Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 11 dicembre 2009 di
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1. RI 1 (inc. 31.2009.11) 2. RI 2 (inc. 31.2009.12)
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contro |
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le decisioni su opposizione del 12 novembre 2009 emanate da |
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in relazione alla
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS
__________, in liquidazione, __________ (cancellata da RC il ____________) |
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ritenuto in fatto
1.1 La FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 26 luglio 1996, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione di centri per il mantenimento della salute. RI 2 ha assunto la carica di socio gerente dal 27 maggio 2003 mentre che RI 1 è stato gerente dal 1° settembre 2005; entrambi avevano diritto di firma individuale (cfr. estratto RC, doc. B inc. 31.2009.11).
1.2 La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° aprile 1998 al 31 agosto 2007.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’a-gosto 2000 e precettarla dal settembre 2001 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2006 e 2007; doc. 3B-B2 inc. 31.2009.11).
Con decreti 4 aprile 2008 e 21 aprile 2008 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate nei confronti della FA 1 l’apertura rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento ex art. 230 LEF (FUSC 10 aprile 2008 e 25 maggio 2008).
La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 49'279,05 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD /AF non soluti per gli anni 2006 e (luglio) 2007 e per riprese salariali relative gli anni dal 2003 al 2005, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 3C inc. 31.2009.11).
La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 3/D inc. 31.2009.11).
La ragione sociale è stata cancellata da RC 27 agosto 2008 (FUSC 2 settembre 2008).
1.3 Costatato di avere subito un danno, con due singole decisioni 30 giugno 2009, confermate con decisioni su opposizione 12 novembre 2009, la Cassa ha chiesto a RI 2 e RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 44'526,25 per i contributi paritetici non soluti dalla Barchris Sagl per gli anni 2006 e 2007 (quest’ultimo sino al mese di luglio) e per le riprese salariali 2003-2005PI 2
1.4 Contro le succitate decisioni su opposizione RI 1insorgono al TCA con due differenti ricorsi (di analogo tenore) chiedendo l’annullamento delle stesse.
Entrambi contestano in sostanza una negligenza grave. Dopo aver esposto gli sforzi profusi per salvaguardare l’operatività della società, gli insorgenti hanno asserito:
" (...)
12. A tale proposito, si rileva innanzitutto che il signor RI 1 è divenuto organo formale della società unicamente nel 2005 (cfr. doc. B): il fatto che la stessa fosse in mora e diffidata già dal 2000 per il mancato pagamento dei contributi dovuti non può dunque essere imputato al ricorrente.
13. D'altronde, seppur non si contesta che la __________ Sagl si trovava già da tempo in una situazione difficile, gli sforzi intrapresi dal signorRI 2 e dal ricorrente, dal momento in cui è divenuto socio gerente, hanno permesso che la società potesse continuare la sua attività sino al 2008: non possono dunque essere considerati sforzi vani, nè tantomeno si può accusare il signor RI 1 di aver omesso di affrontare la situazione e di prendere decisioni difficili, ma necessarie. È ovvio che egli non poteva certamente immaginarsi che tutto quanto intrapreso, tra cui la sospensione dei pagamenti dei contributi per permettere il versamento dei salari ai dipendenti della società e il pagamento dei fornitori, non sarebbe stato sufficiente ad evitare il fallimento e che dunque non sarebbe mai stato nella condizione di versare il dovuto alla Cassa.
Sul momento, nonostante le difficoltà finanziarie, il ricorrente riteneva che non fosse necessario adottare misure drastiche ed immediate poiché in buona fede riteneva di poter fronteggiare la situazione e di avere la possibilità di adempiere quanto prima ai suoi obblighi finanziari nei confronti della Cassa.
Ritenuto quanto sopra, il signor RI 1 non ha agito per negligenza grave, ma unicamente lieve ed il suo comportamento è comunque giustificato.
14. Infine, per quanto attiene al fatto che il signor RI 1 si sarebbe limitato ad avere un ruolo passivo senza svolgere alcun controllo puntuale, contravvenendo dunque ai suoi obblighi di socio gerente, si ribadisce anche in questa sede che il ricorrente ha sempre sorvegliato attentamente l'operato del signor RI 2 e non ha avuto nulla da eccepire riguardo al di lui comportamento, tenuto conto soprattutto che RI 2, come in precedenza spiegato, ha addirittura investito a più riprese capitali privati per salvare la __________ Sagl. Egli non ha dunque omesso di verificare che i contributi fossero versati venendo meno agli obblighi imposti dalla sua carica di socio gerente, ma, valutata attentamente la situazione, ha avallato la decisione del socio RI 2 di privilegiare il pagamento dei salari dei dipendenti e dei fornitori poiché unica possibilità per tentare di salvare la società dal fallimento.
Per tutti questi motivi, il comportamento del signor RI 1, seppur in violazione dell'art. 52 LAVS per negligenza lieve, deve essere considerato scusabile e allo stesso non può essere imputata nè intenzione nè negligenza grave per il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG della società fallita __________ Sagl. (...)" (Doc. I, p. 9-10, inc. 31.2009.11)
1.5 Con singole risposte di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nelle decisioni su opposizione, ribadisce in particolare che non sussistono validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per esimere i ricorrenti dall’obbligo di risarcire il danno.
1.6 Con decreto 10 febbraio 2010 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le cause (V).
considerato in diritto
In ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2 In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, organi formali della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS relativi ai contributi paritetici non versati dalla società.
2.3 Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., p. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2.; DTF 123 V 15s consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pagg. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pagg. 519 s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Occorre poi ricordare che, per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (Trisconi-Rossetti, op. cit., p. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame fanno parte del danno fatto valere dalla Cassa nei confronti dei ricorrenti i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 nel 2006 e 2007, quest’ultimo sino al mese di luglio. Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 2/B inc. 31.2009.11). Fanno parte del danno anche i contributi di cui alla ripresa salariale relativa al periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005 a seguito di un controllo del datore di lavoro eseguito il 19 luglio 2007 (doc. 2/E inc. 31.2009.11). La ripresa salariale è stata oggetto di una decisione su tassazione d’ufficio datata 20 giugno 2007, rimasta incontestata (doc. 2/B inc. 31.2009.11).
2.4 Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.5 La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.6 Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7 Nella fattispecie in esame, RI 2 evidenzia di aver intrapreso gli sforzi necessari affinché la società potesse continuare la sua attività sino al 2008, immettendo segnatamente nell’azienda capitali privati ed assumendosi personalmente i debiti societari.
RI 1 sostiene che, nella qualità di gerente della società, aveva attentamente vigilato sull’operato di RI 2, non riscontrando alcuna irregolarità nel suo comportamento, tant’è che quest’ultimo aveva investito a più riprese capitali privati per salvare la ditta. L’insorgente evidenzia inoltre di non aver omesso di verificare che i contributi fossero versati, avvallando, dopo attenta riflessione, la decisione del socio RI 2 di privilegiare il pagamento dei salari dei dipendenti e dei fornitori essendo questa l’unica possibilità per salvare la società dal fallimento.
Occorre pertanto esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro (rispettivamente i suoi organi formali, trattandosi in casu di una persona giuridica) a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.8 Occorre quindi esaminare se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.
In questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p. 160 con riferimenti).
Nel caso concreto, dall’esame degli atti, risulta che i problemi finanziari della società risalivano almeno agli inizi del 2004. Al riguardo va fatto riferimento alla disdetta 6 febbraio 2004 della Banca __________ relativa al debito da conto corrente di fr. 55'763,35 (doc. F inc. 31.2009.11), prestito accesso da RI 2, come sostenuto nel ricorso, per finanziare l’aumento di capitale della società. Va poi considerata la procedura iniziata nel gennaio 2005 dal locatore, per l’incasso delle pigioni dovute da __________ Sagl (cfr. verbale d’udienza 11 gennaio 2005 dell’Ufficio di Conciliazione in doc. L inc. 31.2009.11), e sfociata in istanza di sfratto (cfr. verbale d’udienza 29 novembre 2006 della Pretura di __________ in doc. I inc. 31.2009.11). Come sostenuto nel ricorso (punto no. 9), solo grazie a continue discussioni e accordi in Pretura la società è potuta rimanere nei locali che occupava e quindi garantire la continuazione dell’attività.
RI 2 evidenzia inoltre di aver versato nel giugno 2007 fr. 96'000.--, attingendo a capitale privato (finanziato da un prestito bancario della Banca __________, cfr. doc. G inc. 31.2009.11), quale ultima ratio per cercare di salvare la società. Tale finanziamento, come egli stesso ha ammesso, giungeva dopo diverse comminatorie di fallimento a cui egli era riuscito ad ovviare ottenendo dei pagamenti dilazionati. Non si misconosce che il ricorrente si è anche assunto personalmente un debito della società sottoscrivendo pure una cambiale a garanzia di un prestito concesso dalla Banca __________ alla __________ Sagl (doc. H inc. 31.2009.11).
Pur riconoscendo l’intento di salvaguardare i posti di lavoro, queste misure sono tuttavia intervenute in un momento in cui la situazione finanziaria della società era gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto, almeno già dal 2004 vi erano problemi di liquidità. Anzi, non va dimenticato che, come rilevato dalla Cassa nella decisione contestata, dal settembre 2000 la __________ Sagl è stata diffidata per il mancato pagamento dei contributi paritetici e precettata dal settembre 2001.
Va poi evidenziato che secondo la giurisprudenza federale il fatto che il datore di lavoro abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Visto quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito.
La società non ha liquidato, dopo numerose diffide e precetti, oltre ai contributi della ripresa salariale 2003-2005, tre acconti trimestrali del 2006 ed il relativo conteggio finale, come pure gli oneri sociali del 2007 (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli oneri sociali per gli anni 2006 e 2007; doc. 3B-B2 inc. 31.2009.11). Il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evi- denza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. La giurisprudenza federale ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 295/01 del 20 agosto 2002, STFA H 209/01 del 29 aprile 2002; STCA 31.2003.11 del 2 marzo 2004), ciò che non è manifestamente il caso in esame.
2.9 Per quanto concerne RI 1, accettando con effetto 1° settembre 2005 il mandato di gerente della __________ Sagl, egli aveva quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente la giurisprudenza federale, non solo i soci gerenti ma anche i soli gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il comportamento dei gerenti nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 del 8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 e 31.2001.38-39 del 14 ottobre 2002).
Pertanto, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore (rispettivamente il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).
Nel caso in esame, il ricorrente non può essere seguito allorquando afferma “di non aver omesso di verificare che i contributi fossero versati venendo meno agli obblighi imposti dalla sua carica …” (cfr. ricorso punto no. 14, riportato al consid. 1.4) allorquando, come visto, la società era cronicamente in arretrato con il pagamento degli oneri sociali e che dopo la liquidazione del primo trimestre 2006, avvenuta dopo oltre un anno in ritardo, la __________ Sagl non ha più versato alcun contributo sociale.
2.10 In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, i ricorrenti devono risarcire, con vincolo di solidarietà, alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento degli oneri sociali da parte della __________ Sagl per complessivi fr. 49'279,05.
Visto quanto precede, le querelate decisioni vanno confermate, mentre i ricorsi devono essere respinti.
2.11 Gli insorgenti hanno chiesto l’assunzione di alcuni testi ed il richiamo dell’incarto da parte della Cassa.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, con la risposta di causa la Cassa ha prodotto gli atti relativi alla fattispecie concreta, motivo per cui un (ulteriore) richiamo degli stessi non è necessario. Per quanto concerne i testi, gli insorgenti non hanno indicato i nominativi delle persone che dovrebbero essere ascoltate e tantomeno su che cosa esse dovrebbero riferire. A prescindere da questa generica richiesta, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire ulteriori accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti