comandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 26 marzo 2013 emanata da |
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In relazione alla
terzo chiamata in causa |
CO 1
in materia di art. 52 LAVS
FA 1
__________ |
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ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 con sede a __________o (in precedenza __________ e __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 10 novembre 2004. Lo scopo sociale consisteva nell’interme-diazione di contratti ed affari assicurativi di ogni tipo, analisi di portafogli assicurativi e risk management nonché tutte le relative operazioni e servizi.
RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 5 giugno 2008 (cfr. estratto RC sub doc. 1/A) sino alle dimissioni, con effetto immediato al 25 maggio 2011 (cfr. lettera raccomandata del 24 maggio 2011 e conferma/ricevuta sub doc. 1/B-B1).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. gennaio 2005 al 31 luglio 2011.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 2010 e precettarla dal settembre 2010 (vedi lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo richiamato dal TCA alla Cassa; IX e X/1-3).
Con decreti 24 ottobre e 23 dicembre 2011 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento ai sensi dell’art. 230 LEF (pubblicazioni FUSC del __________ e del __________ dicembre 2011).
La Cassa ha insinuato il 3 luglio 2012 all’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 85'917.90 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo gennaio 2009 – luglio 2011 (doc. 1/C-C/3).
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 1/D).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 31 gennaio 2013 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione 26 marzo 2013 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 84'697.90 per i contributi paritetici non soluti dalla __________ dal 2009 al 2011, come risulta dagli estratti conto contributi paritetici sub. doc. 1/E-E2 (ritenute le dimissioni dalla carica di amministratore unico del 24 maggio 2011 la Cassa ha considerato i debiti non soluti e scaduti al 30 aprile 2011).
1.4. Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la succitata decisione su opposizione e contestato una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa – precisato di aver aperto la procedura di risarcimento danno solo nei confronti di RI 1 e ribadito che l’art. 759 CO non trova applicazione nell’ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS e che la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva principalmente al ricorrente nella sua qualità di amministratore unico della società – ha confermato integralmente la decisione su opposizione e chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto 19 maggio 2013 (V) l’insorgente – riferendosi ad un “(…) verbale di interrogatorio da me reso presso la Polizia di __________ (…)” e osservato che “(…) la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali si è compito dell’am-ministratore, ma quando questo non viene messo a conoscenza di lettere, raccomandate ecc. senza avere la possibilità di esaminare e controllare decade ogni responsabilità in modo particolare quando i collaboratori si approfittano della situazione, anzi rubano. (…)” (V) – ha chiesto di accogliere il ricorso con addebito delle somme spettanti alla Cassa ai signori __________ e __________ che si sarebbero appropriati di somme spettanti a terzi.
1.7. Invitato dal Vicepresidente del TCA a comunicare “(…) • su denuncia/querela di chi, per quale titolo di reato, nei confronti di chi e quando è stato avviato il procedimento (penale) nel cui ambito lei asserisce essere stato interrogato; • l’oggetto e il contenuto delle dichiarazioni da lei rese nel verbale di polizia menzionato nel suddetto suo scritto (…)” (VI), il ricorrente, con lettera 14 giugno 2013 – oltre a scusarsi del ritardo dovuto a seri problemi di salute (recente operazione ad un tumore ai polmoni con seria asportazione) –, ha osservato che “(…) per quanto riguarda la denuncia querela effettuata a __________ e altri non posso essere più preciso in quanto dopo l’interrogatorio in Polizia, l’addetto non mi ha voluto rilasciare copia di quanto ho dichiarato e verbalizzato. (…)” (VII).
1.8. I doc. VI e VII sono stati trasmessi alla Cassa per conoscenza (VIII).
1.9. Con lettera 8 ottobre 2013 la Cassa – oltre a trasmettere il chiesto specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere (IX e X/1-3) – ha comunicato al TCA che il 19 luglio 2012 ha emesso una decisione di risarcimento danni anche nei confronti di __________, “amministratore di fatto”, che non l’ha contestata (X e X/4).
1.10. Con decreto 8 ottobre 2013 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa __________ (XII).
1.11. Con osservazioni 21 ottobre 2013 __________ – riservandosi il diritto di denunciare RI 1 per diffamazione – ha confermato che egli unitamente al signor __________ (entrambi azionisti al 50% della FA 1) ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto; che RI 1 per sopraggiunti gravi problemi personali e di salute non sarebbe stato in grado di rivestire (perlomeno negli anni dal 2009 al 2011) la carica di amministratore unico e che si sarebbe trasformato in un amministratore formale; che RI 1 pur dovendo firmare in qualità di amministratore unico ogni documento ufficiale non partecipava più in nessun modo alle decisioni e alla gestione aziendale; che nella fase finale della FA 1 egli con il signor __________ avrebbe deciso (viste le assicurazioni del consulente e formatore dei collaboratori signor __________ in merito alle motivazione che sarebbero sorte nei dipendenti) di investire gli ultimi fondi liquidando gli stipendi dei collaboratori piuttosto che pagare i contributi AVS (decisione, questa, di cui oggi si rammarica); che conti e conteggi sono sempre stati preparati dalla fiduciaria; che il signor __________ si sarebbe occupato di sottoporre la documentazione a RI 1 il quale all’inizio del mandato ne chiedeva personalmente sempre copia; che da lui interpellato il signor __________ gli avrebbe confermato che RI 1 tratteneva copia di ogni documento a lui sottoposto; che da lui interpellato il signor __________ gli avrebbe confermato di essersi recato due volte da RI 1 il quale (ottenute le delucidazioni richieste) gli avrebbe firmato dei contratti di leasing della vettura aziendale trattenendone le copie; che RI 1 sarebbe stato spesso invitato nei loro uffici dove avrebbe potuto visionare personalmente ogni documento; che dal 2009 in poi RI 1 non si sarebbe mai presentato nei loro uffici e che quando lo richiedeva il signor __________ si sarebbe sempre occupato di portargli personalmente a casa la documentazione richiesta. __________ ha, infine, osservato che “(…) trovo personalmente che sarebbe corretto, da un punto di vista perlomeno morale e di effettiva responsabilità, che il debito nei confronti dell’AVS venga accollato NON al Signor RI 1 bensì in misura eguale a Me al Signor __________ e al Signor ____________________. (…)” (XIII).
1.12. Con lettera 30 ottobre 2013, confermandosi nel provvedimento contestato, la Cassa ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare precisando che “(…) relativamente al ruolo dei signori __________ e __________, la Cassa si riserva, espletati i necessari accertamenti, di procedere con un’azione risarcitoria. (…)” (XV).
1.13. Con lettera del 16 novembre 2013 l’insorgente ha comunicato al TCA che “(…) confermo in parte quanto asserito dal __________. L’attività di amministratore è stata sempre esercitata dallo stesso __________ e da __________ (al riguardo amico del __________ e non mio che ho conosciuto tramite lo stesso __________). Non confermo quanto asserito in merito alle mie conoscenze nel settore. Confermo inoltre che non ho mai partecipato alle decisioni per la gestione della società. Non ho mai fatto confusione circa la proprietà della società. Sulla carta mai appariva il nome di __________ ma realmente la proprietà era la sua. Ha sempre avuto l’abilità di nascondersi dietro altre figure e non solo in questo caso. Preciso inoltre che la contabilità e i vari conteggi erano tenuti dalla __________ in __________ di proprietà sempre del __________ e gestita da tale __________. Tanto vi dovevo sempre a conferma della mia totale estraneità ai fatti. (…)” (XVI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Nella misura in cui l’insorgente con il ricorso volesse chiedere l’attribuzione di un avvocato d’ufficio: “(…) Questo ricorso è stato compilato dal sottoscritto in quanto le condizioni economiche non mi consentono di essere consigliato da un legale. (…)” (cfr. doc. I), va rilevato quanto segue.
L’art. 28 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede che:
" 1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia."
Nel caso di specie, considerato, da una parte, che l’insorgen-te ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione su opposizione con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 84'697.90 per i contributi paritetici non soluti dalla Qualison SA dal 2009 al 2011, dall’altra, che in materia di assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA e art. 16 Lptca), questa Corte ritiene che il ricorrente sia in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’insorgente, allora patrocinato da un legale, ha già avuto modo di confrontarsi davanti a questo Tribunale per una fattispecie analoga concernente un’altra società e sfociata nella STCA del 13 novembre 2008 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. incarto 31.2007.22 e 31.2007.29).
Non vi è, dunque, la necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio (STFA C 226/03 dell’8 novembre 2004 consid. 3 e giurisprudenza ivi citata; STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012 consid. 2.3 con riferimenti).
Nel merito
2.3. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento della __________, la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria a RI 1, iscritto quale amministratore unico della società dall’8 giugno 2008 al 12 luglio 2011 (cfr. doc. 1/A), il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dal 2009 al 2011.
2.4. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla __________ dal 2009 a aprile 2011. Infatti, ritenute le dimissioni dalla carica di amministratore unico del 24 maggio 2011 (doc. 1/B) e come evidenziato nella decisione di risarcimento del 31 gennaio 2013 confermata in quella su opposizione qui impugnata, a ragione la Cassa ha considerato i debiti non soluti e scaduti al 30 aprile 2011 (cfr. consid. 1.3). Infatti va qui ricordato che determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013). Gli oneri sociali sono stati calcolati sulla base degli estratti conto contributi paritetici per i periodi dal 1. gennaio 2009 al 31 luglio 2011, rispettivamente delle distinte salari di quegli anni compilate e firmate il 23 dicembre 2009, il 28 gennaio 2011 e il 28 novembre 2011 dal datore di lavoro (cfr. doc. 3).
L’ammontare del danno di fr. 84'697.90, rimasto in quanto tale incontestato e così come risulta dallo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere (cfr. X/1-3), comprende, oltre ai contributi paritetici rimasti scoperti, anche le spese amministrative e quelle relative alle diffide.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.8. L’insorgente – osservato che “(…) di tutto si occupava il direttore ____________________ il sottoscritto non ha mai avuto rapporti per pagamenti e o incassi in nessun caso. Non ho mai avuto a che fare con banche, pagamenti, incassi ecc. Non ho mai preso visione, perché non sono mai stati presentati al sottoscritto, vostri estratti conti e conteggi. Purtroppo troppo tardi mi sono accorto che i soggetti __________ e __________ formavano una associazione a delinquere. Sempre loro mi hanno trascinato in avventure facendomi procurare una serie di attestati di carenza beni. Deduzione logica i su nominati soggetti si sono appropriati illegalmente di quanto spettava alla Cassa CO 1. Conti e conteggi sono stati sempre compilati a mano dai __________ e __________ al sottoscritto non sono mai stati fatti vedere documenti, lettere e solleciti di pagamento. (…)” (I) – sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per i mancati pagamenti della FA 1 richiesti dalla Cassa quale risarcimento danni.
Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(…) di tutto si occupava il direttore __________ (…)” (I). Non soccorre l’insorgen-te neppure la circostanza addotta – peraltro contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di __________ (cfr. consid. 1.11 e XIII) – secondo la quale “(…) Non ho mai avuto a che fare con banche, pagamenti, incassi ecc. Non ho mai preso visione, perché non sono mai stati presentati al sottoscritto, vostri estratti conti e conteggi. […] Conti e conteggi sono stati sempre compilati a mano dai __________ e __________ al sottoscritto non sono mai stati fatti vedere documenti, lettere e solleciti di pagamento. (…)” (I). Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
In merito poi all’affermazione stante la quale “(…) purtroppo troppo tardi mi sono accorto che i soggetti __________ e __________ formavano una associazione a delinquere. (…)” (I) – a prescinedere dal fatto che la stessa è contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di __________ che si è riservato il diritto di procedere per diffamazione contro l’insorgente (cfr. consid. 1.11 e XIII) –, questo Tribunale osserva che anche se così espressamente richiesto RI 1 non ha prodotto la denuncia e/o querela penale che avrebbe introdotto contro ____________________ e altri (cfr. consid. 1.7, VI e VII). Inoltre nemmeno l’insorgente ha sostenuto e tantomeno allegato in qualche modo che egli sarebbe stato ingannato dal __________ e/o dal __________ mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non potrebbe essergli imputata alcuna negligenza grave in quanto non poteva e/o doveva accorgersi del mancato pagamento dei contributi (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Al riguardo non può bastare la generica affermazione dell’insor-gente (peraltro, anch’essa, contraddetta dalle osservazioni 21 ottobre 2013 del __________; cfr. consid. 1.11 e XIII) secondo la quale egli “(…) è caduto in una fatale rete di delinquenti che oltre a non farmi mai vedere e prendere visione di avvisi, comunicazioni ecc. di nessun tipo si sono appropriati di quanto spettava ai creditori. Pensando tra di loro (tanto c’è RI 1 che fa l’amministratore e noi possiamo imbrogliare il mondo intero). La diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari si è compito dell’amministratore, ma quando questo non viene messo a conoscenza di lettere, raccomandate ecc. senza avere la possibilità di esaminare e controllare decade ogni responsabilità in modo particolare quando i collaboratori si approfittano della situazione, anzi rubano. (…)” (V).
Va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto all’assunto del chiamato in causa __________ secondo il quale CO 1 per gravi problemi personali e di salute negli anni dal 2009 al 2011 avrebbe rivestito formalmente la carica di amministratore unico senza partecipare alle decisioni e alla gestione aziendale (cfr. consid. 1.11 e XIII), questo Tribunale si limita ad osservare che – a prescindere dal fatto che nessun problema di salute è stato debitamente comprovato – l’insorgente non ha addotto alcun motivo di questa natura per giustificarsi e solo dallo scritto del 14 giugno 2013 emerge che egli sarebbe stato di recente operato ad un tumore ai polmoni con seria asportazione (cfr. consid. 1.7 e VII). Del resto, nemmeno il ricorrente ha addotto e tantomeno provato che sarebbe stato impossibilitato a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica assunta di amministratore unico della FA 1 prima del 24 maggio 2011 (cfr. doc. 1/B).
Dagli atti risulta, inoltre, che la società dal mese di maggio 2010 procedeva con invio di diffide di pagamento e dal settembre 2010 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2009 al 2011 sub. X/1-3).
Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della società.
L’insorgente non può, facendo leva sulla posizione degli amministratori di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).
In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
In concreto, nonostante l’asserita mancanza di informazioni (circostanza, questa, lo si ribadisce, contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di __________; cfr. consid. 1.11 e XIII), l’insorgente ha inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore solo il 24 maggio 2011.
Quanto infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori __________ e __________, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.
Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.
2.9. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.
Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l’ultimo importo di fr. 2'630.00 per i contributi dovuti il 16 giugno 2010 (cfr. lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo fatto valere sub X/1-3). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l’insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261).
In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 84'697.90 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2009 a aprile 2011.
2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti