobre 2002, emerse che eravamo esposti per una cifra superiore al nostro capitale sociale ma solo perché in questi debiti era compreso il debito con la banca __________ di 100'000 franchi coperto da una garanzia privata. Mi trovai cosi costretto a depositare il bilancio e chiedere un concordato per il quale il pretore mi impose di versare immediatamente 60'000 franchi, non disponendo di questa cifra fu dichiarato il fallimento.

Fu mia premura comunicare all'ufficio esecuzione i crediti di cui disponevamo, circa 74'000 franchi in modo che i creditori privilegiati (oneri sociali) fossero pagati.

 

Respingo fermamente l'ipotesi che io agii con grave negligenza in quanto ritengo di aver fatto tutto il possibile per salvare l'azienda e i posti di lavoro dei dipendenti. Non fu speso un solo franco che non fosse strettamente necessario, purtroppo il calo della cifra d'affari è stato cosi rapido da non concedere nessuna possibilità di correre ai ripari in tempo.

 

L'intenzionalità non può essere presa in considerazione in quanto non ho tratto nessun profitto personale, anzi al contrario ho perso molti soldi in quest'affare.

Ho messo a disposizione dell'ufficio esecuzioni il mio aiuto per il recupero dei crediti, ma non sono mai stato contattato da nessuno

(…)." (doc. i Inc. 31.04.13)

 

                               1.6.   Con ricorso 7 luglio 2004, RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

1.   Corrisponde al vero che il ricorrente fece parte del Consiglio di amministrazione di FA 1 dal 11.12.2000 sino al 29.11.2002; egli, tuttavia, accettò la carica su invito del signor RI 2 (presidente del C.d.A. della stessa società) e del signor __________ (membro dimissionario) in quanto, con l'uscita di quest'ultimo, il C.d.A. non ossequiava più i requisiti imposti dall'art. 708 cpv. 1 CO, relativo alla cittadinanza ed al domicilio degli amministratori.

 

La nomina del signor RI 1 è stata di conseguenza meramente formale, ed in questo senso egli ricevette delle assicurazioni dal signor RI 2 nel corso dell'incontro che si tenne dall'avv. __________ di __________, presso cui era domiciliata la società in questione (doc. C).

 

II legale rassicurò inoltre il ricorrente che l'assunzione della carica era esclusivamente formale e non comportava nessun rischio.

 

      Prove: come sopra.

 

2.   RI 1 era infatti vincolato alla società con un contratto di lavoro (doc. D), a tenore del quale egli doveva svolgere la sua attività quale responsabile del negozio ed aiuto reparto tecnico (doc. D, pag. 3, punto 1); egli non aveva quindi il compito di occuparsi di questioni amministrative e non aveva nessun potere decisionale nell'ambito della società, al punto che lo stesso non prendeva nemmeno parte alle riunioni del C.d.A. (solo una volta gli è stato fatto firmare il verbale di presenza ad una riunione, a cui tuttavia non aveva partecipato).

 

      Prove: come sopra.

 

3.   In tale contesto, in cui il ricorrente versava in un rapporto di dipendenza (economica) dalla FA 1, risulta oltremodo iniquo e sproporzionato rimproverare al medesimo di non essersi informato o fatto informare periodicamente sugli affari più importanti dalla società. Si può pacificamente affermare che egli è sempre stato tenuto all'oscuro e rassicurato da chi di dovere, al punto che solo nel corso dal mese di ottobre 2002, nell'aiutare una contabile a registrare i dati per i bilanci ancora mancanti, egli si è purtroppo reso conto della situazione critica in cui versava la sua datrice di lavoro.

L'interessato ha allora chiesto al signor RI 2 di uscire dal Consiglio di amministrazione e, non avendo ricevuto risposta, ha formulato il suo licenziamento per iscritto ed il 9.1.2003 lo ha formalizzato all'Ufficio dei Registri di __________ (docc. F e G).

 

                                II 31.12.2002 RI 1 è stato inoltre licenziato dalla FA 1 (doc. H).

 

      Prove: come sopra.

4.   Quanto sopra sta inequivocabilmente a dimostrare come la presenza del ricorrente nel C.d.A. della datrice di lavoro costituisse conditio sine qua non per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

Infelici sono quindi le affermazioni della Cassa, laddove rimproverano al ricorrente di non aver provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali, né di non aver svolto alcun controllo (doc. L, pag. 6); al contrario, egli veniva costantemente rassicurato circa la corretta gestione degli affari, da persone di cui non aveva motivo di non fidarsi: egli quindi - contrariamente a quanto gli viene rimproverato - non aveva nessun motivo di sospettare un'azione negligente e scorretta da parte di chi aveva ottenuto la delega gestionale e, di conseguenza, nessuna ragione per intervenire con decisione.

 

      Prove: come sopra.

 

5.   Oltre a quanto più sopra allegato, si osserva che RI 1, oltre a non aver percepito nessun emolumento per la carica di membro del C.d.A. di FA 1, non si è visto nemmeno corrispondere gli ultimi stipendi dovutigli (doc. M).

 

La conferma da parte di codesto lod. Tribunale della decisione della Cassa (doc. L) risulterebbe così oltremodo iniqua per l'insorgente, in quanto questi subirebbe un doppio torto (…)."

      (doc. I Inc. 31.04.12)

 

                               1.7.   Per quanto concerne RI 2, la Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame riconfermandosi nella propria decisione su opposizione 4 giugno 2004 (doc. V Inc. 31.04.13).

 

                               1.8.   Anche per quanto concerne RI 1 la Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame riconfermandosi nella propria decisione su opposizione 4 giugno 2004 (doc. III Inc. 31.04.12).

 

                               1.9.   Con decreti 17 agosto 2004 il Giudice delegato ha congiunto le cause (doc. IV, Inc. 31.04.12).

 

                             1.10.   Su richiesta del TCA, in data 27 agosto 2004 la Cassa ha trasmesso tutte le decisioni e le opposizioni relative ai due incarti congiunti (doc. VI e allegati, Inc. 31.04.12).

 

                             1.11.   Con osservazioni 27 agosto 2004, RI 2, ha precisato:

 

"  (…)

In risposta della vostra del 17 agosto 2004, notificatomi il 10 agosto 2004, vi invio un estratto del programma contabile della FA 1 dove si evidenzia come la cifra sia bruscamente calata a seguito del settembre 2001.

 

Vi invio inoltre un estratto dei crediti che la ditta aveva ancora al momento del fallimento, questo é stato pure presentato agli ufficiali dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ assieme alla mia offerta di collaborazione per l'incasso dei crediti.

Non mi risulta che sia stato fatto nessun tentativo di recuperare dei crediti il che ha danneggiato i creditori compresa l'AVS

(…)." (doc. VIII Inc. 31.04.13)

 

                             1.12.   In data 2 settembre 2004 il legale di RI 1 ha chiesto che il proprio assistito venga sentito dal TCA (doc. VII inc. 31.04.2).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

 

                                         Mentre, per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8 pag. 820).

 

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In via di principio, come visto (cfr. consid. 2.2), questa norma di procedura entra in vigore immediatamente. Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale. In una sentenza del 23 ottobre 2003 nella causa i.S pubblicata in DTF 130 V 1 ( = SVR 2004 AHV Nr. 3), il TFA ha inoltre stabilito che se l'azione di risarcimento danni è stata promossa ancora nel 2002, la procedura si determina secondo le disposizioni del vecchio diritto, altrimenti si applica il nuovo diritto. In quest'ultima evenienza, se l'assicurato si oppone alla decisione amministrativa, la cassa di compensazione deve rendere una decisione su opposizione impugnabile in via di ricorso.

 

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

 

                                         Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

                               2.5.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

 

                                       Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (allegati A-A2 doc. I, Inc. 31.04.12), dall'estratto conto dei contributi relativo al 2000, 2001 e 2002 (allegati 2 doc. III, Inc. 31.04.12), dalle dichiarazione dei salari (allegati 3 doc. III, Inc. 31.04.12), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 51'740.35.

                                      

                                         Del resto i ricorrenti non hanno contestato l'importo del danno come tale.

 

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

 

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

 

                               2.9.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

 

                            2.9.1.   RI 2 ha assunto la carica di presidente del CdA, con diritto di firma individuale dal 13 dicembre 1999 sino alla dichiarazione di fallimento della società, vale a dire sino al 14 marzo 2003 (estratto RC informatizzato, FUSC del __________, FUSC __________).

 

                                         Il ricorrente sostiene di non poter essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi sociali, in quanto all'epoca non è stato possibile agire diversamente e ciò a causa della particolare situazione in cui si é venuta a trovare la FA 1 dopo i noti avvenimenti dell'11 settembre 2001.

                                         Egli sostiene di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per salvare la società e i posti di lavoro dei dipendenti della società. Il ricorrente sostiene che, dopo i tragici succitati eventi, il settore tecnologico in generale - dopo l'espansione del 1999-2000 -  sarebbe stato penalizzato in modo considerevole. La crisi avrebbe provocato un immediato crollo della cifra d'affari portando la società ad avere un grave ammanco di liquidità. Il fallimento fu quindi, a detta del ricorrente, inevitabile.

                                         Inoltre, al momento dell'assunzione della carica di presidente del CdA egli sostiene di non aver potuto usufruire immediatamente dei bilanci d'apertura; le prime bozze di bilanci attendibili furono stilati solo all'inizio del 2001.

                                         Trovatosi confrontato con una crisi di liquidità la società avrebbe deciso di dare la precedenza al pagamento degli stipendi e dell'"affitto".

                                         Oltre al grave momento di crisi di liquidità, la società, quale creditrice, non sarebbe riuscita ad incassare gli "affitti" della __________, ciò che avrebbe definitivamente segnato il futuro della società.

 

                                         In concreto va analizzato se i motivi invocati dal ricorrente sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                         Recentemente il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi:

 

"  (…)

b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden unbestrittenermassen während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt, und dies bei ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S. 248 Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der Sozialversicherungsbeiträge gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE 108 V 187 Erw. 2). Die Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen Faktoren ab als dem Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich insbesondere vom unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel in der Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der Erstattung des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb je- doch völlig unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden würde, welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das Überleben ermöglicht hätte.  (…)"

 

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che la società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette  - come risulta dagli atti - sistematicamente diffidare e precettare la società dal mese di aprile 2001 e precettarla a partire dal mese di gennaio 2002 (doc. A-A2, Inc. 31.04.12).

                                         Lo stesso ricorrente ha dichiarato che la ditta ha incontrato delle difficoltà già all'inizio del 2001:

 

"  (…)

in quei mesi mi arrivò una richiesta di pagamento da parte della cassa AVS di Zurigo per i contributi del 1999-2000 che fu effettuato con dei pagamenti rateali nel corso del 2001 (…)" (doc. I Inc. 31.04.12)

 

                                         Il TCA constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid. 2.8.1). Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dall'aprile 2001 (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

                                         Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

                                         D'altra parte nella citata sentenza del TFA (DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa (per altri casi simili, cfr. recente sentenza del TFA del 9 dicembre 2003 nella causa A. e B., H 151/02, consid. 4, 5 e 6; STCA del 2 marzo 2004 nella causa S., Inc. 31.03.11, consid. 2.14.1).

                                         I noti tragici fatti dell'11 settembre 2001 - comunque posteriori all'inizio delle difficoltà della società nel versamento dei contributi (vedi richiesta di pagamento da parte della Cassa di compensazione AVS del Canton Zurigo per contributi impagati nel 1999-2000 e l'inizio delle difficoltà di pagamento in Ticino dall'aprile 2001, cfr. doc. I, A-A2, Inc. 31.04.12) -, la cui concreta incidenza e connessione sulla invocata crisi del "settore tecnologico" è tutt'altro che comprovata, hanno se del caso solo accentuato la compromessa situazione finanziaria della società, che navigava in brutte acque da ben prima dell'11 settembre 2001.

 

                                         Gli sforzi del ricorrente e della società non modificano dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (consid. 2.7.). Oltretutto la società ha continuato la propria attività aumentando così il debito con la Cassa per altri due anni.

 

                                         In una sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è espresso in questi termini:

 

"  (…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato. (…)"

 

                                         Lo stesso concetto è stato ribadito nella sentenza del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:

 

"  (…)

4.4 Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre dovuto richiamare al pagamento la E.________SA, adire le vie esecutive e rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E.________ SA al 31 dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70 nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr. 1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.________". Va però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr. 1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile, non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le ditte fornitrici - tra cui: F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori realmente conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo peraltro molto lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la società aveva non indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni 1995-1997, per poi dare luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non sfociata in un decreto di omologazione. L'eluso versamento dei contributi non può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità (…)"

 

                                         In una STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3., l'Alta Corte ha sancito che:

 

"  (…)

Le critère déterminant pour qualifier le comportement des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que les retards dans le paiement des cotisations sociales se sont étendus de l'année 1992 jusqu'à l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles circonstances, les recourants ne peuvent être considérés comme ayant eu des raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des cotisations aux assurances sociales n'était que passager, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 2 in fine (a contrario, voir aussi ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés, aux conditions posées par la jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer le paiement des cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous peine de commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS (…)"

 

                                         Il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

 

"  3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

 

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."

 

                                         Nella citata sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2., il TFA ha ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa:

 

"  (…)

Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b; arrêt T. du 20 août 2002, H 295/01, consid. 5; arrêt H. du 29 avril 2002, H 209/01, consid. 4b). Un autre élément dont il faut tenir compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur réside dans l'habitude qu'il pourrait avoir prise de laisser en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes, afin de bénéficier d'un financement illicite de son entreprise par les deniers publics (cf. ATF 108 V 196 consid. 4).

 

3.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des faits que la société S.________ SA, constituée en 1980, aurait à un moment ou à un autre de son existence connu des retards significatifs dans le versement des cotisations paritaires prélevées sur les salaires. En particulier, il n'est pas établi que durant les deux derniers mois de l'année 1990, les administrateurs auraient laissé en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant d'autres dettes plus pressantes dans le but de continuer leur activité. On ne peut donc faire grief aux recourants d'avoir fait supporter durablement à l'assurance sociale le risque inhérent au financement de l'entreprise (ATF 108 V 196 consid. 4), car les cotisations perdues ne sont afférentes qu'aux salaires payés durant la réalisation du film «N.________», en novembre et en décembre 1990. Dans le cas d'espèce, et contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut considérer que la société faillie ne disposait pas de moyens pour payer les cotisations sociales au moment où celles-ci lui ont été notifiées (ce qui ne constitue en principe pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement : cf. RCC 1985 p. 646). Il en va de même ultérieurement et jusqu'à sa faillite, dès lors que les deux versements provenant des recettes et droits du film avaient précisément fait l'objet de cession par la convention du 5 juin 1991. En réalité, avant de céder les droits dans la perspective d'un crédit supplémentaire, S.________ SA n'a pas encaissé de recettes pour le film qu'elle avait produit, si bien qu'elle n'a jamais été en mesure de payer ses dettes. En tablant sur les recettes hypothétiques du film pour être en mesure de désintéresser les créanciers de la société, au rang desquels figurait l'AVS, les recourant ont manqué à leur devoir de saine gestion des cotisations paritaires prélevées sur les salaires, dans l'attente de leur versement à la caisse de compensation. S'il constitue assurément un cas de négligence, leur comportement ne se situe toutefois qu'à la limite du degré de gravité sanctionné par l'art. 52 LAVS, compte tenu notamment du bref laps de temps pendant lequel la négligence a été commise et du fait qu'ils n'ont pas privilégié certains créanciers au détriment de l'AVS. Comme les conditions permettant de retenir une responsabilité à raison d'une négligence grave des administrateurs ne sont en l'espèce pas réunies, la demande en réparation du 21 octobre 1993 était mal fondée. Il s'ensuit que le jugement du 17 janvier 2002 doit être annulé (…)".

 

                                         Ora, l'avere nella fattispecie procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dall'aprile 2001, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore. Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a).

                                         Il ricorrente riferisce inoltre che la precedente amministrazione non ha mai consegnato il bilancio d'apertura, ciò che costrinse gli amministratori subentranti a dover ricostruire il bilancio partendo da zero e che una prima bozza con dei risultati attendibili fu ricostruita solo nei primi mesi del 2001. Ora, di per sé questo fatto evidenzia un agire approssimativo dei nuovi membri del CdA, nel senso che prima di assumere la carica avrebbero dovuto verificare nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali.

 

                                         Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b, 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                         Neanche il mancato incasso delle pigioni della __________ Sagl può essere considerato un valido motivo per essere esonerato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. La crisi di liquidità, come abbiamo visto, era già tale da compromettere seriamente il futuro dell'azienda.

 

 

                                         Pertanto, quanto sostenuto dal ricorrente non costituisce un valido motivo di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza succitata.

                            2.9.2.   RI 1 ha ricoperto la carica di membro del CdA, con diritto di firma collettiva a due, dall'11 dicembre 2000 sino al 29 novembre 2002, date delle proprie dimissioni (estratto RC informatizzato, allegato 4F doc. VI Inc. 31.04.12).

 

                                         Il ricorrente respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS in quanto egli avrebbe accettato la carica di membro del CdA solo a titolo formale. La sua attività sarebbe stata limitata, quale dipendente della società, alla funzione di responsabile del negozio e aiuto reparto tecnico. La società sarebbe stata gestita unicamente da RI 2 il quale lo avrebbe anche esonerato da ogni responsabilità.

                                         Nel settembre/ottobre 2002, resosi conto della critica situazione societaria egli avrebbe prontamente dimissionato dalla carica di membro del CdA.

 

                                         Accettando il mandato di membro del CdA della FA 1 RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b).

                                         La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo ad RI 2, bensì anche al membro del CdA __________ RI 1, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 nella causa P.S.J (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal ricorrente non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         D'altronde RI 1 non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il ricorrente sostiene di essersi accorto dell'ammanco contributivo solo quando nell'ottobre del 2002 diede una mano alla contabile.

                                         Gli argomenti addotti, in particolare il fatto che la sua era una carica meramente formale e svuotata di ogni concreto potere di intervento sulla conduzione della FA 1, visto che sarebbe stato RI 2 ad avere in mano le redini della società ed a deciderne l'andamento, non concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G., Inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Un amministratore non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai partecipato alla gestione della società, di aver partecipato alla fondazione della stessa solo a titolo fiduciario, di non aver mai percepito un salario, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché tutto ciò costituisce già un caso di negligenza grave (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

 

                                         Il ricorrente, in violazione degli obblighi che derivano dalla carica di membro di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di controllo.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni“. 

 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.2; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). Egli era tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5b). Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         Il ruolo predominante di RI 2, non giustifica comunque la passività di RI 1. Il ricorrente non poteva, nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il fatto di non informarsi regolarmente sulla conduzione della società e - vista l'importanza in questo ambito - sulla sorte dei contributi sociali costituisce colpa grave ai sensi dell'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV N°5, pag. 14 consid. 5.3.2; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.2.3). Il ricorrente avrebbero dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (STFA del 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, consid. 3.3; STFA del 3 luglio 2003 nella causa V., H 265/02, consid. 3.2.; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo ai dati contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).

                                         Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del membro del CdA. I controlli gli avrebbe permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo, come visto, la Cassa a diffidarla sin dall'aprile 2001 (quindi parecchi mesi prima dell'ottobre 2002 allorquando, nell'aiutare la contabile, egli si sarebbe accorto del grave ammanco contributivo) e precettarla dal gennaio 2002 (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.4).

                                        

                                         Se avesse subito agito con determinazione (verificando puntualmente ogni mese il pagamento dei contributi), egli sarebbe uscito dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

                                         Se è vero che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur anche vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). In siffatta evenienza incombe all'interessato il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazioni alla questioni contributive (SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.7). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).

 

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di RI 2, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).

                                         Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):

 

"  En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet  au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36, note 99 ss).

Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une négligence grave."

 

                                         Anche il fatto di rivestire la funzione di semplice dipendente (alle dipendenze della FA 1 dal 1° gennaio 2000 sino al fallimento della società, cfr. allegato 4D doc. VI e allegato B doc. I, Inc. 31.04.12) e quindi di non aver potuto influenzare l’andamento societario non può essere assurto a motivo di discolpa (STCA del 14 novembre 2001 nella causa M. C e E. G., Inc. 31.1999. 27-28, consid. 2.8 e 2.9). Egli, oltre ad essere stato dipendente della FA 1, era soprattutto membro del CdA della società, carica questa, come visto, con importanti responsabilità soprattutto dal punto di vista contributivo.

 

                                         L’Alta Corte, in una sentenza non pubblicata del 30 dicembre 1997 nella causa V.B (H 66/96) ha ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi un membro del CdA, operaio della società per la quale era amministratore con diritto di firma collettiva, precisando quanto segue:

                                        

"  Come già si è detto, V.B. è stato membro del Consiglio di amministrazione della società dal 1991 al 19 novembre 1993. Egli beneficiava del diritto di firma collettiva a due e poteva quindi rappresentare la ditta.

Nella sua qualità di amministratore, il ricorrente doveva, secondo l'art. 722 cpv. 1 CO, nel testo vigente sino al 30 giugno 1992, rispettivamente secondo gli art. 716a cpv. 1 cifra 5 e 717 cpv. 1 CO, in vigore dal 1992, adempiere ai suoi compiti di vigilanza e controllo con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari.

L'interessato contesta la sua responsabilità facendo valere che la fallita nonché il suo Consiglio di amministrazione dipendevano dal gruppo guidato da I.G. per il finanziamento e la gestione della contabilità, in particolare per il versamento dei salari. Questo argomento non lo libera dai suoi obblighi di amministratore che sono diretti e primari, né basta a cancellare la grave negligenza che gli è imputabile.

...

Né il ricorrente può liberarsi adducendo che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice operaio, ma il gruppo G.

V.B. era organo della O. SA e gli spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto. D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per riversare i contributi.

L'interessato non ha provato l'esistenza di motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.

Il fatto, addotto nel gravame, che dietro la O. SA ci fosse il gruppo G. ad assicurarne la gestione non discolpa il ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non sfuggiva a V.B.

Egli non prova che, nonostante gli esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata sottratta."

 

                                         Infine, in un'altra sentenza non pubblicata (STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S. e C.B, H159+164/97) il TFA non ha ritenuto validi i motivi di discolpa portati da un membro del CdA, senza diritto di firma, rilevando quanto segue:

 

"  b) L'interessato, in sostanza, è dell'avviso che costituisca esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno partecipato alla gestione della ditta. Orbene, si tratta in tutta evidenza di circostanze che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 3 marzo 1988 il mandato di membro del consiglio di amministrazione, pur senza diritto di firma, C. S. si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Come già s'è detto in precedenza, dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso, che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato, in concreto, i compiti dei vari membri. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi non incombeva pertanto solo ad un singolo membro - nel caso di specie al presidente C. B., come sembrerebbe addursi dalle allegazioni ricorsuali - bensì all'intero organo esecutivo, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. Si noti in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambio della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (VSI 1996 pag. 306).

 

                                         Il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro del CdA di una società anonima (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 4.5; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del ricorrente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1; STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

 

                                         Per questo motivo RI 1 é responsabili del mancato pagamento dei contributi sociali al pari di RI 2, tuttavia, ritenute le dimissioni del 29 novembre 2002, limitatamente al mese di ottobre 2002.

 

                                         Egli è quindi condannato a versare alla Cassa fr. 49'508.--.

 

                                         Infine, quanto al fatto che RI 2 abbia esonerato RI 1 da ogni responsabilità (cfr. allegato 4E doc. VI Inc. 31.04.12), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due convenuti (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.2; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7; STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., Inc. 31.03.19, consid. 2.9.3; STCA del 17 giugno 2003 nella causa R.V., A.P. e F.C., Inc. 31.02.7-9, consid. 2.11.5; STCA del 24 marzo 2003 nella causa F. Inc. 31.02.30, consid. 2.7.2).

 

                             2.10.   Per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove formulata dal ricorrente RI 1 (oltre alla generica richiesta di edizione documenti, perizia e alla sua "audizione testimoniale" [recte: audizione personale], doc. I e VII), corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

 

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

 

                                         In particolare non è necessario sentire il ricorrente in quanto non si vede, e nemmeno il suo legale ha indicato alcunché al riguardo, cosa egli potrebbe riferire oltre a quello che ha già dichiarato con gli allegati di causa.

                                         Questa Corte evidenzia inoltre che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   I ricorsi 2 luglio 2004 e 7 luglio 2004 di RI 2 e RI 1 sono respinti.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

FA 1

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti