Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2007.17

 

BS/td

Lugano

30 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 luglio 2007 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione alla ditta

Cassa CO 1

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

DT 1 in liquidazione,

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La DT 1, con sede a __________ (in precedenza: __________), aveva quale scopo sociale la consulenza tecnica e d’investimento, lo studio, la progettazione, l’esecuzione e il finanziamento di lavori di costruzioni civili ed industriali ecc..

 

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 22 aprile 2003 al 15 ottobre 2005 e in seguito di liquidatore sino 15 febbraio 2006.

                                         Dal 22 aprile 2003 __________ è stato direttore, con diritto di firma individuale, e __________, procuratore dal 22 aprile 2003 al 27 giugno 2006 (cfr. estratto RC in doc. B2).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° novembre 2003 al 30 giugno 2005.

 

                                         La società è stata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal maggio 2004 e precettarla dal giugno 2004 (doc. B4).

                                        

                                         Il 10 marzo 2005, 11 novembre 2005, 15 febbraio 2006 e 23 maggio 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla DT 1 per gli anni 2003 e 2004 (doc. B5).

 

                                         Il 25 ottobre 2005 la società è stata sciolta d’ufficio ed il 14 novembre 2006 cancellata.

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 15 febbraio 2007, confermata con decisione su opposizione 13 luglio 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 25'767,15 relativi ai contributi paritetici non soluti dalla DT 1 per gli anni 2003 e 2004 (doc. 2 e doc. B1).

                                                                               

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione 13 luglio 2007 RI 1 ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Contestando l’intenzionalità e la grave negligenza nel violare le prescrizioni dell’assicurazione, egli ha evidenziato:

 

"  Dal 22 aprile 2003 sono stato amministratore unico della società. (Amministratore "formale" perché dall'allegato n° 1 potete vedere che l'amministratore di "fatto" era un altro). Ho dato, purtroppo, la mia disponibilità per iniziare e sviluppare una nuova attività ad un personaggio che pensavo meritasse la mia fiducia.

 

Nel maggio del 2004, a seguito della situazione che si era venuta a creare con le paghe e con i contributi, ho dato le dimissioni d'amministratore unico della società DT 1. Da allora non mi sono più interessato della sua situazione, pensando che le discussioni e le dimissioni che avevo dato fossero state chiare e sufficienti per chiudere i miei rapporti con la stessa.

 

Ad inizio novembre 2005, solo quando l'ufficio registri mi nomina d'ufficio liquidatore della società DT 1 capisco che l'amministratore di "fatto" della società non aveva stralciato la mia posizione dal registro di commercio.

Il 25/30 novembre 2005 ho ridato le dimissioni, questa volta per raccomandata, dalla società e da liquidatore d'ufficio della stessa.

 

Desidero far notare che, a seguito delle mie prime dimissioni nel maggio 2004, solo a novembre 2005 sono venuto a conoscenza della reale situazione creatasi nella società e delle dichiarazioni di paga che erano state allestite all'inizio del 2005, paghe mai date a causa di situazioni già descritte nella precedente opposizione.

 

Con la presente ribadisco che il signor __________, amministratore di "fatto" della società fallita, desidera assumersi e quindi allestire tramite il suo legale di fiducia un programma di rientro per quanto riguarda il pagamento del debito che la società aveva con la cassa __________." (Doc. I)

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, sostenendo che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.

 

                               1.6.   Il 12 settembre 2007 il ricorrente ha chiesto di risolvere la situazione venutasi a creare con la Cassa (VII).

 

                               1.7.   In data 18 marzo 2008 l’insorgente ha risposto alla domande poste dal TCA in merito alla sua posizione all’interno della società (XIV).

 

                               1.8.   Questa Corte ha richiamato, tramite istanza alla CRP, gli atti concernenti una procedura penale aperta nei confronti del ricorrente (XIIIbis). Le parti hanno in seguito formulato le loro osservazioni in merito (XVI e XVII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                                                               

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. B5), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore unico della DT 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS.

 

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                        

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla Muriex SA nel 2003 e 2004, determinati sulla base delle schede salariali compilate dalla società stessa (doc. B10 e B11; cfr. anche doc. 2) per complessivi fr. 25'767.15 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. B4).

 

                                         Con il ricorso l’ex amministratore unico, facendo riferimento all’opposizione 9 marzo 2007, ha sostenuto che gli stipendi dei dipendenti ed i contributi paritetici non sono stati mai versati dalla società a causa di mancanza di liquidità (doc. 1). Negli atti penali richiamati è contenuto il formulario dei salari per il 2005 ove in calce è stato scritto “stipendi mai versati” (cfr. XIIIbis). Va qui ricordato che ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2; cfr. STFA 11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 5.3 e del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 6), diritto che l’insorgente non ha mai contestato. Inoltre, occorre evidenziare che il risarcimento chiesto dalla Cassa concerne i contributi paritetici non versati dalla società nel 2003 e 2004 e non nel 2005. Pertanto, quanto dichiarato nella distinta salari 2005 non è rilevante.

 

                                         Ne consegue che l’ammontare del danno, debitamente documentato dalla Cassa mediante la dichiarazione dei salari 2003 e 2004, i conteggi ecc. (cfr. in merito Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N. 4.4.2. con riferimenti giurisprudenziali citati), va confermato.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                        

                               2.7.   Il ricorrente ha evidenziato che, visto il mancato versamento degli stipendi e degli oneri sociali, già il 5 maggio 2004 aveva dimissionato quale amministratore unico della DT 1 (doc. B6). Convinto di aver chiuso i rapporti con la società, solo agli inizi del mese di novembre 2005, allorquando è stato nominato dall’Ufficio RC liquidatore, si è accorto che la sua firma non era stata cancellata e quindi il 25 novembre 2005 ha inoltrato nuovamente le dimissioni con effetto immediato (doc. B3).

 

                                         Occorre qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

                                         Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).

                                         Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

                                         Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

 

                                         Ritornando al caso in esame, certo è che il ricorrente, accortosi della non avvenuta cancellazione del suo nominativo da RC quale amministratore unico della DT 1, in data 25 novembre 2005 ha ripresentato per raccomandata le proprie dimissioni. Tuttavia va rilevato che il 26 settembre 2005, quindi due mesi prima delle dimissioni del 25 novembre 2005, il ricorrente ha informato la Cassa che la “DT 1 dal 1° luglio 2005 non ha più dipendenti, il signor __________ ha terminato il 30 novembre 2004 mentre il signor __________ ha terminato il 30 giugno 2005. La società DT 1 dal 1° ottobre 2005 sarà messa in liquidazione” (doc. XIIbis). In questo contesto, dunque, egli ha formalmente continuato ad agire quale amministratore, questo anche se, secondo quanto affermato dal ricorrente stesso, la gestione effettiva della società era nelle mani del direttore, con diritto di firma individuale, __________.

                                         Inoltre, se il 5 maggio 2004 il ricorrente ha rassegnato le dimissioni “a seguito della situazione che si era venuta a creare con le paghe e con i contributi” (cfr. ricorso), egli avrebbe dovuto accertarsi con la dovuta diligenza, viste anche le difficoltà economiche della società emerse durante il suo mandato (al riguardo cfr. lettera 1° dicembre 2006 alla Cassa; doc. B9), dell’effettiva avvenuta cancellazione del suo nominativo da RC e non limitarsi a dichiarare “… pensando che le discussioni e le dimissioni che avevo dato fossero state chiare e sufficienti per chiudere i rapporti con la stessa “ (cfr. ricorso). Va poi ricordato che ai sensi dell’art. 25a cpv. 1 lett. a ORC (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2007), nel caso in cui una persona giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall’amministrazione, l’interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita e che, per una regola generale e che l'ignoranza della legge non costituisce esimente (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti).

 

                               2.8.   Il ricorrente ha dunque ricoperto la carica di amministratore unico della DT 1 sino al 15 ottobre 2005.

 

                                         Va qui evidenziato che, secondo la giurisprudenza del TFA, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

 

                                         Pertanto, pur ammettendo che __________, direttore della società con diritto di firma individuale, fosse l’amministratore di fatto e si occupasse della gestione degli affari societari e quindi anche degli aspetti contributivi, giova ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

 

                                         Dei succitati obblighi il ricorrente era ben consapevole visto che egli stesso ha ammesso di aver presentato le dimissioni il 5 maggio 2004 per la situazione venutasi a creare con le paghe e con i contributi. Tuttavia, come esposto al considerando precedente, la sua responsabilità è estesa sino all’ottobre 2005, motivo per cui l’insorgente deve rispondere dei contributi non versati dalla DT 1 nel 2003 e 2004, oggetto della presente procedura.

 

                               2.9.   Va poi evidenziato che dal 1° novembre 2003, data di affiliazione presso la Cassa, la DT 1 non ha versato alcun contributo sociale (doc. B4). Trattandosi dunque di un lungo periodo, ciò configura negligenza grave da parte del ricorrente. Infatti, l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Anzi, come si evince dalla lettera 1° dicembre 2006 alla Cassa, il ricorrente ha spiegato che la società aveva problemi di liquidità in quanto nel novembre 2003 il proprietario non aveva apportato il necessario capitale e le collaborazioni con altre società non avevano “mai portato ad un riscontro economico” (doc. B9).

                                        

                             2.10.   Il ricorrente ha chiesto che __________ sia condannato al versamento degli oneri sociali non versati dalla DT 1.

 

                                         Occorre al proposito ricordare che spetta alla Cassa decidere se avviare una procedura di risarcimento nei confronti di eventuali debitori solidali, corresponsabili unitamente al qui ricorrente, ed emettere in seguito una decisione impugnabile davanti allo scrivente tribunale (DTF 108 V 195 consid. 3).

                                         In queste circostanze, dunque, non è necessario procedere al chiesto interrogatorio di __________.

                                         Riguardo alla richiesta di mezzi di prova da assumere, per costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Va inoltre detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                        

                             2.11.   Pendente causa, il 12 settembre 2007 il ricorrente ha chiesto al TCA che “vista l’età e la mia difficile condizione economica le chiedo di chiudere questo caso in modo che io non debba pagare per una circostanza molto particolare e triste” (VIII), mentre nello scritto 12 marzo 2008 egli anche parlato di grossi problemi di salute (XIV).

                                     

                                         Orbene, pur comprendendo la particolare situazione venutasi a creare, non va dimenticato che la situazione economica personale descritta dall’insorgente non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono (che presuppone l'esistenza della buona fede e dell'onere gravoso, cfr. ad esempio art. 47 LAVS, 95 LADI e 25 LPGA). Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono é a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

                                         Per quanto concerne l’età ed i grossi problemi di salute, dagli atti non risulta che questi siano stati d’impedimento all’esercizio della funzione di amministratore unico. Ad esempio, le dimissioni presentate dimostrano che il ricorrente era ben consapevole della gravità della situazione.

 

                             2.12.   In conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 per fr. 25'767,15.

 

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

DT 1   

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti