Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2007.23

 

BS/sc

Lugano

1 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2007 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 agosto 2007 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita

 

 

terzo chiamato in causa

Cassa CO 1,  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

__________

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La società FA 1, con sede a __________ (in precedenza: __________), aveva quale scopo sociale i lavori di carpenteria, copritetto, lattoniere, l’esecuzione di ogni altra opera edile ecc..

                                         Negli anni 2004 e 2005 quali amministratori unici si sono succeduti __________ (dall’8 settembre 1998 al 15 aprile 2005; date di pubblicazione nel FUSC) e RI 1 (dal 15 aprile 2005 sino al fallimento della società).

                                        

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° aprile 1998 al 30 novembre 2005.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal mese di novembre 1998 e precettarla dal mese di novembre 2000.

                                        

                                         Il 30 novembre 2005 e 3 gennaio 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla citata società per gli anni 2004 e 2005 (doc. 1/C – C7). 

 

                                         Con decreto 14 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della FA 1 (pubblicazione FUSC __________), autorizzando il 9 gennaio 2006 la liquidazione del fallimento mediante la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

                                     

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito per complessivi fr. 156'487, pari ai contributi paritetici non versati dalla fallita relativamente agli anni 2004 e 2005, dopo controllo del datore di lavoro.

 

                                         Con comunicazione 28 febbraio 2007 il funzionario competente dell’UF ha informato la Cassa che “al momento della procedura non credo che riusciremo a tacitare nessun credito in seconda e terza classe” (doc. 4).

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 20 aprile 2007, confermata con decisione su opposizione 24 agosto 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 156'487,05 relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita per gli anni 2004 e 2005 (novembre), invia solidale con __________ limitatamente all’importo di fr. 80'922,40 (doc. 1 e 3).

                                                                               

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso chiedendo l’annullamento della stessa.

 

                                         In sostanza, l’insorgente ritiene che la Cassa non ha subito un danno, che non sussiste un motivo di negligenza grave in relazione al mancato pagamento dei contributi paritetici e che egli non può essere chiamato a risarcire gli oneri sociali scaduti prima della sua nomina di amministratore unico. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                        

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Confermato di aver subito un danno e ribadito che l’insorgente è responsabile anche per i contributi paritetici scaduti prima del suo ingresso nel CdA, l’amministrazione evidenzia che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.

 

                               1.6.   Con decreto 10 dicembre 2007 il TCA ha chiamato in causa __________, amministratrice unica della fallita dall’8 settembre 1998 al 15 aprile 2005, nonché debitrice solidale con l’insorgente, avendo la Cassa, mediante decisione su opposizione 24 agosto 2007 (rimasta incontestata), confermato la sua responsabilità ex art. 52 LAVS (VIII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibili-tà del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. doc. 1/C-C7), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore unico della FA 1, il risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS.

 

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicura-zione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                     

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF degli anni 2004 e 2005 (novembre), determinati sulla base delle relative dichiarazione di salario (doc. 1), parzialmente non versati dalla fallita per complessivi fr. 156'487,05 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 3/B – B1).                    

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).          

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente sostiene che la Cassa non ha subito un danno poiché dalle comunicazioni dell’UF di __________ non risulta inequivocabilmente che la stessa non riceverà un dividendo dal fallimento della FA 1.

 

                                         Come già accennato, la Cassa ha emesso la decisione di risarcimento il 20 aprile 2007 dopo aver ricevuto diversi attestati di carenza beni, i primi datati 30 novembre 2005 (doc. 3/C – C3), rispettando quindi il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS).

                                         Al riguardo va ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno, determinante per stabilire la decorrenza della prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 LEF, in relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.

                                         Da quel momento decorre il termine per far valere la pretesa di risarcimento (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M,
H 142/03, consid. 4.2 e 4.3; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid.
7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).

 

                                         Vero che nell’evenienza concreta la procedura di fallimento non risulta essere conclusa (cfr. anche scritto 18 ottobre 2007 dell’UF di __________; doc. 5) e che un pagamento di dividendo non è stato escluso con assoluta certezza.

                                         Determinante è tuttavia che, come detto, una volta ricevuti i primi attestati di carenza beni, relativi ai contributi del 2004 e 2005 rimasti scoperti, la Cassa era legittimata a chiedere al ricorrente il risarcimento ex art. 52 LAVS di tutti i contributi non versati dalla fallita relativamente al periodo a lui imputabile.

                                         Non va inoltre dimenticato che, come rettamente evidenziato dalla convenuta nella risposta di causa, che la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

 

                               2.7.   A motivo di discolpa, l’insorgente ha evidenziato quanto segue:

 

"  (...)

7.2. Il signor RI 1 è divenuto amministratore della __________ SA in data 11 aprile 2005. Egli ha quindi assunto la carica di organo formale quale amministratore per un breve periodo, ossia per poco di più di 7 mesi.

 

In tale periodo egli ha fatto tutto quanto ragionevolmente ci si possa attendere da un imprenditore per salvare la sua impresa. Nel tentativo di mantenere la società, egli ha dapprima saldato le pretese necessarie alla sopravvivenza dell'azienda, quali gli stipendi dei dipendenti, sospendendo momentaneamente i pagamenti per certe pretese dell'assicurazione sociale. Il ricorrente contava infatti d'incassare l'importo riconosciuto dal Pretore di __________ pari a Fr. 37'000.-- oltre interessi al 5% a partire dal 4 febbraio 2003, visto che la Sentenza è stata emessa ad inizio luglio 2005 (doc. 5), ma la __________ in liquidazione si è fatta radiare pochi mesi dopo dall'emanazione della sentenza (doc. 6). Ciò ha impedito un'entrata di liquidità che senz'altro poteva servire a coprire i contributi paritetici arretrati. Non vi è infine da dimenticare che il signor RI 1 contava di poter pagare i citati contributi mediante l'incasso di Fr. 261'208.05 (doc. D a pag. 2), importo che purtroppo alla fine non riuscito ad ottenere.

 

Non si può quindi addebitare al ricorrente una colpa per grave negligenza (doc. 1 a pag. 9), ritenuto che le circostanze suggerivano la possibilità di pagare i contributi paritetici e risanare l'azienda. Erra quindi la CASSA a sostenere che con alto grado di verosimiglianza il datore di lavoro non "potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito". (cfr. doc. 1 a pag. 8). In particolare la stessa, contravvenendo il principio inquisitorio nell'esame delle obiezioni del datore di lavoro (DTF 108 V 201), non ha rilevato che durante il periodo in cui il ricorrente era in carica quale amministratore della società, la stessa aveva crediti insoluti per ben Fr. 261'208.05 (doc. D a pag. 2). Quindi, in realtà, vi erano oggettive e concrete possibilità di soddisfare la CASSA del suo credito di fr. 156'487.05, o almeno parzialmente.

 

        Per questo motivo la decisione 24 agosto 2007 deve essere annullata.

 

        Prove:  c.s.

 

7.3. A mente del signor RI 1, egli è incorso al massimo in una negligenza lieve, visto che comunque egli ha cercato di pagare per quanto possibile i contributi paritetici arretrati, ossia Fr. 76'453.70 nell'anno 2004 e Fr. 6'396.95 per l'anno 2005 (doc. 1 a pag. 8). Egli non ha quindi trascurato in modo grave di dover pagare i contributi paritetici, ma anzi ha fatto in modo di contenere un eventuale, e qui contestato, danno alla CASSA.

 

                                                                                                 Tale circostanza non deve essere tralasciata e deve essere ritenuta, insieme alle altre, quale motivo atto ad escludere la responsabilità del ricorrente ex art. 52 LAVS.

 

        Prove:  c.s." (Doc. I, pag. 6)

 

                                         Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                        
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA 1 era attiva nel settore dell’edilizia - è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c; STCA del 14 ottobre 2002 nella causa E. B., E. B. e S. M., Inc. 31.00.30-32, consid. 2.8.1.1; STCA del 22 marzo 2002 nella causa A., Inc. 31.01.23, consid. 2.9.1) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

 

 

                                         Nell'evenienza concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione contestata, ossia che dal novembre 1998 la società è stata diffidata al pagamento dei contributi paritetici e dal novembre 2000 sono iniziate le diverse procedure esecutive, conclusesi, come detto, con il rilascio di diversi attestati di carenza beni. Sono rimasti definitivamente scoperti il conguaglio 2004 ed i contributi del 2005 per complessivi fr. 156'487,05 (spese amministrative e interessi di mora inclusi).

                                         In queste circostanze, le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi non possono dirsi dovuto a difficoltà  momentanee (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., Inc. 31.01.36, consid. 2.8.1).

                                         Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                        

                                         Va poi evidenziato che il credito di fr. 37'000.-- riconosciuto in via giudiziaria - mai incassato a seguito del successivo fallimento e radiazione della società debitrice - non avrebbe comunque permesso di risanare la società. Infatti, come evidenziato dalla Cassa, durante l’interrogatorio del 22 dicembre 2005 presso l’UF di __________ l’insorgente aveva dichiarato che le cause del fallimento sono da attribuire “alla mancanza di liquidità – a seguito del mancato incasso da varie ditte fallite soprattutto durante il periodo dal 2000 ad oggi (2005) “(doc. 3/D). In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati. Infatti, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1998, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Il mancato pagamento dei contributi era dunque da considerare cronico.

 

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

 

                                         Infine, il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante il versamento di contributi AVS per complessivi fr. 76'453,70 per il 2004 rispettivamente fr. 6'396,95 per il 2005 non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

 

                               2.8.   L’insorgente sostiene che non deve rispondere dei contributi scaduti e non pagati precedenti all’11 aprile 2005, data d’inizio del suo mandato in qualità di amministratore unico (al riguardo va evidenziato che l’assemblea generale straordinaria durante la quale l’insorgente ha accettato la carica di amministratore unico si è svolta l’8 aprile 2005; doc. 3/A), in quanto la società era già insolvibile. A sostegno della sua tesi, egli ha allegato la graduatoria di fallimento (doc. A/9), dalla quale, a sua detta, risultano riportati parecchi debiti contratti dalla società prima della sua entrata nel CdA.

 

                                         Occorre ricordare che l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).

                                         Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in modo di non aggravare la situazione (cfr. STFA inedita 16 gennaio 2007 nella causa N.C., H 156/05, consid. 7.2).

 

                                         Nel caso in esame, rettamente nella risposta di causa la Cassa ha evidenziato che allorquando l’insorgente è divenuto amministratore unico (8 aprile 2005) la società non presentava una situazione di grave insolvibilità o di grave indebitamento tale da precludere il versamento di oneri sociali. Solo con il rilascio dei primi attestati di carenza beni (30 novembre 2005), quindi in un periodo posteriore all’entrata in carica del ricorrente, si è resa palese l’insolvibilità della FA 1 (doc. 6). In questo contesto la graduatoria di fallimento non è rilevante, essendo indicati unicamente i debiti contratti dalla società. Del resto, come si evince dallo specchietto riassuntivo del debito contributivo (doc. 3/B – B1), dopo l’aprile 2005 la società ha più volte provveduto, sebbene con ritardo, al versamento di alcuni acconti.

 

                                         In queste circostanze, dunque, l’insorgente deve rispondere anche per i contributi paritetici non soluti dalla società e scaduti prima del mese di aprile 2005.

 

 

                               2.9.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, l’insorgente dovrà risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nella decisione impugnata, ossia fr. 156'487,05.

 

                                         Ne consegue la reiezione del ricorso.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti