Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2004.5

 

RG/sc

Lugano

22 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2004 di

 

 

_RICO1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 marzo 2004 emanata da

 

_CON1

 

in materia di contributi AVS

 

 

 

ritenuto in fatto e in diritto che

                                     

                                     -   con ricorso 16 marzo 2004 la __________ ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la decisione 5 marzo 2004 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito a suo carico, in applicazione dell'art. 52 LAVS, l'obbligo di risarcire l'importo di

                                         fr. 9'310.90 a seguito del mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF, dovuti per gli anni 1995,1996 e 1997;

 

                                     -   il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate.
In via di principio, questa norma di procedura - come d'altronde tutte le disposizioni di natura formale di cui agli artt. 27bis a 62 LPGA - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 82, pag. 820). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c; cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

 

                                     -   la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

 

                                     -   per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (Pratique VSI 2002 pag. 205 e segg.);

 

                                     -   nel caso in esame, la decisione 5 marzo 2004 della Cassa cantonale di compensazione di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura d'opposizione;

                                        

                                     -   nella decisione impugnata, oltre a qualificare erroneamente la stessa alla stregua di decisione su opposizione, l'amministrazione ha altrettanto erroneamente indicato, quale rimedio giuridico esperibile in concreto, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

 

                                     -   stante l'irricevibilità del presente gravame, gli atti vanno trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione perché proceda all'emanazione di una decisione su opposizione, la quale potrà se del caso essere successivamente fatta oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli articoli 56 e segg. LPGA e 52 cpv. 5 LAVS.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso 16 marzo 2004 é irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti