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Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 13 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'11 maggio 2012 emanata da |
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in relazione alla
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CO 1
in materia di in materia di art. 52 LAVS
FA 1 (in liquidazione), __________ |
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ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a Locarno, é stata iscritta a Registro di commercio il __________ 1986. Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di isolazioni impermeabili, termiche e acustiche, di risanamenti e rivestimenti di vario genere, nel commercio di materiali da costruzione nonché nella progettazione e nella compra-vendita di immobili.
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 21 febbraio 1986 sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. pubblicazione FUSC No. __________ del __________ 1986 pag. __________ e estratto RC sub. doc. 1/A).
1.2. La FA 1 é stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. giugno 1986 al 31 marzo 2011.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal marzo 2003 e precettarla dall’aprile 2003 (cfr. doc. 1/B-B4 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per gli anni dal 2007 al 2011).
Con decreto 10 marzo 2011 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società a far tempo dal 10 marzo 2011 (pubblicazione FUSC del __________ 2011) e successivamente ha autorizzato la liquidazione dello stesso in procedura sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (cfr. doc. 1/D che fa riferimento alla pubblicazione apparsa sul FU n. __________ del __________2011 riguardante l’apertura del fallimento in via sommaria).
Il 4 aprile 2011 l’UEF di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2007 al 2010 (doc. 1/C-C22).
La Cassa ha insinuato, in via definitiva il 14 luglio 2011, all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 197'845.55 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2007 - marzo 2011, di cui fr. 798.80 su rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/D-D6 e 3).
Rispondendo alla domanda della Cassa a sapere se il credito privilegiato di CHF 197'845.55 potrà essere tacitato integralmente e, nella negativa, in quale misura, l’UEF di __________, con scritti 16 dicembre 2011 e 16 aprile 2012, ha risposto che “(…) considerando l’attivo a disposizione della massa in rapporto ai passivi ammessi, possiamo affermare che il vostro credito di fr. 197'845.55 iscritto nella II. classe rimarrà interamente scoperto in occasione della ripartizione finale (…)” (doc. 1/E) e che “(…) vi informiamo che nella procedura di liquidazione della massa fallimentare in oggetto, non è previsto nessun pagamento o dividendo a favore dei creditori di IIa classe (…)” (doc. 1/G).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 gennaio 2012 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione 11 maggio 2012 (doc. 1), la Cassa ha stabilito a carico di RI 1 l’obbligo di risarcire ex art. 52 LAVS la somma di fr. 197'845.55 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2007 al 2011 (sino al mese di marzo), come risulta dagli estratti conto per i periodi 01.01.2007/31.12.2007, 01.01.2008/31.12.2008, 01.01.2009/31.12.2009, 01.01.2010/31.12.2010 e 01.01.2011/31.03.2011, nonché dai salari non percepiti ma insinuati all’UEF di __________ per l’anno 2011, dedotta l’indennità per insolvenza (doc. 1/D1-D6).
1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
In particolare il ricorrente censura la carente motivazione sia della decisione 30 gennaio 2012 (doc. 3) che della decisione su opposizione 11 maggio 2012 (doc. 1/A) ed evidenzia come non essendo ultimata la liquidazione della società il danno numerico fatto valere (ancorché non contestato in quanto tale) non può essere stabilito, giustificandosi quindi una sospensione della procedura; per il resto nega l’esistenza di una sua intenzionalità essendo il mancato pagamento dovuto alla situazione di mancanza di liquidità venutasi a creare nella ditta.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa – precisando che sin dalla costituzione della FA 1 il ricorrente ha rivestito la carica di amministratore unico e che l’istruttoria non ha portato alla luce nessuna altra persona responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS, che è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS e che essa può promuovere un’azione risarcitoria per l’intero credito anche qualora sia pendente la procedura fallimentare e che quanto alle responsabilità ascritte al ricorrente le stesse sono state esposte in modo esauriente chiaro e concreto – ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
2.1. Nel ricorso RI 1 ha sostenuto che la decisione su opposizione 11 maggio 2012 (doc. 1/A) é carente nella motivazione: “(…) La decisione qui impugnata insiste nel costruire una presunta responsabilità di RI 1, amministratore unico della fallita , __________ Dalla lettura della prima e della seconda motivazione non è possibile desumere quali siano le responsabilità puntuali ascritte al ricorrente. Infatti le decisioni contengono tutta una serie di indicazioni di carattere generale sulla responsabilità degli organi societari in relazione con l’obbligo di pagamento degli oneri dovuti alla Cassa. (…)” (I, Ad. 7.-10.).
Per i motivi che seguono non è possibile concludere che la decisione su opposizione 11 maggio 2012 sia carente di motivazione.
Le decisioni amministrative devono essere motivate. In particolare, esse devono contenere una descrizione della fattispecie rilevante e delle considerazioni giuridiche.
L'atto amministrativo dev'essere motivato in modo tale che la persona interessata sia posta in grado di impugnarlo, per cui deve contenere le riflessioni su cui l'autorità competente si è fondata per pronunciare la decisione. L'autorità decidente può limitare la motivazione della propria decisione alle questioni essenziali (DTF 118 V 58; Locher, Grundriss des Sozialversi-cherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, § 69 N.19, p. 459).
In caso di carenza nella motivazione, la decisione viene di regola annullata, indipendentemente dall'interesse materiale delle parti, in quanto il diritto in questione è di natura formale (DTF 126 V 131 consid. 2b, 116 V 184, 115 V 305). In via eccezionale ciò non accade se il difetto – non particolarmente grave (DTF 126 V 130, consid. 2b e116 V 185) – può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene sentito su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39, 110 V 113).
Nella presente fattispecie, va rilevato come nelle undici pagine della decisione su opposizione la Cassa ha compiutamente indicato il disciplinamento dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, ha spiegato il motivo per cui il ricorrente, amministratore unico, è stato chiamato a rispondere in via sussidiaria dei contributi paritetici non soluti dalla FA 1 e cosa s’intenda per violazione delle prescrizioni AVS in via intenzionale o per negligenza grave.
Alla stessa sono stati inoltre allegati gli estratti-conto relativi ai contributi paritetici per i periodi per dal 01.01.2007 al 31.12.2007, dal 01.01.2008 al 31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e dal 01.01.2011al 31.03.2011, in cui sono indicati gli importi chiesti e i pagamenti effettuati con il relativo saldo nonché la distinta dei salari non percepiti ma insinuati all’UEF di __________ per l’anno 2011, dedotta l’indennità per insolvenza (doc. 1/D1-D6). Alla decisione 30 gennaio 2012 erano inoltre già state allegate (oltre agli estratti-conto suenunciati) le distinte dei salari compilate e sottoscritte dalla fallita, quale datrice di lavoro, nonché la distinta dei salari rivendicati per il 2011 (doc. 3). L’ex amministratore unico aveva quindi a disposizione la documentazione per controllare la composizione del danno.
In sostanza, il ricorrente conosceva tutti gli elementi per poter contestare la decisione su opposizione, ciò che ha poi fatto inoltrando il presente ricorso.
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati.
2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
2.4. Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 negli anni 2007-2011 e determinati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. doc. 3).
Altra posizione del danno sono i contributi paritetici determinati sui salari rivendicati (periodo 2011) e accertati dall’Ispettore della Cassa nel rapporto del 7 luglio 2011 (doc. 3) per complessivi fr. 798.80, così come risulta dal conteggio 13 luglio 2011 (doc. 1/D6).
L’importo complessivo di fr. 197'845.55 quale credito riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2007 - marzo 2011 non è in quanto tale contestato dal ricorrente (“(…) il danno numerico provvisorio indicato dalla Cassa non è contestato in quanto tale (...)” [I, Ad. 7.-10.]) il quale – adducendo che la liquidazione della società non è ultimata, che circa il pagamento del credito della Cassa iscritto in seconda classe non esiste un dato certo ma una previsione e che sono in corso delle trattative con i creditori per il pagamento di prestazioni non contestate – assevera che “(…) la Cassa non è in grado di quantificare il danno subito. La previsione dell’UEF __________ non basta, occorre una liquidazione ultimata, cresciuta in giudicato (…)” (I, Ad. 4.) e postula che “(…) il recupero del credito […] deve essere sospeso fino a completa liquidazione del fallimento della società (…)” (I, Ad 11. e 12.).
Al riguardo questo Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b). Nella succitata sentenza pubblicata SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 73 (giudizio questo reso allorquando era ancora in vigore l’art. 82 OAVS che regolava la perenzione del diritto al risarcimento dei danni e prevedeva un termine relativo di un anno; l’art. 52 cpv. 3 LAVS, in vigore dal 1. gennaio 2003, stabilisce invece che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno) il TFA ha concluso inoltre che per intentare la causa la Cassa non deve quindi attendere l'inizio della decorrenza del termine annuale di perenzione (SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74).
L’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).
Conformemente alla succitata giurisprudenza la domanda ricorsuale secondo la quale “(…) la decisione 30 gennaio 2012 di risarcimento dei danni giusta l’art. 52 LAVS della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è annullata, in attesa della definitiva liquidazione della FA 1, in liquidazione (…)” (I, punto 1 del petitum) – a prescindere dal fatto che oggetto della presente vertenza è la decisione su opposizione dell’11 maggio 2012 – va pertanto disattesa.
Visto tutto quanto precede – ribadito che l’ammontare non è stato contestato e che lo stesso risulta chiaramente dagli estratti conto contributi paritetici, dalle distinte dei salari compilate e sottoscritte dalla fallita, quale datrice di lavoro, nonché dalla distinta salari rivendicati 2011 (doc. 1/D-D6 e 3) – l’importo complessivo di fr. 197'845.55 quale credito riferito ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo gennaio 2007 - marzo 2011, deve essere confermato.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.8. RI 1 contesta di avere intenzionalemente causato un danno alla Cassa adducendo che “(…) il mancato pagamento, come si è detto, è unicamente da ascrivere alla situazione di mancanza di liquidità venutasi a creare in ditta, situazione che non ha permesso di far fronte al pagamento delle quote previste per le assicurazioni sociali. Non vi era nessuna intenzione dolosa da parte dell’interessato, che non ha agito per arricchirsi indebitamente (…)” (I Ad. 7.-10.).
Rilevato come ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal __________ 1986 sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. consid. 1.1).
Accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha quindi assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 del 11 novembre 2003, STFA H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In concreto, i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici. La Cassa ha infatti dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il pagamento dei contributi dal marzo 2003 e precettarla dall’aprile 2003 (cfr. consid. 1.2). Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 1994 nella causa M., STCA inc. 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Osservato che la FA 1 è stata confrontata con una cronica illiquidità – circostanza questa che doveva essere ben nota all’insorgente visto che, come emerge dal verbale d’interrogatorio del 17 marzo 2011 dinanzi all’UEF di Locarno (doc. 1/F), egli era responsabile della contabilità per la società e sapeva che in seguito la stessa era allestita dalla ditta __________ di __________ (sig. __________). Inoltre, dai conteggi per gli anni dal 2007 al 2011 fino al mese di marzo (doc. 1/B-B4), risulta che in quel periodo i contributi non sono stati pagati regolarmente alla loro scadenza, che gli ultimi pagamenti parziali sono stati quelli di fr. 5'722.40, fr. 261.25, fr. 149.30, fr. 1'483.65, fr. 2'154.10, fr. 1'460.85, fr. 1'658.00, fr. 2'127.95 e fr. 2'118.75 tutti effettuati l’8 aprile 2011 e che alla fine di detti anni il totale ancora dovuto ammontava a fr. 6'721.05 per il 2007, fr. 22'889.70 per il 2008, fr. 96'414.60 per il 2009, fr. 67'831.50 per il 2010 e fr. 3'189.90 per i primi tre mesi del 2011. Del resto, sempre dal verbale d’interrogatorio del 17 marzo 2011 (doc. 1/F), emerge pure che per il 2010 il bilancio non è stato allestito vista l’esigenza di un’analisi per decidere se continuare con l’attività o depositare i bilanci – l’insorgente avrebbe potuto e dovuto prendere delle misure più drastiche e immediate. In particolare, e in ogni caso, egli non avrebbe dovuto rimanere passivo di fronte alla cronica illiquidità della ditta, l’analisi a sapere se continuare con l’attività avrebbe potuto essere anticipata e, se necessario (ad es. nell’ipotesi in cui la ditta chiamata ad allestire la contabilità non gli forniva la necessaria documentazione e/o continuava a non versare i contributi), avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di amministratore unico. Del resto, quanto all’asserita mancanza di liquidità, va rilevato che una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non venissero onorate.
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
2.9. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 122 V 244 consid. 4b, 108 V 183 consid. 1b pp. 186-187 e 108 V 189 consid. 2b p. 193).
Conformemente alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s, pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
2.10. In concreto, non sono stati invocati validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.
Va qui in ogni caso ribadito che i problemi di liquidità della FA 1 sono stati cronici, che la Cassa ha dovuto iniziare a diffidare regolarmente la società per il pagamento dei contributi dal marzo 2003 e precettarla dall’aprile 2003, che per gli anni dal 2007 al 2011 fino al mese di marzo (doc. 1/B-B4) i contributi non sono stati pagati regolarmente alla loro scadenza e che alla fine risultavano sempre degli scoperti. In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Come detto al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 197'845.55.
2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.12. Nella DTF 137 V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti