Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2005.18

 

rg/sc

Lugano

18 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2005 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione 4 luglio 2005 emanata da

 

Cassa di compensazione CO 1

rappr. da: RA 2

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

(in relazione alla fallita FA 1)

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                     

che                              -   RI 1 ha ricoperto la carica di presidente del CdA della FA 1 (costituita nel novembre 1982), in __________, con diritto di firma collettiva a due, da marzo 1991 e sino al fallimento della società decretato il 28 gennaio 2004 dal Pretore del Distretto di __________;

 

                                     -   la FA 1 era affiliata alla CO 1 Cassa di compensazione AVS in qualità di datrice di lavoro;

 

                                     -   a fronte del mancato pagamento da parte della società - dopo l’invio di diffide ed adite a più riprese (24) le vie esecutive (la prima volta con precetto esecutivo 21 giugno 2001, l’ultima con precetto 12 dicembre 2003; cfr. sub. doc. 11) - dei contributi paritetici relativi (per quanto qui interessa) agli anni 2001-2003, decretato, come detto, il fallimento della società in data 28 gennaio 2004, stabilito in seguito il relativo stato di riparto (riportante, per la Cassa, una perdita di fr. 98'743.90 per contributi non versati nel 2001-2004) con consecutivo rilascio di un attestato di carenza beni - la Cassa per decisione 14 febbraio 2004, confermata con decisione su opposizione 4 luglio 2005, ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 in relazione al mancato pagamento di contributi (con spese e interessi) per complessivi fr. 97.516.15 (fr. 98'743.90 – fr. 1'227.75 di contributi scaduti dopo il fallimento);

 

                                     -   patrocinato dall’avv. RA 1, RI 1 si aggrava al TCA chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione 4 luglio 2005. Egli sostiene di non poter essere reso responsabile del danno subito dalla Cassa in quanto nel corso del 2002, a seguito del mancato rinnovo da parte del Centro cantonale di informatica degli incarichi (ricevuti invece nei precedenti anni 1999 e 2000 e che avevano reso necessaria l’assunzione da parte della FA 1 di nuovo personale informatico nonché investimenti per veicoli strumenti ed attrezzature) concernenti la gestione, la manutenzione e l’aggiornamento degli impianti informatici del Cantone, la società sarebbe stata privata della sua principale fonte di introiti con conseguenti gravi problemi di liquidità. L’insorgente assevera quindi di aver tentato di ovviare a tale stato di crisi “improvviso” mettendo in atto, nella speranza di una ripresa dell’azienda, tutto quanto è apparso ragionevolmente fattibile per salvare le sorti della società (immettendo anche capitali propri) e credendo che si trattasse di una crisi temporanea. A mente dell’’insorgente, oltre a suddetto stato di crisi, causale alla mancata ripresa della società e quindi al suo fallimento sarebbe stato pure l’infortunio occorsogli nel dicembre 2003 e che avrebbe privato l’azienda della sua guida attiva. RI 1 evidenzia infine come la misura del risarcimento vada nella specie operata secondo un equo apprezzamento giusta l’art. 43 CO, nel cui ambito è pure doveroso considerare le rovinose conseguenze finanziarie personali che comporterebbe una conferma giudiziale del suo obbligo risarcitorio nei confronti della Cassa;

 

                                     -   con la risposta di causa la Cassa, patrocinata dall’avv. RA 2, postula l'integrale reiezione del gravame. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei i dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS, evidenziando in sostanza come già prima dell’asserito venir meno per la società di mandati da parte dello Stato a metà 2002, la società presentava uno scoperto contributivo e come l’infortunio verificatosi pochi mesi prima del fallimento non possa essere ritenuto quale motivo giustificante il mancato versamento di contributi, protrattosi a far tempo dal 2001;

 

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

 

                                     -   nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

 

                                     -   si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi AD, i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive;

 

                                     -   nell'evenienza concreta, dalla documentazione in atti risultano chiaramente i contributi e le spese non saldati nel periodo considerato nella querelata decisione, che ammontano complessivamente a fr. 97'516.15. L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è d’altronde contestato dall’insorgente;

 

                                     -   per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);

 

                                     -   la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);

 

                                     -   ai sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                                     

                                     -   in casu l’insorgente - come visto - respinge l’addebito di responsabilità adducendo anzitutto come nel corso del 2002 la FA 1 sarebbe venuta a trovarsi in uno stato di grave illiquidità, che l’ha in seguito portata al fallimento, causa la rinuncia da parte del Centro cantonale di informatica di rinnovare l’assegnazione di incarichi alla società. Egli assevera inoltre di essersi adoperato in ogni maniera per ovviare a tale “improvviso” stato di crisi - immettendo segnatamente capitali propri (provenienti anche dal suo secondo pilastro), provvedendo ad alcuni versamenti a parziale copertura del debito contributivo, al versamento della quasi totalità degli stipendi ed al pagamento dei principali fornitori - credendo che si trattasse di una crisi temporanea;

 

                                     -   in concreto va analizzato se i motivi invocati dall’insorgente sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale. Occorre segnatamente esaminare se la ditta, all'epoca delle difficoltà finanziarie, poteva invocare validi motivi a giustificazione del mancato pagamento dei contributi sociali;

 

                                     -   va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;

 

                                     -   il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).

 

                                         In STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA 23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr. anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA 29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196);

 

                                     -   nella fattispecie, dal fascicolo emerge che la FA 1 ha avuto difficoltà nel pagamento dei contributi ben prima dell’asserita decisione da parte del Cantone (asserzione rimasta per altro allo stadio di puro parlato) di non più assegnare incarichi alla ditta.

 

                                         Dagli atti si evince chiaramente che sin dall’inizio del 2001 la società è stata in mora con il versamento degli oneri sociali. La Cassa ha infatti dovuto diffidarla e precettarla già per l'incasso dei contributi di aprile 2001 (sub. doc. 11). La morosità della FA 1 è quindi continuata anche nel periodo successivo ed ha costretto la Cassa ad avviare ben 23 ulteriori procedure esecutive (l’ultima relativa all’incasso dei contributi di luglio-settembre 2003) sfociate quasi tutte in avvisi di incanto (sub. doc. 11). Ogni richiesta di acconto è stata quindi seguita da una diffida di pagamento con consecutiva procedura esecutiva. In queste circostanze dunque il differimento dei pagamenti era divenuto cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi di una situazione di illiquidità passeggera. È pur vero che la società ha a diverse riprese provveduto - a parziale copertura del debito contributivo - al versamento di complessivi fr. 26’474 (praticamente sempre dopo l’invio di diffide e l'intimazione di precetti esecutivi), ma ciò a fronte di un debito contributivo complessivo di fr. 125'217’90. A seguito del fallimento - alle cui cause, come detto, non va messa in relazione la responsabilità ex art. 52 LAVS - sono dunque rimasti scoperti contributi (e spese) per fr. 98'743.90 (fr. 37'319’95 per il 2001, fr. 39'832.90 per il 2002, fr. 20'883.35 per il 2003 e fr. 707.70 per il 2004; cfr. doc. 2, 6-10), di cui rettamente fr. 97.516.15 (fr. 98'743.90 – fr. 1'227.75 di contributi scaduti dopo il fallimento) sono stati considerati dalla Cassa in sede decisionale.

 

                                         Come accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.);

 

                                     -   l’insorgente sostiene in particolare che per far fronte alla crisi di liquidità della ditta e nel tentativo di sollevare le sorti della società ha provveduto ad importanti versamenti destinati alla copertura di arretrati contributivi e di parte degli stipendi.

 

                                         La summenzionata chiara giurisprudenza del TFA non permette tuttavia di ritenere tale fatto quale motivo di discolpa se la ditta ha avuto difficoltà nel pagamento dei contributi da diverso tempo e se i contributi non versati sono relativi ad un lungo periodo, in casu dal 2001 al 2004. Anche se nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte dell’insorgente, ciò non è sufficiente per esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il fatto che un amministratore abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la loro responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

 

                                         Inoltre, in forza della sopra ricordata giurisprudenza federale (v. la succitata STFA 30 gennaio 2003), la circostanza secondo cui la sospensione del pagamento dei contributi paritetici sia avvenuta per permettere di far fronte al versamento dei salari dei dipendenti della FA 1 e per onorare le fatture dei principali suoi fornitori, non può nelle circostanze concrete soccorre la tesi dell’insorgente di non essere incorso in una negligenza grave;

 

                                     -   non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati in STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H93/01 + H 169/01]). In particolare nella citata DTF 121 V 243, in cui è stata negata una responsabilità dell’amministratore, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

 

                                         Non risulta dunque che nel caso di specie la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (sul punto v. STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non è stata una crisi passeggera di qualche mese. bensì una crisi che ha portato inesorabilmente la società al fallimento. Anche se la ditta è riuscita a pagare parte dell'arretrato contributivo essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. L’insorgente non ha peraltro reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine ed idonei a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buona riuscita del salvataggio economico.            

 

                                         L'eluso versamento non può quindi in concreto dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa, come visto, ha dovuto sistematicamente inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 2001 (per un caso simile v. SVR 2002 AHV Nr. 9);

 

                                     -   del resto, nella misura in cui - come nella specie sembra dato di capire - le sorti della società dipendevano prevalentemente da mandati da parte dello Stato, è bene rilevare come tale circostanza risulti altamente rischiosa, la ditta avendo in tal modo fondato la propria esistenza su equilibri delicati. La società avrebbe invece dovuto cercare altri importanti partner commerciali e non dipendere dai mandati di un solo committente. In STCA 16 aprile 2003 (nella causa A.T., inc. 31.2002.21), questo Tribunale ha segnatamente ritenuto rischioso affidare le sorti di una società all'apporto di un solo cliente ed avrebbe invece dovuto differenziare la propria dipendenza commerciale;                 

                                     -   a mente del ricorrente, inoltre, a determinare la mancata ripresa delle sorti della società sarebbe stato anche l’infortunio occorsogli nel dicembre 2003, che gli avrebbe impedito di attivamente gestire e guidare l’azienda.

 

                                         In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 nella causa V.P., L.R., E.G., O.R., 8 luglio 1991 nella causa L.B. e D.T.). Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 nella causa M.C., 9 marzo 1993 nella causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A.). Infine lo scrivente Tribunale ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società e che non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 4 maggio 1995 nella causa P.P.). A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in STFA 16 aprile 1998 (nella causa O.G. [H 193/96]) è stato negato quale motivo di discolpa lo stato di salute di un amministratore che per atti concludenti aveva dimostrato di essersi occupato della società. In STCA 22 febbraio 2001 (nella causa F.T, F.C., M.P., L.C., inc. 31.1999.78-80/31.2000.01) questa Corte ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. In STCA 8 ottobre 2003 (nella causa C.B., T.B., S.B., inc. 31.2002.45) è stato confermata la responsabilità di un socio gerente di una Sagl, il quale, nonostante il suo stato di salute dopo intervento chirurgico, è stato ritenuto ancora in grado di gestire la società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi.

 

                                         Nella fattispecie - non senza rilevare il breve lasso di tempo intercorso tra l’infortunio (2 dicembre 2003) ed il fallimento della FA 1 (28 gennaio 2004) - non sono ravvisabili agli atti (cfr. in particolare i certificati d’infortunio __________ prodotti col gravame sub doc. E) elementi che permettono di ipotizzare che, a causa del suo stato di salute consecutivo ad infortunio (caduta con lesione del ginocchio), RI 1 non sia stato più in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di salute fossero di una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti (se ciò non fosse stato possibile, sarebbe stato suo dovere rassegnare le dimissioni);

 

                                     -   l’insorgente invoca infine l’applicabilità dell’art. 43 CO, in virtù del quale il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.

 

                                         A prescindere dall’applicabilità o meno di tale norma civilistica alla responsabilità sancita dall’art. 52 LAVS (la questione è stata lasciata aperta dal TFA: cfr. Pratique VSI 2002 p. 54; STFA 13 novembre 2001 nella causa M. [H 200/01] e 18 febbraio 2003 nella causa A.H., B.H. [H 43/02]), le circostanze addotte al proposito dall’insorgente - segnatamente il fatto di aver tentato il tutto per tutto per salvare la società ed anche quindi per pagare i debiti contributivi (in particolare tramite apporto di capitali propri) - come visto non costituiscono in concreto motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave, trattandosi di debito contributivo relativo ad un lungo periodo (2001-2004). Neppure l’asserita precaria situazione economica personale descritta nel gravame è rilevante ai fini della causa, la stessa non potendo assurgere a motivo di discolpa. Va qui ricordato che nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 p. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono deve essere a priori escluso (STCA 18 gennaio 1996 nella causa F., inc. 31.94.11).

 

                                         Spetterà comunque alla Cassa valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità d’incasso (sul punto  ZAK 1986 p. 448);

 

                                     -   stante quanto sopra, le circostanze addotte dall’insorgente non costituendo validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza, egli dovrà  risarcire il danno subito dalla Cassa;

 

                                     -   per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. - formulata dal ricorrente (una non meglio precisata audizione di testi, il richiamo presso l’UEF di __________ dell’incarto relativo al fallimento della FA 1, l’audizione personale e l’allestimento di una perizia), per costante giurisprudenza da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove;

 

                                     -   ancorché vincente in causa e patrocinata da un avvocato, alla Cassa non vengono assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA; DTF 127 V  207, 126 V 150).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

FA 1

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti