comandata

 

 

Incarto n.
31.2013.13-17

 

BS

Lugano

22 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 9 settembre 2013 e 13 settembre 2013 di

 

 

1. RI 1 (inc. 31.2013.13)

1 rappr. da: RA 1 

2. RI 2  (inc.31.2013.14)

3. RI 3  (inc. 31.2013.15)

4. RI 4  (inc. 31.2013.16)

2, 3, 4 rappr. da: RA 2 

5. RI 5 (inc. 31.2013.17).

rappr. da: RA 3 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 31 luglio 2013 emanate da

 

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

DT 1

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro il __________ 1994 (cfr. estratto RC informatizzato).

 

                                         A seguito dell’autorizzazione 22 agosto 2007 dell’allora Commissione federale delle banche (ora Autorità di sorveglianza sui mercati finanziari: FINMA) di esercitare l’attività bancaria (doc. A/13 inc. 31.2013.13), la società ha modificato la propria ragione sociale in DT 1, con sede sempre a __________, iscritta a RC il __________ 2007 (data pubblicazione FUSC). Il nuovo scopo sociale consisteva, appunto, nell’esercizio dell’attività bancaria e nel commercio di valori mobiliari, con specifico riguardo alla negoziazione di valori mobiliari ed al __________.

 

                                         Dall’ottobre 2007 il consiglio di amministrazione della DT 1 era composto dai seguenti membri con diritto di firma collettiva a due:

                                         RI 3, presidente; 

                                         RI 1, vice-presidente; 

                                         RI 4, membro;

                                         RI 2, membro;

                                         __________, membro, sino al 18 novembre 2008;

                                         RI 5, membro dal 22 dicembre 2008 sino alle dimissioni inoltrate il 17 dicembre 2009 (doc. 5, inc. 31.2013.17).                          

 

                                         Venuta a conoscenza di diverse problematiche legate alla gestione della banca, preso atto, fra l’altro, della segnalazione 23 settembre 2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino in merito a forti sospetti di gravi reati penali probabilmente commessi da organi e/o collaboratori della banca, con decisione superprovvisoria 2 novembre 2009 la FINMA ha nominato la fiduciaria __________ (in seguito: __________) quale incaricata d’inchiesta. In particolare la citata autorità di sorveglianza sui mercati finanziari ha decretato per gli organi societari, sotto comminatoria d’arresto o di multa, il divieto di agire senza il consenso della __________, dando ordine al RC del Cantone Ticino di cancellare il potere di rappresentanza degli stessi, sostituendolo con diritto di firma collettiva a due con l’incaricata d’inchiesta (doc. A/4 inc. 31.2013.13).

 

                                         Con decisione 21 dicembre 2009 la FINMA, sulla base degli accertamenti eseguiti dall’incaricata sulla grave situazione finanziaria della banca, ha revocato l’autorizzazione per l’esercizio di un’attività bancaria e decretato il fallimento di DT 1, nominando la __________ quale liquidatrice del fallimento (doc. A/5 inc. 31.2013.15). Di conseguenza, tutti i poteri di rappresentanza delle persone iscritte a RC sono stati radiati a favore della liquidatrice del fallimento.

                                         Alla __________ è poi subentrato, sempre quale liquidatore del fallimento, lo studio __________ (FUSC __________ 2011) e successivamente la stessa FINMA (FUSC __________ 2012); dal 12 maggio 2014 nuovamente lo studio __________.

                                        

                               1.2.   La DT 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° ottobre 2007 al 31 maggio 2010 (dal 1° agosto 1994 al 30 settembre 2007 sotto la ragione sociale __________). 

 

                                         Il 15 febbraio 2013 la Cassa ha insinuato alla FINMA il proprio credito definitivo di fr. 1'332'167.-- a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati relativi agli anni 2007 - 2010 (doc. C – C4, inc. 31.2013.13).

 

                                         Con scritto 31 ottobre 2012 (doc. D inc. 31.2013.13) la liquidatrice del fallimento ha confermato il precedente scritto 24 luglio 2012 in cui aveva comunicato alla Cassa che “…a causa del sequestro di tutti i beni della società, la procedura dovrà essere sospesa per mancanza di attivi” (doc. E inc. 31.2013.13).

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con cinque distinte decisioni datate 15 febbraio 2013, la Cassa ha chiesto nei confronti di RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 1'322'167,75 per contributi paritetici non versati dalla DT 1 dal 2007 al 2010, come pure per riprese salariali relative agli anni dal 2007 - 2009, tutti con vincolo di solidarietà fra loro e con RI 5 limitatamente all’importo di fr. 1'060'622,60 (periodo 2007 – 2009).


A seguito delle opposizioni inoltrate degli ex amministratori, con cinque decisioni su opposizioni del 31 luglio 2013 la Cassa ha confermato la richiesta di risarcimento, riducendo unicamente per RI 5, viste le dimissioni dal CdA inoltrate il 18 dicembre 2009, l’importo del danno a fr. 43'419,95 corrispondente al saldo degli acconti da gennaio a novembre 2009 (doc. 1/F inc. 31.2013.17). Secondo l’amministrazione, in estrema sintesi, gli ex membri del consiglio di amministrazione non avrebbero assolto gli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dall’art. 716a CO, ascrivendo a loro una violazione delle prescrizioni per negligenza grave.

                                        

                               1.4.   Contro le decisioni amministrative sono singolarmente e tempestivamente insorti gli ex membri del consiglio di amministrazione della banca, chiedendone l’annullamento.

                                        

                                         In particolare:

 

·         RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 e dall’avv. __________, ha innanzitutto chiesto la sospensione della causa sino al termine della procedura penale, quantomeno sino alla fase della chiusura della fase istruttoria e, in via subordinata, sino al deposito della graduatoria di fallimento. Egli ritiene inoltre data una violazione del diritto di essere sentito, lamentando la scarsa motivazione della decisione formale e non essendovi alcun documento atto a giustificare l’ammontare del danno chiesto in risarcimento. La decisione su opposizione sarebbe inoltre viziata da una carente motivazione essendosi l’amministrazione limitata a citazioni giurisprudenziali, omettendo di spiegare in che cosa consista la grave violazione delle prescrizioni e quali siano le circostanze per ammettere un nesso causale con il danno subito. Il ricorrente invoca la prescrizione del credito risarcitorio.
Nel merito egli sottolinea innanzitutto come il proprio periodo di responsabilità ex art. 52 LAVS termini con la decisione superprovvisionale 2 novembre 2009 della FINMA riguardante la nomina per la DT 1 di un incaricato d’inchiesta, rispettivamente il 21 dicembre 2009, giorno in cui è stata revocata l’autorizzazione ad operare come banca ed aperto il fallimento, motivo per cui egli non può rispondere del mancato pagamento dei contributi successivi a questi periodi. Contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa, in particolare le riprese salariali 2007 - 2009 sostenendo come le stesse non siano affidabili e tantomeno documentate, in particolare con riferimento alle contestate rivendicazioni di bonus fatte valere da membri della direzione e dipendenti a loro volta penalmente indagati per malversazioni ai danni della banca. Facendo inoltre rilevare come la banca abbia sempre versato con regolarità i contributi paritetici, il ricorrente contesta una qualsiasi violazione delle norme AVS. Nega infine un nesso di causalità tra l’eventuale e recisamente contestata violazione delle disposizioni ed il danno causato alla Cassa. In presenza di una sistematica falsificazione della documentazione contabile, allestita per coprire le malversazioni e l’effettivo indebitamento, egli non avrebbe potuto in ogni modo evitare l’omesso pagamento dei contributi rispettivamente l’insorgenza del danno (inc. 31.2013.13);

 

·         anche RI 2, RI 3 e RI 4, tutti rappresentati dall’avv. RA 2, con tre distinti ricorsi contestano una loro responsabilità ex art. 52 LAVS. Ricordato come il loro compito nel CdA riguardava la vigilanza sull’operato della Direzione generale e della Direzione amministrativa, le quali segnatamente si occupavano della dichiarazione dei salari e del pagamento degli oneri sociali, essi sostengono che devono rispondono del loro operato unicamente sino alla decisione provvisionale del 2 novembre 2009 della FINMA con la quale sono stati privati dei loro poteri decisionali. Per questi motivi non si ritengono responsabili dell’omesso pagamento dei contributi dovuti successivamente al 2 novembre 2009 e tantomeno degli oneri sociali determinati sulle riprese salariali, seppur riferite ad un periodo in cui erano in carica, ma intimate dopo la loro esautorazione di fatto dal CdA. Anch’essi contestano l’ammontare del danno, sostenendo come le riprese salariali effettuate dalla Cassa o non concernono salario determinante o si riferiscono a posizioni salariali mai avvallate dal CdA, come i bonus rivendicati da diversi collaboratori della banca.
Ritenendosi vittime di presunti atti illeciti e raggiri da parte dei direttori e collaboratori della __________, tuttora penalmente indagati, i ricorrenti rilevano di essere stati ingannati sul reale andamento finanziario della banca, circostanza che interrompe il nesso di causalità e che fa quindi cadere una loro responsabilità ex art. 52 LAVS;

 

·         RI 5, per il tramite dell’avv. RA 3, rileva di essere rimasto nel CdA solo per un anno e di aver dimissionato, con effetto immediato, da tale consesso con lettera raccomandata 19 dicembre 2009 dopo aver saputo, tramite la lettura di quotidiani, delle gravi accuse mosse dalla FINMA nei riguardi della dirigenza della banca. Contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS in quanto, in particolare sulla base dell’esame dei rapporti della direzione e del revisore, non aveva alcun motivo per dubitare della solidità della banca. Solo in un secondo momento è venuto a conoscenza, a seguito dell’inchiesta penale, della falsificazione della contabilità che ha ingannato non solo i membri del CdA ma anche i revisori.

 

                               1.5.   Con cinque differenti risposte di causa datate la Cassa chiede la reiezione dei ricorsi, confermando la validità delle decisioni impugnate, nonché le motivazioni ivi esposte. In particolare essa ritiene perlomeno singolare ed incomprensibile che i ricorrenti, amministratori della DT 1, non conoscessero il sistema di retribuzione dei dipendenti della banca e più precisamente che quest’ultimi avessero diritto ad una partecipazione percentuale sull’utile. L’amministrazione ha ribadito come le riprese salariali – confermate dal proprio Servizio Ispettorato – si fondino sulla documentazione messa a disposizione della PWC, ricordando che i contributi partiteci sono dovuti sui salari maturati, indipendentemente se versati o meno. Conclude ribadendo di ritenere gli ex amministratori responsabili del danno subito non avendo adempiuto al loro obbligo di vigilanza e di controllo che la loro funzione comportava.

 

                               1.6.   Con decreto 5 novembre 2013 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le cause (doc. VIII, inc. 31.2013. 13).

 

                                         In data 26 novembre 2013 la rappresentante di RI 2, RI 3 e RI 4 ha notificato ulteriori mezzi di prova da assumere (XVI inc. 31.2013.13). Altrettanto ha fatto il legale di RI 1 con scritto del 4 dicembre 2013 (XVII inc. 31.2013.13).

 

                               1.7.   Il 3 marzo 2014 il TCA ha richiamato dalla Cassa le distinte salari della DT 1 dall’ottobre 2007 al 2010 e chiesto di allestire un conteggio relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi (XIX inc. 31.2013.13), documentazione ricevuta il 12 marzo 2014 (XX inc. 31.2013.13).

 

                                         Il 31 marzo 2014 il Tribunale ha chiesto al PP l’edizione della documentazione relative a due insinuazioni (XXI), richiesta indirizzata in seguito, dopo risposta del suddetto magistrato, alla FINMA (XXIII inc. 31.2013.13). Con scritto 15 aprile 2014 l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ha trasmesso quanto richiesto, facendo presente che la procedura di liquidazione è bloccata essendo gli attivi della massa posti sotto sequestro penale (XXIV inc. 31.2013.13).

                                         Il TCA ha poi chiesto al nuovo liquidatore del fallimento, __________, un aggiornamento delle procedura di liquidazione (XXVII inc. 31.2013.13), ricevendo risposta l’8 agosto 2014 (XXVIII inc. 31.2013.13).

 

                                         Il 13 agosto 2014 questa Corte, inviando alle parti gli atti istruttori di cui sopra per una presa di posizione, ha nel contempo chiesto alla Cassa d’inviare la documentazione sulla quale sono state fondate le riprese salariali oggetto del danno (XXIX inc. 31.2013.13). Il 29 agosto 2014 l’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta (XXXIV).

                                         Con scritto 2 settembre 2014 il TCA, su richiesta di una parte, ha prorogato sino al 30 settembre 2014 il termine per presentare le osservazioni (XXXV inc. 31.2013.13).

 

                                         La presa di posizione di RI 2, RI 3 e di RI 4 data 29 settembre 2014 (XXXVI inc. 31.2013.13), mentre quella di RI 1 è del 30 settembre 2014 (XXXVII inc. 31.2013). RI 5 è invece rimasto silente.

 

 

considerato                    in diritto

                                     

                                     

                               2.1.  RI 1 sostiene anzitutto una lesione del diritto di essere sentito, rilevando segnatamente che né dalla decisione di risarcimento né dalla decisione su opposizione non emergono i motivi per cui egli debba essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS, sottolineando che l’amministrazione non ha prodotto alcun documento atto a giustificare l’importo del danno. Tale modo di procedere lo avrebbe privato della possibilità di prendere posizione e quindi di difendersi.  

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 437 consid. 3d/aa).

                                         Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

                                          Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa). Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lese ad ottenere un giudizio in tempi rapiti (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

                                     

                                         In concreto, nella decisione di risarcimento la Cassa, con riferimenti giurisprudenziali, ha succintamente motivato di ritenere il ricorrente responsabile del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della banca, allegando unicamente l’estratto conto contabile 2009, la distinta salari 2009, i conteggi dei contributi rimasti scoperti, i rapporti di revisione e la distinta dei salari rivendicati dal 2007 al 2010 (doc. 3 inc. 31.2013.13). Con la decisione su opposizione, le motivazioni sono state in parte più sviluppate, con produzione di ulteriore documentazione (doc. 1 inc. 31.2013.13).

                                         L’insorgente ha comunque potuto comprendere la portata della decisione contestata, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto (cfr. il ricorso di 19 pagine). L’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove il ricorrente ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).

                                        

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                     

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pagg. 79 segg.).

                                        

                                         Nella fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della DT 1, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti, membri del CdA della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

 

                               2.3.   RI 1 solleva l’eccezione di prescrizione del credito contributivo, rilevando che il fallimento della banca è stato dichiarato il 22 dicembre 2009 mentre la decisione formale è stata emanata il 15 febbraio 2013. Egli rileva inoltre che in data 19 dicembre 2011, praticamente quasi due anni dal fallimento, aveva rinunciato a sollevare l’eccezione di prescrizione fino al 31 dicembre 2012. Osserva come di conseguenza la presunta pretesa della Cassa si è prescritta il 3 gennaio 2013 e quindi la decisione di risarcimento risulta tardiva.

 

                                         L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005). Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 e 170 , 121 III 384 e 388), ciò che è avvenuto nel caso concreto con l’apertura del fallimento pubblicato nel FUSC del 13 genanio 2010.

                                        

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998, pag. 109). In caso di fallimento la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 pag. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 pag. 167 = DTF 121 V 240).

                                         Infine, il momento della conoscenza del danno può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

 

                                         Ritornando al caso in esame, quale momento della conoscenza del danno, l’amministrazione rettamente fa riferimento allo scritto 24 luglio 2012 della FINMA. In quello scritto, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari, allegando la “3a circolare informativa nell’ambito della procedura di fallimento concernente DT 1” (il cui testo è presente sub doc. A/10 inc. 31.2013.14), aveva  comunicato alla Cassa che “… a causa del sequestro di tutti i beni della società, la procedura dovrà essere sospesa per mancanza di attivi. Per questa ragione non potrà essere allestita una graduatoria …” (doc. 6 inc. 31.2013.13). Questa circostanza è stata confermata con scritto 31 ottobre 2013 (doc. 1/D inc. 31.2013.13).

 

                                         In merito alla dichiarazione di rinuncia di sollevare la prescrizione, rilasciata il 14 dicembre 2011 dal qui ricorrente (doc. 7 inc. 31.2013.13), la convenuta ha spiegato che a quel momento non vi erano le condizioni per l’inizio della decorrenza del termine. Essa ha anche precisato che in data 29 ottobre 2012 il ricorrente aveva sottoscritto una nuova rinuncia alla prescrizione sino al 31 dicembre 2013 (doc. 8 inc. 31.2013.13).

 

                                         Non risultando essere stati rilasciati degli attestati di carenza

                                         beni nei confronti della banca per la riscossione dei contributi (cfr. accertamento del 16 settembre 2013 presso l’UE di __________; doc. IV inc. 31.2013.13), stante il 24 luglio 2012 quale momento della conoscenza del danno, il credito risarcitorio non è prescritto.

                                        

                               2.4.   RI 1 postula la sospensione della causa in attesa della conclusione della procedura penale aperta nei confronti della dirigenza e di alcuni dipendenti di DT 1, affinché vengano accertate le varie responsabilità ed in particolare i singoli reati commessi di cui egli non era a conoscenza.

                                         Secondo il ricorrente, la procedura ex art. 52 LAVS sarebbe prematura poiché attualmente non è dato di sapere se la Cassa abbia effettivamente subito un danno ritenuto che tutti i beni della banca sono stati sequestrati, atteso che solo dopo il dissequestro si potrà verificare, alla luce della graduatoria, se per l’amministrazione vi sia stato effettivamente un danno.

 

                                         Secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte, proprio avuto riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa di conoscere l’esito delle trattative in corso, nella STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 l’ha ritenuta manifestamente infondata rilevando che “(…) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (…)” (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5).

                                        

                                         Nel caso in esame, in considerazione del fatto che i beni della banca siano stati sottoposti a sequestro, come del resto confermato dalla stessa autorità di vigilanza nel succitato scritto 24 luglio 2012 (doc. 4 inc. 31.2013.13) e tenuto inoltre conto della complessità della fattispecie, così come emerge dalla  4° circolare informativa trasmessa ai creditori nell’ambito della procedura di fallimento della DT 1 datata 17 ottobre 2013 e ricevuta dalla Cassa (doc. 5 inc. 31.2013.13), l’amministrazione poteva iniziare una procedura di risarcimento.

                                         Da ultimo, come verrà spiegato nei considerandi successivi, non è necessario attendere la fine della procedura penale.

 

                               2.5.   La Cassa ha ritenuto responsabili ex art. 52 LAVS RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, per il mancato versamento da parte della DT 1 dei  contributi paritetici relativi gli anni dal 2007 al 2010 e di quelli relativi alle riprese salariali per gli anni dal 2007 al 2009. Riguardo a RI 5 il risarcimento concerne gli acconti relativi al periodo gennaio – novembre 2009, questo a motivo delle dimissioni dal CdA inoltrate il 18 dicembre 2009.

 

                                         RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 sostengono che la loro eventuale responsabilità è da limitare sino al 2 novembre 2009, data in cui con decisione super provvisoria la FINMA aveva fra l’altro fatto divieto di agire agli organi della banca senza il consenso dell’incaricata dell’inchiesta (__________), motivo per cui il loro diritto di firma è stata modificato in diritto di firma collettivo con la __________.

 

                                         Da quel momento, sostengono, essi erano stati di fatto esautorati dalle loro competenze di consiglieri d’amministrazione.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).

                                         Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).

                                         Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).

                                         Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

                                         Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

 

                                         Nel caso in esame in esame, rettamente la Cassa ha fatto presente che con la citata decisione superprovvisoria del 2 novembre 2009 (doc. A/3 inc. 31.2013.13) i ricorrenti sono rimasti (formalmente) membri del CdA, con l’unica condizione del divieto di agire senza il consenso dell’incaricata dell’inchiesta (la __________). Il loro mandato non è stato infatti revocato. Tale circostanza, come risulterà nel prosieguo, non necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti.

 

                                         In ogni caso, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, non devono rispondere dei contributi rimasti scoperti dopo l’apertura di fallimento datato 21 dicembre 2009 in quanto da tale momento il loro potere di disposizione (Dispositionsbefugnis) viene a cadere (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, § 64 n. 260 pag. 64). Per RI 5 la sua responsabilità ex art. 52 LAVS è terminata con le dimissioni del 18 dicembre 2009.

                                         Per questi motivi a loro non possono essere imputati i contributi dovuti e non pagati per il 2010.

 

                               2.6.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

 

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 5.2.1. pag. 368 con giurisprudenza ivi citata; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi dovuti dalla DT 1 insinuati nel fallimento per un importo complessivo di fr. 1'323'167,30 (cfr. insinuazione 13 febbraio 2013 in doc. 1/C inc. 31.2013.13). Si tratta in particolare di:

 

·         conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 1'059.-- di oneri sociali concernenti la __________ e relativi alla ripresa salariale per il periodo 1.01.2007 -  30.09.2007 (doc. 1/C1 inc. 31.2013.13) determinata sulla base del rapporto 8 aprile 2013 del revisore della Cassa a seguito di un controllo del datore di lavoro eseguito il 23 marzo 2013; trattasi di riprese relative all’uso di veicoli della ditta per scopi privati di due dipendenti (doc. 1/H inc. 31.2013.13);

 

·         conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 375'966.-- per contributi concernenti una ripresa salariale per il periodo 1.10.2007 -  31.12.2009 (doc. 1/C2 inc. 31.2013.13) determinata sulla base del rapporto 8 aprile 2013 del revisore della Cassa a seguito di due revisioni eseguite il 23 marzo 2013 e 8 aprile 2010; le riprese concernono, oltre all’uso di veicoli a scopo privato da parte di due dipendenti e l’onorario di un consigliere d’amministrazione (RI 2), i “bonus” 2008 di fr. 1'474'830 versati ai dipendenti __________ e __________ cadauno (doc. 1/G inc. 31.2013.13);

 

·         conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 229’368.-- relativi al saldo di oneri sociali dovuti nel 2009 (doc. 1/C3 inc. 31.2013.13) determinati sulla base di tre distinte salari allestite l’11 marzo 2010 dalla liquidatrice del fallimento, __________, dedotti gli acconti versati (doc. 1/5 inc. 31.2013.13);

 

·         conteggio 12 febbraio 2013 di fr. 716’773.-- relativi al saldo di contributi concernenti salari dal 2007 al 2010 rivendicati da collaboratori della banca insinuati nella procedura fallimentare (doc. 1/C4 inc. 31.2013.13) – tra cui “bonus” rivendicati da __________ __________, __________ e __________

 –, così come risulta dalle tabelle 9 aprile 2010 e 12 febbraio 2013 allestite dal revisore della Cassa dopo visione della documentazione contabile presso la __________ (doc. I - M inc. 31.2013.13).

 

                                         Quanto all’obbligo di sostanziare la pretesa risarcitoria, il TCA constata che i summenzionati conteggi sono stati allegati alle decisioni di risarcimento, rispettivamente alle decisioni su opposizione. Ad eccezione delle insinuazioni di credito del 15 e 16 febbraio 2010 dei dipendenti __________ e __________ allegate alle risposte di causa (doc. 10 – 11 inc. 31.2013.13), l’amministrazione non ha prodotto la documentazione della __________ alla base delle succitate riprese salariali, limitandosi a chiedere in sede giudiziaria la relativa edizione. Tale documentazione era in possesso della Cassa (cfr. consid. 1.7). Considerato come già in sede di opposizione gli ex membri del CdA abbiano contestato l’ammontare del danno chiesto in risarcimento, sarebbe stato auspicabile che l’amministrazione l’avesse da subito messa a disposizione.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b).

                                         Infine, il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi, per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid. 5.4).

 

                                         Nel caso in esame, la Cassa non ha emesso alcuna decisione di ripresa salariale. Ritenuto inoltre che gli ex amministratori hanno contestato l’ammontare del danno, spetta ora al TCA esaminare in via preliminare la fondatezza o meno delle censure sollevate, in particolare stabilire se le riprese effettuate si riferiscono a salario determinante sui quali sono prelevati i contributi (art. 5 cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

 

                                         Nella fattispecie concreta, occorre in primo luogo ricordare che con scritto 11 marzo 2010 la __________, allegando la dichiarazione dei salari per il 2009 aveva esplicitamente fatto presente alla Cassa di non poter garantire né la completezza né la veridicità delle stesse, essendo in particolare necessari approfondimenti da parte loro e del Ministero pubblico (doc. XXXIV/58). Analogamente, nel suo scritto 1° giugno 2010 accompagnatorio alle insinuazioni dei dipendenti e CdA nel fallimento (cfr. insinuazione prodotte sub doc. A/11 inc. 31.2013.14), la liquidatrice del fallimento ha espressamente evidenziato la necessità “.. di ulteriori approfondimenti e/o verifiche …” appositamente elencati in una finca contenuta nell’elenco delle insinuazioni stesse (doc. A/13 inc. 31.2013.14).

 

                                         Fatte queste premesse, va osservato quanto segue.

 

                                         La maggior parte delle riprese e rivendicazioni salariali concernono i dipendenti __________, __________ e __________ e più precisamente:

 

-       fr. 1'474'830.-- di bonus versati nel 2008 ad __________ e __________ (doc. 1/G inc. 31.2013.13), oggetto della ripresa relativa ai salari versati ma non dichiarati per il periodo 1.10.2007 -  31.12.2009 (doc. 1/C2 inc. 31.2013.13);

 

-       fr. 6'520’811.-- di bonus non versati, ma rivendicati:

 

-       per il 2007 da __________ e __________ per fr. 1’659'512.-- cadauno (doc. 1/M inc. 31.2013.13)

 

-       per il 2008 da __________ e __________ per fr. 466'677.-- cadauno e da __________ per fr. 560'669.--  (doc. 1/M1 inc. 31.2013.13)

 

-       per il 2009 da __________ per fr. 365'690.--, __________ per fr. 1'041'564.-- e da __________ per fr. 300’508.-- (doc. 1/M2 inc. 31.2013.13)

 

tutte riprese oggetto delle rivendicazioni salari relativi al periodo 2007 – 2010 (doc. 1/C4 inc. 31.2013.13).

 

                                         Per giustificare le loro pretese, in sede d’insinuazione dei crediti nel fallimento della banca __________ (datata 15 febbraio 2010) e __________ (datata 16 febbraio 2010) hanno esibito un contratto di lavoro sottoscritto nel 2006 con la precedente ragione sociale __________; quello firmato con __________ reca la data del 16 ottobre 2006 (doc. XXXIV/146 inc. 31.2013.13) e quello con Serra la data del 24 maggio 2006 (doc. XXXIV/84 inc. 31.2013.13 ), nonché l’allegato “A”, privo di data, relativo alla retribuzione fissa ed il bonus (doc. XXXIV/149 e 187). Sulla base di questi documenti, entrambi hanno prodotto un conteggio dei bonus maturati, suddiviso in bonus già versati e bonus rivendicati. __________ per il 2008 ha indicato di aver ricevuto in misura parziale un bonus di fr. 1'474'830,80 e per il 2009, altrettanto in via parziale, fr. 537'412.--, rivendicando complessivamente fr. 2'711'110,20 di bonus, interessi esclusi (doc. XXXIV/146 inc. 31.2013.13). Va qui rilevato che del bonus versato nel 2008 non vi è traccia nella scheda salariale del 2008 (doc. XXXIV/166 inc. 31.2013.13), mentre nel “conto salari” del 2009 (allestita dalla __________) risulta invece essere stato contabilizzato (doc. XXXIV/168 inc. 31.2013.13). __________ ha sostenuto di aver ricevuto per il 2008 un bonus fr. 1'474'830,80, rivendicando un saldo di fr. 3'167'753 (doc. XXXIV/182 inc. 31.2013.13); anche in questo caso quanto versato nel 2008 non risulta contabilmente registrato nella sua scheda salario (doc. XXXIV/182 inc. 31.2013.13).

                                         __________, nella sua insinuazione del 13 febbraio 2010, ha allegato un contratto di lavoro concluso con la __________ (doc. XXXIV/135 inc. 31.2013.13), il già citato allegato “A” (doc. XXXIV/136 inc. 31.2013.13), rivendicando sulla base di un suo conteggio, oltre agli stipendi 2010, un bonus per il 2008 e 2009 di complessivi fr. 861'177 (doc. XXXIV/129 inc. 31. 2013. 13). Dalle schede relative al suo salario degli anni 2007, 2008 e 2009 risulta che egli percepiva un salario fisso (doc. XXXIV/137 -142 inc. 31.2013.13).

                                        

                                         Orbene, in sostanza i ricorrenti contestano di aver mai autorizzato il versamento di bonus, rilevando come i succitati ex dipendenti dalla banca siano penalmente indagati per reati finanziari ai danni della DT 1. Altresì rilevano come il conteggio dei bonus sia stato effettuato dagli stessi interessati, nutrendo dubbi sulla fondatezza di tali pretese.

 

                                         La Cassa ha poi effettuato una ripresa riguardante l’onorario relativo all’ultimo trimestre 2007 di RI 2 (doc. 1/G inc. 31.2013.13). Il ricorrente ha giustamente rilevato dubbi su questa ripresa, ritenuto come tale retribuzione sia stata annunciata nella dichiarazione salariale di quell’anno (sub doc. XX inc. 31.2013.13; doc. XX45 inc. 31.2013.13).

 

                                         Dall’altra parte, nel citato scritto 8 agosto 2014 la nuova liquidatrice del fallimento (____________________) ha segnatamente fatto presente di aver “… già verificato il credito della CO 1; iscriveremo in graduatoria il credito totale annunciato dalla Cassa, ma non riconosceremo i debiti futuri …”  (XXVIII inc. 31.2014.13).

 

                                         Sia come sia, non è necessario che questo TCA determini l’ammontare dei contributi dovuti dalla DT 1, i ricorrenti non potendo essere ritenuti responsabili del danno subito dalla Cassa per i motivi che seguono (cfr. consid. 2.10).

 

                               2.7.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

 

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

 

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

 

                               2.8.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).

 

                               2.9.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).                         

 

                             2.10.   Nella fattispecie in esame, il TCA è chiamato a stabilire se ai ricorrenti, che non avevano la delega gestionale della banca, può essere imputata una violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici per negligenza grave, esclusa l’intenzionalità.

 

                                         Occorre ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

 

                                         Va poi evidenziato che l’intensità della diligenza richiesta dipende dalle circostanze del caso, in particolare anche dalla grandezza dell’azienda e dal numero dei consiglieri di amministrazione. Più la società è grande meno è il grado di vigilanza richiesto (cfr. la casistica esposta in Reichmuth, op. cit., n. 635 – 639 pagg. 147/8; cfr. anche le critiche a tale giurisprudenza: Reichmuth, op. cit., n. 639 pag. 148; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013, in cui alla nota a pié pagina 97 a pag. 449 orientativamente pone la soglia al di sopra dei 50-80 collaboratori per definire una impresa grande).

                                         In caso di grandi società all’organo delegante non spetta informarsi dettagliatamente dei pagamenti, in particolare per quel che concerne gli oneri sociali; perciò non gli si può imputare una grave negligenza se egli non ha vigilato e controllato ogni singolo affare, ma si è limitato a vigilare in generale sulla conduzione e sull’attività della società, non ponendo – ad esempio - attenzione sull’omesso allestimento di un conteggio dei contributi (Reichmuth, op. cit., n. 636, pag. 147 e la giurisprudenza citata; cfr. anche STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 7.3 con riferimenti; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013 pag. 449).

 

                                         Nella fattispecie concreta, come risulta dall’organigramma di cui al doc. A/12 inc. 31.2013.14, la gestione della banca era affidata alla direzione generale (__________, direttore generale; __________, direttore generale sostituto), nonché ad una direzione con cinque direttori per altrettanti settori, fra cui quello denominato “Amministrazione” suddiviso in sei uffici, tra i quali “Contabilità/Reportistica” e “Traffico dei pagamenti”, uffici che verosimilmente si occupavano del pagamento dei contributi. La struttura dell’azienda può quindi definirsi come complessa.

                                         Dalle dichiarazioni dei salari risulta che la DT 1 impiegava nel 2007 33 persone mentre negli anni 2008 e 2009 (il conteggio del 2009 è stato allestito dalla __________) aveva rispettivamente 41 e 42 collaboratori; dopo il fallimento erano rimasti 3 impiegati. Nel 2007 la massa salariale ammontava a oltre 1,3 milioni di franchi aumentata nel 2008 a fr. 5'486'685,90, fr. 6'498'340 nel 2009 e drasticamente ridotta a fr. 115'172,55 nel 2010 (doc. 13 inc. 31.2013.13). Si tratta quindi di un’azienda medio grande (cfr. STF H 209/01 del 29 aprile 2002 consid. 6 b in viene definita come media grande un’azienda con 40 dipendenti e con una massa salariale di 1,3 milioni di franchi relativa ad un’attività di mezz’anno), motivo per cui non era esigibile che ogni singolo amministratore eseguisse puntigliosi e dettagliati controlli relativi al versamento dei contributi. Premesso quanto sopra, determinante è che dagli atti di causa non risulta che prima della decisione superprovvisoria del 2 novembre 2009 della FINMA di nomina di un incaricato d’inchiesta i ricorrenti avessero avuto motivo di dubitare del regolare versamento dei contributi, ciò che è dimostrato, come già accennato, dal fatto che tutti gli oneri sociali (acconti e conteggi finali) sono stati liquidati entro i termini di legge senza che la Cassa abbia dovuto inviare diffide di pagamento o precetti esecutivi. Solo a partire dall’acconto di novembre 2009, a seguito del precipitare della situazione della banca, i contributi non sono stati versati (cfr. specchietto evoluzione del pagamento dei contributi sub XX inc. 31.2013.13). Successivamente al fallimento della società sono emerse le differenze e le rivendicazioni salariali.

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2.e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte dell’ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l’amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se l’amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata).

                                         È sulla base di questa giurisprudenza che la Cassa, tenuto conto delle dimissioni dal CdA inoltrate da RI 5 il 18 dicembre 2009, ha verosimilmente (nella decisione su opposizione contestata non risulta alcuna spiegazione in merito) limitato il danno a fr. 43'419,95, corrispondente al saldo degli acconti da gennaio a novembre 2009, non computando in particolare le riprese salariali accertate dopo il fallimento della banca (doc. 1/F inc. 31.2013.17).

 

                                         In concreto, dopo attento esame degli atti questo TCA ritiene che in buona fede i ricorrenti, benché non dimissionari, non potevano sapere dei bonus versati in nero e di quelli rivendicati ed insinuati nel fallimento, come pure dei salari reclamati dai collaboratori della banca e parimenti insinuati. Tutte queste retribuzioni sono state accertate in sede di controllo del datore di lavoro, eseguito dopo il fallimento della banca e sono state fatte oggetto delle riprese salariali il cui mancato versamento di contributi costituisce parte del danno fatto valere dalla Cassa.

 

                                         Per inquadrare l’intrigata e complessa situazione della banca è sufficiente fare riferimento a quanto esposto dalla FINMA, sulla base degli atti penali da lei consultati, nella decisione 21 dicembre 2009:

 

" Il Presidente e il Vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca (CdA) hanno conferito a __________, Direttore Generale sostituto e responsabile per il __________, la gestione patrimoniale e la consulenza alla clientela, procura con firma individuale per effettuare operazioni (aperture/chiusure di conti, conferme operative, eccetera) con il Gruppo __________ per conto della __________ (atti di procedura 1031339 A3 p. 2016). In base a questa autorizzazione __________ e il Direttore Generale __________ (responsabile del trading e azionista) hanno potuto prelevare importi in contanti dai conti dei clienti e della Banca per sostenere un stile di vita dispendioso e pagare retrocessioni o compensi alle persone con cui l'istituto operava a vario titolo.

 

(9) Al fine di mascherare tali prelevamenti, i conti citati venivano alimentati con entrate bancarie non reali e con Utili di operazioni di borsa non effettive. La contropartita di tali scritture contabili fittizie era sempre riconducibile ai conti della Banca presso la __________.

 

(10) Il contabile, su ordine di __________ e __________, provvedeva a falsificare gli estratti ricevuti dalla __________, modificando le ultime due pagine e consegnando poi gli estratti modificati all'ufficio contabilità, che effettuava le necessarie scritture contabili nel sistema informatico della Banca. Al 30 ottobre 2009, tra i due estratti vi era una differenza complessiva pari ad un controvalore di circa CHF 20 mio (atti di procedura 1031339 A3 pag. 1016).

 

(11 ) Conseguenza del mancato controllo è inoltre, che, dopo l'arresto di __________ e il soggiorno all'estero di __________, l'incaricata d'inchiesta ha trovato un istituto praticamente paralizzato sul piano operativo, essendo lo stesso sprovvisto di adeguate sostituzioni per le funzioni chiave.

L'effettiva conduzione della banca era quindi nelle mani di due sole persone (atti di procedura 1031339 A3 p. 1026, 1028).

 

(12) A questo si aggiunge il riscontro di una situazione allarmante relativa all’operatività dei clienti della banca (…..).

 

(13) Gli accertamenti penali in corso relativi ai reati di appropriazione indebita, amministrazione infedele per scopo di lucro, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro aggravato mettono in causa il presupposto della garanzia di irreprensibilità di __________ (Direttore Generale e azionista qualificato) e __________ (Direttore Generale sostituto e azionista qualificato). Quest'ultimo ha ammesso le proprie responsabilità nell'ambito del sistema di retrocessioni messo in atto, del sistema di contabilizzazione fittizia con falsificazione di documenti, del dissesto finanziario, nonché della partecipazione attiva di altri dipendenti della banca (atti di procedura 1031339 A3 p. 1029 und A3 1000)."

(sottolineatura del redattore; doc. A/5 inc. 31.2013.14).

 

                                         È in questo contesto che s’inserisce la vicenda dei bonus. In particolare nel verbale 1° dicembre 2009 __________, vicedirettore della DT 1, ha rilevato la possibilità che su determinati conti di clienti  “… sia stata contabilizzata operatività ordinaria per generare liquidità necessaria a remunerare bonus non ufficiali agli operatori di banca piuttosto che quelli personali,” elencando i nominavi dei beneficiari (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________). Ha anche ammesso il versamento di una gratifica in contanti non ufficiale di fr. 15'000.-- versata a __________ (doc. A/15 inc. 31.2013.14).

                                         A proposito dei succitati beneficiari dei bonus, va evidenziato che, almeno da quanto si evince dai verbali agli atti, risultano indiziati di reato i seguenti ex collaboratori della banca: __________ (doc. A/15 inc. 31.2013.14), __________ (doc. A/19 inc. 31.2013.14), __________ (doc. A/22 inc. 31.2013.14), __________ (doc. A/23 inc. 31.2013.14), __________ (doc. A/25 inc. 31.2013.14).

 

                                         Dal verbale 10 maggio 2010 di __________ (pag. 7; doc. A/20 inc. 31.2013.14) si evince in particolare che il procuratore pubblico gli prospetta che  “… che DT 1 ha sistematicamente inserito false scritturazioni nella propria contabilità e nei libri contabili, rispettivamente ha omesso di inserire scritturazione reali. In particolare il bonus di __________ e __________ e tutto il sistema generale a favore degli operatori. Vi è stato inoltre un mancato accantonamento dei bonus dovuti e non ancora pagati. Vi sono state malversazioni ed occultare i risultato di gestione””. Tale modalità di operare è stata ammessa (“Confermo che abbiamo operato secondo questa modalità”).  

                                         Sempre in quella sede, il perito del Ministero pubblico, prospetta a __________ “ ... che in DT 1 risulta un sistema generalizzato e sistematico di falso in bilancio per occultare spese di gestione esorbitanti e “bonus” esorbitanti allorquando la società era già in stato di illiquidità e di sovra indebitamento ed avrebbe dovuto depositare i bilanci. Ciò non è avvenuto ed in DT 1 sono continuate le malversazioni ai danni di clienti, rispettivamente sono continuate le false scritturazioni contabili per occultare il disavanzo” (sottolineatura del redattore).

 

                                         I bonus venivano versati in nero (cfr. al riguardo verbale 21 ottobre 2010 di __________, dipendente della banca, in doc. A/22 inc. 31.2013.14 pag. 15).

                                         Anche parte dei salari sono stati versati in nero, come ammesso da __________, consulente __________, il quale alla domanda sul motivo per cui, oltre ai fr. 4'000.-- di salari al netto , aveva ricevuto 10'500.-- euro ha risposto “…può darsi che si tratti di una parte di stipendio che dovevano versarmi “in nero”. In precedenza ciò era già stato fatto. Avevo già ricevuto parte di stipendio in “nero” ed in euro. Mi sono accordato in tal senso verbalmente con la direzione. All’epoca ne avevo parlato con __________. In tutta franchezza dovrei però verificare fino a che momento mi à stata versata una parte di salario in “nero” (doc. A/24 inc. 31.2013.14).

                                         Questa “prassi” è stata confermata da __________, il quale in occasione della sua deposizione del 12 aprile 2010 ha dichiarato: “ È stato __________ a chiederci di aprire un conto ad un prestanome per trasferire i nostri bonus …” (doc. A/25 inc. 31.2013.14). 

 

                                         Non solo, dei bonus versati non ne sapevano nulla né il CdA né tantomeno il revisore. Al riguardo, il 5 luglio 2010 __________ (direttore del reparto amministrativo), in merito alla rivendicazioni dei dipendenti __________ e __________ riguardanti il versamento di bonus, aveva dichiarato:

 

" Mi viene prospettato che esistono diversi mail che confermano che fossi al corrente delle rivendicazioni di __________ /__________. Tali impegni non figurano mai a bilancio? Questa omissione è di grande rilievo per la solidità patrimoniale della banca. Per quale ragione non è stata iscritta a bilancio?

Quando __________, __________ e __________ sono venuti da me nel maggio/giugno 2009 informandomi sui fatto che vantavano crediti per bonus dell'ordine di diversi milioni, ne ho parlato con __________ e ____________________. __________ mi ha riferito che la questione non gli interessava, __________ per parte sua, mi ha risposto che le pretese dei tre per bonus non potevano essere inserite nei bilanci della società perché la società non disponeva dei fondi necessari. Per me era un fatto grave. Non ho parlato di questa grave situazione né con il CdA né con il revisore perché mi era stato vietato da __________. Riconosco che a quel momento avrei anche potuto distanziarmi ed è stato certamente un errore non

averlo fatto. E' vero che confidavo nell'arrivo del direttore generale che tuttavia, vista la  strutturazione di DT 1, non avrebbe comunque potuto sistemare o limitare l'enorme potere che avevano i due azionisti principali, ma probabilmente le cose  sarebbero uscite fuori …”(sottolineature del redattore; doc. A/23 inc. 31.2003.14).

 

                                         Inoltre, dai bilanci 2007 e 2008, in particolare al punto no. 5.3 degli stessi (Suddivisione spese per il personale) non risultano evidenziate posizioni riguardanti bonus (doc. A/28 e A/29 inc. 31.2013.13).

 

                                         Da quanto risulta dagli estratti relativi ai rapporti 3 giugno 2008 e 5 giugno 2009 dell’Organo di revisione esterno sull’audit prudenziale secondo la __________ e __________ relativi agli anni 2007 e 2008, la banca aveva scelto una politica di retribuzione fissa, escludendo alcun sistema di retribuzioni variabili in funzione del volume o di guadagni di corso, ad eccezione di due impiegati che beneficiavano di una partecipazione del 7.5% del capitale della banca (cfr. Rapport de l’organ de révision externe sur l’audit prudentiel LP et LBVM pour l’exercice 2008, punto no. 3.1.3.8: “. Les banque a pour politique de rétribuer les employés selon une rétribution fixe. Acun système de variable, en fonction des volumes ou des gains de cours réalisés, n’a été mis en place. Deux employés de la banque, actifs dans le front et le support, ont acquis une participation de 7.5% dans le capital de la banque. Cette participation a pour but de fidéliser et de faire participer des employés dans le succès de l'entreprise. Sur la base de nos procédures de revue des risques, nous n'avons pas constaté de faits qui pourraient nous amener à conclure qu'une intervention de la FINMA est nécessaire » in doc. A/27 inc. 31.2013.14 pag. 27. Per il 2007 cfr. doc. A/26 inc. 31.2013.14).

                                          

                                         Certo, come rilevato dalla Cassa, può apparire singolare che i ricorrenti, membri del CdA, non sapessero del versamento di bonus, questo in particolare se si tiene conto, come visto al consid. 2.6, che tale retribuzione era regolamentata nell’allegato “A” ai contratti di lavoro. Tuttavia, dalle risultanze penali succitate si è evinto che parte dei bonus sono stati versati in nero, come anche parzialmente gratifiche e salari, motivo per cui i ricorrenti non potevano rendersene conto. D’altronde essi non potevano sapere dei bonus milionari reclamati da collaboratori della banca – in particolare, come emerge dal succitato verbale 5 luglio 2010 di __________, trattasi di __________, __________ e __________ – , visto che gli interessati si erano rivolti alla direzione per far valere i propri diritti e non al CdA.

 

                                         Come del resto, viste le dimensioni della banca, i ricorrenti non avrebbero dovuto sapere che l’auto aziendale fosse utilizzata per scopi privati, motivo per cui non potevano aspettarsi una ripresa salariale (cfr. consid. 2.6). Essi parimenti non potevano sapere delle controversie salariali come da “Rapporto sui pagamenti degli stipendi di dicembre da pagare a collaboratori che presentano casi particolari “ redatto dalla direzione il 18 dicembre 2009 (doc. A/14 inc. 31.2013.14).

 

                                         Va altresì ricordato che dal punto di vista dei contributi, sino al l’acconto di ottobre 2009 la banca aveva regolarmente versato gli acconti, come pure i conguagli e quindi per i ricorrenti non vi era motivo di preoccupazione.

 

                                         Infine, va evidenziato che vista la situazione di contabilità contraffatta, di versamenti in nero di prestazioni salariali ecc. emersa dalle succitate deposizioni, in particolare quella di __________, gli ex amministratori non potevano rendersi conto della reale situazione in cui versava la banca, fatti emersi solo a seguito dell’apertura dell’inchiesta penale e dell’intervento della FINMA.       

                                     

                             2.11.   I ricorrenti hanno chiesto l’edizione di diversa documentazione (cfr. XVI e XVII).  

 

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         A mente del TCA, la documentazione agli atti, in particolare quella penale prodotta, è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, motivo per cui non si rende necessario esperire ulteriori accertamenti.

 

                             2.12.   In conclusione, visto quanto sopra, non essendo adempiute per RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 RI 5 le condizioni per riconoscere una loro responsabilità ex art. 52 LAVS, i rispettivi ricorsi vanno accolti e le rispettive decisioni su opposizione 31 luglio 2013 annullate. Ai succitati ricorrenti patrocinati in causa vanno assegnate congrue ripetibili.

                                     

                             2.13.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§ Le rispettive decisioni su opposizione del 31 luglio 2013 sono annullate.

 

                                   2.       Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà a titolo di ripetibili (IVA inclusa) a RI 1 ed a RI 5 fr. 2'500.-- ciascunoRI 1RI 5RI 2, RI 3 e RI 4 complessivamente fr. 3'500.--.

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti