Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2008.8

 

BS/td

Lugano

17 dicembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2008 di

 

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 marzo 2008 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla

 

 

 

terzi chiamati in causa

Cassa CO 1

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

(cancellata da RC il 30 aprile 2007)

 

 

PI 1

rappr. da : avv. RA 1,

 

PI 2

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 5 novembre 2004 (pubblicazione FUSC 11 novembre 2004). Lo scopo sociale consisteva nella gestione di un’impresa generale di costruzione, nella progettazione e nella direzione lavori.

 

                                         Soci gerenti della menzionata società sono stati PI 1 (con diritto di firma individuale) dall’11 novembre 2004 e RI 1 (con diritto di firma individuale sino al 19 novembre 2004; in seguito sino all’8 agosto 2005 con diritto di firma collettiva a due) dall’11 novembre 2004 al 23 giugno 2005 (data delle dimissioni; sub doc.2).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° novembre 2004 al 31 agosto 2006.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da giugno 2005 e precettarla da settembre 2005 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali, doc. 3/C-C2).

 

                                         In data 13 giugno 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per l’anno 2005 (doc. 3/D – D4).

 

                                         Con sentenza 4 luglio 2006 la CEF ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, e con decreto 7 agosto 2006 la Pretura del Distretto di __________ ha autorizzato la liquidazione del fallimento tramite la procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC 13 luglio 2005).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 86'299,95 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni 2004 (novembre/dicembre), 2005 e 2006, quest’ultimo sino al mese di agosto, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3/E).

                                         La procedura di fallimento è stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di __________ il 27 aprile 2007 (FUSC 4 maggio 2007).  

                                         La ragione sociale è stata cancellata da RC il 30 aprile 2007 (FUSC 4 maggio 2007).

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con singole decisioni 14 dicembre 2007 la Cassa ha chiesto agli ex organi formali della FA 1 il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti dalla società. A PI 1 l’amministrazione ha imputato un risarcimento di fr. 86'288,95 relativi al periodo novembre 2004 – agosto 2006, mentre a RI 1 fr. 28'994,85 per il periodo gennaio – giugno 2005.

                                        

                                         Essendosi RI 1 opposto alla decisione di risarcimento citata, con decisione su opposizione 12 marzo 2008 la Cassa ha confermato la condanna dell’ex socio gerente al risarcimento di fr. 28'994,85 a titolo di contributi paritetici insoluti per il periodo da gennaio a giugno 2005, in via solidale con PI 1.

 

                                         Avendo i soci gerenti indicato PI 2 quale amministratore di fatto della società, il 26 marzo 2008 la Cassa ha notificato anche a quest’ultimo una decisione di risarcimento danni (cfr. lettera 2 maggio 2008 della Cassa al TCA; III).

 

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. Egli evidenzia innanzitutto di essere entrato nella FA 1 in qualità di socio gerente a titolo fiduciario, senza alcuna remunerazione, su richiesta di PI 2 che gestiva di fatto la società. L’ex socio gerente  contesta una sua negligenza grave, evidenzia che, durante il breve periodo di permanenza nella società, aveva sempre ottemperato ai suoi obblighi di diligenza, interessandosi dell’an-damento aziendale e chiesto in particolare informazioni a PI 2 sulla gestione societaria e sul rispetto degli impegni finanziari. Da quest’ultimo avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito.

                                         Il ricorrente rileva inoltre che verso la metà di febbraio 2005 aveva iniziato a porsi dubbi circa la gestione della società da parte di PI 2 in quanto le sue affermazioni circa la fiorente attività non venivano comprovate da nessun documento. Il 15 marzo 2005 egli chiese a PI 2 di mostrare i conti, anche provvisori, o i documenti che dimostrassero l’an-damento della FA 1. Non avendo ricevuto quanto richiesto, nonostante i solleciti, e venuto a conoscenza da terzi di una importante posizione debitoria della società, l’insorgente rinunciò al mandato e cedette la sua quota. Per questi motivi egli conclude:

 

"  Va dunque sottolineato che il breve periodo di permanenza nella gerenza della società da parte del signor RI 1 (azienda fondata il 3 novembre 2004 contestualmente alla sua nomina a gerente), ossia dal 5/11 novembre 2004 al 2/8 agosto 2005, non poteva far assumere altri comportamenti, far nascere altri dubbi o fare fare diversi altri interventi, rispetto a quelli messi in atto da RI 1, ad una personal ragionevole e prudente nelle stesse condizioni. RI 1 ha nella fattispecie operato con appropriata prudenza, opportuni interventi e verifiche, forzatamente lasciato la carica quando ha potuto temere che la gestione da parte dell'amministratore di fatto non era conforme al diritto, ciò che non costituisce negligenza grave comportante responsabilità e quindi obbligo di risarcimento dei danni." (Doc. I p. 5)

 

 

                               1.5.   Con risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso e la conferma dalla decisione impugnata, rilevando che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti dall’insorgente non sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               1.6.   Con decreto 26 maggio 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI 2 (V).  

 

                               1.7.   Il 5 luglio 2008 PI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato una sua presa di posizione (VIII), mentre PI 2 è rimasto silente.

 

                                         Il 17 luglio  2008 la Cassa ha prodotto le proprie osservazioni in merito a quanto sostenuto da PI 1 (X).

 

 

considerato                    in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                        

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                        

                                         Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 3/D – D4), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria agli ex organi formali della FA 1 il risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, avendo intimato le decisioni di risarcimento (14 dicembre 2007) entro due anni dal rilascio, il 13 giugno 2006, degli ACB da parte dell’UE di __________ (in argomento: DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 p. 405 in fine).

 

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., p. 1076; STFA 18 agosto 2005 nella causa L. [H 136/04] consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’emplo-yeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F. [H 166/02] consid. 4.1.; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.2002.10 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01] consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] consid. 5.6,  4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che la FA 1 non ha versato nel periodo di affiliazione (novembre 2004 – agosto 2006) per complessivi fr. 86'299,95, spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 3/C – C2).

                                         Avendo con lettera 23 giugno 2005 il ricorrente annunciato le sue dimissioni da socio gerente, con effetto dal 29 luglio 2005 (sub doc. 2), la Cassa gli ha imputato gli oneri sociali rimasti insoluti nel periodo gennaio 2005 – giugno 2005 per complessivi fr. 28'994,85.

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

 

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/ Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1.

                                         Al riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale della assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal mancato pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 29 ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007]; STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39).

 

                                         Accettando il mandato di socio gerente il ricorrente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 29 ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007]; STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente in mano PI 2 non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il socio gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore (e il socio gerente) é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]). Infine, secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.).

 

                                        

                               2.8.   A motivo di discolpa, il ricorrente sostiene di essersi informato costantemente presso l’amministratore di fatto __________ e di aver sempre ricevuto da quest’ultimo rassicurazioni in merito al corretto andamento della società. Tuttavia, egli ha evidenziato:

 

"  Verso la metà del mese di febbraio 2005 RI 1 ha iniziato a porsi qualche domanda sulla gestione della società da parte di PI 2 poiché, a parte le affermazioni verbali, la fiorente attività non veniva comprovata da nessun elemento documentale. Il 15 marzo 2005 RI 1 ha formalmente e per iscritto chiesto a PI 2 di fornire i conti, anche provvisori, o i documenti che dimostrassero l'andamento dell'azienda.

 

RI 1, verso la metà di aprile 2005, nell'ambito della sua attività di rappresentante della __________, in contatto quindi con altre aziende edilizie, è venuto a sapere che la ditta __________ vantava un credito verso la FA 1 per una fattura scoperta per materiale fornito e non pagato.

 

RI 1 ha cominciato ad avere dubbi più seri sul fatto che la gestione di fatto della società da parte di PI 2 non fosse così rosea come gli veniva confermato verbalmente. Pertanto, consapevole delle proprie responsabilità, tenuto conto che la documentazione richiesta non veniva consegnata, nemmeno dopo gli ulteriori solleciti, dietro specifica richiesta, e non senza tribolazioni, ad PI 2, in data 2/8 agosto 2005, è finalmente riuscito ad uscire dalla gerenza della società e a cedere la sua quota ad altro socio. La disdetta formale fu mandata il 23 giugno 2005 dopo che tutti i precedenti tentativi per uscire dalla ditta erano caduti infruttuosi." (Doc. I p. 3)

 

                                         Orbene, richiamati i succitati doveri di controllo e diligenza, il fatto che il ricorrente si fosse fidato delle (presunte) rassicurazioni ricevute da PI 2 senza aver proceduto ad un’accurata verifica della situazione contributiva, è segno di grave negligenza. D’altronde nel ricorso egli non prova, né sostiene, di essere stato impedito di accedere agli atti della società e neppure adduce l’esistenza di motivi oggettivi che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento della sua funzione di socio gerente.

                                         Va poi fatto presente che (solo) con scritto 15 marzo 2005 il ricorrente, riferendosi a precedenti infruttuose richieste verbali, aveva intimato a PI 2 di inviargli i conti societari o altri documenti “che illustrano l’andamento della ditta” (sub. doc. 2). Non ricevendo risposta, egli avrebbe dovuto intervenire subito, per quel che concerne la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito intervenire affinché gli oneri sociali fossero pagati. Se malgrado le sollecitazioni, i contributi pariteti fossero rimasti impagati, il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare tempestivamente le proprie dimissioni, senza attendere il 23 giugno 2005. Queste dimissioni sono da ritenere tardive se si tiene inoltre conto che, come asserito nel ricorso (cfr. consid. 1.4), dal mese di febbraio 2005 l’insorgente aveva iniziato “ a porsi qualche domanda sulla gestione della società da parte di PI 2…” e che da metà aprile 2005 egli aveva appreso della posizione debitoria nei confronti della ditta __________. Se l’insorgente sin dall’inizio avesse controllato i pagamenti degli oneri sociali, si sarebbe reso conto che la società, subito dopo l’affiliazione presso la Cassa, aveva iniziato a non onorare i propri obblighi contributivi, ciò che costituisce un aggravamento delle responsabilità (STF 29 ottobre 2008 nella causa B. [9C_788/2007] consid. 3.2). Infatti, come si evince dallo specchietto riassuntivo del debito contributivo (doc. 3/C – C2), nonostante diffide e precetti esecutivi, la FA 1 non ha versato alcun contributo.

 

                                         Irrilevante ai fini di un’eventuale esclusione di responsabilità dell’insorgente è la (presunta) dichiarazione fatta da PI 2 di essersi assunto la responsabilità riguardo al mancato versamento dei contributi e di essersi impegnato a pagare lo scoperto (cfr. ricorso p. 3). In questo contesto va ricordato che accordi tra ex amministratori (rispettivamente organi formali) in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B. [9_788/2007] consid. 3.3. con riferimenti; STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P. [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

 

                                         Pure irrilevante è infine la presa di posizione 5 luglio 2008 di PI 1, chiamato in causa (cfr. consid. 1.7). Egli si è infatti dilungato sulla sua posizione nell’ambito della società, del ruolo svolto da PI 2, per concludere di non aver violato intenzionalmente né per negligenza grave le prescrizioni (va evidenziato che tali osservazioni sono irricevibili, essendo, come giustamente rilevato dalla Cassa nello scritto 17 luglio 2008 [X], la decisione risarcitoria 14 dicembre 2007 emessa nei confronti di PI 1 cresciuta in giudicato e avendo l’amministrazione iniziato nei sui confronti la procedura d’incasso). In merito al ricorso di RI 1 l’ex socio gerente ha invece fatto presente di non essere in grado di esprimersi, rimettendosi al giudizio dello scrivente Tribunale (VIII).

 

                               2.9.   Va qui ricordato che durante l’affiliazione presso la Cassa (novembre 2004 – agosto 2006) la società, nonostante diffide e precetti esecutivi, non ha versato alcun contributo. Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se, tuttavia, precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano d’altronde nella fattispecie integrati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992 p. 261).

 

                             2.10.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 28' 994,85.

 

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

                             2.11.   Il ricorrente ha formulato diverse richieste di assunzione di mezzi probatori, in particolare:

 

"  Richiamo dell'incarto del ricorrente e della società dalla Cassa CO 1, interrogatorio, testi, ispezione e perizia, richiamo dell'incarto, audizione signor __________ presso ditta __________, CP __________, __________ (che riferisce della fattura e di chi gestiva di fatto la società) e audizione signor __________ presso ditta __________, Via __________, __________ (che riferisce su chi gestiva di fatto la società." (Doc. I p. 2)

                                     

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. In particolare, sentire i testi indicati non aggiungerebbe nulla di nuovo sul ruolo gestionale assunto da PI 2, circostanza, che, come visto, non costituisce valido motivo di discolpa.

 

                             2.12.   Non avendo PI 1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, formulato una richiesta di giudizio in merito al presente ricorso, egli non ha diritto a indennità per ripetibili (sul diritto a ripetibili dei terzi chiamati in causa cfr. STFA 26 agosto 2002 nella causa S [H 204/00], 10 luglio 2006 nella causa S [K 8/06]; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, 1999, § 34 N. 4 p. 239 con riferimenti).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili a PI 1.          

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti