Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2011.3

 

FS

Lugano

26 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2011 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1 (cancellata da RC il 4 agosto 2010)

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La FA 1 SA, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio l’11 giugno 2008. Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori d’isolazione e di cartongesso, nella copertura di tetti e di opere da lattoniere.

 

                                         RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 7 luglio 2008 (cfr. estratto RC sub doc. G/A e il verbale dell’Assemblea generale straordinaria degli azionisti della FA 1 SA del 7 luglio 2008 sub doc. G/B) sino alle dimissioni, con effetto immediato, del 10/12 ottobre 2009 (cfr. lettere raccomandate del 10 e 12 ottobre 2009 sub doc. G/C).

 

                               1.2.   La FA 1 SA è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. novembre 2008 al 31 marzo 2010 (cfr. gli estratti conto contributi paritetici sub doc. G/E1, E2 e E3).

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’agosto 2009 e precettarla dal settembre 2009 (cfr. doc. G/D, D1 e D2).

 

                                         Con decreti 16 dicembre 2009 e 6 aprile 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato lo scioglimento della società e ha ordinato la liquidazione in via di fallimento rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazioni FUSC del 2 marzo 2010 e del 4 maggio 2010).

 

                                         La Cassa ha insinuato, in via definitiva il 18 giugno 2010, all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 12'091.80 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo novembre 2008 – marzo 2010 (doc. G/E, E1, E2 e E3).

 

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. G/F).

 

                                         La ragione sociale è stata cancellata da RC il __________ (pubblicazione FUSC del __________0).

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 29 ottobre 2010 (doc. 2), confermata con decisione su opposizione 23 febbraio 2011 (doc. G), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 5'533.10 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 SA dal 2008 al 2009 (sino al mese di settembre), come risulta dagli estratti conto contributi paritetici sub. doc. G/G e G1.

 

                               1.4.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa osservato che il ricorrente in sostanza propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 28/29 novembre 2010 (doc. 2) – ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Con scritto 28 aprile 2011 (V) l’insorgente ha trasmesso al TCA i doc. da H1 a H3 quali ulteriori mezzi di prova.

 

                               1.7.   La Cassa – invitata a presentare osservazioni scritte e a trasmettere l’incarto riguardante il signor __________ (VI) – con lettera 10 maggio 2011 ha trasmesso al TCA l’incarto richiestole e ribadito che l’insorgente “(…) avendo accettato la carica di organo formale, amministratore unico della FA 1 SA, egli deve assumersi gli obblighi che da tale carica derivano (cfr. art. 716a cpv. 1 CO). Tale dovere è inalenabile e incombeva pure al ricorrente indipendentemente dal ruolo svolto dal signor __________. (…)” (VII)

 

                               1.8.   Invitato a prendere posizione sullo scritto 10 maggio 2011 della Cassa ed a formulare osservazioni scritte in merito all’incarto relativo alla procedura di risarcimento danno contro __________ (VIII), il ricorrente è rimasto silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 SA, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis      OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369 segg.; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in: Istituto delle assicurazioni sociali, “Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro”, in RDAT II 2002 pp. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 SA dal 2008 al 2009, fino al mese di settembre. Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base degli estratti conto contabili per i periodi dal 1. novembre al 31 dicembre 2008 e dal 1. gennaio al 31 dicembre 2009, rispettivamente della distinta salari del 2008 e 2009 compilate e firmate il 1. luglio 2009 rispettivamente il 29 aprile 2010 dal ricorrente quale amministratore unico della società (cfr. il doc. 4/A dell’incarto relativo alla procedura di risarcimento danno contro __________ sub VIII; vedi inoltre l’estratto conto contributi paritetici per i periodi 01.11.2008 – 31.12.2008 e 01.01.2009 – 30.09.2009 sub doc. G/G e G1 dai quali risulta un saldo complessivo a favore della Cassa di fr. 5'531.10 [1'682.20 + 3'850.90 = 5'531.10]).

                                         L’ammontare del danno di fr. 5'531.10 comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide, tutto come correttamente risulta dalla documentazione allegata alla decisione impugnata (doc. G/G e G1).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

 

                               2.7.   L’insorgente dopo aver premesso che “(…) nessuno può asserire che ho trattato la questione con leggerezza, la società erano i due azionisti e proprietari e che non potevo costringere nessuno con la forza ad effettuare pagamenti. (…)” (I) ha, in particolare, sostenuto che dal 2009, mese per mese, avrebbe chiesto continuamente agli azionisti di fare fronte agli acconti richiesti e ai vari pagamenti e che ogni volta gli veniva detto di pazientare e che essi avrebbero onorato gli impegni con i proventi dei nuovi lavori in programma; che egli non avrebbe mai pagato nessuno stipendio in quanto, malgrado il suo disaccordo, erano gli stessi azionisti, __________ e __________, che incassavano direttamente gli acconti versati a loro in contanti dai committenti per le prestazioni eseguite e/o prelevavano il loro stipendio, il cui importo egli nemmeno avrebbe conosciuto, dal conto in banca; che l’azionista __________, che doveva occuparsi della contabilità e gestione della società, non se ne sarebbe mai occupato e che lo stesso azionista l’8 settembre 2009 ha sottoscritto una dichiarazione con la quale si è assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici (vedi il doc. H3 = B).

                                         Tuttociò non è tuttavia sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         Va qui innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico, in sostituzione della precedente amministratrice dimissionaria (cfr. verbale dell’assemblea generale straordinaria del 7 luglio 2008 sub doc. G/B), l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservan-za della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(…) la società erano i due azionisti e proprietari e che non potevo costringere nessuno con la forza ad effettuare pagamenti. (…)” (I), sostenendo  anche che l’azionista __________ avrebbe dovuto occuparsi della contabilità e della gestione della società. Non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sapeva nemmeno a quanto ammontasse il salario che i due azionisti avrebbero trattenuto direttamente dagli acconti versati loro (in contanti) dai committenti e/o prelevato dal conto bancario. Anche la dichiarazione 8 settembre 2009 (doc. H3 = B, che esplica tutt’al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari che esulano dalla procedura di risarcimento, vedi la STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata), con la quale l’azionista __________ si è assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici, non può assurgere a valido motivo di discolpa. Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.;) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza.

 

                                         Dagli atti risulta, inoltre, che la società non ha effettuato alcun versamento per i contributi paritetici dovuti nonostante le diffide e i precetti a lei indirizzati (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 sub. doc. G/D, D1 e D2).

                                         Ritenuta questa situazione che denota una difficoltà della FA 1 SA a far fronte al proprio obbligo di versare i contributi sin dall’inizio della propria attività l’insorgente non poteva accontentarsi delle asserite assicurazioni ricevute dagli azionisti: “(…) ogni volta mi è stato confermato di pazientare e che avrebbero fatto fronte agli impegni con i proventi dei nuovi lavori che erano in programma. (…)” (I).

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera che é l’insorgente medesimo ad evidenziare che “(…) entrambi [ndr.: si riferisce agli azionisti __________ e __________] incassavano acconti in proprio e in contanti, anche se io non ero d’accordo. Il Signor __________ si doveva occupare anche della fatturazione e della contabilità (mai fatta). Il Signor __________ non mi ha mai fatto avere delle copia delle OFFERTE o FATTURE inviate ai vari clienti, nonostante io glieli avessi richiesti più volte. Non ho mai avuto contatto con i clienti né ho mai avuto indirizzi, tutto veniva fatto da loro. (…)” (I).

                                         Va inoltre ribadito che l’insorgente non può – nella misura in cui tale volesse ritenere l’azionista __________ –, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         In particolare, riguardo all’asserita impossibilità di pagare i contributi paritetici: “(…) come amministratore non sono stato messo in condizione di poter pagare gli oneri sociali e litigando e minacciando continuamente verbalmente non mi è rimasto nessun’altra soluzione come una dichiarazione [ndr. si riferisce alla dichiarazione con la quale l’azionista __________ si è assunto l’obbligo di pagamento dei contributi paritetici; doc. H3 = B] vincolante ufficiale come da me preteso e ricevuto. La dichiarazione che ho fatto firmare da parte dell’azionista è pienamente giustificata e regolare in quanto era uno dei proprietari della società. Visto che i proprietari prendevano direttamente lo stipendio e il signor __________ era responsabile per i pagamenti e quindi la responsabilità è direttamente loro per fare fronte ai pagamenti. (…)” (I, punto 10), giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         In concreto, vista la situazione venutasi a creare fin dall’inizio dell’assunzione della carica di amministratore unico (impossibilità ad effettuare qualsivoglia pagamento nonché l’asserita e quindi conosciuta impotenza di fronte agli azionisti) e ritenuto che a quell’epoca la società già si trovava in difficoltà finaziarie al riguardo giova rilevare che: 1) l’insorgente stesso, nel Memorandum 1. settembre 2009, ha, tra l’altro, evidenziavato che “(…) logicamente sono molto preoccupato in quanto sono arrivati numerosi precetti esecutivi, i quali sono arrivati e per mancanza di fondi non è stato possibile effettuare i vari pagamenti. (…)” (doc. H2 = A) e, nella dichiarazione 12 marzo 2010 indirizzata all’Ufficio fallimenti, ha sostenuto che “(…) solo verso la fine di marzo 2009 ho cominciato ad avere qualche perplessità, infatti in quella data mi è arrivato il primo precetto esecutivo. I signori __________ e __________ mi hanno tranquillizzato che avevano dei problemi di liquidità visto che alcuni clienti non avevano saldato le fatture. Nel momento in cui il numero dei precetti è aumentato mi sono allarmato, però i signori __________ e __________ mi hanno chiaramente detto che per il momento non potevano fare fronte, finché le fatture non erano incassate. (…)” (doc. 6 dell’incarto relativo alla procedura di risarcimento danno contro __________ sub VIII); 2) ancora nell’agosto 2009 l’azionista __________ non gli aveva dimostrato alcun pagamento dei contributi paritetici arretrati limitandosi a garantirgli che li avrebbe pagati quando poteva: “(…) come già detto in precedenza, il Signor __________ eseguiva i pagamenti in generale. Quando durante il mese di agosto 2009 non mi hanno rilasciato nessuna ricevuta di pagamento a favore dei contributi sociali, ho cominciato a litigare. Ho richiesto con urgenza che tali contributi venivano pagati, come sempre mi ha confermato che li pagava quando poteva. (…)” (I); 3) nelle osservazioni 30 novembre 2009 indirizzate alla Cassa Disoccupazione __________ lo stesso azionista ha sostenuto che “(…) per quanto riguarda il mio stipendio era stato stabilito e firmato sul contratto di lavoro un totale mensile di Fr. 3'500.00 (13esima inclusa), ma effettivamente negli ultimi otto mesi ho ricevuto in media un importo di Fr. 1'500.00 (soldi che mi venivano versati in contanti) a causa di mancanza di liquidità. (…)” (doc. 3 dell’incarto relativo alla procedura di risarcimento danno contro __________ sub VIII) e 4) nella dichiarazione 28 aprile 2011 anche l’azionista __________ ha sostenuto che “(…) posso dichiarare che il signor RI 1 ha più volte insistito e richiamato il signor __________ per il pagamento degli oneri sociali, ma che lo stesso ha sempre tergiversato asserendo la non disponibilità economica della SA. (…)” (doc. H1) , l’insorgente non doveva attendere fino al 10 ottobre 2009 per inoltrare le proprie dimissioni con effetto immediato, dimissioni oltretutto chiestegli dall’azionista __________: “(…) due giorni dopo (10 settembre 2009) il Signor __________ è venuto e mi ha consegnato la lettera (richiesta formale di dimissioni come amministratore). (…)” (I).

                                         In particolare, il ritardo dell’insorgente nell’inoltrare le proprie dimissioni non può nemmeno essere giustificato alla luce dell’asserita circostanza secondo la quale “(…) come ho già detto verbalmente a tutti voi [ndr.: si riferisce agli azionisti], e lo confermo, non ho assolutamente problemi a lasciare l’incarico di amministratore, lo posso fare da subito, ma alla condizione che ricevo il saldo dei soldi anticipati da parte mia per la società. L’importo attuale che ho messo a disposizione per la società ammonta ad oggi a un importo di CHF 15'100.00. (…)” (vedi il Memorandum 1. settembre 2009 sub doc. H2 = A)

 

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

 

                               2.8.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

 

                                         Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1 SA, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, non ha mai versato i contributi dovuti durante il periodo di affiliazione alla Cassa, vale a dire dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2010 (cfr. doc. G/D, D1 e D2 e G/E, E1, E2 e E3). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 5'533.10 (vedi l’estratto conto contributi paritetici per i periodi 01.11.2008 – 31.12.2008 e 01.01.2009 – 30.09.2009 sub doc. G/G e G1 dai quali risulta un saldo complessivo a favore della Cassa di fr. 5'531.10 [1'682.20 + 3'850.90 = 5'531.10]) corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 SA nel 2008 (novembre-dicembre) e nel 2009 (gennaio-settembre).

 

                               2.9.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.10.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti