Raccomandata |
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Incarto n.
rg/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 29 agosto 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 giugno 2006 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla ditta DT 1 |
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1 ha ricoperto la carica di gerente, con firma individuale, della DT 1 (già __________; cfr. www.zefix.ch) dal 25 giugno 2002 al 7 maggio 2003, data incontestata delle sue dimissioni;
- la DT 1 é stata affiliata alla Cassa CO 1 dal 1. ottobre 2001 al 31 maggio 2003 (la __________ lo è stata dal 1. settembre 1999 al 31 maggio 2001);
- a seguito del mancato versamento dei contributi paritetici dovuti sulla base delle richieste di acconto e dei conteggi di chiusura relativi agli anni 2001 e 2003 (doc. C), adite le vie esecutive - terminate con il rilascio da parte dell’UE di __________ di due attestati di carenza beni (il primo datato 6 luglio 2004, il secondo 2 settembre 2004; doc. 5, 5/1) - per decisione su opposizione 27 giugno 2006, confermando il precedente provvedimento 20 gennaio 2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 e postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr. 3'445.30 per contributi (e spese) non pagati dalla DT 1 nel periodo gennaio-marzo 2003 (acconto 1° trimestre 2003), in via solidale con __________ e __________ per analogo periodo ed importo;
- contro predetta decisione su opposizione RA 1 si aggrava dinanzi al TCA. Egli sostiene in sintesi di dover essere liberato da ogni responsabilità avendo correttamente e diligentemente adempiuto al proprio obbligo di vigilanza sull’o-perato dell’altro gerente, __________, che si occupava di fatto dell’amministrazione e della gestione della società. Inoltre, dopo aver osservato come sino a fine 2002 non vi fosse alcun arretrato contributivo, evidenzia il fatto che non appena accortosi, all’inizio del 2003, di non poter più esercitare alcuna funzione di controllo sull’andamento degli affari della società rispettivamente sull’agire di __________, egli, il 7 maggio 2003, ha rassegnato le proprie dimissioni. Rimprovera altresì alla Cassa di non aver dato seguito alla sua richiesta d’assunzione di prove (audizioni testimoniali) presentata in sede di opposizione e volta ad accertare l’effettivo adempimento dei propri obblighi di vigilanza nei confronti di chi gestiva la società. Evidenzia infine - per quanto è dato di capire - come a seguito del conteggio di chiusura effettuato dalla Cassa nell’ottobre 2003, l’acconto 1° trimestre 2003, unico a poter semmai nella fattispecie entrare in considerazione, debba in ogni caso essere considerato siccome pagato rispettivamente annullato;
- con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione (in cui viene in sostanza rimproverata a RI 1 una negligenza grave per essere egli venuto meno al proprio obbligo di vigilanza sulle persone incaricate della gestione effettiva della società), la Cassa, osservando di aver ritenuto responsabile l’insorgente limitatamente al danno cau-sato dal mancato versamento dei contributi divenuti esigibili prima della sue dimissioni (acconto gennaio-marzo 2003 per fr. 4'199.75 dedotto l’importo di fr. 754.45 in seguito versato dalla società) e facendo rilevare come per giurisprudenza l’organo dimissionario risponde dei contributi esigibili sino alla sua partenza ma non di quelli effettivi (maggiori o minori) stabiliti alla fine dell’anno, rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei i dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una sua responsabilità giusta l’art. 52 LAVS;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
- nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 129 V 11, 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento;
- i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);
- si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9);
- per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650);
- la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987, p. 7);
- per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01], consid. 3a. Sul punto v. anche Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktien-recht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H 201 + 207/98]). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01], consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6);
- nell'evenienza concreta, la questione (litigiosa) circa la quantificazione dell’importo del danno fatto valere dalla Cassa nei confronti dell’insorgente - e ciò con particolare riferimento alla problematica del rapporto tra contributi forfetari esigibili sino al momento delle dimissioni di un organo e contributi effettivi stabiliti in chiusura di anno civile - può rimanere indecisa, ritenuto che, per i motivi appresso esposti, una responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS deve essere nella specie negata;
- come visto, RI 1 ha ricoperto la carica di gerente della DT 1 dal 25 giugno 2002 al 7 maggio 2003 (data incontestata delle sue dimissioni), con diritto di firma individuale;
- accettando il mandato di gerente RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]). Come accennato, con il gravame l’insorgente sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo (in concreto sull’operato di __________) impostigli dalla sua funzione di gerente e di aver quindi rassegnato le proprie dimissioni nel momento in cui ha potuto rendersi conto di non poter più influire in alcuna maniera sulla gestione della società ed in particolare sul pagamento dei contributi paritetici;
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
- la questione relativa alla durata del mancato pagamento dei contributi - che nella fattispecie in esame la Cassa, confondendola con quella relativa alla durata del mandato di organo formale (in casu la carica di gerente assunta da RI 1 per la durata di circa 11 mesi), non ha preso assolutamente in considerazione nell’apprezzamento della responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. decisione impugnata) - costituisce uno degli elementi da considerare nell’esame dell’insieme delle circostanze del singolo caso e può se del caso condurre ad un esonero da responsabilità. La durata della violazione dell’obbligo contributivo in quanto tale non può quindi costituire motivo di liberazione (DTF 121 V 243; STFA 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03]). Secondo la giurisprudenza, un motivo di giustificazione può essere ammesso se il mancato pagamento dei contributi si riferisce ad un periodo relativamente corto (pochi mesi) e se precedentemente il datore di lavoro ha pagato regolarmente i contributi. In alcuni casi, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, il TFA ha segnatamente avuto modo di ritenere siccome giustificato - escludendo quindi l’esistenza di una negligenza grave - il mancato ver-samento per un periodo contributivo di due rispettivamente tre mesi (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03] e 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01]). Nella citata sentenza 30 gennaio 2003 l’Alta Corte ha in particolare riaffermato il concetto secondo cui è possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196);
- in concreto il danno fatto valere nei confronti di RI 1 concerne il mancato versamento dell’acconto 1° trimestre 2003 (inviato per pagamento il 10 marzo 2003 e divenuto esigibile ex art. 34 OAVS il 10 aprile 2003), quindi un periodo contributivo di 3 mesi. Dal fascicolo risulta inoltre che i contributi divenuti esigibili sino al 31 dicembre 2002 (si tratta, come risulta dagli estratti allestiti dalla Cassa e versati agli atti, di acconti trimestrali [a carico della __________] relativi al 2001 [in base al conteggio di chiusura inviato il 17 settembre 2001 è stata operata una restituzione di fr. 9'289.80 a favore della società]) sono sempre stati soluti, anche se dopo diffida, dal datore di lavoro (doc. C), ritenuto che per quanto riguarda i contributi relativi al 2002 la Cassa nulla rimprovera all’insorgente né sostiene non esserle stati versati. La società non risulta per altro - é ciò non è neppure sostenuto dalla Cassa - aver avuto l’abitudine di lasciare deliberatamente in sofferenza i crediti della Cassa per pagare altri debiti facendo così sopportare durevolmente all’assicurazione sociale i rischi inerenti il finanziamento dell’azienda. Irrilevante al proposito è il fatto che gli importi richiesti dalla Cassa alla DT 1 a seguito dei conteggi di chiusura allestiti nel 2003 (doc. C) siano rimasti impagati, gli stessi essendo divenuti esigibili dopo le dimissioni di RI 1 dalla carica di gerente;
- non senza rilievo ai fini del presente giudizio é altresì il fatto che l’insorgente ha (incontestatamente) rassegnato le proprie dimissioni il 7 maggio 2003, a distanza quindi di nemmeno un mese dalla scadenza del temine di pagamento dell’acconto 1° trimestre 2003 (per altro diffidato solo l’11 giugno 2003 e precettato il 15 gennaio 2004; doc. C) e quindi in maniera assai tempestiva, non potendosi nel caso concreto ragionevolmente ammettere che egli abbia atteso troppo tempo, da sud-detta scadenza di pagamento, per rassegnare le proprie dimissioni, le quali vanno a supporto di quanto da esso sostenuto, ossia di aver rinunciato alla propria funzione di organo dopo essersi reso conto di non poter più influire sull’anda-mento degli affari della società (per un caso di dimissioni - ritenute tempestive - a distanza di circa un mese dall’intima-zione di un precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa nei confronti del datore di lavoro in ritardo con il pagamento degli oneri sociali, cfr. STCA 8 giugno 2004 nella causa B., inc. 31.2004.2);
- stante quanto precede, l’inosservanza da parte di RI 1 delle prescrizioni in materia di versamento di contributi non é nella specie riconducibile ad un comportamento gravemente negligente. Ai sensi della giurisprudenza sopra citata la negligenza lieve ad esso imputabile comporta il suo esonero da una responsabilità giusta l’art. 52 LAVS;
- ne consegue quindi l’accoglimento del ricorso e l’annulla-mento della querelata decisione. All’insorgente, vincente in causa e patrocinato da un avvocato, va assegnata una con-grua indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione 27 giugno 2006 é annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'500.- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
DT 1
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti