Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2007.3

 

rg/sc

Lugano

14 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2007 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione alla ditta

 

terzi chiamati in

causa

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

DT 1

 

1. PI 1

2. PI 2

tutti rappr. da: avv. RA 1

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1 ha ricoperto la carica di membro del consiglio d’amministrazione della DT 1 a partire dal 31 agosto 1998. Egli - come verrà di seguito meglio esposto - sostiene di essersi validamente dimesso dalla carica di membro del CdA tramite scritto 30 dicembre 1999, mentre che la CO 1 (di seguito: Cassa), cui la società é stata affiliata dal 1. novembre 1997 quale datore di lavoro, ritiene che il mandato di amministratore abbia preso termine il 31 luglio 2004 a seguito delle nuove dimissioni rassegnate il 30 giugno 2004.

 

                               1.2.   A seguito del mancato versamento dei contributi paritetici dovuti sulla base delle richieste di acconto e dei conteggi di chiusura, adite le vie esecutive - terminate con il rilascio da parte dell’UE di __________ di diversi attestati di carenza beni (i primi datati 24 febbraio 2005) - per decisione su opposizione 9 gennaio 2007, confermando il precedente provvedimento 30 giugno 2006, la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 e postulato nei suoi confronti il risarcimento di fr. 14'640.15 per contributi (e spese) non pagati dalla DT 1 per gli anni dal 2002 al (giugno) 2004, in via solidale con PI 1 e PI 2 per analogo periodo ed importo.

 

                               1.3.   Contro la suddetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA, chiedendone l’annullamento. Egli sostiene in sintesi di aver rassegnato, per motivi di salute, le proprie dimissioni scritte dalla carica di membro del CdA della DT 1 già nel dicembre 1999 anche se sarebbe poi stato nuovamente invitato, a sua sorpresa, nel corso del 2004, in particolare – per quanto è dato di capire – dal-l’allora presidente PI 1, a sottoscrivere una nuova lettera di dimissioni alla quale, contrariamente alla precedente del dicembre 1999, ha fatto seguito la relativa istanza, da parte della società, di cancellazione a RC della sua funzione.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nell’impugnata decisione laddove essa ha, in sintesi, sostenuto che, nonostante le dimissioni scritte del dicembre 1999, l’uscita di RI 1 dal CdA della DT 1 è validamente avvenuta solo a seguito della successiva lettera di dimissioni del giugno 2004 seguita dalla cancellazione a RC della funzione di membro del CdA.

 

                               1.5.   Con decreto 19 settembre 2007 il TCA, richiamata la giurisprudenza di cui a STF 7 maggio 2007 [H 101/06] e STFA 16 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007, ha ordinato la chiamata in causa di PI 1 – presidente del CdA della DT 1 SA dal 31 agosto 1998 al 18 agosto 2004, in seguito amministratrice unica sino al 7 marzo 2005 e dipoi nuovamente presidente – e PI 2 – membro del CdA dal 7 marzo 2005 – entrambi ritenuti nel qui querelato provvedimento debitori solidali unitamente all’insorgente e nei confronti  dei quali la Cassa con decisioni su opposizione    21 dicembre 2006 ha confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS (X, XI).

 

                               1.6.   Con presa di posizione 22 ottobre 2007 PI 1 e __________, dopo aver rilevato di aver già risolto con accordo separato la problematica relativa al loro debito risarcitorio nei confronti della Cassa, hanno dichiarato che RI 1 ha effettivamente rassegnato le proprie dimissioni – a seguito delle quali tuttavia nessuno si preoccupò di provvedere alla relativa cancellazione a RC – da membro del Cda della DT 1 già nel 1999 tramite scritto consegnato a __________ (procuratore della società), precisando che il qui insorgente a far tempo dalle suddette dimissioni non ha più espletato mansioni quale amministratore della società (XV).

 

                               1.7.   Con osservazioni 29 ottobre 2007 la Cassa, determinandosi sulla presa di posizione di __________ e PI 2 si è limitata a riconfermarsi nella propria decisione 9 gennaio 2007, precisando che il danno risarcitorio fatto valere nei confronti di RI 1, tenuto conto dei versamenti effettuati dagli altri amministratori, ammonta ora a fr. 11'340.15 (XVII).

 

 

considerando                 in diritto

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 – il datore di lavoro deve risarcire il danno che ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

 

                               2.3.   Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo. Sussidiarietà significa che la cassa deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                               2.4.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1987, p. 9).

 

                                         Per definizione il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650).

                               2.5.   La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in: RSA 1987, p. 7).

 

                                         Per giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit., p. 52). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193).

 

                                   3.

                               3.1.   A sostegno della propria richiesta ricorsuale tendente all’an-nullamento del querelato provvedimento, RI 1 assevera di aver presentato per iscritto le proprie dimissioni da membro del CdA della DT 1 nel dicembre 1999, e ciò a motivo del proprio stato di salute che non gli permetteva più di svolgere attivamente la propria funzione in seno all’organo esecutivo della società. Al riguardo egli produce la lettera di dimissioni datata 30 dicembre 1999, indirizzata alla società ed in particolare alla presidente del CdA e consegnata brevi manu al procuratore della società __________ (cfr. firma di quest’ultimo sulla lettera di dimissioni). Evidenzia inoltre, malgrado non abbia più avuto nessun contatto con la società dopo le dimissioni del dicembre 1999, di essere stato interpellato nel 2004 – per quanto è dato di capire – dalla presidente PI 1 e dal procuratore __________ e di aver quindi appreso che le sue dimissioni del 1999 non erano state notificate a RC per la relativa cancellazione. I suddetti gli avrebbero quindi fatto sottoscrivere una nuova lettera di dimissioni (con effetto al 31 luglio 2004) datata 30 giugno 2004 (doc. 3/A), di cui è stato preso atto in occasione dell’assemblea generale straordinaria dei soci della DT 1, tenutasi il medesimo giorno ed in base alla quale è stata in seguito richiesta da parte della società al competente Ufficio dei Registri la relativa radiazione (doc. A/1).

 

                               3.2.   Per giurisprudenza un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione a registro di commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (DTF 126 V 61 = Pratique VSI 2000, p. 293 consid. 4a; DTF 112 V 1; STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]. Sul punto v. anche Forstmoser/Meier-Hayoz/No-bel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 27 n. 54; STFA 25 novembre 1999 nella causa SC [H 201 + 207/98]; SVR 2000 AHV Nr. 24). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Detto momento, come accennato, è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio o qualora questa sia avvenuta solo più tardi (DTF 126 V 61; STFA 13 settembre 2004 nella causa S. [H 327/03]). In caso di dimissioni (e anche di revoca delle funzioni) la responsabilità di un organo non è più impegnata per i contributi scaduti al momento dell’uscita dall’esecutivo, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 p. 472 consid. 6). Anche se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA 25 novembre 1999 nella causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 7 agosto 2000 nella causa M.P. [inc. 31.1999.4], 14 ottobre 2002 nella causa E.B, E.B., S.M. [inc. 31.2000.30.32])

 

                               3.3.   Nell'evenienza concreta dal fascicolo risulta che con scritto 30 dicembre 1999 (che contrariamente all’assunto della Cassa non conteneva unicamente l’invito alla società “a voler provvedere alla propria sostituzione” ma esplicitamente anche la volontà di dimettersi: “invio regolare disdetta dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della DT 1 con sede in CH-__________”), indirizzato alla presidente del CdA e consegnato al procuratore __________, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del CdA della società, circostanza, questa, per altro confermata nelle more della presente procedura dall’allora presidente PI 1, chiamata in causa, la quale, oltre che a confermare le dimissioni scritte presentate nel 1999 per il tramite del procuratore __________, ha pure osservato che a partire da tale momento RI 1 non ha più espletato alcuna mansione quale amministratore (XV). In simili circostanze il fatto che l’insorgente abbia in un secon-do tempo (giugno 2004) sottoscritto – egli sostiene dietro richiesta (anche) della presidente – una nuova lettera di dimissioni appare ininfluente ai fini del presente giudizio, atteso che risulta dimostrato con il grado di  verosimiglianza richiesto nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208, 115 V 142) che a far tempo dalla notifica scritta delle proprie dimissioni nel dicembre 1999 RI 1 – verosimilmente per motivi riconducibili al suo stato di salute – ha effettivamente rinunciato, come confermato in particolare dall’allora presidente, ad esercitare la propria funzione di membro dell’ese-cutivo della DT 1, il suo mandato essendo quindi da ritenere essersi estinto, con effetto immediato (DFT 112 V 1 consid. 3c), a tale momento. Ciò indipendentemente dal fatto che si sia proceduto alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio solamente nel corso 2004. Dalle tavole processuali e dalle dichiarazioni delle parti non sono per il resto ravvisabili elementi o indizi che permettano di giungere a diversa conclusione, che consentano cioè di ritenere che RI 1 si sia di fatto occupato degli affari della società do-po le sue dimissioni del dicembre 1999 o che abbia avuto la chiara volontà di mantenere la sua iscrizione, sospendendo le sue dimissioni del dicembre 1999 (in argomento cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 consid. 3c; per il caso di un amministratore che, dopo le sue prime dimissioni – senza cancellazione a RC – e le successive rese a distanza di circa 5 anni, ha invece continuato ad occuparsi degli affari della società rendendosi in siffatto modo responsabile ex art. 52 LAVS cfr. STCA 18 dicembre 20002 nella causa G. [inc. 31.2000.61]).

 

Ne consegue che l’insorgente non può essere reso responsabile del danno fatto valere dalla Cassa per contributi non soluti dalla DT 1 relativamente al periodo dal 2002 al (giugno) 2004. Del resto nessun elemento permette di ipotizzare che il danno subito dalla Cassa in relazione al mancato pagamento di suddetti contributi sia stato cagionato dall’agire di RI 1 prima della sue dimissioni del dicembre 1999 (sul punto cfr. SVR 2000 AHV Nr. 24 consid. 4a).

 

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

§ La decisione 9 gennaio 2007 è annullata.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

DT 1 Via Industria, 6934 Bioggio

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti