Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2006.11

 

BS/td

Lugano

5 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 marzo 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2006 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita

Cassa CO 1

 

 

in materia di art. 52 AVS

 

 

FA 1

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   La ditta FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio del Distretto di __________ il 26 marzo 1996 (in precedenza: __________, __________), come risulta dalla pubblicazione FUSC 4 aprile 1996. La società ha poi trasferito la sede a __________ (FUSC 12.10.1999).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nell’importazione, il commercio al dettaglio e all’ingrosso ed il noleggio di abbigliamento, biancheria e suppellettili domestici.

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 4 aprile 1996 (data di pubblicazione nel FUSC) sino alle dimissioni presentate all’assemblea generale straordinaria del 23 aprile 2003 (doc. 3/A).

 

                               1.2.   La ditta FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1996 al 30 aprile 2004.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’aprile 1997 e precettarla dal mese di giugno 1998 (cfr. doc. 3/B – B4).

                                        

                                         Con decreti del 30 aprile 2004  e 18 maggio 2004 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento, rispettivamente la liquidazione dello stesso mediante procedura sommaria (pubblicazioni FUSC 7.05.2004 e 1.06.2004).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’UEF del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 120'814,70 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni dal 2000 al 2004, quest’ultimo dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3/C).

 

                                         A procedura fallimentare conclusa, l’UEF ha versato l’8 giugno 2005 un dividendo pari a fr. 50'359,08 (doc. C).

 

                                         Di conseguenza, il danno subito dalla Cassa ammonta ora a fr. 70'455,62.

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, per decisione 28 ottobre 2005 la Cassa ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 45'766,47 relativi ai contributi paritetici non versati per il periodo 2000 – 2002, in via solidale con __________ __________ per analogo periodo ed importo (doc. 1).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’ex amministratore unico ha presentato opposizione sostenendo che al momento della sue dimissioni (23 aprile 2003) la società fallita disponeva di attivi in grado di pagare i contributi AVS arretrati. In via subordinata egli ha contestato la ripartizione del dividendo da fallimento effettuata dalla Cassa sui contributi arretrati.

                                        

                               1.5.   Con decisione 28 febbraio 2006 la Cassa ha respinto l’opposizione e confermato la richiesta risarcitoria di fr. 45'766,47, osservando:

 

"  Il signor RI 1, dimissionando dalla carica di amministratore unico il 23 aprile 2003, impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici sino al 31 marzo 2003.

 

Tuttavia, ritenuto che l'acconto per il I. trimestre 2003 è stato regolato con il versamento del dividendo della procedura fallimentare (doc. D), la sua responsabilità è limitata ai contributi non soluti e scaduti al 31 dicembre 2002, pari a fr. 45'766.47, come risulta dalla ricapitolazione allegata alla decisione risarcitoria.

Pertanto, se, come asserito dal signor RI 1, al società al momento delle sue dimissioni avrebbe avuto la disponibilità  finanziaria per pagare i contributi scoperti, egli avrebbe dovuto, con la diligenza richiesta ad una persona con specifica formazione contabile, provvedere al pagamento degli stessi prima di lasciare il CdA e non tentare di attribuire la responsabilità del mancato pagamento dei contributi al nuovo amministratore unico __________ che, peraltro, è responsabile in via solidale con l'opponente per l'analogo periodo ed importo." (Doc. 3)

                                        

                                         Per quel che concerne l’imputazione del dividendo risultante dal fallimento della FA 1 sul danno ex art. 52 LAVS, l’amministrazione ha precisato:

 

"  Da ultimo, l'opponente contesta la ripartizione effettuata dalla Cassa del dividendo in percentuale sui contributi insoluti dalla società nel fallimento, anziché l'accredito dello stesso sugli scoperti contributivi più arretrati.

Nella circostanza, il dividendo di fr. 50'359.08 (doc. D), versato dall'Ufficio esecuzione e fallimenti in data 8 giugno 2005, è stato imputato proporzionalmente sui debiti contemporaneamente scaduti dalla fallita di fr. 120'814.70, come risulta dall'insinuazione di credito all'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell'8 ottobre 2004 (doc. C), e ciò in conformità all'art. 87 cpv. 2 CO.

 

Pertanto, la contestata ripartizione del dividendo invocata dall'opponente non trova fondamento, per cui la Cassa conferma l'importo tenuto a risarcire  dal signor RI 1 in fr. 45'766.47." (Doc. 3)

                                        

                               1.6.   RI 1 ha interposto il presente ricorso, facendo presente:

 

"  Si ritiene che il dividendo versato dall'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti ammontante a Fr. 50.359,08 debba essere imputato non proporzionalmente ai debiti ma, come da prassi commerciale, a pagamento dei contributi più arretrati.

 

Nella fattispecie, considerato che la Cassa CO 1 considera, nella procedura di risanamento danni, i contributi a mio carico, non pagati per il 2000, 2001 e 2002, per un totale di Fr. 78.495,80, da questo importo devono essere dedotti Fr. 50.359,08 e pertanto l'importo che sari tenuto a versare alla Cassa CO 1, in via solidale con il Signor __________, ammonta a Fr. 28.136,72." (Doc. I)

 

                               1.7.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, ribadendo che il dividendo di fr. 50'359,08 andava imputato, in conformità dell’art. 87 cpv. 2 CO, proporzionalmente sui debiti contemporaneamente scaduti della fallita.

 

 

                                         in diritto

                                     

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Nella caso di una società anonima, la nozione d'organo responsabile secondo l'art. 52 LAVS è di principio identica a quella che si deduce dall'art. 754 cpv. 1 CO (STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 6.1). La responsabilità incombe ai membri del consiglio di amministrazione e a tutte quelle persone che si occupano della gestione o della liquidazione, ossia a quelle che prendono di fatto le decisioni normalmente riservate agli organi o che provvedono alla gestione, concorrendo quindi in modo determinante alla formazione della volontà sociale (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442 consid. 2b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 6.2). In quest'ultima eventualità è necessario però che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare il danno o d'impedirlo, in altri termini d'esercitare effettivamente un'influenza sull'andamento degli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a; DTF 117 II 442 consid. 2b; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 6.2).

 

                                         Il TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). 

 

                                2.2   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).        

                                     

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico della FA 1 dal 4 aprile 1996 sino alle dimissioni presentate durante l’assemblea generale straordinaria del 23 aprile 2003 (doc. 3/A).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell’art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989 pag. 114 consid. 4); a partire da quella data infatti egli non ha più la facoltà di controllo sull’attività della ditta (SVR 2000 AHV nr. 24= DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b; Pratique VSI 1996 pag. 308; DTF 112 V 1 conisd. 3b e 3 c).

                                         Ne consegue che in casu l’ex amministratore unico impegna la propria responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali scaduti e non soluti sino al 31 marzo 2003.

 

                                         Non contestato è il danno totale subito dalla Cassa di fr. 120'814,70 - corrispondenti ai contributi paritetici rimasti impagati per gli anni dal 2000 al 2004, quest’ultimo sino al mese di aprile, dopo controllo del datore di lavoro -, risultante, fra l’altro, dall’insinuazione 8 ottobre 2004 all’UEF di __________ avente il seguente tenore:

 

"  con riferimento alla pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale n. 43 del 28.05.2004 ci permettiamo, con la presente, insinuare nell'apertura di fallimento in via sommaria, il seguente nostro credito:

 

2000                                         - vedi conteggio allegato          fr.              17'667.40

2001                                         - vedi conteggio allegato          fr.              26'194.50

2002                                         - vedi conteggio allegato          fr.              34'633.90

2003                                         - vedi conteggio allegato          fr.              34'209.45

2004 (01-04)                           - vedi conteggio allegato          fr.                8'109.45

                                                                                                         fr.           120'814.70

 

Insinuazione definitiva che modifica quella del 02.06.2004.

 

Si rileva che il credito in questione è privilegiato, ai sensi dell'art. 219 cpv. 4, lettera b, LEF, e va iscritto in 2a classe." (Doc. B1)

 

                                         L’ammontare contributivo è del resto comprovato dalle distinte dei salari compilate dalla fallita sulle quali sono stati fissati i contributi e dallo specchietto riassuntivo riguardante i versamenti eseguiti (doc. 1 e doc. 3/B – B4).

 

                                         Altrettanto pacifico risulta il fatto che la Cassa ha ricevuto dal fallimento della FA 1 un dividendo di

                                         fr. 50'359,08, versato in data 8 giugno 2005 (cfr. attestato di carenza beni 20 aprile 2004; doc. C). L’amministrazione ha in seguito computato tale somma proporzionalmente sui debiti contributivi contemporaneamente scaduti ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 CO. Concretamente, costituendo il dividendo da fallimento (fr. 50'359,08) il 41,683% del credito insinuato (fr. 120’814,70), la Cassa ha imputato tale percentuale su  ogni singolo anno contributivo. Con tale operazione l’acconto del I° trimestre 2003 risulta essere coperto dal dividendo (doc. 3/B4), motivo per cui l’attore è stato ritenuto responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici unicamente per gli anni 2000, 2001 e 2002 per complessivi fr. 45'776,47, (deduzione del dividendo compresa), così come risulta dal seguente conteggio datato 25 luglio 2005 (sub doc. 1):

 

"  Ricapitolazione contributi scoperti dal 2000 al 2002

 

Contributi dovuti 2000          

2000                                                                                               fr.              17'667,40

2001                                                                                               fr.              26'194,50

2002                                                                                               fr.              34'633,90                      fr.                                                         78'495,80                                                    

Dividendo versato dall’Ufficio fallimento in data 8.08.2005                           fr.           32'719,33*

Totale contributi scoperti                                                            fr.              45'776,47

 

* Dividendo per gli anni 2002 al 2000, 41’683% di fr. 78'495,80." (sub doc. 1)

 

                                         L’ex amministratore unico contesta tale modo di ripartizione, sostenendo che prima devono essere coperti i contributi scaduti più vecchi e quindi a suo carico resterebbero fr. 28'136,72 (fr. 78'495,80 di contributi per gli anni 2000, 2001 e 2002 da cui dedurre fr. 50'359,08 di dividendo), così come prevede l’art. 87 cpv. 1 CO.

                                        

                               2.6.   Conformemente all’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare (cpv.1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).

 

                                         A sua volta, l’art. 87 CO dispone che ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cpv. 3).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, nell’ambito della procedura di versamento dei contributi AVS, vige il principio dell’art. 87 CO, secondo cui i pagamenti arretrati vengono imputati al debito contributivo più vecchio (DTF 112 V 6; ZAK 1988 pag. 602; SVR 1995 AHV nr. 70 pag. 213). Tuttavia al debitore è conferito il diritto di dichiarazione ex art. 86 cpv. 1 CO nella misura in cui non sono ostacolati i legittimi interessi dell’amministrazione, i quali in pratica consistono unicamente nell’impedire un’imminente prescrizione dei contributi (SVR 2000 AHV nr. 13 pag. 43; cfr. anche STFA inedita 30 gennaio 2006 nella causa R, H 118/05, consid. 4.2 e del 2 febbraio 2006 nella causa N. e L., H 232/04, consid. 2.2).
L’art. 87 CO non è invece applicabile in caso di ripartizione del ricavato da un’esecuzione da pignoramento (STFA inedita 8 ottobre 2004 nella causa C, H 244/03, consid. 3.2).

 

                                         Tuttavia, in una sentenza pubblicata in DTF 119 V 389, il TFA, applicando l’art. 87 CO, ha espressamente stabilito che il dividendo da fallimento è da computare al debito contributivo scaduto prima (“Vielmehr ist die Konkursdividende nach der Regel des Art. 87 OR auf die früher fällig gewordenen Beitragsverbindlichkeiten anzurechnen”: DTF 119 V 400 consid. 6c). In quella fattispecie si trattava di responsabilità di amministratori per i debiti contributivi trasferiti nell’ambito di un trapasso di attivi e passivi da una società in nome collettivo a una società anonima. Facendo presente come il debito contributivo è trasmissibile anche in caso di acquisizione di società, nel caso esaminato l’Alta Corte ha stabilito che il dividendo risultante dal fallimento della società anonima doveva essere primariamente computato per il debito contributo dovuto dalla precedente società in nome collettivo. Sulla scorta della suesposta giurisprudenza, secondo questa Corte la Cassa ha erroneamente ritenuto i debiti contributivi contemporaneamente scaduti, motivo per cui l’imputazione proporzionale secondo l’art. 87 cpv. 2 CO non è corretta.

                                         L’amministrazione avrebbe infatti dovuto computare il dividendo sui contributi paritetici scaduti e rimasti insoluti, partendo dal 2000. Per quel che concerne l’attore si ha quindi la seguente situazione:

 

                                         Saldo contributi del 2000:         fr.  17'667,40

                                         Saldo contributi del 2001:         fr.  26'194,50

                                         Saldo contributi del 2002:         fr.  34'633,90

                                         Contributi I trim.      2003:        fr.   9’277,75

                                         Totale                                          fr.  87'773,55

                                         ./. dividendo da fallimento         fr.  50'359,08

                                         totale contributi scoperti            fr.  37'414,47

                                        

                                         Ne consegue che l’ammontare del danno (derivante dai contributi non versati dalla fallita) da risarcire corrisponde a fr. 37'414,47.

 

                                         La somma di fr. 28'136,72 calcolata dall’attore non può essere confermata. Egli parte dall’erroneo presupposto che deve risarcire i contributi non pagati per gli anni 2000, 2001 e 2002. Tuttavia va ricordato che la Cassa aveva stralciato il 2003 (limitatamente al primo trimestre) essendo stati i contributi insoluti coperti dal dividendo e questo conformemente al metodo di computo proporzionale ex art. 87 cpv. 2 CO. Dovendo tuttavia l’amministrazione ripartire quanto ottenuto dal fallimento della FA 1 per coprire i debiti contributivi più vecchi, la liberazione di responsabilità ex art. 52 LAVS del I° trimestre 2003 non è giustificata.

 

                                         Infine, rilevato che dal mese di aprile 1997 la Cassa ha iniziato a diffidare la società per il pagamento dei contributi e precettarla da giugno 1998,  l’eluso versamento non può nella specie dirsi dovuto a difficoltà momentanee ai sensi della giurisprudenza sopra ricordata. Non risulta segnatamente che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno sussistono elementi per ritenere che i responsabili della società potessero oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. la giurisprudenza succitata; sul punto v. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non avendo inoltre l’attore adotto particolari motivi di giustificazione o di discolpa, egli è tenuto a risarcire alla Cassa l’importo di fr. 37'414,47.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla Cassa CO 1, a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS,  l’importo complessivo di fr. 37'414,47, in via solidale con __________.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

FA 1

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti