CO 1comandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 12 e 18 luglio 2013 di
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1. RI 1 (inc. 31.2013.10) 2. RI 2 (inc. 31.2013.11)
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contro |
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le decisioni su opposizione dell'11 giugno 2013 emanate da |
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in relazione alla
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CO 1
in materia di art. 52 LAVS
PI 1 |
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ritenuto in fatto
1.1. FA 1 (in seguito: FA 1), iscritta a RC il __________ 2010, con sede a __________ (precedentemente a __________), aveva quale scopo sociale l’esercizio di attività finanziarie, segnatamente la creazione e la distribuzione di servizi e prodotti finanziari ecc..
Il Cda era composto da:
__________, presidente, dal __________ maggio 2010 al __________ luglio 2011 (date di pubblicazione nel FUSC); in seguito amministratore unico; entrambe le cariche con diritto di firma individuale;
RI 1, membro con diritto di firma individuale, dal __________ maggio 2010 al __________ luglio 2011, dimissionario con effetto dal 1° luglio 2011 (doc. B inc. 31.2013.10);
RI 2, membro con diritto di firma collettivo con il presidente, dal __________ maggio 2010 al __________ aprile 2011, dimissionario dal 15 marzo 2011 (doc. B inc. 31.2013.11).
1.2. La società è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2011.
La FA 1 è entrata subito in mora con il pagamento dei contributi, costringendo la Cassa a procedere, dal mese di giugno 2011, all’invio di diffide e, dal mese di settembre 2011, all’avvio di procedure esecutive. Ciononostante, la società non ha versato alcun onere sociale (cfr. specchietto relativo all’evoluzione del contributi 2010 - 2011; doc. 1/G-G2 inc. 31.2013.10).
Con decreti 5 dicembre 2011 e 30 marzo 2012 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della relativa procedura per mancanza di attivi ex art. 230 LEF.
La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 29'433,55 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti per il periodo novembre 2010 – marzo 2011, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/C, C1 inc. 31.2013.10).
La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo, non avendo alcun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 1/D inc. 31.2013.10).
La società è stata radiata da RC il __________agosto 2012 (FUSC __________ settembre 2012).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con tre separate decisioni datate 31 gennaio 2013 la Cassa ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS a __________ ed a RI 1 per complessivi fr. 28'633,55 relativi al mancato versamento dei contributi dovuti dalla FA 1 nel periodo novembre 2010 - marzo 2011,RI 2 fr. 2’113,90 per l’acconto di febbraio 2011 non liquidato, tutti e tre con vincolo di solidarietà fra di loro limitatamente ai succitati importi.
Avendo singolarmente RI 1 e RI 2 inoltrato opposizione alle loro rispettive decisioni di risarcimento (la Cassa non è riuscita ad intimare a __________ la decisione di risarcimento; cfr. la risposta di causa inc. 31.2013. 10), con due separate decisioni datate 11 giugno 2013 l’amministrazione ha rigettato le opposizioni e confermato il risarcimento chiesto.
1.4. Contro le citate decisioni su opposizione, RI 1 e RI 2 hanno interposto separati ricorsi.
RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Rileva di essere entrato nel CdA a titolo fiduciario dietro richiesta degli azionisti __________ (all'epoca pure presidente dal CdA) e RI 2 (membro del CdA e direttore generale), sostenendo che erano loro due a gestire ed amministrare la società visto che non disponeva di alcun potere decisionale. Una volta venuto a conoscenza dell'assunzione di dipendenti, egli chiese ai succitati di accantonare sufficiente liquidità per il versamento degli oneri sociali. Solo a fine dicembre 2010/ini-zio gennaio 2011 poté prendere visione gli estratti dei conti bancari della società, prendendo così conoscenza dell'entità dei salari versati. Egli si rese poi conto che, contrariamente a quanto pattuito, la società non aveva provveduto ad alcun accantonamento e che le eccedenze di liquidità erano state destinate da RI 2 al pagamento di EUR 28'000.-- a liquidazione di alcune fatture "quanto mai sospette" essendo state emesse da una società italiana fornitrice di servizi (__________) nel cui consiglio di amministrazione siedeva lo stesso RI 2. Il ricorrente rileva di aver richiamato quest'ultimo ai suoi obblighi e doveri contrattuali, sollecitando l'accantonamento. L'insorgente rileva altresì che da novembre 2010 fino a gennaio 2011 la società versava in buone condizioni economiche, avendo incassato da novembre a dicembre 2010 CHF 200'000.-- per l'attività di consulenza finanziaria. Nonostante avesse saputo, a metà gennaio 2011, della rescissione dei mandati di consulenza, senza conoscerne il motivo, egli evidenzia che nulla lasciava presagire una prematura cessazione dell'attività essendo a quell'epoca in corso trattative per ulteriori mandati. Cessata tuttavia l'attività societaria nel mese di marzo 2011, il ricorrente evidenzia che non poteva fare altro che sollecitare il versamento degli oneri sociali scoperti, dimettendosi poi dal CdA con effetto 1° luglio 2011. Evidenziata inoltre la brevità dell'omesso periodo di pagamento dei contributi (5 mesi), l'insorgente conclude che oggettivamente non poteva fare di più di quanto fatto.
RI 2 assevera di aver accettato la proposta, fatta all'inizio del 2010, di __________, allora presidente del CdA, per una collaborazione professionale e di essere entrato nel CdA a titolo fiduciario, senza alcuna influenza sull'andamento della società, carica da cui si è dimesso con scritto 14 marzo 2011. Sostiene pertanto che era il presidente del Cda a determinare ed influenzare la gestione della società, portandola, causa una politica aziendale negativa, in soli tre mesi ad uno stato d'insolvenza. Per questi motivi l'insorgente ritiene di non essere responsabile del mancato pagamento dei contributi, la cui responsabilità è stata invece ammessa da __________ con scritto 10 marzo 2011.
RI 1 1.5. Con due separate risposte di causa, la Cassa postula l'integrale reiezione dei ricorsi, confermando una violazione per negligenza grave delle prescrizioni.
1.6. Con decreto 5 settembre 2013 il Vicepresidente del TCA ha congiunte le cause (VI inc. 31.2013.10).
1.7. In data 17 settembre 2013 RI 1 ha inoltrato delle osservazioni sul ricorso di RI 2 (VII inc. 31.2013.10 ).
1.8. Su richiesta del TCA, la Cassa ha allestito uno specchietto riassuntivo concernente l’evoluzione del debito contributivo (XI inc. 31.2013.10), inviando anche la documentazione inerente la fissazione e la riscossione dei contributi (XIII inc. 31.2013.10). RI 1 ha inoltrato delle osservazioni datate 16 dicembre 2013 (XV inc. 31.2013.10).
Infine, sempre su richiesta di questo Tribunale, il 20 dicembre 2013 l’amministrazione ha prodotto l’estratto conto contabile dei contributi chiesti alla società, fornendo alcune spiegazioni (XVI), documentazione che è stata inviata ai ricorrenti con assegnazione di un termine di 10 per inoltrare eventuali osservazioni (XVII). Con scritto 23 dicembre 2013 RI 1 ha chiesto una proroga del termine sino al 20 gennaio 2014 per presentare eventuali osservazioni scritte (XVIII), proroga concessa con ordinanza del 30 dicembre 2013 (XIX). Il ricorrente RI 1 è tuttavia rimasto silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Nel caso in esame, RI 2 sostiene la nullità della decisione contestata in quanto la Cassa, a pag. 4 della stessa, ha indicato il nome di __________ al posto del suo, mentre a pag. 9, riferendosi a __________, ha scritto __________. Con la risposta di causa l’amministrazione ha ammesso che si tratta unicamente di una svista, facendo giustamente presente che il tenore della decisione impugnata, come pure il suo dispositivo, sono chiari, tant’é che il qui ricorrente ha ben compreso la portata della stessa inoltrando il presente ricorso, senza aver quindi subito alcun pregiudizio.
La censura va quindi disattesa.
Nel merito
2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della M.E.M. Capital e la relativa sospensione (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, membri del CdA della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369s. e in RDAT II 2002 pagg. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, il danno fatto valere dalla Cassa nei confronti di RI 1, di fr. 28'633,55 è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF durante il periodo di attività della stessa (novembre 2010 - marzo 2011), mentre a RI 2, dimessosi con effetto 15 marzo 2011, la Cassa ha imputato unicamente il solo acconto del mese di febbraio 2011 per fr. 2’113,90.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.8. Nel caso in esame, il fatto che i ricorrenti siano entrati nel CdA a titolo fiduciario e che non abbiano avuto alcun potere decisionale, non giustifica di per sé l’esclusione di una loro responsabilità ex art. 52 LAVS.
Occorre infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).
2.9.
2.9.1 RI 1 evidenzia come la pretesa risarcitoria della Cassa si fondi su due conteggi contributivi, il primo del 29 marzo 2011 riferito al periodo 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2010 ed il secondo del 6 aprile 2011 per il periodo 1° gennaio 2011 – 30 aprile 2011. Tenuto conto del termine di pagamento di 30 giorni dall’emissione della fattura, il primo conteggio sarebbe divenuto esigibile il 29 aprile 2011 ed il secondo il 6 maggio 2011, motivo per cui solo dal 30 aprile 2011 si sarebbe palesata la morosità della FA 1 per quanto concerne il pagamento degli oneri sociali.
Ora, dallo specchietto per l’evoluzione dei pagamenti dei contributi (doc. X inc. 31.2013.10), nonché dall’e-mail esplicativo del 20 dicembre 2012 e dall’allegato estratto conto (doc. XVI inc. 31.2013.1), risulta che la prima richiesta di acconto (febbraio 2011) è dell’11 gennaio 2011 (doc. XIII/6 inc. 31.2012.10). Tale richiesta è stata resa possibile dopo che in data 13 dicembre 2010 il ricorrente aveva (tardivamente) compilato il questionario affiliazione del datore di lavoro, indicando che la società versava salari dal mese di novembre 2010, il cui formulario è stato inviato alla Cassa solo il 30 dicembre 2010 e ricevuto dalla stessa il 3 gennaio 2011 (doc. XIII/5 inc. 31. 2013.10; nel precedente questionario, parimenti compilato dal ricorrente in data 12 maggio 2010, la società non aveva dichiarato il versamento di alcun salario ed era quindi stata affiliata quale ente senza salari; doc. XII//4 inc. 31. 2013.10). A seguito della correzione dell’importo degli acconti di data 6 aprile 2011 (doc. XII/6), la Cassa ha inviato lo stesso giorno la polizza relativa agli oneri sociali gennaio-aprile 2011 di cui il ricorrente fa menzione.
Vista la tardiva affiliazione, la prima richiesta di pagamento dell’acconto concerneva inizialmente il mese di febbraio, la cui polizza è stata inviata il 4 febbraio 2011 (termine di pagamento il 10 marzo 2011; 10 giorni dalla scadenza del periodo di pagamento ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS), quella per l’acconto di marzo al 4 marzo 2011 (scadenza del pagamento al 10 aprile 2011), entrambe rimaste inevase.
Il conteggio dei mesi novembre-dicembre 2010 è stato emesso il 29 marzo 2011, dopo che in data 23 febbraio 2012 la società aveva tardivamente inviato la distinta dei salari 2010 (cfr. doc. 5 allegato alla decisione su opposizione), che andava spedita entro il 30 gennaio 2011 (cfr. art. 36 cpv. 2 OAVS: “i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio”).
Affermare quindi che unicamente dal 30 aprile 2011 si sia palesata la morosità della società nei confronti della Cassa non corrisponde alla realtà dei fatti ed appare pretestuoso.
Non solo, se il ricorrente avesse tempestivamente annunciato alla Cassa l’inizio del versamento (1° novembre 2010) dei salari, verosimilmente la società avrebbe (almeno) liquidato qualche contributo sociale, al posto di non versare alcunché, tenuto conto che, come sostenuto in sede ricorsuale, nel periodo novembre 2010 – dicembre 2010 la FA 1 aveva fatturato ed incassato c.a. fr. 200'000.--.
2.9.2. Questo TCA non misconosce che l’insorgente si sia attivato affinché la società costituisse un conto bancario per l’accantonamento degli oneri sociali, così come si evince nella mail del 28 febbraio 2011 (doc. A6 inc. 31.2013.10; anche se, come visto al considerando precedente, in quel momento vi erano già dei contributi scoperti e quindi il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto sollecitarne il pagamento). Il ricorrente risulta anche essere intervenuto nei confronti di RI 2, ritenuto quale direttore generale ed azionista della società, affinché questi provvedesse ad accantonare la necessaria liquidità per far fronte agli impegni con la Cassa, rimproverandogli di aver utilizzato tale liquidità per saldare fatture di una società __________ di servizio (la __________) – presso la quale, secondo quando sostenuto dall’insorgente, RI 2 era “direttamente riconducibile” – per complessivi EUR 28'000.--, il tutto evincibile dalle lettere 23 marzo, 4, aprile e 27 aprile 2011 inviate dal ricorrente al succitato (doc. A1, A3 e A5 inc. 31.2013.10).
Tuttavia, nella decisione contestata (punto no. 8.2) la Cassa ha rettamente evidenziato che se l’insorgente avesse controllato di persona i pagamenti degli oneri sociali, si sarebbe reso conto che la società, subito dopo l’affiliazione, con effetto dal 1° novembre 2011, quale ente con salari (doc. XIII/5 inc. 31.2013.11), non aveva onorato i propri obblighi contributivi, ciò che, con riferimento alla giurisprudenza, costituisce un aggravamento delle responsabilità di un amministratore senza delega gestionale (STF 9C_788/07 del 29 ottobre 2008 che conferma la STCA 31.2008.8 del 17 dicembre 2008). Infatti, va ricordato che l’11 gennaio 2011 la Cassa aveva fissato l’ammontare degli acconti del 2011. Inconferente, perché contradditorio, quanto affermato al riguardo dal ricorrente in data 16 dicembre 2013, ossia di non ricordarsi di aver preso conoscenza della citata richiesta di acconto ritenendo nel contempo “di dover escludere che il documento in questione sia mai pervenuto alla società” (XV). Inoltre, se avesse ottemperato diligentemente ai suoi obblighi di sorveglianza, come esposto al precedente considerando, egli avrebbe appreso delle successive polizze di versamento per gli acconti di febbraio e marzo 2011, motivo per cui avrebbe dovuto controllare se effettivamente quanto dovuto fosse stato versato.
Questo a maggior ragione se si considera, come sostenuto dal ricorrente, che nel gennaio 2011 egli aveva appreso dell’improvvisa rescissione di mandati con scadenza alla fine dello stesso mese, circostanza che avrebbe compromesso l’attività della società, anche se, secondo l’insorgente, questa stava negoziando la conclusione di ulteriori mandati di consulenza e che quindi, sempre a detta del ricorrente, non vi erano motivi per ritenere una prematura cessazione dell’attività della società stessa. Va poi rilevato che solo a seguito della lettera 14 marzo 2011 (doc. B inc. 31.2013.11), in cui RI 2 annunciava di rinunciare alla carica di direttore generale e consigliere di amministrazione, il ricorrente ha reagito con il summenzionato (primo) scritto datato 23 marzo 2011. Vista la palesata morosità della società presente a quell’epoca (cfr. consid. 2.9), egli avrebbe dovuto intervenire prima. Non solo, le citate sollecitazioni nei confronti di RI 2 per la costituzione di un accantonamento per gli oneri sociali sono avvenuti ad attività oramai cessata (marzo 2011). In simile contesto le dimissioni del ricorrente (1° luglio 2011) sono da ritenere tardive.
Certo che, come sottolineato dall’insorgente, il periodo contributivo omesso è di “soli” 5 mesi (novembre 2010 – marzo 2011). Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, costruisce motivo di discolpa la circostanza secondo cui un datore di lavoro, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36).
Nel caso in esame, tale giurisprudenza non è applicabile già per il solo fatto che la società non ha versato né un acconto, né il conguaglio annuale. Inoltre, la perdita contributiva è di 5 mesi.
Quanto alle presunte manovre fraudolente di cui il ricorrente sarebbe stato vittima da parte di RI 2 e che avrebbero portato ad una prematura cessazione dell’attività della società, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Rilevante è invece, secondo costante giurisprudenza, il caso in cui il reale amministratore di una società sottaccia scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società agli altri amministratori, seriamente intenzionati ad assumere le loro funzioni e le rispettive responsabilità, per questioni di prestigio o di pudore, questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 nella causa D.S. e del 9 maggio 1994 in re T.B., nonché STCA inedita del 31 marzo 1995 in re W.W. e T, consid. 2.7).
Non vi è parimenti colpa degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato, intenzionalmente, si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del Consiglio o fornisce loro informazioni errate, ma affidanti (STFA inedita del 15 dicembre 1993 nella causa L.N. e STCA inedita del 7 gennaio 1998 in re M.G.).
Infine, qualora l’amministratore incaricato della gestione inganni, mediante raggiri di rilevanza penale, i colleghi del CdA facendo credere l’avvenuto pagamento dei contributi sociali, a quest’ultimi non può essere imputata alcuna grave negligenza (STFA H 319/99 del 25 luglio 2000, H 141/01 dell’8 luglio 2003 e H 152/05 del 7 febbraio 2006).
Nella presente fattispecie, non avendo il ricorrente proceduto ai dovuti controlli elencati al consid. 2.8, la succitata giurisprudenza non è applicabile.
Non da ultimo va sottolineato che le ridotte dimensioni della società (6 dipendenti nel 2010 e tre nel 2011, tra cui RI 2; cfr. dichiarazione salari 2010 e 2011, sub doc. E inc. 31.2013.10), permettevano al ricorrente di aver un facile controllo della situazione contributiva e del relativo debito.
2.10 RI 2 sostiene di non aver avuto alcun potere decisionale e gestionale della FA 1 (allegazione contraddetta, come visto al considerando precedente, da RI 1) e che invece era __________, presidente del Cda, a determinare ed influenzarne la gestione, portandola, causa una politica aziendale negativa, in soli tre mesi ad uno stato d’insolvenza. Quanto sostenuto non è tuttavia sufficiente per esimerlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Benché dipendente dalla società, quale direttore generale (cfr. contratto di lavoro 28 ottobre 2010, sub doc. 2), egli è stato membro del Cda dal 4 maggio 2010 sino alle dimissioni del 15 marzo 2011, motivo per cui anche ad esso incombevano obblighi di vigilanza (cfr. consid. 2.8).
Egli non ha minimamente indicato cosa avrebbe fatto al fine di ovviare alla cronica morosità della società nei confronti della Cassa. La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Infine, non esimente da un’eventuale esclusione di responsabilità dell’insorgente è la lettera 10 marzo 2011 di __________ in cui si assume, tra l’altro, la responsabilità in merito al pagamento degli oneri sociali scoperti (doc. A9 inc. 31.2013.11). Secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C- 9_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STFA H 208/00 e H. 209/00 del 28 aprile 2003).
2.11. RI 1 ha chiesto l’audizione di tre persone – fornendo i relativi nominativi – tutte informate, secondo lui, sui fatti esposti nel ricorso.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. Non necessaria è in particolare l’audizione dei testi indicati che dovrebbero confermare i fatti sostenuti in sede ricorsuale, circostanze, che come visto al consid. 2.10, non sono sufficienti per liberare RI 1 da una sua responsabilità.
2.12. Visto tutto quanto precede, confermata la violazione per negligenza grave delle disposizioni, entrambi i ricorsi sono da respingere, mentre le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.
2.13 In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am- missibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Uffi-cio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti