CO 1ta

 

 

Incarto n.
31.2013.18-19

 

rg/sc

Lugano

25 giugno 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 4 novembre 2013 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 7 ottobre 2013 emanate da

 

 

 

 

 

 

in relazione alla fallita:

 

 

terzo chiamata in causa:

CO 1 

 

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

FA 1

 

 

TERZ 1,

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, società con sede a __________ ed attiva in particolare nella compravendita, locazione e gestione di esercizi pubblici, è stata iscritta a RC il 17 settembre 2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Dal 16 novembre 2007 al 24 settembre 2012 amministratore unico della società con diritto di firma individuale è stato RI 1. In seguito – e sino allo scioglimento della società per fallimento decretato il 19 settembre 2013 – amministratore unico è stato TERZ 1 (cfr. estratto RC).

                                        

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1. novembre 2007 per la gerenza della Discoteca __________ a __________ e dal 1° giugno 2011 per le gestione del __________”.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla e precettarla (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti sub doc. 5 in inc. 31.2013.18 rispettivamente sub doc. 4 in inc. 31.2013.19) sino all’emissione di diversi attestati di carenza beni (ACB), i primi rilasciati il 13 luglio 2012 (cfr. XII in inc. 31. 2013.18).

 

                                         Con decreto 19 settembre 2013 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società (cfr. estratto RC).

                                        

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con distinte decisioni datate 26 luglio 2013 e confermate con decisioni su opposizione emanate il 7 ottobre 2013, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di CHF 40'299.30 corrispondenti ai contributi AVS/AI/IPG e AF non soluti dalla FA 1 per il periodo 1. novembre 2007 - 31 agosto 2012 relativamente alla gestione della Discoteca __________, rispettivamente di  CHF 5'949.95 per contributi riguardanti il personale fisso non versati nel periodo 1. giugno 2011 – 30 giugno 2012, in entrambi i casi con vincolo di solidarietà con TERZ 1 per analoghi importi e periodi.

__________

                               1.4.   Contro le suddette decisioni su opposizione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità giusta l’art. 52 LAVS. Rimprovera anzitutto alla Cassa di non averlo informato – prima di emanare nei suoi confronti, il 26 luglio 2013, le decisioni di risarcimento – della situazione debitoria in cui si trovava la FA 1 che ritiene quindi essergli stata “estranea”. Sostiene di non essere responsabile anche perché quando ha terminato il proprio mandato la società era ancora attiva, evidenziando altresì di non essere più amministratore a far tempo dal 25 settembre 2012. Sottolinea inoltre come in occasione dell’assemblea straordinaria tenutasi il giorno prima gli sia stato dato “ampio scarico” quale amministratore unico della società. Conclude respingendo in toto la pretesa risarcitoria e dichiarandosi ad essa “estraneo”. 

 

                               1.5.   Con le rispettive risposte di causa la Cassa postula l'integrale reiezione dei ricorsi, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di diligenza da parte dell’insorgente.

 

                               1.6.   Con osservazioni 9 dicembre 2013 il ricorrente ribadisce di a-ver avuto “ampio scarico” quale amministratore, di essere “estraneo” alla situazione debitoria venutasi a creare nel senso che egli non ha saputo nulla sino al momento in cui gli è stata resa la decisione di risarcimento. Evidenzia inoltre come le richieste di pagamento della Cassa e le consecutive procedu-re esecutive siano state indirizzate e avviate nei confronti della società datrice di lavoro e non direttamente nei suoi confronti.

 

                               1.7.   Chiamato in causa con decreto vice presidenziale dell’11 dicembre 2013 (cfr. VIII), TERZ 1 – nei cui confronti la Cassa ha parimenti avviato una procedura di risarcimento in relazione al mancato pagamento di contributi paritetici da parte della FA 1 – è rimasto silente. Con decreto di medesima data è stata pure ordinata la congiunzione delle cause di cui agli inc. 31.2013.18 e 31.2013.19 (cfr. VII).

 

                                     

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della LPGA – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

 

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss).

                                        

                                         Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio dei primi ACB rilasciati alla Cassa il 13 luglio 2012 (cfr. supra consid. 1.2, cfr. XI) ed attestanti quindi l’impossibilità di riscuotere i contributi e quindi l’insolvibilità della società datrice di lavoro la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, organo formale della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

 

                                         In tale contesto con particolare riferimento all’argomento addotto dall’insorgente il quale, evidenziando come le richieste di pagamento dei contributi e le relative procedure esecutive siano state indirizzate alla società e non rivolte e promosse nei suoi confronti, tralascia invero di considerare la distinzione tra credito contributivo e credito risarcitorio è bene ricordare che debitore verso la Cassa dei contributi paritetici è il datore di lavoro (artt. 14ss LAVS), mentre che debitore del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS non è necessariamente quest’ultimo ma, come accennato sopra, può essere ritenuto in via sussidiaria, come nel presente caso trattandosi di persona giuridica, un suo ex organo (sulla distinzione, per natura ed oggetto tra credito risarcitorio ex art. 52 LAVS e credito contributivo ex art. 16 LAVS cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 178; DTF 123 V 171s; cfr. anche la succitata STCA 11 dicembre 2007, consid. 2.7.4).

 

                                         Non è inoltre qui superfluo sottolineare come, nell’ambito di u-na procedura di risarcimento, nei confronti dei responsabili la Cassa emette una decisione di risarcimento (art. 52 cpv. 4 LAVS) contro la quale è dato il rimedio dell’opposizione (art. 52 LPGA) e poi del ricorso all’autorità giudiziaria (art. 56 LPGA), nessun disposto di legge o d’ordinanza stabilendo l’obbligo per la Cassa di informare il responsabile del danno prima di iniziare, tramite emissione di una decisione, una procedura di risarcimento (sul diritto d’audizione prima di decisio-ni, come in casu, impugnabili con opposizione cfr. art. 42 LPGA). Come si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 2.7), l’affermazione dell’insorgente secondo cui prima dell’emanazio-ne delle decisioni di risarcimento egli non sapeva nulla della/era estraneo alla situazione debitoria della società (cfr. supra consid. 1.4 e 1.6) è circostanza che non può che confermare come egli abbia agito in maniera inadempiente e negligente per rapporto ai obblighi derivanti dalla sua funzione di amministratore della FA 1.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti al-l’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso in esame, il danno è costituito, come detto, dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il periodo 1. novembre 2007 – 31 agosto 2012 in relazione alla gestione della Discoteca __________ (CHF 40'299.30), rispettivamente il periodo 1. giugno 2011 – 30 giugno 2012 per quanto riguarda la gestione del __________ (CHF 5'949.95) (cfr. decisioni impugnate; cfr. specchietti dell’evoluzione dei pagamenti prodotti con le rispettive risposte di causa).

 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesi-ma e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelievo dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteg-gi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                     

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                     

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la tra-smissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 con-sid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esi-stenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.8).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                     

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                     

                               2.7.   Nel caso che ci occupa, il ricorrente nega una sua responsabilità sostenendo la sua estraneità al mancato pagamento dei contributi in quanto, oltre a non essere stato informato della situazione debitoria prima dell’emanazione, il 26 luglio 2013, delle decisioni di risarcimento (censura evasa al consid. 2. 2 che precede), l’assemblea della società tenutasi il 24 settembre 2012 gli avrebbe dato “ampio scarico” quale amministratore, ricordando inoltre come il suo mandato abbia quindi pre-so termine il 25 settembre 2012, in un momento in cui la società era ancora attiva.

 

L’insorgente non allega nè sostiene di essersi interessato o di essere stato impossibilitato ad occuparsi delle questioni contributive – né d’altronde ciò emerge dagli atti all’inserto – e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di amministratore unico gli imponeva. E’ l’insorgente medesimo ad affermare di non aver saputo nulla, prima dell’emanazione delle decisioni di risarcimento, della situazione debitoria in cui si trovava la società, affermazione, questa, che rivela e conferma come egli non abbia svolto correttamente e diligentemente la propria funzione di amministratore unico e quindi di orga-no esecutivo della società (cfr. supra consid. 2.4, 2.6). Per il resto, lo scarico che egli avrebbe ricevuto in occasione del-l’assemblea degli azionisti del 24 settembre 2012 non è circo-stanza idonea a giustificare il mancato versamento dei contributi, trattandosi di mera questione interna ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa e  quindi senza rilevanza nell'ambito della responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS (STCA  31.2002.14 del 6 agosto 2002 con riferimenti).

 

Ritenuto che il disconoscimento dei doveri quale organo formale rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. anche RCC 1992, p. 263, consid. 7b), nella misura in cui vi sia da ritenere che l’insorgente abbia delegato ad altre persone i compiti relativi al conteggio e al versamento dei contributi (ciò che in concreto sembra essere stato il caso considerato quanto dichiarato dall’insorgente nelle osservazioni 9 dicembre 2013; cfr. VI in inc. 31.2013.18), giova ricordare che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osser-vanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodica-mente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

 

                                         Infine, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazio-ne di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo – nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazio-ne della società – l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può nel contempo venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b). Secondo la giurisprudenza, quando un amministratore accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).

 

                                         Il fatto, invocato dal ricorrente, secondo cui il mandato di amministratore unico sia terminato in un momento in cui la società era ancora attiva, non è circostanza idonea a liberarlo da una sua responsabilità. Infatti da un lato un organo rispon-de del danno provocato dal mancato versamento dei contributi dovuti nel periodo intercorrente tra il momento della sua entrata in funzione (in casu il 16 novembre 2007) e quello in cui lascia effettivamente la sua carica (in casu il 24 settembre 2012; sul punto vedi Reichmuth, op. cit. n. 256ss, p. 63; Valterio, Droit de l’AVS e de l’AI, Commentaire thématique, 2011, n. 2412s, pp. 673s; Kieser, Alters-und Hinterlassenen-versicherung, in Murer/Stauffer (Hrsg.), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2012, ad art. 52, n. 71ss, pp. 336s). D’altro lato, come detto, dal momento in cui la società, come in concreto, diviene insolvibile, è data la responsabilità in via sussidiaria dei suoi organi e il credito risarcitorio dovendo inoltre, come in casu, essere fatto valere nei confronti del responsabile nel termine di 2 anni dalla conoscenza del danno (in casu da far risalire al rilascio, il 13 luglio 2012, di diversi ACB a favore della Cassa; nella fattispecie non sono ravvisabili nell’inserto elementi che permettano di ipotizzare, stante l’esistenza di ACB di altri creditori, l’esi-stenza di motivi per i quali la Cassa avrebbe dovuto esercitare il diritto di consultazione ex art. 8a LEF con conseguente anticipazione del momento della conoscenza del danno; sul punto cfr. STF H 208/00 e H 2009/00 del 28 aprile 2003);

 

                               2.8.  

                            2.8.1.   Occorre ora esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è la fattispecie in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può    eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

 

                            2.8.2.   In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa nel senso della giurisprudenza cita al considerando precedente.

 

                                         Occorre comunque rilevare che la FA 1, nonostante nu-merose diffide e i precetti esecutivi (cfr. gli specchietti, rimasti incontestati, relativi all’evoluzione del debito contributivo prodotti sub doc. 5 in inc. 31.2013.18 e sub doc. 4 in inc. 31.2013.19), non ha integralmente saldato gli oneri sociali relativi complessivamente al periodo 1. novembre 2007 – 31 a-gosto 2012.

 

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’in-sorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188).

 

                                         Come detto al considerando precedente, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che, come visto sopra, non corrisponde al caso in esame. Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che nel caso concreto è accaduto.

 

                                         In conclusione il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi CHF 46'249.25 (40'299.30 + 5'949.95) oggetto delle decisioni contestate.

 

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

 

                             2.10.   In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’am-missibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di CHF 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammis-sibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati.

 

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti