Raccomandata

 

 

Incarto n.
31.2012.1

 

BS

Lugano

21 dicembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2012 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione alla

 

 

 

terzi chiamati in causa

CO 1  

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

 

FA 1(radiata da RC il __________ 2012)

 

 

 

1.      lic. iur. PI 1, __________

(rappr. da avv. RA 2)

 

2.      PI 2, __________

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, iscritta a Registro di Commercio (RC) il __________ 2009, con sede a __________, aveva quale scopo sociale l’apertura, la gestione, la compravendita di negozi di prodotti tessili per la casa in Svizzera.

 

                                         PI 1 è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, dalla costituzione della società fino al __________ 2010 (data di pubblicazione nel FUSC), sostituito il __________ 2010 da RI 1, il quale è rimasto in carica sino al fallimento della FA 1 aperto il 10 gennaio 2011. PI 2 è stato direttore della società, con diritto di firma collettiva a due.

                                        

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010.

 

                                         Sin dall’emissione dell’acconto del III trimestre 2009 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal novembre 2009 e precettarla dal giugno 2010 (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali; doc. 1/C-C1).

 

                                         Con decreto 10 gennaio 2011 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società e successivamente ha autorizzato la liquidazione del fallimento in procedura sommaria ex art. 231 LEF (FUSC __________ 2011).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 19'108,40 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti per gli anni 2009 e 2010, di cui fr. 1'438.-- per contributi sulle rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/D-D3).

 

                                         La procedura di fallimento è stata chiusa con decreto pretorile del __________ 2012 (FUSC __________ 2012) e la ragione sociale è stata radiata da RC il __________ 2012.

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 agosto 2011, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 19'108,40, importo corrispondente ai contributi partiteci non soluti dalla FA 1 relativamente agli anni 2009 e 2010, con vincolo di solidarietà con PI 1 limitatamente all’importo di fr. 2'860.-- (doc. 3).

 

                                         Con decisione 16 febbraio 2012 la Cassa ha rigettato l’op- posizione 3 ottobre 2011 inoltrata da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, confermando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS e riducendo il danno, a seguito di alcuni versamenti, a fr. 15'748,10 (doc. 1).  

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione 16 febbraio 2012 RI 1, sempre per il tramite dell’avv. RA 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. Sollevando l’intempestività della decisione su opposizione e sollevando l’eccezione di perenzione (recte: prescrizione) del credito risarcitorio, contesta una sua colpa grave o negligenza in relazione alla violazione delle prescrizioni, evidenziando in particolare di non avere avuto alcun potere d’influenzare l’anda- mento della FA 1. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. 

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, la Cassa ha postulato l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza dell’insorgente e confermando la decisione impugnata.

 

                               1.6.   Con decreto 30 maggio 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 (VIII).

 

                                         Avendo la Cassa intimato a PI 2 (direttore della PI 2 ritenuto dall’amministrazione quale “organo di fatto” della società) una decisione di risarcimento datata 13 luglio 2012, con decreto 18 luglio 2012 questa Corte ha chiamato in causa anche l’ex direttore (XVI). A titolo informativo va fatto presente che PI 2, dopo aver inoltrato opposizione alla decisione 13 luglio 2012, contro quest’ultima ha anche interposto al TCA un atto di ricorso datato 31 luglio 2012. Con sentenza del 6 dicembre 2012 questo Tribunale ha dichiarato irricevibile il gravame, rinviando gli atti all’amministrazione per l’emissione della decisione su opposizione (inc. 31.2012.7).

 

                               1.7.   In data 2 luglio 2012 PI 1 jr, per il tramite dell’avv. RA 2, ha inoltrato le proprie osservazioni al decreto di chiamata in causa, chiedendo che la stessa venga respinta (XI).

                               1.8.   Il TCA ha richiamato dall’UF l’estratto delle esecuzioni promosso nei confronti della FA 1 (XX) e dalla Cassa la documentazione relativa all’emissione degli acconti paritetici e delle diffide (XXI).

 

                                     

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che e-gli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                        

                                         Nella fattispecie, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della __________(cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria, all’insorgente, organo formale della stessa, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

 

                               2.3.   Il ricorrente rimprovera alla Cassa di aver ingiustificatamente atteso quasi 4 mesi e mezzo per emettere la qui impugnata decisione, resa il 16 febbraio 2012 a seguito dell’opposizione datata 3 ottobre 2011 avverso la decisione di risarcimento 30 agosto 2011. A mente dell’insorgente, la querelata pronunzia non è stata emanata entro un termine adeguato ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA - che secondo lui dovrebbe essere, in analogia all’art. 81 cpv. 3 vOAVS, di 30 giorni – e di conseguenza il diritto di chiedere il risarcimento sarebbe “perento”.

                                     

                                         Al riguardo, rettamente nella risposta di causa la Cassa ha fatto presente che la succitata censura è stata già sollevata dallo stesso legale del ricorrente ed esaminata dallo scrivente Tribunale nelle STCA 31.2008.12 del 7 settembre 2009 consid. 2.1 e STCA 31.2006.44 del 18 settembre 2007 consid. 2.6. Va pertanto ricordato che in caso di presunto ritardo ingiustificato da parte della Cassa nell’evasione dell'opposizione, l’insorgente avrebbe dovuto innanzitutto sollecitare l'amministrazione e, in caso di mancata risposta, adire il TCA ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. La censura di ritardata giustizia si rileva pertanto intempestiva e priva di oggetto, avendo l’amministrazione rilasciato la decisione su opposizione contestata. Non va altresì dimenticato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, nota 507 p. 240; idem, cit., ad art. 56 nota 21, p. 708) e quindi non annulla la decisione su opposizione nel frattempo resa, né, come temerariamente sostenuto dall’insorgente, un eventuale accertamento dell’invocato diniego ha per effetto la “perenzione” della pretesa risarcitoria.

                                         Occorre poi ricordare che, come verrà di seguito esposto, secondo l’art. 52 cpv. 3 LAVS il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dalla conoscenza del danno. Entro tale termine la cassa di compensazione deve emanare una decisione di risarcimento, contro la quale il destinatario può in seguito inoltrare opposizione nel termine di 30 giorni.

 

                               2.4.   L’insorgente ritiene perento” (recte: prescritto, come previsto dall’art. 52 cpv. 3 LAVS) il credito risarcitorio anche avuto riguardo al fatto che, a seguito delle diverse procedure di diffida e d’incasso forzato (di cui egli ha chiesto la prova), la Cassa sarebbe venuta o avrebbe dovuto venire a conoscenza del danno in quanto la situazione oggettiva della società era tale che non vi era più da attendersi il pagamento integrale dei contributi.

                                         Certo che, come si evince dallo citato specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (cfr. consid. 1.2) e dalla documentazione richiamata dal TCA (cfr. consid. 1.8), sin dall’emissione dell’acconto del III trimestre 2009 la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal novembre 2009 e precettarla dal giugno 2010, ma tali difficoltà d’incasso non costituiscono, come già esposto nelle STCA citate al considerando precedente, la conoscenza del danno.

 

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 10 gennaio 2011.

 

                                         In merito al credito risarcitorio, l’art. 52 cpv. 3 LAVS prescrive che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

 

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di perenzione  non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, p. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240).

                                         Infine, il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 p.164, consid. 4d).

 

                                         Nella fattispecie in esame, non sono quindi le difficoltà d’in- casso dei contributi da parte della Cassa, rispettivamente il loro mancato versamento a determinare la conoscenza del danno. Tantomeno l’apertura del fallimento in via sommaria, visto che la stessa non coincide con il momento della conoscenza del danno (DTF 126 V 445 consid. 3b; DTF 116 V 77 in fondo con riferimenti; STFA H39/02 del 9 gennaio 2003 consid. 3 e H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 3.3; cfr. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 p. 406; idem; Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, p. 110).

                                         Decisiva al proposito è invece la comunicazione 18 novembre 2011 da parte dell’UF, confermata il 28 luglio 2011, secondo cui per i creditori non vi erano da prevedere dividendi (doc. 1/E, E1). Avendo la Cassa intimato la decisione di risarcimento il 30 agosto 2011, essa ha pienamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS. Il credito risarcitorio non è quindi prescritto.

                                     

                               2.5.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il risarcimento ex art. 52 LAVS richiesto all’insorgente è costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1relativi agli anni 2009 (acconto III e IV trimestre e conteggio finale) e 2010 (cfr. lo specchietto dell’evoluzione dei pagamenti in doc. 1/C-C1; cfr. anche la documentazione richiamata dal TCA al consid. 1.8). I contributi sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (doc. 1/G-G1) e dall’ac- certamento di salari rivendicati per il 2010, eseguito dal revisione del Servizio ispettorato della Cassa sulla base della documentazione depositata presso l’UF (doc. 1/H1). Riguardo a quest’ultimo punto occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2.e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), ciò che è il caso in esame.

 

                                         Infine, per quel che concerne l’ammontare del danno, con scritto 25 maggio 2012 la Cassa ha precisato che “ l’ammontare del danno danno di CHF 15'748,10 (inizialmente di CHF 19'108,40) a carico del ricorrente tiene conto dei pagamenti intervenuti il 12 settembre 2011 di CHF 2'860,30 e il 29 settembre 2011 di CHF 500.--, importo quest’ultimo versato dal ricorrente” (sottolineatura del redattore; doc. VI).

 

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).

 

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                     

                               2.9.   Il ricorrente nega una sua negligenza circa la violazione delle prescrizioni, sostenendo che la direzione amministrativa della società era nelle mani di PI 2, mentre lui (il ricorrente) si occupava esclusivamente della direzione e della conduzione tecnica dell’azienda non avendo in effetti alcun potere decisionale.

                                         Orbene, quanto addotto dall’insorgente non è sufficiente per esimerlo da una sua responsabilità. Infatti, accettando il mandato di amministratore egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008, H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                         Infine, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

                                         Nel caso concreto, il ricorrente ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati, in particolar modo tenuto conto che egli è subentrato quale amministratore unico nel luglio 2010 allorquando vi era già degli oneri sociali arretrati (sull’obbligo del nuovo amministratore di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica cfr. DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Egli sostiene inoltre che prima di entrare in carica non avrebbe potuto ottenere informazioni sullo stato dei pagamenti, in particolare per quanto concerne i contributi. Ma è altrettanto vero, come rettamente sottolineato dalla stessa amministrazione, che prima di accettare il mandato il ricorrente avrebbe dovuto informarsi presso l’amministratore unico uscente sulla situazione debitoria della Cassa.

                                         Infine, l’insorgente non poteva, nella veste di amministratore unico, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società o limitare la propria attività agli aspetti prettamente tecnici. La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inos- servanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4), ciò che l’interessato non ha fatto.

                                                                               

                             2.10.

                           2.10.1   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA del 12 febbraio 2009 inc. 31.2008.6).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può    eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                          2.10.2.   In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando precedente.

 

                                         Occorre comunque rilevare che la FA 1 ha liquidato, dopo numerose diffide e precetti, unicamente gli acconti del I e II trimestre 2009 lasciando insoluti gli acconti del III e IV trimestre 2009 (conteggio finale incluso) e tutti quelli del 2010.

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

                                         Come detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che, come visto sopra, non corrisponde al caso in esame.

                                         Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto.

 

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati FA 1 per complessivi fr. 15'748,10.

 

                             2.11.   Il ricorrente ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi di prova (I).

 

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove.

                                         La generica richiesta di assunzione “doc. e testi” non merita considerazione alcuna; l’ispezione presso l’URC non è necessaria visto che l’estratto RC della società è già agli atti. Per quel che concerne il richiamo di un estratto completo delle esecuzioni a carico della società, come visto, lo stesso è stato richiamato dal TCA ed inviato al ricorrente (cfr. consid. 1.8). Non è invece necessario il richiamo dall’UF dell’intero incarto relativo alla società visto che agli atti vi è la graduatoria del fallimento (doc. 1/I) come pure l’insinuazione del credito di cui il ricorrente ha già avuto una copia (doc.1/L).

 

                             2.12.   Quanto alla domanda con la quale PI 1 ha chiesto la revoca e l’annullamento del decreto di chiamata in causa (cfr. consid. 1.7) va rilevato quanto segue.

 

                                         Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b p. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 183 seg.; Kölz/Häner, op. cit., p. 191 n. 528; DTF 125 V 80 consid. 8b p. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, p. p. 191 seg. n. 528).

 

                                         Non è pertanto comprensibile la domanda formulata da PI 1 ritenuto che, come emerge dalla succitata giurisprudenza, la chiamata in causa è un suo diritto e tutela i suoi interessi. Del resto, egli poteva impugnare il decreto al TF quale decisione incidentale.

 

                             2.13.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.14.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibilie il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti