CO 1comandata

 

 

Incarto n.
31.2013.1

 

BS

Lugano

15 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 emanata da

 

 

 

 

 

in relazione alla

 

 

terzo chiamato in causa

CO 1  

 

in materia di art. 52 LAVS

 

 

PI 1

 

 

TERZ 1

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   La FA 1, iscritta a RC il __________ 2008, con sede a __________, aveva quale scopo sociale, in particolare, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie informatiche per la comunicazione, l’informazione e la sicurezza.

                                         TERZ 1 è stato amministratore unico (dal __________ 2009 al __________ 2010; date di pubblicazione nel FUSC), presidente e direttore (dal 6 maggio 2010 al 2 marzo 2011) e nuovamente amministratore unico e direttore (dal 2 marzo 2011 fino al fallimento), con diritto di frima individuale.

                                         RI 1 è stato membro del CdA, con diritto di firma individuale, dal __________ 2010 al __________ 2011 (date di pubblicazione nel FUSC). Il suo diritto di firma è stato cancellato a seguito della revoca, al 23 febbraio 2011, del mandato da parte degli azionisti (doc. 1/C).  

                                       

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2011.

 

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi costringendo la Cassa a procedere, dal mese di aprile 2009, all’invio di diffide e, dal mese di settembre 2009, all’avvio di procedure esecutive (cfr. specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2009 - 2011; doc. 1/G-G2).

 

                                         Con decreto 21 febbraio 2011 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura della procedura di fallimento della società, autorizzato la relativa liquidazione in via sommaria (FUSC __________ 2011). Con decreto 3 marzo 2011 la CEF ha accordato l’effetto sospensivo al reclamo della società, ripristinando l’iscrizione a RC della ragione sociale (FUSC __________ 2011). La società è stata nuovamente dichiarata fallita (decreto 31 marzo 2001 della CEF; FUSC __________ 2011).

 

                                         La Cassa ha insinuato all’UEF di __________ il proprio credito di fr. 20'519,25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti per gli anni 2009 e 2010, di cui fr. 3'486,40 per contributi su rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1/E-E4).

 

                                         A seguito della chiusura della procedura fallimentare, la Cassa ha ricevuto un attestato di carenza beni per l’intero credito insinuato (doc. 1/F).

 

                                         La società è stata radiata da RC il __________ 2012.

 

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 30 agosto 2012 – confermata con decisione su opposizione 17 dicembre 2012 – la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 10’092,30, importo corrispondente ai contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni 2009 e 2010 (solo gli acconti trimestrali), in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo ed importo (doc. 1).

 

                               1.4.   Contro la citata decisione su opposizione, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento. In sostanza ritiene che non possa essergli rimproverata una violazione per negligenza grave delle prescrizioni avendo egli vegliato affinché i contributi venissero pagati. Fa in particolare presente di aver incaricato una società esperta in contabilità per controllare l’operato di TERZ 1, unico e solo responsabile della FA 1, visto che da quest’ultimo non era riuscito ad accedere ai libri contabili e non potendo quindi avere un quadro sull’effettivo stato della società. Preso poi atto dell’impossibilità di un controllo contabile, in quanto TERZ 1non aveva fornito la necessaria documentazione, il ricorrente evidenzia di aver rassegnato le proprie dimissioni dal CdA. In via subordinata chiede che, qualora dovesse essere ritenuto responsabile del danno subito alla Cassa, questo venga ridotto a fr. 6'332,45, importo corrispondente agli oneri sociali rimasti scoperti dopo l’inizio del suo mandato quale membro del CdA.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, confermando una violazione per negligenza grave delle prescrizioni.

                                     

                               1.6.   Con decreto 11 marzo 2013 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (VIII), il quale è tuttavia rimasto silente.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di com-pensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. General-mente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

 

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

 

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vi-gore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                        

                                         Nella fattispecie in esame, a seguito dell’apertura della procedura di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, membro del CdA della società, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla citata società.

 

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

 

                                         Nel caso concreto, il danno fatto valere nei confronti del ricorrente è costituito dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF concernenti il 2009 ed gli acconti trimestrali del 2010 (cfr. decisione impugnata; cfr. anche specchietto dell’evoluzione dei pagamenti; doc. I/G). Il fatto che, come rilevato dal ricorrente, i contributi paritetici si riferissero essenzialmente al salario versato dalla società a TERZ 1 non è determinante. Infatti, l’insorgente non ha sostenuto che quanto percepito dal summenzionato non fosse dovuto ad un’attività lucrativa svolta in seno alla società.

 

                                         L’insorgente rileva di aver assunto la carica di amministratore unicamente il 28 aprile 2009, motivo per cui a sua detta egli deve (eventualmente) rispondere solo per gli oneri sociali dovuti dopo tale data. Va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 p. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 p. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., p. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 p.68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

                                         Nel caso in esame dagli atti non emerge, né del resto è stato fatto valere (“…la società non era insolvibile, né sembrava così gravemente indebitata al momento dell’entrata in funzione di RI 1..”; ricorso p. 9), che al momento dell’entrata in carica dell’insorgente quale membro del CdA della FA 1 quest’ultima si trovasse già in uno stato d’insolvenza tale da rendere impossibile il pagamento dei contributi già scaduti, motivo per cui l’insorgente deve rispondere anche per gli oneri sociali dovuti prima del 28 aprile 2009 pari a fr. 3'759,85. Non è pertanto rilevante, come sostenuto dal ricorrente, che egli non abbia contribuito a tale posta di danno. 

 

                                         Ne consegue che rettamente la Cassa ha chiesto al ricorrente complessivamente fr. 10'092,30 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, motivo per cui la richiesta di limitare il danno agli oneri sociali rimasti impagati durante il periodo in carica quale membro del CdA (fr. 6'332,45) non può essere accolta.

                                        

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

 

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).

 

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                     

                               2.7.   Nel caso in esame, il ricorrente rileva di essere diventato amministratore “al fine di convogliare nell’azienda le proprie capacità nel settore informatico ed il proprio know-how acquisito nel corso della collaborazione professionale con altre società” (cfr. opposizione p. 3). Evidenziando di non aver avuto alcuna competenza gestionale ed amministrativa, di spettanza del presidente del CdA nonché direttore della FA 1 TERZ 1, l’insorgente rileva che quest’ultimo gli aveva fornito delle rassicurazioni circa il buon andamento della società. Egli ritiene inoltre che al momento dell’entrata in carica quale membro del CdA “ … il debito AVS ammontava solo a fr. 3'759,85 cifra modestissima, assolutamente non allarmante, del tutto insignificante viste le rassicurazioni scritte del TERZ 1, il quale rassicurava, anzi, su imminenti ristorni” (ricorso p. 6). Non avendo avuto accesso alla contabilità, l’insorgente sottolinea di aver incaricato la __________ per esaminare i conti della società. Solo quando quest’ultima non è riuscita ad avere la completa documentazione contabile, il ricorrente avrebbe rassegnato le proprie dimissioni.

 

                                         Occorre qui ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."                                                                        

                                         Secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4).

 

                                         Ritornando al caso in esame, come visto sopra, parrebbe che al momento dell’inizio del suo incarico l’insorgente sapesse dei fr. 3'759,85 di scoperti AVS (corrispondenti agli acconti IV trimestre 2009 e I trimestre 2010; cfr. doc. 1/G) - da lui definitiva come cifra modesta e del tutto insignificante – senza nutrire preoccupazioni, viste le non meglio specificate rassicurazioni ricevuto da TERZ 1 ed gli altrettanto non meglio dettagliati promessi ristorni. Fatto sta che il succitato importo scoperto riveste un’importanza non di poco conto, visto che l’unico collaboratore stipendiato dalla società era lo stesso direttore TERZ 1 con un salario annuo di fr. 66'000.-- pari a fr. 9'240.-- di contributi paritetici annui, senza contare spese, interessi di mora ecc.(cfr. relativa distinta salari 2009 e conteggio oneri sociali in doc. 3).

                                         Facendo presente di non aver avuto accesso diretto alla documentazione contabile, il ricorrente rileva di aver dato incarico alla __________ di analizzare i conti FA 1 e che verso metà febbraio 2011 da quest’ultima è stato informato “… della nostra (della Contam SA, n.d.r) difficoltà nello svolgimento del mandato evidenziando delle lacune a livello contabile, in primis nella gestione dei flussi di cassa” (cfr. scritto 25 settembre 2012 della Contam SA al ricorrente; doc. B). Resosi pertanto conto che “… l’intervento della Contam è rimasto incompiuto (intervento di controllo e di verifica della contabilità della società; n.d.r.), suo malgrado e nonostante le richieste d’informazioni, ciò che ha reso evidente l’effettivo dello stato della gestione societaria e l’oggettiva impossibilità di giungere ad una verifica completa per la mancanza di dati…”, (ricorso pp. 6/7), l’insorgente avrebbe di conseguenza rassegnato le proprie dimissioni. A prescindere dal fatto che agli atti non vi è la benché minima traccia delle asserite dimissioni – rimaste allo stadio di puro e semplice parlato – e che durante l’assemblea generale straordinaria della FA 1, tenutasi il 23 febbraio 2011, sono stati gli azionisti a revocargli il mandato di membro del Cda (cfr. relativo verbale, doc. 1/C), l’agire del ricorrente appare tardivo. Infatti, solo nel mese di dicembre 2010 (cfr. citato scritto 25 settembre 2012 della Contam SA; doc. B) egli ha conferito il succitato mandato alla Contam SA, vale a dire oltre sette mesi dall’inizio del suo incarico quale membro del CdA. Egli, facendo uso del suo obbligo di vigilanza e diligenza, avrebbe dovuto agire prima.

                                         Visto quanto sopra, si deve concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), per di più di modestissime dimensioni quale la FA 1, tenuto conto che l’ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti).

 

                               2.8.   Il ricorrente non per il resto ha fatto valere motivi di giustificazione o di discolpa – conformemente alla giurisprudenza federale – in relazione all’omesso pagamento dei contributi.

 

                                         Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

 

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                        

                                         Ritornando al caso in esame, occorre evidenziare che a partire dal II acconto trimestrale 2009 la FA 1 è stata in cronico ritardo con il versamento degli oneri sociali. Come si evince dal citato specchietto relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2009 – 2010, nel mese di aprile 2009 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal settembre 2009 a precettarla (cfr. specchietto relativo all’evo-luzione dei pagamenti degli oneri sociali 2009 - 2011; doc. 1/G-G2).

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).

 

                                         Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto.

 

                                         Ne consegue che il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 10’092,30.

 

                               2.9.   L’insorgente ha chiesto l’audizione dell’amministratore della __________ (società incaricata, come visto, a suo tempo di esaminare la contabilità della Next Swiss Solution SA; cfr. consid. 2.7) e l’edizione dell’incarto della Cassa.  

 

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94).

 

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. Non necessaria è in particolare l’audizione dell’amministratore della __________, visto che gli atti contengono il citato scritto 25 settembre 2012 in cui viene descritto l’esito del controllo contabile eseguito dalla stessa. Per quanto riguarda la chiesta edizione dell’incarto Cassa, lo stesso è stato prodotto con la risposta di causa. 

 

                             2.10.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

 

                             2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’in-terpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- deve essere dimostrata dal ricorrente).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

 

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                           Fabio Zocchetti