Incarto n.
31.2012.5

 

FC/sc

Lugano

18 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2012 di

 

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 maggio 2012 emanata da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita

 

terzi chiamati in causa

CO 1  

 

 

in materia di contributi AVS

 

 

FA 1 (in liquidazione)

 

TE 1

TE 2

TE 3

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, con sede a Lugano, é stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2006. Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di lavori edili e del genio civile, di impresa generale, di pavimentazioni stradali e nella progettazione e direzione nel campo edile.

                                         RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 5 aprile 2006 sino al 21 luglio 2009, data di radiazione secondo l’estratto RC (cfr. doc. 1/A).

 

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. settembre 2006 al 31 luglio 2010.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dall’aprile 2007 e precettarla dal maggio 2007 (cfr. doc. 1/C-C3, specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per gli anni dal 2007 al 2010).

                                         In data 4 gennaio, 20 aprile, 22 aprile, 23 giugno e 2 agosto 2010 l’UE di __________ ha rilasciato attestati carenza beni relativi ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2007 al 2009 (doc. 1/D-D17).

 

                                         Con decreto 17 agosto 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Cantone Ticino ha dichiarato lo scioglimento della società in seguito a fallimento a far tempo dal 19 agosto 2010 (pubblicazioni FUSC del __________ 2010).

                                         La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 83'880.40 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti nel periodo 2007 – giugno 2010, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/C-C3).

                                         La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo, con decreto 18 febbraio 2011 della Pretura del distretto di __________ (pubblicazione FUSC del 8 luglio 2011), ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto.

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 11 novembre 2011, confermata con provvedimento su opposizione 15 maggio 2012 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 57'485.95 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 dal 2007 sino al 30 giugno 2009, ovvero relativamente al periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società, come risulta dagli estratti conto (doc. 1/C-C3).

 

                               1.4.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa osservato che il ricorrente in sostanza propone le medesime argomentazioni già esposte nella propria opposizione del 20/21 gennaio 2012 e confermato che “(…) ha emanato una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS anche nei confronti dei signori PI 1 e PI 2 quali amministratori di “fatto” (…)” (V) ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso, con motivazioni che pure verranno esposte, nella misura del necessario, nel merito. Con scritto 7 settembre 2012 il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni (VII).

 

                               1.6.   Mediante decreto 11 settembre 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa PI 1 e PI 2 e PI 3 (VIII).

                                         Con allegati separati del 27 settembre 2012 PI 1 e PI 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 2 hanno chiesto che ogni richiesta di risarcimento nei loro confronti venga respinta rispettivamente dichiarata perenta (XI e X). PI 3 invece è rimasto silente.   

 

                               1.7.   Con lettera 24 ottobre 2012 l’assicurato, tramite il suo legale, si è confermato nelle proprie allegazioni formulando delle richieste di prova (XIII).

                                         Con scritto 25 ottobre 2012 la Cassa ha comunicato al TCA di ribadirsi nelle sue posizioni nei confronti di RI 1, osservando che nei confronti dei signori PI 1 aveva provveduto ad emanare in data 11 luglio 2012 le relative decisioni risarcitorie (XIV).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

 

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della FA 1 la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, amministratore unico della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati. Avendo considerato il ricorrente dimissionario da amministratore unico con effetto dal 20 luglio 2009, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi al 2007, 2008 e sino al 30 giugno 2009 per complessivi fr. 57'485.95 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/C e C1). 

 

                                         Resta pure da osservare che la Cassa ha in concreto rispettato il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di risarcimento (11 novembre 2011) entro due anni dal rilascio, il 4 gennaio, 20 aprile, 22 aprile, 23 giugno e 2 agosto 2010 di attestati carenza beni da parte dell’UE di __________, in relazione al mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2007 al 2009 (doc. 1/D-D17; in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405 in fine).

 

                                         Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la Cassa può promuovere una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS per l’intero ammontare e che in caso di eventuale pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b).

                                         Nel caso in esame, la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di __________ del 18 febbraio 2011, chiudendosi quindi senza un dividendo a favore della Cassa, importo che sarebbe andato in riduzione del danno.

                                        

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti impagati dalla FA 1 relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 (gennaio-giugno), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/C) per complessivi fr. 57'485.95   (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi). Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è di per sé contestato dal ricorrente, riservato quanto segue. 

                                     

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

 

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).

 

                               2.6.   L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando innanzitutto di aver assunto la carica di amministratore a titolo fiduciario, su richiesta di PI 1, al quale, unitamente alla di lui figlia PI 2, avrebbe del resto rilasciato procure generali di gestione e rappresentanza della società nei confronti di terzi. Rileva di non aver mai operato sul conto bancario della società, considerato come la gestione amministrativa e finanziaria della stessa fosse di esclusiva competenza dei signori PI 1. Del resto a questi ultimi egli avrebbe ripetutamente sollecitato il pagamento degli oneri sociali e la trasmissione dei giustificativi contabili. Rileva quindi di essere venuto a conoscenza dello scoperto in essere nei confronti della Cassa solo all’inizio del 2009.

                                        

                                         Tutto ciò non è sufficiente per liberare l’insorgente da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore o altro dipendente: con questa delega delle competenze egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).

                                         Pertanto, pur ammettendo che PI 1 e PI 2 fossero gli amministratori di fatto della società, ciò non è circostanza sufficiente per liberare il ricorrente dall’obbligo che la carica assunta comportava.

                                        

                                         Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Del resto, se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore unico (i cui doveri risultano accresciuti; DTF 112 V 3) - sarà ritenuto responsabile del danno.

 

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che egli aveva più volte sollecitato i signori PI 1, recandosi “assai spesso”, anche di persona, negli uffici della ditta (cfr. doc. I p. 3 e 5), e che tutte le comunicazioni fossero sempre indirizzate alla società stessa e venivano ritirate dai signori PI 1, i quali poi lo tenevano all’oscuro. In proposito basti osservare che tale stato di cose è direttamente derivato dall’avvenuta concessione delle procure generali ai signori PI 1 da parte dell’insorgente nell’aprile 2006 (doc. 2/4). E proprio il fatto che all’interno della società fossero state definite le competenze, come da procure generali del 12 aprile 2006, non può essere di rilievo ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 e STCA 31.2008.15 del 16 dicembre 2009; cfr. doc. 4). È in effetti d’uopo nuovamente sottolineare che al consigliere di amministrazione incombe l’onere di prestare la massima attenzione non solo nella scelta delle persone cui intende affidare la gestione degli affari della società, ma anche, mediante adeguata istruzione e sorveglianza, nel  vigilare sull’attività delle stesse (cura in eligendo, in istruendo e in custodiendo) (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b).

                                         Inoltre, il ricorrente ha scientemente tollerato tale situazione sin dall’inizio, essendo in particolare consapevole che la corrispondenza veniva recapitata alla sede della società. Stante quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe stato informato adeguatamente da PI 1. Rasenta infine la temerarietà l’allegazione ricorsuale secondo cui la Cassa avrebbe dovuto informarlo direttamente degli scoperti in essere nei confronti della società.

 

                                         In effetti, addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Del resto, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).

                                         Se ne conclude quindi che la presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori PI 1 non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave.

 

                                         Del resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, praticamente sin dal momento della sua affiliazione nel 2006, ha effettuato i versamenti (peraltro solo parziali) per i contributi paritetici dovuti con notevole ritardo e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2007 al 2010 sub. doc. 1/C-C3).

                                         Ritenuta questa situazione che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio obbligo contributivo sin dall’inizio della propria attività l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati. Ciò non è stato il caso, visto che, come detto, da inizio 2007 la Cassa aveva iniziato sistematicamente a diffidarla e, in seguito, a spiccare precetti esecutivi.

                                         Anche il fatto, addotto dall’insorgente, di aver ripetutamente sollecitato i signori PI 1 al regolare pagamento degli oneri sociali e alla trasmissione dei giustificativi contabili, non è sufficiente per liberarlo dalla propria responsabilità. Non si può nondimeno rilevare che di simili interventi da parte dell’amministratore unico agli atti risultano solo tracce nella forma dei tre fax inviati a PI 1 dall’insorgente in data 27 dicembre 2007, 24 luglio 2008 e 19 gennaio 2009 (doc. 2/ 7, 8, 11). A parte il fatto che tali scritti non attestano certamente un intervento efficace e deciso da parte dell’amministratore unico, prova ne sia tra l’altro che la società ha continuato ad accumulare debiti, gli stessi non possono evidentemente costituire in sé motivi liberatori o di discolpa. Anzi tali scritti confermano peraltro ulteriormente che l’interessato fosse ben consapevole delle difficoltà incontrate dalla società. Si rileva peraltro che l’interessato, a fronte del presunto ostruzionismo da parte di PI 1 e PI 2, avrebbe potuto e dovuto cercare di ottenere le chieste informazioni in altro modo, se del caso interpellando l’ufficio di revisione oppure direttamente la Cassa (STFA H 349/01 del 11 settembre 2002). Da notare che si trattava peraltro di una piccola società, con pochi dipendenti: facendo uso della diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore unico, l’interessato avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei contributi.

                                         Questa Corte deve quindi ritenere che il ricorrente non ha provato di essere stato impedito di prendere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali; anzi appare che egli non ha neanche provato, con la dovuta efficacia, ad ottenere le informazioni che gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002; STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).

 

                                         In ogni modo va ribadito che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione degli amministratori di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità, se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         E comunque, nel solco della giurisprudenza, perlomeno già nel corso del 2007 - vale e dire nel momento in cui egli doveva essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità - avrebbe dovuto prendere in considerazione di  rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico e non attendere invece sino al 2009, quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         Le dimissioni del ricorrente (sia che le si voglia considerare rassegnate nel marzo 2009 che nel luglio 2009, cfr. in proposito il consid. 2.9 che segue) sono avvenute comunque molto tardivamente e meglio quasi due anni dopo le prime diffide di pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un lungo periodo dal momento in cui egli aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 1/C attesta una situazione relativa agli anni 2007 e 2008 tutt’altro che incoraggiante, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il ricorrente. In effetti nel 2007 sono state inviate 8 diffide di pagamento e nel 2008 addirittura 14 (doc. C). E l’affermazione secondo cui “quasi tutti i precetti ricevuti dalla società nel periodo marzo 2007 - febbraio 2009 sono stati regolarmente pagati risulta quantomeno temeraria, se si considera lo scoperto vantato dalla Cassa, la lunga lista delle esecuzioni avviate e di quelle pendenti (doc. 2/13 e 1/C) e la procedura fallimentare che ne è scaturita.

                                        

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

 

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

 

                                         Del resto va qui anticipato (cfr. di seguito il consid. 2.12) che secondo la giurisprudenza federale, nel caso di solidarietà tra più debitori, la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere.

                                     

                               2.7.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (cfr. sopra al consid. 2.4; DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pp. 163 segg.; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                        

                               2.8.   In concreto, pur non essendo espressamente stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza, occorre verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

                                        

                                         In questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p. 160 con riferimenti).

 

                                         Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H 336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001). Infine, il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA 1 era attiva nel settore dell’edilizia - è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre 2002 e 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

                                     

                                         Nell'evenienza concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione impugnata, ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società risalivano già almeno alla primavera del 2007. In effetti, come anticipato, la Cassa, al fine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, é stata obbligata a sistematicamente diffidarla dall’aprile 2007 e precettarla dal maggio 2007 (doc. 1/C). Se poi inizialmente il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed evidente ritardo, di onorare buona parte dei suoi impegni, successivamente i contributi hanno potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione, solo in misura parziale: quelli del 2007 nella misura dell’80% circa del dovuto complessivo e quelli del 2008 del 25% soltanto, ritenuto un debito di fr. 48’482 e il versamento di fr. 12’339 (cfr. specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo sub doc. 1/C1-C2). I contributi del 2009 sono rimasti totalmente scoperti e nell’agosto 2010 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente  dal 2007 al 2009, per complessivi fr. 83'880.40 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. C e E).

                                         Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

                                         In effetti, in simili circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente del resto nemmeno fa valere, per ammettere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel 2007 e poi divenuto cronico, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità (cfr. sopra consid. 2.8; cfr. anche DTF 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Non vi è dubbio alcuno sul fatto che nella fattispecie non era concepibile, soprattutto per una persona – come il ricorrente – cognita di questioni economiche, continuare a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.

 

                                         Va osservato infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al pagamento di una parte considerevole del debito verso la Cassa non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare si che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

 

                                         In conclusione, non si misconosce che il ricorrente si sia preoccupato in qualche modo della situazione debitoria della società cercando di sollecitare i presunti amministratori di fatto PI 1 e PI 2 e, quindi, abbia cercato in qualche modo di risollevare la società dalla crisi in cui versava. Tuttavia gli avvertimenti all’indirizzo dei precitati non hanno poi sortito alcun esito concreto, tanto è vero che i debiti (anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati, su un arco di tempo considerevole, a lievitare sino all’apertura del fallimento. In realtà, i solleciti del ricorrente sono stati effettuati in un momento in cui la situazione finanziaria della società era già gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto, almeno già dal 2007 vi erano problemi di liquidità, tant’è che anche la Cassa, per incassare il dovuto, ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti esecutivi.

                                        

                                         In queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale considerevole periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente ed eccezionalmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Come anticipato al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non si realizza nel caso in esame (DTF 121 V 243, principi ancora confermati in STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003; STFA H 93/01 e H 169/01 del 27 gennaio 2003, consid. 3.4.3).

                                         In realtà, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Come esposto al considerando che precede, questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269).

                                        

                                         In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve di principio risarcire alla Cassa l’importo relativo ai contributi non versati dalla FA 1 e divenuti esigibili nel periodo in cui egli ne è stato amministratore unico.

                                     

                               2.9.   Resta da determinare da quale momento il ricorrente ha cessato di ricoprire la carica di amministratore unico della FA 1, considerato come, giusta la giurisprudenza, la responsabilità per il mancato pagamento dei contributi è limitata ai contributi non pagati che sono divenuti esigibili prima dell’effettiva uscita dell’amministratore (DTF 112 V 14; STFA H 37/00 del 21 novembre 2000; cfr. l’art. 34 cpv. 4 in relazione ai cpv. 1-3 OAVS).

                                         In proposito il ricorrente ha evidenziato che, visti i continui dissidi sulla gestione della società, in data 31 marzo 2009 egli avrebbe dimissionato da amministratore unico della società, inviando una comunicazione via fax indirizzata a PI 1 (doc. 12). Anche nella denegata ipotesi in cui egli dovesse rispondere ex art. 52 LAVS, chiede che il danno sia limitato ai contributi già divenuti esigibili a tale data.

                                         Dal canto suo, la Cassa ha considerato il ricorrente dimissionario “solo” dal 20 luglio 2009, data dell’assemblea generale straordinaria della FA 1 in cui la stessa: “prende atto delle dimissioni presentate dall’amministratore unico RI 1 e le accetta all’unanimità” (doc. B).

                                        

                            2.9.1.   Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

                                         Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4).

                                         Anche se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA 25 novembre 1999 nella causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000, 31.2000.30/32 del 14 ottobre 2002).

                                        

                                         Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento dell’uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

                                         Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008).

                                         Se dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).

 

                            2.9.2.   Nel caso in esame, l’insorgente si prevale di una comunicazione fax del 31 marzo 2009 indirizzata a “PI 1 / FA 1”, con la quale ha chiesto a PI 1  di “prendere atto delle mie dimissioni dalla carica di amministratore unico della FA 1 con effetto immediato” (doc. 12).

 

                                         In data 20 luglio 2009 si è tenuta un’assemblea generale straordinaria della FA 1 avente all’ordine del giorno al punto 1. “Dimissioni dell’Amministratore Unico signor RI 1”, oltre alla nomina di un nuovo AU (trattanda 2) e agli eventuali (trattanda 3) (doc. 1/B). Il verbale riporta quindi al primo punto che “L’assemblea prende atto delle dimissioni presentate dall’AU signor RI 1 e le accetta all’unanimità. L’Assemblea esprime al signor RI 1 grande gratitudine per l’attività svolta e gli conferma il più ampio scarico per il periodo della sua attività” (doc. 1/B). All’assemblea RI 1 era presente ed è stato pure chiamato a fungere da “segretario con l’incarico di protocollare le decisioni assembleari “ (doc. 1/B). Il verbale dell’assemblea non fa alcun riferimento al fax del 31 marzo 2009 rispettivamente ad eventuali precedenti scritti di dimissioni del ricorrente.  

                                                                                                                         

                                         Ora, secondo questo Tribunale l’assicurato (cui incombe il relativo onere; cfr. STCA del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008) non è riuscito a apportare la prova di aver validamente presentato delle dimissioni idonee a portare all’estinzione effettiva del mandato quale amministratore unico in data precedente all’assemblea del 20 luglio 2009, rispettivamente che già prima di questa assemblea egli abbia cessato di espletare mansioni quale amministratore.

                                        

                                         Innanzitutto lo scritto di dimissioni che porta la data del 31 marzo 2009, prodotto quale doc. 12, non è corredato da alcuna conferma dell’avvenuta effettiva spedizione via fax. Men che meno figura agli atti una qualsivoglia conferma dell’avvenuto ricevimento da parte della società destinataria rispettivamente dell’assemblea dei soci (cfr. la giurisprudenza al consid. 2.9.1). Si ricorda in proposito che per la giurisprudenza la dichiarazione di dimissione da membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, quale atto formatore risolutivo e ricettizio (Wernli, in: Commentario basilese, 2a ed., n. 5 all'art. 711 CO), esplica i suoi effetti nel momento in cui giunge nelle sfera d'influenza del destinatario (DTF 113 II 259; cfr. STFA H 93/01 del 27 gennaio 2003).

                                         Significativo appare per contro che in sede di opposizione 20/21 gennaio 2012 alla decisione della Cassa dell’11 novembre 2011 il ricorrente, che all’epoca era già assistito dal suo avvocato, ha dichiarato di aver occupato la carica di amministratore unico della FA 1 dall’11 aprile 2006 al “20 luglio 2009 (giorno in cui l’AG straordinaria ha ratificato le sue dimissioni)” e questo pur avendo allegato alla medesima opposizione il fax 31 marzo 2009 (doc. 2 p. 2).

                                        

                                         Del resto, anche in occasione del verbale di audizione del 12 gennaio 2012 presso la Cassa, RI 1 ha spontaneamente delimitato il periodo in cui era in carica quale amministratore unico della FA 1 “dall’11 aprile 2006 alle dimissioni del 20 luglio 2009 (doc. 2/1).

                                        

                                         D’altra parte, tutto ben considerato, appare quantomeno verosimile che il ricorrente abbia mantenuto, almeno fino all’assemblea straordinaria del 20 luglio 2009, le facoltà di controllo sull’attività della ditta che derivano per legge dalla carica di amministratore unico. In effetti, in occasione della succitata assemblea il ricorrente non solo era presente, verosimilmente anche al fine di formalizzare le dimissioni, ma addirittura è stato designato segretario con l’incarico di protocollare le decisioni assembleari (doc. 1/B). Azzardata e comunque sprovvista di prove, risulta la conclusione del ricorrente che dal fatto che al momento dell’assemblea fosse già presente in sala il nuovo amministratore (sig. PI 3) vorrebbe dedurre che “le dimissioni erano ben note da tempo”. Ciò dimostra semmai unicamente che la società fosse consapevole della sua intenzione di voler lasciare l’incarico di amministratore.

                                         Del resto, anche dopo marzo 2009 egli ha continuato ad occuparsi dei conti della società, dando egli personalmente atto di aver, personalmente o tramite la sua società __________ (di cui è amministratore unico), presentato i conti e i bilanci per l’anno 2008 in occasione dell’assemblea straordinaria del 20 luglio 2009 “contestualmente alla ratifica delle dimissioni da AU da parte dell’AG” (opposizione, doc. 2 p. 5).

                                         Anche questa circostanza parrebbe dimostrare che il ricorrente ritenesse che l’esonero dai propri compiti di amministratore (funzione che peraltro continuava ad essere indicata nel registro di commercio) sarebbe avvenuto soltanto presentando le dimissioni all’assemblea rispettivamente con la ratifica da parte della stessa. Del resto, a prescindere dal mandato di contabilità in essere tra la FA 1 e la , società del ricorrente, se egli avesse ritenuto le sue dimissioni effettive nel marzo 2009 sarebbe stato anche consapevole che con esse egli avrebbe perso automaticamente la facoltà di rappresentare la società (art. 717-719 CO), ciò che gli avrebbe anche impedito di presentare regolarmente la dichiarazione dei salari (doc. 1/H).

 

                                         Inoltre, come pertinentemente rilevato dalla Cassa, in occasione dell’assemblea straordinaria non è stata fatta menzione alcuna di dimissioni pregresse. Almeno da parte del diretto interessato una simile precisazione sarebbe stata normale oltre che doverosa. In realtà il tenore del protocollo assembleare, che parla di “Dimissioni dell’Amministratore Unico signor RI 1” alla sua prima trattanda, e quindi dell’assemblea che “prende atto delle dimissioni presentate dall’AU signor RI 1 e le accetta all’unanimità” (doc. 1/BG), lascia piuttosto intendere che le dimissioni siano state presentate proprio in quella sede; diversamente sarebbe stato più opportuno citare le precedenti dimissioni e darne opportuna ratifica.

                                          

                                         Considerato come il ricorrente sia, come lui stesso afferma, ”fiduciario di provata competenza” (doc. 2 p. 3), e quindi ben consapevole degli obblighi derivanti dalla funzione di amministratore di una SA, avendo peraltro dichiarato di rivestire e aver rivestito questa funzione in seno a svariate società (cfr. opposizione, doc. 2 p. 7), appare quantomeno poco credibile che egli abbia inteso formulare le proprie dimissioni mediante un semplice invio fax, senza preoccuparsi di conservare la relativa conferma di invio e soprattutto una ricevuta di accettazione da parte della società, non sollecitando poi con prontezza un’assemblea straordinaria della società per ratificare le stesse e dare quindi immediatamente avvio alle pratiche di radiazione da RC. In realtà bisogna partire dal presupposto che, anche volendolo considerare effettivamente inviato e pervenuto (cfr. sopra consid. 2.9.2 pag. 21, con il fax di marzo 2009 egli abbia voluto esprimere l’intenzione di dimettersi, intenzione poi effettivamente attuata in sede di consiglio di amministrazione del successivo luglio. Oppure,  nell’ipotesi in cui egli abbia inteso con tale scritto veramente presentare le dimissioni, i fatti avvenuti successivamente sembrerebbero piuttosto comprovare che la relativa dichiarazione sia stata subito revocata e poi ripresentata, questa volta con determinazione, in occasione dell’assemblea straordinaria. 

                                         D’altro canto si rileva che la radiazione a Registro di Commercio è avvenuta il 21 luglio 2009 e, quindi, sollecitamente subito dopo l’assemblea straordinaria della società che ha preso atto delle dimissioni del ricorrente. Ora, è legittimo ipotizzare che pari sollecitudine sarebbe verosimilmente stata adoperata nell’ipotesi in cui le dimissioni dell’insorgente fossero pervenute in data precedente.

 

                                         Se è vero d’altra parte che il TFA insegna che è a partire dalle dimissioni quale organo della società che l'amministratore è liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS e non dalla radiazione a Registro di Commercio (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002), va comunque osservato che da un fiduciario di provata esperienza come è l’insorgente ci si può perlomeno aspettare che, come accennato, verifichi in tempi brevi la cancellazione dal Registro di Commercio, e qualora la cancellazione sia stata omessa procedervi motu proprio, come prevede l'art. 711 cpv. 2 CO. Anche in questo caso è quindi ragionevole ipotizzare che qualora le sue dimissioni fossero effettivamente avvenute il 31 marzo 2009, RI 1 avrebbe sollecitato anzitempo la radiazione da RC o quantomeno la convocazione di un’assemblea straordinaria, che invece si è tenuta soltanto quattro mesi dopo. 

 

                                         Con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 e 115 V 142) bisogna quindi concludere che l’insorgente deve essere considerato dimissionario al 20 luglio 2009. Egli è pertanto responsabile dei contributi esigibili e rimasti impagati dalla FA 1 sino a questa data.

 

                             2.10.   Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha sufficientemente documentato - sulla base delle distinte salariali presentate dalla società (doc. 1/H) e sul relativo accertamento esperito da parte dell’ispettorato - e quantificato la pretesa in fr. 57’485.95, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2007 e 2008 e 2009 sino al 30 giugno, incluso quindi l’importo di fr. 19'783.35 relativo al conteggio di chiusura dell’anno 2008, scaduto prima delle dimissioni del ricorrente (doc. 1/C).

                                         Considerato come la richiesta di pagamento alla società di quest’ultimo ammontare sia stata notificata il 23 aprile 2009 (doc. 1/C1), a ragione la Cassa lo ritiene facente parte del danno da porre a carico dell’allora amministratore unico. Del resto, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, la diffida di pagamento relativa a tale ammontare è stata inviata alla società il 10 giugno 2009 (la data 10 settembre 2009 si riferisce all’invio del precetto, doc. 1/C1), quindi, precedentemente all’assemblea del 20 luglio 2009 (doc. 1/C). E questo a prescindere dal fatto che l’invio di una diffida di pagamento in relazione ad un importo da pagare già scaduto, non può considerarsi evidentemente un elemento decisivo per giudicarne l’esigibilità (in proposito cfr. l’art. 34 cpv. 3 OAVS che stabilisce che i contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento).

                                        

                                         Il credito fatto valere dalla Cassa, relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 sino al 20 giugno 2009 e rimasti insoluti - oltre che, conformemente alla giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6) -, appare quindi, sulla base dello specchietto riassuntivo del debito contributivo prodotto in causa (doc. 1/C), esente da critiche e come tale va ammesso.

                                         Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, le contestazioni sollevate dal ricorrente sono sostanzialmente riferite alla data delle dimissioni da lui presentate, e, come tali, sono quindi state evase al considerando che precede.

                                         Improponibile risulta peraltro la richiesta, che era stata formulata dal ricorrente in sede di opposizione, intesa a defalcare dall’importo di cui si chiede il risarcimento la parte di contributi relativa ai salari versati a PI 2, suo fratello __________ e a , in quanto essi “collaboratori con mansioni dirigenziali della società”. Il credito vantato dalla Cassa si fonda infatti sui contributi dovuti dalla FA 1 sulla base delle distinte salariali allestite e firmate dalla società rispettivamente dal suo amministratore unico. Qualora il ricorrente ritenga, come egli adduce, che taluni dipendenti della società abbiano “fattivamente contribuito a creare il danno alla Cassa” (doc. 2 p.4), sarà evidentemente libero di procedere contro gli stessi nelle vie che riterrà più opportune (sull’eventuale azione di regresso nei confronti di un amministratore di fatto cfr. DTF 132 III 523).

 

                                         L’ammontare del danno corrisponde quindi al saldo dei contributi del 2007, 2008 e 2009 (sino al 30 giugno) rimasti insoluti per complessivi fr. 57'485.95  (interessi di mora e spese amministrative incluse).

 

                             2.11.   Il ricorrente ha chiesto che l’obbligo di risarcimento nei confronti della Cassa venga esteso anche agli amministratori di fatto PI 1 e PI 2.

 

                                         Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5).

 

                                         In corso di procedura la Cassa ha fatto presente di aver proceduto, in relazione allo scoperto contributivo riferito al periodo 2007 sino giugno 2009, anche nei confronti di PI 1 e PI 2, mediante decisioni del 11 luglio 2012 cui gli interessati hanno interposto opposizione. Non è dato di sapere se nel frattempo sia stata resa la relativa decisione su opposizione. Nei confronti di PI 1 e PI 3 la Cassa ha altresì proceduto, mediante decisioni cresciute in giudicato dell’11 novembre 2011, in relazione allo scoperto riferito ai contributi non soluti per il periodo da luglio 2009 a giugno 2010 (V).

 

                                         Premesso quanto sopra, occorre ricordare che questo TCA non può estendere la responsabilità ex art. 52 LAVS a PI 1 e PI 2, presunti amministratori di fatto della FA 1, difettando la relativa decisione di risarcimento sottoposta ad esame giudiziale.

 

                             2.12.   Il ricorrente ha chiesto al TCA di assumere diversi mezzi di prova.

 

                                         Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare, per i motivi elencati al considerando che precede, non è di rilievo procedere al richiamo dell’incarto della Cassa relativo ai procedimenti avviati nei confronti di PI 2 e PI 1. 

                                         Non pertinente, giacché irrilevante, è d’altra parte l’edizione degli atti dall’Ufficio fallimenti e dagli istituti bancari preso i quali la fallita deteneva relazioni.  

 

                                         Non occorre nemmeno procedere alle audizioni testimoniali richieste dal ricorrente (XIII), in quanto ininfluenti ai fini della causa, giacché intese essenzialmente a comprovare il ruolo effettivo di PI 2 e PI 1 in seno alla FA 1. Infatti, come è stato esaurientemente dianzi esposto, anche nell’ipotesi in cui essi siano effettivamente da considerare gli amministratori di fatto della società, tale circostanza non avrebbe alcun influsso sulla responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, al medesimo incombendo in ogni modo l’onere di vigilanza e controllo.

                                         Considerato come anche nei confronti di PI 1 e PI 2 sia stata emessa una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS alla quale essi hanno interposto opposizione, va oltretutto osservato come una loro deposizione andrebbe comunque valutata con estrema cautela, avendo essi chiaramente tutto l'interesse di coinvolgere RI 1 (STCA del 24 maggio 2000 nella causa F.M., R.W e P.S).

 

                             2.13.   In conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato versamento degli oneri sociali da parte della FA 1 fr. 57'485.95.

                                         Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

 

                             2.14.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –    aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti