Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 aprile 2008 emanata da |
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in relazione alla fallita
terzo chiamato in causa |
Cassa CO 1,
in materia di art. 52 LAVS
FA 1,
PI 1, |
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ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ (in precedenza: __________), è stata iscritta a RC il 25 aprile 2003 (pubblicazione FUSC 1° maggio 2003). La precedente ragione sociale era __________ con sede a __________. Lo scopo sociale consisteva nell’importazione, esportazione, commercio di materiali ferrosi e non ferrosi ecc..
RI 1 è stato amministratore unico sin dalla costituzione della società e fino al 31 gennaio 2006, data in cui egli ha rassegnato le proprie dimissioni (doc. C).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, sino al 30 settembre 2005.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’a-prile 2002 e precettarla da settembre 2003 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per il periodo 2004-2005; doc. 2/C-C1).
Con decreti 28 novembre 2006 e 30 marzo 2007 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della FA 1, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 13 aprile 2007). Precedentemente alla società era stata concessa una moratoria concordataria, revocata il 15 settembre 2006 (FUSC 3 ottobre 2006). La liquidazione fallimentare è continuata in via sommaria a seguito dell’anticipo delle spese da parte di un creditore (FUSC 27 aprile 2007).
La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 28'386.65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004 e 2005, quest’ultimo sino al mese di settembre, dopo controllo del datore di lavoro.
Con scritti 12 ottobre 2007 e 10 marzo 2008 l’UF ha comunicato alla Cassa che, allo stato attuale della procedura, non sono da prevedere dividendi per i creditori di IIa classe (doc. 2/D-D1).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 14 dicembre 2007, confermata con decisione su opposizione 4 aprile 2008, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 28'386.65 a titolo di contributi paritetici insoluti per il 2004 e 2005 dalla fallita, in solidarietà con PI 1 (amministratore di fatto della società).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. Egli evidenzia che il suo studio si è occupato unicamente della stesura dei bilanci, della compilazione degli stipendi e dei relativi conteggi, mentre la FA 1 era de facto gestita da PI 1 e quindi egli non era al corrente della situazione della società. L’insorgente ha poi concluso:
" In data 13 dicembre 2006 si è tenuto un interrogatorio a mio carico, presso l'Ufficio fallimenti del Distretto di __________, dal quale ne risultò una situazione tutt'altro che positiva ed una soluzione non era certamente a portata di mano.
Con tutta coscienza posso asserire che quanto accaduto non è sicuramente riconducibile alla mia volontà od alla mia negligenza ma solamente per il fatto di non essere tenuto informato, nell'andar del tempo, circa l'andamento della Società.
Per questo motivo ho ritenuto opportuno dichiarare la mia estraneità nella responsabilità di gestione della fallita in quanto la gestione vera e propria veniva curata dall'azionista unico." (Doc. I)
1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione contestata, essa evidenzia in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
1.6. Mediante decreto 13 maggio 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 (V).
1.7. Con scritto 20 maggio 2008 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ricorsuale (VI) ed il 30 giugno 2008 PI 1 ha chiesto la sospensione della procedura fino alla liquidazio-ne del fallimento “in esito alla quale ritengo certo che l’AVS non vanterà nessun scoperto residuo” (VIII).
Infine, con lettera 4 luglio 2008 la Cassa ha informato che, sulla base della comunicazione 6 giugno 2008 dell’UF, allo stato attuale non sono previsti dividendi per i creditori di IIa classe pur non escludendo un attivo a favore della massa fallimentare (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 21 dicembre 2007 [H 180/06 e H 183/06], STFA 21 luglio 2003 [I 707/00], 18 febbraio 2002 [H 335/00], 4 febbraio 2002 [H 212/00]).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).
Nel caso concreto, dopo l’apertura del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto all’insorgente l’in-tegrale danno subito senza attenderne la chiusura. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare ed in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Pertanto, qualora dalla liquidazione del fallimento della FA 1 dovesse risultare un dividendo a favore della Cassa, questo verrà ceduto al ricorrente, evidentemente nella misura in cui que-st’ultimo abbia risarcito integralmente il danno.
Occorre ora esaminare la responsabilità ex art. 52 LAVS del-l’insorgente.
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., p. 1076; STFA 18 agosto 2005 nella causa L. [H 136/04] consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’em-ployeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances so-ciales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F. [H 166/02], consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10, consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01] consid. 4); i contributi dovuti all’assicura-zione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese e-secutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002, pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).
Nel fattispecie concreta, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 negli anni 2004 e 2005 presso la Cassa, per complessivi fr. 28'386.65, spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali; doc. 2/C-C1). Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 3). L’ammontare del debito contributivo in quanto tale non è del resto contestato dal ricorrente.
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il preleva-mento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è te-nuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsi-asi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186s. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7. Nella presente fattispecie RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 sin dalla sua costituzione. Accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 29 ottobre 2008 nella causa B, 9C_788/2007; STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/ 02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal senso, l'asserita circostanza che la società fosse effettiva-mente in mano all’azionista unico PI 1 non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’am-ministratore deve, di principio, informarsi periodicamente del-l’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). In questo contesto, non è certamente esimente da colpa il fatto che nella fattispecie il ricorrente non abbia ricevuto dall’azio-nista unico informazioni sull’andamento della società. Un am-ministratore diligente non può pertanto estraniarsi dai proble-mi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 30 settembre 1998 nella causa R.N. S.N. inc. 31.1997.13-14). Del resto, la passività a dispetto della co-noscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dal ricorrente è quindi in relazione di causalità naturale e ade-guata con il danno subito dalla cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
Per questi motivi non rilevante ai fini di un’eventuale discolpa del ricorrente è quanto da lui affermato nel ricorso:
" (...)
Tutta la corrispondenza, fatture, atti esecutivi erano indirizzati direttamente presso la sede di __________ cosicché non potevo essere al corrente della situazione e questo non per disinteresse ma unicamente perché chi gestiva realmente la Società non mi trasmetteva alcuna notizia in merito." (Doc. I)
Al riguardo occorre far riferimento alla STF 7 marzo 2008 resa nell’ambito di un analogo procedimento ex art. 52 LAVS ri-guardante l’insorgente, in cui l’Alta Corte, confermando la sentenza del TCA 27 novembre 2006 di condanna al risarcimento di fr. 105'204.70 (inc. 31.2006.10), aveva fra l’altro evi-denziato:
" L'interessato, attivo professionalmente quale contitolare di uno studio commerciale, nella consapevolezza di non poter partecipare in modo determinante alla formazione della volontà della società, avrebbe dovuto (sin dall'inizio) assumersi con maggiore rigore le competenze di controllo e di vigilanza connesse alla carica accettata e prestare maggiore attenzione all'operato di colui che gestiva di fatto la società; segnatamente era suo preciso dovere vigilare affinché i contributi sociali venissero regolarmente versati (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 265/00 del 20 marzo 2003, consid. 4.3). Ciò che non è stato manifestamente fatto.” (STF 7 marzo 2008 citata, consid. 6.4).
Lo stesso concetto è stato da ultimo ribadito all’insorgente con STCA 18 novembre 2008 (inc. 31.2008.5).
Allora come oggi, egli ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.
Infine, va detto che, come giustamente evidenziato nella decisione contestata, l’assunzione di responsabilità “per eventu-ali debiti a carico della Società derivanti da stipendi, oneri sociali AVS, Cassa Pensione, Imposte alla fonte, assicurazione infortuni e malattia relativi al personale occupato” (sottolineatura del redattore) firmata il 31 gennaio 2006 dall’ammini-stratore di fatto PI 1 è irrilevante ai fini del presente giudizio, ritenuto che secondo giurisprudenza federale un siffatto accordo é ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna (STF del 29 otto-bre 2008 nella causa B. [9C_788/2007], consid. 3.3.2; del 7 marzo 2008 nella causa B. [H 10/07], consid. 6.2; STFA 28 a-prile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00], consid. 7.2.2).
2.8. Va infine evidenziato che la società ha parzialmente versato i contributi, dopo numerose diffide e precetti, i contributi del-l’anno 2004 (solo i primi tre trimestri), lasciando completamente scoperti quelli relativi al 2005 (gennaio-settembre). Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risulta-no d’altronde dati gli estremi – che l’insorgente nemmeno fa valere – per ammettere nella specie che il differimento dei pa-gamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992 p. 261).
2.9. In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 28'386.65.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti