Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2005.3

 

BS/ss

Lugano

23 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 gennaio 2004 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita

CO 1

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

FA 1

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La ditta FA 1, con sede a __________, si è iscritta al Registro di commercio del __________ l’8 giugno 1993.

 

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nella gestione di una ditta per la produzione e lo smercio di equipaggiamenti per depositi nonché il commercio di merce di ogni tipo.

 

                                         RI 1 ha ricoperto in seno alla società dapprima la carica di direttore e dal 9 dicembre 1996 quella di amministratore unico, in entrambi i casi con diritto di firma individuale (estratto Registro di Commercio del Canton __________: doc. 2).

                                         In data 30 gennaio 2002 la società ha trasferito la propria sede dapprima a ___________ e cambiato la ragione sociale in FA 1.
Il 13 settembre dello stesso anno la sede è stata portata a __________ (cfr. estratto RC del Distretto di __________ informatizzato, sub. doc. VI).

Dal 1° agosto 1993 sino al 31 marzo 2002 la FA 1 era affiliata, quale datrice di lavoro, presso la Cassa di compensazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali del __________ (CO 1; in seguito: Cassa) (doc. 8).

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla (doc. 4) e precettarla dal mese di ottobre 1999 (doc. 6), ricevendo dall’UEF di __________ innumerevoli attestati di carenza beni, il primo rilasciato il 17 dicembre 2001 (doc. 7).

 

                                         Con decreto 21 marzo 2003 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della FA 1 (cfr. FUSC del __________). La procedura di fallimento è stata chiusa con decreto pretoriale del 16 novembre 2004 e di conseguenza la ragione sociale è stata radiata d’ufficio (cfr. FUSC del ___________).

                                        

                               1.2.   Costatato di avere subito un danno, il 3 dicembre 2002 la Cassa ha emesso una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di RI 1 per complessivi fr. 193'720,55 di contributi AVS/AI/IPG/AD e assegni familiari cantonali, spese amministrative, esecutive e tasse incluse (doc. 23).

A seguito dell’opposizione 12 dicembre 2002 inoltrata dall’ex amministratore unico della FA 1 /FA 1 (doc. 24), con petizione del 15 gennaio 2003 inoltrata al Tribunale delle assicurazioni del __________ (in seguito: TCA __________), la Cassa ha chiesto la condanna di RI 1 al risarcimento di fr. 193'720,55 per i contributi non versati dalla FA 1 (doc. 25).

 

                                         Con sentenza 29 gennaio 2003 la citata istanza giudiziaria zurighese, facendo presente che a seguito dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2003 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito: LPGA) anche per quanto riguarda i procedimenti ex art. 52 LAVS è stata introdotta la procedura di opposizione, ha dichiarato la petizione irricevibile e trasmesso gli atti all’amministrazione affinché proceda all’emissione della decisione su opposizione (doc. 27).

Contro il giudizio cantonale la Cassa ha inoltrato al TFA un tempestivo ricorso di diritto amministrativo (doc. A9).

A seguito del ritiro del ricorso da parte dell’amministrazione, con sentenza 18 novembre 2003 l’Alto Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso per desistenza (doc. A10).

 

                               1.3.   Di conseguenza, con decisione 13 gennaio 2004 la Cassa ha respinto l’opposizione12 dicembre 2003 di RI 1. Ritenendo quest’ultimo responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1, l’amministrazione ha pertanto confermato la richiesta di risarcimento danni per fr. 193'720,55 (doc. 31).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 12 febbraio 2004 l’ex amministratore unico, per il tramite dell’avv. __________, ha impugnato la decisione su opposizione davanti al TCA __________, contestando il suo obbligo di risarcimento (I).

 

                                         Mediante risposta di causa 15 marzo 2004 la Cassa ha invece postulato la reiezione del ricorso (II).

In data 9 luglio 2004 il ricorrente ha replicato (III), mentre l’amministrazione ha rinunciato ad una duplica (IV).

Con giudizio del 4 gennaio 2005 la summenzionata Corte cantonale si è dichiarata territorialmente incompetente per trattare il ricorso limitatamente ai contributi sociali di diritto federale, avendo la FA 1, rispettivamente la FA 1, sia al momento della decisione di risarcimento (3 dicembre 2002) che dell’inoltro del ricorso (12 febbraio 2004) sede nel Canton Ticino (dal 30 gennaio 2002), motivo per cui ha trasmesso gli atti allo scrivente Tribunale per competenza decisionale. L’istanza giudiziaria __________ è tuttavia entrata nel merito del ricorso per quel che concerne la richiesta di risarcimento relativa ai contributi dovuti e non pagati dalla società alla Cassa assegni familiari del __________, invitando questa Corte a trasmettere gli atti di causa dopo la conclusione definitiva del procedimento ticinese (V).

 

                               1.5.   Ricevuti gli atti da __________, con ordinanze del 23 marzo 2005 il Vicepresidente del TCA, ricordando come nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, ha assegnato alle parti un termine per presentare la traduzione in lingua italiana degli allegati presentati a suo tempo al TCA __________ (VI, VII).

Avendo l’avv. __________ comunicato di non rappresentare più il ricorrente, il 5 aprile 2005 il TCA ha intimato direttamente a RI 1 l’ordinanza di traduzione del ricorso e della replica (IX).

Il 12 aprile 2005 la Cassa ha prodotto la traduzione della risposta di causa (X), mentre in data 23 settembre 2005 il ricorrente, dopo aver ottenuto diverse proroghe del termine di edizione della traduzione, ha provveduto a trasmettere il testo in italiano del ricorso e della replica (XVI). Del contenuto di tali allegati verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Con ordinanze 27 settembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha intimato le traduzioni alle rispettive parti, assegnando loro un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di prova (XVIII). Sia il ricorrente che la parte convenuta non hanno fatto uso di questa facoltà.

                                     

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione degli
artt. 81 e 82 OAVS.

 

                                         Mentre, per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126
V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B.,
H 27/02, consid. 1, pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie diverse, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid.
1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8 pag. 820).

                                        

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Contro le decisione su opposizione l’assicurato può inoltrare ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) al competente Tribunale delle assicurazioni (art. 57 e 59 LPGA) entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione (art. 59 LPG).
Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
In una sentenza del 23 ottobre 2003 nella causa i. S pubblicata in DTF 130 V 1 ( = SVR 2004 AHV Nr. 3), il TFA ha tuttavia stabilito che se l'azione di risarcimento danni è stata promossa ancora nel 2002, la procedura si determina secondo le disposizioni del vecchio diritto, altrimenti si applica il nuovo diritto. In quest'ultima evenienza, se l'assicurato si oppone alla decisione amministrativa, la cassa di compensazione deve rendere una decisione su opposizione impugnabile in via di ricorso.

 

                               2.4.   Con il presente ricorso l’ex amministratore unico ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione 13 gennaio 2004 ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché gli venga assegnato un congruo termine per ovviare ai vizi della propria opposizione.
Facendo presente che l’art. 10 cpv. 1 OPGA dispone che l’opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA deve contenere una motivazione ed una conclusione, che se l’opposizione non soddisfa tali requisiti l’art. 10 cpv. 5 OPGA obbliga all’assicuratore ad assegnare un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito, egli ha rilevato:

 

"  Dato che al momento della presentazione dell'opposizione il ricorrente non disponeva in assistenza legale, la sua opposizione scritta del 12 dicembre 2002 manca sia delle conclusioni sia della regolare motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA). Il ricorrente si limita ad affermare che ha presentato opposizione alla disposizione del resistente del 3 dicembre 2002. Non dichiara quale sia l'obiettivo perseguito dall'opposizione e quindi quali siano le conclusioni. Le conclusioni non sono né esplicitate né chiare. Ciò è dovuto in particolare alle argomentazioni del ricorrente contenute nell'opposizione in vista di una soluzione costruttiva della questione, poiché sarebbe in contrapposizione alle conclusioni, che erano intese come richiesta di cassare senza sostituzione la disposizione. Quindi nell'opposizione del ricorrente manca qualsiasi argomento concernente la fattispecie in questione. L'opposizione non contiene alcuna argomentazione relativa alla posizione del ricorrente in veste di consigliere d'amministrazione, ad un'eventuale prescrizione o decadenza del credito, all'importo concreto dei danni, alle violazioni degli obblighi e al nesso causale. Anche il resistente considera rilevanti ai fini della motivazione solo i paragrafi due e tre dell'opposizione, il che risulta dal paragrafo 1 cpv. 2 della motivazione della decisione su opposizione del 13 gennaio 2004. Ma in particolare proprio questa parte dell'opposizione non contiene argomenti rilevanti ai fini dei fatti del suddetto tipo. Per il resto, il ricorrente si perde nella descrizione della situazione personale."
(doc. XVI 1)

 

                                         Sostenendo quindi che l’opposizione del 12 dicembre 2002 non soddisfava i requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA e non avendo la Cassa assegnato un termine per rimediarvi, il ricorrente è del parere che si tratti di un caso di diniego di giustizia e che l’amministrazione abbia agito arbitrariamente.

Ora, è vero che all’opposizione ex art. 81 cpv. 2 vLAVS, la quale non aveva bisogno di essere motivata in quanto era sufficiente che risultasse la volontà di opporsi da parte dell’interessato (DTF 128 V 91 consid. 3b/aa, 117 V 134 consid. 5), va attribuito un diverso significato rispetto all’opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA, che, come visto, necessita anche di una motivazione. Altrettanto vero è che nel caso in cui l’opposizione secondo il vecchio diritto viene qualificata ai sensi del nuovo diritto, in assenza di conclusione e di motivazione la Cassa assegna un congruo termine per rimediarvi (cfr. in merito: DTF 130 V 8 consid. 4).
Tuttavia, come rettamente evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa, va fatto presente che nella decisione di risarcimento
3 dicembre 2002 è stato indicato, a titolo di mezzo d’impugnazione, che l’opposizione deve contenere una breve descrizione della fattispecie, una conclusione chiara e una motivazione della medesima, motivo per cui il ricorrente era informato sul da farsi. Inoltre, nello scritto 12 dicembre 2004 l’interessato, oltre ad opporsi alla richiesta di risarcimento, ha chiaramente esposto le sue motivazioni/giustificazioni in merito al mancato pagamento dei contributi. Tenuto del resto conto che dal profilo formale l’art. 52 cpv. 1 LPGA non pone alcun requisito all’opposizione (Kieser, op. cit., Art. 52 N. 10, pag. 521 seg.), a mente del TCA, l’opposizione 12 dicembre 2004 adempiva i criteri di cui all’art. 10 cpv. 1 OPGA e quindi la Cassa non era obbligata a fissare un congruo termine, così come prescritto dall’art. 10 cpv. 5 OPGA.
Non vi è quindi ragione per annullare la decisione su opposizione del 13 gennaio 2004 e di rinviare gli atti alla Cassa.

                                     

                                         Nel merito

                                     

                               2.5.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

 

                                         Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il
1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS
(DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

                                        

                               2.6.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in
AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L.,
H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A.,
Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

 

                                         Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

 

                                         Nell'evenienza concreta, alla base della richiesta di risarcimento danni di fr. 193'720,55 vi sono le notifiche di tassazione per i periodi 1° aprile – 30 aprile 2001 e 1° maggio – 31 maggio 2001 (doc. 21 e 22), le decisioni di pagamento del 24 maggio 2000 relative ai contributi arretrati per gli anni 1996-1998 (doc. 13 e 14) – susseguiti alla determinazione della massa salariale per gli anni 1996-1998 stabilita in occasione del controllo del datore di lavoro eseguito il 14 marzo 2000 (doc. 9)- , gli attestati di carenza beni (doc. 7), il conteggio relativo agli interessi di mora per il periodo 1° gennaio 2001 sino al 18 giugno 2001 (doc. 20), il tutto riassunto nelle 27 pagine dell’estratto conto dei contributi
(doc. 3).

 

                                         Con l’atto di replica il ricorrente ha fatto presente come a suo tempo la FA 1 abbia contestato il prelievo di contributi per le prestazioni eseguite da __________, contributi richiesti a seguito del controllo del datore di lavoro eseguito il 14 marzo 2000 relativi agli anni 1996-1998. In particolare egli ha rilevato che:

"  Subito dopo il controllo dei datori di lavoro il ricorrente ha comunicato al resistente che __________ esercitava un'attività lucrativa indipendente e come tale, avrebbe regolato i conti autonomamente con l'AVS per quanto riguarda la retribuzione percepita della FA 1, la qual cosa emerge anche dalla lettera del resistente del 17 dicembre 1997. Il ricorrente con lettera del 22 giugno 2000 segnalava ancora una volta che __________ esercitava attività lucrativa indipendente. Con lettera del 10 luglio 2000 il resistente comunicava che __________ era iscritto come esercitante un'attività lucrativa indipendente solo per i settori ristorante/tennis club e che il medesimo non si era iscritto come esercitante un'attività indipendente lucrativa indipendente per l'attività svolta presso la FA 1. Il resistente deduceva quindi che __________ era da considerarsi a tutti gli effetti un lavoratore dipendente. Tuttavia, questa iscrizione rientrava nei diritti e doveri esclusivi di __________. Era suo compito iscriversi e versare i contributi dovuti. Non è ammissibile che il resistente a sua discrezione rinunci a richiedere l'iscrizione, poiché nella fattispecie concreta è più semplice addebitare i contributi ad un datore di lavoro già iscritto. La classificazione o meno quale attività lucrativa indipendente non dipende dall'iscrizione presso il resistente. Quindi, sulla massa salariale di __________ non dovevano essere addebitati i contributi." (doc. XVI 2)

 

                                         Orbene, al riguardo va fatto presente che con decisioni del 24 maggio 2000 la Cassa ha fissato i contributi arretrati – tra cui quelli relativi a __________ - risultanti dal controllo del datore di lavoro (doc. 13/14). Vero che con scritto 22 giugno 2000 l’ex amministratore unico ha fatto presente che il citato __________ aveva svolto un’attività indipendente non soggetta a contribuzione da parte della società (doc. 15) e che il 10 luglio 2000 un funzionario della Cassa aveva risposto che l’interessato non risultava essere affiliato quale indipendente per le attività svolte per conto della FA 1, ma è altrettanto vero che le decisioni del 24 maggio 2000 sono cresciute in giudicato e quindi sono definitive.
Del resto i contributi arretrati si riferiscono al periodo in cui il ricorrente agiva quale amministratore unico e le decisioni di contribuzione sono state intimate prima della liquidazione per fallimento della società (su questo tema cfr. la STFA
dell'11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 5.3).

 

                                         In conclusione, oggetto del contendere è sapere se il ricorrente è da ritenere responsabile ex art. 52 LAVS del mancato versamento da parte della FA 1, di cui egli è stato amministratore unico, dei contributi sociali di diritto federale (interessi moratori e spese accessorie incluse), posto come la richiesta risarcitoria dei contributi per gli assegni familiari di diritto zurighese sia di competenza del Tribunale delle assicurazioni del __________.

 

                               2.7.  

                            2.7.1.   Il ricorrente è del parere che il diritto al risarcimento della Cassa sia perento, evidenziando quanto segue:

"  Come si evince dall'estratto conto del resistente dal 1° gennaio 1996 al 14 gennaio 2003 la FA 1 ha saldato tutti i crediti pendenti fino al e incluso il 1997. Tuttavia, già a partire dal 1996 si sono avute continue esecuzioni per i crediti correnti. Dal 1998 ci sono stati pagamenti sporadici da parte della FA 1. Tuttavia, non sono mai stati saldati tutti gli importi pendenti. L'ultima fattura emessa dal resistente è datata 14 dicembre 2001. Viste le precedenti, innumerevoli esecuzioni e visto il fatto che l'ultimo pagamento effettuato risaliva al 29 novembre 1999, il resistente sapeva al più tardi già alla fine di novembre 2001 che il pagamento in acconto previsto per dicembre 2001 non sarebbe stato effettuato e che non avrebbe più ricevuto alcun pagamento per tutti gli importi dovuti per l'anno 2001. Infatti, nel paragrafo 5 cpv. 3 della decisione su opposizione afferma che realisticamente non ci si poteva mai aspettare il risanamento finanziario. Quindi, al più tardi il 1° dicembre 2001 aveva preso atto del totale degli importi pendenti e di conseguenza del danno complessivo rivendicato, la cui consistenza e importo, tuttavia, sono contestati.

Nonostante la conoscenza del danno, il resistente ha emanato la disposizione per il risarcimento dei danni solo il 3 dicembre 2002, in altre parole oltre un anno dopo.

 

Nonostante la conoscenza del danno, il resistente ha emanato la disposizione per il risarcimento dei danni solo il 3 dicembre 2002, in altre parole oltre un anno dopo. La presente rivendicazione del diritto decade del tutto. Il resistente aveva certamente avuto la possibilità e anche l'obbligo di decidere già immediatamente dopo la presa di conoscenza del verificarsi del danno. In particolare avrebbe potuto emanare una disposizione già in precedenza in relazione agli importi per i quali nel 1998 ha avviato l'esecuzione. Inoltre, al resistente viene impedito di appellarsi al fatto che ha preso conoscenza del danno solo con l'emissione di attestati di carenza di beni, poiché i primi attestati di carenza di beni sono stati emessi il 17 dicembre 2001, non attendendo per l'emanazione della disposizione per il risarcimento dei danni l'emissione di tali attestati, dato che altrimenti avrebbe deciso immediatamente dopo il 17 dicembre 2001." (doc. XVI 1)

 

                            2.7.2.   Come visto ai considerandi precedenti, dal 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha modificato diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, ciò che ha comportato l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

                                         Con questa nuova norma il legislatore ha voluto sostituire il precedente termine di perenzione relativo di un anno (che, contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 vOAVS che parlava di "prescrizione", trattava di termini di perenzione, che venivano accertati d’ufficio; cfr. anche DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V 451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L.,
H 51/00, consid. 5a) con un termine di prescrizione di due anni (cfr. "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex
art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 525 s).

                                         Il capoverso 3 del nuovo artico 52 LAVS stabilisce che:

 

"  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione."

 

                                         Per quel che concerne il diritto intertemporale, le Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC) edite dall'UFAS, e più precisamente le cifre 7057 (1/03) e 7081 (1/03), prevedono che le regole sulla prescrizione secondo l'art. 52
cpv. 3 LAVS (quindi nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003) valgono unicamente per i crediti in riparazione del danno che non erano già prescritti al 1° gennaio 2003 (in virtù del vecchio art. 82 OAVS).

                                         La versione italiana cifra 7057 della DRC ha infatti questo tenore:

 

"  Le disposizioni concernenti la prescrizione giusta l’art. 52 capoverso 3 LAVS si applicano soltanti ai diritti al risarcimento dei danni ancora non prescritti al 1° gennaio 2003 (ai sensi dell’art. 82 OAVS)."

                                         Di conseguenza, le regole sulla prescrizione secondo il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS sono applicabili alle pretese risarcitorie non ancora perente al 1° gennaio 2003 in virtù dell’art. 82 cpv. 1 vOAVS (STCA non pubblicata 31 marzo 2004 nella causa D. J. e M.J. inc. 31.2003-12-13).

                                        

                            2.7.3.   La giurisprudenza sviluppatasi attorno all'art. 82 cpv. 1 vOAVS stabilisce che, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati. Contrariamente al tenore letterale del citato articolo, si tratta di termini di perenzione, che vengono accertati d’ufficio (cfr. DTF 128 V 12, consid. 1; DTF 126 V 451,
consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a).

                                        

                                         Il TFA ha pure precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170
consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine per far valere la pretesa risarcitoria non è però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).

                                         Il termine inizia a decorrere solo dal giorno in cui, accanto al danno, la Cassa ha pure conoscenza della persona tenuta al risarcimento (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 3.4; Pratique VSI 2002 pag. 96; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01,
consid. 3b e riferimenti, DTF 111 V 14; RCC 1991 pag 132;).

 

                                         Quando il danno risulta da un fallimento, il momento della "conoscenza del danno" ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 vOAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV
Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V 444). I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

                                         La conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162;
RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori
cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo.
(DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).

                                         In un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine per far valere la pretesa di risarcimento (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M,
H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid.
7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991
pag. 405 in fine).

                                         Tuttavia ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).

                                       Il momento della "conoscenza del danno" può quindi avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria
(DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                       Ad esempio in una sentenza del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 vOAVS. A tale quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che all'epoca, secondo la vecchia LEF, era collocata in seconda classe, nella sua qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che hanno indotto il giudice a rifiutare l'omologazione, motivi che in quella fattispecie le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento
(cfr. Pratique VSI 1995 pag. 173).

                                         In una recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194 e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i crediti di contributi dovuti non modifica assolutamente l'attuale giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del deposito della graduatoria.

 

                            2.7.4.   Nel caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, la Cassa ha avuto conoscenza del danno al più presto il 17 dicembre 2001, data del rilascio del primo attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 149 LEF, ciò dopo che la procedura di realizzazione si è conclusa con l’assenza di beni pignorabili, salvo per un importo di fr. 561,20 (doc. 7).
La decorrenza del termine per fare valere il proprio credito risarcitorio deve pertanto essere fatto risalire a tale data di rilascio.
Essendo il termine di perenzione ex art. 82 cpv. 1 vOAVS scaduto il 17 dicembre 2002, nel caso in esame va applicato il vecchio diritto (consid. 2.7.2).
La decisione di risarcimento è stata emessa il 3 dicembre 2002 e pertanto il credito non è perento.

 

                               2.8.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994
pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.9.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70
pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole
(DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992
pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

 

                             2.10.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus,
op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                             2.11.   Nel ricorso l’ex amministratore unico ha fatto presente:

"  Nella fattispecie non si contesta che la FA 1 abbia disatteso completamente il suo obbligo contributivo, tuttavia non è possibile attribuire al ricorrente alcuna colpa. Il ricorrente ha sempre tenuto al pagamento di tutti i debiti, in particolare di quelli di natura pubblica. Infatti, fino al 1998 sono stati saldati senza interruzione gli importi pendenti. Il ricorrente s'impegnava al pagamento dei contributi anche quando l'andamento degli affari della FA 1 andava via via peggiorando. Tutti i mezzi eccedenti venivano consegnati al resistente. Inoltre, il ricorrente non ha potuto prelevare i contributi dal suo patrimonio personale. Il ricorrente è stato esecutato anche personalmente, per cui si è proceduto alla vendita con grossa perdita del suo immobile. Il ricorrente era sì conscio che i contributi non corrispondevano alla sua intenzione. A causa dei mezzi finanziari mancanti gli era semplicemente impossibile saldare gli importi pendenti. Poiché non aveva alcuna altra possibilità di agire viene meno anche il comportamento di negligenza grave.

 

Le opposizioni del resistente, semmai pertinenti, sono errate: il ricorrente non era affatto libero di deporre il suo mandato di consigliere d'amministrazione. Era consigliere d'amministrazione unico della FA 1, assicurando così l'esistenza della stessa ditta e, indirettamente, anche la propria. Non deponendo il suo mandato, ha tentato di garantire il mantenimento in vita della FA 1. In questo senso era quindi anche impegnato all'apporto dei mezzi finanziari per il saldo degli importi pendenti del resistente.

 

Non è rilevante che si trattasse di un'azienda piccola e non cambia il fatto che il ricorrente fosse impossibilitato a saldare gli importi pendenti. Inoltre, non è possibile rimproverare al ricorrente che il risanamento non era più realistico, dato che ha fatto tutto il possibile per migliorare il risultato di gestione, al fine di poter soddisfare l'obbligo contributivo.

 

Da queste argomentazioni segue che il ricorrente non ha agito intenzionalmente né con negligenza grave. Di conseguenza è da escludere una responsabilità del ricorrente." (doc. XVI)

 

 

                             2.12.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                     

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e
R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del
20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del
27 giugno 1994 in re M.).

                                         Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di discolparsi.

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

                                         In una sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è espresso in questi termini:

"  (…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato. (…)"

                                        

                                         Il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B.,
H 279/01,consid. 3.2., ha ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):

 

"  3.2 Nel caso di specie va rilevato che la L. SA ha operato quale

datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità, obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza impostogli dalla giurisprudenza suesposta.

 

Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123 V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi, anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112
V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."

 

                                         In una sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, il TFA si è ancora così espresso:

 

"  4.2.1.5 Infine la tesi dell'insorgente, secondo cui assumerebbe valenza liberatoria l'aver apportato capitali propri per fr. 150'000.-, non muta l'esito della valutazione. Infatti il comportamento di T. ________ non permette - secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte e come rettamente osservato dai primi giudici
(cfr. sentenza del 30 luglio 2002 in re A., B., C., D., H 192/01, consid. 4.1.1 con riferimento alla sentenza inedita del 16 aprile 1998 in re G., H 193/96) - di ritenere tale fatto come valido motivo di giustificazione o di discolpa se la società, come nel caso di specie, da anni aveva difficoltà nel pagamento dei contributi sociali. In siffatto contesto, infatti, il solo fatto di avere investito ingenti somme provenienti patrimonio privato risulta ininfluente, allorquando la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS venga appurata. Seguendo il ragionamento contrario, basterebbe altrimenti che una società che abbia accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi
dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (cfr. sentenza del 29 agosto 2002 in re A., B., C., D. e E., H 277/01,
consid. 3.3)."

 

                                         Infine in una sentenza del 1° settembre 2005 nella causa Z.
(H 183/04) l'Alta Corte ha riaffermato il medesimo concetto, rilevando:

 

"  L'interessato non può incentrare la tesi difensiva, in sostanza, sul fatto di aver versato quasi fr. 18'000.- di contributi arretrati di tasca propria, pochi giorni prima di far fallire la società, e di aver chiuso il Grotto E.________ non appena aveva constatato che non era redditizio. Né tanto meno egli può richiamarsi alle ingenti perdite subite, ossia fr. 230'000.- per l'acquisto delle azioni societarie, nonché ulteriori fr. 40'000.- per il prelevamento solo parziale, durante il periodo da gennaio 2001 a gennaio 2003, dello stipendio che egli avrebbe dovuto percepire in quanto trattasi di un rischio imprenditoriale che avrebbe dovuto valutare all'inizio dell'operazione commerciale intrapresa e comunque avulso dal contesto riferito al non versamento dei contributi assicurativi.

 

Vero è che Z._________ per anni, più in particolare in concomitanza con l'apertura del Grotto E.________, è sempre stato diffidato dalla Cassa a versare i contributi alle assicurazioni sociali che pagava oltre un anno dopo l'esigibilità degli stessi (ad esempio 1° trimestre 2001: diffida 3 maggio 2001, versamento 10 giugno e 25 luglio 2002; 2° trimestre 2001: diffida 3 agosto 2001, versamento 4 e 22 novembre 2002).

 

Siffatta argomentazione a nulla sussidia. Va infatti rilevato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ripetutamente avuto modo di affermare che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici deve essere, in primo luogo, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - ogni suo credito nei confronti della Cassa (DTF 116 II 541 consid. 5a, 108 V 188). Nel caso in esame, tali presupposti sono ben lungi dall'essersi realizzati."

 

 

                             2.13.   Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha ammesso (punto 25 del ricorso) che, nonostante le difficoltà di pagamento dei contributi fossero iniziate già nel 1996, la società ha saldato tutti i contributi sino al 1997 e parzialmente quelli del 1998 (dal conteggio riassuntivo risultano infatti saldati interamente i contributi sino al 30 giugno 1998; doc. 3 pag. 11). Non sono stati quindi liquidati i contributi dal luglio 1998 fino alla fine dell’affiliazione della società (31 marzo 2002).

Egli sostiene, senza apportare il benché minimo indizio, di non essersi dimesso da amministratore unico al fine di garantire l’andamento della FA 1 e di essersi prodigato, nonostante le difficoltà economiche societarie, ad estinguere gli scoperti nei confronti della Cassa.
Tantomeno il ricorrente ha minimamente sostanziato quali fossero realisticamente parlando i motivi che potessero far sperare in un risanamento della società.
Determinante è il fatto che i contributi scoperti riguardano un periodo di quasi quattro anni, motivo per cui l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi almeno dal 1999 (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

                                         Non siamo dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D. C., A. P. e M. P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).

                                         A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                        

                                         Non può nemmeno essere invocato come motivo di discolpa la circostanza che il ricorrente non avesse avuto liquidi a disposizione per saldare il debito contributivo della società poiché egli stesso oggetto di diverse esecuzioni.

                                         Ora, l'avere, nella fattispecie, procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici dal 1996 e averlo irrimediabilmente differito a partire dal luglio 1998, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore. Inoltre tali doveri risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).

 

                                         Il mancato pagamento dei premi era, dunque, da considerare cronico.

 

                                         Nel caso di specie, non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del
12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c;
DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                        

 

                             2.14.   Il ricorrente addebita infine una concolpa alla Cassa facendo presente che:

"  Inoltre è necessario addurre che al resistente è da imputare anche una colpa personale: con tre domande di vendita del 2 novembre 1999 è stato fissato un termine alla FA 1 per il pagamento di CHF 80'000.-- entro il 15 novembre 1999. Nonostante fosse già chiaro al momento della presentazione delle domande di vendita, considerato il mancato pagamento regolare in atto già dalla metà del 1998 e vista anche la mancata prestazione entro il termine fissato, il ricorrente non ha proceduto alla vendita delle giacenze della FA 1, che avrebbero senz'altro coperto l'intero danno oggi rivendicato." (doc. XVI 1)

 

                                         In merito, rettamente la Cassa ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, l’esistenza di un piano di pagamento rateale dei contributi può costituire un motivo di discolpa per l’organo responsabile solo se i pagamenti rateali si succedono regolarmente (STFA inedita 24 settembre 2002 nella causa R, H 298/01, consid. 3.3.3; DTF 124 V 253), ciò che non è avvenuto nella fattispecie in esame.

Inoltre, non è verosimile che, dando seguito alla domanda di vendita, con gli eventuali proventi dalla realizzazione dei pegni la Cassa avrebbe potuto saldare i contributi rimasti scoperti. Non va infatti dimenticato che le procedure esecutive promosse dall’amministrazione sono sfociate in numerosi attestati di carenza beni ex art. 149 LEF (doc. 7).

                                         In conclusione, il ricorrente deve risarcire alla Cassa i contributi di diritto federale non versati dalla FA 1, motivo per cui in tal senso la decisione contestata è da confermare, mentre il ricorso va respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Gli atti sono trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di __________ per l’esame della richiesta di risarcimento danni limitatamente ai contributi per gli assegni familiari cantonali rimasti insoluti.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

FA 1

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti