Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2012.11 + 12

 

BS

Lugano

12 aprile 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 14 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 9 luglio 2012 emanate da

 

 

 

 

 

in relazione alla

 

 

 

chiamata in causa

CO 1  

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

(radiata da RC il __________ 2011)

 

 

TERZ 1

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La __________, iscritta a Registro di Commercio (RC) il 27 maggio 2002, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la gestione di esercizi pubblici. La società gestiva gli esercizi pubblici “l’__________” a __________ e “FA 1” a __________.

                                         Dal 10 dicembre 2007 al 26 febbraio 2009 (date di pubblicazione nel FUSC) amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, è stato TERZ 1, sostituito a far tempo dal 26 febbraio 2009 da RI 1 che è rimasto in carica sino al fallimento della società (09 settembre 2010).

                                        

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 15 novembre 2007 per la gerenza __________ e dal 1° febbraio 2003 per quanto riguarda il FA 1 sino al 31 dicembre 2009, data in cui la società ha cambiato cassa di compensazione.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla e precettarla (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali; doc. IX) sino all’emissione di diversi attestati di carenza beni, i primi rilasciati l’8 febbraio 2010 (doc. 6 inc. 31.2012.11).

 

                                         Con decreti 8 settembre 2010 e 8 ottobre 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ex art. 230 LEF.

 

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito per gli oneri sociali non versati dalla succitata società negli anni 2007 e 2009 relativi al FA 1 (fr. 19'403. --) e per gli anni 2008 e 2009 concernerti l’__________ (fr. 11’98,55; sub doc. 7 inc. 31.2012.11). La procedura di fallimento è stata chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese come da pubblicazione (sub doc. 7 inc. 31.2012.11).

                                     

                                         La ragione sociale è stata radiata da RC __________1.

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con tre decisioni del 24 febbraio 2011, confermate con decisione su opposizione del 9 luglio 2012, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'234,15, corrispondenti ai contributi partiteci AVS/AI/IPG e AF per il periodo gennaio 2007 - dicembre 2009 non soluti dalla FA 1 relativi alla gerenza del FA 1, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 limitatamente agli anni 2007 e 2008 ed all'importo di fr. 5'912.-- (doc. 1-3, 5 inc. 31.2012.11).

 

                                         Con altre due decisioni del 24 febbraio 2011, confermate con una seconda decisione su opposizione del 9 luglio 2012, l'amministrazione ha chiesto all'ex amministratore unico il risarcimento di fr. 11'198,90 per gli oneri sociali degli anni 2008/2009 rimasti scoperti e relativi alla gerenza dell'__________, con vincolo di solidarietà con TERZ 1 per l'anno 2008 e per l'importo di fr. 7'827,40 (doc. 1-3, 5 inc. 31.2012.12).

__________                  1.4.                                 Contro le succitate due decisioni su opposizione, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto due separati ricorsi, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         Rilevando di essere subentrato a TERZ 1, l’insorgente sostiene di aver vegliato sul pagamento dei contributi paritetici. Dopo aver sollecitato più volte il versamento degli stessi, il 22 aprile 2010 egli si sarebbe dimesso quale amministratore unico della FA 1. Il ricorrente evidenzia di aver fatto tutto quanto in suo potere per sanare l’esposizione debitoria nei confronti della Cassa e, una volta resosi conto dei suoi sforzi vani, di aver rassegnato le dimissioni quale amministratore unico.

                                         Per quel che concerne la gerenza dell’__________, il ricorrente sostiene che in data 31 dicembre 2008 la stessa è stata ceduta alla signora __________, la quale si era assunta l’intera responsabilità, compresi gli obblighi contributivi, motivo per cui non gli si può imputare il mancato pagamento dei contributi del 2009.

 

                               1.5.   Con le rispettive risposte di causa la Cassa postula l'integrale reiezione dei ricorsi, ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza da parte dell’insorgente e confermando quindi le decisioni impugnate.

 

                               1.6.   Le procedure di cui agli inc. 31.2012.11 e 12 sono state congiunte con decreto 12 ottobre 2012 del Vicepresidente del TCA (V inc. 32.2012.11), il quale con decreto 30 ottobre 2012 ha inoltre ordinato la chiamata in causa TERZ 1 (VIII).

 

                               1.7.   In data 8 marzo 2013 questo TCA ha chiesto alla Cassa di allestire il dettaglio dell’evoluzione dei contributi relativi alla FA 1 (IX), trasmesso alla parte ricorrente. Con scritto 5 aprile 2013 RI 1 ha comunicato che, esaminati gli atti, non intende presentare delle osservazioni (XI).

 

 

considerando                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                        

                                         Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni (cfr. consid. 1.2) la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il danno è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti gli anni dal 2007 al 2009 in relazione alla gestione dei già citati esercizi pubblici FA 1 e __________ (cfr. decisioni formali 24 febbraio 2011, doc. 1-3 inc. 31.2012.11 e doc. 1-2 inc. 31.2012.11; cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti; doc. IX).

                                         Vero che il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unicamente il 26 febbraio 2009. Tuttavia va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 p. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., p. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 p.68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

                                         Ora, nel caso concreto dagli atti non emerge – né del resto è stato fatto valere – che prima dell’entrata in carica quale amministratore unico della FA 1 quest’ultima si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali scaduti prima del 26 febbraio 2009 e rimasti impagati, oltre a quelli dovuti successivamente.

                                         Complessivamente i contributi rimasti scoperti ammontano a fr. 21'433,05 (10'234,15 riferiti al FA 1 e fr. 11'198,90 all’__________). Fanno parimenti parte del danno, con riferimento alla succitata giurisprudenza, anche le contestate voci “spese intimazioni” e “ tassazioni d’ufficio”.             

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

 

                               2.7.   Nel caso in esame il ricorrente nega una sua negligenza circa la violazione delle prescrizioni, sostenendo di aver correttamente svolto il suo compito di vegliare sul versamento degli oneri sociali. Dopo essersi reso conto che la sue sollecitazioni erano rimaste inascoltate, asserisce di aver notificato in data 22 aprile 2010, brevi manu alla società, le sue dimissioni.

 

                                         Occorre qui ricordare che ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azie- nda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                         Infine, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

                                         Secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).

 

                                         Ritornando al caso in esame, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha minimamente comprovato quanto sostenuto sopra (cioé di aver vegliato sul versamento degli oneri sociali e di aver dimissionato dopo essersi reso conto che la sue sollecitazioni erano rimaste inascoltate) e tantomeno chiesto l’assunzione di mezzi probatori al riguardo, va evidenziato che al momento di assumere la carica di amministrazione unico egli avrebbe dovuto accertare la situazione debitoria della società nei confronti della Cassa.

                                         L’insorgente si sarebbe pertanto accorto che dal 2006 (per la gestione del __________) e dal 2007 (per la gestione __________) la società è stata diffidata e poi precettata dalla Cassa per il pagamento di quanto dovuto. Per tali contributi, come visto al consid. 2.3, egli deve rispondere anche se riferiti ad un periodo precedente all’inizio del suo mandato di amministratore unico, posto che a quel momento non è risultato come la __________ si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile la riscossione dei contributi arretrati.  Non solo, ma il debito contributivo è aumentato durante il suo mandato di amministratore unico, con diritto di firma individuale. In queste circostanze, le asserite e non dimostrate dimissioni inoltrate il 22 aprile 2010 appaiono essere tardive e non idonee a esentare l’insorgente da una sua responsabilità.

 

                                         Inoltre, l’asserito passaggio di gestione, con effetto dal 1° gennaio 2009, dell’__________ alla signora __________ con l’assunzione da parte di quest’ultima anche degli obblighi contributivi di quell’anno non modifica la posizione del ricorrente. In primo luogo perché l’insorgente era rimasto organo formale della società e quindi, come visto sopra, i suoi obblighi di vigilanza rimanevano. Va poi ricordato che, secondo costante giurisprudenza, accordi in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (STF 29 ottobre 2008 nella causa B., 9_788/2007, consid. 3.3. con riferimenti; cfr. anche STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H. 209/00], 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., [H 93/01 e H 169/01]; STCA 3 febbraio 2004 nella causa P., inc. 31.03.19).

 

                               2.8.  

                             2.8.1   Occorre ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può    eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                            2.8.2.   In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando precedente.

 

                                         Occorre comunque rilevare che la FA 1, per le gestioni dei due già citati esercizi pubblici, nonostante numerose diffide e precetti esecutivi, non ha integralmente saldato gli oneri sociali relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.  

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

                                         Come detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che, come visto sopra, non corrisponde al caso in esame.

                                         Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto.

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 21'433,05, oggetto delle decisioni contestate.

 

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

 

                             2.10.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “que-stione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi   Fabio Zocchetti