Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2011.15

 

FS

Lugano

23 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2011 di

 

 

  RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 novembre 2011 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione alla

 

CO 1  

 

 

in materia di in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

FA 1 (cancellata da RC il __________ 2011)

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                1.1   La FA 1, con sede a __________ poi trasferita a __________ ora Comune di __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2005. Lo scopo sociale consisteva nella gestione di un’impresa generale di costruzioni di sopra e sottostruttura in proprio o in consorzio.

                                         RI 1 ha assunto le cariche di membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma a due (con il delegato) dall’8 febbraio 2006, di direttore con diritto di firma individuale dal 23 febbraio 2007 e di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 2 aprile 2008 sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. estratto RC sub. Doc. 1/A).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. marzo 2006 al 30 novembre 2009.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal dicembre 2006 e precettarla dal gennaio 2008 (cfr. doc. 1/B-B1 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per gli anni dal 2008 al 2009 e doc. 4 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per gli anni 2006 e 2007).

 

                                         Con decreto 8 febbraio 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società a far tempo dal 9 febbraio 2010 (pubblicazione FUSC del __________) e successivamente ha autorizzato la liquidazione dello stesso in procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (cfr. doc. 1/C che fa riferimento alla pubblicazione apparsa sul FU n. __________ del __________ riguardante l’apertura del fallimento in via sommaria).

 

                                         La Cassa ha insinuato, in via definitiva il 15 settembre 2010, all’UF di __________ il proprio credito di fr. 195'035.70 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2008 - novembre 2009, di cui fr. 9'767.10 su rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/C-C5).

 

                                         Il 28 luglio 2011 l’UF di __________ ha rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito a fallimento per l’importo di fr. 195'035.70 (doc. 1/D).

 

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa con decreto 8 agosto 2011 della Pretura del Distretto di __________ (pubblicazione FUSC del __________ 2011).

 

                                         La ragione sociale è stata cancellata da RC il __________ 2011 (pubblicazione FUSC del __________ 2011).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 27 maggio 2011 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione 17 novembre 2011 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 195'035.70 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2008 al 2009 (sino al mese di novembre), come risulta dagli estratti conto per i periodi 01.01.2008/31.12.2008 e 01.01.2009/30.11.2009, nonché dai salari non percepiti ma insinuati all’UF di __________ per l’anno 2009, dedotta l’indennità per insolvenza (doc. 1/C3-C5).

 

                               1.4.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         In particolare il ricorrente, oltre a chiedere le ripetibili per la procedura di opposizione, ha censurato la carente motivazione sia della decisione 27 maggio 2011 che della decisione su opposizione 17 novembre 2011, ha evidenziato che l’attestato di carenza beni in seguito al fallimento è stato contestato dal debitore, ha negato l’esistenza di una grave negligenza avendo egli valutato correttamente il mercato del lavoro nel settore e fatto tutto il possibile per salvare l’azienda; ha inoltre eccepito una grave concolpa della Cassa che non ha chiesto tempestivamente il fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 LEF.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa puntualizzato che le procedure esecutive hanno avuto avvio nel mese di gennaio 2008, che in questa procedura la contestazione del credito di cui all’attestato di carenza beni in seguito al fallimento (doc. 1/D) da parte del fallito non ha alcuna rilevanza, che quanto alla motivazione il ricorrente conosceva tutti gli elementi per poter contestare la decisione risarcitoria, che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento, che non vi è alcun obbligo per la Cassa di far uso della facoltà offerta dall’art. 190 LEF e che secondo l’art. 52 cpv. 3 LPGA in sede di opposizione non si assegnano ripetibili e, precisato che ha “(…) aperto una procedura di risarcimento danni unicamente nei confronti dell’ing. RI 1 (…)” (III) ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con lettera 26 gennaio 2012 (V) al fine di dimostrare l’assenza di una colpa da parte sua nonché la concolpa della Cassa che non avrebbe prestato la necessaria attenzione e scrupolo nell’esaminare l’andamento delle esecuzioni, in particolare per non aver chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 LEF il ricorrente ha chiesto l’assunzione di diversi testi e di richiamare dall’UF di __________ tutti gli incarti riguardanti la FA 1 e, se impossibile, di ordinare l’ispezione degli stessi presso il medesimo Ufficio.

 

                               1.7.   Così richiesto l’UF di __________ ha trasmesso al TCA l’estratto 1. febbraio 2012 della FA 1 dal quale si evince che l’interessata non ha attestati di carenza beni (VII, VIII e VIII/1).

 

                               1.8.   La Cassa, con scritto 9 febbraio 2012, in merito alle prove richieste si è rimessa al giudizio di questo Tribunale rilevando che “(…) ai fini di causa, l’assunzione di tali prove è ininfluente. (…)” (IX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Nel ricorso RI 1 ha innanzitutto sostenuto che la decisione di risarcimento 27 maggio 2011 (doc. 2/B) é carente nella motivazione.

 

                                         Ora, a prescindere dal fatto che tale censura era già stata sollevata in sede di opposizione (cfr. doc. 2) e che oggetto del ricorso è la decisione su opposizione 17 novembre 2011 (cfr. doc. 1), non si può comunque sostenere che la decisione 27 maggio 2011 é carente di motivazione.

 

                                         Le decisioni amministrative devono essere motivate. In particolare, esse devono contenere una descrizione della fattispecie rilevante e delle considerazioni giuridiche.

                                         L'atto amministrativo dev'essere motivato in modo tale che la persona interessata sia posta in grado di impugnarlo, per cui deve contenere le riflessioni su cui l'autorità competente si è fondata per pronunciare la decisione. L'autorità decidente può limitare la motivazione della propria decisione alle questioni essenziali (DTF 118 V 58; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, § 69 N.19, pag. 459).

                                         In caso di carenza nella motivazione, la decisione viene di regola annullata, indipendentemente dall'interesse materiale delle parti, in quanto il diritto in questione è di natura formale (DTF 126 V 131 consid. 2b, 116 V 184, 115 V 305). In via eccezionale ciò non accade se il difetto – non particolarmente grave (DTF 126 V 130, consid. 2b e116 V 185) – può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene sentito su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39, 110 V 113).

 

                                         Nella presente fattispecie, va rilevato come nelle quattro pagine della decisione di risarcimento la Cassa abbia compiutamente indicato il disciplinamento dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, spiegato il motivo per cui il ricorrente, amministratore unico, è stato chiamato a rispondere in via sussidiaria dei contributi paritetici non soluti dalla FA 1 e cosa s’intenda per violazione delle prescrizioni AVS in via intenzionale o per negligenza grave.

                                         Alla stessa sono stati inoltre allegati gli estratti conto contributi paritetici per i periodi dal 01.01.2008 al 31.12.2008 e dal 01.01.2009 al 30.11.2009 in cui sono indicati gli importi chiesti e i pagamenti effettuati con il relativo saldo nonché la distinta salari rivendicati 2009. Sono state inoltre allegate le distinte dei salari compilate e sottoscritte dalla fallita, quale datrice di lavoro. L’ex amministratore unico aveva quindi a disposizione la documentazione sufficiente per controllare la composizione del danno (doc. 2/B).

                                         In sostanza, il ricorrente conosceva tutti gli elementi per poter contestare la decisione risarcitoria, ciò che ha poi fatto inoltrando l’opposizione 24 giugno 2011 (doc. 2).

 

                                         Lo stesso ricorrente ha comunque evidenziato che “(…) ad ogni modo, (…) rinuncia a chiedere che la decisione qui in esame (ndr. si tratta della decisione su opposizione del 17 novembre 2011) venga annullata per questo motivo, facendo scattare una nuova procedura di opposizione, perché ciò farebbe perdere troppo tempo e perché ora – in virtù delle argomentazioni sviluppate dalla qui resistente – è possibile in questa sede prendere posizione in maniera completa sui punti di diritto in esame. (…)” (I, punto 5).

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 negli anni 2008-2009 e determinati sulla base delle relative distinte salariali e sui dati accertati dall’ispettore della Cassa mediante il controllo del datore di lavoro, eseguito il 7 luglio 2010 dopo l’apertura del fallimento della società e dopo che, con scritto 26 aprile 2010, RI 1 aveva chiesto una rettifica della dichiarazione dei salari della FA 1 di cui al n. di conteggio 2110783, avuto riguardo ad una differenza tra i salari maturati e quelli pagati (cfr. doc. 1/C-C4, 1/F, 1/H-H1 e 2/D).

                                         Altra posizione del danno sono i contributi paritetici determinati sui salari rivendicati (periodo 2009) e accertati dall’ispettore della Cassa nel rapporto del 5 agosto 2010, per complessivi fr. 9'767.10, così come risulta dal conteggio 14 settembre 2010 (doc. 1/C5, 1/G-G1).

 

                                         L’importo complessivo di fr. 195'035.70 quale credito riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2008 - novembre 2009 è contestato dal ricorrente che, da una parte, imputando una grave concolpa della Cassa per non aver chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 LEF, sostiene che “(…) se la CO 1 resistente avesse chiesto il fallimento dell’ FA 1 nel giugno 2008, lo scoperto si sarebbe elevato a soli CHF 24'690.30 e non a CHF 195'035.70, come attestato dal doc. C di cui alla decisione qui avversata. (…)” (I punto 9). Dall’altra parte, pretendendo la deducibilità dei contributi per stipendi non versati, fa valere che “(…) non è giusto che chi sia tenuto a rimborsare contributi ex art. 52 LAVS lo debba fare per stipendi mai versati e mai fatti valere contro il debitore principale di tali contributi, non vi è motivo giuridico valido per non aderire alla proposta riduzione dell’ammontare complessivo dovuto dal qui ricorrente alla CO 1 resistente. (…)” (I punto 10).

 

                               2.5.   In merito alla pretesa grave concolpa della Cassa va osservato quanto segue.

                                         I motivi di riduzione del risarcimento non sono regolati dalla LAVS. Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., il TFA aveva stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli artt. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). L’Alta Corte aveva inoltre precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

                                         Ad esempio nella sentenza pubblicata in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Nella sentenza inedita H 142/03 del 19 agosto 2003 l’Alta Corte ha ritenuto giustificata una riduzione dell'importo del danno subito la Cassa poiché, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento, questa non aveva sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (nella fattispecie esaminata dal TFA la società non aveva mai rispettato i piani di dilazione concessile in passato; per ulteriore casistica cfr. RDAT II 2002 pagg. 554s). La giurisprudenza federale ha individuato una grave negligenza della Cassa nell’avere rimborsato al datore di lavoro, senza verifica della concreta situazione, dei contributi versati in eccesso, in gran parte oggetto della successiva richiesta di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. L’amministrazio-ne aveva inoltre omesso di procedere ad un controllo del datore di lavoro. Riconosciuto un nesso tra la violazione degli obblighi della Cassa e l’avvenuto danno, l’Alta Corte ha ridotto in quella fattispecie il danno subito dalla Cassa (STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002 citato in Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 757, p. 182). Per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto una concolpa della Cassa per aver proceduto a due rimborsi invece di compensare gli assegni familiari anticipati in eccesso con i contributi scaduti vedi la STCA del 9 maggio 2011 (31.2010.6 + 7).

In generale una concolpa della Cassa é riconosciuta allorquando questa in modo gravemente negligente non procede in modo sufficientemente energico all’esecuzione per crediti di contributi dovuti ai sensi dell’art. 15 LAVS; un semplice ritardo nella procedura non basta tuttavia per fondare una concolpa (Reichmuth, op. cit.. n.760, p. 182 e la casistica citata alle note a pié pagina n. 1087 e n. 1088)

 

                                         Nel caso in esame, dagli atti risulta che la Cassa ha iniziato a diffidare regolarmente la società per il pagamento dei contributi dal dicembre 2006 e dal gennaio 2008 l’ha precettata (doc. 1/B-B1 e 4). Dagli stessi documenti non risulta, e l’insorgente nemmeno lo prova, che la Cassa abbia concesso alla società delle dilazioni di pagamento. Inoltre, anche se con ritardo, fino al mese di giugno 2008 e per i mesi da agosto a settembre 2008 e ottobre 2009 i contributi sono stati versati e gli scoperti di fr. 85'761.15 per l’anno 2008 rispettivamente di fr. 99'507.45 per il 2009 hanno potuto essere stabiliti solo grazie agli ulteriori accertamenti del Servizio ispettorato, che il 7 luglio 2010 ha effettuato una revisione contabile (doc. 1/F) a seguito della domanda di rettifica della dichiarazione salari inoltrata dalla società il 26 aprile 2010 all’UF di __________ (doc. 2/D).

                                         Dall’istanza di concessione di moratoria concordataria del 25 settembre 2009 (doc. 2/A) si evince inoltre come la società, pur lottando con problemi finanziari, riteneva ancora di poter “(…) fornire sind’ora fondate certezze di poter proporre ai propri creditori un concordato ordinario che assicuri il pagamento integrale dei crediti privilegiati di prima e seconda classe (…)” (doc. 2/A punto 15). Va qui evidenziato che non è possibile concludere con leggerezza per un comportamento gravemente negligente quando una Cassa non interviene con tutta la forza nel caso di un azienda che sta lottando con problemi finanziari: “(…) das Verhalten der Ausgleichkasse [ist] nicht leichthin als grobfahrlässig anzusehen, wenn sie ein mit finanziellen Problemen kämpfendes Unternehmen nicht mit voller Härte anpackt. (….)” (Reichmuth, op. cit., n.761, p. 183).

                                         In simili circostanze inconferente, oltre che generico e nemmeno minimamente comprovato, è il rimprovero mosso alla Cassa secondo cui “(…) le procedure non sono state seguite in maniera diligente, dato che non si è prestata la necessaria attenzione e il necessario scrupolo nell’esaminare l’andamento di tali esecuzioni. (…)” (V).

                                         In particolare, in merito al rimprovero di non aver agito con la dovuta diligenza non avendo chiesto il fallimento della società ex art. 190 LEF, va qui ribadito che non vi è per giurisprudenza federale l’obbligo per la cassa di far uso della facoltà offerta da questa norma (STF H 18/07 del 26 novembre 2007, consid. 5.3; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 763 p. 183). Anche nella STF 9C_48/2010 del 9 giugno 2010 l’Alta Corte ha confermato che la Cassa può, in determinate circostanze, chiedere il falimento ex art. 190 LEF, evidenziando che questo può essere il caso quando il datore di lavoro per lungo tempo paga unicamente i suoi creditori privati e, nonostante ripetute diffide e esecuzioni, viene meno ai suoi oneri pubblici, in particolare al pagamento delle tasse e dei contributi. Evidenza questa non data nella presente fattispecie visto come lo stesso insorgente sostiene di aver “(…) provveduto a pagare i propri dipendenti, a costo di non pagare per sé alcunché; se poi ha continuato a tenere l’azienda aperta, egli lo ha fatto anche per mantenere i posti di lavoro dei propri dipendenti, evitando di licenziarli alle prime difficoltà (…)” (I, punto 8, pag. 6), ritenuto che fino al mese di giugno 2008 e per i mesi da agosto a settembre 2008 e per il mese di ottobre 2009 i contributi sono stati versati e considerato che gli scoperti per gli anni 2008 e 2009 (fino al mese di novembre) sono stati stabiliti solo a seguito dei controlli del Servizio ispettorato dopo che RI 1 aveva chiesto una rettifica della dichiarazione dei salari della __________ (cfr. consid. 2.4. e doc. 2/F-G).

 

                               2.6.   Quanto alla pretesa deducibilità dei contributi per stipendi non versati, il TCA rileva quanto segue.

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAVS sul reddito da attività dipendente (“salario determinante”, definito all’art. 5 cpv. 2 LAVS) va prelevato un contribuito percentuale. Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, p. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2; cfr. STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004, consid. 5.3 e H 78/03 del 13 settembre 2004, consid. 6).

                                         Con sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, il TFA ha precisato che:

 

"  simile realizzazione si verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile (STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 )."

 

                                         In merito all'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento, nella citata sentenza l’Alta Corte ha precisato che tale eccezione è giustificata solo restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Essa ha poi evidenziato che (sottolineatura del redattore):

 

"  Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro, rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali, omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534)."

 

                                         Nel caso in esame l’insorgente si limita ad evidenziare una differenza tra salari maturati e pagati e non contesta che per il periodo gennaio 2008 - novembre 2009 egli, unitamente a __________ e __________, non abbia avuto diritto ad un salario. I salari riferiti a queste tre persone per il citato periodo e accertati dalla Cassa non costituiscono quindi mera aspettativa da parte degli interessati. Del resto, che un salario sia loro dovuto lo si evince anche dalla dichiarazione dei salari per gli anni 2008 e 2009 (doc. 1/H-H1) e dalle rispettive schede contabili “creditore stipendio” prodotte sub doc. 2/E. Inoltre, con riferimento alla succitata giurisprudenza, la circostanza che gli stipendi non sono stati versati, molto verosimilmente per mancanza di liquidità, non è sufficiente per rivoltare la presunzione dell’avvenuto allibramento degli stessi. In queste circostanze i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sono dovuti.

 

                                         Viste le risultanze dei rapporti 5 agosto 2010 del Servizio di ispettorato sub doc. 1/F e 1/G-G1, questo Tribunale non può inoltre che confermare le conclusioni a cui è giunta la Cassa secondo cui “(…) l’accertamento dei salari notificati dalla società per gli anni dal 2006 al 2009 ha evidenziato un ammontare salari notificato in eccedenza di CHF 159'382.00 per gli anni 2008 e 2009 rispettivamente di CHF 51'278.00 per gli anni dal 2006 al 2009 (doc. F). Parallelamente, nell’ambito fallimentare della società, il Servizio ispettorato ha proceduto in data 5 agosto 2010 al controllo del datore di lavoro, rilevando, sulla base della documentazione consultata presso l’ufficio fallimento del Distretto di __________ e di quella all’incarto dell’insolvenza della Cassa __________ di assicurazione contro la disoccupazione, i salari rivendicati per l’anno 2009 per un ammontare di CHF 338'743.00, importo dal quale sono state dedotte le indennità di insolvenza versate per CHF 219'508.00, per un totale al netto di CHF 119'235.00 (doc. G-G1). Nell’evenienza concreta, il credito definitivo di CHF 195'035.70 (doc. C) è riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per l’anno 2008 di CHF 85'761.15 (C3 – H), per l’anno 2009 di CHF 99'507.45 (C4 – H1), tenuto conto della nota di credito di complessivi CHF 15'548.10 per i contributi sui salari notificati in eccedenza al netto per gli anni dal 2006 al 2009 (doc. F e C1-3), nonché ai contributi sulle rivendicazioni per l’anno 2009 di CHF 9'767.10 (doc. C5). Riguardo alla contestazione dell’insorgente, secondo cui i contributi sui salari rivendicati per l’anno 2009 non sarebbero dovuti, poiché riferiti a pretese salariali non comprovate dagli ex dipendenti della fallita società, la stessa non può essere tutelata. Si rileva infatti che, conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell’organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti accertati unicamente dopo la data del fallimento, purché riferiti a un periodo in cui l’insorgente fungeva ancora da organo (STFA 11 ottobre 2004, H 180/03; STF 28 agosto 2007, H 134/04), come nella fattispecie. In siffatta situazione, i contributi sui salari rivendicati al netto per l’anno 2009 pari a CHF 9'767.10 (doc. C5), rilevati dal Servizio ispettorato come suesposto, dovevano essere versati e sono quindi dovuti. (…)” (doc. 1 punto 10.3).

                                         Giova qui ribadire che, secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396), ritenuto tuttavia che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         A fronte degli accertamenti della Cassa che, in particolare per stabilire i salari rivendicati, si è fondata sulla tabella allestita il 5 agosto 2010 dal proprio ispettore (cfr. doc. 1/G1) basata sulla “(…) documentazione reperita presso l’UF di __________ e l’incarto dell’insolvenza (…)” (doc. 1/G), l’insorgente non ha prodotto alcun documento atto a contestare l’importo di fr. 195'037.70 e nemmeno le richieste probatorie formulate (cfr. V) hanno pertinenza con tale aspetto.

                                         In merito alla contestazione del credito – dall’attestato di carenza beni in seguito a fallimento per l’importo di fr. 195'035.70 risulta che “(…) il fallito contesta il credito (…)” (cfr. doc. 1/D) – va detto infine che questo fatto è irrilevante visto che non vincola questo Tribunale e ritenuto che la graduatoria ha effetto solo per le questioni della ripartizione dell’attivo tra i creditori e non ha forza di cosa giudicata nei confronti del fallito (cfr. Commentaire romand de la LP, Basilea 2005, nota 69 ad art. 250 pag. 1142). Inoltre la circostanza che dalla graduatoria non risulta che RI 1 e __________  unitamente a  abbiano insinuato il loro credito, non può essere equiparata a rinuncia di stipendio. Anche se lo fosse, ciò non cambierebbe nulla all’esito finale in quanto tale eventuale rinuncia postuma comporterebbe comunque l’obbligo di pagare i contributi sui salari annunciati alla Cassa (cfr. al riguardo STCA del 17 aprile 2008, inc. 30.2007.50).

                                         Visto tutto quanto precede l’importo complessivo di fr. 195'035.70 quale credito riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2008 - novembre 2009, deve pertanto essere confermato.

 

                               2.7.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.8.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                               2.9.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

 

                             2.10.   RI 1 contesta di avere intenzionalmente e/o per negligenza grave causato un danno alla Cassa, adducendo come egli abbia presentato nel settembre 2009 una domanda di moratoria concordataria, che già prima aveva cercato di ottenere aiuto dai creditori, che la Cassa gli avrebbe concesso delle dilazioni, che il settore edile non era in crisi nel periodo 2006-2009, che si è adoperato per cercare appalti, che a seguito delle pressioni dei committenti si dovevano eseguire opere a costi sempre più bassi, che le ditte edili dovevano spesso fare da banca ai committenti, che avrebbe sempre ricevuto l’appoggio dagli azionisti con l’indicazione di continuare e che la decisione di chiudere l’azienda non era facile da prendere.

 

                                         Va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

 

RI 1 ha assunto la carica di membro del Consiglio di amministrazione della FA 1 dall’8 febbraio 2006 al 23 febbraio 2007 e, quale amministratore unico, dal 2 aprile 2008 sino alla dichiarazione di fallimento. Dal 23 febbraio 2007 al 1. aprile 2008 ha rivestito la carica di direttore con diritto di firma individuale.

 

                                         Accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165).

 

                                         In concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa ha infatti dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il pagamento dei contributi dal dicembre 2006 e dal gennaio 2008 l’ha precettata (doc. 1/B-B1 e 4). Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M., STCA inc. 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

                                         Osservato che la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità – circostanza questa ben nota all’insorgente come emerge dal verbale d’interrogatorio del 10 febbraio 2010 (doc. 1/E) e visto anche come per gli anni dal 2007 al 2009, per sua stessa ammissione, egli, come pure __________ e __________, non avrebbero ricevuto i rispettivi salari (doc. 2/D) – l’insorgente avrebbe potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e immediate e non confidare semplicemente, viste oltretutto anche le pressioni dei committenti, in un rientro dei propri clienti che non pagavano nei termini pattuiti. Il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e H 336/95 del 7 maggio 1997). L’Alta Corte ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 16 aprile 1998 nella causa O. G. [H 193/96] consid. 3c e giurisprudenza ivi citata). Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non vengano onorate.

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente, nonostante il perdurare nel tempo delle difficoltà finanziarie e il mancato pagamento dei contributi cronico (dal novembre 2008, fatto salvo il mese di ottobre 2009, non é più stato versato alcun contributo; doc. 1/B-B1), si sia profuso per salvare la società e abbia tentato anche la via della moratoria concordataria (doc. 2/A).

 

 

                                         Va del resto ravvisata un’implicita ammissione da parte dell’insorgente di una tardività del proprio intervento allorquando egli stesso osserva che “(…) la situazione era già arrivata all’estremo e infatti il commissario nominato non ha potuto fare altro che chiedere la revoca della moratoria, ciò che ha aperto la strada al fallimento della FA 1. (…)” (I punto 8).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

 

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

 

                             2.11.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 122 V 244 consid. 4b, 108 V 183 consid. 1b pag. 186-187 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

 

 

                             2.12.   In concreto, non sono stati invocati validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

                                         Va qui in ogni caso ribadito che i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici, che la Cassa ha infatti dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il pagamento dei contributi dal dicembre 2006 precettandola dal gennaio 2008 e che dal novembre 2008, fatto salvo il mese di ottobre 2009, non é più stato versato alcun contributo (doc. 1/B-B1 e 4). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi de. 195'035.70.

 

                             2.13.   Per costante giurisprudenza, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio. Possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. In particolare, l’audizione dei testi richiesti (cfr. V) non è necessaria in quanto la colpa grave dell’insorgente è stata appurata (cfr. consid. 2.7) e il fatto che acconti e conguagli di contributi non sarebbero stati pagati per ragioni da lui indipendenti non libera il ricorrente dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Va qui inoltre ricordato che, come accennato, per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Quanto alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzione di __________ tutti gli incarti concernenti la FA 1, giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 3.3 e H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3). In ogni caso va evidenziato come già sulla base degli atti non era possibile pretendere dalla Cassa (che già aveva proceduto regolarmente a diffidarla e a precettarla) di intervenire ancora più incisivamente in un momento in cui già l’FA 1 stava lottando con problemi finanziari. Inoltre, e lo si ribadisce, la possibilità per l’amministrazione di ricorrere all’art. 190 LEF costituisce una facoltà e non un obbligo.

 

                             2.14.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.15.   Nella DTF 137 V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti